P R E F A Z I O N E

 

Le Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, attualmente in vigore, risalgono al 1939 e, da allora, hanno subìto numerose e sostanziali innovazioni e modificazioni a causa dei provvedimenti legislativi che, da detta data, sono stati emanati nelle materie considerate dal testo stesso, tanto che, nel 1964, si è manifestata la necessità di effettuarne una ristampa con il richiamo alle disposizioni intervenute fino al 31 dicembre 1963.

 

La esigenza di dare una nuova ristrutturazione alle varie parti che compongono il volume e di conferire una maggiore organicità alla materia, ha fatto avvertire la indispensabilità della compilazione di un nuovo testo aggiornato e coordinato.

 

L'ampiezza della trattazione ha suggerito inoltre la opportunità di suddividere l'attuale testo (composto di 1477 articoli) in separati libri - anche allo scopo di renderne più agevole la consultazione - distinti per materia o per gruppi di materie, la cui pubblicazione avverrà in tempi successivi.

 

In base ai suesposti criteri, è stato predisposto l'unito Primo Libro, le cui norme riguardano l'ordinamento dei servizi dipendenti dalla Direzione Generale del Tesoro o soggetti alla sua diretta vigilanza.

 

In particolare, le predette disposizioni riflettono: la competenza della Direzione Generale del Tesoro (Titolo I); la competenza e l'organizzazione degli Uffici dipendenti dalla predetta Direzione, e cioè: Tesoreria Centrale (Titolo II); Zecca ed Istituti annessi (Titolo III); Agenzia Contabile dei Titoli del Debito Pubblico (Titolo IV); Cassa Speciale per il Servizio dei Biglietti a Debito dello Stato (Titolo V); Tesoreria Provinciale dello Stato (Titolo VI); Direzioni Provinciali del Tesoro e collegati Centri Meccanografici (Titolo VII).

 

L'annesso nuovo testo - che entrerà in vigore il 1° ottobre 1967 - contiene delle  , nelle quali sono poste in evidenza le innovazioni di maggior rilievo introdotte nel testo stesso rispetto a quello precedente.

 

 

Roma, 15 settembre 1967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DEL TESORO

 

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

ISTRUZIONI GENERALI SUI SERVIZI DEL TESORO

P R I M O L I B R O

ORDINAMENTO DEI SERVIZI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO O SOGGETTI ALLA SUA DIRETTA VIGILANZA

- Disposizioni Generali

- Tesoreria Centrale dello Stato

- Zecca e Istituti annessi

- Agenzia Contabile dei Titoli del Debito Pubblico

- Cassa Speciale per il Servizio dei Bi-glietti a Debito dello Stato

- Tesoreria Provinciale dello Stato

- Direzioni Provinciali del Tesoro

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO R O M A

R O M A

 

NOTE ILLUSTRATIVE

Il nuovo testo delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro - che segue quello ristampato nell'anno 1964 con l'inserimento delle disposizioni legislative e di servizio emanate a tutto il 31 dicembre 1963 - non redatto in un unico volume, ma è suddiviso in vari Libri, che saranno pubblicati separatamente - e a fogli mobili - al fine di renderne più agevole l'aggiornamento e la consultazione.

 

Nel Primo Libro sono esposti gli argomenti già compresi nella PARTE PRIMA delle Istruzioni approvate con D.M. 30 giugno 1939. Detti argomenti sono però presentati con una nuova sistematica, in forma più ampia e più ricca di dettagli, e con riferimento alle leggi ed ai regolamenti da cui le Istruzioni stesse traggono origine, per dar modo, a chi vi abbia interesse, di risalire alle fonti.

 

Nel TITOLO I del presente Libro sono indicati, con maggiore completezza, i compiti della Direzione Generale del Tesoro, compiti che precedentemente erano appena accennati. In tale sede si è altresì indicata l'azione che la Direzione Generale del Tesoro svolge nei campi finanziario, monetario, tecnico e contabile, con specifico riferimento, a tale ultimo riguardo, alla compilazione dei conti periodici previsti dal Regolamento di Contabilità.

 

Il TITOLO II tratta della Tesoreria Centrale dello Stato. Rispetto alla edizione 1939 si è meglio delineata la struttura di tale organo, mantenendo tuttavia quella particolare fisionomia che deriva alla Tesoreria Centrale dal fatto di dipendere direttamente dalla Direzione Generale del Tesoro e di assolvere a particolari funzioni nei confronti del Portafoglio dello Stato, della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza. In effetti la Tesoreria Centrale, pur costituendo parte integrante della Tesoreria dello Stato considerata nel suo complesso, esercita funzioni particolari in confronto a quelle svolte, su tutto il territorio nazionale e nella stessa capitale, dalla Tesoreria Provinciale, gestita dalla Banca d'Italia. Nel nuovo testo sono stati, tra l'altro, più esattamente dettagliati i compiti demandati all'Ufficio di Controllo che opera presso la Tesoreria Centrale ed è stata altresì ampliata la parte riguardante la resa dei conti giudiziali, appena accennata nel precedente testo.

 

Nel TITOLO III sono riunite e coordinate le norme riguardanti le attribuzioni e l'attività della Zecca che, nel vecchio volume, risultavano non organicamente collocate. Oltre ai servizi amministrativi, di gestione e tecnici, si è fatta menzione del servizio chimico e sono state considerate le strutture e i compiti della Scuola dell'Arte della Medaglia e del Museo della Zecca.

 

Il TITOLO IV ha per oggetto l'Agenzia Contabile dei Titoli del Debito Pubblico. In tale sede è stato disciplinato l'ordinamento di detto ufficio e sono state indicate le mansioni dei funzionari ad esso preposti, con specificazione delle singole attribuzioni.

 

Il TITOLO V tratta della Cassa Speciale per i Biglietti a Debito dello Stato, di cui si è reso necessario, per effetto della Legge 31 marzo 1966, n. 171 - che ha disposto la emissione dei biglietti di Stato da L. 500 - riattivare il funzionamento. Si sono in conseguenza reinserite nelle Istruzioni le norme che disciplinano l'attività della Cassa stessa. Più particolarmente, nel Capo I si è configurata la struttura dell'ufficio, disciplinando le attribuzioni dei gestori. Nel Capo II sono stati regolamentati gli adempimenti dell'ufficio per quanto concerne i biglietti di Stato di nuova fabbricazione e di quelli logori, danneggiati e falsi o sospetti di falsità. I compiti della Commissione Tecnica e i criteri di massima che la stessa è tenuta a seguire in sede di esame dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione sono indicati nel Capo III. Nel Capo IV sono elencate le modalità da osservare per la distruzione dei biglietti di Stato non più atti alla circolazione e infine, nel Capo V, sono dettagliatamente indicati le scritture contabili della Cassa, i lavori periodici da effettuarsi dalla stessa nonché i modi e il termine della presentazione del conto giudiziale di gestione.

 

Il servizio di Tesoreria Provinciale dello Stato forma oggetto del TITOLO VI, che è diviso in due Capi. Nel Capo I sono trattati - in tre distinte Sezioni - le scritture e i ]avori periodici, nel Capo II i conti mensili e i sottoconti giudiziali redatti dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale, nonché i conti giudiziali compilati dall'Amministrazione Centrale della Banca d'ltalia. Si è così distribuita e trattata, con maggiore organicità, la materia, mettendola soprattutto in armonia con il nuovo sistema contabile che convoglia al Centro Elettronico della Banca d'ltalia, in Roma, tutto il movimento che giornalmente si verifica nell'ambito della tesoreria statale. La nuova elaborazione e rappresentazione dei dati di pertinenza di ciascuna Sezione di Tesoreria Provinciale ha comportato snellimenti e innovazioni, e di conseguenza ha dato luogo a sostanziali modifiche delle norme contenute nell'edizione 1939.

 

Il TITOLO VII riguarda le Direzioni Provinciali del Tesoro ed è suddiviso in tre Capi. Il Capo I tratta dell'ordinamento, della struttura e delle attribuzioni delle Direzioni Provinciali del Tesoro, con particolare riferimento alle innovazioni apportate dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto riguarda la responsa-bilità degli impiegati civili dello Stato e dal D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, dalla Legge 7 agosto 1960, n. 908 e dalla Legge 12 agosto 1962, n. 1290 per quanto attiene all'autonomia delle Dire-zioni Provinciali del Tesoro e ai nuovi compiti alle stesse demandati in materia di ordinazione primaria della spesa. Una speciale innovazione si riferisce alla istituzione, presso ciascuna Direzione Provinciale del Tesoro, di un Corrispondente o di un Ufficio di Relazioni Pubbliche di cui sono specificati il funzionamento e i compiti.

 

Nel Capo II sono elencati, distinti per servizio, i registri che le Direzioni Provinciali del Tesoro debbono tenere ai fini dell'ordinato svolgimento della loro attività. Una più radicale semplificazione in tale settore sarà possibile conseguire allorché i Centri Meccanografici del Tesoro potranno avvalersi delle possibilità offerte, anche ai fini del controllo e della memorizzazione, dai complessi elettronici.

 

Nel successivo Capo III, infine, sono raccolte in modo organico le norme riguardanti l'ordinamento e la struttura dei Centri Meccanografici. Rimangono peraltro invariate quelle norme delle Istruzioni sui Centri Meccanografici (D.M. 2 gennaio 1954) che disciplinano le procedure connesse al funzionamento dei servizi: norme che formeranno oggetto dei prossimi Libri. Per quanto concerne l'ordinamento dei Centri, trattato in questo Primo Libro, si è conferito maggiore rilievo all'aspetto funzionale di questi particolari uffici, si sono eliminate alcune disposizioni che appesantivano lo svolgimento dei servizi, e si è meglio determinata la sfera delle competenze del Capo Centro, cui sono stati attribuiti alcuni adempimenti formali in precedenza riservati ai direttori di sede.

 

Le annotazioni sopra accennate hanno necessariamente carattere sommario. Esse saranno perciò seguite da circolari dirette ad illustrare più analiticamente la portata delle innovazioni contenute nel nuovo testo.

 

IL MINISTRO DEL TESORO

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sul patrimonio e la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

 

VISTI gli articoli 644 e 646 del Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

 

VISTE le Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro approvate con Decreto del Ministro delle Finanze in data 30 giugno 1939;

 

VISTE le Istruzioni sul funzionamento dei Centri Meccanografici annessi alle Direzioni Provinciali del Tesoro, approvate con Decreto del Ministro del Tesoro in data 2 gennaio 1954;

 

RAVVISATA l'esigenza di procedere alla revisione e al coordinamento delle Istruzioni sopra citate, previa ripartizione dell'intera materia in distinti libri;

 

 

DECRETA

 

 

Art. 1

 

E' approvato l'annesso Primo Libro delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro.

 

 

Art. 2

 

Detto Primo Libro andrà in vigore dal 1° ottobre 1967.

 

Restano abrogati, dalla stessa data, gli articoli da 1 a 203 delle Istruzioni approvate con il citato Decreto Ministeriale in data 30 giugno 1939.

 

 

Roma, 15 settembre 1967

 

Il Ministro: COLOMBO

 

P R I M O L I B R O

 

ORDINAMENTO DEI SERVIZI DIPENDENTI
DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO O SOGGETTI
ALLA SUA DIRETTA VIGILANZA

 

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Attribuzione della D.G.T. in materia finanziaria e
monetaria ............................................. Art. 1

Servizi tecnici e di cassa .............................. " 2

Vigilanza sulle entrate dello Stato ..................... " 3

Servizi inerenti alla gestione del bilancio dello
Stato ................................................. " 4

 

 

TITOLO II

 

DELLA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO

 

 

Capo I

 

Del servizio in generale

 

Ordinamento della Tesoreria Centrale dello Stato ........ Art. 5

Attribuzioni della Tesoreria Centrale dello Stato ....... " 6

Organi di gestione e di controllo ....................... " 7

Assenza o congedo del Tesoriere Centrale o del Con-
trollore Capo ......................................... " 8

Firma del Tesoriere Centrale sui documenti di Teso-
reria ................................................. " 9

Firma su titoli e documenti di Tesoreria da parte
del Controllore Capo o dei suoi delegati .............. " 10

Vigilanza e controllo sulle operazioni di cassa ......... " 11

Segnalazioni al Direttore Generale del Tesoro ........... " 12

Verifica della cassa corrente ........................... " 13

Adempimenti del Controllore Capo ........................ " 14

Altri adempimenti del Controllore Capo .................. " 15

Rapporti della Tesoreria Centrale con la Direzione
Generale del Tesoro ................................... " 16

 

 

Capo II

 

Delle casse, dell'orario e dei locali della
Tesoreria Centrale dello Stato

 

Cassa corrente e cassa di riserva ....................... Art. 17

Custodia dei dupli delle chiavi delle casse
(corrente e di riserva) ............................... " 18

Orario di sportello ..................................... " 19

Sicurezza dei locali .................................... " 20

 

 

Capo III

 

Delle scritture e delle contabilità della
Tesoreria Centralel dello Stato

 

 

Sezione I

 

Scritture del Tesoriere Centrale

 

Registri di movimenti di valori nella cassa
di riserva ............................................ Art. 21

Registri di movimenti di valori nella cassa
corrente .............................................. " 22

Registro di cassa ....................................... " 23

Elenchi giornalieri e mensili dei pagamenti ............. " 24

Operazioni sui conti correnti ........................... " 25

Situazione giornaliera .................................. " 26

Firma e spedizione della situazione generale
mod. 10 T. e degli elenchi giornalieri ................ " 27

Situazioni giornaliere e mensili di cassa ................ " 28

Dichiarazioni di regolarità emesse dalla Corte dei
conti. Quietanze di rimborso per fondi somministrati .. " 29

Registrazione delle operazioni su depositi della
Cassa Depositi e Prestiti ............................. " 30

Registrazione e contabilità dei pagamenti su titoli
di debito pubblico..................................... " 31

Registri mod. 16 T. per il movimento degli inserti....... " 32

 

 

Sezione II

 

Scritture del Controllore Capo

 

Giornale generale di entrata (mod. 19 T.)................ Art. 33

Giornale generale di uscita (mod. 20 T.)................. " 34

Registri sussidiari...................................... " 35

Prenotazione titoli di spesa............................. " 36

Scritturazione in uscita dei titoli di spesa
(registro mod. 20 T. allegato)......................... " 37

Adempimenti del Controllore Capo......................... " 38

 

 

Sezione III

 

Revisione delle situazioni contabili della
Tesoreria Centrale dello Stato

 

Situazione giornaliera delle operazioni di entrata
e di uscita............................................ Art. 39

Contabilità delle entrate della Direzione Generale
del Tesoro............................................. " 40

Contabilità dei buoni ordinari del Tesoro................ " 41

Contabilità dei vaglia del Tesoro........................ " 42

Contabilità dei titoli di spesa estinti.................. " 43

Riassunto mod. 61 bis T/1 (per capitolo) dei paga-
menti per spese di bilancio............................ " 44

Contabilità degli ordini di Portafoglio e degli
ordini di prelevamento dei conti correnti isti-
tuiti presso la Tesoreria Centrale..................... " 45

Fogli di rilievi della Corte dei conti................... " 46

 

 

Sezione IV

 

Conti giudiziali della Tesoreria Centrale

 

Conti giudiziali delle entrate e delle uscite della
contabilità di Stato e della gestione dei depositi provvisori............................................. Art. 47

Conto giudiziale relativo alla gestione Cassa Depo-
siti e Prestiti........................................ " 48

Conto giudiziale relativo alla gestione Istituti di Previdenza............................................... " 49

 

 

TITOLO III

 

DELLA ZECCA E DEGLI ISTITUTI ANNESSI

 

Attribuzioni della Zecca................................. Art. 50

Altre attività della Zecca............................... " 51

Norme regolamentari e personale.......................... " 52

Ufficio di controllo..................................... " 53

Sostituto dei gestori e del Capo dei servizi tecnici..... " 54

Somministrazione delle monete metalliche................. " 55

Proventi della Zecca..................................... " 56

Esposizione, nel conto del Tesoro, dei valori del-
la Zecca................................................." 57

Scuola dell'Arte della medaglia.......................... " 58

Amministrazione e vigilanza della Scuola dell'Arte
della Medaglia......................................... " 59

Museo della Zecca........................................ " 60

 

 

 

 

TITOLO IV

 

DELLA AGENZIA CONTABILE DEI TITOLI
DEL DEBITO PUBBLICO

 

Ordinamento dell'Agenzia contabile dei titoli presso
la Direzione Generale del Debito Pubblico.............. Art. 61

Ricevimento e custodia di titoli stampati................ " 62

Spedizione di titoli e valori............................ " 63

Situazione mensile dei titoli e valori giacenti............................................... " 64

 

 

 

 

 

TITOLO V

 

DELLA CASSA SPECIALE PER IL SERVIZIO DEI BIGLIETTI
A DEBITO DELLO STATO

 

 

Capo I

 

Del servizio in generale

 

Ordinamento della Cassa Speciale......................... Art. 65

Gestione della Cassa Speciale............................ " 66

Custodia dei biglietti a debito dello Stato.............. " 67

Scritture contabili per il movimento dei biglietti a
debito dello Stato..................................... " 68

 

 

Capo II

 

Degli adempimenti della Cassa Speciale

 

 

Sezione I

 

Biglietti di Stato di nuova fabbricazione

 

Consegna dei biglietti di nuova fabbricazione alla
Cassa Speciale......................................... Art. 69

Modalità di consegna..................................... " 70

Ricevimento dei biglietti................................ " 71

Apertura delle casse e ricognizione del contenuto........ " 72

Contazione dei biglietti................................. " 73

Spedizione dei biglietti alle tesorerie.................. " 74

Discarico dei biglietti spediti.......................... " 75

 

 

Sezione II

 

Biglietti di Stato logori

 

Ritiro dalla circolazione e annullamento dei bi-
glietti logori......................................... Art. 76

Spedizione dei biglietti logori alla Cassa Speciale...... " 77

Avviso telegrafico della spedizione...................... " 78

Consegna dei biglietti logori dalla Tesoreria Centrale
alla Cassa Speciale.................................... " 79

Scritturazione in entrata e in uscita dei biglietti
logori spediti......................................... " 80

Ricevimento dei biglietti logori dalla Cassa Speciale......" 81

Verbali di verifica dei biglietti logori................. " 82

Assunzione in carico dei biglietti logori................ " 83

Restituzione dei biglietti logori non ammessi al cambio.. " 84

Cambio dei biglietti logori.............................. " 85

Adempimenti della Sezione di Tesoreria Provinciale
di Roma per il cambio dei biglietti logori............. " 86

 

 

Sezione III

 

Biglietti di Stato danneggiati

 

Ritiro dalla circolazione dei biglietti danneggiati............................................ Art. 87

Spedizione dei biglietti danneggiati alla Cassa
Speciale............................................... " 88

Assunzione in carico dei biglietti danneggiati........... " 89

Biglietti danneggiati ammessi al cambio.................. " 90

Norme per il rimborso dei biglietti danneggiati.......... " 91

Adempimenti delle Sezioni di Tesoreria Provinciale
per il rimborso dei biglietti danneggiati ammessi
al cambio.............................................. " 92

Eliminazione delle partite riguardanti i biglietti danneggiati............................................ " 93

 

 

Sezione IV

 

Biglietti di Stato falsi o sospetti di falsità

 

Modalità di sequestro.................................... Art. 94

Presentazione all'esame della Commissione Tecnica........ " 95

Biglietti ritenuti falsi o sospetti di falsità
riconosciuti legittimi................................. " 96

Biglietti dichiarati falsi o falsificati................. " 97

Adempimenti delle Sezioni di Tesoreria Provinciale
per il rimborso dei biglietti sospetti di falsità
riconosciuti legittimi................................. " 98

Eliminazione delle partite riguardanti i biglietti
sospetti di falsità.................................... " 99

 

 

Capo III

 

Della Commissione Tecnica presso la Cassa Speciale

 

Accertamenti e deliberazioni della Commissione Tecnica... Art. 100

Criteri di massima da seguire per l'esame dei bi-
glietti danneggiati, falsi o sospetti di falsità....... " 101

Verbale della Commissione Tecnica........................ " 102

Perizie dell'Officina Carte Valori dell'Istituto
Poligrafico dello Stato................................ " 103

Tenuta dello schedario delle contraffazioni.............. " 104

Comunicazioni da farsi alla Direzione Generale del
Tesoro................................................. " 105

 

 

Capo IV

 

Dell'accertamento e della distruzione
dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione

 

Operazione di accertamento, abbruciamento o distruzione...Art. 106

Scritture contabili per il movimento dei biglietti
destinati all'abbruciamento o distruzione.............. " 107

 

 

Capo V

 

Delle scritture contabili, dei lavori
periodici e del conto giudiziale

 

Scritture contabili...................................... Art. 108

Lavori periodici......................................... " 109

Resa del conto giudiziale................................ " 110

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VI

 

DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

 

 

Capo I

 

Del servizio di Tesoreria Provinciale

 

 

Sezione I

 

Norme generali

 

Regolazione rapporti con la Banca d'Italia............................................... Art.111

Vigilanza sul servizio di tesoreria e rapporti con
le amministrazioni periferiche......................... " 112

Attribuzioni delle Sezioni di Tesoreria Provinciale...... " 113

Attribuzioni particolari della Sezione di Tesoreria
Provinciale di Roma.................................... " 114

Franchigia postale....................................... " 115

Spedizione dei pieghi raccomandati e assicurati.......... " 116

Assistenza del Direttore provinciale del Tesoro al
movimento dei titoli e valori presso le Sezioni
di Tesoreria Provinciale............................... " 117

Orario di sportello...................................... " 118

Divieto di dare istruzioni alle Sezioni di Tesoreria
Provinciale senza preventivi accordi col Tesoro........ " 119

Divieto di fornire notizie sul servizio di tesoreria..... " 120

 

 

Sezione II

 

Scritture delle Sezioni di Tesoreria Provinciale

 

Registri generali di entrata e uscita contanti
(mod. 82 T.) e titoli (mod. 83 T.)..................... Art.121

Scritturazione nei registri di sportello di entrata
e di uscita dei versamenti e dei pagamenti eseguiti giornalmente........................................... " 122

Tenuta del registro generale di entrata (mod. 82 T.)..... " 123

Tenuta del registro generale di uscita (mod. 83 T.)...... " 124

Norme comuni alla tenuta dei registri generali delle
operazioni di entrata e di uscita in contanti
(mod. 82 T.) e in titoli (mod. 83 T.).................. " 125

Abrogato................................................. " 126

Registrazione dei pagamenti.............................. " 127

Registro sussidiario per i pagamenti del Debito
Pubblico (mod. 52 T.).................................. " 128

Scritturazione delle operazioni sul registro di
cassa mod. 18 T........................................ " 129

Registrazione dei pagamenti in conto sospeso............. " 130

Schede di movimento dei depositi provvisori.............. " 131

Registro di entrata e di uscita dei depositi definitivi.. " 132

Norme generali per la tenuta dei registri di cui
agli articoli precedenti............................... " 133

Schede di movimento dei titoli e valori del debito
pubblico................................................. 134

Registro del movimento di carico e scarico dei valori
postali e di altra specie pervenuti in versamento..... " 135

Registro del movimento di carico e scarico dei certi-
ficati di accreditamento e degli assegni di postagiro.. " 136

Registro mod. 16 T. 1 16 AT. del movimento degli
inserti con marchio a secco............................ " 137

Registro descrittivo dei versamenti...................... " 138

Elenco scadenzario mod. 92 T. dei buoni ordinari
del Tesoro emessi...................................... " 139

Registro mod. 271 D.P.................................... " 140

Abrogato................................................. " 141

Scritture di prenotazione................................ " 142

Schede mod. 89 T. per il movimento delle contabi-
lità speciali che danno luogo a riscossioni e
pagamenti.............................................. " 143

Schede mod. 89 T. per il movimento delle contabili-
tà speciali che danno luogo soltanto a versamenti...... " 144

Registro mod. 190 T...................................... " 145

Registri modd. 15 T. e 15 A T............................ " 146

Rubrica alfabetica degli atti tendenti a trattenere
o impedire il pagamento di somme dovute dallo Stato.... " 147

Fascicoli dei rilievi.................................... " 148

 

 

Sezione III

 

Contabilità ed elaborati periodici delle
Sezioni di Tesoreria Provinciale

 

Compilazione delle contabilità............................................ Art.149

Distinzione tra competenza e residui..................... " 150

Confezionamento dei pieghi contenenti le contabilità..... " 151

Contenuto dei pieghi..................................... " 152

Pieghi contenenti le contabilità periodiche del
Debito Pubblico........................................ " 153

Modalità di spedizione dei pieghi contenenti le
contabilità............................................ " 154

Rilievi sulle contabilità riguardanti le spese di
bilancio dello Stato................................... " 155

Rilievi sulle contabilità riguardanti i pagamenti
per conto del Debito Pubblico.......................... " 156

Variazioni alle scritture contabili relative ai
pagamenti riflettenti le Aziende e le Amministra-
zioni Autonome di Stato................................ " 157

Esame di titoli di spesa già prodotti in contabilità..... " 158

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo II

 

Della resa dei conti

 

 

Sezione I

 

Conti mensili

 

Compilazione del conto mensile........................... Art. 159

Dichiarazioni di regolarità rilasciate dalla Corte
dei conti.............................................. " 160

Conto complementare dell'esercizio finanziario........... " 161

 

 

Sezione II

 

Conti giudiziali

 

Sottoconti giudiziali.................................... Art. 162

Sottoconto giudiziale mod. 116 T......................... " 163

Sottoconto giudiziale mod. 118 T......................... " 164

Sottoconto giudiziale mod. 120 T......................... " 165

Sottoconto giudiziale mod. 133 cat. I C.D.P............. " 166

Sottoconto giudiziale mod. 133 B cat. I C.D.P........... " 167

Sottoconto giudiziale mod. 100 cat. I C.D.P............. " 168

Sottoconto giudiziale mod. 275-bis cat. IV I.P........... " 169

Numerazione dei documenti................................ " 170

Custodia e spedizione dei sottoconti giudiziali.......... " 171

Conti giudiziali dell'Amministrazione Centrale
della Banca d'Italia................................... " 172

Conto giudiziale mod. 115 T. per le entrate e le
uscite della contabilità di Stato...................... " 173

Conto giudiziale mod. 117 T. per la gestione dei
depositi provvisori.................................... " 174

Conto giudiziale mod. 119 T. per il movimento dei
titoli (e valori) concernenti il servizio del
Debito Pubblico........................................ " 175

Conti giudiziali per le gestioni della Cassa
Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza............................................. " 176

 

 

TITOLO VII

 

DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

 

 

Capo I

 

Dell'ordinamento, della struttura
e delle attribuzioni

 

Ordinamento delle Direzioni Provinciali del Tesoro....... Art. 177

Struttura delle Direzioni Provinciali del Tesoro......... " 178

Servizio di relazioni pubbliche.......................... " 179

Vigilanza................................................ " 180

Attribuzioni in materia di spese fisse, escluse le
pensioni............................................... " 181

Attribuzioni in materia di pensioni...................... " 182

Attribuzioni in materia di Entrate amministrate dalla
Direzione Generale del Tesoro.......................... " 183

Attribuzioni in materia di depositi provvisori........... " 184

Attribuzioni in materia di depositi definitivi, di
prestiti e di titoli della Direzione Generale
della Cassa Depositi e Prestiti........................ " 185

Attribuzioni in materia di debito pubblico............... " 186

Attribuzioni in materia di contributi previdenziali...... " 187

Attribuzioni in materia di servizi di pertinenza del
Provveditorato Generale dello Stato.................... " 188

Attribuzioni varie....................................... " 189

Disposizioni di servizio alle Direzioni Provinciali
del Tesoro............................................. " 190

Informazioni sui servizi delle pensioni e delle
altre spese fisse...................................... " 191

Titolare della Direzione Provinciale del Tesoro.......... " 192

Assenza o impedimento del titolare....................... " 193

Determinazione degli obblighi di servizio................ " 194

Responsabilità degli impiegati........................... " 195

Criteri di attribuzione degli obblighi di servizio....... " 196

Verbali di consegna in caso di cambiamento definitivo
del titolare della Direzione Provinciale del Tesoro.... " 197

Verbali di consegna in caso di cambiamento provvisorio
del titolare della Direzione Provinciale del Tesoro..... " 198

Rappresentanza legale della Cassa Depositi e Prestiti.... " 199

Attribuzioni del Direttore Provinciale del Tesoro in
materia di Debito Pubblico............................. " 200

Firma degli atti, dei provvedimenti e dei titoli di
spesa.................................................. " 201

Attribuzioni del titolare della Direzione Provinciale
del Tesoro sede di centro meccanografico............... " 202

Rilascio di certificazioni............................... " 203

Intervento nel movimento dei valori presso le Sezioni
di Tesoreria Provinciale............................... " 204

Ricognizione del contenuto dei pieghi.................... " 205

Rilascio delle richieste per spedizioni in franchigia.... " 206

Orario d'ufficio......................................... " 207

Spese d'ufficio.......................................... " 208

Gestione dei beni mobili in dotazione.................... " 209

Corrispondenza in arrivo................................. " 210

Custodia dei titoli, dei valori e dei documenti
riservati.............................................. " 211

Contenuto della cassaforte............................... " 212

Contenuto dell'armadio metallico......................... " 213

 

 

Capo II

 

Delle scritture e dei lavori periodici

 

Registri e scritture..................................... Art. 214

Elaborati periodici...................................... " 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo III

 

Dei Centri Meccanografici

 

 

Sezione I

 

Ordinamento, struttura e attribuzioni

 

Ordinamento dei Centri Meccanografici.................... Art. 216

Circoscrizione territoriale.............................. " 217

Struttura dei Centri Meccanografici...................... " 218

Attribuzioni dei Centri Meccanografici................... " 219

Capo del Centro Meccanografico........................... " 220

Sostituto del Capo del Centro Meccanografico - Personale. " 221

Verbali di consegna in caso di cambiamento del Ca-
po Centro.............................................. " 222

 

 

Sezione II

 

Scritture contabili e adempimenti periodici

 

Registri e scritture..................................... Art. 223

Adempimenti periodici.................................... " 224

 

 

Sezione III

 

Attribuzioni e adempimenti vari

 

Attribuzioni della segreteria............................ Art. 225

Attribuzioni del reparto amministrativo.................. " 226

Attribuzioni del reparto macchine........................ " 227

Attribuzioni del reparto riscontro e spedizione.......... " 228

Attribuzioni del reparto contabilità..................... " 229

Attribuzioni del reparto stipendi e altre spese fisse.... " 230

Calendario di lavorazione................................ " 231

Foglio di lavorazione e foglio riassuntivo............... " 232

Custodia della carta filigranata per la stampa degli
assegni modd. S.M. 8 e 8-bis e del registro mod. 16 T... " 233

Custodia delle piastrine recanti il fac-simile di
firma del titolare della Direzione Provinciale
del Tesoro-sede di Centro Meccanografico............... " 234

Corrispondenza per il Centro Meccanografico.............. " 235

Stampati riguardanti il servizio meccanografico.......... " 236

Materiale mobile......................................... " 237

Manutenzione ordinaria dei complessi meccanografici...... " 238

 

 

 

P R I M O L I B R O

 

ORDINAMENTO DEI SERVIZI DIPENDENTI
DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO O SOGGETTI
ALLA SUA DIRETTA VIGILANZA

 

 

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art. 1

Attribuzioni della Direzione Generale del Tesoro
in materia finanziaria e monetaria

 

La Direzione Generale del Tesoro è alle immediate dipendenze del Ministro del Tesoro.

 

La Direzione Generale del Tesoro, nella sua specifica compe-tenza:

a) predispone ed esegue tutte le operazioni finanziarie, sia nell'ambito nazionale che in quello internazionale, di tesoreria e di portafoglio, che sono ordinate dal Ministro del Tesoro; in particolare: predispone la emissione, la negoziazione e il rimborso di titoli di debito pubblico; provvede alla emissione di buoni ordinari del tesoro; assicura il servizio di tesoreria; vigila sul recupero delle entrate proprie del tesoro in quanto collegate ad anticipazioni e finanziamenti; cura l'attuazione delle clausole finanziarie dei trattati di pace e degli accordi internazionali;

b) vigila sull'istituto di emissione e sulle annesse gestioni;

c) vigila sulla circolazione bancaria;

d) sovraintende al servizio di monetazione e alla circolazione di biglietti di Stato;

e) svolge le attribuzioni ad essa demandate da leggi e regolamenti speciali.

 

 

Art. 2

Servizi tecnici e di cassa

 

Sono altresì di competenza della Direzione Generale del Tesoro:

a) la gestione del Portafoglio dello Stato;

b) la gestione della Tesoreria Centrale e della Zecca;

c) la gestione della Cassa Speciale per i Biglietti a Debito dello Stato;

d) la vigilanza sulle Borse Valori;

e) la vigilanza e il controllo sull'Agenzia Contabile dei titoli presso la Direzione Generale del Debito Pubblico;

f) la vigilanza e il controllo sull'Officina Carte Valori della Banca d'Italia, sulla Cassa Speciale per i biglietti della Ban-ca d'Italia, sull'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligra-fico dello Stato in sede di lavorazione di biglietti di banca o di Stato, nonché sulle cartiere incaricate di apprestare la carta filigranata;

g) i provvedimenti relativi alla distruzione dei biglietti logori e della carta filigranata di scarto, nonchè la vigilanza sulle relative operazioni;

h) la vigilanza sul servizio di tesoreria provinciale dello Stato;

i) l'organizzazione e il coordinamento dei servizi delle Direzioni Provinciali del Tesoro;

l) ogni verifica, ordinaria e straordinaria, prevista dalla legi-slazione vigente, per le materie di sua competenza.

 

Alle verifiche e ai controlli necessari per assicurare l'esatto adempimento delle attribuzioni sopra indicate, la Dire-zione Generale del Tesoro provvede a mezzo degli Ispettori centrali del Tesoro e del Corpo Ispettivo per i Servizi Provincia-li del Tesoro, a seconda delle rispettive competenze.

 

 

Art. 3

Vigilanza sulle entrate dello Stato

 

Il Direttore Generale del Tesoro, in forza della legislazione vigente:

a) sovraintende al servizio di tesoreria dello Stato, dispone il movimento dei fondi ed esegue le operazioni finanziarie, interessanti la tesoreria, ordinategli dal Ministro del Tesoro;

b) sovraintende al versamento nelle casse della tesoreria di Stato delle somme riscosse dagli agenti di tutte le amministrazioni statali nonchè di quelle dovute dai debitori diretti, al fine di assicurare che le somme di spettanza dello Stato siano interamente versate all'erario nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

c) vigila sugli agenti della riscossione e su coloro che riscuo-tono e maneggiano denaro dello Stato, i quali, pertanto, sono sottoposti anche all' Autorità del Direttore Generale del Teso-ro;

d) rappresenta in giudizio lo Stato, in nome del Ministro del Tesoro, contro i detentori del pubblico denaro nonché contro i debitori verso lo Stato per le somme accertate, liquide e già scadute poste a loro carico.

 

 

Art. 4

Servizi inerenti alla gestione
del bilancio dello Stato

 

Sono di competenza della Direzione Generale del Tesoro:

a) la compilazione del preventivo di cassa comprendente gli incassi e i pagamenti di cui è prevista la realizzazione sia in conto gestione di bilancio, per competenza e residui, sia in conto debiti e crediti di tesoreria;

b) la compilazione e la pubblicazione del conto riassuntivo mensile del tesoro. Tale conto comprende anche la situazione di bilancio e quella della Banca d'Italia e, trimestralmente, la situazione dei debiti pubblici interni; comprende, altresì, la situazione dimostrativa dei valori esistenti nelle varie casse (Tesoreria Centrale, Zecca, Cassa Speciale, Sezioni di Tesoreria Provinciale, Contabile del Portafoglio e Agente Contabile dei Titoli del Debito Pubblico);

c) la compilazione e la pubblicazione di un conto suppletivo del tesoro comprendente gli incassi e i pagamenti avvenuti nel primo mese dell'esercizio finanziario, ma riferibili all'esercizio precedente;

d) la compilazione annuale di un conto complementare comprendente le risultanze definitive della gestione di cassa del bilancio e della tesoreria.

 

 

 

TITOLO II

 

DELLA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO

 

 

Capo I

 

Del servizio in generale

 

 

Art. 5

Ordinamento della Tesoreria Centrale

 

La Tesoreria Centrale è l'organo mediante il quale lo Stato esercita direttamente il servizio di Tesoreria ed ha sede nei locali del Ministero del Tesoro.

 

A capo della Tesoreria Centrale è il Tesoriere Centrale e presso la stessa è il Controllore Capo, entrambi alla diretta dipendenza del Direttore Generale del Tesoro e immessi nelle loro funzioni con l'osservanza, per quanto riguarda la ricognizione dei valori esistenti nella Tesoreria, delle norme di cui all'articolo 182 del R.C.G.S.

 

La Tesoreria Centrale è dotata per la custodia dei valori di una cassa corrente e di una cassa di riserva. La prima, costituita dalle casse a mano dei cassieri, è munita di doppio congegno di chiusura, le cui chiavi sono tenute l'una dal Tesoriere Centrale e l'altra dal Controllore Capo, ed è destinata al movimento giornaliero dei fondi per gli incassi e per i pagamenti effettuati dai cassieri stessi. La cassa di riserva è dislocata in diversi ambienti tra loro indipendenti, siti al piano terreno e al piano sostruzioni, dotati di triplice congegno di chiusura le cui chiavi sono tenute una dal Tesoriere Centrale, una dal Controllore Capo e la terza dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato.

