MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

 

 

Prot. n° 161132 Roma, 24 giugno 1998

 

 

CIRCOLARE N. 57

 

Oggetto: D.M. 8 maggio 1997, n° 187. Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all’articolo 2, comma 12, della legge 8.8.1995, n° 335, concernenti l’attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.

 

Con il decreto ministeriale 8.5.1997, n° 187, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 150 del 30.6.1997, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha emanato il regolamento recante le modalità applicative delle disposizioni introdotte, con effetto dal 1° gennaio 1996, dall’art. 2, comma 12, della legge 8.8.1995, n° 335, al fine di consentire l’attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del d.l.vo 3.2.1993, n° 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché alle altre categorie di personale iscritte alle medesime gestioni pensionistiche.

Per quanto concerne il procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro e di liquidazione del trattamento di pensione di inabilità alle categorie di personale iscritte alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, istituita dall’art. 2, comma 1, della citata legge n° 335/1995, si forniscono chiarimenti in risposta ai numerosi quesiti pervenuti rilevando che tali chiarimenti rappresentano un contributo a ciascuna amministrazione autonomamente responsabile degli atti posti in essere in relazione alle situazioni che in concreto si determinano.

Si precisa che le categorie di personale sopra specificate sono quelle già aventi titolo alla liquidazione del trattamento di pensione ai sensi del D.P.R. 29.12.1973, N° 1092.

Per le medesime, a ciascuna amministrazione di appartenenza compete, tuttora, oltre al procedimento per la risoluzione del rapporto di lavoro, anche la liquidazione del trattamento di pensione.

A tale proposito si evidenzia che la pensione di inabilità, introdotta con effetto dal 1° gennaio 1996, è una tipologia aggiuntiva ai trattamenti di pensione già previsti, la cui misura è pari a quella che sarebbe spettata ai dipendenti all’atto del compimento di determinati limiti d’età, nella ipotesi in cui la cessazione dal servizio, verificatasi anticipatamente rispetto al raggiungimento di tali limiti, sia imputabile ad infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La stessa è riversibile ai superstiti secondo le disposizioni vigenti nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria, estese a tutte le forme esclusive o sostitutive dall’art. 1, comma 41, della legge n° 335/1995.

 

REQUISITI

 

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità è richiesta la compresenza dei seguenti requisiti.

 

1) Il possesso di un’anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente

alla pensione d’inabilità.

Detta anzianità non può formare oggetto di arrotondamenti.

Nel calcolo della stessa si considerano anche eventuali periodi computati, riscattati e ricongiunti e comunque da riconoscere ai fini del diritto a pensione in base a specifiche disposizioni.

 

2) Risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio.

Si precisa che l’infermità deve essere la causa di cessazione dal servizio, cessazione che può essere intervenuta o meno all’atto della presentazione della domanda di pensione di inabilità.

 

3) Stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendenti da causa di servizio, riconosciuto da parte delle Commissioni Mediche Ospedaliere istituite presso gli stabilimenti sanitari militari territorialmente competenti.

 

DOMANDA

 

Per la concessione della pensione di inabilità è prevista la presentazione di una specifica domanda d da parte dell’interessato, da redigersi in base all’Allegato 1 al decreto in esame. La domanda deve essere corredata di un certificato medico attestante lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, compilato secondo lo schema dell’Allegato 2 al decreto medesimo.

La domanda, corredata del certificato medico, va presentata all’amministrazione di appartenenza se trattasi di dipendente in attività di servizio o a quella presso la quale è stato prestato l’ultimo servizio, nell’ipotesi in cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro.

Si richiama l’attenzione su quanto previsto all’art. 3, comma 4, del decreto in esame, in base al quale è consentito all’amministrazione, qualora debba procedere all’accertamento delle condizioni di salute di un dipendente e della sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, di invitare l’interessato a presentare la domanda.

Per le domande presentate anteriormente al 30 giugno 1997 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto n° 187/1997), incomplete o non conformi al citato Allegato 1 e/o sprovviste del certificato medico redatto in base all’Allegato 2, è fatta salva la possibilità di una regolarizzazione mediante la presentazione di una nuova istanza e/o documentazione, senza che venga in alcun modo pregiudicata cata la validità giuridica della domanda originariamente presentata.

 

FASE ISTRUTTORIA

 

A) Per le domande presentate dai dipendenti in attività di servizio, l’amministrazione di appartenenza, verificati la conformità a quanto richiesto dall’art. 3 del decreto in esame ed il possesso dei requisiti contributivi minimi prescritti, provvede a disporre l’accertamento sanitario dello stato di inabilità del dipendente presso la Commissione Medica Ospedaliere di cui all’art. 165 del D.P.R. n° 1092/1973.

B) Per le domande presentate successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, l’amministrazione per esso la quale l’interessato ha prestato l’ultimo servizio, dopo aver verificato quanto indicato al punto A) ed accertato che la causa della risoluzione del rapporto di lavoro è riconducibile ad infermità non derivante da causa di servizio, provvede a disporre l’accertamento sanitario dello stato di inabilità dell’ex dipendente da parte delle Commissioni Mediche indicate al precedente punto A).

C) In caso di domanda presentata dall’interessato, successivamente deceduto, l’amministrazione di appartenenza, in presenza dei requisiti contributivi minimi richiesti, avvia il procedimento così come indicato nei punti precedenti, informando la predetta Commissione Medica competente per territorio della premorienza dell’interessato.

Si precisa, infatti, che la cessazione dal servizio per morte non esclude il riconoscimento della pensione di inabilità.

Si sottolinea, comunque, che la domanda deve essere stata presentata personalmente dal dipendente, in quanto il carattere riversibile del trattamento pensionistico di inabilità non si traduce nella possibilità di presentazione di una eventuale domanda da parte dei superstiti beneficiari.

Inoltre, occorre precisare che, nella fattispecie in esame, l’organo sanitario competente deve in ogni caso accertare, in base alla documentazione sanitaria disponibile, se il dipendente, nel periodo precedente l’evento mortale, possedeva il requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lettera c, del D.M. n° 187/1997. In particolare, l’infermità, manifestatasi antecedentemente all’evento mortale, deve già di per sé giudicarsi inabilitante e possedere, inoltre, l’indispensabile requisito della permanenza.

