Roma, 20/7/1998

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale dei servizi Periferici Alle Direzioni provinciali del Tesoro

Divisione U.R.P. LORO SEDI

Prot. n. 256/98 Al Centro Nazionale di Calcolo e Contabilità

per i Servizi Periferici del Tesoro

LATINA

Ai Centri interregionali di Elaborazione per i Servizi Periferici del Tesoro

BOLOGNA E LATINA

Al Servizio del Vice Direttore Generale

All’Ufficio di Segreteria del Direttore Generale

Al Servizio di consulenza, studi e coordina-

mento delle attività del settore amministrativo

del personale

Al Servizio di consulenza, studi e coordina-

mento delle attività del settore tecnico

amministrativo pensioni, stipendi e servizi

vari

Al Servizio per la pianificazione e il coordina- mento delle attività per il settore informatico

Al Servizio di coordinamento delle attività ispettive

Ai Direttori delle divisioni

All’Ufficio per i procedimenti e l’efficienza amministrativa, ricerca ed indagine statistica

S E D E

 

 

OGGETTO: Modifiche introdotte dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127, e dalla Legge 16 giugno 1998, n. 191.

Applicazione circolare 27 maggio 1998, n. 4/98 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Integrazione della "Guida ai servizi".

 

 

La normativa in oggetto, nell’intento di semplificare il rapporto tra cittadini e amministrazioni pubbliche, con gli articoli 2 e 3 della legge 127/97, come modificati dalla L. 191/98, ha introdotto importanti novità, prevedendo che molte certificazioni possano essere sostituite da dichiarazioni rese dagli interessati in carta libera, non più soggette ad autenticazione della firma.

Con la circolare n. 4/98 del 27/5/98, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha richiamato i criteri di trasparenza, snellezza delle procedure, partecipazione e rispetto reciproco che costituiscono le finalità delle leggi in oggetto e che devono contraddistinguere i rapporti tra cittadini ed uffici pubblici, ed ha formulato la necessità di verificare se la modulistica attualmente in uso presso le diverse amministrazioni sia stata adeguata alle nuove disposizioni.

Questa Direzione Generale, in attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti dall’art. 1, comma 1, e dall’art. 3, comma 2, della L. 127/97., ha predisposto fac simili di modelli che costituiscono integrazione della "Guida ai servizi". Ciò nel rispetto di quanto già enunciato nella "Carta dei servizi" (pag. 11, punto 2.4) ed allo scopo di eliminare l’attuale eterogeneità esistente nella modulistica a livello nazionale

In esecuzione di quanto disposto dalla citata circolare n. 4/98, sarà cura di questa Direzione Generale trasmettere la modulistica predisposta al Dipartimento per la Funzione Pubblica, mentre le singole Direzioni provinciali provvederanno ad inoltrarne copia alle locali Prefetture.

Si rappresenta infine che eventuali utili suggerimenti in materia dovranno pervenire presso l’U.R.P. di questa Direzione Generale.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Aldo Di Benedetto

 

 

 

 

 

MODIFICHE INTRODOTTE DALLA

LEGGE 15 MAGGIO 1997, n. 127

pubblicata sul S.O n. 98/L alla G.U. del 17/5/1997, n. 113

entrata in vigore il 18/5/1997, giorno successivo la pubblicazione (art. 17, comma 138)

E DALLA

LEGGE 16 GIUGNO 1998, n. 191 (1)

pubblicata sul S.O n. 110/L alla G.U. del 20/6/1998, n. 142

 

 

 

I cambiamenti che interessano con effetto immediato le Direzioni Provinciali del Tesoro sono i seguenti:

 

A) CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE (art. 2, commi 3- 4, L. 127/97 e art. 2, commi 2- 3, L. 191/98):

1) sono validi su tutto il territorio nazionale;

2) hanno validità ILLIMITATA, se attestano stati e fatti personali non soggetti a modificazione. Es.: nascita, morte, composizione nucleo familiare e residenza ad una certa data, titolo di studio conseguito, ecc.

3) hanno validità SEI MESI dalla data del rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore, se attestano stati e fatti personali modificabili. Sono ammessi anche oltre la scadenza se l’interessato dichiara, in fondo al documento, che i dati ivi contenuti non hanno subito modificazioni dalla data del rilascio. La firma non va autenticata. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell’interessato. Resta ferma la possibilità di verificare la veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni apposte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 26 della L. 4/1/68, n. 15.

 

B) DIVIETO DI RICHIEDERE CERTIFICATI (art. 3, comma 1. L. 127/97):

In caso di richiesta di esibizione di un documento di identità per accettare domande prodotte dall’interessato, è fatto divieto di richiedere ulteriori certificazioni relativamente a:

1) cognome;

2) nome;

3) luogo e data di nascita;

4) cittadinanza;

5) stato civile;

6) residenza;

già risultanti dal documento di riconoscimento stesso, in corso di validità.