 

Al termine delle operazioni giornaliere, le casse a mano dei cassieri vengono custodite nella cassa di riserva.

 

 

Art. 6

Attribuzioni della Tesoreria Centrale dello Stato

 

La Tesoreria Centrale dello Stato ha le seguenti attribuzioni:

a) accettazione dei versamenti da imputare al Capo X del quadro di classificazione dell'entrata;

b) esecuzione delle operazioni sui conti correnti intrattenuti con il Tesoro da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie;

c) accettazione e restituzione di depositi provvisori cauzionali o per cauta custodia da eseguirsi in titoli, contanti od altri valori ed esecuzione delle operazioni ad essi connesse;

d) accettazione e restituzione dei depositi definitivi ammini-strati dalla Cassa Depositi e Prestiti ed esecuzione delle ope-razioni ad essi connesse;

e) custodia di titoli ed altri valori di proprietà di Ammini-strazioni ed Enti vari gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti e dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza ed ese-cuzione delle operazioni ad essi connesse;

f) emissione delle quietanze di entrata e dei vaglia del Tesoro all'atto stesso in cui vengono introitati i relativi valori;

g) rilascio, a richiesta, di certificati che tengano luogo delle quietanze di Tesoreria smarrite o distrutte;

h) rilascio, a richiesta, dei certificati di cui all'articolo 295 delle presenti Istruzioni;

i) pagamento dei titoli di spesa, previo esame della loro regola-rità formale;

l) pagamento dei buoni tratti sugli ordini di accreditamento inte-stati ai cassieri dei Ministeri e degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento intestati ai funzionari delegati per la somministrazione di fondi al Contabile del Portafoglio;

m) esecuzione delle operazioni sui buoni ordinari del Tesoro;

n) esecuzione delle operazioni relative ai servizi del Portafoglio e del fondo acquisto dei buoni poliennali del Tesoro e di ammortamento di altri titoli del debito pubblico;

o) realizzo di titoli e di cedole al portatore, ricevuti in depo-sito o affidati in amministrazione, a mezzo di Istituti di cre-dito o tramite la Banca d'Italia e consegna delle obbligazioni agli Enti ed Istituti emittenti ai fini dell'aggiornamento per estrazione o estinzione delle obbligazioni stesse;

p) effettuazione delle operazioni disposte dalla Direzione Gene-rale del Tesoro per la somministrazione di monete metalliche alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato;

q) esecuzione di tutti gli altri compiti derivanti da leggi, da regolamenti o da disposizioni impartite dal Direttore Generale del Tesoro.

 

E' fatto divieto alla Tesoreria Centrale di effettuare opera-zioni di cambio in biglietti di Banca. Sono consentite operazioni di cambio in biglietti di Stato e monete metalliche per un importo non superiore a lire cinquecentomila.

 

 

Art. 7

Organi di gestione e di controllo

 

La gestione della Tesoreria Centrale è affidata al Tesoriere Centrale, il quale disimpegna anche le funzioni di cassiere della Cassa Depositi e Prestiti e delle gestioni annesse nonché degli Istituti di Previdenza con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i servizi di dette amministrazioni.

 

Il controllo su tutte le operazioni giornaliere della Tesore-ria Centrale e la vigilanza sulla gestione sono esercitati dal Controllore Capo il quale risponde in solido col Tesoriere Cen-trale della gestione di questi.

 

Il Tesoriere Centrale ed il Controllore Capo hanno un proprio sostituto e sono coadiuvati, nel disimpegno dei rispettivi com-piti, da personale appartenente al ruolo dell'Amministrazione Cen-trale del Tesoro.

 

Il Tesoriere Centrale ed il Controllore Capo debbono stabi-lire mediante ordini di servizio le attribuzioni conferite con carattere di continuità ed i relativi obblighi di servizio di ciascun dipendente.

 

Gli ordini di servizio devono essere custoditi in apposita raccolta cronologica.

 

Il Tesoriere Centrale ed il Controllore Capo sono responsa-bili dell'operato dei loro dipendenti, i quali, tuttavia, rispon-dono in proprio dei valori loro affidati per l'espletamento gior-naliero dei compiti d'istituto.

 

 

Art. 8

Assenza o congedo del Tesoriere Centrale
o del Controllore Capo

 

In caso di assenza o di congedo del Tesoriere Centrale le sue funzioni sono assunte dal sostituto, previa compilazione di verbale - da vistarsi dal Controllore Capo - in cui viene indicato il giorno d'inizio dell'assenza del titolare. Uguale procedura viene eseguita al cessare dell'assenza del Tesoriere.

 

Analoghi verbali, da vistarsi dal Tesoriere Centrale, vanno redatti in caso di assenza o di congedo del Controllore Capo.

 

Nei casi in cui l'assenza del Tesoriere Centrale o del Controllore Capo si prolunghi, per qualsiasi motivo, oltre il periodo di congedo ordinario e del primo mese di congedo straordinario previsto dalle vigenti disposizioni, il Direttore Generale del Tesoro dispone per le temporanee reggenze.

 

 

Art. 9

Firma del Tesoriere Centrale
sui documenti di tesoreria

 

La firma sulle quietanze di entrata, sui vaglia del Tesoro e su ogni altro documento di incasso deve essere apposta dal Tesoriere Centrale o, in caso di assenza o di impedimento, dal suo sostituto.

 

Le situazioni contabili debbono essere firmate dal Tesoriere Centrale o, nei casi previsti nel primo comma del precedente articolo 8, dal suo sostituto.

 

Il Tesoriere Centrale, tranne disposizioni diverse dei successivi articoli, può rilasciare ad un impiegato della carriera direttiva, sotto la sua responsabilità, formale delega di firma da valere esclusivamente nei casi di contemporanea assenza non momentanea sua e del sostituto. La delega di firma deve essere trasmessa, in doppio originale, al Direttore Generale del Tesoro il quale, ove nulla abbia in contrario, ne restituisce un esem-plare munito del suo visto, per essere custodito dalla Tesoreria Centrale.

 

 

Art. 10

Firma su titoli e documenti di tesoreria
da parte del Controllore Capo
o dei suoi delegati

 

La firma sulle quietanze di entrata, sui vaglia del Tesoro e su ogni altro documento di tesoreria da parte degli impiegati della carriera direttiva addetti al controllo in luogo del Controllore Capo, è ammessa, qualora il Controllore Capo, sotto la propria responsabilità, rilasci formale delega, da trasmettersi in doppio originale al Direttore Generale del Tesoro, il quale, ove nulla abbia in contrario, ne restituisce un esemplare munito del suo visto, per essere custodito dalla Tesoreria Centrale.

 

Nei casi di assenza o impedimento del Controllore Capo la firma compete al sostituto.

 

 

 

 

 

Art. 11

Vigilanza e controllo
sulle operazioni di cassa

 

Il Controllore Capo controlla l'esattezza dei pagamenti e delle riscossioni eseguite giornalmente dai vari cassieri, presenzia a tutte le altre operazioni di cassa ed esercita direttamente la vigilanza sulle operazioni del Tesoriere Centrale e degli impiegati da questi dipendenti nonché sulla tenuta delle scritture.

 

Il Controllore Capo assiste, insieme col Tesoriere Centrale, alla contazione e ricognizione dei valori versati o consegnati e si accerta delle somme e delle specie di valori immessi nella cassa di riserva o da essa estratti. Egli accerta, altresì, che:

a) il prelevamento dei fondi dalla cassa di riserva sia correlato ai pagamenti giornalieri da effettuare;

b) non si eseguano operazioni fuori dei locali della Tesoreria Centrale, salvo che esse debbano necessariamente eseguirsi presso le casse di altri istituti;

c) non avvenga cambio di biglietti di banca;

d) in fine giornata, venga trattenuto nella cassa corrente il minimo possibile di valori spendibili.

 

 

Art. 12

Segnalazioni al Direttore Generale del Tesoro

 

Il Controllore Capo deve immediatamente riferire al Direttore Generale del Tesoro ogni qualvolta rilevi, nelle operazioni della Tesoreria Centrale, abusi, irregolarità od infrazioni alle vigenti disposizioni. Egli deve altresì segnalare eventuali insufficienze nella organizzazione e nel funzionamento dei servizi della Tesoreria, nonché ogni circostanza nella quale si manifesti difformità di parere col Tesoriere Centrale riguardo all'adempimento delle rispettive funzioni.

 

 

Art. 13

Verifica delle casse

 

Il Controllore Capo, qualora venga rilevata una deficienza di cassa a seguito delle verifiche di cui al successivo articolo 23, deve riferirne immediatamente al Direttore Generale del Tesoro e disporne l'annotazione su apposito registro sussidiario. Ove la deficienza sia di lieve entità e possa ascriversi a mero errore, è sufficiente che venga immediatamente reintegrata la cassa.

 

Nel caso, invece, venga riscontrata una eccedenza di cassa, il Controllore Capo ne cura l'introito a deposito provvisorio che rimarrà vigente fino a che non sia stata giustificata la provenienza della somma e siano stati adottati gli opportuni provvedimenti dal competente ufficio della Direzione Generale del Tesoro al quale va trasmessa la quietanza.

 

Il Controllore Capo, nei casi di sospetta falsità di monete o biglietti, cura l'invio delle valute in contestazione, al competente ufficio della Direzione Generale del Tesoro per gli ulteriori adempimenti, portando nel contempo il relativo importo a deficienza di cassa.

 

 

Art. 14.

Adempimenti del Controllore Capo

 

Il Controllore Capo vigila:

a) che dal Tesoriere Centrale non siano ricevuti versamenti, senza l'immediato rilascio del relativo documento di entrata;

b) che nelle quietanze, da rilasciare in conto entrate del Tesoro, siano indicati il capo, i capitoli e gli articoli di bilancio a cui le entrate medesime si riferiscono;

c) che i titoli di spesa ammessi a pagamento siano formalmente regolari e non colpiti da atti giudiziali di opposizione o di sequestro intimati o comunicati alla Tesoreria;

d) che i titoli postali, di pertinenza della Tesoreria Centrale, siano ritirati con l'intervento di un impiegato addetto al controllo e prenotati sull'apposito registro;

e) che nella stessa giornata siano portati in uscita definitiva i titoli di spesa collettivi, totalmente estinti, ovvero comprendenti quote delle quali non si debba effettuare il pagamento;

f) che gli adempimenti svolti dal Tesoriere Centrale, quale cassiere della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza, siano compiuti con l'osservanza delle norme vigenti in materia;

g) che alle matrici degli inserti mod. 49 T., rilasciate per l'acquisto di buoni ordinari del Tesoro, siano allegate le corrispondenti quietanze ritirate all'atto della consegna dei buoni;

h) che i valori immessi nella cassa di riserva e riguardanti operazioni in sospeso, siano annotati in apposita colonna del registro mod. 11 T. e 3 T.C.

 

 

Art. 15

Altri adempimenti del Controllore Capo

 

Il Controllore Capo inoltre:

a) accerta che i pagamenti a favore dei cassieri delle Amministra-zioni Centrali siano eseguiti previa produzione dell'ordine di incasso prescritto dall'articolo 7 del regolamento approvato con D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718 e che per i pagamenti a favore del Fondo Edifici di culto, in attuazione dell'articolo 55 della legge 20 maggio 1985, n. 222, tutte le operazioni di introito richieste dagli economi-cassieri di dette ammini-strazioni, vengano effettuate esclusivamente con accreditamento delle somme ai rispettivi conti correnti intrattenuti col Tesoro;

b) restituisce all'Ufficio mittente gli ordinativi diretti che, per morte dei titolari, per errore od incomplete indicazioni o per altre cause, non possono essere pagati, prendendone nota - ove già prenotati - sulle schede mod. 30 T. e 90 T.;

c) dispone che gli ordini di riscossione, o, comunque, le auto-rizzazioni alle riscossioni (da recapitarsi sempre all'Ufficio di Controllo), siano di regola custoditi con le opportune cautele dagli impiegati addetti al controllo delle varie casse. Tali documenti debbono essere periodicamente esaminati, in modo da evitare ingiustificati ritardi nel perfezionamento dell'operazione richiesta;

d) cura che siano trasmessi ai competenti Uffici della Direzione Generale del Tesoro e della Direzione Generale del Debito Pubblico, le contabilità e i prospetti previsti dalle disposi-zioni in vigore.

 

 

Art. 16

Rapporti della Tesoreria Centrale con la Direzione Generale del Tesoro

 

Le comunicazione della Direzione Generale del Tesoro alla Tesoreria Centrale, e viceversa, devono farsi attraverso l'Ufficio di Controllo, ad eccezione di ciò che riguardi personalmente il Tesoriere Centrale.

 

I titoli di spesa da pagare, descritti in apposito elenco in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al competente Ufficio della Direzione Generale del Tesoro debitamente firmato dal Controllore Capo per ricevuta sono trasmessi alla Tesoreria Centrale in buste telate sui cui lembi di chiusura viene apposto il timbro dell'Ufficio mittente.

 

 

Capo II

 

Delle casse, dell'orario e dei locali della
Tesoreria Centrale dello Stato

 

 

Art. 17

Cassa corrente e cassa di riserva

 

I valori sono custoditi nella cassa corrente e nella cassa di riserva, a norma degli articoli 207, 208 e 209 del R.C.G.S. I depositi definitivi e provvisori in effetti pubblici od in valori diversi, da restituire nelle identiche specie versate, sono custoditi nella cassa di riserva.

 

I consegnatari delle chiavi delle casse debbono custodirle personalmente con ogni cautela.

 

Durante l'orario di servizio, la terza chiave della cassa di riserva, tenuta dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, deve essere sempre a disposizione per le necessità di servizio.

 

 

Art. 18

Custodia dei dupli delle chiavi delle casse

 

I dupli delle chiavi delle casse sono custoditi con le dovute cautele da ciascun detentore dell'originale, in piego opportu-namente sigillato.

 

Ciò deve risultare da formale dichiarazione, da conservare tra gli atti riservati, nella quale deve essere indicato il luogo dove i dupli predetti sono custoditi.

 

 

Art. 19

Orario di sportello

 

La Tesoreria Centrale osserva per il pubblico l'orario di sportello stabilito dalla Direzione Generale del Tesoro.

 

 

Art. 20

Sicurezza dei locali

 

In caso di sospetto sulla sicurezza dei locali o di qualsiasi pericolo, il Tesoriere Centrale ed il Controllore Capo, od i funzionari che li sostituiscono, debbono subito informare il Direttore Generale del Tesoro.

 

Ove i casi di insicurezza o di pericolo fossero avvertiti dal personale addetto alla Tesoreria Centrale, questi deve informarne il Tesoriere Centrale e il Controllore Capo.

 

 

Capo III

 

Delle scritture e delle contabilità della
Tesoreria Centralel dello Stato

 

 

Sezione I

 

Scritture del Tesoriere Centrale

 

 

Art. 21

Registri dei movimenti di valori
nella cassa di riserva

 

Le immissioni o le estrazioni di valori nella o dalla cassa di riserva sono annotate, distintamente per ciascuna specie di valori, dal Tesoriere Centrale, dal Controllore Capo e dal delegato alla custodia della terza chiave, su appositi registri di cassa (mod. 3 T.C. e mod 3 bis T.C.) in dotazione a ciascuno. Le risultanze del registro di cassa mod. 3 T.C. sono riportate complessivamente, a fine giornata, in aumento o in diminuzione, sul registro mod. 11 T.

 

Sull'esemplare di tale registro, tenuto dal Tesoriere Centrale, le scritturazioni sono convalidate con la firma dei detentori delle tre chiavi.

 

Sui registri mod. 11 T. e 3 T.C. va presa nota, in apposito settore, dei valori pertinenti ad operazioni in sospeso.

 

I registri mod. 11 T., tenuti dal Tesoriere Centrale, dal Controllore Capo e dal delegato alla tenuta della terza chiave, prima di essere posti in uso, devono essere numerati per pagina e recare sul frontespizio la dichiarazione di accertamento del numero delle pagine, sottoscritta dai detentori delle tre chiavi.

 

Il registro mod. 11 T. del Tesoriere Centrale, deve essere custodito nella cassa di riserva.

 

 

Art. 22

Registro dei movimenti di valori
nella cassa corrente

 

Ogni somministrazione di valori ai cassieri è scritturata, distintamente per taglio, dal Tesoriere Centrale, dal Controllore Capo e dal detentore della terza chiave sul registro
mod. 3 bis T.C.

 

A chiusura delle operazioni giornaliere, l'ammontare dei fondi giacenti presso i cassieri viene riportato, distintamente per cassa, sul mod. 125 T.C. di cui al successivo articolo 26, in modo da ottenere la consistenza totale della cassa corrente.

 

 

Art. 23

Registro di cassa

 

Ogni cassiere dispone di un registro di cassa, mod. 1 T. o
1 a T., in cui pone in evidenza il movimento giornaliero della propria cassa mediante annotazione, in ordine cronologico, di tutte le operazioni di entrata e di uscita, compresi i passaggi di fondi da cassa a cassa, il totale dei pagamenti parziali che esegue su titoli di spesa collettivi e di pagamenti che effettua per conto della Tesoreria provinciale di Roma, ovvero di apposite apparecchiature elettroniche. In tale ultimo caso, i fogli di fondo, prodotti dalle apparecchiature, numerati progressivamente per esercizio finanziario, raccolti in ordine di data e vistati dal cassiere e dal rappresentante del controllo, svolgono la funzione dei predetti registri.

 

Le operazioni di carattere interno possono essere scritturate per importo complessivo.

 

Qualora l'analisi dei singoli movimenti della specie sia rilevabile da altri documenti ufficiali in possesso della Tesoreria Centrale, la scritturazione in parola può essere omessa.

 

I registri predetti sono giornalmente vistati dall'addetto al controllo a prova della eseguita verifica del fondo e della corrispondenza di esso con le risultanze delle proprie scritture.

 

Gli stessi, prima di essere posti in uso, devono essere vidimati e numerati con le stesse modalità di cui al precedente articolo 21 delle presenti Istruzioni.

 

I registri in parola possono essere sostituiti da evidenze informatiche contenenti le stesse informazioni.

 

 

Art. 24

Elenchi giornalieri dei pagamenti

 

I pagamenti a valere sulle contabilità speciali e sui depositi provvisori sono descritti analiticamente nell'elenco giornaliero mod. 4 T. e 4 b T.

 

I pagamenti per fondi somministrati, sono descritti analiticamente nell'elenco giornaliero mod. 6 T.; i pagamenti eseguiti sui conti correnti sono descritti negli elaborati di cui al successivo articolo 25.

 

 

Art. 25

Operazioni sui conti correnti

 

Il Tesoriere Centrale tiene per ciascun conto corrente una scheda mod. 89 T.C. sulla quale sono registrate le singole operazioni di versamento e prelevamento ed è indicato il nuovo saldo.

 

Gli importi complessivi giornalieri e mensili dei versamenti e dei prelevamenti effettuati sui conti correnti, sono riportati sui modelli 25 RT. e 56 T. unificato.

 

In sostituzione delle schede mod. 89 T.C., possono essere tenute evidenze informatiche contenenti gli stessi dati. In caso di necessità, la Tesoreria Centrale provvede a stampare i dati contenuti nelle evidenze informatiche su appositi supporti cartacei che a tutti gli effetti sostituiscono le predette schede mod. 89 T.C.

 

 

Art. 26

Situazione giornaliera

 

A fine giornata il Tesoriere Centrale compila la situazione riepilogativa mod. 125 T.C. di tutte le operazioni eseguite, nella quale sono posti in evidenza la consistenza della cassa di riserva e di quella corrente nonché l'ammontare complessivo delle operazioni di entrata e di uscita eseguite nella giornata stessa.

 

I dati contabili riportati nella situazione, vengono riscontrati mediante raffronto con le risultanze delle scritture tenute dall'Ufficio di Controllo.

 

La situazione è firmata dal Tesoriere Centrale e dal Controllore Capo o dai rispettivi sostituti nei casi indicati nel primo comma dell'articolo 8 delle presenti Istruzioni.

 

A fine giornata, il Tesoriere Centrale compila, inoltre, la situazione generale mod. 10 T., nella quale espone:

- a debito, i versamenti ricevuti nella giornata, nei giorni precedenti e in complesso, per entrate proprie della Direzione Generale del Tesoro (distinte per competenze e residui), per buoni ordinari del Tesoro, per vaglia del Tesoro, per fondi somministrati e per conti correnti; al totale complessivo di tali voci, si aggiunge il debito del Tesoriere Centrale alla chiusura dell'esercizio precedente;

- a credito, i pagamenti eseguiti nella giornata, nei giorni precedenti e in complesso, per titoli a carico degli stati di previsione della spesa dei vari ministeri, per buoni ordinari del Tesoro, per vaglia del Tesoro, per fondi somministrati, per conti correnti e per decreti ministeriali di scarico; al totale complessivo dei pagamenti vanno aggiunti quelli in conto sospeso.

 

Nel prospetto medesimo, vengono esposti i movimenti di entrata e di uscita delle contabilità speciali, dei depositi provvisori e delle gestioni della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza.

 

Nella situazione medesima è altresì dimostrato, distintamente per contabilità e complessivamente, il resto di cassa che è costituito dall'ammontare complessivo della cassa di riserva, della cassa corrente e dei pagamenti in conto sospeso e che deve corrispondere con le risultanze indicate nella situazione giornaliera mod. 125 T.C.

 

In caso di deficienza proveniente da effettivo ammanco di cassa, ovvero da titoli di spesa stralciati dalle contabilità e in corso di regolarizzazione, si diffalcano i corrispondenti importi dalla somma dei registri di cassa, dandone spiegazione con apposita nota e scritturando l'importo in conto sospeso fra i pagamenti da regolarizzare.

 

Le variazioni apportate alle risultanze precedenti vengono indicate con apposita nota esplicativa.

 

 

Art. 27

Firma e spedizione della situazione generale
mod. 10 T. e degli elenchi giornalieri

 

La situazione generale mod. 10 T. e gli elenchi giornalieri mod. 4 T. e 4 b T., 6 T., e mod. N. sono firmati dal Tesoriere Centrale e vistati dal Controllore Capo.

 

Detti elaborati sono consegnati, entro il giorno successivo, al competente ufficio della Direzione Generale del Tesoro corredati:

- per l'entrata, dalle distinte di versamento, dagli ordini di conto corrente e dagli estratti delle quietanze emesse;

- per l'uscita, dai verbali di somministrazione di fondi, dagli ordini del Contabile del Portafoglio e di conto corrente, dalle quietanze dei depositi provvisori restituiti.

 

Gli ordinativi diretti, i buoni mod. 31 bis C.G. e
mod. 31 ter C.G., sono inviati mensilmente, accompagnati da appositi elenchi mod. 5 T. Mecc. e 5 T. nei quali viene indicata la quantità numerica distintamente per ministero.

 

 

Art. 28

Situazioni giornaliere e mensili di cassa

 

A fine giornata sono altresì compilate:

a) la situazione particolareggiata dei valori in cassa mod. 16 T.C.;

b) la situazione del fondo di cassa di spettanza della Cassa Depositi e Prestiti;

c) l'analoga situazione riferentesi alla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza.

 

Dette situazioni, firmate dal Tesoriere Centrale e vistate dal Controllore Capo, sono trasmesse agli uffici competenti.

 

A fine mese è compilata la situazione di cassa mod. 13 T.C. comprendente il numerario, gli effetti pubblici e i valori diversi, nonché i pagamenti effettuati in conto sospeso.

 

Anche tale situazione è firmata dal Tesoriere Centrale e vistata dal Controllore Capo.

 

 

Art. 29

Dichiarazioni di regolarità
emesse dalla Corte dei conti.

Quietanze di rimborso per fondi somministrati.

 

Le dichiarazioni di regolarità, che il competente ufficio della Direzione Generale del Tesoro riceve dalla Corte dei conti per pagamenti eseguiti dalla Tesoreria Centrale, sono trasmesse al Controllore Capo. Questi, accertata la concordanza delle dichiarazioni di regolarità con i totali esposti nelle contabilità e risultanti dal registro generale di uscita, ne prende nota su apposito registro e quindi le consegna al Tesoriere Centrale, perché le ponga a corredo della parte dell'uscita del conto giudiziale.

 

Per i fondi somministrati alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma e alla Cassa Speciale per le monete e i biglietti a debito dello Stato, il Controllore Capo, prima di consegnare al Tesoriere Centrale le quietanze di rimborso ricevute, annota gli estremi delle stesse in corrispondenza delle singole somministrazioni eseguite.

 

Gli estremi delle quietanze di rimborso ricevute sono poi riportati dal Tesoriere Centrale su apposito prospetto, contenente l'indicazione di tutto il movimento dei fondi somministrati; il prospetto è trasmesso mensilmente al competente ufficio della Direzione Generale del Tesoro.

 

 

Art. 30

Registrazione delle operazioni su
depositi della Cassa Depositi e Prestiti

 

Le operazioni di entrata e di uscita dei depositi custoditi dalla Tesoreria Centrale per conto della Cassa Depositi e Prestiti e di consegna di cedole, sono scritturate in base alle disposizioni contenute nelle Istruzioni per il servizio dei depositi definitivi.

 

 

Art. 31

Registrazione e contabilità
dei pagamenti su titoli
di debito pubblico

 

I pagamenti per conto della Direzione Generale del Debito Pubblico che la Tesoreria Centrale esegue per le partite di pertinenza della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza o per cedole di buoni poliennali del Tesoro, presentate dal pubblico agli sportelli, sono scritturati con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico.

 

La rispettiva contabilità, vidimata dal Controllore Capo, è mensilmente resa dal Tesoriere Centrale direttamente alla Direzione Generale del Debito Pubblico, mediante apposite note riepilogative, di cui una copia è restituita, a mezzo del competente ufficio della Direzione Generale del Tesoro, con la dichiarazione di regolarità, agli effetti della compilazione del conto giudiziale.

 

 

Art. 32

Registro mod. 16 T.del movimento degli
inserti con marchio a secco

 

Il movimento degli inserti con marchio a secco è tenuto in evidenza per anno finanziario sul registro mod. 16 T., con il sistema a scalare; nel registro si annotano le quantità degli stessi non utilizzati alla fine di ciascun anno e di quelli pervenuti nel corso dell'anno, nonché la quantità degli inserti utilizzati, annullati, restituiti oppure smarriti, per i quali ultimi la Direzione Generale del Tesoro -Servizio II- abbia emesso i decreti di scarico.

 

Gli inserti sono custoditi in armadio chiuso a due chiavi, delle quali una è tenuta dal Tesoriere Centrale e l'altra dal Controllore Capo.

 

Nei due mesi successivi alla chiusura dell'anno finanziario, si esegue, ai fini della resa del conto giudiziale, l'accertamento del movimento degli inserti avvenuto nel corso dell'anno.

 

Dell'eseguito accertamento deve prendersi nota sul registro mod. 16 T., con dichiarazione datata e firmata dal Tesoriere Centrale e dal Controllore Capo.

 

Le matrici degli inserti utilizzati sono custodite dal Controllore Capo, in un proprio armadio chiuso a chiave, per essere unite ai conti giudiziali.

 

Le matrici dei mod. 49 T.C., unitamente alle relative ricevute restituite dalle parti, sono inviate al competente ufficio della Direzione Generale del Tesoro -Servizio II- a corredo delle contabilità mensili relative ai buoni ordinari del Tesoro emessi.

 

Il registro in questione può essere sostituito da raccolte di tabulati predisposti automaticamente ovvero da evidenza informatica contenente le stesse informazioni.

 

 

Sezione II

 

Scritture del Controllore Capo

 

 

Art. 33

Giornale generale di entrata (mod. 19 T.)

 

Nel giornale generale di entrata mod. 19 T. il Controllore Capo, dopo il riporto del debito alla chiusura dell'anno finanziario precedente, registra i totali complessivi giornalieri dei versamenti desunti come appresso:

a) dal registro mod. 26 bis T., i versamenti per entrate proprie della Direzione Generale del Tesoro, per acquisto di buoni ordinari del Tesoro, per vaglia del Tesoro, per fondi somministrati, per conti correnti;

b) dal registro mod. 28 bis T., i versamenti per depositi provvi-sori;

c) dai registri mod. 133 B Cat. I (Cassa Depositi e Prestiti) e mod. 8 (Contabile del Portafoglio), i versamenti per contabi-lità speciali;

d) dai registri mod. 28 A-37 Cat. I e mod. 60-61 Cat. I, i versa-menti relativi alle gestioni della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza.

 

Le addizioni si fanno per giornata con il riporto dei precedenti. A fine mese, si deducono gli importi, a tutto il mese precedente, e si ottiene per differenza l'ammontare delle entrate dell'ultimo mese.

 

Il registro si chiude alla fine dell'esercizio o a fine gestione.

 

I suddetti registri possono essere sostituiti da evidenze informatiche contenenti le stesse informazioni.

 

 

Art. 34

Giornale generale di uscita (Mod. 20 T.)

 

Il Controllore Capo riporta sul registro generale di uscita mod. 20 T. i totali giornalieri dei pagamenti desunti come appresso:

a) dal mod. 20 T. (sussidiario), di cui al successivo articolo 37 delle presenti Istruzioni:

1) i pagamenti, a carico dello stato di previsione della spesa dei vari Ministeri, per ordinativi diretti e per buoni tratti su ordini di accreditamento;

2) i pagamenti per vaglia del Tesoro;

3) i pagamenti complessivi per depositi provvisori. La regi-strazione analitica delle restituzioni giornaliere distin-tamente per contanti e titoli, desunte dalle schede del-
le quietanze mod. 123 T., viene effettuata nel registro
mod. 28 bis T.;

b) dal registro mod. 21 T., i pagamenti per conto del Debito Pub-blico, per ordini di portafoglio e per conti correnti;

c) dal registro mod. 67 T., i pagamenti per fondi somministrati;

d) dal registro mod. 14 T., i pagamenti per buoni ordinari del Te-soro;

e) dai registri mod. 133 B Cat. I (Cassa Depositi e Prestiti) e mod. 8 (Contabile del Portafoglio) i pagamenti per contabilità speciali;

f) dai registri mod. 28 A - 37 A Cat. I, l'ammontare delle resti-tuzioni per depositi in titoli di pertinenza, rispettivamente, della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza;

g) dai registri mod. 60 - 61 Cat. I, i pagamenti per mandati emessi, rispettivamente, dalla Cassa Depositi e Prestiti e dagli Istituti di Previdenza.

 

Le addizioni e le chiusure del giornale generale di uscita sono fatte nei modi indicati nel precedente articolo 33 delle presenti Istruzioni per il giornale generale di entrata.

 

Il registro si chiude alla fine dell'esercizio o a fine gestione.

 

I suddetti registri possono essere sostituiti da evidenze informatiche contenenti le stesse informazioni.

 

 

 

 

Art. 35

Registri sussidiari

 

Il Controllore Capo tiene i seguenti registri sussidiari:

- registro mod. 26 T. dei pagamenti eseguiti su titoli di spesa in conto sospeso e su quelli in attesa di rimborso;

- registro dei valori che pervengono alla Tesoreria Centrale, e registri dei versamenti eseguiti mediante accreditamento nei conti correnti postali.

 

Il Controllore Capo ha facoltà di istituire, quando lo reputi necessario, registri sussidiari, per l'entrata e per l'uscita, oltre quelli previsti dalle presenti Istruzioni.

 

I registri in parola possono essere sostituiti da evidenze informatiche contenenti le stesse informazioni.

 

 

Art. 36

Prenotazione di titoli di spesa

 

Il Controllore Capo cura la prenotazione degli ordinativi diretti, a carico dello stato di previsione della spesa dei vari Ministeri, che pervengono alla Tesoreria Centrale, mediante il sistema trasmissione dati collegato con la Banca d'Italia-SESI; detti titoli sono passati al Tesoriere Centrale per il pagamento unitamente al mod. 90 T. o 30 T. che lo restituisce firmato in segno di ricevuta.

 

Gli ordini di accreditamento, emessi a carico dello stato di previsione della spesa dei vari Ministeri, dopo la prenotazione di cui al precedente comma, sono trattenuti dal Controllore Capo per i successivi adempimenti.

 

Gli ordinativi diretti pagati e gli ordini di accreditamento totalmente estinti sono inviati dal Controllore Capo alla competente Divisione della Direzione Generale del Tesoro.

 

Gli ordinativi diretti individuali inestinti e quelli collettivi parzialmente o interamente insoluti, alla fine dell'esercizio vengono trattati dal SESI-Banca d'Italia, mediante l'inserimento di un archivio sospesi con tutti gli elementi originari. I titoli stessi possono essere pagati e scritturati in conto sospeso in attesa della nuova imputazione. A seguito dell'attribuzione di tale nuova imputazione, fornita dal sistema integrato Ragioneria Generale dello Stato - Corte dei conti al sistema informatico della Banca d'Italia e da questo ultimo evidenziata su lista mod. 122 RT, viene effettuata la ripre-notazione dei titoli in argomento, con criteri automatici.

 

I mod. 30 T., numerati progressivamente per anno finanziario, sono rilegati per ciascun anno o per periodi più brevi.

 

Le schede di prenotazione, previste dal presente articolo, possono essere sostituite da evidenze informatiche contenenti le stesse informazioni.

 

 

Art. 37

Scritturazione in uscita dei titoli di spesa
(registro mod. 20 T. sussidiario)

 

Gli ordinativi diretti, i buoni e gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento, a carico dello stato di previsione della spesa dei vari Ministeri, i pagamenti per depositi provvisori e i vaglia del Tesoro pagati sono scritturati per totali sul relativo mod. 20 T. (sussidiario) che viene chiuso per giornata senza riporto del totale dei giorni precedenti.

 

Detti titoli sono altresì scritturati singolarmente sulle schede mod. 20 T.

 

Le schede in parola possono essere sostituite da evidenze informatiche contenenti le stesse informazioni.

 

 

Art. 38

Adempimenti del Controllore Capo

 

Il Controllore Capo, dopo la chiusura giornaliera, cura la compilazione e l'invio:

a) al competente ufficio della Direzione Generale del Tesoro, degli estratti delle quietanze comprovanti l'avvenuto accreditamento di somme versate ai conti correnti fruttiferi e infruttiferi. Trasmette altresì i titoli (vaglia del Tesoro e quietanze di entrata) emessi a fronte di prelevamenti eseguiti sui conti stessi;

b) alle Sezioni di Tesoreria Provinciale, dell'elenco mod. 33 T. descrittivo delle contromatrici dei vaglia del Tesoro tratti dalla Tesoreria Centrale su ciascuna di esse.

 

Il Controllore Capo cura altresì periodicamente e, comunque, non oltre trenta giorni, la compilazione e l'invio al Contabile del Portafoglio del mod. N 32-T., descrittivo delle quietanze emesse dalla Tesoreria Centrale a favore del medesimo, per fondi somministrati, nonché degli ordini di portafoglio pagati dalla Tesoreria stessa.

 

 

Sezione III

 

Revisione delle situazioni contabili della
Tesoreria Centrale dello Stato

 

 

Art. 39

Situazione giornaliera delle operazioni
di entrata e di uscita

 

Il competente ufficio della Direzione Generale del Tesoro riceve la situazione giornaliera mod. 10 T. di cui al precedente articolo 26, corredata dai documenti indicati nell'articolo 27 delle presenti Istruzioni.

 

In base alla situazione dell'ultimo giorno del mese, l'ufficio predetto compila il conto mensile della Tesoreria Centrale (mod. 48 T.).

 

 

Art. 40

Contabilità delle entrate
della Direzione Generale del Tesoro

 

Il competente ufficio della Direzione Generale del Tesoro riceve, dall'ufficio di controllo presso la Tesoreria Centrale, i modd. 55 T. descrittivi di tutte le quietanze rilasciate per versamenti in conto entrate proprie della Direzione Generale del Tesoro.

 

L'ufficio medesimo riceve inoltre mensilmente il mod. 55 T. (riepilogo) nel quale le entrate proprie della Direzione Generale del Tesoro sono elencate distintamente per capitoli e articoli.

 

 

Art. 41

Contabilità dei buoni ordinari del Tesoro

 

La contabilità dei buoni ordinari del Tesoro estinti è resa dalla Tesoreria Centrale al competente ufficio della Direzione Generale del Tesoro.

 

Le relative dichiarazioni di regolarità vengono poi fatte tenere alla Tesoreria Centrale con le modalità di cui al precedente articolo 29 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 42

Contabilità dei vaglia del Tesoro

 

I vaglia del Tesoro emessi sono descritti nell'elenco mod. 41 T./1 che è inviato mensilmente al competente ufficio della Direzione Generale del Tesoro.

 

I vaglia del Tesoro pagati sono riportati mensilmente negli elenchi descrittivi e riassuntivi mod 41 T. che sono inviati, unitamente ai titoli, al predetto ufficio della Direzione Generale del Tesoro, il quale compila la nota sommaria mod. 43 T. da servire per il rilascio della dichiarazione di regolarità, e la trasmette alla Corte dei conti, corredata dai vaglia estinti.