Infine, si rende opportuno sottolineare che, in tutti i casi in cui venga disposto l’accertamento sanitario dello stato di inabilità, le amministrazioni devono richiedere alle rispettive Commissioni Mediche l’indicazione della categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18.3.1968, n° 313, alla quale risulti ascrivibile l’infermità, al fine di procedere in sede di calcolo della pensione di inabilità al confronto con la pensione privilegiata.

E’ previsto che l’amministrazione non disponga l’accertamento sanitario sopra specificato, respingendo a priori la domanda di pensione di inabilità, qualora:

- non ricorra il prescritto requisito contributivo dei cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità;

- la cessazione dal servizio non sia intervenuta per infermità non dipendenti da causa di servizio. Ciò con esclusivo riferimento all’ipotesi di presentazione della domanda successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui al precedente punto B).

 

Nel caso in cui, nel corso di un procedimento avviato ai fini dell’accertamento di infermità dipendenti da causa di servizio, venga presentata domanda di pensione di inabilità con riguardo alla stessa infermità, occorre che l’iter procedurale già intrapreso si concluda prima dell’avvio del nuovo procedimento.

Del mancato avvio di quest’ultimo va data comunicazione all’interessato.

Nei casi in cui la domanda di pensione di inabilità riguardi infermità diverse da quelle per le quali è stato chiesto
il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, è possibile procedere all’istruttoria della domanda.

Ad ogni modo, non potranno essere prese in considerazione, da parte delle predette Commissioni Mediche, infermità di natura diversa da quelle che hanno dato luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Si evidenzia, in ogni caso, il carattere d’urgenza e priorità che rivestono le procedure da porre in atto ai fini dell’accertamento delle condizioni richieste per la concessione della pensione di inabilità e, comunque, quanto indicato nel decreto in esame rispetto ai termini previsti dalla legge 7.8.1990, n° 241, e dai relativi regolamenti adottati.

 

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Ricevuto l’esito degli accertamenti sanitari attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l’amministrazione provvede a risolvere il rapporto di lavoro del dipendente, con conseguente attribuzione della relativa pernsione di inabilità, avente decorrenza dalla data di risoluzione del rapporto.

Nel caso sia già intervenuta la cessazione dal servizio, l’amministrazione provvede alla riliquidazione del trattamento pensionistico già attribuito, avente decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione di inabilità.

Nell’ipotesi in cui, inoltre, dagli accertamenti sanitari eseguiti nei confronti del dipendente in attività di servizio risulti uno stato di inabilità temporanea al servizio, la Commissione Medica non si pronuncia sulla inabilità a qualsiasi attività lavorativa; in tal caso l’amministrazione non può dare corso alla liquidazione della pensione di inabilità, in attesa di acquisire il giudizio definitivo alla scadenza del periodo indicato dall’organo sanitario fermo restando, ad ogni modo, il rispetto delle norme e disposizionni contrattuali vigenti. Detto giudizio definitivo sarà espresso dalla stessa Commissione Medica, presso la quale l’amministrazione interessata avrà cura di disporre il nuovo accertamento sanitario.

Si precisa che in tal caso resta valida l’originaria domanda di pensione di inabilità prodotta dal dipendente.

Nel caso in cui, invece, dagli accertamenti sanitari eseguiti non risulti lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa richiesto ai fini del riconoscimento del diritto a pensione di inabilità, l’amministrazione emette un provvedimento di diniego della stessa.

Qualora dagi accertamenti sanitari emergano risultanze per ritenere che, anche col tempo, possa cessare lo stato inabilitante a qualsiasi attività lavorativa, la Commissione Medica competente può indicare una data prestabilita ai fini di una revisione dello stato di inabilità, secondo quanto previsto, per il rinviodi cui all’art. 11 del D.M. n° 187/1997, dall’art. 9 della legge n° 222/1984. L’amministrazione, pertanto, in sede di liquidazione della pensione di inabilità, avrà cura di apporre in calce al decreto di pensione apposita annotazione, ai fini dell’osservanza di tale obbligo alla scadenza indicata.

In generale, si richiama quanto stabilito dal decreto in esame, in merito all’eventuale giudizio di inabilità permanente espresso dalla competente Commissione Medica, che costituisce orientamento per i successivi adempimenti a carico dell’amministrazione. In concreto, la competente Commissione Medica può esprimere un giudizio di inabilità permanente in modo assoluto o relativo al servizio, in quest’ultimo caso con riferimento al profilo professionale o alla qualifica di appartenenza; conseguentemente, qualora l’amministrazione debba procedere all’eventuale risoluzione del rapporto d’impiego, non è necessario disporre ulteriori accertamenti sanitari.

Si segnala, comunque, che nulla è da ritenersi innovato in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per infermità dipendenti e non dipendenti da causa di servizio; in particolare si precisa che, qualora non sia presentata domanda di pensione di inabiltà prevista dal decreto in esame, per la risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente civile affetto da una o più infermità/lesioni:

a) in caso di non dipendenza da causa di servizio, gli accertamenti sanitari sono svolti dall’organo medico-legale istituito presso le Aziende Sanitarie Locali;

b) in caso di dipendenza da causa di servizio, gli accertamenti sanitari sono svolti dalle stesse Commissioni Mediche Ospedaliere istituite presso gli stabilimenti sanitari militari, al fine di consentire che le medesime esprimano tempestivamente e contestualmente, ove ne ricorra il caso, anche i giudizi medico-legali previsti ai fini della concesisone del trattamento pensionistico privilegiato ordinario. Inoltre, in ogni caso, per il personale militare e ad esso equiparato, ivi compresi i dipendenti civili del Ministero della difesa, gli accertamenti sanitari sono svolti dalle predette Commissioni Mediche Ospedaliere.

 

 

 

PERIODO TRANSITORIO

 

Per il personale cessato dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 ed il 30 giugno 1997, data di pubblicazione nella G.U. del decreto in esame, che, pur avendo presentato domanda di pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n° 335/1995, è stato sottoposto ad accertamenti sanitari eseguiti presso le Aziende Sanitarie Locali, resta fermo l’obbligo di espletamento di ulteriori accertamenti presso le Commissioni Mediche previste dall’art. 5 del citato decreto, quali esclusivi organi competenti al riconoscimento dello stato di inabilità richiesto ai fini della concessione della predetta pensione.