E’ fatta salva comunque la possibilità di verificare la veridicità dei dati contenuti nel documento. Nel caso in cui i dati abbiano subito variazioni si applicano le sanzioni previste dall’art. 489 del Codice Penale.

 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 18 della legge 7/8/90, n. 241, qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra D.P.T. o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento deve provvedere d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la D.P.T. o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

In questi casi, la mancata acquisizione di ufficio e la richiesta di certificazioni che la D.P.T. rivolge agli interessati hanno l’unica finalità di una maggiore sollecitudine nella istruttoria delle pratiche in quanto la richiesta d’ufficio comporta, di norma, tempi di attesa più lunghi prima che l’amministrazione alla quale ci si rivolge trasmetta gli atti. Se l’interessato, una volta reso edotto delle motivazioni, chieda che si proceda con la richiesta d’ufficio, si deve provvedere in tal senso.

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(1) le modifiche od integrazioni della L. 127/97, introdotte dalla L. 191/98, sono riportate in corsivo

 

 

C) NON E’ PIU’ RICHIESTA L’AUTENTICA DELLA FIRMA (art. 3, comma 10, L. 127/97) PER LE CERTIFICAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO RESE AI SENSI DELLA LEGGE 15/1968 RELATIVAMENTE A:

1) data e luogo di nascita;

2) residenza;

3) cittadinanza;

4) godimento dei diritti politici;

5) stato di celibe, nubile, coniugato/a, vedovo/a;

6) stato di famiglia;

7) esistenza in vita;

8) nascita del figlio;

9) decesso del coniuge o del genitore;

10) posizione agli effetti degli obblighi militari;

11) iscrizione in albo o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni.

 

Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri d’ufficio (Art. 3, comma 4, L. 127/97).

 

D) DICHIARAZIONI TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVE (art. 3, commi 2- 3- 11, L. 127/97 e art. 2, commi 7- 10, L. 191/98):

In caso di dichiarazione temporaneamente sostitutiva non è più richiesta l’autentica di firma. La dichiarazione può essere presentata anche contestualmente all’istanza e DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO. La documentazione sarà esibita dall’interessato su richiesta della D.P.T., prima che sia emesso il provvedimento formale. Qualora non venga prodotto il documento richiesto entro 30 giorni o entro il maggior termine concesso, il provvedimento non è emesso.

 

Si rammenta che attualmente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 25/1/94, n. 130, le dichiarazioni temporaneamente sostitutive possono riguardare i seguenti stati, fatti o qualità personali:

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale; risultato di eventuali esami finali dei corsi stessi, titolo di specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione tecnica;

b) esito di partecipazione a concorsi; conseguimento di borse di studio;

c) professione esercitata, attività lavorativa prestata, incarichi assunti, destinazioni di servizio, stato di apprendista, tirocinante, ovvero esaurimento dell’apprendistato, del tirocinio e della pratica professionale; praticante per l’esercizio della professione; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

d) qualità di erede, di legatario, di proprietario, di locatario, di affittuario; ammontare delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti relativamente a tali qualità; ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati;

e) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

f) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA;

g) iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati, al di fuori dell’iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

h) stato di volontario in servizio civile, di espatrio, di imbarcato su navi mercantili;

i) qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe o natura dell’invalidità;

l) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; condizione di debitore o creditore nei confronti dell’amministrazione ricevente;

m) titolarità di licenze, autorizzazioni amministrative e consimili atti di assenso;

n) qualità di vivenza a carico e di esistenza in vita.

 

 

E) SOTTOSCRIZIONE DI ISTANZE (art. 3, comma 11, L. 127/97 e art. 2, comma 11, L. 191/98):

La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia stata presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L’istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

La sottoscrizione di istanze della specie non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui le stesse contengano dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 (dichiarazioni temporaneamente sostitutive = vedi lettera D) e 4 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà = vedi lettera C) della legge 4/1/68, n. 15.

F) DOMANDE PER LA PARTECIPAZIONE A SELEZIONI (art. 3, comma 5, L. 127/97 e art. 2, comma 8, L. 191/98):

E’ fatto divieto di richiedere l’autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.

 

 

 

N.B.: L’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio o il certificato di matrimonio possono essere sostituiti da dichiarazione resa dal richiedente ai sensi dell’art. 2 della Legge 4/1/1968, n. 15.

In tal senso si intende rettificata la "Guida ai servizi" alle pagg. 10-13-17-20-24-27-29-32-30-45-50-54-62-64-73.

 

 

AVVERTENZE:

 

Nei fac simili delle domande che seguono il numero della pagina indicato è quello della "Guida ai servizi" in cui sono riportate le condizioni per aver diritto al beneficio richiesto.