 

 

Art. 43

Contabilità dei titoli di spesa estinti

 

Il competente ufficio della Direzione Generale del Tesoro riceve dal Controllore Capo, in triplice esemplare, gli elenchi descrittivi e riassuntivi mod. 57 T. degli ordinativi diretti, degli ordinativi (mod. 31 C.G.) e dei buoni (mod. 31 bis C.G.) su ordini di accreditamento estinti nel mese, distintamente per competenza e residui. Nella scritturazione dei titoli suindicati devesi osservare la distinzione per ministero e l'ordine numerico per capitoli.

 

In base agli elenchi su indicati l'ufficio predetto compila, in triplice esemplare, la nota sommaria mod. 47 T.

 

Due esemplari di quest'ultimo modello nonché un esemplare del mod. 57 T., corredati dai titoli estinti (ordinativi diretti e buoni modd. 31 bis C.G. e 31 ter C.G.), sono trasmessi dall'ufficio stesso alla Corte dei conti.

 

Un esemplare del mod. 57 T. viene inviato alla Ragioneria Centrale del ministero che ha emesso i titoli di spesa.

 

 

Art. 44

Riassunto mod. 61 bis T./2
dei pagamenti per spese di bilancio

 

Il competente ufficio della Direzione Generale del Tesoro riceve, per ciascun ministero, un riassunto mod. 61 bis T./2 contenente l'indicazione analitica, per capitoli di spesa, dei pagamenti eseguiti nel mese dalla Tesoreria Centrale.

 

In calce a detto riassunto mensile deve essere riportato e compreso nel totale generale l'ammontare dei pagamenti per interessi sui buoni ordinari del Tesoro e su titoli di debito pubblico.

 

 

Art. 45

Contabilità degli ordini di Portafoglio
e degli ordini di prelevamento dai conti correnti
istituiti presso la Tesoreria Centrale

 

Gli ordini estinti dal Contabile del Portafoglio e degli intestatari dei conti correnti istituiti presso la Tesoreria Centrale sono descritti e riassunti dalla Tesoreria Centrale stessa su apposite note sommarie (rispettivamente mod. 106 T.C. e mod. 105 T.), che, in doppio esemplare, sono trasmesse al compe-tente ufficio della Direzione Generale del Tesoro. Quest'ultimo, presane nota su apposito registro, trasmette a sua volta:

- le note sommarie relative agli ordini di Portafoglio, all'appo-sito ufficio di riscontro della Corte dei conti;

- le note sommarie relative ai conti correnti, alla Corte dei conti, ufficio per la revisione degli atti del Ministero del Tesoro.

 

Le dichiarazioni di regolarità, rilasciate dai predetti uffici della Corte dei conti in calce alle note sommarie sopra descritte, sono rimesse all'ufficio di cui sopra che, presane nota, le consegna al Tesoriere Centrale per il tramite del Controllore Capo.

 

 

Art. 46.

Fogli di rilievo della Corte dei conti

 

Le repliche ai fogli di rilievo che la Corte dei conti compila nella revisione della contabilità della Tesoreria Centrale, sono fatte dal competente ufficio della Direzione Generale del Tesoro, a cura del quale le dichiarazioni di regolarità rilasciate dalla Corte medesima vengono poi trasmesse al Tesoriere Centrale per il tramite del Controllore Capo.

 

 

Sezione IV

 

Conti giudiziali della Tesoreria Centrale

 

 

Art. 47

Conti giudiziali delle entrate e delle uscite
della Contabilità di Stato e della gestione
dei depositi provvisori

 

Il Tesoriere Centrale rende, in unione al Controllore Capo, entro due mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario o dalla chiusura per cambiamento di gestione, i conti giudiziali delle entrate e delle uscite della Contabilità di Stato (mod. 116 T.C.) nonché dei depositi provvisori (mod. 118 T.C.), e può avvalersi, per la compilazione, anche di sistemi automatici.

 

 

Art. 48

Conto giudiziale relativo
alla gestione Cassa Depositi e Prestiti

 

Il Tesoriere Centrale rende, in unione al Controllore Capo, entro due mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario o dalla chiusura per cambiamento di gestione, i seguenti conti giudiziali:

a) mod. 133 D-Cat. I degli effetti pubblici e gestioni annesse;

b) mod. 133 A-Cat. I delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti;

c) mod. 133, 133 bis-Cat. I degli effetti pubblici ricevuti in deposito;

d) mod. 133 B-Cat. I degli effetti pubblici e dei valori diversi pervenuti dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale per la consegna agli interessati.

 

 

Art. 49

Conto giudiziale relativo alla gestione
Istituti di Previdenza

 

Il Tesoriere Centrale rende, in unione al Controllore Capo, entro due mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario o dalla chiusura per cambiamento di gestione, il conto giudiziale mod. 133 A-Cat. I delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti per conto delle casse pensioni nonché il conto giudiziale mod. 133 D-Cat. I dei titoli e degli altri valori di proprietà degli Istituti di Previdenza.

 

 

 

 

TITOLO III

 

DELLA ZECCA E DEGLI ISTITUTI ANNESSI

 

 

Art. 50

Attribuzioni della Zecca

 

La Zecca dello Stato ha per attribuzioni:

a) la fabbricazione delle monete metalliche nazionali e la sommi-nistrazione delle stesse alle tesorerie dello Stato;

b) l'allestimento dei contrassegni metallici, dei sigilli, dei timbri e dei punzoni dello Stato;

c) la perizia delle monete ritenute false o sospette di falsità;

d) la fornitura, entro i limiti previsti dalla legge, di monete nazionali, anche se di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad Enti, Associa-zioni e privati italiani e stranieri.

 

 

Art. 51

Altre attività della Zecca

 

La Zecca svolge anche, con l'osservanza delle norme sancite dal regolamento dei propri servizi, le seguenti attività:

a) fabbricazione di monete metalliche per conto di Stati esteri;

b) fabbricazione di medaglie, di distintivi metallici e di oggetti artistici del genere medaglistico, per conto di amministrazioni statali, di enti pubblici, di associazioni e di privati;

c) esecuzione di lavori di incisione e di meccanica, in relazione alla sua attrezzatura tecnica.

 

 

Art. 52

Norme regolamentari e personale

 

I servizi della Zecca sono regolati dalle norme previste dal R.D. 17 aprile 1921, n. 796, e successive modificazioni.

 

Alla Zecca è preposto, quale Direttore, un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione Centrale del Tesoro.

 

Le funzioni di Vice-Direttore Amministrativo sono svolte da un funzionario della carriera suddetta, il quale coadiuva il Direttore e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

 

L'ingegnere di qualifica più elevata è preposto ai servizi tecnici dello stabilimento, con la qualifica di Vice-Direttore Tecnico; egli è agente contabile dell'Amministrazione del Tesoro ed è corresponsabile con il Tesoriere di tutte le paste e di tutti i metalli preziosi e inferiori destinati alle lavorazioni, nonché delle materie custodite nella cassa di riserva.

 

I suddetti Vice-Direttori fanno parte del Consiglio Perma-nente, ai sensi dell'articolo 57 del citato Regolamento.

 

I servizi della Zecca si distinguono in:

1) servizi amministrativi, contabili e d'ordine, affidati a perso-nale appartenente al ruolo delle Direzioni Provinciali del Tesoro;

2) servizi tecnici, ai quali è preposto un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca;

3) servizi di gestione, a cui è preposto un funzionario della carriera direttiva delle Direzioni Provinciali del Tesoro con la qualifica di Tesoriere, il quale è depositario responsabile di tutte le paste e di tutti i metalli preziosi e inferiori destinati alla monetazione, alla coniazione delle medaglie e alle altre fabbricazioni e ne risponde in solido con il Vice-Direttore Tecnico anche per le materie custodite nella cassa di riserva;

4) servizio chimico, al quale è preposto un chimico appartenente al ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca;

5) servizio sanitario, al quale è preposto un medico appartenente al ruolo della carriera direttiva del personale sanitario della Zecca.

 

 

Art. 53

Ufficio di controllo

Presso la Zecca è istituito un Ufficio di Controllo che esercita la vigilanza sulla gestione delle materie e dei valori, ed è alla diretta dipendenza della Direzione Generale del Tesoro.

 

A capo dell'Ufficio di Controllo è preposto un funzionario della carriera speciale direttiva delle Direzioni Provinciali del Tesoro, con la qualifica di Controllore Capo.

 

 

Art. 54

Sostituto dei gestori e
del Capo dei servizi tecnici

 

In caso di assenza o di impedimento del Tesoriere o del Controllore Capo, le funzioni relative vengono esercitate dai rispettivi sostituti.

 

In caso di assenza o di impedimento del Vice-Direttore Tecnico, le funzioni di questi vengono esercitate dall'ingegnere avente la qualifica più elevata, ferma restando la correspon-sabilità del Vice-Direttore Tecnico col Tesoriere, per quanto riguarda la gestione delle materie.

 

 

Art. 55

Somministrazione delle monete metalliche

 

La Zecca, su conformi disposizioni della Direzione Generale del Tesoro, provvede, con le opportune cautele, alla consegna alla Tesoreria Centrale e alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma, nonché alla spedizione a tutte le altre Sezioni di Tesoreria Provinciale delle monete di nuova emissione, del cui valore nominale viene scaricata con quietanza di entrata di bilancio emessa dalla Tesoreria Centrale. Quando si tratti di monete somministrate in sostituzione di quelle logore, difettose e ritirate dalla circolazione, si fa luogo, da parte del Tesoriere Centrale, alla emissione di quietanza di fondo somministrato.

 

 

Art. 56

Proventi della Zecca

 

I proventi derivanti alla Zecca dalla propria attività tecnico-commerciale sono versati al bilancio dello Stato, in conto entrate eventuali del tesoro.

 

 

Art. 57

Esposizione, nel conto del tesoro,
dei valori della Zecca

 

Le materie e i valori della Zecca e il movimento dei fondi di bilancio relativo ai valori sono inclusi nel conto riassuntivo mensile del tesoro.

 

 

Art. 58

Scuola dell'Arte della Medaglia

 

Presso la Zecca è istituita, alle dipendenze della Direzione Generale del Tesoro, la Scuola dell'Arte della Medaglia, per lo studio della modellatura e della composizione di monete, medaglie, placchette e sigilli, nonché per l'addestramento all'incisione in acciaio.

 

Alla scuola è preposto un Direttore, al quale è affidato l'insegnamento della modellatura e della composizione. Allo stesso è demandato anche lo studio e l'apprestamento dei modelli relativi alle monete, medaglie, placchette e sigilli interessanti l'ammini-strazione dello Stato.

 

In caso di vacanza del posto di Direttore, la direzione amministrativa della scuola è affidata al Direttore della Zecca.

 

Il Vice Direttore della scuola è incaricato dell'insegnamento della incisione.

 

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere delle Direzioni Provinciali del Tesoro.

 

 

 

 

Art. 59

Amministrazione e vigilanza
della Scuola dell'Arte della Medaglia

 

L'amministrazione e la vigilanza della scuola sono affidate ad un Consiglio Direttivo costituito da:

l) un membro del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti;

2) un membro dell'Accademia Nazionale di S. Luca;

3) due membri della Commissione Tecnico-Artistica Monetaria;

4) un funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione;

5) due funzionari del Ministero del Tesoro;

6) un rappresentante dell'Accademia di Belle Arti e del Liceo Artistico di Roma;

7) il Direttore della Zecca;

8) il Direttore della scuola.

 

Il Vice Direttore della scuola può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio ove ciò sia ritenuto opportuno. Deve intervenire, con diritto di voto, quando si tratti di argomenti relativi al suo insegnamento, di questioni attinenti agli esami oppure di materia di competenza del consiglio disciplinare.

 

Il Consiglio è suddiviso in due Giunte: una artistica e l'altra amministrativo-disciplinare.

 

 

Art. 60

Museo della Zecca

 

Per la raccolta e la collezione delle monete, delle medaglie, dei coni e di altro materiale artistico del genere, è istituito, alle dipendenze della Direzione Generale del Tesoro, il Museo della Zecca.

 

Al predetto Museo sovraintende il Direttore della Scuola del-l'Arte della Medaglia, oppure, in caso di vacanza di tale posto, il Direttore della Zecca.

 

Il Consegnatario, che dipende dal Sovraintendente, è nominato con decreto del Ministro per il Tesoro tra gli impiegati delle carriere speciali delle Direzioni Provinciali del Tesoro e risponde della conservazione e custodia delle collezioni del Museo.

 

Al Consegnatario incombe l'obbligo di compilare e tenere al corrente l'inventario analitico descrittivo degli oggetti affidati alla sua custodia e di tenere le altre prescritte scritture.

 

 

 

TITOLO IV

 

DELLA AGENZIA CONTABILE DEI TITOLI
DEL DEBITO PUBBLICO

 

 

Art. 61

Ordinamento dell'Agenzia Contabile dei Titoli
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

 

Presso la Direzione Generale del Debito Pubblico è istituita un'Agenzia Contabile dei Titoli, la cui gestione è affidata ad un Agente Contabile.

 

Il controllo sulla gestione dell'Agente Contabile è esercitato da un Controllore Capo, il quale deve apporre il proprio visto su tutti gli atti e documenti firmati dal predetto funzionario.

 

L'Agente Contabile ed il Controllore Capo appartengono ai ruoli della carriera speciale direttiva delle Direzioni Provin-ciali del Tesoro e sono rispettivamente coadiuvati, nell'esercizio delle loro funzioni, da un sostituto e da impiegati dell'ammini-strazione centrale e periferica del Tesoro.

 

Il Controllore Capo, il sostituto e gli altri collaboratori sono incaricati di esercitare le loro funzioni con ordine del Direttore Generale del Tesoro, emanato d'accordo con quello del Debito Pubblico.

 

 

Art. 62

Ricevimento e custodia di titoli e stampati

 

L'Agente Contabile riceve e custodisce in apposite camere-casseforti, le cui chiavi sono tenute una da lui e l'altra dal Controllore Capo:

a) gli stampati per il completamento dei titoli al portatore e nominativi che vengono somministrati dal Provveditorato Generale dello Stato, Ispettorato Carte Valori;

b) i fogli di tagliandi di ricevute per il pagamento degli interessi sui certificati nominativi;

c) le riserve di titoli di prestiti consolidati e redimibili, destinati ai cambi periodici od alle varie conversioni disposte per legge;

d) i titoli non collocati e quelli restituiti dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale, perchè non ritirati;

e) i titoli al portatore da non annullare e, in particolare, i titoli logori, danneggiati o ritenuti falsi, che dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale o, per la provincia di Roma, dall'ufficio di ricevimento della Direzione Generale del Debito Pubblico, vengono rimessi per la convalidazione da eseguirsi dall'apposita commissione indicata nell'articolo 168 del regolamento generale del Debito Pubblico, approvato con R.D. 19 febbraio 1911, n. 298;

f) i titoli che le Sezioni di Tesoreria Provinciale restituiscono, perchè gli interessati non ne hanno curato il ritiro entro l'esercizio successivo a quello dell'emissione dell'ordine di consegna;

g) i titoli prescritti finchè non sia ordinata la riduzione della consistenza del debito per il corrispondente capitale nominale;

h) i titoli rimessi dalle Direzioni Provinciali del Tesoro per le operazioni richieste dagli interessati.

 

 

Art. 63

Spedizione di titoli e valori

 

L'Agente Contabile, in base ai relativi ordini di servizio:

a) provvede all'estrazione, dalle camere-casseforti, degli stampa-ti per la formazione dei nuovi titoli occorrenti in dipendenza delle operazioni chieste dagli interessati; quindi, dopo averli muniti di tutte le indicazioni volute per il loro avvalora-mento, li spedisce alle Sezioni di Tesoreria Provinciale per la consegna agli aventi diritto;

b) spedisce alle Sezioni di Tesoreria Provinciale, quando le relative operazioni vengono effettuate direttamente dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, i fogli di tagliandi di ricevuta da unire a certificati nominativi (affogliamento) nonché i titoli al portatore destinati ai cambi periodici (per esaurimento delle cedole ad essi unite) od alle conversioni o, comunque, relativi ad altre operazioni.

 

 

Art. 64

Situazione mensile dei titoli e valori giacenti

 

L'Agente Contabile dei titoli del Debito Pubblico è tenuto a spedire, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Direzione Generale del Tesoro la situazione dei titoli e valori che trovavansi giacenti presso di esso alla fine del mese precedente.

 

 

 

TITOLO V

 

DELLA CASSA SPECIALE PER IL SERVIZIO DEI BIGLIETTI
A DEBITO DELLO STATO

 

 

Capo I

 

Del servizio in generale

 

 

Art. 65

Ordinamento della Cassa Speciale

 

La Cassa Speciale, istituita a norma dell'articolo 11 del regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874, conte-nente norme sul servizio dei biglietti a debito dello Stato, è alle dipendenze della Direzione Generale del Tesoro.

 

La Cassa Speciale custodisce i biglietti di nuova fabbrica-zione che le vengono forniti dall'Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte Valori - e quelli logori ritirati dalla circola-zione fino a che, per questi ultimi, non si sia provveduto alla loro distruzione.

 

La Cassa medesima ha il deposito giudiziale dei biglietti falsi o falsificati e degli altri corpi di reato che le pervengono dalle autorità giudiziarie.

 

 

Art. 66

Gestione della Cassa Speciale

 

La gestione della Cassa Speciale è affidata al Cassiere Speciale che la esercita col concorso del Controllore Capo il quale sorveglia e controlla tutte le operazioni della Cassa stessa.

 

Il Cassiere Speciale e il Controllore Capo hanno rispetti-vamente un sostituto e sono coadiuvati, nell'esercizio delle loro mansioni, da personale appartenente al ruolo delle Direzioni Provinciali del Tesoro.

 

L'Ufficio di Controllo disimpegna anche il servizio dei biglietti danneggiati o sospetti di falsità che ad esso pervengono e che deve presentare alla Commissione Tecnica.

 

 

Art. 67

Custodia dei biglietti a debito dello Stato

 

I biglietti di Stato che affluiscono alla Cassa Speciale sono custoditi in sacrestia distintamente per specie e a seconda che essi siano:

a) di prima emissione;

b) di scorta per il cambio dei logori;

c) ritirati dalla circolazione e verificati.

 

I pieghi contenenti i biglietti falsificati in deposito, di cui all'articolo 11 del regolamento approvato con R.D.L.20 maggio 1935, n. 874, sono custoditi per numero d'ordine e per anno.

 

La porta della sacrestia, contenente i biglietti di Stato, deve essere chiusa con tre serrature, a diverso congegno, le cui chiavi sono tenute: una dal Cassiere Speciale, una dal Controllore Capo e la terza dal delegato della Corte dei conti.

 

Le immissioni e le estrazioni dei biglietti sono eseguite con l'intervento dei detentori delle tre chiavi.

 

 

 

Art. 68

Scritture contabili per il movimento dei biglietti
a debito dello Stato

 

La Cassa Speciale si addebita, dopo contazione, di tutti i biglietti di Stato ricevuti, e si accredita di quelli posti in uscita per la spedizione alle Sezioni di Tesoreria Provinciale, per la consegna alla Tesoreria Centrale e per la distruzione.

 

Le operazioni di carico e scarico vengono annotate sul libro di cassa mod. 1 C.S., da conservarsi in sacrestia; le relative annotazioni sono firmate dai detentori delle tre chiavi della porta della sacrestia stessa.

 

Corrispondenti registri mod. 2 A C.S. e mod. 2 B C.S. sono tenuti dal Controllore Capo.

 

 

Capo II

 

Degli adempimenti della Cassa Speciale

 

 

Sezione I

 

Biglietti di Stato di nuova fabbricazione

 

 

Art. 69

Consegna dei biglietti di nuova fabbricazione
alla Cassa Speciale

 

Il Provveditorato Generale dello Stato - Ispettorato Carte Valori - a mano a mano che l'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico abbia ultimato la fabbricazione dei biglietti di Stato per serie intere e nei limiti stabiliti dai decreti ministeriali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874, ne informa la Direzione Generale del Tesoro affinché questa possa disporne la immediata spedizione alla Cassa Speciale, con le norme indicate nel citato regolamento e nelle istruzioni approvate con D.M. 18 giugno 1936, n. 172077, in modo che nessuna scorta di tali biglietti rimanga giacente, dopo effettuata la spedizione, presso l'anzidetta officina.

 

 

Art. 70

Modalità di consegna

 

Per la consegna dei biglietti di Stato, il Provveditorato Generale dello Stato - Ispettorato Carte Valori - emette una bol-letta a matrice e contromatrice dei biglietti che spedisce, firmata dal Magazziniere del Tesoro dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato, dal Consegnatario di detto magazzino e vistata dal delegato della Corte dei conti e dal Capo della Sezione dell'Ispettorato e compila una distinta, in triplice esemplare, delle casse, con l'indicazione delle serie e dei numeri dei biglietti in esse contenuti. Detta distinta è consegnata all'impiegato di controllo che accompagna le casse.

 

L'Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale viene avver-tito di volta in volta delle spedizioni eseguite dall'anzidetto Ispettorato Carte Valori.

 

Nelle casse i biglietti debbono essere collocati ordinata-mente per serie e per numero progressivo, in pacchi composti da 10 mazzette ciascuno.

 

 

Art. 71

Ricevimento dei biglietti

 

L'Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale, in possesso dell'avviso di spedizione, cura, unitamente al Cassiere Speciale o ad un suo rappresentante, il ricevimento delle casse, previo accertamento della loro quantità e della integrità dei suggelli.

 

Qualora la ricognizione dei biglietti non possa essere subito eseguita, le casse sono provvisoriamente depositate nella sacrestia; in tal caso viene rilasciata una ricevuta provvisoria nella quale è dato atto del numero delle casse e dell'importo dichiarato dei biglietti contenuti nelle casse stesse.

 

 

Art. 72

Apertura delle casse e ricognizione del contenuto

 

L'apertura delle casse e la ricognizione della quantità dei biglietti è fatta dal Cassiere Speciale in concorso col Controllore Capo e col delegato della Corte dei conti.

 

Un impiegato del controllo dell'Officina Carte Valori del-l'Istituto Poligrafico dello Stato può assistere alla ricognizione di cui sopra.

 

La bolletta di spedizione, insieme con un esemplare della distinta, è consegnata al Cassiere Speciale; gli altri due esemplari della distinta sono consegnati al Controllore Capo e al delegato della Corte dei conti.

 

 

Art. 73

Contazione dei biglietti

 

La contazione dei biglietti è fatta dal Cassiere Speciale per taglio, serie e numero, alla presenza del Controllore Capo e del delegato della Corte dei conti.

 

I predetti funzionari effettuano, nei modi più convenienti, la verifica dei biglietti che, alla loro presenza, vengono posti nella sacrestia.

 

Per ogni immissione in sacrestia dei biglietti verificati, il Cassiere Speciale compila, in tre esemplari, la distinta
mod. 415 C.S. da vidimarsi dal Controllore Capo e dal delegato della Corte dei conti, i quali ne ritirano un esemplare.

 

Dell'importo di ogni immissione il Cassiere Speciale si dà carico sul libro di cassa e sugli altri registri al competente conto di emissione (mod. 2 C.S.). Il Controllore Capo esegue le scritturazioni sul proprio registro mod. 2 A C.S.

 

 

Art. 74

Spedizione dei biglietti alle Tesorerie

 

La Cassa Speciale, su disposizione della Direzione Generale del Tesoro, effettua la somministrazione dei biglietti di Stato, prelevati dal fondo di prima emissione, alla Tesoreria Centrale dello Stato che se ne dà carico mediante emissione di quietanza in conto entrate del tesoro, a favore del Cassiere Speciale.

 

Le spedizioni alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dei biglietti di Stato nuovi sono, in via normale, eseguite direttamente dalla Cassa Speciale. A fronte di tali spedizioni la Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma emette quietanza in conto entrate del tesoro, a favore del Cassiere Speciale.

 

Le quietanze emesse ai sensi dei precedenti commi sono inviate direttamente alla Cassa Speciale e della loro emissione si dà notizia alla Direzione Generale del Tesoro.

 

 

Art. 75

Discarico dei biglietti spediti

 

L'importo dei biglietti spediti alle varie Tesorerie Provinciali o consegnati alla Tesoreria Centrale, è portato a discarico dal Cassiere Speciale sul libro di cassa (mod. 1 C.S.) e sui corrispondenti registri sussidiari (modello 2 C.S.).

 

Il Cassiere Speciale, prima della estrazione dei biglietti dalla sacrestia, compila la distinta mod. 4/5 C.S. in tre esemplari, nei modi indicati nel terzo comma del precedente articolo 73 delle presenti Istruzioni e ne consegna uno al Controllore Capo per le scritturazioni sul suo registro mod. 2 A C.S. e uno al delegato della Corte dei conti.

 

 

Sezione II

 

Biglietti di Stato logori

 

 

Art. 76

Ritiro dalla circolazione e annullamento
dei biglietti logori

 

I biglietti di Stato logori, non più atti alla circolazione, che pervengono alle tesorerie sono da queste annullati mediante perforazione nonché apposizione sul verso dei biglietti stessi di un bollo ad umido recante la parola   con l'indicazione della tesoreria e della data dell'annullamento.

 

I biglietti che, nelle dette condizioni, vengono presentati alle tesorerie da contabili o da privati, quando non sorga dubbio sulla loro legittimità, sono cambiati con altri biglietti in buono stato prelevati dal fondo ordinario di cassa.

 

 

Art. 77

Spedizione dei biglietti logori alla Cassa Speciale

 

In seguito ad ordine della Direzione Generale del Tesoro, le Sezioni di Tesoreria Provinciale, esclusa quella di Roma, spediscono alla Cassa Speciale i biglietti di Stato logori, ritirati e annullati nel modo indicato nel precedente articolo 76 delle presenti Istruzioni, compilando il verbale mod. 78 T., in duplice esemplare e classificando i biglietti per taglio, quantità e valore. A tergo del verbale mod. 78 T., vien fatto l'elenco dei sacchetti spediti, con la indicazione del numero e del taglio dei biglietti contenuti in ciascun sacchetto.

 

 

Art. 78

Avviso telegrafico della spedizione

 

Le Sezioni di Tesoreria Provinciale, esclusa quella di Roma, avvisano la Direzione Generale del Tesoro della effettuata spedizione dei biglietti logori, con telegramma convenzionale così redatto: ".......(numero del sacchetto) Cassa Speciale lire ..............(Importo complessivo dei biglietti in tutte lettere)".

 

Nello stesso tempo inviano, in piego a parte, all'Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale, il verbale mod. 78 T.

 

Un esemplare del verbale mod. 78 T. viene trasmesso anche alla Direzione Generale del Tesoro.

 

 

Art. 79

Consegna dei biglietti logori
dalla Tesoreria Centrale alla Cassa Speciale

 

La Tesoreria Centrale consegna direttamente, su ordine della Direzione Generale del Tesoro, i propri biglietti di Stato logori alla Cassa Speciale, accompagnati dal verbale mod. 78 T., di cui viene trasmessa copia alla Direzione Generale del Tesoro.

 

 

Art. 80

Scritturazione in entrata e in uscita
dei biglietti logori spediti

 

Le scritturazioni in uscita e in entrata dei biglietti logori vanno eseguite rispettivamente dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale e dalla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma con le norme stabilite per le ordinarie somministrazioni di fondi.

 

Il Tesoriere Centrale dello Stato scrittura in uscita l'importo dei propri biglietti logori, sotto il titolo di fondo somministrato alla Cassa Speciale che ne rilascia quietanza
mod. 121 bis T. a norma del successivo articolo 85 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 81

Ricevimento dei biglietti logori
dalla Cassa Speciale

 

I sacchetti contenenti i biglietti di Stato logori sono ricevuti dal Cassiere Speciale e dal Controllore Capo o dai loro rappresentanti. Dopo la verifica sommaria del loro contenuto, il Cassiere Speciale, in base al verbale mod. 78 T., e senza pregiudizio dei risultati della verifica e dell'esame dei biglietti logori da parte della Commissione Tecnica, compila un elenco mod. 8 C.S. con l'indicazione, distintamente per Sezione di Tesoreria Provinciale, del taglio e del quantitativo dei biglietti ricevuti e lo rimette alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma, che scrittura in uscita l'importo complessivo come fondo somministrato alla Cassa Speciale.

 

Quando i biglietti non possono essere sottoposti immedia-tamente alla verifica della Commissione Tecnica, sono riposti in opportuno locale, a differenti serrature, le cui chiavi sono tenute dal Cassiere Speciale e dal Controllore Capo.

 

Ove le necessità del servizio lo richiedano, i biglietti logori non ancora verificati, possono immettersi in sacrestia con le modalità di cui al successivo articolo 83 delle presenti Istruzioni.

 

Analoga procedura viene seguita per i biglietti di Stato logori consegnati dalla Tesoreria Centrale.

 

 

Art. 82

Verbali di verifica dei biglietti logori

 

I verbali della Commissione Tecnica relativi alla contazione e verifica dei biglietti logori, sono redatti sul mod. 9 C.S. e debbono riassumere le quantità dei biglietti esaminati, distinta-mente in ammessi al cambio e non ammessi perché danneggiati o riconosciuti falsi.

 

I detti verbali sono consegnati al Controllore Capo insieme con i biglietti riconosciuti falsi o non ammessi al cambio per qualsiasi ragione.

 

 

Art. 83

Assunzione in carico dei biglietti logori

 

Le singole immissioni in sacrestia dei biglietti logori, verificati o ancora non verificati, sono fatte alla presenza del Controllore Capo e del delegato della Corte dei conti, i quali, nei modi più convenienti, accertano l'esattezza delle somme da prendersi in carico dal Cassiere Speciale.

 

Il Cassiere Speciale, per ciascuna immissione, compila, in tre esemplari, la relativa distinta, con le modalità indicate nel terzo comma del precedente articolo 73 delle presenti Istruzioni e ne scrittura l'importo nel libro di cassa.

 

In corrispondenza al carico dei biglietti logori assunto sul libro di cassa, tanto il Cassiere Speciale, quanto il Controllore Capo effettuano le occorrenti scritturazioni nei registri sussidiari del fondo biglietti logori destinati alla distruzione (mod. 2 C.S. e mod. 2 B C.S.).

 

 

Art. 84

Restituzione dei biglietti logori
non ammessi al cambio

 

Il Controllore Capo, sulla scorta dei verbali della Commissione Tecnica di cui al precedente articolo 82 delle presenti Istruzioni compila, per ogni partita ricevuta, un pro-spetto di liquidazione mod. 11 C.S. raffrontato con i verbali di spedizione pervenuti dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale. Tale prospetto è trasmesso in doppio esemplare alla Direzione Generale del Tesoro.

 

I biglietti danneggiati non ammessi al cambio ma che costi-tuiscono metà dei biglietti stessi, nonché le fascette delle maz-zette, in cui furono rilevate differenze in più od in meno, vengo-no direttamente inviati alle Sezioni di Tesoreria Provinciale in-teressate, agli effetti del successivo articolo 91 delle presenti Istruzioni, insieme con gli estratti dei verbali (mod. 12 C.S.), constatanti le differenze accertate e i rilievi fatti dalla Commissione Tecnica sui biglietti eccepiti.

 

Il Controllore Capo invia poi direttamente alla competente Procura della Repubblica i biglietti falsi per il procedimento penale.

 

Per i biglietti consegnati dalla Tesoreria Centrale, la Cassa Speciale compila un separato prospetto di liquidazione, in doppio esemplare, trasmettendolo alla Direzione Generale del Tesoro.

 

 

Art. 85

Cambio dei biglietti logori

 

Le estrazioni dalla sacrestia dei biglietti di Stato da consegnarsi al Tesoriere Centrale o da spedire alle Sezioni di Tesoreria Provinciale in cambio dei biglietti logori, si effettuano dal Cassiere Speciale in concorso col delegato della Corte dei conti e col Controllore Capo.

 

Per ognuna di dette estrazioni, il Cassiere Speciale compila in tre esemplari la distinta mod. 4/5 C.S. da sottoporre al visto del Controllore Capo e del delegato della Corte dei conti, che ne ritirano un esemplare per ciascuno.

 

Le estrazioni sono scritturate nel libro di cassa mod. 1 C.S. e nei registri sussidiari dei fondi di scorta mod. 2 C.S. e
mod. 2 A C.S.

 

In relazione alle estrazioni, viene dal Cassiere Speciale rilasciata quietanza mod. 121 bis T., con l'indicazione della data di consegna o di spedizione dei biglietti logori cui si riferisce il cambio: a favore del Tesoriere Centrale, per i biglietti consegnati dalla Tesoreria Centrale; a favore della Tesoreria Provinciale di Roma, per i biglietti spediti dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale.

 

Tale quietanza deve portare il visto del Controllore Capo e del delegato della Corte dei conti e, per gli effetti dell'ar- ticolo 30 del regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935,
n. 874, l'indicazione: "acconto" o "saldo".

 

 

Art. 86

Adempimenti della Sezione di Tesoreria Provinciale
di Roma per il cambio dei biglietti logori

 

A mano a mano che la Cassa Speciale somministra i nuovi biglietti di Stato in cambio dei logori, la Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma ne effettua il rimborso, come fondo sommini-strato dalla Cassa Speciale.

 

A cura della Direzione Generale del Tesoro vengono inviati all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia i verbali
mod. 9 C.S. della Commissione Tecnica per i biglietti eccepiti, facendole conoscere le eventuali differenze emerse dalla revisione.

 

L'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia dispone che nella Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma venga eseguito, per l'importo dei biglietti eccepiti o delle differenze eventualmente rilevate, corrispondente versamento, per il quale è rilasciata quietanza di fondo somministrato intestata alla Tesoreria Centrale.

 

Questa, dopo aver scritturato in esito l'importo di detta quietanza, emette a sua volta quietanza di fondo somministrato a favore della Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma.

 

La Tesoreria Centrale si dà carico dei biglietti di Stato nuovi ricevuti in cambio dei logori, mediante emissione di quietanza mod. 121 T.C. di fondo somministrato, a favore del Cassiere Speciale.

 

 

Sezione III

 

Biglietti di Stato danneggiati

 

 

Art. 87

Ritiro dalla circolazione dei biglietti danneggiati

 

I biglietti di Stato parzialmente danneggiati, non sono accettati dalle pubbliche casse per il cambio.

 

Su richiesta dei possessori di essi possono essere ricevuti in consegna dalla Tesoreria Centrale e dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale, perché ne sia fatto l'invio all'Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale, e siano sottoposti all'esame della Commissione Tecnica.

 

La consegna è fatta constare mediante verbale mod. 10 C.S. in duplice esemplare, contenente le indicazioni di cui al successivo articolo 94 delle presenti Istruzioni.

 

Un esemplare del verbale è rilasciato all'esibitore.

 

Nei verbali dei biglietti danneggiati non si devono compren-dere biglietti falsi o sospetti di falsità.

 

Il Controllore Capo della Tesoreria Centrale e le Sezioni di Tesoreria Provinciale annotano il movimento dei biglietti danneggiati ritirati sul registro mod. 15 T.

 

 

Art. 88

Spedizione dei biglietti danneggiati
alla Cassa Speciale

 

Il giorno dieci di ciascun mese, i biglietti danneggiati sono spediti all'Ufficio di Controllo della Cassa Speciale, descritti in apposito elenco mod. 14 T. e accompagnati dal secondo esemplare del verbale di cui al precedente articolo 87 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 89

Assunzione in carico dei biglietti danneggiati

 

L'Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale annota in apposito registro gli elenchi mod. 14 T., a mano a mano che pervengono dalla Tesoreria Centrale e dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale, assegnando loro un numero progressivo; quindi raggruppa i biglietti contenuti negli elenchi suddetti e li presenta alla Commissione Tecnica per l'esame, unitamente agli elenchi mod. 14 T.

 

 

Art. 90

Biglietti danneggiati ammessi al cambio

 

Quando i biglietti danneggiati siano stati ammessi al cambio, il Controllore Capo li consegna mediante distinta a matrice
(mod. 17 C.S.), e contro ricevuta, al Cassiere Speciale perché li assuma in carico nel fondo dei logori e ne effettui il cambio a norma del precedente articolo 85 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 91

Norme per il rimborso dei biglietti danneggiati

 

L'Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale partecipa, con lettera descrittiva mod. 18 C.S., il risultato dell'esame della Commissione tecnica agli uffici dai quali furono spediti i biglietti. Le parti dei biglietti non ammesse al cambio, ciascuna delle quali costituisca metà del biglietto, sono restituite inalterate alle parti onde se ne valgano, all'occorrenza, agli effetti del primo comma del successivo articolo 101 delle presenti Istruzioni.

 

Invece i frammenti dei biglietti inferiori alla metà non si restituiscono ai presentatori, ma si custodiscono presso la Cassa Speciale dandone avviso agli interessati per il caso di rinvenimento, entro i cinque anni dalla presentazione, di altri frammenti che possano valere a costituire, insieme con i primi, una parte ammissibile al cambio.

 

Il Cassiere Speciale tiene in evidenza in un registro la quantità dei suddetti frammenti conservati in pura e semplice custodia.

 

Il rimborso agli esibitori dei biglietti danneggiati ammessi al cambio, in relazione alla partecipazione di cui sopra, e la produzione della relativa contabilità mensile per pagamenti eseguiti dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale, si effettuano nel modo indicato al successivo articolo 92 e nei termini di cui al
n. 9 della Tabella A) delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 92

Adempimenti delle Sezioni di Tesoreria Provinciale
per il rimborso dei biglietti danneggiati
ammessi al cambio

 

Le Sezioni di Tesoreria Provinciale, ricevuta dal Controllore Capo presso la Cassa Speciale la prescritta autorizzazione, provvedono, direttamente o col tramite dei contabili incaricati, per il rimborso agli esibitori dei biglietti parzialmente danneggiati e ammessi al cambio dalla Commissione Tecnica, contro ritiro dell'esemplare, quietanzato e munito di marca da bollo per ricevute ordinarie, dei verbali mod. 10 C.S. rilasciati agli esibitori medesimi.