Qualora il giudizio di queste ultime non attesti uno stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, resta fermo l’esito dell’accertamento eseguito in precedenza dall’Azienda Sanitaria Locale che ha dato luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro per infermità ed alla liquidazione della pensione senza l’applicazione delle disposizioni indicate dall’art. 2, comma 12, della legge n° 335/1995.

 

MISURA E MODALITÀ’ DI CALCOLO DELLA PENSIONE DI INABILITA’

 

La misura della pensione di inabilità è calcolata aumentando i periodi di servizio utili a pensione, posseduti da ciascun dipendente alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, di un ulteriore periodo, pari al numero di anni e/o di frazioni di anno, necessario a raggiungere i limiti di età previsti per il collocamento a riposo d’ufficio nei singoli ordinamenti e Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di appartenenza, ovvero necessario a raggiungere il limite del 60° anno di età.

Tale aumento ha lo scopo di garantire l’anzianità contributiva che l’interessato avrebbe totalizzato se la permanenza in servizio si fosse protratta fino al raggiungimento dei predetti limiti che, si precisa, risultano tassativamente stabiliti in ragione dell’anzianità contributiva vantata alla data del 31.12.1995, che può risultare pari o superiore a 18 anni o inferiore a 18 anni. Si ritiene che la predetta anzianità, che dà luogo, tra l’altro, a calcoli di pensione differenziati per la generalità dei lavoratori, indipendentemente dalla gestione previdenziale di appartenenza, non è soggetta ad arrotondamenti.

E’ inoltre previsto che non può essere computata un’anzianità complessiva superiore a 40 anni.

Si precisa che, dovendosi rapportare la misura della pensione di inabilità a quella che sarebbe spettata al compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d’ufficio ovvero al compimento del 60° anno di età, eventuali periodi di servizio prestati successivamente al raggiungimento di tali età non possono formare oggetto di valutazione ai fini della determinazione della misura della pensione di inabilità.

Ad esempio, se un dipendente, il cui limite di età per il collocamento a riposo è stabilito a 65 anni, fosse rimasto in servizio ai sensi dell'art. 16 del d. l.vo n° 503/1992 e nel corso del biennio avesse titolo a conseguire la pensione di inabilità, tale pensione dovrà essere calcolata sull’anzianità dal medesimo posseduta, senza alcun aumento di periodi.

Si chiarisce infine, con riferimento al solo personale femminile il cui limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio è stabilito a 65 anni, che risulta ininfluente quanto previsto dall’art. 2, comma 21, della legge n° 335/1995, avendo tale disposizione introdotto una facoltà per la liquidazione della pensione al compimento del 60° anno di età, configurabile come un’ulteriore possibilità rispetto alla cessazione per limiti di età.

In relazione, poi, al sistema di calcolo da adottare, si devono distinguere due casi.

 

A) SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO : DIPENDENTI CHE ALLA DATA DEL 31.12.1995 POSSONO FAR VALERE UN’ANZIANITÀ’ CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI.

 

Si premette che l’art. 1, comma 13, della legge n° 335/1995 stabilisce che ai lavoratori in possesso alla data del 31.12.1995 di almeno 18 anni di anzianità contributiva, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

Per le pensioni di inabilità da liquidare secondo tale sistema, il decreto in esame stabilisce che il periodo di aumento si computa nelle anzianità contributive indicate all’art. 13, comma 1, lettera b), del d. l.vo n° 503/1992.

Pertanto, calcolata l’anzianità di servizio posseduta dal dipendente all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro e incrementata la stessa fino al raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d’ufficio, si ottiene un’anzianità complessiva, sulla quale va calcolata la pensione che, si ricorda, non può superare i 40 anni.

Sinteticamente, il procedimento di calcolo è il seguente.

 

Quota A

 

1. Si considerano le anzianità maturate fino al 31.12.1992;

2. si determina l’aliquota di rendimento corrispondente alle anzianità indicate al punto 1 risultante dall’unita Tabella (allegato 1), avendo cura di considerare le modifiche introdotte dall’art. 17, comma 1, della legge n° 724/1994, come integrato dall’art. 2, comma 19, della legge n° 335/1995, e dall’art. 59, comma 1, lettera), della legge n° 449/1997, se la pensione ha decorrenza dall’anno 1998;

3. si calcola la base pensionabile. La retribuzione mensile (ultimo mese di servizio) è composta da: stipendio, retribuzione individuale di anzianità, maggiorazione del 18% di detti emolumenti, indennità integrativa speciale, indennità pensionabili alla data del 31.12.1992 ovvero introdotte successivamente con specifica caratteristica della pensionabilità ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del d. l.vo n° 503/1992. La descritta retribuzione va moltiplicata per 12 al fine di ottenere la base pensionabile annua;

4. Si moltiplica il valore del punto 2 per quello del punto 3 e si ottiene al quota A della pensione annua.

 

Quota B

 

1. Si considerano le anzianità maturate dal 1°.1.1993 alla data di cessazione dal servizio nonché i periodi incrementati;

2. si determina l’aliquota di rendimento corrispondente al totale delle anzianità. Da questa si sottrae la percentuale già determinata per la quota A;

3. si individua il periodo di riferimento tenendo conto che:

a) per i soggetti con anzianità al 31.12.1992 pari o superiore a 15 anni (art. 7, commi 2 e 3, del d. l.vo n° 503/1992 e art. 1, comma 17, della legge n° 335/1995), tale periodo è pari al 50% dell’arco temporale compreso tra il 1°.1.1993 e il 31.12.1995 ed al 66,6% del numero delle settimane, rapportate a mesi, risultanti a partire dal 1°.1.1996 fino alla data di decorrenza della pensione, procedendo agli arrotondamenti per difetto;

b) per i soggetti con anzianità al 31.12.1992 inferiore a 15 anni (art. 7, comma 1, del d. l.vo n° 503/1992 e art. 2 del d. l.vo n° 373/1993), tale periodo è pari al numero dei mesi che hanno formato oggetto di contribuzione nel periodo temporale tra la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione ed il 1° gennaio 1993;