 

Sui detti verbali le Sezioni di Tesoreria Provinciale devono citare, all'atto del pagamento, gli estremi dell'accennata auto-rizzazione.

 

Quando il diritto al rimborso sia prescritto ai sensi del successivo articolo 600 delle presenti Istruzioni le Sezioni di Tesoreria Provinciale provvedono all'eliminazione delle corrispondenti partite con le norme di cui al successivo articolo 93 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 93

Eliminazione delle partite riguardanti
i biglietti danneggiati

 

La eliminazione dal registro mod. 15 T. delle partite insolute riguardanti i biglietti di Stato danneggiati, ma riconosciuti legittimi dalla competente Commissione Tecnica, si esegue a mano a mano che se ne verifica la prescrizione triennale, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874.

 

A tale effetto, le Sezioni di Tesoreria Provinciale contrap-pongono sul detto registro ad ogni partita l'annotazione  .

 

Entro il mese di febbraio di ogni anno, le Sezioni di Tesoreria Provinciale inviano alla Direzione Generale del Tesoro un prospetto dei biglietti distinti per taglio e per quantità, unendovi i verbali dei quali si trovino eventualmente in possesso.

 

In base a tale prospetto, la Direzione Generale del Tesoro dispone il prelevamento dalla contabilità speciale e il versamento in conto entrate del tesoro dell'importo dei biglietti prescritti.

 

 

Sezione IV

 

Biglietti di Stato falsi o sospetti di falsità

 

 

Art. 94

Modalità di sequestro

 

I biglietti di Stato falsi o sospetti di falsità, debbono essere sequestrati sia dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale che dai contabili, cui vengono a qualunque titolo presentati, verso contemporanea compilazione, in confronto dell'esibitore, di processo verbale mod. 10 C.S., in cui non si debbono comprendere i biglietti danneggiati.

 

Tale verbale, redatto in tre esemplari, deve essere firmato dal contabile o dal Capo della Sezione di Tesoreria Provinciale sequestrante, deve essere sottoscritto dall'esibitore col nome e cognome per esteso e con la data e il luogo di nascita e contenere, oltre l'indicazione del suo domicilio, anche le precise caratteristiche dei biglietti sequestrati.

 

Nel caso che il presentatore dichiari di essere illetterato o impedito a firmare, la sottoscrizione è fatta con un segno di croce alla presenza di due testimoni, che devono aggiungere alle proprie generalità e domicilio la qualifica di testimone.

 

Un esemplare del verbale di sequestro viene consegnato, a cura della Sezione di Tesoreria Provinciale sequestrante o del contabile, all'esibitore dei biglietti, all'atto in cui viene effettuato il sequestro; il secondo esemplare viene inviato immediatamente alla competente autorità di Pubblica Sicurezza.

 

I contabili trasmettono i biglietti sequestrati alla Sezione di Tesoreria Provinciale, insieme col terzo esemplare del verbale in parola.

 

Le Sezioni di Tesoreria Provinciale accusano ricevuta dei biglietti ad esse inviati dai contabili, e annotano gli estremi sia dei verbali dei biglietti da esse sequestrati, sia di quelli redatti dai contabili, nell'apposito registro mod. 15 T.

 

I biglietti falsi o sospetti di falsità sono dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale descritti nell'elenco mod. 14 T. e trasmessi il giorno 10 di ciascun mese, insieme con l'altro esemplare dei relativi verbali, rimasto presso di esse, all'Ufficio di Controllo presso la Cassa Speciale per essere sottoposti all'esame della Commissione Tecnica.

 

Uguale procedimento è seguito dall'Ufficio di Controllo della Tesoreria Centrale per i biglietti da essa direttamente seque-strati.

 

E' vietato di tagliare in qualunque modo il biglietto falso o sospetto di falsità per ritenerne una parte.

 

 

Art. 95

Presentazione all'esame della Commissione Tecnica

 

Il Controllore Capo presso la Cassa Speciale presenta all'esame della Commissione Tecnica i biglietti falsi o sospetti di falsità che gli sono pervenuti dalle tesorerie, descritti sugli elenchi mod. 14 T., seguendo lo stesso procedimento del precedente articolo 89 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 96

Biglietti ritenuti falsi o sospetti di falsità
riconosciuti legittimi

 

I biglietti riconosciuti legittimi dalla Commissione Tecnica sono trasmessi, con il procedimento di cui al precedente articolo 90 delle presenti Istruzioni e previa apposizione del bollo di legittimità, dal Controllore Capo al Cassiere Speciale il quale li assume in carico nel fondo dei biglietti logori e ne effettua il cambio con le formalità stabilite dal precedente articolo 85 delle presenti Istruzioni.

 

Il Controllore Capo partecipa, con lettera mod. 18 C.S., il risultato dell'esame agli uffici mittenti autorizzando il rimborso dei biglietti riconosciuti legittimi.

 

L'Ufficio di Controllo presso la Tesoreria Centrale e le Sezioni di Tesoreria Provinciale avvisano di ciò le autorità di Pubblica Sicurezza affinché siano abbandonate le indagini.

 

 

Art. 97

Biglietti dichiarati falsi o falsificati

 

I biglietti di Stato dichiarati dalla Commissione Tecnica falsi o falsificati sono restituiti dal Controllore Capo, insieme con i relativi processi verbali, alla Tesoreria Centrale e alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dalle quali pervennero, affinché, in conformità all'articolo 2 del Codice di Procedura Penale, il competente Procuratore della Repubblica possa promuovere il procedimento di legge.

 

A tale effetto debbono pure comunicarsi in estratto le risultanze dell'esame eseguito dalla Commissione Tecnica con l'indicazione del numero e della data della relativa perizia tecnica e del tipo di contraffazione a cui il biglietto appartiene.

 

Le Sezioni di Tesoreria Provinciale sono tenute ad informare gli uffici dai quali hanno ricevuto i biglietti sospetti di falsità, dell'esito dell'esame eseguito sui medesimi.

 

 

Art. 98

Adempimenti delle Sezioni di Tesoreria Provinciale
per il rimborso dei biglietti sospetti
di falsità riconosciuti legittimi

 

Il rimborso dei biglietti sospetti di falsità, riconosciuti legittimi dalla Commissione Tecnica, viene effettuato con le norme di cui al precedente articolo 92 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 99

Eliminazione delle partite riguardanti i
biglietti sospetti di falsità

 

La eliminazione dal registro mod. 15 T. delle partite inso-lute riguardanti i biglietti di Stato sospetti di falsità, ma riconosciuti legittimi dalla competente Commissione Tecnica, si esegue a mano a mano che se ne verifica la prescrizione triennale, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874, con l'osservanza delle norme contenute nel precedente articolo 93 delle presenti Istruzioni.

 

 

Capo III

 

Della Commissione Tecnica presso la Cassa Speciale

 

 

Art. 100

Accertamenti e deliberazioni della Commissione Tecnica

 

La Commissione Tecnica di cui all'articolo 15 del regolamento 20 maggio 1935, n. 874, si riunisce periodicamente presso la Cassa Speciale, per l'esame dei biglietti logori, danneggiati, falsi o sospetti di falsità, che le vengono presentati dal Controllore Capo.

 

Il giudizio della Commissione Tecnica è dato su ciascun biglietto e la deliberazione è presa a maggioranza di voti degli intervenuti, il numero dei quali non potrà essere minore di cinque. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

 

 

Art. 101

Criteri di massima da seguire per l'esame
dei biglietti danneggiati, falsi
o sospetti di falsità

 

Il biglietto costituito da due metà precise di biglietti diversi dello stesso taglio è ammesso al cambio per un solo biglietto.

 

I biglietti non interi, presentati al cambio, sono ammessi al rimborso nel solo caso in cui superino la metà del biglietto.

 

Le frazioni di uno stesso biglietto presentato al cambio sono ammesse per un biglietto intero quando le stesse, unite insieme, costituiscano una parte eccedente la metà di un biglietto.

 

Per decidere sull'ammissione dei biglietti o frazioni di essi che presentino tracce di abbruciamento o di corrosione, si deve tener conto delle parti carbonizzate o sminuzzate che siano state prodotte.

 

 

Art. 102

Verbale della Commissione Tecnica

 

Il processo verbale dell'esame della Commissione Tecnica dei biglietti danneggiati, falsi o sospetti di falsità è redatto in doppio esemplare sul mod. 19 C.S.

 

 

Art. 103

Perizie dell'Officina Carte Valori
dell'Istituto Poligrafico dello Stato

 

Nei casi di gravi dubbi sulla legittimità dei biglietti o di riconosciuto bisogno di più dettagliata analisi, i biglietti sospetti sono, a cura del Controllore Capo, rimessi, accompagnati dai verbali della Commissione Tecnica, alla Direzione dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato, per la perizia del proprio Ufficio Tecnico.

 

Alla stessa Officina debbono essere inviati, per la perizia tecnica, i biglietti che dalla Commissione Tecnica fossero dichiarati appartenenti ad un nuovo tipo di contraffazione.

 

Le perizie suindicate sono, dalla Direzione dell'Officina Carte Valori predetta, comunicate al Controllore Capo della Cassa Speciale con la restituzione dei biglietti.

 

 

Art. 104

Tenuta dello schedario delle contraffazioni

 

La Commissione Tecnica tiene uno schedario di tutte le contraffazioni, con le corrispondenti caratteristiche, corredate, quando sia possibile, di un campionario delle contraffazioni medesime, delle quali il Controllore Capo dà via via notizia alla Direzione Generale del Tesoro.

 

 

Art. 105

Comunicazioni da farsi
alla Direzione Generale del Tesoro

 

Il Presidente della Commissione Tecnica informa la Direzione Generale del Tesoro di tutte le osservazioni riflettenti questioni di massima trattate dalla Commissione stessa, con la trasmissione di copia dei relativi verbali.

 

 

 

Capo IV

 

Dell'accertamento e della distruzione
dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione

 

 

Art. 106

Operazioni di accertamento, abbruciamento
o distruzione

 

Le operazioni di accertamento, abbruciamento o distruzione dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione, sono effettuate con l'osservanza delle norme previste dal regolamento e dalla convenzione citati.

 

Per le dette operazioni i verbali sono redatti sui modelli 20 C.S. e 21 C.S., due esemplari dei quali sono dall'ispettore o da chi, in sua vece, vi abbia preso parte, spediti, con la propria relazione, alla Direzione Generale del Tesoro-Ispettorato Generale per i Servizi Monetari e di Vigilanza e Controllo e Ispettorato Generale per i Servizi di Cassa.

 

 

Art. 107

Scritture contabili per il movimento dei biglietti
destinati all'abbruciamento o distruzione

 

Per l'estrazione dalla sacrestia dei biglietti destinati all'abbruciamento o alla distruzione, è compilata dal Cassiere Speciale la distinta in tre esemplari mod. 415 C.S. e sono eseguite le scritturazioni sul libro di cassa e nei registri sussidiari, nei modi indicati nei precedenti artt. 74 e 85 delle presenti Istruzioni.

 

 

Capo V

 

Delle scritture contabili, dei lavori
periodici e del conto giudiziale

 

 

Art. 108

Scritture contabili

 

Per il servizio della Cassa Speciale sono stabilite, oltre i moduli ed i registri precedentemente indicati, le seguenti scritture:

a) comuni al Cassiere Speciale e al Controllore Capo: registro mod. 22 C.S. dei corpi di reato per biglietti falsi o falsifi-cati;

b) per il solo Controllore Capo:

l) registro mod. 16 C. S. del movimento dei biglietti danneg-giati, falsi o sospetti di falsità, che pervengono dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale o dalla Tesoreria Centrale e che vanno sottoposti all'esame della Commissione Tecnica. Su detto registro sono annotati i risultati dell'esame;

2) registro mod. 13 C.S. di evidenza dell'ammontare complessi-vo dei biglietti ammessi al cambio e dei rimborsi effettuati per la Tesoreria Centrale e per le Sezioni di Tesoreria Provinciale;

3) registro mod. 23 C.S. di creazione dei biglietti di prima emissione e di quella di scorta.

 

 

Art. 109

Lavori periodici

 

Mensilmente, il Cassiere Speciale compila la situazione di cassa mod. 24 C.S., che, riscontrata e vistata dal Controllore Capo e dal delegato della Corte dei conti, viene trasmessa alla Direzione Generale del Tesoro - Ispettorato Generale per i Servizi di Cassa.

 

 

Art. 110

Resa del conto giudiziale

 

Il conto giudiziale da rendersi dal Cassiere Speciale in concorso col Controllore Capo deve essere corredato da tutti i documenti giustificativi e dal verbale di verifica di cui all'articolo 45 del regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874.

 

Il Controllore Capo, riscontrata la concordanza del conto giudiziale con le proprie scritture, vi appone il visto con la dichiarazione di conformità.

 

Il delegato della Corte dei conti esamina in linea amministrativa il conto giudiziale e, quando non abbia nulla da rilevare, lo munisce del proprio visto.

 

Il conto giudiziale, corredato dei documenti, è spedito alla Direzione Generale del Tesoro - Ispettorato Generale per i Servizi di Cassa - per le operazioni di propria competenza e il successivo inoltro alla Corte dei conti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VI

 

DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

 

 

Capo I

 

Del servizio di Tesoreria Provinciale

 

 

Sezione I

 

Norme generali

 

 

 

Art. 111

Regolazione rapporti con la Banca d'Italia

 

Il servizio di tesoreria provinciale dello Stato è affidato alla Banca d'Italia e regolato da convenzione stipulata tra il Ministro del Tesoro e il Governatore della Banca d'Italia.

 

Tale servizio è esercitato, in ogni capoluogo di provincia, da apposita Sezione denominata: .

 

 

Art. 112

Vigilanza sul servizio di tesoreria e rapporti
con le amministrazioni periferiche

 

La vigilanza sul regolare andamento del servizio di tesoreria spetta unicamente alla Direzione Generale del Tesoro, che la esercita sia direttamente sia a mezzo del corpo di Ispettori per i servizi provinciali del Tesoro.

 

L'Ispettore in verifica presso la Sezione di Tesoreria Provinciale può farsi coadiuvare da funzionari della carriera direttiva in servizio presso la coesistente Direzione Provinciale del Tesoro.

 

Le amministrazioni periferiche, limitatamente alla parte di servizio disimpegnata per loro conto, hanno facoltà di esaminare presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale, per il tramite dei propri funzionari ufficialmente autorizzati, i titoli di spesa pagati e le fatture dei versamenti ricevuti con i documenti eventualmente allegati agli uni e alle altre.

 

 

Art. 113

Attribuzioni delle Sezioni di Tesoreria Provinciale

 

La Sezione di Tesoreria Provinciale, nel disimpegno del proprio servizio, attende ai seguenti compiti:

a) ricevimento dei versamenti e loro imputazione al bilancio dello Stato, se ad esso si riferiscono, o ad altra destinazione richiesta ed ammessa;

b) ricevimento e restituzione dei depositi provvisori e defini-tivi;

c) emissione delle quietanze di entrata e dei vaglia del tesoro all'atto stesso in cui vengono introitati i relativi importi;

d) rilascio, a richiesta e previa osservanza delle formalità prescritte, di certificati che tengano luogo delle quietanze di tesoreria o dei vaglia del tesoro smarriti o distrutti;

e) ricevimento, dagli uffici competenti, dei titoli di spesa e degli ordini di pagamento o di restituzione disposti in base alle norme vigenti ed effettuazione correlativa dei pagamenti a carico del bilancio dello Stato (compresi quelli per il debito pubblico), o riferentisi alle   e ai conti correnti intrattenuti tra il Tesoro e talune amministrazioni;

f) prenotazione e spedizione, ove occorra, ai contabili dello Stato e agli enti autorizzati, dei titoli il cui pagamento possa essere effettuato fuori del capoluogo della provincia, con eccezione per i titoli il cui invio ai contabili ed enti predetti può essere effettuato direttamente dagli uffici emittenti;

g) ricevimento, custodia o consegna dei titoli e valori concernen-ti il debito pubblico;

h) custodia delle matrici-tagliando di estinzione e delle contro-matrici dei buoni ordinari del Tesoro; spedizione delle contromatrici dei vaglia del tesoro; consegna o spedizione delle quietanze, dei vaglia del tesoro e dei vaglia cambiari della Banca d'Italia emessi in commutazione di titoli di spesa;

i) ricevimento dei titoli pagati da contabili dello Stato o da altri enti autorizzati e relativo rimborso;

l) ricevimento e custodia della scorta annuale di buoni ordinari del Tesoro al portatore, in bianco, per l'emissione e consegna agli acquirenti;

m) effettuazione delle operazioni disposte dalla Direzione Genera-le del Tesoro per il movimento di fondi sia tra le Sezioni di Tesoreria Provinciale, sia tra queste, la Tesoreria Centrale e la Zecca;

n) invio, nei casi di trasferimento dei pagamenti, dei fogli di ruolo mobile e delle formule di ricevuta delle rendite nominative ad altra Sezione di Tesoreria Provinciale;

o) ricevimento degli atti intesi a sospendere o ad impedire il pagamento di somme dovute dallo Stato e trasmissione di tali atti, a seconda dei casi, in originale o in copia, all'Avvocatura dello Stato o alle amministrazioni interessate;

p) tenuta delle scritture di prenotazione, di cassa e di controllo e redazione degli elaborati e delle contabilità amministrative periodiche e inoltro di detti elaborati alle amministrazioni competenti o alla Corte dei conti;

q) redazione annuale dei sottoconti giudiziali da trasmettere alla Amministrazione Centrale della Banca d'Italia per la compilazione dei conti giudiziali e l'invio degli stessi alla Direzione Generale del Tesoro o alle aziende e amministrazioni autonome, pel successivo inoltro alla Corte dei conti;

r) tutte le altre attribuzioni che possano venire ad essa demanda-te da leggi, da regolamenti e da altre disposizioni.

 

 

Art. 114

Attribuzioni particolari della
Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma

 

La Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma, oltre ai compiti indicati nell'articolo che precede, ha le seguenti attribuzioni particolari:

a) operazioni di movimento di fondi, in valute, fra la Tesoreria Centrale, la Zecca, la Cassa Speciale per i Biglietti a Debito dello Stato e le Sezioni di Tesoreria Provinciale;

b) pagamento, per conto della Tesoreria Centrale, degli ordini emessi dal Contabile del Portafoglio (acquisti di valute estere, di titoli di Stato, ecc.) in relazione alle norme che disciplinano il Servizio di Portafoglio dello Stato;

c) regolazione delle operazioni con l'ordinatore di vaglia e risparmi dell'amministrazione postale;

d) versamento decadale all'erario, mediante emissione di quietanza di fondo somministrato a favore della Tesoreria Centrale, dell'ammontare riscosso dalle Filiali della Banca d'Italia a fronte dei certificati doganali emessi;

e) regolazione delle cedole-interessi dei buoni ordinari del Tesoro emessi da tutte le Sezioni di Tesoreria Provinciale e relativa scritturazione in esito alla scadenza dei buoni medesimi;

f) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia dei mandati emessi dall'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti Statali (E.N.P.A.S.) e contenenti apposita clausola, a favore dei creditori residenti in qualsiasi località.

 

 

Art. 115

Franchigia postale

 

Per la corrispondenza relativa al servizio di tesoreria dello Stato è concessa la esenzione dalle tasse postali, quando sia diretta agli enti, uffici e amministrazioni, ammessi alla esenzione medesima, elencati nel supplemento al Bollettino Uffi-ciale del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni n. 32 dell'11 novembre 1951.

 

A tale fine viene dato in uso all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia e alle Sezioni di Tesoreria Provinciale il bollo di contrassegno ufficiale, fornito dalla Zecca.

 

 

Art. 116

Spedizione dei pieghi raccomandati e assicurati

 

Per la spedizione dei pieghi assicurati e raccomandati, si fa uso, rispettivamente, di appositi bollettari modd. 22 A e 22 H, che sono, a richiesta, forniti dalla competente Direzione Provinciale delle Poste.

 

Per i pieghi del Tesoro contenenti specie auree, biglietti della Banca d'Italia, titoli di debito pubblico, buoni del Tesoro e altri valori, da spedire nell'interesse dello Stato, si seguono le istruzioni sul servizio dei pieghi del Tesoro emanate dalla Direzione Generale delle Poste nell'ottobre 1937.

 

I pieghi-valore del Tesoro, scortati da forza armata, in arrivo a tarda notte o coi primi treni del mattino, possono dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale essere ritirati, previa intesa con i titolari delle Direzioni Provinciali del Tesoro e delle Direzioni Provinciali delle Poste, in ora opportuna del mattino, a norma dell'articolo 49 delle anzidette istruzioni postali.

 

 

Art. 117

Assistenza del Direttore Provinciale del Tesoro
al movimento dei titoli e valori presso
le Sezioni di Tesoreria Provinciale

 

La Sezione di Tesoreria Provinciale, nei casi previsti dal successivo articolo 204 delle presenti Istruzioni, ha l'obbligo di richiedere l'assistenza del Direttore Provinciale del Tesoro o del funzionario da questi delegato, per l'apertura e la confezione di pieghi contenenti titoli al portatore, di barili e di recipienti contenenti valute o altri valori.

 

 

Art. 118

Orario di sportello

 

L'orario di sportello è stabilito dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro, ed è reso noto al pubblico con avviso esposto nei locali della Sezione di Tesoreria Provinciale.

 

Le Sezioni di Tesoreria Provinciale restano chiuse nei giorni festivi a tutti gli effetti di legge nonché il sabato, salvo nei casi in cui occorra effettuare operazioni che, per necessità di servizio, non ammettano dilazioni o quando debbano eseguirsi operazioni richieste durante l'orario d'ufficio del giorno precedente dal Cassiere Provinciale delle Poste.

 

 

 

 

 

Art. 119

Divieto di dare istruzioni
alle Sezioni di Tesoreria Provinciale
senza preventivi accordi col Tesoro

 

E' fatto divieto alle amministrazioni centrali e periferiche, comprese quelle ad ordinamento autonomo, di impartire alle Sezioni di Tesoreria Provinciale disposizioni che non siano state preven-tivamente concordate con la Direzione Generale del Tesoro.

 

 

Art. 120

Divieto di fornire notizie sul
servizio di tesoreria

 

Le Sezioni di Tesoreria non possono fornire notizie riguardanti il servizio di tesoreria senza preventiva autorizzazione della Direzione Generale del Tesoro, Servizio II, salvo si tratti di notizie richieste per iscritto dall'Autorità Giudiziaria, nel qual caso sono autorizzate ad esibire alla medesima documenti o titoli di spesa e a rilasciarne copia conforme o copia fotostatica autenticata dal Capo della Sezione.

 

Qualora sia richiesta, mediante apposita ordinanza di sequestro, la consegna dei titoli di spesa o di documenti originali, le Sezioni - dopo averne fatta copia fotostatica - provvedono alla consegna stessa in base al processo verbale redatto in quattro esemplari, dei quali uno per l'incaricato della esecuzione dell'ordinanza, uno per gli atti della Sezione e i rimanenti per l'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia.

 

Le Sezioni sono autorizzate ad esibire, previa richiesta per iscritto, i titoli di spesa ai beneficiari degli stessi o ai loro rappresentanti, tenuto presente anche quanto previsto dagli artt.112 e 158.

 

Le Sezioni di Tesoreria, forniscono le notizie riguardanti il servizio del debito pubblico soltanto se richieste alla Autorità Giudiziaria, avendo cura di informarne la Direzione Generale del Tesoro - Servizio II, e l'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia.

Sezione II

 

Scritture delle Sezioni di Tesoreria Provinciale

 

 

Art. 121

Registri generali di entrata e uscita
contanti (mod. 82 T.) e titoli (mod. 83 T.)

 

La Sezione di Tesoreria Provinciale tiene i registri generali di entrata e di uscita contanti (mod. 82 T.) e di entrata e uscita titoli (mod. 83 T.).

 

Nel frontespizio di essi deve essere apposta la seguente dichiarazione, datata e firmata dal Capo della Sezione di Tesoreria Provinciale: "Il presente registro consta di n. ........ pagine debitamente numerate.".

 

Detti registri possono essere sostituiti da una evidenza informatica contenente le stesse informazioni riportate sui medesimi registri.

 

 

Art. 122

Scritturazione nei registri di sportello
di entrata e di uscita dei versamenti e dei pagamenti
eseguiti giornalmente

 

In aggiunta alle scritturazioni da farsi sui registri generali di entrata e di uscita di cui al precedente articolo, le Sezioni di Tesoreria Provinciale hanno l'obbligo di annotare sul registro di cassa mod. 18 T. - distintamente per contanti e titoli - tutte le riscossioni e tutti i pagamenti che vengono effettuati giornalmente presso gli sportelli di cassa della Sezione.

 

Il predetto registro è assegnato al titolare dell'Ufficio di Cassa e va numerato e vidimato, prima di essere messo in uso, con le stesse modalità di cui al precedente articolo 121 delle pre-senti Istruzioni.

 

Ai singoli sportelli sono assegnati, per la registrazione delle operazioni eseguite, registri della stessa specie, numerati e vidimati come al comma precedente, ovvero apposite apparecchiature informatiche; in tale ultimo caso, i fogli di fondo prodotti dalle apparecchiature, numerati progressivamente per esercizio finanziario, raccolti in ordine di data e vistati dal Cassiere titolare, svolgono funzione dei predetti registri mod. 18 T.

 

Il Cassiere titolare è tenuto ad annotare nel proprio registro tutte le operazioni da lui compiute e, dopo avere effettuato i totali a chiusura di giornata, ad aggiungere gli importi complessivi delle operazioni degli altri sportelli indicando nell'apposita colonna il relativo numero di sportello.

 

Nel prospetto relativo al "rendiconto" il Cassiere titolare deve esporre i dati ottenuti sommando i propri totali a quelli delle operazioni degli altri sportelli.

 

Detti registri possono essere sostituiti da un'evidenza informatica contenente le stesse informazioni.

 

 

Art. 123

Tenuta del registro generale di entrata (mod. 82 T.)

 

La Sezione di Tesoreria Provinciale annota, nel giornale generale di entrata, mod. 82 T., gli importi complessivi giornalieri rispettivamente: delle quietanze per le entrate di bilancio, di quelle relative ai versamenti per l'acquisto di buoni ordinari del Tesoro, dei vaglia del tesoro (modd. 122 T.,
122 bis T.), delle quietanze per fondi somministrati, delle quietanze di contabilità speciale, di depositi provvisori, di depositi definitivi amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti, dei titoli e valori concernenti il servizio del debito pubblico. I suddetti importi sono desunti dalle schede relative agli appositi inserti, schede che sostituiscono a tutti gli effetti i registri di prenotazione.

 

La compilazione dei documenti d'entrata viene eseguita in conformità delle relative fatture di versamento.

 

 

Art. 124

Tenuta del registro generale di uscita (mod. 83 T.)

 

Sul registro generale di uscita mod. 83 T. sono riportati gli importi giornalieri dei titoli pagati presso la Sezione di Tesoreria Provinciale e di quelli estinti versati dalla posta e dai contabili, desunti come appresso:

1) dal mod. 83-a T., di cui al successivo articolo 127 delle presenti Istruzioni:

a) il totale della colonna  , comprendente i titoli a carico degli stati di previsione della spesa dei vari ministeri (ordinativi diretti, ordini di spesa fissa, ordini di pensioni, buoni per prelevamenti in contanti e per versamenti di ritenute erariali e ordinativi su ordini di accreditamento, ordini di accreditamento commutati in quietanza di contabilità speciale, ordini per spese di giustizia, ordini per spese lotto), i vaglia del tesoro, nonché i titoli a carico dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome di Stato,

b) il totale della colonna  , comprendente tutti i pagamenti in contanti sulle contabilità speciali; le operazioni in titoli vanno scritturate direttamente sul registro giornale mod. 83 T.;

2) dalle schede delle quietanze mod. 123 T., l'importo dei   distintamente per titoli e per contante il cui ammontare complessivo deve corrispondere al totale risultante dal mod. 83 T., colonna  ;

3) dal registro mod. 85 T., di cui al successivo articolo 127 delle presenti Istruzioni, il totale dei buoni ordinari del Tesoro;

4) dal registro mod. 52 T., di cui al successivo articolo 128 delle presenti Istruzioni, il totale dei pagamenti per conto del debito pubblico (cedole, formule, tagliandi di ricevuta, buoni per interessi, obbligazioni, buoni del Tesoro poliennali, mandati, ecc.);

5) dal registro mod. 37-28 cat. I C.D.P., di cui al successivo articolo 132 delle presenti Istruzioni, il totale dei depositi definitivi posti in esito;

6) dal registro mod. 242 bis D.P., di cui al successivo articolo 134 delle presenti Istruzioni, il totale degli ordini eseguiti per la consegna dei titoli e valori concernenti il servizio del debito pubblico.

 

Le operazioni di uscita per somministrazione di fondi, di cui al successivo articolo 1084 delle presenti Istruzioni, sono scritturate analiticamente sul registro generale mod. 83 T. nel-l'apposita colonna  .

 

Le rimanenze giornaliere dei pagamenti in conto sospeso sono addizionate al totale dei pagamenti per conto dello Stato e al totale generale, già aumentati dell'ammontare relativo alle operazioni fatte nelle giornate precedenti.

 

 

Art. 125

Norme comuni alla tenuta dei registri
generali delle operazioni di entrata e di uscita
in contanti (mod. 82 T.) e titoli (mod. 83 T.)

 

I dati riepilogativi giornalieri per la tenuta dei registri generali delle operazioni di entrata e di uscita in contanti e in titoli sono desunti da apposita dimostrazione elaborata in via automatica al termine delle operazioni del giorno.

 

I registri generali delle operazioni di entrata e di uscita in contanti e in titoli sono addizionati giornalmente con i precedenti dell'esercizio e con le rimanenze dell'esercizio chiuso.

 

Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario la Sezione esegue le scritture di apertura dei registri mod. 82 T. e 83 T. riportando:

1) sul registro mod. 82 T.:

- alla voce "debito alla chiusura dell'esercizio precedente" le rimanenze dell'esercizio chiuso, rappresentate dagli introiti più il "debito trasportato" meno gli esiti definitivi dell'Erario dello Stato, delle contabilità speciali e dei depositi provvisori,

- alla voce " precedenti dell'esercizio" le rimanenze delle cedole interessi B.O.T. del conto sospeso "collettivi",

- negli appositi riquadri le rimanenze riguardanti i titoli di spesa da regolarizzare, le valute del Tesoro ritirate dalla circolazione.

2) sul registro mod. 83 T.:

- il saldo relativo a tutte le partite in titoli alla voce "rimanenze alla chiusura dell'esercizio precedente",

- la consistenza delle cedole e titoli del Tesoro e del Debito Pubblico estinti.

 

Analoghe informazioni possono essere conservate su evidenze informatiche.

 

 

 

 

Art. 126

 

(Abrogato)

 

 

Art. 127

Registrazione dei pagamenti

 

I titoli di spesa pagati e rimborsati, nonché tutte le altre operazioni di esito (contanti e titoli) sono scritturati sulle schede mod. 83 a T.

 

Le predette schede, numerate progressivamente per esercizio finanziario, senza distinzione dei pagamenti effettuati in conto competenza o in conto residui, vanno rilegate in fascicoli per esercizio o per un periodo più breve.

 

Le schede in parola possono essere sostituite da evidenze informatiche contenenti le stesse informazioni.

 

 

Art. 128

Registro sussidiario per i pagamenti
di Debito Pubblico (mod. 52 T.)

 

Le distinte di presentazione relative al pagamento delle cedole, formule, tagliandi di ricevuta e al rimborso di titoli, obbligazioni e buoni del Tesoro poliennali sono singolarmente registrate su lista mod. 52 T. (distinta per competenza e residui) prodotta giornalmente in via automatica. Sulla lista medesima sono, altresì, registrati singolarmente i mandati per i rimborsi in conto capitale e i buoni per interessi.

 

Le distinte nonché i mandati e i buoni sono scritturati nelle apposite colonne a seconda che trattasi di pagamenti per:

- debiti consolidati e redimibili - capitale;

- debiti consolidati e redimibili - interessi;

- buoni del Tesoro poliennali - capitale;

- buoni del Tesoro poliennali - interessi.

 

I mandati per pagamento premi sui buoni del Tesoro poliennali vanno scritturati alla voce "interessi".

 

Le addizioni sul mod. 52 T. sono fatte per giornata con il riporto del totale dei giorni precedenti del mese in corso; alla fine del mese è aggiunto il riporto dei mesi precedenti.

 

Alla fine del mese, sul mod. 52 T. si determina l'ammontare dei pagamenti effettuati nel periodo considerato, ai fini dell'accertamento della concordanza con le risultanze della nota riepilogativa mod. 260 D.P.

 

Giornalmente il totale dei pagamenti, che deve corrispondere al totale del mod. 184 T. di cui al successivo articolo 989 delle presenti Istruzioni, va riportato sul giornale generale mod. 83 T. nell'apposita voce di cui all'articolo 124 delle presenti Istruzioni.

 

Le distinte di presentazione numerate progressivamente per esercizio, sono trattenute dall'Ufficio Controllo e allegate alla copia della nota riepilogativa mod. 260 D.P.

 

Le liste mod. 52 T., sono, a mano a mano che vengono prodotte, numerate in ordine progressivo per esercizio finanziario e annualmente conservate in apposito raccoglitore.

 

Le liste in parola possono essere sostituite da evidenze informatiche contenenti le informazioni sopra descritte; i dati riportati in dette evidenze sono, a richiesta, prodotti su supporti cartacei distinti per competenza e residui.

 

 

Art. 129

Scritturazione delle operazioni sul
registro di cassa mod. 18 T.

 

Le operazioni di introito e di esito eseguite presso gli sportelli di cassa della Sezione sono scritturate nei registri mod. 18 T. singolarmente e distintamente per contanti e titoli.

 

 

Art. 130

Registrazione dei pagamenti in conto sospeso

 

Sono scritturati sulle distinte mod. 4 T., fra i pagamenti in conto sospeso, i titoli di spesa pagati dei quali non è possibile la produzione in contabilità e precisamente:

l) i titoli di spesa collettivi, pagati in parte;

2) gli ordinativi estinti su ordini di accreditamento, fino a quando il loro importo non possa essere scritturato in esito definitivo;

3) i titoli di spesa pagati per conto di altre Sezioni di Tesoreria Provinciale, l'importo dei quali deve essere rimborsato dalle coesistenti Filiali della Banca d'Italia, mediante addebitamento al conto corrente dell'Amministrazione Centrale della Banca stessa, secondo le norme di cui ai successivi articoli 1212 (1) e 1213 (2) delle presenti Istruzioni;

4) gli ordinativi diretti e gli ordinativi su ordini di accre-ditamento emessi sugli stati di previsione della spesa dei vari ministeri e sui bilanci delle aziende e amministrazioni autonome, nonché gli ordini per vincite al lotto, rimasti insoluti alla fine di ogni esercizio e pagati in quello successivo, prima della nuova imputazione;

 

Sono parimenti scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma, nelle more della ricezione della quietanza di fondo somministrato, i vaglia cambiari emessi per somministrazione di fondi alla Tesoreria Centrale dello Stato.

 

E' vietato alle Sezioni di Tesoreria Provinciale di scritturare fra i pagamenti in conto sospeso titoli diversi da quelli sopra elencati senza autorizzazione da richiedersi di volta in volta alla Direzione Generale del Tesoro.

 

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Note:

(1): Articolo abrogato con D.M. 15 dicembre 1972 (cfr. premesse al Terzo libro) e sostituito con l'articolo 553 (Terzo libro);

(2): Articolo abrogato con D.M. 15 dicembre 1972 (cfr. premesse al Terzo libro) e sostituito con l'articolo 554 (Terzo libro).

 

 

Art. 131

Schede di movimento dei depositi provvisori

 

Il movimento dei depositi provvisori costituiti presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale è tenuto in evidenza sulle schede relative alle quietanze mod. 123 T. emesse. Su tali schede figura anche l'indicazione della decorrenza delle cedole annesse agli effetti pubblici.

 

La Sezione prenota sulle schede (ovvero su foglio allegato alla scheda) gli ordinativi di restituzione totale o parziale dei depositi nonché, per memoria, quelli di consegna delle cedole e, successivamente, indica le date in cui gli ordini anzidetti hanno avuto esecuzione; le restituzioni parziali vanno scritturate con il sistema a scalare. Dopo la restituzione totale del deposito, il foglio allegato viene unito alla scheda con mezzi idonei ad impedirne la separazione e munito del timbro della Sezione nel punto di congiunzione.

 

Il totale delle rimanenze risultanti dalle citate schede deve sempre corrispondere ai dati risultanti dalle apposite voci dei registri modd. 82 T. e 83 T. A fine esercizio detto totale trova riscontro anche con l'elenco delle partite residue da trasportare a nuovo.

 

Le schede in parola e i relativi allegati possono essere sostituiti, fino alla restituzione totale del deposito, da supporti informatici contenenti gli stessi dati.

 

 

Art. 132

Registro di entrata e di uscita
dei depositi definitivi

 

Le operazioni riguardanti l'entrata e l'uscita dei depositi in effetti pubblici amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti, sono scritturate nel registro mod. 37-28 cat. I C.D.P., quelle di entrata in totali giornalieri e quelle di uscita singolarmente. Le operazioni per lo stacco delle cedole degli effetti pubblici depositati e per la relativa riscossione e consegna sono scritturate nel registro mod. 28 bis. cat. I C.D.P.

 

I registri stessi si addizionano mensilmente, con il riporto dei totali dei mesi precedenti, e su quello mod. 37-28 cat. I C.D.P., nella parte dell'entrata, anche con il riporto delle rimanenze risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario scaduto.

 

La chiusura di fine mese deve recare la dimostrazione delle rimanenze al termine del mese stesso.

 

I registri di cui trattasi, debitamente rilegati, devono avere le pagine numerate e la loro quantità deve risultare da apposita dichiarazione firmata dal Capo della Sezione apposta sul primo foglio di ciascun registro. Gli stessi registri possono essere sostituiti da evidenze informatiche contenenti le medesime informazioni.

 

Per quanto riguarda la gestione dei depositi costituiti in numerario, è istituita presso ogni Sezione di Tesoreria Provinciale, per la sola entrata, apposita contabilità speciale.

 

 

Art. 133

Norme generali per la tenuta dei registri
di cui agli articoli precedenti

 

Il registro generale di entrata mod. 82 T. è unico per le operazioni in conto residui e per le operazioni in conto competenza.

 

Giusta quanto prescritto nei precedenti articoli 127 e 128 delle presenti Istruzioni, sono tenuti separati registri sussidiari per il pagamento relativo ai buoni ordinari del Tesoro (capitale e interessi) e al debito pubblico, ognuno distintamente per competenza e residui, mentre il registro mod. 83 T. nonché il mod. 4 T., sono tenuti senza distinzione fra competenza e residui.

 

Sui registri mod. 37-28 cat.I C.D.P. e mod. 28-bis cat. I C.D.P. le operazioni riguardanti il movimento dei depositi della Cassa Depositi e Prestiti sono scritturate senza tener conto della distinzione fra competenza e residui.

 

 

Art. 134

Schede di movimento dei
titoli e valori del debito pubblico

 

Il movimento di entrata e di uscita dei titoli e valori concernenti il Servizio del Debito Pubblico è tenuto in evidenza sulle schede relative alle ricevute mod. 243 D.P. emesse. Su tali schede figura anche l'indicazione della decorrenza delle cedole annesse agli effetti pubblici.

 

Sulle schede (ovvero su apposito foglio allegato con le modalità di cui al precedente articolo 131) si annotano con il sistema a scalare le consegne totali o parziali dei titoli e si indicano le date in cui gli ordini di consegna hanno avuto esecuzione. In particolare vengono registrati in scarico:

- gli ordini di consegna mod. 206 G. ricevuti dalla Direzione Ge-nerale del Tesoro-Servizio Secondo, dopo che i relativi titoli siano stati consegnati agli interessati o siano restituiti alla direzione generale medesima sia su richiesta della stessa, sia per perenzione dei relativi ordini di consegna;

- gli ordini mod. 274 D.P. emessi dalle Direzioni provinciali del Tesoro, all'atto della spedizione dei titoli alla Direzione Generale del Tesoro-Servizio Secondo;

- i verbali mod. 245-bis D.P. concernenti le cedole danneggiate o ritenute illegittime, i buoni del Tesoro poliennali al portatore presentati per il pagamento di premi, ecc., all'atto della spedizione di dette partite alla Direzione Generale del Tesoro- Servizio Secondo.

 

Il totale delle rimanenze risultanti dalle citate schede deve sempre corrispondere ai dati risultanti dall'apposita voce del registro generale mod. 83 T.

 

I buoni, i mandati e gli altri recapiti di pagamento che pervengono alla Sezione non allegati agli ordini di consegna sono annotati singolarmente in apposito registro sussidiario mod. 85 T.

 

In corrispondenza di ciascuna scritturazione deve essere annotata la data di pagamento ovvero quella di restituzione alla Direzione Generale del Tesoro-Servizio Secondo.

 

Le schede in parola, i relativi allegati e il registro sussidiario mod. 85 T. possono essere sostituiti da evidenze informatiche contenenti le stesse informazioni.

 

 

Art. 135

Registro del movimento di carico e scarico
dei valori postali e di altra specie
pervenuti in versamento

 

Il movimento di carico e scarico dei vaglia postali, degli assegni postali all'ordine e localizzati, nonché di tutti gli altri valori pervenuti in versamento alla Sezione di Tesoreria Provinciale (esclusi i titoli di spesa estinti), è tenuto in evidenza nel registro mod. 93-bis T.

 

Tale registro si chiude giornalmente, deducendo dal totale del carico quello dello scarico e riportando il saldo, come precedente, nel carico del giorno successivo.

 

Il registro in parola può essere sostituito da evidenze informatiche contenenti le stesse informazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 136

Registro del movimento di carico e scarico
dei certificati di accreditamento e
degli assegni di postagiro

 

Il movimento del conto corrente postale, intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale, è tenuto in evidenza nel registro mod. 93-ter T.

 

Su tale registro devono essere indicati giornalmente:

a) nel carico, l'importo complessivo dei certificati di accredita-mento e degli assegni di postagiro pervenuti alla Sezione di Tesoreria Provinciale con l'indicazione della data di accredi-tamento al conto, quale risulta dall'elenco descrittivo di ac-compagnamento mod. ch 52 Aut compilato dall'amministrazione P.T.;

b) nello scarico, l'importo complessivo dei certificati di accre-ditamento e degli assegni di postagiro contabilizzati, a fronte dei quali sono stati emessi corrispondenti documenti di entrata e l'assegno localizzato mod. ch 16 Aut per il prelevamento complessivo rappresentato dai certificati ed assegni medesimi.

 

Sul mod. ch 52 Aut descrittivo dei certificati ed assegni, la Sezione deve apporre, in corrispondenza di ciascuno di essi, la data della loro contabilizzazione.

 

Il totale dei certificati e degli assegni di postagiro contabilizzati viene dedotto da quello del carico e il saldo è riportato come precedente nel carico del giorno successivo.

 

Di contro agli assegni localizzati riscossi deve essere indi-cata la data in cui avviene la riscossione medesima.

 

I modelli ch 52 Aut assumono la funzione di registro sussi-diario al modello 93-ter T. e, pertanto, sono conservati in
ordine progressivo con riferimento al carico del detto registro
mod. 93-ter T.

 

Il registro in parola e i modelli ch 52 Aut possono essere sostituiti da evidenze informatiche contenenti le stesse informazioni.

 

 

Art. 137

Registro mod. 16 T. e 16 A T. del movimento
degli inserti con marchio a secco

 

Il movimento degli inserti unificati con marchio a secco è tenuto in evidenza per esercizio finanziario sul registro
mod. 16 T. per quantità complessive e con il sistema a scalare. Nel registro si annotano:

- la rimanenza iniziale;

- le somministrazioni che intervengono nel corso dell'esercizio, da parte del Provveditorato Stampati, nonché i movimenti effettuati nell'ambito della Sezione;

- la quantità complessiva e distintamente per ogni tipo di inserto dei fogli utilizzati;

- la quantità complessiva dei fogli annullati in sede di compila-zione e di quelli smarriti, per i quali ultimi, la Direzione Ge-nerale del Tesoro abbia emesso decreti di scarico;

- la nuova rimanenza.

 

La dimostrazione dello scarico degli inserti mod. 80 T. è fatta dalla Sezione di Tesoreria Provinciale sul registro sussi-diario mod.16 A T.

 

Tutti i predetti registri possono essere sostituiti da raccolte di tabulati predisposti automaticamente ovvero da evidenze informatiche contenenti le stesse informazioni.

 

Periodicamente, e comunque non meno di tre volte l'anno, si esegue l'accertamento della consistenza effettiva degli inserti non utilizzati. Dell'eseguito accertamento deve prendersi nota sul registro mod. 16 T., con dichiarazione datata e firmata dal Capo della Sezione di Tesoreria Provinciale.

 

L'accertamento del quantitativo degli inserti utilizzati in conto dell'esercizio chiuso si esegue - ai fini della comunica-zione da farsi alla Direzione Generale del Tesoro per il successivo riscontro del conto giudiziale - nei tre mesi succes-sivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

 

 

Art. 138

Registro descrittivo dei versamenti

 

I versamenti delle entrate erariali sono descritti distinta-mente per capitoli e articoli di bilancio sugli speciali elenchi mod. 55 T. predisposti mensilmente dalla Banca d'Italia.

 

Con la stessa cadenza viene altresì predisposto l'elenco
mod. 55 T. (riepilogo), distintamente per competenza e residui, nel quale sono riportati, per ciascun capo del quadro di classificazione delle entrate erariali, il totale degli introiti verificatisi nel mese e dall'inizio dell'esercizio.

 

Gli elaborati in parola possono essere sostituiti da evidenze informatiche contenenti le stesse informazioni.

 

 

Art. 139

Elenco scadenzario mod. 92 T
dei buoni ordinari del Tesoro emessi

 

La scadenza dei Buoni ordinari del Tesoro e delle ricevute provvisorie mod. 49 T. emessi viene indicata in appositi elenchi mod. 92 T. predisposti mensilmente a cura della Banca d'Italia.

 

A detti elenchi le Sezioni di Tesoreria devono allegare le fotocopie delle segnalazioni contabili relative al rimborso dei buoni o delle ricevute mod. 49 T. ovvero al trasferimento delle contromatrici dei buoni.

 

Gli elenchi in parola possono essere sostituiti da evidenze informatiche contenenti le stesse informazioni.

 

 

Art. 140

Registro mod. 271 D.P.

 

Il movimento dei fogli ruolo e delle formule di ricevuta viene tenuto in evidenza per il carico e lo scarico in un unico registro mod. 271 D.P., in separati fascicoli per ciascuna specie di debito.

 

Il movimento di carico e scarico è registrato con il sistema a scalare in modo che sia sempre accertata la rimanenza effettiva dei documenti in parola.

 

Per la tenuta dei fogli ruolo e delle formule di ricevuta si osservano le norme di cui ai paragrafi 50 e 51 delle Istruzioni generali sul Servizio del Debito Pubblico.

 

Il registro in parola può essere sostituito da evidenze informatiche contenenti le stesse informazioni.

 

 

Art. 141

 

(Abrogato)

 

 

Art. 142

Scritture di prenotazione

 

Per la prenotazione dei titoli di spesa la Sezione di Tesoreria Provinciale tiene le seguenti scritture:

1) mod. 90 T. e 90 T. Aut. per la prenotazione degli ordinativi diretti e degli ordini di accreditamento a carico degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri e dei bilanci delle aziende e amministrazioni autonome di Stato, nonché degli ordini di pagamento delle spese per vincite al lotto. Le registrazioni su tali modelli sono effettuate osservando, per ciascun esercizio finanziario un numero d'ordine progressivo per tutte le prenotazioni, senza distinzione tra specie di titoli, tra amministrazioni emittenti e tra competenze e residui; detti modelli vanno rilegati per esercizio o per periodi più brevi;

2) mod. 14 C.G. per la prenotazione dei buoni e degli ordinativi su ordini di accreditamento a carico degli stati di previsione della spesa dei vari ministeri e dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome di Stato.

 

Gli ordinativi diretti e gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento a carico degli stati di previsione della spesa dei vari ministeri e dei bilanci delle aziende e amministrazioni autonome di Stato, rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, vanno nuovamente prenotati rispettivamente sul mod. 90 T. Aut. e sul mod. 14 C.G. con gli estremi della nuova imputazione.

 

Gli ordini di accreditamento, dei quali sia previsto e richiesto il trasporto al nuovo esercizio, sono subito riprenotati sul mod. 90 T. Aut., con l'indicazione del funzionario delegato, del ministero, della disponibilità residua complessiva e della parte residua prelevabile in contanti, da trasportare al nuovo esercizio.

 

La disponibilità residua complessiva risulterà dalla diffe-renza tra l'ammontare dell'ordine e l'importo totale degli ordina-tivi e dei buoni pagati.

 

La nuova imputazione dei mandati e degli o/a viene fornita dal sistema integrato Ragioneria Generale dello Stato - Corte dei conti all'Istituto incaricato del servizio di Tesoreria Provinciale dello Stato su supporto magnetico.

 

Gli ordinativi, che nel nuovo esercizio il funzionario dele-gato trae sugli o/a trasportati sono prenotati sul mod.14 C.G.; per gli ordinativi trasportati, la prenotazione viene eseguita a cura della Sezione in base alle risultanze del mod.32 bis C.G.

 

In sostituzione delle schede mod.90 T., 90 T. Aut e
mod.14 C.G. possono essere tenute apposite evidenze magnetiche contenenti gli stessi dati. In tal caso, le Sezioni di Tesoreria provvedono, ove occorra, a stampare i dati contenuti nelle evidenze magnetiche su appositi supporti cartacei che a tutti gli effetti sostituiscono le predette schede.

 

 

Art. 143

Schede mod. 89 T. per le contabilità speciali
che danno luogo a riscossioni e pagamenti

 

I movimenti giornalieri delle contabilità speciali che danno luogo a riscossioni e pagamenti sono tenuti in evidenza sul
mod. 89 T.; detto modello è posto in essere per ciascuna contabilità speciale e sullo stesso vanno riportati:

- gli importi complessivi degli introiti verificatisi per quietan-ze emesse;

- le prenotazioni degli ordinativi emessi dal titolare della contabilità speciale;

- la disponibilità residua della contabilità speciale.

 

A corredo dei dati riportati nella scheda mod. 89 T, le Sezioni di Tesoreria allegano alla stessa un elaborato mensile mod. 56 T. contenente:

- l'elencazione delle quietanze emesse e dei titoli di spesa pagati con l'indicazione della relativa data;

- il totale delle entrate e delle uscite del mese , ai fini della determinazione del resto di cassa;

- l'importo complessivo degli ordinativi rimasti da pagare a fine mese - descritti singolarmente nel mod. 98 a T., pure da allega-re alla scheda mod. 89 T. - ai fini della determinazione della disponibilità residua;

- l'ammontare dei versamenti prenotati e non eseguiti, ai fini della determinazione del fondo di competenza.

 

Qualora la prenotazione di ordinativi di contabilità speciale venga effettuata sulla scheda mod. 89 T. per un importo complessivo, il dettaglio dei titoli emessi deve risultare da apposito elenco mod. 89 a T. che funge da sussidiario della predetta scheda.

 

Gli importi degli ordinativi perenti e di quelli annullati nel corso dell'esercizio dalle Amministrazioni intestatarie sono portati dalle Sezioni di Tesoreria in aumento della disponibilità.

 

A fine esercizio gli ordinativi rimasti insoluti vanno riprenotati sul mod. 89 T. La sezione comunica all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio corrente.

 

In sostituzione delle schede mod. 89 T. possono essere tenute apposite evidenze magnetiche contenenti gli stessi dati. In tal caso le Sezioni di Tesoreria provvedono, ove occorra, a stampare i dati contenuti nelle evidenze magnetiche su appositi supporti cartacei che a tutti gli effetti sostituiscono le predette schede mod. 89 T; una situazione riepilogativa del movimento della contabilità speciale è compilata e prodotta dalle Sezioni di Tesoreria tutte le volte che i titolari di contabilità speciale ne fanno richiesta indicando il giorno di riferimento della situazione.

 

Le Sezioni di Tesoreria producono con cadenza mensile ai titolari delle contabilità speciali, l'elaborato mod. 56 T. di cui al secondo comma del presente articolo. A detto modello le Sezioni uniscono, ove siano previsti, gli ordinativi pagati nello stesso descritti, il mod. 98 a T. contenente l'elencazione degli ordinativi inestinti nonché le quietanze e/o le matrici di introito.

 

Qualora il titolare della contabilità speciale (ovvero il proprio tesoriere o cassiere) non formulino per iscritto eccezioni in ordine ai dati contenuti nel cennato elaborato entro venti giorni dalla data di ricezione, lo stesso si intende tacitamente approvato.

 

 

Art. 144

Schede mod. 89 T. per il movimento
delle contabilità speciali che danno luogo
soltanto a versamenti

 

Il movimento mensile delle contabilità speciali relative a somme versate da Enti, Uffici e privati alle Sezioni di Tesoreria che ne effettuano la conversione in vaglia del tesoro, è tenuto in evidenza sulla scheda mod. 89 T.

 

Su detto modello va riportato l'importo giornaliero comples-sivo degli introiti verificatisi per quietanze emesse e, per ciò che concerne gli esiti:

a) giornalmente, l'importo complessivo degli introiti convertito, nei casi previsti, nella giornata stessa in vaglia del tesoro;

b) a fine mese, l'importo complessivo degli introiti verificatisi nel mese, a fronte del quale viene emesso vaglia del tesoro.

 

Nella scheda in parola, in corrispondenza delle partite di esito, deve essere annotato il numero del relativo vaglia del tesoro. I totali di cui ai precedenti punti a) e b) sono scritturati in uscita sul mod. 83 a T. con le modalità di cui al precedente articolo 124 delle presenti Istruzioni.

 

A corredo dei dati riportati nella scheda mod. 89 T., le Sezioni di Tesoreria allegano alla stessa una copia dell'elaborato mensile mod. 56 T. contenente l'elencazione delle quietanze e dei vaglia del tesoro emessi.

 

In sostituzione delle schede mod. 89 T. possono essere tenute

apposite evidenze magnetiche contenenti gli stessi dati. In tal caso la Sezione di Tesoreria provvede, ove occorra, a stampare i dati contenuti nelle evidenze magnetiche su appositi supporti cartacei che a tutti gli effetti sostituiscono le predette schede mod. 89 T.

 

 

Art. 145

Registro mod. 190 T.

 

Per tenere in evidenza il movimento dei versamenti in titoli di spesa pagati dalla Posta, si fa uso del registro mod. 190 T., nel quale vengono scritturati, distintamente per elenco
mod. 124 A e B T., nel carico i versamenti ricevuti dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale e nello scarico quelli da essa rimborsati.

 

Nella parte dello scarico devono essere tenuti in evidenza, nelle apposite colonne , l'importo dei titoli stralciati, quello netto rimborsato alla Posta mediante rilascio di quietanza di contabilità speciale e gli estremi della quietanza stessa.

 

Il registro si chiude mensilmente, aggiungendo all'importo dei versamenti ricevuti nel mese quello dei versamenti non rimborsati alla fine del mese precedente e deducendo dal totale così ottenuto quello dei rimborsi effettuati e dei titoli stralciati, allo scopo di determinare l'importo dei versamenti rimasti da rimborsare.

 

A fine esercizio, i versamenti eventualmente non rimborsati vengono trasportati a nuovo nel registro dell'esercizio succes-sivo.

 

In apposito settore dello stesso registro viene tenuto in evidenza con le medesime norme, in quanto applicabili, il movimento dei versamenti dei titoli di spesa estinti pervenuti da parte dei contabili dello Stato.

 

Il registro in parola può essere sostituito da evidenze in-formatiche contenenti le stesse informazioni.

 

 

Art. 146

Registri modd. 15 T. e 15 A T.

 

Il movimento dei biglietti di Stato danneggiati, falsi o sospetti di falsità è tenuto in evidenza nel registro mod. 15 T.

 

Tale registro, nella sede in cui si annotano gli estremi dei verbali dei biglietti ricevuti o sequestrati dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale, si chiude alle scadenze stabilite per la spedizione dei documenti stessi alla Cassa Speciale per le monete e i biglietti a debito dello Stato presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

 

Eseguite le annotazioni relative ai risultati dell'esame da parte della competente Commissione Tecnica presso la Cassa Speciale predetta, il registro viene chiuso anche nella sede corrispondente a tali annotazioni e i diversi totali sono esposti in corrispondenza delle indicazioni relative alla chiusura di cui al comma precedente.

 

I biglietti ammessi al cambio, sono poi discaricati sul registro in parola il giorno stesso in cui essi vengono rimborsati alle Sezioni di Tesoreria Provinciale.

 

Con norme analoghe, sul registro mod. 15 A T., si annotano i verbali delle monete metalliche false o sospette di falsità, logore, fuori uso, mancanti di suono, ecc., che vengono spedite alla Cassa Speciale per l'esame da parte della competente Commissione Tecnica.

 

I registri in parola possono essere sostituiti da evidenze informatiche contenenti le stesse informazioni.

 

 

Art. 147

Rubrica alfabetica
degli atti tendenti a trattenere o impedire
il pagamento di somme dovute dallo Stato

 

La Sezione di Tesoreria Provinciale tiene una rubrica alfabetica dei creditori dello Stato, nei cui confronti siano stati ad essa notificati atti intesi ad impedire o trattenere il pagamento di somme loro dovute.

 

La rubrica in parola può essere sostituita da apposita evidenza informatica.

 

 

Art. 148

Fascicoli dei rilievi

 

I fogli delle osservazioni della Corte dei conti e delle amministrazioni interessate sono raccolti e conservati in apposito fascicolo, in originale o in copia se l'originale deve essere restituito.

 

 

 

 

Sezione III

 

Contabilità ed elaborati periodici delle
Sezioni di Tesoreria Provinciale

 

 

Art. 149

Compilazione delle contabilità

 

Le Sezioni di Tesoreria Provinciale rendono conto di tutte le operazioni di entrata e di uscita eseguite, mediante compilazione e trasmissione delle contabilità e degli altri elaborati previsti dalla vigente normativa.

 

I conti, i prospetti, le note e le situazioni che debbono essere periodicamente trasmessi alle amministrazioni competenti, sono prodotti anche se negativi.

 

In alternativa alla produzione dei supporti cartacei, le contabilità e gli altri elaborati periodici possono essere trasmessi su supporto informatico previe intese con le amministrazioni interessate.

 

 

Art. 150

Distinzione tra competenza e residui

 

Nelle dimostrazioni e nelle contabilità periodiche, rese dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale durante l'esercizio finanziario, le operazioni in conto residui debbono essere distinte da quelle riferibili alla competenza dell'esercizio.

 

Tale distinzione riguarda soltanto le operazioni di riscossione e di pagamento in conto del bilancio dello Stato.

 

 

Art. 151

Confezionamento dei pieghi contenenti le contabilità

 

Le contabilità dei titoli di spesa estinti devono essere spedite in pieghi o pacchi convenientemente confezionati.

 

I pieghi assicurati vanno ammagliati e muniti di suggelli a ceralacca con le modalità previste dalle disposizioni postali.

 

 

Art. 152

Contenuto dei pieghi

 

Nei pieghi contenenti titoli di spesa estinti non vanno compresi altri documenti non attinenti alla contabilità.

 

I predetti titoli, racchiusi negli stessi pieghi contenenti i relativi documenti contabili, vanno distinti per ministero nonché per competenza e residui e ordinati per capitolo, ed eventualmente per articolo, secondo l'ordine progressivo in cui sono descritti negli elenchi.

 

 

Art. 153

Pieghi contenenti le contabilità periodiche
del debito pubblico

 

I pieghi riguardanti le contabilità periodiche del debito pubblico devono essere confezionati distintamente per titoli nominativi e titoli al portatore.

 

I primi debbono contenere anche le formule e i tagliandi di ricevuta, i mandati, i buoni, ecc.; i secondi anche le cedole.

 

Le cedole dei titoli emessi dalla Sezione Autonoma di Credito Comunale e Provinciale devono essere separate secondo la diversa specie di titoli cui le cedole stesse si riferiscono ed incluse in unico piego.

 

 

Art. 154

Modalità di spedizione dei
pieghi contenenti le contabilità

 

I pieghi contenenti le contabilità del debito pubblico, della Sezione Autonoma di Credito Comunale e Provinciale e dei buoni ordinari del Tesoro, devono essere spediti assicurati per il valore convenzionale di lire cento.

 

Le altre contabilità vanno spedite in pieghi raccomandati.

 

 

Art. 155

Rilievi sulle contabilità riguardanti
le spese di bilancio dello Stato

 

Gli errori e le irregolarità che siano riscontrati dalla Corte dei conti o da altre amministrazioni, nella revisione delle contabilità prodotte dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale, vengono a queste segnalate, distintamente per contabilità, mediante appositi fogli di osservazione, ai quali, se del caso, sono uniti i titoli di spesa irregolari.

 

Le Sezioni di Tesoreria Provinciale - dopo aver provveduto, nei termini fissati, alle necessarie variazioni - danno assicura-zione di adempimento, fornendo gli opportuni chiarimenti, e restituiscono (in piego raccomandato o assicurato) i titoli e gli elaborati contabili regolarizzati.

 

Per gli stralci che comportino variazioni ai precedenti esiti, le Sezioni di Tesoreria Provinciale diminuiscono dell'importo dei titoli stralciati i pagamenti dei mesi precedenti, nello stesso giorno in cui i titoli medesimi, regolarizzati, sono riprodotti in uscita.

 

Tale diminuzione deve essere annotata sul mod. 54 T. e segnalata all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, affinché la variazione stessa sia eseguita anche sul mod. 59 T. e sugli altri elaborati contabili.

 

Quando si tratti, invece, di variazioni compensative riflettenti titoli di spesa della medesima specie (fra competenza e residui - fra ministeri - fra capitoli), le Sezioni devono segnalare tali variazioni all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, per le rettifiche da eseguire sui modd. 59 T. e sugli altri elaborati contabili.

 

L'importo dei titoli comunque stralciati dalle contabilità dell'esercizio chiuso, nello stesso giorno in cui viene fatta la scritturazione in uscita, è, invece, portato nelle scritture contabili e nella situazione mod. 54 T. in aumento del debito alla chiusura dell'esercizio precedente o in diminuzione del credito trasportato.

 

Per tali variazioni la Sezione di Tesoreria Provinciale deve inviare alla Direzione Generale del Tesoro e all'Amministrazione Centrale della Banca d'ltalia le prescritte dimostrazioni suppletive.

 

 

Art. 156

Rilievi sulle contabilità riguardanti i pagamenti
per conto del debito pubblico

 

I rilievi fatti dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, nell'esame delle contabilità periodiche, sono comunicati alle Sezioni di Tesoreria Provinciale a mezzo di apposita nota, contenente la descrizione dei titoli irregolari, nonché le corrispondenti osservazioni e istruzioni.

 

Le Sezioni di Tesoreria Provinciale, ricevute le dette note, provvedono in conformità delle istruzioni contenute nelle note stesse.

 

 

Art. 157

Variazioni alle scritture contabili
relative ai pagamenti riflettenti le Aziende e
le Amministrazioni autonome di Stato

 

Le risultanze delle scritture relative ai pagamenti riflettenti le Aziende e Amministrazioni autonome di Stato, dopo la chiusura dell'esercizio, non sono più suscettibili di alcuna modifica.

 

Per i titoli di spesa stralciati dalle contabilità dell'esercizio chiuso, riguardanti le cennate amministrazioni, la Sezione di Tesoreria Provinciale rilascia corrispondente vaglia del tesoro sulla Tesoreria Centrale, col vincolo di commutabilità in quietanza di fondo somministrato a favore della Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale.

 

Tale vaglia, da rimettersi direttamente alla Direzione Generale del Tesoro, deve contenere l'indicazione dei titoli stralciati e dei mesi in cui questi furono contabilizzati.

 

I titoli, dopo essere stati regolarizzati, vengono riprodotti in uscita in data corrente a contropartita dell'emissione del suddetto vaglia del tesoro.

 

Qualora la cifra relativa ai pagamenti delle aziende e amministrazioni autonome per l'esercizio chiuso debba essere aumentata, alla sistemazione della differenza si provvede mediante aumento dei precedenti pagamenti dell'esercizio in corso, eseguendo le necessarie scritturazioni contabili sul mod. 54 T. nonché sugli elaborati da inviare all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia.

 

Ove tale differenza trovi compensazione nelle scritturazioni di altra azienda o amministrazione autonoma, per il corrispondente importo viene provveduto all'emissione di apposito vaglia del tesoro, contro aumento dei precedenti pagamenti dell'esercizio corrente per le variazioni in più.

 

Nel caso, invece, che la differenza rilevata nelle contabilità delle ripetute amministrazioni autonome trovi compensazione nel bilancio dello Stato, ferme restando le variazioni da apportare nel modo anzidetto (cioè emissione del vaglia del tesoro o aumento dei precedenti pagamenti), la sistemazione delle partite compensative figuranti nelle spese di bilancio deve avvenire mediante aumento o diminuzione delle voci di bilancio, con conseguente e rispettiva diminuzione o aumento del debito trasportato.

 

Le variazioni al debito o al credito trasportato sono anche eseguite dalla Amministrazione Centrale della Banca d'Italia,
su segnalazione delle Sezioni di Tesoreria Provinciale, sul
mod. 59 T. del mese in cui vengono effettuate.

 

Nel caso che i titoli non si possano regolarizzare o riguardino pagamenti non dovuti, le competenti amministrazioni dispongono affinché le corrispondenti somme vengano rifuse all'erario da chi sia riconosciuto responsabile dell'irregolarità.

 

 

Art. 158

Esame dei titoli di spesa già prodotti
in contabilità (1)

 

Ove sorga la necessità di esaminare, per qualsiasi causa, titoli di spesa estinti e già prodotti in contabilità, spetta alla Sezione di Tesoreria Provinciale farne richiesta, specificando chiaramente i motivi che la determinano, alla Corte dei conti, se trattasi di spesa a carico del bilancio dello Stato o, in caso diverso, alle competenti amministrazioni centrali, sempre col tramite della corrispondente Direzione Provinciale del Tesoro.

 

In tale richiesta debbono essere esattamente descritte le caratteristiche del titolo (cognome e nome del creditore, bilancio, capitolo, numero progressivo, data, importo, contabilità in cui è compreso).

 

Gli intestatari dei titoli di spesa pagati, i loro legali rappresentanti o i procuratori che desiderino esaminare le firme di quietanza, su di essi apposte, nell'intento di accertarne l'autenticità, debbono presentare alla Sezione di Tesoreria Provinciale apposita istanza in bollo, contenente tutte le indicazioni necessarie ad identificarli.

 

Ricevute tali istanze, la Sezione di Tesoreria Provinciale provvede con l'osservanza delle modalità di cui ai primi due commi del presente articolo, con l'avvertenza che il titolo di spesa richiesto dev'essere esaminato esclusivamente dall'intestatario, dal suo legale rappresentante, o dal procuratore, tenuti a comprovare la loro identità personale.

 

Solo per quanto riguarda la documentazione allegata a corredo di ordinativi estinti riflettenti la liquidazione di danni di guerra, le Sezioni di Tesoreria possono consegnare la documentazione allegata ai predetti ordinativi, ai funzionari delegati dagli Intendenti di Finanza, i quali appongono la firma per ricevuta in calce all'elenco descrittivo dei documenti all'uopo predisposto.

 

Siffatto elenco viene custodito dal titolare dell'Ufficio Controllo, spillato all'ordinativo cui i documenti si riferiscono.

 

Allorché i documenti vengono restituiti dall'Intendenza di Finanza, le Sezioni di Tesoreria, eseguitane la spunta con l'elenco, riconsegnano contestualmente quest'ultimo all'incaricato della restituzione.

 

La Sezione di Tesoreria Provinciale, nel restituire i titoli di cui sopra alla Direzione Provinciale del Tesoro, deve comunicare il risultato delle indagini su di essi espletate.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, qualora dagli accertamenti effettuati siano emerse responsabilità connesse al pagamento dei titoli di spesa richiesti in visione, ne dà immediata circostanziata notizia alla Direzione Generale del Tesoro - Divisione VI.

 

Qualora la necessità della richiesta in visione dei titoli di spesa venga avvertita dalle Ragionerie Regionali o Provinciali dello Stato, ai fini del controllo amministrativo-contabile dei rendiconti alle stesse prodotti dai funzionari delegati, la richiesta stessa può essere rivolta direttamente dalle predette Ragionerie alla Corte dei conti.

 

Ove dal riesame di tali titoli di spesa emergano elementi di responsabilità che abbiano riflessi sui servizi di tesoreria, le Ragionerie suddette debbono informarne la Direzione Generale del Tesoro - Divisione VI.

 

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Nota (1): Per la richiesta in visione degli assegni di conto corrente postale di serie speciale, relativi al pagamento delle pensioni, veggasi la nota n. 1 in calce al successivo articolo 182 delle presenti Istruzioni (libro primo).

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo II

 

Della resa dei conti

 

 

Sezione I

 

Conti mensili

 

 

Art. 159

Compilazione del conto mensile

 

L'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, sulla scorta degli elementi che le vengono comunicati dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale, compila il conto mensile riassuntivo
mod. 108 T., distintamente per competenza e residui, e lo trasmet-te alla Direzione Generale del Tesoro, non più tardi del giorno 12 di ogni mese, insieme:

a) con i prospetti riassuntivi modd. 109 T - 109 T/1 - 109 T/2/3 e 109 T. (Riepilogo) delle entrate di bilancio (in conto competenza e in conto residui), dei buoni ordinari del Tesoro, dei vaglia del tesoro, dei fondi somministrati e delle entrate relative al trasferimento automatico dei fondi fra le Tesorerie dello Stato;

b) con i prospetti riassuntivi modd. 110 T/1/2 - 110 T/3/4 e
110 T. (Riepilogo) dei pagamenti per spese di bilancio e fuori bilancio, distintamente per competenza e residui;

c) con il prospetto riassuntivo mod. 111 T. dei pagamenti fatti per conto delle aziende e amministrazioni autonome;

d) con un prospetto dei saldi delle contabilità speciali;

e) con i prospetti riassuntivi delle variazioni apportate ai tota-li degli incassi e dei pagamenti dei mesi precedenti;

f) con le note riepilogative mod. 114 T. dei pagamenti di bilan-cio, distintamente per ogni specie di titoli pagati, per buoni ordinari del Tesoro, per vaglia del tesoro e per ordini di pagamento a seguito di trasferimento automatico dei fondi tra le Tesorerie dello Stato;

g) con un prospetto concernente lo sviluppo dei fondi sommini-strati di entrata e di uscita.

 

Il conto mensile mod. 108 T., tanto per la contabilità dello Stato, quanto per le contabilità speciali, per i depositi provvisori e per tutti i titoli comunque ricevuti in deposito dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale, deve dimostrare le operazioni di entrata e di uscita del mese e quelle dei mesi precedenti.

 

I conti mensili resi dalla Banca d'Italia devono essere datati e muniti del visto del capo del servizio competente o di un suo sostituto e della firma dei legali rappresentanti dell'istituto o dei loro delegati.

 

 

Art. 160

Dichiarazioni di regolarità rilasciate
dalla Corte dei conti

 

Le dichiarazioni di regolarità rilasciate dalla Corte dei conti in calce alle note riepilogative mod. 114 T. sono, dalla Di-rezione Generale del Tesoro, registrate e quindi trasmesse all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, che ne prende nota nell'apposito registro mod. 67 T., sul quale si scritturano anche le quietanze di rimborso per i pagamenti riguardanti le aziende e amministrazioni autonome.

 

 

Art. 161

Conto complementare dell'esercizio finanziario

 

L'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, appena in possesso dei dati necessari, compila, per ogni esercizio finanziario chiuso, il conto complementare e lo trasmette in doppio esemplare alla Direzione Generale del Tesoro.

 

Tale conto riporta:

- per le entrate dell'Erario, le risultanze di dicembre rettifi-cate dalle dimostrazioni suppletive e parificate con la predetta Direzione Generale; per le uscite di bilancio e fuori bilancio, gli importi complessivi delle dichiarazioni di regolarità rilasciate dalla Corte dei conti;

- per le aziende e amministrazioni autonome di Stato, l'importo complessivo, per ciascuna azienda e amministrazione, delle quietanze di fondo somministrato pervenute dalla Tesoreria Centrale;

- per le contabilità speciali, per i depositi provvisori e per i titoli di tesoreria, le entrate e le uscite del mod. 1O8 T. di dicembre, rettificate in dipendenza delle variazioni contenute nelle dimostrazioni suppletive pervenute dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale.

 

Al conto complementare sono allegati i prospetti delle variazioni apportate dopo la chiusura dell'esercizio.

 

La Direzione Generale del Tesoro - Servizio Secondo, parifi-cato il conto, ne trasmette un esemplare alla Corte dei conti.

 

Al fine di determinare l'ammontare delle "valute circolanti", gli importi dei conti "sospeso collettivi", "Aziende autonome rimaste da rimborsare", "Cedole interessi B.O.T." e "Titoli di spesa da regolarizzare" vanno esposti "fuori quadro" in modo tale da non influire sulla consistenza del debito da trasportare.

 

Il conto complementare e i relativi allegati possono essere allestiti su apposito supporto informatico contenente le informazioni riportate nel presente articolo.