4. si calcola la retribuzione media. Iniziando dall’ultima retribuzione mensile percepita e retrocedendo, si sommano le retribuzioni relative al numero dei mesi del periodo di riferimento. Il risultato ottenuto si divide per il predetto numero dei mesi. Si evidenzia che, tenendo conto dell’anno in cui le retribuzioni sono state percepite, le stesse vanno rivalutate sulla base di appositi coefficienti aggiornati all’anno di decorrenza della pensione (si veda l’allegato 2 per le pensioni aventi decorrenza nell’anno 1998). La descritta retribuzione media mensile va moltiplicata per 12, per ottenere la retribuzione media pensionabile annua. Per quanto attiene alla retribuzione da considerare si precisa che:

a) per il periodo dal 1°.1.1993 al 31.12.1995 le retribuzioni mensili sono composte dalle voci specificate al punto 3 relativo al calcolo della quota A.

b) per il periodo dal 1°.1.1996 alla data di cessazione dal servizio, a seguito delle intervenute modifiche in materia di base contributiva e pensionabile (art. 2, commi 9, 10 e 11 della legge 335/1995), si considerano le voci retributive indicate al precedente punto a). Nel caso in cui l’importo annuo degli emolumenti che hanno formato oggetto di contribuzione a partire dalla data del 1°.1.1996 sia superiore a quello corrispondente alla maggiorazione del 18%, si tralascia quest’ultimo e si considera il predetto importo, la cui misura mensile si ricava dividendo lo stesso per 12, senza considerare, ad ogni modo, quanto corrisposto per taluni emolumenti a titolo di 13^ mensilità, coerentemente con quanto operato per gli altri elementi retributivi quali, ad esempio, stipendio, indennità integrativa speciale.

Infatti, i trattamenti di pensione in argomento, avendo origine dalle norme contenute nel D.P.R. n° 1092/1973, considerano la base pensionabile annua per 12 mensilità, salva poi l’attribuzione della 13^ mensilità, come sarà successivamente indicato.

Si precisa che l’importo della maggiorazione del 18% e la somma degli emolumenti di cui trattasi si ricavano dagli estratti conto annuali da inviare a ciascun dipendente con effetto dalla predetta data del 1°.1.1996 (art. 1, comma 6, della legge n° 335/1995).

Ove si debba provvedere alla loro quantificazione, occorre operare, in ragione di anno, il confronto tra i seguenti valori:

- l’importo del 18% sulle voci retributive già descritte nel calcolo della quota A, senza considerare la 13^ mensilità;

- la somma di tutti gli emolumenti che non concorrono al calcolo della quota A della pensione o che vi concorrono solo a partire dal 1°.1.1996, tralasciando gli importi corrisposti sulla 13^ mensilità.

Si osserva che per i periodi inferiori ad un anno si procede in modo analogo, tenendo tuttavia conto che la somma di tali emolumenti va ripartita per il numero dei mesi di attività lavorativa prestata.

5. si moltiplica il valore del punto 2 per il valore del punto 4 e si ottiene la quota B della pensione annua.

Sommando la quota A e la quota B si ricava la pensione annua lorda sulla quale compete, in aggiunta, la 13^ mensilità pari alla rata della pensione del mese di dicembre.

 

B) SISTEMA DI CALCOLO MISTO (RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO): DIPENDENTI CHE ALLA DATA DEL 31.12.1995 POSSONO FAR VALERE UN’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI.

 

In applicazione dell'art. 1, comma 12, della legge n° 335/1995, per i lavoratori in possesso, alla data del 31.12.1995, di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione è determinata dalla somma delle quote calcolate rispettivamente secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite al 31.12.1995 e contributivo per le anzianità maturate successivamente.

Nell’ambito del sistema di calcolo contributivo, il decreto in esame prevede che il computo del periodo da incrementare avviene secondo il disposto dell'art. 1, comma 15, della legge n° 335/1995.

In particolare, il calcolo della pensione risulta il seguente:

 

Quota A

 

Tale quota di pensione va calcolate come indicato al paragrafo precedente.

 

Quota B

 

Anche tale quota di pensione va calcolata come indicato al paragrafo precedente. Si richiama l’attenzione circa la individuazione della durata del periodo di riferimento e a quanto precisato in proposito al punto 3b) del paragrafo precedente, trattandosi di dipendenti che non possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni alla data del 31.12.1992 e che, conseguentemente, alla data del 31.12.1995 non possono far valere una anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.

Tuttavia, possono verificarsi casi di dipendenti che, ad esempio, avendo periodi di aspettativa non utili a pensione nel periodo 1.1.1993-31.12.1995, possono vantare un’anzianità contributiva al 31.12.1992 pari o superiore a 15 anni e che alla data del 31.12.1995 non hanno raggiunto, pertanto, quella pari o superiore a 18 anni. In tali casi il periodo di riferimento sarà quello individuato al punto 3a) del medesimo paragrafo.

 

Quota C

 

Tale quota di pensione annua si calcola moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione.

 

1. Per la determinazione del montante contributivo relativo ai servizi resi dall’1.1.1996 alla data di decorrenza della pensione occorre:

a) individuare la base imponibile di ciascun anno solare, vale a dire tutta la retribuzione che ha formato oggetto di contribuzione (ivi compresa pertanto la 13^ mensilità, che nel calcolo delle quote A e B non si considera);

b) calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota di computo del 33%;

c) determinare il montante individuale dei contributi sommando l’ammontare degli stessi relativi a ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), appositamente calcolato dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.

A tale proposito si riporta, (allegato 3) copia della nota n° 7/61920/L. 335/95 in data 29.9.1997, contenente i suddetti tassi di rivalutazione del montante individuale dei contributi.

Si richiama, in particolare, quanto prevede l’art. 1, comma 8, della legge n° 335/1995. Il montante contributivo si rivaluta al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione della contribuzione dello stesso anno.

Pertanto iniziando dal 1°.1.1996, al 31.12.1996, il montante dei contributi non si rivaluta. Al 31.12.1997 si rivaluta il montante contributivo dell’anno 1996, al quale si aggiunge quello dell’anno 1997.

In relazione a quanto indicato nella Tabella allegata alla lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il coefficiente da applicare al 31.12.1997 è pari a 1,055871.

2. Per calcolare il montante contributivo relativo al periodo da aumentare occorre:

a) stabilire, come già evidenziato, la durata di tale periodo. Essa è pari alla differenza tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data in cui l’interessato avrebbe compiuto il 60° anno di età. Tale limite è tassativo qualunque sia l’età prevista per il collocamento a riposo. Si ribadisce inoltre che complessivamente tra anni di servizio utili a pensione e periodo da aumentare non possono essere considerati più di 40 anni;

b) determinare poi la quota di contribuzione relativa a tale periodo. A tal fine si considera la media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni rivalutate. In particolare, si prendono a riferimento le retribuzioni dei 5 anni precedenti la decorrenza della pensione di inabilità (60 mesi): Alle retribuzioni di ciascun mese, composte dalle voci indicate al paragrafo precedente, punti 4.a) e 4.b), va aggiunta la 13^ mensilità e si procede alla rivalutazione mediante il coefficiente. Si sommano le retribuzioni rivalutate e si divide per il numero dei mesi (60), ottenendo la retribuzione mensile media, che si moltiplica per 12 per calcolare la retribuzione annua media;

c) applicare alla retribuzione annua media l’aliquota di computo del 33%, ottenendo la quota contributiva relativa ad un anno di aumento;

d) moltiplicare la quota contributiva di un anno per la durata del periodo da aumentare (numeri di anni e frazioni di anno), ottenendo il montante contributivo dell’intero periodo. Tale montante contributivo non è soggetto a rivalutazione sulla base della variazione media quinquennale del PIL.

3. Il montante contributivo complessivo è dato dalla somma del montante calcolato secondo quanto descritto al punto 1 e del montante calcolato come indicato al punto 2.

4. In generale, il coefficiente di trasformazione (art. 1, comma 6, della legge n° 335/95) è stabilito in relazione all’età del dipendente e alla data di decorrenza della pensione, a partire dall’età di 57 anni e fino a quella di 65 anni (allegato 4).

 

Ciò anche per le pensioni di inabilità nei casi di liquidazione a dipendenti con un’età pari o superiore a 57 anni.

Viceversa, per le pensioni di inabilità liquidate a dipendenti di età inferiore a 57 anni, deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

Inoltre, con riferimento ai dipendenti di età superiore a 57 anni, per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dei medesimi alla decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella del dipendente e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione.

Ipotizzando, ad esempio, un dipendente di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 58 anni deve essere incrementato di 6/12 della differenza tra il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 59 anni (5,006%) e quello relativo all’età di 58 anni (4,860%); il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 4,860% + (6/12 x 0,146) = 4,933%.

Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.

5. Si moltiplica il montante contributivo complessivo indicato al punto 3 per il coefficiente di trasformazione indicato al punto 4 e si ottiene la pensione annua contributiva da dividere per 13 mensilità per ottenere quella mensile.

Dalla somma della quota A, della quota B e della quota C (pensione mensile x 12) si ricava la pensione annua lorda sulla quale compete la 13^ mensilità pari alla rata del mese di dicembre.

 

C) CONFRONTO TRA L’IMPORTO DELLA PENSIONE D’INABILITA’, L’80% DELLA BASE PENSIONABILE E LA PENSIONE PRIVILEGIATA.

 

Calcolata la pensione d’inabilità occorre verificare, in applicazione dell'art. 9, comma 4, del decreto in esame, che il suo importo non superi l’80% della base pensionabile, né l’importo della pensione privilegiata che spetterebbe nel caso d’inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

1. Per calcolare l’80% della base pensionabile, così come indicato dall’INPDAP per le pensioni a carico delle gestioni autonome del personale delle amministrazioni locali (circolare n° 57 del 24.10.1997), occorre procedere alla media ponderata tra le retribuzioni pensionabili della quota A e della quota B della pensione, considerando l’anzianità del dipendente senza i periodi incrementati e con l’esclusione dei periodi che, eventualmente, formano oggetto di calcolo con il sistema contributivo. Per questi ultimi periodi si ritiene che l’indicazione del legislatore, presupponendo il calcolo con il sistema retributivo, non possa che essere rispettata procedendo in tale modo.

Pertanto occorre sommare la retribuzione ultima moltiplicata per il numero dei mesi di servizio al 31.12.1992 e la retribuzione media moltiplicata per il numero dei mesi alla cessazione ovvero al 31.12.1995 detratto il numero dei mesi alla data del 1.1.1993 e dividendo il risultato per il numero dei mesi dell’intero periodo.

L’importo ottenuto va moltiplicato per 0,80.

2. Per quanto attiene al calcolo della pensione privilegiata va preliminarmente verificato quale disposizione del D.P.R. N° 1092/1973 trovi applicazione.

In particolare si richiama l’art. 65 per il personale civile non operaio, in base ai quali la misura della pensione privilegiata è diversamente calcolata a seconda che le infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della Tabella A annessa alla legge 18.3.1968, n° 313, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ad altra categoria della medesima Tabella. Occorre pertanto verificare, prima di procedere al calcolo, a quale categoria trova corrispondenza l’infermità che da diritto alla pensione di inabilità, prendendo atto di quanto sarà opportunamente indicato dalle Commissioni Mediche Ospedaliere alle quali, come già evidenziato, va chiesto di svolgere tale accertamento. Supponendo ad ogni modo che lo stato di inabilità assoluta e permanente possa corrispondere ad un’infermità o lesione ascrivibile alla prima categoria di cui alla Tabella A annessa alla citata legge n° 313/1968, e successive modificazioni ed integrazioni, si fa riferimento a titolo esemplificativo alla misura della pensione privilegiata di tale categoria.

In applicazione del richiamato art. 65 essa è pari a otto decimi della base pensionabile da calcolare considerando esclusivamente la retribuzione relativa alla quota A della pensione. Ciò tenuto conto dell’orientamento della Corte dei Conti in Sezione del Controllo, riunitasi il giorno 28.5.1998, che, aderendo ai contenuti delle osservazioni mosse dall’Ufficio controllo pensioni civili a talune amministrazioni, in merito al calcolo di tale trattamento, ha ritenuto conforme a legge la sua liquidazione con tale modalità.

Confrontando l’importo della pensione di inabilità con il risultato ottenuto al punto 1 (80% della base pensionabile), e con quello ottenuto al punto 2 (pensione privilegiata), si determina la pensione di inabilità nel misura che risulta meno elevata.

A chiarimento si vedano gli uniti due esempi di calcolo della pensione.