 

 

Sezione II

 

Conti giudiziali

 

 

Art. 162

Sottoconti giudiziali

 

Le Sezioni di Tesoreria Provinciale provvedono, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, alla compilazione, entro i termini prescritti, dei seguenti sottoconti giudiziali:

- mod. 116 T. - per le entrate e le uscite della contabilità di Stato;

- mod. 118 T. - per la gestione dei depositi provvisori;

- mod. 120 T. - per il movimento dei titoli e valori concernenti il servizio del debito pubblico;

- mod. 133 cat. I C.D.P. - per il servizio dei depositi in effetti pubblici della Cassa Depositi e Prestiti;

- mod. 133 B cat. I C.D.P. - per i depositi della Cassa Depositi e Prestiti in effetti pubblici costituiti anteriormente al 1° gennaio 1876; per i depositi trasferiti per la restituzione presso una Tesoreria diversa da quella in cui, originariamente, furono iscritti e per il movimento dei titoli nominativi e al portatore emessi e spediti per la consegna agli interessati dalla Sezione Autonoma di Credito Comunale e Provinciale;

- mod. 100 cat. I C.D.P. - per le riscossioni effettuate in con-tanti nella gestione dei depositi della Cassa Depositi e Prestiti;

- mod. 275-bis cat. IV I.P. - per le riscossioni effettuate per conto degli Istituti di Previdenza, distinto per le seguenti casse:

a) cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate;

b) cassa per le pensioni ai sanitari;

c) cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali;

d) cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

 

 

Art. 163

Sottoconto giudiziale mod. 116 T.

 

Il sottoconto giudiziale mod. 116 T. contiene l'indicazione:

a) degli importi mensili dei titoli di entrata emessi distin-tamente per le quietanze mod. 121 T., comprese quelle per tra-sferimento automatico dei fondi tra le Tesorerie dello Stato, per i vaglia del tesoro modd. 122 T. e 122 bis T. e, per ciascun importo, del numero iniziale e terminale delle quietanze e dei vaglia rilasciati;

b) del movimento degli inserti mod. 121 T., avvenuto nell'eserci-zio finanziario;

c) del movimento degli inserti mod. 122 T. e 122 bis T. avvenuto nell'esercizio finanziario.

 

Il sottoconto è corredato dalle matrici degli inserti
modd. 121 T., 122 T. e 122 bis T. utilizzati, raccolte in fasci-coli rilegati per ciascun modello, formato da 500 documenti (o frazione per la parte inferiore ai 500 risultante a fine esercizio) e recanti sulla copertina le indicazioni dei modelli cui si riferiscono.

 

Nel caso siano stati effettuati versamenti a titolo di fondo somministrato, sono unite anche le relative quietanze mod. 121 T., previa loro elencazione in calce.

 

 

Art. 164

Sottoconto giudiziale mod. 118 T.

 

Il sottoconto giudiziale mod. 118 T. deve essere corredato:

a) per l'entrata:

- dalle matrici delle quietanze mod. 123 T. dei depositi provvisori ricevuti e dagli elenchi mensili mod. 118 T. (allegato);

b) per l'uscita:

- dalle quietanze dei depositi provvisori estinti, munite dei prescritti nulla osta e ordini di restituzione. Per i depositi in titoli vanno allegati gli eventuali ordini di stacco e consegna delle cedole, con i documenti compro-vanti il diritto al ritiro dei depositi;

- dagli ordinativi di prelevamento mod. 180 T. estinti e dagli elenchi mensili mod. 118 T. (allegato) descrittivi dei singoli pagamenti di cui sopra.

 

Nei modelli 118 T. i movimenti di entrata e di uscita vengono riportati per totali mensili, desunti dal mod.118 a t .

 

 

Art. 165

Sottoconto giudiziale mod. 120 T.

 

Il sottoconto giudiziale mod. 120 T. deve essere corredato:

a) per l'entrata:

- dalle matrici delle ricevute mod. 243 D.P. dei titoli e valo-ri concernenti il servizio del debito pubblico;

- dagli elenchi giornalieri mod. 120 T. ;

b) per l'uscita:

- dagli ordini mod. 206 G di spedizione e consegna dei titoli e valori concernenti il servizio del debito pubblico, debi-tamente quietanzati dagli interessati;

- dai benestare della Direzione Generale del Debito Pubblico, corredati dagli ordini mod. 206 T.;

- dai verbali di spedizione mod. 245 bis, muniti di ricevuta della predetta direzione generale.

- dagli elenchi giornalieri mod.120 a t.

 

Nei modelli 120 T. i movimenti di entrata e di uscita vanno riportati per totali mensili desunti dai mod.120 t.

 

 

Art. 166

Sottoconto giudiziale mod. 133 cat. I C.D.P.

 

Il sottoconto giudiziale mod. 133 cat. I C.D.P., dei deposi-ti in effetti pubblici amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti, contiene:

a) per l'entrata l'indicazione degli importi mensili di tutte le partite ricevute in deposito nell'esercizio, ed è corredato:

- dalle matrici delle dichiarazioni di ricevuta mod. 8 cat. I C.D.P;

- dagli ordini di ricevimento mod. 4 cat. I C.D.P.

- dagli elenchi analitici mod.133 a cat.I (introiti).

b) per l'uscita l'indicazione degli importi mensili dei depositi restituiti e corredati:

- dagli ordini di restituzione dei depositi, mod. 41 cat. I C.D.P.;

- dagli ordini di consegna di cedole.

- dagli elenchi analitici mod.133 a cat.I (esiti).

 

Nei mod. 133 cat. I C.D.P. le entrate e le uscite debbono essere esposte per totale mensile quale risulta dal mod. 133
cat. I C.D.P. (allegato).

 

A tergo del sottoconto è indicato l'ammontare dei depositi vigenti alla fine dell'esercizio finanziario e il movimento degli inserti.

 

Sono uniti al sottoconto anche gli ordini di servizio o di cambio emessi dalla Ragioneria Provinciale dello Stato
per rettifiche alle scritture, per sistemazione di errori
commessi o per conversione e cambio di titoli in deposito,
nonché le matrici delle dichiarazioni provvisorie di versamento mod. 7 cat. I C.D.P. relative alle riscossioni effettuate per la gestione prestiti.

 

Il sottoconto è trasmesso, nei termini prescritti, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale, alla Ragioneria Provinciale dello Stato la quale, parificatolo con le proprie scritture, vi appone la dichiarazione di regolarità sottoscritta dal Direttore e lo restituisce alla Sezione di Tesoreria Provinciale corredato dagli ordini di ricevimento e di restituzione dei depositi in effetti pubblici, dagli ordini di consegna di cedole e dalle matrici degli inserti estinti mod. 8 cat. I C.D.P.

 

 

Art. 167

Sottoconto giudiziale mod. 133 B cat. I C.D.P.

 

Il sottoconto giudiziale mod. 133 B cat. I C.D.P. è corre-dato:

- dalle matrici delle quietanze mod. 80 T.;

- dagli ordini di consegna mod. 104 cat. I C.D.P., debitamente quietanzati;

- dagli elenchi analitici mod. 133 B cat I (introiti ed esiti);

- dall'elenco delle partite costituenti la rimanenza di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario, cui il sottoconto si riferisce.

 

 

Art. 168

Sottoconto giudiziale mod. 100 cat. I C.D.P.

 

Il sottoconto giudiziale mod. 100 cat. I C.D.P., da rediger-si in duplice esemplare, contiene:

a) l'indicazione delle riscossioni effettuate in contanti nella gestione dei depositi e l'elenco dei corrispondenti vaglia del tesoro emessi;

b) il movimento degli inserti mod. 81-septies T. verificatosi nel-l'esercizio.

 

Tale sottoconto deve essere munito della dichiarazione di parificazione con le scritture da parte della Ragioneria Provinciale dello Stato e corredato dalle matrici degli inserti mod. 81-septies T.

 

 

Art. 169

Sottoconto giudiziale mod. 275-bis cat. IV I.P.

 

Il sottoconto giudiziale mod. 275-bis cat. IV I.P. è compi-lato, in doppio esemplare, distintamente per ciascuna cassa pensioni ed è corredato:

a) per la cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, dalle matrici degli inserti
mod. 279 cat. IV I.P.;

b) per la cassa per le pensioni ai sanitari, dalle matrici degli inserti mod. 143 cat. VIII I.P.;

c) per la cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, dalle matrici degli inserti mod. 157 cat. IX I.P.;

d) per la cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, dalle matrici degli inserti
mod. 92 cat. XI I.P.

 

 

Art. 170

Numerazione dei documenti

 

I documenti di entrata e di uscita, posti a corredo dei sottoconti giudiziali, debbono essere numerati progressivamente in modo che vi sia esatta corrispondenza con le scritturazioni risultanti dai relativi elaborati.

 

 

Art. 171

Custodia e spedizione dei sottoconti giudiziali

 

I sottoconti giudiziali, corredati dai documenti giustifi-cativi, devono essere custoditi in appositi armadi, le cui chiavi sono tenute dal Capo dell'Ufficio Controllo.

 

Detti sottoconti sono tenuti a disposizione dell'Amministra-zione Centrale della Banca d'Italia, per essere inviati, alla medesima, in pieghi assicurati in franchigia per L. 100, a seguito di sua richiesta.

 

 

Art. 172

Conti giudiziali
dell'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia

 

L'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, quale assuntrice della gestione del Servizio di Tesoreria Provinciale, compila annualmente, anche con sistemi automatici, entro il termine previsto dal Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato, i conti giudiziali di cui all'articolo 74 della Legge di Contabilità Generale dello Stato (modificato con D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627):

- mod. 115 T., per le entrate e le uscite della contabilità di Stato;

- mod. 117 T., per la gestione dei depositi provvisori;

- mod. 119 T., per il movimento dei titoli e valori concernenti il servizio del debito pubblico.

 

Nei predetti conti sono riportati distintamente tutti i risultati finali dell'entrata e dell'uscita emergenti dai sottoconti delle Sezioni di Tesoreria Provinciale, i quali sono allegati a corredo.

 

I conti medesimi sono trasmessi alla Direzione Generale del Tesoro, la quale, riconosciutili regolari e conformi alle proprie scritture, vi appone analoga dichiarazione e li trasmette alla Corte dei conti per il relativo giudizio e la conseguente decisione.

 

L'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia compila altresì i conti giudiziali relativi alle gestioni della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza su appositi modelli.

 

 

Art. 173

Conto giudiziale mod. 115 T.
per le entrate e le uscite della
contabilità dello Stato

 

Il conto giudiziale mod. 115 T. deve dimostrare i dati specificati nell'articolo 632 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato ed è documentato:

a) per l'entrata:

- dalle matrici delle quietanze mod. 121 T., comprese quelle per trasferimento automatico dei fondi fra le Tesorerie dello Stato, e dei vaglia del tesoro modd. 122 T. e 122 bis T. emessi;

b) per l'uscita:

- dalle note riepilogative mod. 114 T., munite della dichia-razione di regolarità dei pagamenti eseguiti, rilasciata dalla Corte dei conti;

- dalle quietanze ricevute per i fondi somministrati;

- dai decreti di scarico rilasciati nei casi di furto o di per-dita per forza maggiore;

- dagli altri eventuali documenti ed ordini regolari e defi-nitivi.

 

A corredo del conto l'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia unisce la dimostrazione degli inserti, distinti per specie, utilizzati dalle singole Sezioni.

 

 

 

 

 

 

Art. 174

Conto giudiziale mod. 117 T.
per la gestione dei depositi provvisori

 

Il conto giudiziale mod. 117 T. è distinto in conto di cassa e conto degli inserti.

 

Il primo pone in evidenza, distintamente per ciascuna Sezione

di Tesoreria Provinciale:

- la rimanenza al termine dell'esercizio precedente;

- l'importo dei depositi ricevuti nell'esercizio corrente;

- il totale dell'una e dell'altro;

- l'importo dei depositi restituiti nel corso dell'esercizio;

- la rimanenza al termine dell'esercizio.

 

Il secondo contiene l'indicazione del movimento degli inserti

mod. 123 T.

 

Il conto è corredato dai sottoconti giudiziali delle singole Sezioni di Tesoreria Provinciale, ai quali sono uniti i prescritti documenti giustificativi.

 

 

Art. 175

Conto giudiziale mod. 119 T.
per il movimento dei titoli e valori concernenti
il servizio del debito pubblico

 

Il conto giudiziale mod. 119 T., al pari di quello
mod. 117 T., è distinto in conto di cassa e conto degli inserti.

 

Il primo pone in evidenza, per ciascuna Sezione di Tesoreria

Provinciale:

- la rimanenza al termine dell'esercizio precedente;

- l'importo dei titoli (e valori) di debito pubblico assunti in carico in quello corrente;

- il totale dell'una e dell'altro;

- l'importo relativo ai titoli (e valori) consegnati alle parti o restituiti alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

 

Il secondo contiene l'indicazione del movimento degli inserti

modello 243 D.P.

 

Il conto è corredato dai sottoconti giudiziali delle singole Sezioni di Tesoreria Provinciale, ai quali sono uniti i prescritti documenti giustificativi.

 

 

 

 

Art. 176

Conti giudiziali riassuntivi

 

L'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia riassume, su appositi modelli, i sottoconti giudiziali delle singole Sezioni di Tesoreria Provinciale per le gestioni del movimento a danaro, nonché di quello degli inserti relativi:

a) ai depositi amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti;

b) alle casse pensioni amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza.

 

Detti conti sono poi trasmessi, in doppio esemplare, corredati dai documenti giustificativi, rispettivamente, alla Cassa Depositi e Prestiti e alla Direzione Generale degli Istituti di previdenza, per la revisione e il discarico.

 

 

 

TITOLO VII

 

DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

 

 

Capo I

 

Dell'ordinamento, della struttura
e delle attribuzioni

 

 

Art. 177

Ordinamento delle Direzioni Provinciali del Tesoro

 

In ogni capoluogo di provincia è istituita - quale organo pe-riferico del Ministero del Tesoro - una Direzione Provinciale del Tesoro, posta alla dipendenza della Direzione Generale del Tesoro.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro svolge le attribuzioni indicate nei successivi articoli e quelle altre ad essa demandate da leggi, regolamenti o speciali disposizioni.

 

 

Art. 178 (1)

Struttura delle Direzioni Provinciali del Tesoro

 

La Direzione Provinciale del Tesoro è organicamente strutturata in servizi, distinti per materia.

 

Ciascun servizio, o il raggruppamento di più di essi, costituisce un ufficio che si articola, in relazione alle esigenze di ciascuna sede, in reparti secondo lo schema indicativo riportato in allegato alle presenti Istruzioni.

 

Per la trattazione degli affari generali e di quelli riguardanti il personale, la Direzione Provinciale del Tesoro si avvale di una Segreteria alla quale è annesso il servizio di economato ed è affidata la raccolta e la tenuta di pubblicazioni professionali.

 

Una particolare struttura è prevista per i Centri Mecca-nografici, istituiti con la legge 3 febbraio 1951, n. 38 e successive modificazioni, per la emissione dei titoli relativi al pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico dello Stato e delle aziende e amministrazioni autonome di Stato, nonché degli stipendi e delle altre spese fisse pagabili mediante ruoli.

 

-------------------------

Nota (1): Il testo dell'articolo va armonizzato con le modifiche introdotte con l'art. 1 del D.M. del 16 settembre 1992, n. 125925 (circolare D.G.S.P. Div. I del 17 febbraio 1993, prot. 84877, progr. 477) che qui di seguito si riporta:

 

Art. 1

 

Le Direzioni provinciali del Tesoro, gli Uffici circoscrizionali o le divisioni in cui sono organizzate alcune di esse, sono strutturate in servizi distinti per materia.

 

Ciascun servizio o il raggruppamento di più di essi, è, a sua volta, articolato in uno o più uffici in relazione alle esigenze di ciascuna sede

 

Il presente articolo modifica l'art. 178 delle I.G.S.T. ed il relativo allegato nella parte che interessa.

 

 

Art. 179

Servizio di relazioni pubbliche

 

Le Relazioni Pubbliche, presso le Direzioni Provinciali del Tesoro, sono curate, a seconda delle esigenze, da un   o da un apposito ufficio. All'Ufficio delle Relazioni Pubbliche è affidato anche il coordinamento delle attività dei corrispondenti delle sedi con esso ufficio a tal fine collegate.

 

I funzionari preposti al Servizio Relazioni Pubbliche dipendono direttamente dal Capo della Direzione Provinciale del Tesoro e svolgono una duplice attività:

a) verso il pubblico: fornendo informazioni a carattere generale, rispondendo ad istanze o reclami, illustrando le norme, le direttive e i criteri operativi, adottati nell'adempimento dei servizi d'istituto, al fine di ottenere la comprensione dei singoli cittadini sull'operato dell'amministrazione;

b) verso il personale: promuovendo tutte quelle attività che ne assicurino la partecipazione al miglioramento dei servizi, ne valorizzino la personalità e ne accrescano la preparazione professionale.

 

 

 

 

 

Art. 180

Vigilanza

 

La vigilanza sul personale e sul funzionamento dei servizi delle Direzioni Provinciali del Tesoro è demandata alla Direzione Generale del Tesoro, la quale la esercita a mezzo del corpo ispettivo istituito e disciplinato dal R.D.L. 4 giugno 1925,
n. 835 e successive modificazioni.

 

 

Art. 181

Attribuzioni in materia di spese fisse,
escluse le pensioni

 

La Direzione Provinciale del Tesoro svolge i seguenti compiti in materia di spese fisse, diverse dalle pensioni:

a) ordinazione primaria della spesa;

- attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per tutte le persone a carico del personale statale amministrato mediante ruoli di spesa fissa;

- concessione degli aumenti anticipati di stipendio o di retribuzione per la nascita di figli agli impiegati di cui al comma precedente;

b) ordinazione secondaria della spesa - in base a ruoli - in mate-ria di:

- stipendi, retribuzioni, fitti di locali, annualità e presta-zioni diverse a carico del bilancio dei vari ministeri e delle aziende e amministrazioni autonome di Stato.

 

Provvede inoltre:

- all'apertura di partite provvisorie per la corresponsione degli assegni spettanti al personale statale destinato ad una sede per prima nomina;

- alla liquidazione dei normali aumenti periodici di stipendio o di retribuzione al personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa;

- alle variazioni di stipendio, paga o retribuzione, derivanti dalla normale progressione di carriera a ruolo aperto, al personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa, quando non sia richiesta pronuncia del Consiglio di Amministrazione o di altro organo similare;

- alla liquidazione, in via provvisoria, ai dipendenti statali da essa amministrati, degli assegni di aspettativa per motivi di salute;

- alla voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi o ad annualità e altre prestazioni a carico dello Stato, in caso di mutamento della persona del creditore.

 

I provvedimenti di cui alla lettera a) e quelli di voltura di cui al comma precedente sono soggetti a controllo preventivo.

 

 

Art. 182

Attribuzioni in materia di pensioni

 

La Direzione Provinciale del Tesoro provvede:

A) per quanto riguarda l'ordinazione primaria della spesa:

1) in materia di pensioni ordinarie:

- alla concessione definitiva delle pensioni di riversibilità a favore dei familiari dei dipendenti statali deceduti in istato di quiescenza;

- all'attribuzione a favore dei titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria, gravanti sul bilancio dello Stato,(con esclusione dei titolari di pensioni a carico dell'Azienda ferroviaria), dell'assegno annuo, a titolo d'integrazione, per la moglie e per i figli a carico, previsto dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

2) in materia di pensioni di guerra (legge 18 marzo 1968, n. 313):

- alla concessione dell'assegno di previdenza ai mutilati e agli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2^ all'8^ nonché alle vedove, agli orfani maggiorenni inabili, ai genitori e ai collaterali dei caduti (artt. 20, 46, 54, 60, 65 e 66);

- alla concessione dell'assegno d'incollocamento ai mutilati e invalidi di guerra delle categorie dalla 2^ all'8^ (art. 22);

- all'attribuzione dell'aumento di integrazione per la moglie e i figli a favore degli invalidi di 1^ cat. (art. 24 modificato dall'articolo 6 della legge 28 luglio 1971, n.585);

- alla concessione dell'indennità di ricovero agli invalidi minori, ammessi in istituti di rieducazione e qualificazione, da devolvere direttamente all'Opera Nazionale Invalidi di Guerra (art. 30);

- alla liquidazione dell'assegno integratore agli invalidi di guerra che siano stati ufficiali in servizio permanente effettivo, sottufficiali o militari di carriera e a quelli già in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato o altro ente pubblico cessati dal servizio stesso senza diritto a trattamento di quiescenza; nonché alla riversibilità di detto beneficio a favore della vedova e degli orfani (artt. 34 e 45);

- alla concessione del trattamento speciale e, successivamente, della pensione di guerra alla vedova e ai figli di invalidi di 1^ categoria (art. 43);

- alla liquidazione del capitale alla vedova di guerra che passi a nuove nozze (art. 47);

- alla concessione dell'aumento tabellare alla vedova, ai genitori, ai collaterali e assimilati di militari o di civili, al compimento del 65° anno di età, ovvero anteriormente qualora siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro proficuo (artt. 48, 70 e 74);

- all'attribuzione in favore della vedova, titolare di pensione di guerra, dell'integrazione per ciascun orfano compartecipe (art. 49);

- alla ripartizione della pensione tra vedova e orfani nel caso che questi vivano separati (art. 56);

- alla devoluzione e accrescimento della pensione vedovile e delle quote degli orfani a favore dei superstiti, nel caso di perdita del diritto a pensione da parte della vedova e degli orfani (art. 58);

- alla concessione del trattamento pensionistico nella misura intera ai genitori già in godimento di pensione speciale, quando venga a cessare il diritto da parte del coniuge e della prole del caduto (art. 70);

- al consolidamento della pensione di guerra tra genitori in caso di morte di uno di essi e alla devoluzione a favore dei collaterali ove entrambi i genitori vengano a mancare
(art. 76);

- alla devoluzione del trattamento pensionistico di guerra a favore dei congiunti nei casi in cui l'invalido ne abbia perduto il diritto per reati militari (art. 103);

3) per gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare:

- alla liquidazione degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, compresi quelli di riversibilità, posti a carico del Tesoro, previsti dai decreti-legge 10 febbraio 1918, n. 264, 7 aprile 1918, n. 644 e successive modifi-cazioni;

4) per l'assegno annuo vitalizio agli ex-combattenti delle guerre 1914/1918 e precedenti:

- alla liquidazione dell'assegno annuo vitalizio, non riversi-bile, a favore degli ex-combattenti nelle FF.AA. italiane, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e degli appartenenti all'ex-esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani per annessione.

 

I provvedimenti adottati per le sopra elencate materie sono soggetti a controllo preventivo.

B) per quanto riguarda l'ordinazione secondaria della spesa:

- a disporre il pagamento - in base a ruoli - delle pensioni ordinarie civili e militari, delle pensioni di guerra e degli altri assegni fissi del genere a carico dello Stato, nonché delle pensioni e degli assegni fissi continuativi a carico del Fondo per il Culto, delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, delle Ferrovie dello Stato e delle altre amministrazioni congeneri (Monopoli di Stato, Azienda Postale Telegrafica e Telefonica, Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per Dipendenti Statali, Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali).

 

Provvede inoltre:

- all'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia a favore dei titolari di pensioni ordinarie a carico dello Stato e Amministrazioni autonome di Stato e delle Casse pensioni amministrate dagli Istituti di Previdenza;

- alla concessione, in via provvisoria, del trattamento pensioni-stico di guerra a favore delle vedove e degli orfani di invalidi, titolari di pensione o assegno dalla 2^ all'8^ categoria;

- al rilascio del duplicato dei certificati di iscrizione di pensione smarriti, distrutti, sottratti o resi inservibili;

- alla esecuzione delle ordinanze del giudice tutelare;

- alla concessione dell'indennità speciale annua a favore dei mutilati e invalidi di guerra e dei titolari di pensione indiretta di cui alle tabelle G, I, L, M, O, S, T;

- alla rinnovazione, in via provvisoria, degli assegni rinnovabili delle categorie dalla 2^ all'8^ e alla proroga dell'assegno in corso di rinnovazione;

- alla liquidazione di una annualità agli aventi diritto in caso di morte del titolare dell'assegno vitalizio spettante agli ex-combattenti delle guerre 1914/1918 e precedenti;

- al rilascio di certificazioni per comprovare il godimento di trattamento di pensione di guerra e di pensione privilegiata ordinaria;

- al rilascio dei libretti ferroviari per la concessione speciale VIII prevista dall'ordinamento ferroviario a favore dei grandi invalidi di guerra;

- all'istruttoria delle richieste intese a prendere visione degli assegni di conto corrente postale di serie speciale, emessi col sistema meccanografico previsto dalla legge 3 febbraio 1951,
n. 38, già prodotti in contabilità (1).

 

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Nota (1): Le Direzioni Provinciali del Tesoro, per la richiesta in visione degli assegni di conto corrente postale, debbono seguire, per quanto applicabile, la procedura prevista dal precedente articolo 158 delle presenti Istruzioni riguardante i titoli di spesa estinti e prodotti in contabilità dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale.

Gli assegni richiesti possono anche essere trasmessi, per le successive operazioni, alla coesistente Direzione Provinciale delle Poste e delle Telecomunicazioni la quale, poi, nel restituire gli assegni alla Direzione Provinciale del Tesoro, deve rendere note le risultanze delle indagini effettuate su di essi.

 

(circ.n.45 del 29.4.1972- prot.n.220669 D.G.T. Corpo ispettivo Ser.Prov.li).

Art. 183

Attribuzioni in materia di entrate amministrate
dalla Direzione Generale del Tesoro

 

La Direzione Provinciale del Tesoro cura:

a) con provvedimenti soggetti a controllo preventivo:

- la restituzione di somme indebitamente affluite all'Erario in conto entrate del Tesoro;

b) con provvedimenti non soggetti a controllo preventivo:

- gli accertamenti e gli adempimenti in genere per la riscos-sione delle entrate del Tesoro, fermo restando il compito della Ragioneria Provinciale dello Stato per la prenotazione delle entrate stesse nelle proprie scritture, nonché per la determinazione, alle prestabilite scadenze e a fine eserci-zio, delle partite insolute;

- il recupero dei crediti erariali accertati in dipendenza di indebiti pagamenti effettuati sui ruoli di spesa fissa, con facoltà di concedere ratizzazioni, a richiesta degli interes-sati.

 

 

Art. 184

Attribuzioni in materia di depositi provvisori

 

La Direzione Provinciale del Tesoro svolge la trattazione amministrativa delle pratiche relative alla restituzione dei depositi provvisori, salvo i casi in cui i pagamenti totali o parziali sugli stessi debbano disporsi mediante ordinativi di prelevamento mod. 180 T. da emettersi dalle amministrazioni interessate. Provvede, inoltre, alle altre operazioni indicate nel successivo articolo 1342 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 185.

Attribuzioni in materia di depositi definitivi,
di prestiti e di titoli della Direzione Generale della
Cassa Depositi e Prestiti

 

La Direzione Provinciale del Tesoro provvede:

a) in materia di depositi definitivi:

- agli adempimenti amministrativi e alla trattazione degli affari contenziosi inerenti al servizio dei depositi di ragione della Cassa Depositi e Prestiti;

b) in materia di prestiti:

- all'espletamento delle procedure per il recupero delle rate insolute dei prestiti in contanti concessi agli Enti Locali.

c) in materia di titoli:

- al ricevimento e all'istruttoria delle operazioni sui titoli della Cassa Depositi e Prestiti - Sezione Autonoma del Cre-dito Comunale e Provinciale.

 

Le attribuzioni di cui ai punti a) e c) sono svolte, per la provincia di Roma, direttamente dalla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti.

 

 

Art. 186

Attribuzioni in materia di debito pubblico

 

La Direzione Provinciale del Tesoro ha il compito:

a) di ricevere ed istruire le domande per le operazioni su titoli debito pubblico;

b) di riscontrare la regolarità delle operazioni di affogliamento dei titoli nominativi eseguite dalla Sezione di Tesoreria Provinciale;

c) di presenziare alla confezione e chiusura dei pieghi contenenti titoli al portatore non annullati, spediti dalla Sezione di Tesoreria Provinciale, nonché all'apertura e ricognizione degli analoghi pieghi pervenuti alla Sezione medesima.

 

Per la provincia di Roma i compiti di cui alla lettera a) sono svolti direttamente dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

 

 

Art. 187

Attribuzioni in materia di contributi previdenziali

 

La Direzione Provinciale del Tesoro ha il compito:

- di vigilare sulla riscossione e sul versamento dei contributi e degli altri proventi di spettanza delle casse pensioni amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, nonché dell'Opera Pia Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani con sede in Perugia;

- di concedere la ratizzazione dei contributi di previdenza di spettanza degli Istituti di Previdenza.

 

 

 

 

Art. 188

Attribuzioni in materia di servizi di pertinenza del Provveditorato Generale dello Stato

 

La Direzione Provinciale del Tesoro provvede:

- agli adempimenti per la fornitura delle divise al personale appartenente alla carriera ausiliaria in servizio presso gli uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato;

- all'espletamento delle gare per la concessione dell'appalto dei servizi di manutenzione delle macchine per scrivere e da calcolo in dotazione agli uffici statali provinciali e alla stipulazione, per conto del Provveditorato Generale dello Stato, dei relativi contratti nonché a disporre il pagamento delle fatture concernenti la manutenzione delle suddette macchine.

 

I contratti e i processi verbali di aggiudicazione degli appalti sono ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, giusta l'articolo 95 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

 

 

Art. 189

Attribuzioni varie

 

Rientrano nella competenza della Direzione Provinciale del Tesoro:

- le attribuzioni previste dagli artt. 470, 471 e 473 del R.C.G.S. in ordine ai provvedimenti riflettenti l'emissione dei duplicati dei titoli di spesa smarriti o distrutti emessi dalle Direzioni Provinciali del Tesoro e dagli altri ordinatori secondari della spesa;

- le attribuzioni per il prelievo presso i tesorieri degli Enti che abbiano contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato, delle somme corrispondenti alle annualità di ammortamento scadute e non versate;

- il rilascio dei documenti ferroviari per la concessione speciale "C", prevista dall'ordinamento ferroviario, a favore del personale dipendente dalla Direzione Provinciale del Tesoro e dei titolari di pensione ordinaria diretta, indiretta e di riversibilità, a carico del bilancio del Ministero del Tesoro, con esclusione dei pensionati della Ragioneria Generale dello Stato.

 

 

Art. 190

Disposizioni di servizio
alle Direzioni Provinciali del Tesoro

 

E' fatto divieto alle amministrazioni centrali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, di impartire alle Direzioni Provinciali del Tesoro disposizioni di servizio che non siano state da esse preventivamente concordate con la Direzione Generale del Tesoro.

 

Le Direzioni Provinciali del Tesoro non debbono, pertanto, dare esecuzione a circolari o disposizioni di massima delle anzidette amministrazioni, dalle quali non risulti esplicitamente che siano state emanate d'intesa con la Direzione Generale del Tesoro.

 

Analogo divieto vale anche nei confronti delle autorità locali dello Stato.

 

 

Art. 191

Informazioni sui servizi
delle pensioni e delle altre spese fisse

 

La Direzione Provinciale del Tesoro deve fornire notizie riflettenti i titolari di pensioni o di altre spese fisse soltanto agli aventi diritto e loro legali rappresentanti. Le stesse notizie possono essere fornite ai congiunti degli interessati, purché muniti di documenti atti a far ritenere che operano per incarico dell'intestatario della partita.

 

Le informazioni che interessino uffici pubblici ed enti di categoria, giuridicamente riconosciuti ed aventi fini assistenziali, debbono essere richieste per iscritto e validamente giustificate. Le informazioni stesse vanno fornite compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che non derivi intralcio o ritardo ai normali adempimenti di ufficio.

 

Non è consentito alla Direzione Provinciale del Tesoro di ammettere comunque persone estranee all'ufficio, per eseguire ricerche od indagini sui ruoli di spesa e su ogni altro atto.

 

 

Art. 192

Titolare della Direzione Provinciale del Tesoro

 

A capo della Direzione Provinciale del Tesoro è posto un funzionario dei ruoli della carriera speciale direttiva delle Direzioni Provinciali del Tesoro, avente, di norma, la qualifica di Direttore di 1a classe.

 

Il Direttore Provinciale del Tesoro, nell'esercizio delle attribuzioni demandategli, risponde, oltre che alla Direzione Generale del Tesoro, alle altre amministrazioni centrali per conto delle quali la Direzione Provinciale del Tesoro disimpegna i servizi.

 

 

Art. 193

Assenza o impedimento del titolare

 

In caso di assenza o di impedimento del titolare della Direzione Provinciale del Tesoro, le relative funzioni sono assunte dal funzionario di qualifica più elevata della carriera speciale direttiva.

 

 

Art. 194

Determinazione degli obblighi di servizio

 

Il Direttore rappresenta l'amministrazione ed è responsabile del buon andamento dell'Ufficio e del coordinamento dei vari servizi fra loro. Egli vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di servizio di ciascun dipendente.

 

Detti obblighi vanno analiticamente stabiliti, quando abbiano carattere di continuità, con apposito ordine di servizio.

 

Nell'assegnazione dei compiti a ciascun impiegato deve tenersi presente la necessità di procedere, nei limiti delle possibilità, all'avvicendamento del personale nei vari servizi d'istituto, al precipuo scopo di favorirne la formazione professionale.

 

 

Art. 195

Responsabilità degli impiegati

 

Ogni impiegato della Direzione Provinciale del Tesoro è tenuto a risarcire l'amministrazione per i danni derivanti da violazione degli obblighi di servizio.

 

L'impiegato che abbia agito per un ordine che era obbligato ad eseguire è esente da responsabilità. Egli è, invece, responsa-bile se ha agito per delega del superiore.

 

Restano ferme le specifiche responsabilità personali previste dalla legge e dal Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

 

 

Art. 196

Criteri di attribuzione degli obblighi di servizio

 

Nella determinazione degli obblighi di servizio sono tenuti presenti, in quanto applicabili, i criteri di attribuzione previsti dallo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato agli artt. 157, 158, 159 per la carriera direttiva, all'articolo 172 per la carriera di concetto, all'articolo 181 per quella esecutiva ed all'articolo 189 per quella ausiliaria.

 

 

Art. 197

Verbali di consegna in caso
di cambiamento definitivo del titolare della
Direzione Provinciale del Tesoro

 

In caso di sostituzione del titolare della Direzione Provinciale del Tesoro deve essere compilato un verbale di consegna il quale deve contemplare, di regola, i seguenti dati:

1) rimanenza dei fogli di bollettario mod. 241 D.P. per le operazioni di debito pubblico e delle bollette mod. 123 cat. V per le operazioni su titoli del Credito Comunale e Provinciale e accertamento della concordanza con i relativi registri di carico e scarico;

2) esistenza delle chiavi per la cassaforte, con precisazione degli impiegati che le detengono e con cenno sull'esistenza o meno delle chiavi di riserva;

3) consistenza dei titoli di debito pubblico eventualmente giacen-ti e motivo di tale giacenza; accertamento delle eventuali posizioni per le quali non risulti ancora pervenuta la ricevuta dei titoli da parte della Direzione Generale del Debito Pubblico;

4) cifrario in dotazione al capo dell'ufficio;

5) timbri metallici d'ufficio e pressa per bollare a secco in dotazione, specificandone la specie ed i quantitativi (ad umido, a secco e per la franchigia postale);

6) rimanenza dei bollettari mod. 130 P.G.S. dei buoni per il carico e lo scarico del materiale mobile;

7) gestione delle spese d'ufficio: fondo di cassa e concordanza con le relative scritture contabili; data fino alla quale è stato riscosso l'assegno; cancelleria in deposito (cenno sommario); spese ancora da pagare; data fino alla quale furono inoltrati i rendiconti alla Direzione Generale del Tesoro;

8) gestione dei fondi per le minute spese; per le spese telegrafi-che, ecc.: importo esistente e concordanza con le relative scritture contabili;

9) elencazione degli eventuali valori giacenti e accertamento della concordanza con il relativo registro di carico e scarico;

10) situazione dei registri di carico e scarico dei libretti e degli altri documenti ferroviari: esistenza delle somme riscosse per la relativa vendita e accertamento della concordanza con le scritture contabili;

11) situazione dei fondi accreditati al titolare dell'ufficio quale funzionario delegato e gestione delle somme eventualmente prelevate in contanti;

12) libretti assicurativi (Previdenza Sociale) eventualmente in consegna all'ufficio per il personale non di ruolo e loro aggiornamento con l'applicazione delle marche prescritte;

13) registri di prenotazione dei titoli di spesa, con precisazione dell'ultimo numero impegnato sotto la responsabilità del titolare cessante;

14) esistenza dell'ordinata raccolta delle circolari;

15) ricognizione delle pubblicazioni ufficiali in dotazione e relativo inventario, particolarmente: Istruzioni generali sui servizi del Tesoro - Leggi, Regolamento ed Istruzioni riguardanti il Debito Pubblico - Leggi, Regolamenti e Istruzioni sui depositi della Cassa Depositi e Prestiti e sui servizi degli Istituti di Previdenza - Codice Civile - Codice delle pensioni - Raccolta della Gazzetta Ufficiale - Raccolta del Bollettino Ufficiale del Ministero del Tesoro, ecc.;

16) stato degli atti d'archivio, specie per quanto attiene alla raccolta dei registri e dei documenti esclusi in via permanente dagli scarti;

17) ricognizione delle chiavi delle bolgette per la consegna dei titoli di spesa alla Sezione di Tesoreria Provinciale ed eventualmente ad altri uffici, e per il ricevimento di tali titoli in ritorno dalla Tesoreria, nonché per il ritiro alla posta della corrispondenza in arrivo e per la consegna, alla stessa, dei pieghi assicurati del Debito Pubblico;

18) chiavi d'ingresso dell' ufficio, con precisazione degli impie-gati che le detengono;

19) stato dei servizi: precisazione, per ciascun ramo di servizio, dell'eventuale arretrato e degli adempimenti di carattere generale ancora da espletare. All'uopo, a cura di ciascun impiegato, viene compilato l'elenco in doppio esemplare delle pratiche inevase che ha in consegna per l'espletamento (ruoli di iscrizione e di variazione; elenchi di variazione; corrispondenze varie, ecc.).