 

 

IL MINISTRO

 

ALLEGATO 1

 

ALIQUOTE PER LA PENSIONE NORMALE DEL PERSONALE CIVILE DELLO STATO (D.P.R. 29.12.1973, N° 1092, ART. 44 (*)

 

ANNI ALIQUOTA

 

1 2,33

2 4,67

3 7,00

4 9,33

5 11,67

6 14,00

7 16,33

8 18,67

9 21,00

10 23,33

11 25,67

12 28,00

13 30,33

14 32,67

15 35,00

16 36,80

17 38,60

18 40,40

19 42,20

20 44,00

21 45,80

22 47,60

23 49,40

24 51,20

25 53,00

26 54,80

27 56,60

28 58,40

29 60,20

30 62,00

31 63,80

32 65,60

33 67,40

34 69,20

35 71,00

36 72,80

37 74,60

38 76,40

39 78,20

40 80,00

 

(*) Successive modificazioni:

art. 17, comma 1, legge n° 724/1994

art. 2, comma 19, legge n° 335/1995

art. 59, comma 1, lettera b), legge n° 449/1997

 

ALLEGATO 2

 

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI AVENTI DECORRENZA NELL’ANNO 1998

 

1993 1,2037

1994 1,1470

1995 1,0781

1996 1,0275

1997 1,0000

1998 1,0000

 

ALLEGATO 3

 

 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Divisione VII

 

Nota del 22.9.1997

 

 

Oggetto: Articoli 1, comma 9 della legge 8 agosto 1995, n° 335 - Tassi di capitalizzazione.

 

 

Ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi prevista dall’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n° 335, e dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n° 180 - di attuazione della delega conferita dalla legge citata in materia di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo -, si trasmettono, in allegato, i tassi annui di capitalizzazione elaborati dall’ISTAT.

I suddetti tassi sono calcolati come variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, riferita ai cinque anni precedenti l’anno da rivalutare. La base del calcolo è costituita dalla serie storica del Prodotto Interno Lordo a prezzi correnti pubblicata dall’ISTAT il 28 marzo del 1997.

Si fa presente che sulla correttezza del criterio di calcolo adottato è stato acquisito il parere positivo dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, istituito presso questo Ministero.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

SEGUE ALLEGATO 3

 

TASSO ANNUO DI CAPITALIZZAZIONE (LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)

 

 

ANNO DA RIVALUTARE

t

TASSO ANNUO DI

CAPITALIZZAZIONE

 

1976

1.156004

1977

1.190509

1978

1.216775

1979

1.210426

1980

1.203363

1981

1.226929

1982

1.214364

1983

1.205767

1984

1.202694

1985

1.186164

1986

1.160219

1987

1.142703

1988

1.126341

1989

1.115314

1990

1.105217

1991

1.101013

1992

1.097075

1993

1.088611

1994

1.072990

1995

1.065726

1996

1.062054

1997

1.055871

 

 

ALLEGATO 4

 

TABELLA A

(v. articolo 1, comma 6)

 

 

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

 

 

Divisori

Età

Valori

 

21.1869

57

4.720%

20.5769

58

4.860%

19.9769

59

5.006%

19.3669

60

5.163%

18.7469

61

5.334%

18.1369

62

5.514%

17.5269

63

5.706%

16.9169

64

5.911%

16.2969

65

6.136%

 

tasso di sconto = 1,5%

 

ESEMPI A E B

 

FOGLIO DELLE RETRIBUZIONI

                   
       

1

2(*)

3

4

5 (**)

6

       

STIP. + R.I.A.

I.V.C. + E.D.R.

18%

I.I.S.

13^

ALTRE COMPETENZE

COEFFICIENTE

RIVALUTAZIONE

                   

dal

al

mesi

anno

     

Importo annuo

Importo annuo

 
                   

31 gen 98

01 gen 98

1

1998

1.520.582

273.705

1.040.076

213.388

431.000

1,0000

31 dic 97

01 lug 97

6

1997

1.520.582

273.705

1.040.076

2.560.658

7.210.000

1,0000

30 giu 97

01 gen 97

6

1997

1.465.582

263.805

1.040.076

   

1,0000

31 dic 96

01 nov 96

2

1996

1.465.582

263.805

1.040.076

2.505.650

8.878.000

1,0275

31 ott 96

01 gen 96

10

1996

1.378.582

248.145

1.040.076

   

1,0275

31 dic 95

01 dic 95

1

1995

1.300.582

234.105

1.040.076

2.340.658

 

1,0781

30 nov 95

01 gen 95

11

1995

1.267.582

228.165

1.040.076

   

1,0781

31 dic 94

01 lug 94

6

1994

1.199.224

215.860

1.040.076

2.239.300

 

1,1470

30 giu 94

01 apr 94

3

1994

1.184.167

213.150

1.040.076

   

1,1470

31 mar 94

01 gen 94

3

1994

1.161.582

209.085

1.040.076

   

1,1470

31 dic 93

01 gen 93

12

1993

1.161.582

209.085

1.040.076

2.201.658

 

1,2037

                   
LEGENDA                  
                   

(*) Aumento del 18% e altre competenze

Dal 1° gennaio 1998 l’importo di colonna 5 si confronta con l’importo di colonna 2 rapportato ad anno

e se ne considera soltanto uno: quello più elevato.

 

(**) Tredicesima mensilità

Gli importi indicati non vanno considerati per il calcolo delle quote A e B. Nella quota C si considerano.

 

 

ESEMPIO A-1

 

 

ESEMPIO A (SISTEMA RETRIBUTIVO)

 

Pensione inabilità determinata in lire 27.209.882

 

data di nascita: 2 ottobre 1953

assunzione in servizio: 15 marzo 1979

decorrenza pensione: 1 febbraio 1998

età alla data di cessazione: aa. 44, mm. 03, gg. 29

data raggiungimento dei 65 anni di età: 2 0ttobre 2018

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

decorrenza decorrenza data durata tipo servizio

giuridica economica cessazione aa. mm. gg.

 

15/03/79 15/03/79 31/01/98 18 10 16 ruolo

05 00 00 ricong. L. 29/79

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

totale 23 10 16

 

 

anzianità al 31/12/1992 aa. mm. gg. aa. mm.

periodo ricongiunto 13 09 16

totale 05 00 00

--------------------

18 09 16 18 10

 

anzianità dal 01/01/1993 al 31/01/1998 05 01 00

 

 

incremento anzianità mancante ai 65 anni di età

(beneficio art. 2, comma 12, legge 335/1995) 16 01 00

--------------------

21 02 00 21 02

----------------

totale anzianità valutabile 40 00

 

 

Aliquote pensione (art. 59, comma 1, legge n. 449/1997)

 

40 aa. 00 mm. = 80,00% = 80,00%

18 aa. 10 mm. = 40,40% + 1,50% = 41,90%

21 aa. 02 mm. = 80,00% - 41,90% = 38,10%

 

 

Periodo di riferimento dal 01/01/1993 al 31/01/1998

 

dal 01/01/1993 al 31/12/1995 = 36 mesi x 50% = 18 mesi

dal 01/01/1996 al 31/01/1998 = 25 mesi x 66,6% = 16 mesi

-----------------

totale 34 mesi

 

 

ESEMPIO A - 2

 

 

PENSIONE DI INABILITA’

 

Calcolo quota A

Retribuzione pensionabile = 12 x (1.520.582 x 118% + 1.040.076) = 34.012.353

Quota A = 34.012.353 x 41,90% = 14.251.176

 

Calcolo quota B

Retribuzione pensionabile media = 36.110.973

Quota B = 36.110.973 x 38,10% = 13.758.281

------------------

Totale 28.009.457

 

80% BASE PENSIONABILE

 

Retribuzione pensionabile quota A

annua 34.012.353

mensile 2.834.363

Retribuzione pensionabile quota B

annua 36.110.973

mensile 3.009.248

 

periodi utili quota A 18 aa. 10 mm. = 226 mm.

periodi utili quota B 05 aa. 01 mm. = 61 mm.

-----------

287 mm.

 

base pensionabile mensile (2.834.363 x 226) + (3.009.248 x 61) = 2.871.534

287

 

base pensionabile annua 2.871.534 x 12 = 34.458.408

 

80% base pensionabile 27.566.726

 

 

 

PENSIONE PRIVILEGIATA 1^ CATEGORIA

 

retribuzione pensionabile quota A 34.012.353

 

importo pensione privilegiata 8 x 34.012.353 =

10 27.209.882

 

L’importo della pensione d’inabilità è pari a lire 27.209.882

 

 

ESEMPIO A - 3

CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE MEDIA

                     
                     
       

1

2

3

4

5

6

7

       

STIP. + R.I.A.

I.V.C. + E.D.R.

18%

I.I.S.

ALTRE COMPETENZE

COEFFICIENTE

RIVALUTAZIONE

RETRIBUZIONE

RIVALUTATA

RETRIBUZIONE

MEDIA

                     

dal

al

mesi

anno

     

Importo annuo/12

  (1+3+4)x5x n°mesi (6/totale n°mesi)x12
                     

31 gen 98

01 gen 98

1

1998

1.520.582

 

1.040.076

431.000

1,0000

2.991.658

 

31 dic 97

01 lug 97

6

1997

1.520.582

 

1.040.076

800.840

1,0000

18.968.988

 

30 giu 97

01 gen 97

6

1997

1.465.582

 

1.040.076

600.840

1,0000

18.683.988

 

31 dic 96

01 nov 96

2

1996

1.465.582

 

1.040.076

573.166

1,0275

6.326.983

 

31 ott 96

01 gen 96

10

1996

1.378.582

 

1.040.076

573.166

1,0275

30.740.992

 
                  (1+2+3)x5x n°mesi  

31 dic 95

01 dic 95

1

1995

1.300.582

234.105

1.040.076

 

1,0781

2.775.852

 

30 nov 95

01 apr 95

8

1995

1..267.582

228.165

1.040.076

 

1,0871

21.870.964

 
                     
   

34

           

102.314.425

36.110.973

                     

 

 

 

ESEMPIO B - 1

 

 

ESEMPIO B (SISTEMA MISTO)

 

Pensione inabilità determinata in lire 22.816.718

 

data di nascita: 2 ottobre 1953

assunzione in servizio: 15 marzo 1979

decorrenza pensione: 1 febbraio 1998

età alla data di cessazione: aa. 44, mm. 03, gg. 29

data raggiungimento dei 65 anni di età: 2 0ttobre 2013

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

decorrenza decorrenza data durata tipo servizio

giuridica economica cessazione aa. mm. gg.

 

15/03/79 15/03/79 31/01/98 18 10 16 ruolo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

totale 18 10 16

 

 

SISTEMA RETRIBUTIVO

aa. mm. gg. aa. mm.

anzianità al 31/12/1992 13 09 16 13 10

anzianità dal 1/1/1993 al 31/12/1995 03 00 00 03 00

---------------------------------------------

totale al totale al 31/12/1995 16 09 16 16 10

 

 

 

SISTEMA CONTRIBUTIVO

 

anzianità dal 01/01/1996 al 31/01/1998 02 01 00 02 01

 

incremento anzianità mancante ai 60 anni di età

(beneficio art. 2, comma 12, legge 335/1995) 15 08 02 15 08

--------------------

totale al 31/01/1998 17 09

--------------------

totale anzianità valutabile 34 07

 

 

Aliquote pensione (art. 59, comma 1, legge n. 449/1997)

 

16 aa. 00 mm. = 38,30% = 38,30%

13 aa. 10 mm. = 30,33% + 1,95% = 32,28%

03 aa. 00 mm. = 38,30% - 32,28% = 6,02%

 

Coefficiente di trasformazione corrispondente a 57 anni = 4,72

 

Periodo di riferimento

sistema retributivo

dal 01/01/1993 al 31/01/1998 = 61 mesi

aumento montante contributivo

dal 01/02/1993 al 31/01/1998 = 60 mesi

 

ESEMPIO B - 2

 

SISTEMA MISTO

 

PENSIONE DI INABILITA’

 

Calcolo quota A

Retribuzione pensionabile = 12 x (1.520.582 x 118% + 1.040.076) = 34.012.353

Quota A = 34.012.353 x 32,28% = 10.979.188

 

Calcolo quota B

Retribuzione pensionabile media = 35.196.695

Quota B = 35.196.695 x 6,02% = 2.118.841

 

Calcolo quota C

Montante contributivo effettivo (02 aa. 01 mm.) 27.756.537

Montante contributivo incrementato (15 aa. 08 mm.) 195.306.604

------------------

Totale 223.063.141

 

Quota C = 223.063.141 x 4,72% : 13 x 12 = 9.716.689

-----------------

Totale 22.816.718

 

 

80% BASE PENSIONABILE

 

Retribusione pensionabile quota A

annua 34.012.353

mensile 2.834.363

 

Retribuzione pensionabile quota B

annua 35.196.695

mensile 2.933.058

 

periodi utili quota A 13 aa. 10 mm. = 166 mm.

periodi utili quota B 03 aa. = 36 mm.