 

Per le Direzioni Provinciali del Tesoro, sedi di Centro Meccanografico, nel verbale di consegna deve altresì essere fatta menzione:

a) della esistenza delle chiavi della cassaforte, dei locali o degli armadi metallici nei quali, presso il Centro medesimo, è custodita la carta filigranata per la stampa degli assegni di conto corrente postale di serie speciale;

b) della giacenza della carta filigranata di cui al punto prece-dente;

c) della ricognizione del contenuto della cassaforte in dotazione al Centro Meccanografico, con riferimento all'esistenza e alla consistenza delle piastrine intercambiabili di firma.

 

Ogni verbale di consegna deve essere compilato in duplice copia: una per la Direzione Generale del Tesoro e una per l'ufficio che la custodisce nell'armadio metallico, con congegno di chiusura a due differenti chiavi, in dotazione.

 

Tanto il Direttore cessante che il subentrante possono, d'intesa od individualmente, far risultare dal verbale di consegna quanto altro ritengano opportuno nell'interesse del servizio, e in relazione alla consegna effettuata.

 

L'avvenuta ricognizione del materiale mobile in dotazione all'ufficio deve risultare da separato verbale.

 

 

Art. 198

Verbali di consegna in caso
di cambiamento provvisorio del titolare della
Direzione Provinciale del Tesoro

 

In caso di sostituzione provvisoria del titolare della Direzione Provinciale del Tesoro per congedo, malattia o altra causa, il verbale di consegna deve contenere soltanto le indicazioni di cui ai numeri dall'1 al 12 dell'articolo prece-dente.

 

Art. 199

Rappresentanza legale della Cassa Depositi e Prestiti

 

Il Direttore Provinciale del Tesoro ha la rappresentanza legale della Cassa Depositi e Prestiti nella gestione dei depositi, di pertinenza della stessa, amministrati dalla Direzione Provinciale del Tesoro.

 

 

 

Art. 200

Attribuzioni del Direttore Provinciale del Tesoro
in materia di debito pubblico

 

Il Direttore Provinciale del Tesoro, in materia di debito pubblico:

a) custodisce una delle due chiavi della cassaforte in dotazione per il servizio del debito pubblico;

b) nomina, mediante apposito ordine scritto, l'incaricato del servizio e designa l'impiegato (prescelto dall'incaricato medesimo) che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;

c) vidima le ricevute (madre e figlia) mod. 241 D.P.;

d) verifica, alla fine di ogni mese e, ove necessario, anche straordinariamente, il contenuto della cassaforte, redigendo apposito processo verbale sul mod. 248 D.P.;

e) firma le ricevute mod. 269 D.P. da unire al conto giudiziale, a dimostrazione del discarico dei bollettari mod. 241 D.P.;

f) sottoscrive, in concorso con l'incaricato del servizio, il conto giudiziale;

g) presenzia alle operazioni di cui alla lettera c) del precedente articolo 186 delle presenti Istruzioni.

 

Le attribuzioni di cui alle lettere a), c) e g) possono esse-re delegate ad un proprio dipendente.

 

 

Art. 201

Firma degli atti, dei provvedimenti
e dei titoli di spesa

 

Gli atti e i provvedimenti, rientranti nella competenza della Direzione Provinciale del Tesoro, nonché i titoli di spesa da essa emessi, sono firmati dal Direttore.

 

La firma deve essere preceduta, in tutti i casi, dalla locuzione   ovvero  .

 

Il Direttore può delegare la firma degli atti e degli ordini di pagamento a uno o più impiegati dipendenti; la delega per la firma degli ordini di pagamento va però conferita, con le modalità di cui al successivo articolo 752 delle presenti Istruzioni, soltanto al personale della carriera direttiva.

 

Della facoltà di delega il Direttore può avvalersi soltanto quando ciò sia richiesto da effettive esigenze di servizio, riservando, in ogni caso, a sé stesso:

- la firma delle deliberazioni in materia di depositi definitivi, riguardanti le operazioni di restituzione e voltura nonché la firma degli atti relativi alle pratiche di sequestri, pignoramenti e opposizioni o ad altri affari di natura contenziosa;

- la firma degli atti relativi ad operazioni sui depositi provvi-sori;

- i decreti emessi nelle materie decentrate, di cui al D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544 e alla legge 12 agosto 1962, n. 1290;

- i decreti autorizzanti l'emissione dei duplicati di titoli di spesa smarriti o distrutti.

 

 

Art. 202

Attribuzioni del titolare
della Direzione Provinciale del Tesoro
sede di Centro Meccanografico

 

Il titolare della Direzione Provinciale del Tesoro, sede di Centro Meccanografico, dispone il pagamento, alle scadenze stabilite, delle pensioni e degli assegni congeneri nonché degli stipendi e delle altre spese fisse, sulla base di estratti (o di note di variazione) conformi ai ruoli di conto corrente individuali comunicati dalle Direzioni Provinciali del Tesoro collegate al Centro, di cui al successivo articolo 217 delle presenti Istruzioni.

 

La firma autografa del predetto funzionario, sui titoli emessi con il sistema meccanografico per il pagamento dei citati emolumenti, viene impressa mediante punzonatura.

 

Il predetto titolare inoltre:

a) firma la corrispondenza del Centro, salvo delega al Capo del Centro stesso;

b) controfirma il registro di movimento della carta filigranata da utilizzare per la stampa degli assegni di conto corrente postale di serie speciale modd. S.M. 8 e S.M. 8 bis;

c) detiene una chiave del locale di custodia della carta fili-granata o dell'armadio che lo sostituisce;

d) detiene una chiave della cassaforte nella quale sono custodite le piastrine per la firma automatica degli assegni di conto corrente postale di serie speciale per il pagamento delle pensioni (modd. S.M. 8 e S.M 8 bis) e dei titoli di spesa (modd. S.M. 38, S.M. 40 e S.M. 51) per il pagamento degli stipendi e delle altre spese fisse;

e) assiste all'apposizione meccanica della propria firma sugli assegni di conto corrente postale di serie speciale e sui titoli di spesa di cui alla lettera d).

 

Nelle operazioni di cui ai punti b), c), d), e) del comma precedente, il titolare della Direzione Provinciale del Tesoro, sede di Centro Meccanografico, può farsi sostituire da un suo incaricato, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento approvato con D.P.R. 31 maggio 1951, n. 362, ovvero dal Capo del reparto macchine.

 

 

Art. 203

Rilascio di certificazioni

 

Il Direttore Provinciale del Tesoro o altro funzionario da lui delegato, è autorizzato a rilasciare, oltre ai certificati previsti dai successivi articoli 368, 388, 491 e 943 delle presenti Istruzioni, anche quelli richiesti dai diretti interes-sati, o dai loro legali rappresentanti e non da terzi, per l'attestazione della situazione di fatto risultante dai documenti e dalle scritture esistenti presso la Direzione Provinciale del Tesoro. Per il rilascio dei certificati riguardanti i depositi amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti, debbono tenersi presenti le norme contenute nelle Istruzioni per il servizio dei depositi definitivi.

 

Il rilascio dei certificati è subordinato alla presentazione di apposita domanda in bollo o in carta libera a seconda che i certificati stessi debbano essere redatti in bollo o meno, a termini di legge.

 

I certificati emessi debbono specificare, ove risulti dalla istanza, l'uso anche generico al quale sono destinati. Quelli in carta libera debbono contenere il riferimento alla disposizione legislativa che concede l'esenzione dalla imposta di bollo, salvo che l'esenzione medesima possa desumersi dalla indicazione dell'uso cui la certificazione è destinata.

 

Qualora il richiedente non indichi né l'uso né la norma che prevede l'esenzione dal bollo, il certificato - in carta libera o in bollo a seconda della specifica richiesta della parte - deve contenere la seguente annotazione:  .

 

In particolare in materia di pensione sono esenti da bollo le domande, i certificati e i ricorsi inerenti alla liquidazione e ai pagamenti delle pensioni stesse (art. 32, Tab. all. B, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492).

 

Delle certificazioni rilasciate deve farsi copia da inserire nel fascicolo personale degli interessati.

 

Per il rilascio degli speciali certificati:

- mod. 69, relativi al godimento di pensioni da parte di mutilati e invalidi di guerra;

- mod. 69 ter, relativi agli invalidi per servizio ordinario;

- mod. 331, per i titolari di pensioni di guerra indirette e per i titolari del trattamento di riversibilità di cui all'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, si osservano le particolari norme delle presenti Istruzioni.

 

 

 

Art. 204

Intervento nel movimento dei valori presso
le Sezioni di Tesoreria Provinciale

 

Il Direttore Provinciale del Tesoro, o altro funzionario dell'ufficio medesimo da lui delegato, deve intervenire presso la Sezione di Tesoreria Provinciale per assistere:

a) alla confezione e alla chiusura dei pieghi in partenza, contenenti titoli al portatore non annullati destinati a qualsiasi amministrazione statale o ad altra Sezione di Tesoreria Provinciale;

b) alla confezione e alla chiusura dei sacchetti e dei barili, contenenti valute destinate alla Tesoreria Centrale od alla Zecca;

c) alla confezione e alla chiusura dei pieghi in partenza conte-nenti buoni ordinari del tesoro o titoli o cedole di debito pubblico annullati, da produrre in contabilità;

d) all'apertura e alla ricognizione del contenuto dei pieghi in arrivo contenenti titoli al portatore, pervenuti alla Sezione di Tesoreria Provinciale da qualsiasi amministrazione statale o da altra Sezione di Tesoreria Provinciale;

e) (Abrogata con l'art. 1 del D.M. 1 marzo 1995, n.638530). (1)

 

Resta escluso di regola, salvo contrarie disposizioni da darsi, caso per caso, dalla Direzione Generale del Tesoro o dalle altre amministrazioni interessate, ogni intervento del rappresentante della Direzione Provinciale del Tesoro presso la posta o la ferrovia o a bordo dei piroscafi per il ritiro o la spedizione dei pieghi, bisacce e barili contenenti valori, anche se provenienti da amministrazioni statali o ad esse diretti.

 

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Nota (1): L'art. 2 di detto D.M. prevede testualmente che: "La Sezione di Tesoreria Provinciale, qualora nelle operazioni di cassa dovesse riscontrare delle differenze nei valori delle monete somministrate, deve darne noti-zia alla Direzione Generale del Tesoro - Servizio Quarto ai sensi dell'art.20 del Regolamento per la fabbrica-zione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito delo Stato."

 

 

Art. 205

Ricognizione del contenuto dei pieghi

 

Il Direttore Provinciale del Tesoro, o il funzionario da lui delegato, agli effetti della ricognizione del contenuto dei pieghi, dei barili, o di qualsiasi altro recipiente di cui all'articolo precedente, in arrivo o in partenza, deve apporre il proprio visto sui documenti che accompagnano il movimento dei titoli o dei fondi anzidetti, dopo che detti documenti siano stati, allo stesso effetto, firmati dal Capo della Sezione di Tesoreria Provinciale.

 

Inoltre sui pieghi, sui barili o su altri recipienti in partenza, il funzionario predetto deve applicare, servendosi del timbro a secco dell'ufficio, uno o più suggelli a ceralacca, in maniera da renderne impossibile l'apertura senza l'effrazione dei suggelli.

 

Di ogni eventuale differenza od irregolarità riscontrata nel contenuto dei pieghi, dei barili o di altri recipienti in arrivo, deve essere redatto, seduta stante, particolareggiato processo verbale in due originali, i quali, firmati dal Capo della Sezione di Tesoreria Provinciale e dal rappresentante della Direzione Provinciale del Tesoro, vengono in giornata rimessi, a cura di quest'ultima, uno all'amministrazione od ufficio statale interessato, l'altro alla Direzione Generale del Tesoro.

 

 

Art. 206

Rilascio delle richieste per spedizioni in franchigia

 

La Direzione Provinciale del Tesoro rilascia alla Sezione di Tesoreria Provinciale le richieste mod. C, prescritte per la spedizione in franchigia, a mezzo ferrovia, dei recipienti contenenti valute, oppure dei recipienti vuoti.

 

Spetta alla Sezione di Tesoreria Provinciale di accertare e di indicare sulle singole richieste mod. C, il peso dei barili o degli altri recipienti da spedire, mentre la Direzione Provinciale del Tesoro deve limitarsi ad indicare, sulle richieste medesime, la specie e l'ammontare delle valute eventualmente contenutevi.

 

Agli effetti del successivo articolo 1095 delle presenti Istruzioni, le richieste di concessione mod. C, nonché le diverse parti della lettera di vettura e del relativo duplicato, devono portare impressa in modo ben chiaro ed appariscente la leggenda   apposta a mano o con timbro, quando la spedizione riguardi i movimenti di valute o di recipienti che hanno luogo tra la Tesoreria Centrale o la Zecca e le Sezioni di Tesoreria Provinciale, e viceversa.

 

 

Art. 207

Orario d'ufficio

 

La Direzione Provinciale del Tesoro osserva l'orario seguìto dalla generalità degli uffici statali del capoluogo e adottato d'intesa con la Prefettura.

 

Dell'orario osservato deve essere data notizia alla Direzione Generale del Tesoro.

 

 

Art. 208

Spese di ufficio

 

Alle spese d'ufficio provvede ogni Direzione Provinciale del Tesoro con i fondi all'uopo concessi per ciascun esercizio finanziario.

 

La gestione di detti fondi è affidata al Direttore che deve giustificare le erogazioni alla fine di ciascun semestre, mediante appositi rendiconti corredati dalle fatture o distinte quietanzate, da inviare alla Direzione Generale del Tesoro.

 

I rendiconti semestrali vanno redatti in duplice esemplare, di cui uno - corredato dalle copie di tutti i documenti giustificativi - è trattenuto dall'ufficio e accuratamente custodito.

 

I timbri metallici che hanno carattere ufficiale, devono essere ordinati alla Zecca per il tramite della Direzione Generale del Tesoro che ne stabilisce la leggenda e il formato.

 

 

Art. 209

Gestione dei beni mobili in dotazione

 

La Direzione Provinciale del Tesoro ha la gestione dei beni mobili in dotazione, che debbono essere iscritti in apposito inventario.

 

La tenuta di tale inventario e delle altre scritture prescritte in materia, nonché gli adempimenti relativi alla gestione, sono regolati dalle disposizioni in vigore e precisamente:

a) dagli articoli da 20 a 35 e 194 del R.C.G.S., approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

b) dagli articoli 442 e seguenti, delle Istruzioni generali sui servizi del Provveditorato Generale dello Stato, approvate con D.M. 24 agosto 1940, n. 2984;

c) dalle disposizioni particolari emanate dal detto Provvedito-rato, dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Direzione Generale del Tesoro, in connessione con quelle di cui alle lettere precedenti.

 

 

Art. 210

Corrispondenza in arrivo

 

Gli atti che pervengono alla Direzione Provinciale del Tesoro debbono, di regola, essere protocollati e tutte le pratiche, senza eccezione, acquisite all'archivio.

 

L'ufficio tiene separati protocolli ed archivi:

a) per il servizio dei depositi di pertinenza della Cassa Depositi e Prestiti;

b) per il servizio del debito pubblico;

c) per i rimanenti servizi;

d) per gli affari riservati e il personale.

 

Può omettersi l'assunzione a protocollo degli atti che non comportano ulteriore trattazione quali, a titolo esemplificativo:

- la seconda parte dei modelli riguardanti l'avvenuta consegna, agli interessati, dei decreti modificativi del trattamento di pensione già attribuito;

- le ricevute, da parte dell'O.N.I.G., delle comunicazioni ine-renti alla concessione dell'assegno di incollocamento;

- le ricevute, da parte della Direzione Generale delle Pensioni di Guerra, delle comunicazioni relative alle dichiarazioni rilasciate, dagli interessati, ai fini del pagamento degli arretrati;

- le ricevute, da parte delle Direzioni Provinciali del Tesoro, degli atti o delle copie dei ruoli di conto corrente trasmessi per trasferimento;

- il secondo esemplare dei modelli S.M. 18 restituiti dal Centro Meccanografico;

- i certificati di esistenza in vita che, in ottemperanza alle norme vigenti, l'ufficio deve periodicamente acquisire ai propri atti per talune categorie di pensionati.

 

Gli atti suddetti vanno tuttavia muniti del timbro a datario di arrivo.

 

Le pratiche relative ai servizi indicati alla lettera c) sono archiviate con la classificazione di cui alla Tab. E annessa alle presenti Istruzioni. Per le pratiche dei servizi della Cassa Depositi e Prestiti e del Debito Pubblico si osservano le norme di custodia stabilite dalle competenti amministrazioni.

 

La corrispondenza destinata ai   istituiti presso le Direzioni Provinciali del Tesoro, deve essere indirizzata ai   stessi che l'assumono nel proprio registro protocollo e provvedono ad acquisirla nel proprio archivio.

 

 

Art. 211

Custodia dei titoli, dei valori e
dei documenti riservati

 

Ogni Direzione Provinciale del Tesoro ha in dotazione una cassaforte e uno o più armadi metallici per la custodia dei valori, documenti e oggetti vari da conservare con particolare cura.

 

Tanto la cassaforte che gli armadi metallici debbono essere muniti di congegno di chiusura a due differenti chiavi, le quali sono conservate: per la cassaforte, una dal Direttore o da un suo delegato e l'altra dall'incaricato del servizio del debito pubblico; per l'armadio metallico, una dal Direttore o da un suo delegato e l'altra dall'incaricato del servizio di segreteria.

 

I detentori delle chiavi della cassaforte debbono custodirle personalmente, con l'obbligo di portarle seco al termine del servizio.

 

Il doppio di ciascuna delle due chiavi della cassaforte è conservato dal detentore dell'altro esemplare, in piego sigillato, fuori dei locali dell'ufficio. Il luogo dove il predetto duplo è custodito deve risultare da formale dichiarazione da conservare tra gli atti riservati.

 

Con le debite cautele sono custodite le chiavi degli armadi metallici da parte dei rispettivi detentori.

 

 

Art. 212

Contenuto della cassaforte

 

Nella cassaforte per il servizio del debito pubblico sono conservati esclusivamente: i titoli presentati per qualunque operazione o comunque pervenuti all'ufficio, i fogli bollettari mod. 241 D.P. e mod. 123 cat. V, con i relativi registri di carico, il fondo per le spese d'ufficio, le somme liquide in consegna per qualsiasi causa, i vaglia cambiari e postali, gli assegni bancari e di conto corrente postale, gli altri valori per i quali vi sia specifica autorizzazione della Direzione Generale del Tesoro, il cifrario e, per le Direzioni Provinciali del Tesoro, sedi di Centro Meccanografico, i doppi delle chiavi (in buste sigillate) della cassaforte del Centro medesimo e dei locali o armadi metallici nei quali è custodita la carta filigranata.

 

La giacenza dei titoli di debito pubblico deve essere limitata al tempo strettamente indispensabile richiesto dalla natura delle operazioni.

 

Il numerario, i titoli rappresentativi di esso e gli altri valori sono immessi in separate buste per specie da custodire entro il tesoretto della cassaforte, ove esista, ovvero entro apposita cassetta o scatola metallica, di adeguata capienza, collocata in uno scomparto della cassaforte.

 

Il tesoretto (o la scatola metallica) deve essere munito di serratura, la cui chiave è custodita dall'impiegato incaricato del servizio di economato.

 

E' da evitare la giacenza, nella cassaforte, di somme liquide di notevole importo; in particolare quelle costituenti il fondo per le spese d'ufficio ed eccedenti le immediate necessità debbono essere versate nel conto corrente postale intestato al direttore pro-tempore dell'ufficio; le competenze spettanti al personale, riscosse con delega e non potute corrispondere ai titolari, possono essere conservate in contanti ovvero, se trattisi di importo di una certa entità, convertite in assegni rilasciati da Istituti di credito, assegni che vanno muniti della clausola di non trasferibilità qualora debbano essere inviati all'intestatario a mezzo posta.

 

 

Art. 213

Contenuto dell'armadio metallico

 

Nell'armadio metallico, con congegno di chiusura a doppia chiave, sono conservati i documenti e gli oggetti che, per la loro particolare importanza, richiedono una speciale custodia, quali: le delegazioni di pagamento, i verbali di consegna dell'ufficio, gli esemplari degli atti di deleghe di firma dei titoli di spesa, le copie, munite di quietanza, dei titoli di spesa delle competenze dovute al personale e riscosse mediante delega, il registro dei valori in arrivo, i modelli e i libretti relativi alle concessioni ferroviarie, i bollettari mod. 130 P.G.S., i timbri metallici, la pressa per bollo a secco, ecc.

 

 

Capo II

 

Delle scritture e dei lavori periodici

 

 

Art. 214

Registri e scritture

 

La Direzione Provinciale del Tesoro tiene i seguenti registri e le corrispondenti scritture:

a) per i servizi delle pensioni e delle altre spese fisse:

1) registro mod. 88 C.G. per il carico e lo scarico dei ruoli delle pensioni civili e militari gravanti sul bilancio dello Stato, delle pensioni a carico di altri enti e degli assegni vitalizi ai combattenti delle guerre 1914/1918 e precedenti;

2) registro mod. R. 45 per il carico e lo scarico dei ruoli delle pensioni a carico dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato,

3) registro mod. 88 bis C.G. per il carico e lo scarico dei ruoli delle pensioni di guerra;

4) registro mod. S.M. 505 per il carico e lo scarico dei ruoli di pensione emessi dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza;

5) registro mod. 86-87 C.G. per il carico e lo scarico dei ruoli di spesa fissa non riguardanti le pensioni;

6) registro mod. 230 bis T. per la prenotazione e lo scarico degli ordini di pagamento, non meccanizzati, delle spese fisse;

7) registro mod. 83-84 C.G. per l'annotazione delle somme dovu-te all'Erario o a creditori vari, trattenute su stipendi, pensioni e assegni congeneri e dei relativi versamenti;

8) registro mod. 248 T. per l'annotazione delle ritenute sugli stipendi, pensioni ed altri assegni fissi personali e dei relativi versamenti periodici;

9) registro mod. 248 T (adattato) per l'annotazione delle rite-nute del contributo a favore dell'Istituto "G.Kirner". Le Direzioni Provinciali del Tesoro, sedi di centro mecca-nografico, tengono altresì il registro di raccolta degli elenchi dei versamenti delle ritenute predette operate sulle normali rate di stipendio corrisposte con titoli mecca-nizzati;

10) registro per l'annotazione delle pensioni di guerra i cui titolari, braccianti agricoli, beneficiano dell'assegno d'incollocamento;

11) registro per l'elencazione delle partite di pensione a favore di interdetti e a favore di titolari tenuti a corrispondere quote di alimenti, per gli accertamenti circa la loro esistenza in vita;

12) registro per l'elencazione dei pensionati che riscuotono mediante procuratore o a mezzo di conto corrente postale;

13) registro delle pensioni di riversibilità volturate d'uf-ficio a favore di madri vedove di militari deceduti per fatti di guerra;

14) registro scadenzario delle pensioni e degli assegni tem-poranei;

15) registro scadenzario degli aumenti periodici di stipendio o di retribuzione;

16) registro scadenzario per l'annotazione delle variazioni da apportare alle partite di spesa fissa;

17) registro partitario mod. 59 F.C. dei ruoli di spesa fissa a carico del Fondo per il Culto;

18) registro per la copia dei rilievi della Corte dei conti e delle altre Amministrazioni centrali;

19) registro per l'annotazione delle dichiarazioni per il rilascio dei buoni C.I.P.S. ai pensionati;

20) registro mod. S.M. 13 di carico degli assegni di conto corrente postale di serie speciale emessi;

21) registro mod. S.M. 16 degli assegni di conto corrente postale di serie speciale pagati;

22) registro rilievi mod. S.M. 30 per il riscontro dei modd. S.M. 14, S.M. 43 e S.M. 52;

23) registri modd. S.M. 42 e S.M. 48 per la prenotazione dei titoli di spesa emessi per il pagamento degli stipendi e delle altre spese fisse;

b) per il servizio delle entrate del Tesoro:

24) registro partitario mod. 279-bis T. per il carico e lo scarico dei bollettari degli inserti assegnati annualmente a ciascun Comune per la riscossione del diritto di macellazione di bovini;

25) registro mod. 293 T. delle ordinanze di riparto delle spese anticipate dallo Stato per il mantenimento degli indigenti inabili al lavoro;

26) registro mod. 296 T. per il carico e lo scarico delle delegazioni a garanzia dei crediti del Tesoro ratizzati;

27) registro partitario dei crediti erariali in corso di recupero accertati su partite chiuse di spesa fissa;

28) registro delle procedure esecutive instaurate per il recu-pero delle entrate del Tesoro;

c) per il servizio di riscossione dei contributi di spettanza degli Istituti di Previdenza:

29) registro contabile mod. 168 cat. IV I.P. per il carico e lo scarico dei contributi, delle quote di pensione e di altri proventi vari spettanti alle casse pensioni amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza;

30) registro mod. 169 cat IV - I.P. per la scritturazione cro-nologica dei ruoli di contributi e delle quote di pensione o delle indennità dovute alle casse pensioni di cui al numero precedente;

d) per il servizio dei depositi provvisori:

31) registro di prenotazione degli ordini di restituzione dei depositi provvisori;

32) registro delle domande per la sostituzione di titoli redimibili scaduti o sorteggiati costituiti in deposito provvisorio;

33) rubrica alfabetica per l'annotazione degli atti di seque-stro, di pignoramento, di opposizione e di confisca dei depositi provvisori;

e) per il servizio della Cassa Depositi e Prestiti:

34) registro mod. 190 cat. I C.D.P. di prenotazione degli or-dini mod. 4 cat. I C.D.P. per il ricevimento di depositi in effetti pubblici e per l'annotazione delle relative delibere di iscrizione;

35) registro mod. 191 cat. I C.D.P. di prenotazione degli or-dini mod. 3 cat. I C.D.P. per il ricevimento di depositi in numerario e per l'annotazione delle relative delibere di iscrizione;

36) registro mod. 32 cat. I C.D.P. delle intimazioni notifi-cate per atto di ufficiale giudiziario, riguardanti i depositi;

37) repertorio alfabetico mod. 32 bis cat. I C.D.P. delle in-timazioni notificate per atto di ufficiale giudiziario, riguardanti i depositi;

38) registro mod. 32 ter cat. I C.D.P. del movimento delle cause riguardanti i depositi;

39) registro cronologico mod. 32 cat. VI C.D.P. delle delibe-razioni emesse per restituzioni, volture e altre operazioni varie, diverse dalla iscrizione, sui depositi;

40) registro per l'annotazione delle partecipazioni fatte al-l'Intendenza di Finanza della provincia ove il depositante ha il suo domicilio, delle cauzioni in tutto o in parte costituite con valori di proprietà di terzi, giusta quanto dispone l'articolo 43 delle Istruzioni per il Servizio dei Depositi Definitivi;

41) registro per la copia dei rilievi della Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti;

42) registro di elencazione delle pubblicazioni ufficiali, delle circolari e disposizioni di massima fornite dalla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti;

43) registro o schedario alfabetico, per materia, delle sen-tenze e dei pareri dell'Avvocatura dello Stato e delle risoluzioni riguardanti questioni di massima inerenti al servizio dei depositi;

44) registro per la consegna delle posizioni e degli atti alla Ragioneria Provinciale dello Stato;

45) registro mod. 124 cat. V per il carico e lo scarico delle bollette mod. 123 cat. V sui titoli del Credito Comunale e Provinciale;

46) registro di movimento dei titoli del Credito Comunale e Provinciale;

47) registro mod. 129 cat. V per la spedizione dei pieghi contenenti titoli del Credito Comunale e Provinciale;

f) per il servizio del Debito Pubblico:

48) registro delle dichiarazioni di consenso (mod. 29 A) per operazioni su titoli di debito pubblico;

49) registro mod. 242 D.P. per il carico e lo scarico dei titoli e valori concernenti il servizio del debito pubblico;

50) registro mod. 244 D.P. per la spedizione dei pieghi conte-nenti titoli di rendita;

51) registro mod. 268 D.P. per il carico e lo scarico dei bollettari mod. 241 D.P. per le operazioni su titoli del debito pubblico;

52) registro mod. 275 D.P. per il passaggio, alla Sezione di Tesoreria Provinciale, degli ordini di ricevimento titoli (mod. 274 D.P.);

53) registro di annotazione delle questioni di massima e dei rilievi inerenti al servizio del debito pubblico;

g) per i servizi amministrativi decentrati:

54) registro cronologico mod. 332 T. per la prenotazione dei provvedimenti emessi in materia di pensioni di guerra e dei decreti emessi in materia di assegni annessi alle decorazioni al valor militare ai sensi della legge 12 agosto 1962, n. 1290;

55) registro cronologico mod. 339 T. per la prenotazione dei decreti emessi per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, degli aumenti anticipati di stipendio o di retribuzione, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544 (modificato dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1290) e dei decreti di voltura dei ruoli di spesa fissa per annualità e altre prestazioni a carico dello Stato (art. 9 legge 12 agosto 1962, n. 1290);

56) registro cronologico mod. 344 T. per la prenotazione dei decreti concessivi o negativi di pensioni di riversibilità; dei decreti relativi alla concessione o al diniego dell'assegno annuo a titolo di integrazione per la moglie e per i figli a carico dei titolari di pensione privilegiata ordinaria; dei decreti inerenti alla liquidazione degli assegni annessi alle decorazioni concesse per fatti non di guerra (art. 1 legge 12 agosto 1962, n. 1290) e degli assegni vitalizi ai combattenti delle guerre 1914/1918 e precedenti (legge 18 marzo 1968, n. 263);

57) registro dei rilievi degli organi di controllo;

h) per i servizi vari:

58) registro delle spese d'ufficio;

59) registro delle spese telegrafiche;

60) registro delle minute spese sostenute con i fondi posti a disposizione dal Provveditorato Generale dello Stato;

61) registro di carico e scarico dei libretti e degli altri documenti ferroviari e di prenotazione del ricavato dalla vendita dei medesimi;

62) registro di prenotazione dei valori in arrivo;

63) registro delle copie dei titoli di spesa riguardanti il personale d'ufficio, riscossi con delega;

64) registro inventario mod. 94 C.G. dei beni mobili;

65) registro di entrata e di uscita, mod. 96 C.G., inerente al-la gestione dei beni in dotazione all'ufficio;

66) registro del materiale di consumo e degli oggetti fragili;

67) registro mod. 26 C.G. per la prenotazione delle spese di-sposte sulle aperture di credito;

68) registro a rubrica alfabetica dei creditori dello Stato, contro i quali sono stati notificati atti di pignoramento, di sequestro, di diffida, di cessione e di delegazioni;

69) registro di consegna dei titoli di spesa da spedire;

70) registro inventario di alcuni particolari registri in uso;

i) per il servizio di archivio e spedizione:

71) registro inventario dei registri chiusi, custoditi dall'ar-chivio;

72) registro per l'annotazione del numero progressivo assegnato agli elenchi mod. 129 T;

73) registro mod. 223 di carico e scarico dei carburanti, dei lubrificanti e dei materiali di ricambio occorrenti per il funzionamento degli automezzi in dotazione.

 

Le norme per la tenuta delle scritture sopra elencate sono esposte nelle sedi riguardanti il funzionamento dei rispettivi servizi.

 

Nessun altro registro può essere istituito senza la preventiva autorizzazione della Direzione Generale del Tesoro.

 

 

Art. 215

Elaborati periodici

 

La Direzione Provinciale del Tesoro compila e trasmette alle amministrazioni e uffici interessati i documenti e gli elaborati descritti nella tabella B allegata alle presenti Istruzioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo III

 

Dei Centri Meccanografici

 

 

Sezione I

 

Ordinamento, struttura e attribuzioni

 

 

Art. 216

Ordinamento dei Centri Meccanografici

 

Presso le sedi delle Direzioni Provinciali del Tesoro di Bologna, Firenze, Napoli e Roma sono istituiti i Centri Meccanografici di cui al precedente articolo 178 delle presenti Istruzioni. Ad essi sono attribuiti i compiti indicati negli articoli che seguono.

 

Le sedi delle Direzioni Provinciali del Tesoro, presso le quali funzionano i Centri Meccanografici, possono essere variate con decreto del Ministro del Tesoro, fermo restando il numero massimo dei Centri previsti dalla tabella annessa alla legge 3 febbraio 1951, n. 38 e successive modificazioni.

 

 

Art. 217

Circoscrizione territoriale

 

Ciascun Centro Meccanografico opera per conto delle Direzioni Provinciali del Tesoro con esso collegate, secondo la seguente ripartizione:

1) Bologna: Bologna, Belluno, Bergamo, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.

2) Firenze: Firenze, Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Cuneo, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Novara, Pisa, Pistoia, Savona, Siena, Torino, Vercelli.

3) Napoli: Napoli, Agrigento, Avellino, Benevento, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Trapani.

4) Roma: Roma, Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Chieti, Foggia, Frosinone, Isernia, L'Aquila, Latina, Lecce, Macerata, Matera, Nuoro, Perugia, Pesaro, Pescara, Potenza, Rieti, Sassari, Taranto, Teramo, Terni, Viterbo.

 

 

Art. 218

Struttura dei Centri Meccanografici

 

Il Centro Meccanografico si articola nei seguenti reparti:

- segreteria;

- amministrativo;

- macchine;

- riscontro e spedizione;

- contabilità;

- stipendi e altre spese fisse.

 

 

Art. 219

Attribuzioni dei Centri Meccanografici

 

I Centri Meccanografici svolgono i seguenti compiti:

a) emissione degli assegni di conto corrente postale di serie speciale per il pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico dello Stato e delle aziende e amministrazioni autonome di Stato;

b) emissione dei titoli di spesa per il pagamento degli stipendi e delle altre spese fisse pagabili mediante ruoli;

c) emissione degli assegni di conto corrente postale di serie speciale in funzione di postagiro e dei titoli di spesa per il versamento, a favore dei creditori, delle ritenute extra-erariali effettuate sulle partite di spesa fissa;

d) compilazione degli elaborati relativi alle operazioni di cui alle lettere precedenti;

e) resa delle contabilità degli assegni di conto corrente postale di serie speciale estinti;

f) compilazione annuale dei conti individuali riguardanti i pagamenti effettuati a ciascun beneficiario di pensione, di stipendio o di altro assegno fisso.

 

Provvedono, inoltre, all'espletamento degli altri compiti ad essi affidati dalla Direzione Generale del Tesoro.

 

 

Art. 220

Capo del Centro Meccanografico

 

A Capo del Centro Meccanografico è designato un impiegato della carriera speciale direttiva, nominato dalla Direzione Generale del Tesoro.

 

Il Capo Centro:

- provvede alla organizzazione dei servizi del Centro e risponde del loro regolare e ordinato funzionamento;

- dispone le operazioni meccanografiche e ne regola la successione nelle varie fasi, in modo da assicurare il massimo rendimento del lavoro;

- provvede alla compilazione e all'aggiornamento del calendario per le singole operazioni meccanografiche, giornaliere e periodiche;

- stabilisce i turni di lavoro secondo le esigenze di servizio. Le eventuali prestazioni notturne debbono essere autorizzate preventivamente dalla Direzione Generale del Tesoro.

 

Al Capo Centro non possono essere accordati congedi, né affidati incarichi estranei al suo ufficio, senza il preventivo assenso della Direzione Generale del Tesoro.

 

 

Art. 221

Sostituto del Capo del Centro Meccanografico
Personale

 

In caso di assenza o di impedimento del Capo del Centro Meccanografico, le sue funzioni sono assunte dall'impiegato designato a sostituirlo e preventivamente segnalato alla Direzione Generale del Tesoro.

 

Il movimento del personale per i servizi meccanografici è disposto dalla Direzione Generale del Tesoro su proposta del titolare della Direzione Provinciale del Tesoro, sede di Centro Meccanografico; in tale proposta debbono essere anche rappresentate le esigenze di servizio segnalategli dal Capo Centro.

 

 

Art. 222

Verbali di consegna
in caso di cambiamento del Capo Centro

 

In caso di cambiamento definitivo del Capo Centro, deve essere compilato un verbale di consegna dal quale deve risultare:

a) la esistenza delle chiavi del secondo congegno di chiusura della cassaforte in dotazione e dei locali o degli armadi metallici nei quali è custodita la carta filigranata per la stampa degli assegni di conto corrente postale di serie speciale;

b) la ricognizione delle chiavi delle bolgette per la consegna dei titoli di spesa e delle chiavi delle borse eventualmente in uso per la corrispondenza;

c) lo stato delle lavorazioni, in corrispondenza delle fasi stabilite dall'apposito calendario;

d) la consistenza della carta filigranata per la stampa degli assegni di conto corrente postale di serie speciale;

e) la ricognizione del contenuto della cassaforte, con particolare riferimento alla esistenza delle piastrine intercambiabili di firma (il cui quantitativo deve corrispondere a quello indicato nel registro-verbale);

f) la constatata rispondenza dei materiali esistenti alle risul-tanze dei registri-inventario;

g) la esistenza della scorta di stampati.