202 mm.

 

base pensionabile mensile (2.834.363 x 166) + (2.933.058 x 36) = 2.851.952

202

 

base pensionabile annua 2.851.952 x 12 = 34.223.424

 

80% base pensionabile 27.378.739

 

 

PENSIONE PRIVILEGIATA 1^ CATEGORIA

 

retribuzione pensionabile quota A 34.012.353

 

importo pensione privilegiata 8 x 34.012.353 = 27.209.832

10

 

L’importo della pensione d’inabilità è pari a lire 22.816.718

 

 

CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE MEDIA

                     
       

1

2

3

4

5

6

7

       

STIP. + R.I.A.

I.V.C. + E.D.R.

18%

I.I.S.

ALTRE COMPETENZE

COEFFICIENTE

RIVALUTAZIONE

RETRIBUZIONE

RIVALUTATA

RETRIBUZIONE

MEDIA

                     

dal

al

mesi

anno

     

Importo annuo/12

  (1+3+4)x5x n°mesi (6/totale n°mesi)x12
                     

31 gen 98

01 gen 98

1

1998

1.520.582

 

1.040.076

431.000

1,0000

2.991.658

 

31 dic 97

01 lug 97

6

1997

1.520.582

 

1.040.076

600.833

1,0000

18.968.046

 

30 giu 97

01 gen 97

6

1997

1.465.582

 

1.040.076

600.833

1,0000

18.638.046

 

31 dic 96

01 nov 96

2

1996

1.465.582

 

1.040.076

573.166

1,0275

6.326.983

 

31 ott 96

01 gen 96

10

1996

1.378.582

 

1.040.076

573.166

1,0275

30.740.992

 
                  (1+2+3)x5x n°mesi  

31 dic 95

01 dic 95

1

1995

1.300.582

234.105

1.040.076

 

1,0781

2.775.852

 

30 nov 95

01 lug 95

5

1995

1.267.582

228.165

1.040.076

 

1,0781

13.669.353

 

30 giu 95

01 gen 95

6

1995

1.267.582

228.165

1.040.076

 

1,0781

16.403.223

 

30 dic 94

01 lug 94

6

1994

1.199.224

215.860

1.040.076

 

1,1470

16.896.413

 

30 giu 94

01 apr 94

3

1994

1.184.167

213.150

1.040.076

 

1,1470

8.387.070

 

31 mar 94

01 gen 94

3

1994

1.161.582

209.085

1.040.076

 

1,1470

8.205.366

 

31 dic 93

01 gen 93

12

1993

1.161.582

209.085

1.040.076

 

1,2037

34.821.733

 
                     
   

61

           

178.918.534

35.198.805

                     

 

CALCOLO MONTANTE CONTRIBUTIVO

 

1

2

3

4

5

6

7

8

ANNI DI

MONTANTE CONTRIBUTIVO

TASSO DI

MONTANTE CONTRIBUTIVO

RETRIBUZIONE

ALIQUOTA

MONTANTE CONTRIBUTIVO

MONTANTE CONTRIBUTIVO

RIFERIMENTO

ANNI PRECEDENTI

CAPITALIZZAZIONE

RIVALUTATO

IMP. .ANNUA

CONTRIBUTIVA

ANNUO

COMPLESSIVO

             

(4 +7)

               

1996

     

38.581.536

0,33

12.731.907

12.731.907

1997

12.731.907

1,055871

13.443.251

40.168.548

0,33

13.255.621

26.698.872

1998

26.698.872

non conosciuto

26.698.872

3.205.046

0,33

1.057.668

27.756.537

               

 

 

 

CALCOLO MONTANTE CONTRIBUTIVO DA INCREMENTARE

                         
       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

       

STIP. + R.I.A.

I.V.C.+ E.D.R.

18%

I.I.S.

ALTRE

COMPETENZE

13^

COEFFICIENTE

RIVALUTAZIONE

RETRIBUZIONE

RIVALUTATA

RETRIBUZIONE

MEDIA

MONTANTE CONTRIBUTIVO DA INCREMENTARE

                         

dal

al

mesi

anno

     

Importo annuo/12

Importo annuo

  (1+3+4+5)x 6 x n°mesi (6/totale n° mesi)x12 6 x33%xperiodo da increm.
               

/12

       

31 gen 98

01 gen 98

1

1998

1.520.582

 

1.040.076

431.000

213.388

1,0000

3.205.046

   

31 dic 97

01 lug 97

6

1997

1.520.582

 

1.040.076

600.833

213.388

1,0000

20.249.274

   

30 giu 97

01 gen 97

6

1997

1.465.582

 

1.040.076

600.833

213.388

1,0000

19.919.274

   

31 dic 96

01 nov 96

2

1996

1.465.582

 

1.040.076

573.166

208.804

1,0275

6.756.076

   

31 ott 96

01 gen 96

10

1996

1.378.582

 

1.040.076

573.166

208.804

1,0275

32.886.453

   
                    (1+2+3+5)x 6 x n°mesi    
                         

31 dic 95

01 dic 95

1

1995

1.300.582

234.105

1.040.076

 

195.054

1,0781

2.986.139

   

30 nov 95

01 lug 95

5

1995

1.267.582

228.165

1.040.076

 

195.054

1,0781

14.720.791

   

30 giu 95

01 gen 95

6

1995

1.267.582

228.165

1.040.076

 

195.054

1,0781

17.664.949

   

31 dic 94

01lug 94

6

1994

1.199.224

215.860

1.040.076

 

186.608

1,1470

18.180.650

   

30 giu 94

01 apr 94

3

1994

1.184.167

213.150

1.040.076

 

188.608

1,1470

9.029.188

   

31mar9 4

01 gen 94

3

1994

1.161.582

209.085

1.040.076

 

186.800

1,1470

8.937.484

   

31 dic 93

01 gen 93

11

1993

1.161.582

209.085

1.040.076

 

183.471

1,2037

34.349.208

   
                         
   

60

             

188.884.530

37.776.906

195.306.604