 

Nel caso di sostituzione provvisoria del Capo Centro per congedo, malattia, ecc., nel verbale si omettono le indicazioni di cui alle lettere f) e g).

 

Ogni verbale di consegna deve essere compilato in triplice copia: una per la Direzione Generale del Tesoro, una per la Direzione Provinciale del Tesoro in sede e la terza per uso del Centro Meccanografico.

 

Il verbale di consegna deve essere sottoscritto anche dal titolare della Direzione Provinciale del Tesoro o da un suo delegato.

 

 

Sezione II

 

Scritture contabili e adempimenti periodici

 

 

Art. 223

Registri e scritture

 

Il Centro Meccanografico tiene le seguenti scritture:

1) registro inventario del materiale in carico al Centro;

2) registro mod. 16 T. per il carico e lo scarico della carta filigranata per la emissione degli assegni di conto corrente postale di serie speciale;

3) registro del movimento degli stampati riguardanti il servizio meccanografico;

4) registro-verbale per l'inventario delle piastrine di firma del titolare della Direzione Provinciale del Tesoro-sede di Centro Meccanografico e del suo sostituto, per il movimento di estrazione e di immissione delle piastrine stesse nella cassaforte del Centro e per l'assistenza alle operazioni di firma degli assegni di conto corrente postale di serie speciale per le pensioni (artt. 47 e 49 del Regolamento approvato con D.P.R. 31 maggio 1951, n. 362) e degli ordini di pagamento per gli stipendi e le altre spese fisse (art. 7 del D.P.R. 26 maggio 1956, n. 653);

5) registro mod. S.M. 2 per il movimento degli estratti di conto corrente individuale delle pensioni (art. 4 del Regolamento approvato con D.P.R. 31 maggio 1951, n. 362) e degli stipendi (art. 4 del D.P.R. 26 maggio 1956, n. 653) e delle altre spese fisse (D.M. 29 luglio 1965, n. 72622);

6) registri modd. S.M. 22 e S.M. 23 per il movimento del conto corrente postale della Direzione Provinciale del Tesoro-sede di Centro per il pagamento del debito vitalizio e della resa delle contabilità relative agli assegni di conto corrente postale di serie speciale estinti;

7) registro mod. 230-bis T. per il carico e lo scarico degli ordini collettivi di alimentazione del predetto conto corrente postale;

8) fogli di lavorazione e registri (o fogli) riassuntivi delle lavorazioni nei vari reparti;

9) registri per l'annotazione dei numeri che si impegnano nella emissione degli assegni di conto corrente postale di serie speciale e degli altri titoli di spesa meccanizzati;

10) registro, a rubrica alfabetica, per l'annotazione degli assegni restituiti a causa di imperfezioni formali o di altri motivi, sottoposti a rifacimento e comunque rispediti per il recapito ai beneficiari;

11) registro mod. 190 T. (adattato) per il carico delle distinte degli assegni estinti e prodotti dall'amministrazione postale nonché per l'annotazione dei rimborsi eseguiti a favore della stessa e degli assegni eccepiti;

12) registro copia rilievi della Corte dei conti e delle aziende e amministrazioni autonome di Stato;

13) registro per guasti o manutenzione di macchine;

14) registro per il protocollo della corrispondenza;

15) registro delle raccomandate e delle assicurate, contenenti i titoli di spesa, gli assegni di conto corrente postale di serie speciale e gli elaborati contabili, consegnati alla posta.

 

 

Art. 224

Adempimenti periodici

 

Il Centro Meccanografico provvede ai seguenti adempimenti periodici:

a) in materia di pensioni:

1) stampa degli elenchi di prenotazione (mod. S.M. 13) degli assegni di conto corrente postale di serie speciale emessi (art. 18 del Regolamento approvato con D.P.R. 31 maggio 1951, n. 362);

2) stampa delle distinte di conferma (mod. S.M. 11) degli assegni emessi e localizzati presso ciascun ufficio pagatore (art. 19 del Regolamento approvato con D.P.R. 31 maggio 1951, n. 362);

3) stampa degli assegni di conto corrente postale di serie speciale (modd. S.M. 8 e S.M 8-bis), alle scadenze stabilite, per il pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri (art. 17 del Regolamento approvato con D.P.R. 31 maggio 1951, n. 362), nonché per il versamento delle ritenute extra erariali;

4) redazione del foglio (mod. S.M. 29) per le operazioni di riscontro e per la spedizione degli assegni emessi, degli elenchi di prenotazione e delle distinte di conferma;

5) stampa delle distinte riepilogative (mod. S.M. 50) degli assegni emessi e spediti all'amministrazione postale per il recapito (art. 19 del Regolamento approvato con D.P.R. 31 maggio 1951, n. 362);

6) stampa dei tabulati scadenzari-mensili degli estratti scadu-ti di validità;

7) stampa degli elenchi degli assegni insoluti scaduti di validità;

8) stampa degli elenchi mensili (mod. S.M. 16) descrittivi degli assegni estinti (art. 35 del Regolamento approvato con D.P.R. 31 maggio 1951, n. 362);

9) segnalazione alla Direzione Generale del Tesoro, al 10 di ogni mese, dei seguenti dati riferiti alla fine del mese precedente:

a) debito per assegni da rimborsare all'amministrazione po-stale;

b) saldo del conto corrente postale di serie speciale per il pagamento del debito vitalizio;

c) fondo disponibile per il pagamento degli assegni di pen-sione nel mese successivo;

d) situazione del registro mod. 190 T., con l'indicazione delle date di consegna, da parte dell'amministrazione postale, degli assegni estinti e con la segnalazione dell'importo degli assegni da rimborsare riferito alle diverse province collegate;

10) compilazione degli ordini di pagamento collettivi
mod. 56-ter C.G., per l'alimentazione del conto corrente postale di serie speciale intestato alla Direzione Provinciale del Tesoro-sede di Centro Meccanografico;

11) introito delle somme residuate alla fine dell'esercizio sul conto corrente postale di serie speciale della Direzione Provinciale del Tesoro-sede di Centro Meccanografico e commutazione delle stesse in quietanze di entrata o in vaglia del tesoro (art. 10 del Regolamento approvato con D.P.R. 31 maggio 1951, n. 362);

12) compilazione degli elenchi (mod. S.M. 24) - anche se negativi - delle quietanze di entrata e dei vaglia del tesoro, emessi per conguaglio a fine esercizio sul conto corrente postale di serie speciale intestato alla Direzione Provinciale del Tesoro - sede di Centro Meccanografico
(art. 10 del Regolamento approvato con D.P.R. 31 maggio 1951, n. 362);

13) compilazione del verbale di accertamento della concordanza, alla fine dell'esercizio finanziario, tra la consistenza delle schede matrici e quella degli estratti di conto corrente individuali vigenti (art. 4 del Regolamento approvato con D.P.R. 31 maggio 1951, n. 362);

14) stampa degli estratti conto individuali (mod. S.M. 14), per esercizio finanziario, degli assegni di conto corrente postale di serie speciale pagati a ciascun pensionato (art. 36 del Regolamento approvato con D.P.R. 31 maggio 1951,
n. 362);

15) stampa della distinta nominativa (mod. S.M. 21) delle pensioni pagabili all'estero (l'adempimento riguarda soltanto il Centro Meccanografico di Roma);

b) in materia di stipendi e altre spese fisse:

16) stampa degli ordini collettivi (modd. S.M. 38 teste e
S.M. 38-bis intercalare) e individuali (mod. S.M. 40) per il pagamento degli stipendi e degli ordini (mod. S.M. 51) per il pagamento delle altre spese fisse (art. 6 del D.P.R. 26 maggio 1956, n. 653 e art. 1 del D.M. 29 luglio 1965,
n. 72622);

17) stampa delle distinte (mod. S.M. 38-bis), per uso dei delegati alla riscossione, delle competenze spettanti ai beneficiari compresi negli ordini collettivi degli stipendi (art. 10 del D.P.R. 26 maggio 1956, n. 653);

18) stampa dei cedolini individuali (mod. S.M. 39), da conse-gnare ai titolari degli ordini collettivi e individuali degli stipendi, all'atto della riscossione, rispettivamente dai delegati e dagli agenti pagatori;

19) compilazione degli elenchi mensili, per provincia, relativi alle somme da versare per contributi all'Istituto Nazionale   sulla base degli ordini di pagamento estinti;

20) stampa degli elenchi di spedizione (modd. S.M. 41 e
S.M. 49) degli ordini di pagamento agli uffici pagatori (art. 10 del D.P.R. 26 maggio 1956, n. 653 e art. 1 del D.M. 29 luglio 1965, n. 72622);

21) stampa delle distinte di prenotazione (modd. S.M. 42 e
S.M. 48) degli ordini di pagamento emessi (art. 10 del D.P.R. 26 maggio 1956, n. 653 e art. 1 del D.M. 29 luglio 1965, n. 72622);

22) stampa degli estratti-conto individuali (modd. S.M. 43 e S.M. 52) degli ordini di pagamento estinti nell'esercizio, per ciascun titolare di ruolo di spesa fissa (art. 13 del D.P.R. 26 maggio 1956, n. 653 e art. 1 del D.M. 29 luglio 1965, n. 72622);

23) redazione del foglio per le operazioni di riscontro e spedizione degli ordini di pagamento, delle distinte di prenotazione e degli elenchi di spedizione;

24) stampa dei tabulati-scadenzari mensili degli estratti sca-duti di validità;

25) stampa degli elenchi annuali degli ordini di pagamento insoluti alla scadenza dell'esercizio finanziario;

26) compilazione dei verbali di accertamento della concordanza, alla fine dell'esercizio finanziario, tra la consistenza delle schede matrici e quella degli estratti vigenti (art. 4 del D.P.R. 26 maggio 1956, n. 653).

 

Inoltre il Centro provvede alla compilazione dell'estratto mensile del registro dei fermi di macchina.

 

 

Sezione III

 

Attribuzioni e adempimenti vari

 

 

Art. 225

Attribuzioni della segreteria

 

La segreteria attua le direttive del Capo Centro per il coordinamento dell'attività degli altri reparti.

 

La segreteria provvede:

- alla tenuta del protocollo e alla spedizione della corri-spondenza;

- alla trattazione delle pratiche riguardanti il personale e gli affari generali;

- alla tenuta delle scritture relative al materiale in carico al Centro Meccanografico;

- alla compilazione dei verbali di accertamento della concordanza, alla fine dell'esercizio finanziario, tra la consistenza delle schede matrici e quella degli estratti di conto corrente individuali vigenti, sia per le pensioni e assegni congeneri, sia per gli stipendi e altre spese fisse.

 

La segreteria inoltre:

- segue il movimento degli stampati meccanografici;

- predispone le operazioni di perforazione delle schede per tutti i reparti e per tutte le lavorazioni, in aderenza al calendario di lavorazione.

 

 

 

 

 

Art. 226

Attribuzioni del reparto amministrativo

 

Il reparto amministrativo provvede ai seguenti adempimenti:

- carico e scarico degli estratti di ruolo continuativo indivi-duale delle pensioni e degli assegni congeneri (mod. S.M. 2);

- aggiornamento dello schedario e dell'archivio estratti, in rela-zione alle note di variazione e ai fogli notizie mod. S.M. 20 ricevuti, sia per primo impianto, sia per variazione, sia per pagamenti in unica soluzione;

- controllo delle schede matrici e contabili perforate
(modd. S.M. 3, S.M. 4 e S.M. 5);

- custodia degli estratti di ruolo continuativo individuale, delle note di variazione e dei fogli notizie, nonché delle schede matrici distintamente per ciascuna Direzione Provinciale del Tesoro collegata;

- consegna al reparto macchine delle schede matrici modd. S.M. 3 e S.M. 4, per la stampa degli assegni di conto corrente postale di serie speciale relativi al pagamento delle rate normali di pensione, e delle schede modd. S.M. 3 e S.M. 5, per la stampa degli assegni riguardanti i pagamenti in unica soluzione, entro i termini previsti dal calendario di lavorazione;

- esecuzione delle operazioni conseguenti alla restituzione di assegni per mancato recapito, per imperfezioni formali o per altri motivi (registro di cui al punto 10 del precedente
articolo 223 delle presenti Istruzioni);

- operazioni riguardanti il versamento delle ritenute extra-erariali gravanti sulle pensioni;

- predisposizione degli adempimenti relativi alla stampa degli estratti conto individuali mod. S.M. 14;

- definizione delle discordanze rilevate dalle Direzioni Provin-ciali del Tesoro in sede di riscontro dei modelli S.M. 14 e se-gnalate con il mod. S.M. 30.

 

 

Art. 227

Attribuzioni del reparto macchine

 

Il reparto macchine provvede - osservando i termini stabiliti dal calendario di lavorazione - alle varie operazioni meccano-grafiche occorrenti per la stampa:

- degli assegni di conto corrente postale di serie speciale, per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri;

- degli ordini per il pagamento degli stipendi e delle altre spese fisse;

- degli elaborati indicati ai punti 1, 2, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24 e 25 del precedente articolo 224 delle presenti Istruzioni.

 

Provvede, inoltre, all'annotazione:

a) dei numeri che si impegnano nella emissione degli assegni di conto corrente postale di serie speciale per il pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri, nonché degli ordini per il pagamento degli stipendi e delle altre spese fisse (registro di cui al punto 9 del precedente articolo 223 delle presenti Istruzioni);

b) dei fermi di macchina (registro di cui al punto 13 del precedente articolo 223 delle presenti Istruzioni).

 

Al reparto è inoltre demandata la tenuta delle scritture di cui ai punti 2 e 4 del precedente articolo 223 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 228

Attribuzioni del reparto riscontro e spedizione

 

Il reparto riscontro e spedizione provvede:

- al riscontro della regolarità formale degli assegni di conto corrente postale di serie speciale;

- all'accertamento della concordanza dei totali tra l'importo degli assegni e quello dei relativi elaborati modd. S.M. 11 e S.M. 13;

- alla spedizione degli assegni ricevuti dal reparto macchine o da quello amministrativo, nei casi di assegni muniti dell'indicazione di un nuovo recapito o riprodotti per la eliminazione di imperfezioni formali;

- alla compilazione dell'elaborato indicato al punto 4 del pre-cedente articolo 224 delle presenti Istruzioni;

- al controllo di concordanza del quantitativo degli assegni in spedizione con quello indicato nelle distinte riepilogative
mod. S.M. 50 di cui al punto 5 del precedente articolo 224 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 229

Attribuzioni del reparto contabilità

 

Il reparto contabilità:

- segue il movimento dei versamenti degli assegni di conto corrente postale di serie speciale estinti, effettuati dall'amministrazione postale e dei rimborsi disposti a favore della stessa (Registro mod. 190 T. adattato);

- segue il movimento dei fondi sul conto corrente postale di serie speciale, aperto per il pagamento delle pensioni (registri modd. S.M. 22 e S.M. 23);

- compila, prenota e discarica gli ordini di pagamento
mod. 56-ter C.G. per l'alimentazione del predetto conto corrente postale (registro modello 230-bis T.);

- provvede alla custodia delle schede contabili di movimento  ;

- provvede alla resa delle contabilità degli assegni estinti, in base ai rispettivi rendiconti trasmessi dall'Amministrazione postale, alla Corte dei conti e alle aziende e amministrazioni Autonome di Stato, entro quindici giorni dal ricevimento dei rendiconti stessi;

- provvede all'introito delle somme residuate alla fine del-l'esercizio sul conto corrente postale di serie speciale intestato alla Direzione Provinciale del Tesoro-sede di Centro Meccanografico disponendo la commutazione delle somme stesse in quietanza di entrata o vaglia del tesoro. Provvede, altresì, alla compilazione e alla trasmissione dei modelli S.M. 24;

- dispone la stampa degli elenchi degli assegni insoluti scaduti di validità;

- provvede a segnalare mensilmente, alla Direzione Generale del Tesoro, i dati di cui al punto 9 del precedente articolo 224 delle presenti Istruzioni;

- provvede a segnalare mensilmente alle Direzioni Provinciali del Tesoro collegate gli estremi degli assegni estinti e contabilizzati riguardanti ratei successori;

- provvede a segnalare al reparto amministrativo, ai fini del versamento a favore degli enti beneficiari, la quantità di assegni estinti gravati dalle varie ritenute per contributi finanziari;

- provvede alla spedizione dei plichi contenenti ]e contabilità degli assegni estinti.

 

Al reparto è demandata, inoltre, la tenuta del registro di cui al punto 12 del precedente articolo 223 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 230

Attribuzioni del reparto stipendi
e altre spese fisse

 

Il reparto stipendi e altre spese fisse provvede ai seguenti adempimenti:

- carico e scarico degli estratti di ruolo continuativo indivi-duale degli stipendi e delle altre spese fisse (registro mod. S.M. 2);

- aggiornamento dello schedario e dell'archivio estratti, in relazione alle note di variazione, agli elenchi delle deleghe e ai fogli notizie mod. S.M. 20 ricevuti, sia per primo impianto, sia per variazione, sia per pagamenti in unica soluzione;

- controllo delle schede matrici e contabili perforate
(modd. S.M. 31, S.M. 32, S.M. 33, S.M. 35, S.M. 44, S.M. 45, S.M. 46 e S.M. 47);

- custodia degli estratti di ruolo continuativo individuale, delle note di variazione e dei fogli notizie, nonché delle schede matrici, distintamente per ciascuna Direzione Provinciale del Tesoro collegata;

- consegna al reparto macchine delle schede stesse per l'emissione degli ordini relativi al pagamento delle rate normali, entro i termini previsti dal calendario di lavorazione;

- riscontro della regolarità formale degli ordini di pagamento, spedizione degli stessi e dei relativi elaborati;

- scarico degli ordini di pagamento estinti dagli ufficiali pagatori, in base agli elenchi mod. 57 T. inviati dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale;

- custodia delle schede Cs mod. S.M. 33, relative agli ordini di pagamento contabilizzati;

- compilazione degli elenchi di cui al punto 19) del precedente articolo 224 delle presenti Istruzioni;

- predisposizione degli adempimenti relativi alla stampa degli estratti conto individuali modd. S.M. 43 e S.M. 52;

- definizione delle discordanze rilevate dalle Direzioni Provin-ciali del Tesoro collegate in sede di riscontro dei
modd. S.M. 43 e S.M.52 e segnalate con il mod. S.M. 30.

 

 

Art. 231

Calendario di lavorazione

 

L'attività del Centro Meccanografico si svolge secondo un calendario di lavorazione predisposto dal Capo Centro.

 

Tale calendario consiste in un prospetto nel quale sono indicate cronologicamente le varie operazioni che i singoli reparti sono tenuti a svolgere, in relazione ai termini di scadenza previsti per:

- il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri, nonché degli stipendi e delle altre spese fisse;

- l'espletamento degli altri compiti demandati al Centro medesimo.

 

Copia del calendario deve essere trasmessa alle Direzioni Provinciali del Tesoro collegate.

 

 

 

 

Art. 232

Foglio di lavorazione e foglio riassuntivo

 

L'esecuzione di qualsiasi operazione che il Centro Meccanografico deve compiere, in osservanza del calendario di cui all'articolo precedente, è autorizzata dal capo del competente reparto, mediante un foglio di lavorazione che indichi, in rigorosa successione, i vari adempimenti da svolgere.

 

L'impiegato incaricato della esecuzione deve indicare nel foglio predetto, in corrispondenza dei singoli adempimenti eseguiti, la data e l'ora, iniziale e terminale, relative al lavoro svolto, apponendovi la propria firma.

 

Ad operazioni compiute, il foglio di lavorazione è restituito al capo reparto per essere controllato e inserito in apposita raccolta.

 

Il capo reparto annota le risultanze dei singoli fogli di lavorazione in fogli riassuntivi, i quali riepilogano tutto 11 lavoro eseguito dal reparto stesso.

 

Le varie fasi di lavoro sono elencate verticalmente nei fogli di lavorazione e sono, invece, trascritte orizzontalmente su quello riassuntivo.

 

A cura del capo reparto devono essere indicate, per ciascun ufficio collegato, le date di esecuzione delle singole fasi di lavoro.

 

I capi reparto sono personalmente responsabili dell'esattezza delle registrazioni eseguite.

 

Qualsiasi lavorazione di carattere particolare, non riguardante i normali, ricorrenti adempimenti, deve essere promossa, da reparto a reparto, con breve richiesta scritta. Le schede, gli elaborati e i documenti meccanografici, nella fase di passaggio da un reparto all'altro, debbono essere muniti di una chiara annotazione identificativa.

 

 

Art. 233

Custodia della carta filigranata per la
stampa degli assegni modd. S.M. 8 e S.M. 8-bis
e del registro mod. 16 T.

 

La carta filigranata per la stampa degli assegni di conto corrente postale di serie speciale modd. S.M. 8 e S.M. 8-bis e il relativo registro mod. 16 T. sono custoditi in un locale chiuso, avente i necessari requisiti di sicurezza, oppure in armadi metallici.

 

La porta d'ingresso al locale e gli armadi metallici devono essere muniti di congegno di chiusura a due differenti chiavi affidate, rispettivamente, al titolare della Direzione Provinciale del Tesoro-sede di Centro Meccanografico o al suo incaricato di cui al precedente articolo 202 delle presenti Istruzioni e al Capo Centro.

 

I doppi di tali chiavi sono custoditi in piego sigillato nella cassaforte della Direzione Provinciale del Tesoro.

 

 

Art. 234

Custodia delle piastrine recanti il fac-simile di firma
del titolare della Direzione Provinciale del Tesoro
sede di Centro Meccanografico

 

Le piastrine recanti il fac-simile di firma del titolare della Direzione provinciale del Tesoro-sede di Centro Meccanografico e del suo sostituto sono custodite in apposita cassaforte, in dotazione del Centro, munita di congegno a doppia chiusura, le cui chiavi sono tenute, rispettivamente, dal titolare della Direzione predetta o dal suo incaricato di cui al precedente articolo 202 delle presenti Istruzioni e dal Capo Centro.

 

Le piastrine anzidette sono assunte in carico su apposito registro verbale da custodire nella cassaforte stessa.

 

Di ogni estrazione od introduzione delle piastrine deve prendersi nota sul registro verbale, nel quale vanno indicati la data, l'ora e il motivo di estrazione e di introduzione.

 

Quando sono in uso le piastrine recanti il fac-simile di firma del titolare, quelle relative alla firma del sostituito sono racchiuse in busta sigillata.

 

Analogamente vanno racchiuse in busta sigillata le piastrine recanti il fac-simile della firma del titolare, quando debbano essere poste in uso quelle del sostituto.

 

I doppi delle chiavi della cassaforte del Centro Meccano-grafico sono custoditi, in busta sigillata, nella cassaforte della Direzione Provinciale del Tesoro.

 

All'apposizione automatica delle firme sugli assegni e sugli ordini di pagamento assiste il titolare della Direzione Provinciale del Tesoro-sede di Centro Meccanografico ovvero il suo incaricato ai sensi del precedente articolo 202 delle presenti Istruzioni.

 

Il Capo Centro è tenuto ad accertarsi che le piastrine si trovino in buono stato d'uso e che si riferiscano ai funzionari cui compete la traenza degli assegni e la firma degli ordini di pagamento.

 

Le piastrine non più idonee all'uso perché consunte e quelle recanti il fac-simile di firma dei funzionari, ai quali non competa più la traenza degli assegni e la firma degli ordini di pagamento, debbono essere restituite alla Direzione Generale del Tesoro per la rinnovazione o per la distruzione.

 

 

Art. 235

Corrispondenza per il Centro Meccanografico

 

La corrispondenza diretta al Centro Meccanografico è assunta in carico in apposito registro protocollo, osservando, in quanto applicabili, le norme contenute nel precedente articolo 210 delle presenti Istruzioni.

 

La relativa assegnazione ai singoli reparti è effettuata dal Capo Centro.

 

Il Capo Centro, nell'ambito dei servizi cui è preposto, provvede a firmare direttamente:

- i moduli a stampa e gli elaborati sui quali sia espressamente prevista la sua firma;

- le comunicazioni attestanti dati di fatto risultanti dalle scritture del Centro;

- gli atti di trasmissione di elaborati, documenti e titoli di spesa.

 

La firma della corrispondenza e degli atti non precisati nel comma precedente e di quelli comunque diretti alla Direzione Generale del Tesoro e alle altre Amministrazioni Centrali è demandata al titolare della Direzione Provinciale del Tesoro-sede di Centro, salvo delega al Capo Centro, come previsto dal precedente articolo 202 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 236

Stampati riguardanti il servizio meccanografico

 

Il movimento degli stampati riguardanti il servizio meccanografico viene annotato nell'apposito registro, di cui al punto terzo del precedente articolo 223 delle presenti Istruzioni.

 

La fornitura di stampati, commisurata al fabbisogno di un trimestre deve essere richiesta alla Direzione Generale del Tesoro entro i primi cinque giorni dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre per il trimestre successivo.

 

Presso il Centro deve essere costituita una scorta di stampati, tale da assicurare le lavorazioni meccanografiche per almeno un trimestre.

 

 

Art. 237

Materiale mobile

 

Il Centro Meccanografico tiene l'inventario del materiale mobile in dotazione, sotto la responsabilità del Capo Centro, il quale è subconsegnatario del materiale stesso.

 

In ogni stanza è affisso l'elenco del materiale mobile sistematovi, firmato dal Capo Centro.

 

A fine esercizio, copia dell'inventario viene rimessa alla Direzione Generale del Tesoro per il visto di concordanza, unitamente ad una breve relazione sullo stato di uso dei singoli materiali, facendo espressa menzione di quelli da riparare o da sostituire.

 

 

Art. 238

Manutenzione ordinaria dei complessi meccanografici

 

La manutenzione ordinaria dei complessi meccanografici deve essere eseguita, in base alle clausole contrattuali stipulate con le ditte interessate, sotto la responsabilità e la vigilanza del Capo Centro, il quale è tenuto a controllare che siano scrupolosamente rispettate le clausole stesse.

 

A tal fine devono essere comunicati al Capo Centro, a cura degli uffici che hanno provveduto alla stipulazione, i contratti per la manutenzione e per il noleggio delle macchine.

 

Nei casi di fermi di particolare gravità e durata e nei casi di inosservanza delle clausole contrattuali da parte delle ditte interessate, il Capo Centro deve informare telegraficamente la Direzione Generale del Tesoro.

 

Al fine di garantire il pieno e regolare funzionamento dei Centri Meccanografici, le macchine devono essere, in genere, pulite, revisionate e lubrificate almeno una volta al mese. La pulizia e la lubrificazione di macchine sottoposte a particolare usura per carico di lavoro o per condizioni tecniche devono essere effettuate almeno una volta alla settimana.

 

A L L E G A T O (art. 178)

 

(Da armonizzare con le modifiche introdotte con l'articolo 1 del D.M. 16 settembre 1992, n. 125925 allegato alla circolare D.G.S.P. Div. I del 17 febbraio 1993, prot. 84877, progr. 477; vedere nota (1) in calce all'articolo 178).

 

 

SCHEMA INDICATIVO DELLA STRUTTURAZIONE DI UNA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO AVENTE UN CARICO MEDIO DI PARTITE DI PENSIONI E DI STIPENDI E ALTRE SPESE FISSE VARIE.

 

 

 

SEGRETERIA ED ECONOMATO
CORRISPONDENTE (O UFFICIO) DELLE PUBBLICHE RELAZIONI

 

 

UFFICIO I (1) (9)

 

- Servizi amministrativi decentrati (2).

 

 

UFFICIO II (3) (9)

- Servizio dei depositi definitivi e dei prestiti (4);

- Servizio del debito pubblico (4),

- Servizio dei depositi provvisori (4);

- Servizio delle entrate del Tesoro (4);

- Servizio dei contributi di spettanza degli Istituti di previ-denza e Istituti similari (4).

 

 

UFFICIO III

 

- Servizi degli stipendi e delle altre spese fisse varie comprese quelle a carico del Fondo per il Culto (5).

 

 

UFFICIO IV (9)

 

- Servizio delle pensioni di guerra (6) (10).

 

 

UFFICIO V (7) (9)

- Servizio delle pensioni ordinarie (8) (10);

- Servizio delle pensioni ferroviarie (8) (10);

- Servizio delle pensioni a carico degli Istituti di previdenza e Istituti similari (8) (10).

 

 

ARCHIVIO - PROTOCOLLO - SPEDIZIONE

 

* * *

 

A V V E R T E N Z E

(1) Nelle grandi sedi, possono, qualora necessario, essere co-stituiti distinti uffici suddividendo, per materia, i servizi (ad esempio, un ufficio per le attribuzioni in materia di pensioni di guerra e di pensioni ordinarie e uno per le attribuzioni in materia di stipendi e altre spese fisse varie).

(2) In relazione alle esigenze di ciascuna sede possono, per una o più delle attribuzioni decentrate, costituirsi distinti reparti.

(3) Nelle grandi sedi possono, per ogni servizio, o per più di essi, essere costituiti distinti uffici (ad esempio, un ufficio per i servizi dei depositi definitivi e dei prestiti, del Debito pubblico e dei depositi provvisori e un ufficio per le entrate del Tesoro e dei contributi degli Istituti di previdenza.

(4) Per ciascuno dei servizi indicati o per più di essi possono costituirsi distinti reparti (ad esempio, un reparto per i servizi dei depositi definitivi e dei prestiti, del Debito pubblico e dei depositi provvisori e un reparto per i servizi delle entrate del Tesoro e dei contributi di spettanza degli Istituti di previdenza).

(5) I servizi possono essere suddivisi in distinti reparti (ad esempio, un reparto per gli stipendi, un reparto per le altre spese fisse varie, un reparto per il Fondo per il Culto). Nelle grandi sedi, per ciascuna delle predette materie, possono costituirsi, in relazione al quantitativo delle partite in carico, più reparti (ad esempio, per gli stipendi, distinti reparti per l'amministrazione delle partite gravanti sul bilancio di uno o più ministeri; per le altre spese fisse un reparto per la trattazione delle partite inerenti a fitti, canoni, spese d'ufficio, ecc., e uno delle partite relative ad annualità).

(6) Nelle grandi sedi, per l'espletamento del servizio, possono costituirsi distinti reparti per particolari gruppi di partite in carico (ad esempio, pensioni dirette, pensioni indirette, grandi invalidi, ecc.).

(7) Per ciascun servizio o per più di essi possono, ove rispon-dente alle esigenze, costituirsi distinti Uffici.

(8) Per ciascun servizio o per più di essi possono costituirsi distinti reparti. Nelle grandi sedi il servizio delle pensioni ordinarie può. qualora necessario, essere suddiviso in reparti separati per l'amministrazione delle partite gravanti sul bilancio di uno o più ministeri.

(9) Nelle sedi con limitato carico di partite, gli Uffici I e II e quelli IV e V possono essere, rispettivamente, riuniti in uno solo. Analogo criterio può adottarsi per la costituzione dei reparti.

(10) Nel caso di suddivisione di un servizio in più reparti, gli adempimenti comuni a tutti i reparti (quali, ad esempio, per le pensioni, la tenuta dei registri di carico e scarico delle partite, dei registri mod. 248 T. e 83-84 C.G., della rubrica alfabetica, ecc.), possono essere affidati ad uno dei reparti, oppure ad un apposito reparto da costituirsi nell'ambito dell'Ufficio.

 

 

MINISTERO DEL TESORO

 

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

ISTRUZIONI GENERALI SUI SERVIZI DEL TESORO

S E C O N D O L I B R O

 

IN RELAZIONE ALLA LEGGE E AL REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO E ALLE ALTRE NORME CONCERNENTI I SERVIZI DEL TESORO

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
R O M A

NOTE ILLUSTRATIVE

 

Il nuovo testo delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, come già accennato nella prefazione al primo volume - approvato con D.M. del 15 settembre 1967 si compone di più libri distinti per materia o per gruppi di materie.

 

Il Primo Libro, in vigore dal 1° ottobre 1967, tratta dell'ordinamento dei servizi dipendenti dalla Direzione Generale del Tesoro o soggetti alla sua diretta vigilanza.

 

In attuazione del preordinato programma è stato predisposto il   che ha per oggetto le   dello Stato e che tratta delle modalità di versamento delle relative somme in Tesoreria, dei valori e dei titoli ammessi in versamento, della emissione delle quietanze nonché dell'accertamento e della riscossione delle entrate amministrate dalla Direzione Generale del Tesoro, argomenti, questi, già contenuti nella parte seconda delle Istruzioni approvate con D.M. del 30 giugno 1939.

 

La materia viene esposta in forma più ampia e dettagliata e - al fine di rendere più agevole la ricerca dei vari argomenti - sui titoli, sui capi e sui singoli articoli è indicato l'oggetto trattato.

 

A fianco degli articoli, così come nel libro precedente, sono riportati altresì gli estremi delle norme legislative o regolamentari da cui le Istruzioni traggono origine, in modo da consentire, a chi ne abbia interesse, di risalire alle fonti normative.

 

Nel volume sono anche raccolte le norme riguardanti alcune categorie di entrata, la cui trattazione era finora regolata soltanto da circolari.

 

Il Titolo I tratta particolarmente del versamento delle Entrate nelle casse dello Stato. La materia, suddivisa in cinque Capi, è esposta con una sistematica diversa rispetto alla precedente edizione del 1939.

 

Nel Capo I sono contenute le disposizioni concernenti l'imputazione, l'arrotondamento e le modalità dei versamenti in Tesoreria.

 

Nel Capo II sono indicati i valori e i titoli ammessi in versamento, comprendenti i valori monetari o a questi assimilati, i titoli postali e i titoli di spesa pagati prodotti in versamento dai contabili dello Stato e dagli Uffici postali.

 

Nella Sezione II, riservata ai titoli postali, sono riportate le disposizioni più importanti riflettenti i titoli stessi. In proposito, va richiamata l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 254, con la quale è disciplinata la restituzione di somme erroneamente accreditate al conto corrente postale di Tesoreria nonché su quella, contenuta nell'art. 255, secondo cui gli interessi corrisposti sui conti correnti postali intestati a Uffici statali debbono essere versati all'Erario.

 

Nel Capo III sono riunite, coordinate e ampiamente esposte le disposizioni concernenti la compilazione e la presentazione alle Tesorerie delle distinte di versamento nonché gli adempimenti delle Tesorerie medesime in ordine al controllo, ricevimento, rettifica e conservazione dei documenti stessi.

 

Nel Capo IV sono contenute norme speciali riflettenti alcuni versamenti da parte dei contabili dello Stato; esse riguardano: i proventi del gioco del Lotto; le somme ricavate dalla vendita di generi di Monopolio; le quote per imposta generale sulla entrata, per tasse e canoni di abbonamento alla Radio e Televisione, per tasse sulle concessioni governative e per tasse scolastiche.

 

Nel Capo V sono illustrate le  ; la particolare materia è stata completamente rielaborata allo scopo di renderla più dettagliata e organica. Infatti, in detto Capo, sono indicati i termini e le modalità di versamento delle entrate inerenti:

a) alle imposte di fabbricazione e sul consumo dell'energia elettrica e del gas;

b) alle imposte dirette e per contributo in Conto entrate del tesoro;

c) alle ritenute d'acconto per le imposte di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali;

d) alle ritenute d'acconto e di imposta sugli utili distribuiti dalle società;

e) alle imposte sulle società e sulle obbligazioni;

f) ai diritti di fotoriproduzione di documenti degli Archivi di Stato.

 

Il Titolo II, nei Capi I e II, tratta delle norme per la emissione delle quietanze e degli altri titoli di entrata.

 

La materia, per organicità di esposizione, è stata collocata subito dopo quella relativa ai versamenti delle entrate nelle casse dello Stato ed è esposta in modo più ordinato e con maggiori particolari, come, ad esempio, la parte enunciativa dei vari inserti che costituiscono i documenti di entrata e quella riguardante le rettifiche, le variazioni e l'annullamento delle quietanze.

 

Merita poi speciale rilievo - per l'ampiezza che è stata data alla trattazione, tenuto conto della importanza della materia - la parte che attiene all'applicazione dell'imposta di bollo sulle quietanze e ai casi più frequenti di esenzione.

 

Nel Titolo III, che è suddiviso in due Capi, sono raccolte e dettagliatamente esposte le disposizioni sull'accertamento e sulla riscossione delle entrate amministrate dalla Direzione Generale del Tesoro, descritte nel Capo X del  .

 

Il Capo I tratta, specificatamente, delle norme relative all'accertamento e alla prenotazione delle entrate, al rilascio delle delegazioni da parte degli Enti debitori a garanzia dei pagamenti rateali, per la estinzione dei debiti ratizzati, alla misura e decorrenza degli interessi in caso di ritardato pagamento, alla procedura a carico dei debitori morosi e agli adempimenti per la eliminazione dalle scritture dei crediti di minimo importo, di dubbia e difficile esazione e di quelli ritenuti assolutamente inesigibili.

 

Alcuni di questi argomenti contengono importanti innovazioni e modifiche, rispetto alla normativa precedente. Si segnala, in particolare:

a) l'elevazione da L. 10.000 a L. 200.000 del limite di esenzione per il rilascio delle delegazioni. L'innovazione non mancherà di apportare concreti benefici in quanto i casi di rilascio, da parte degli Enti debitori, delle delegazioni a garanzia dei debiti dagli stessi contratti verrà a ridursi notevolmente;

b) la possibilità di rilascio di un'unica delegazione per più rate di debiti della stessa specie, scadenti nel medesimo anno;

c) l'assunzione come base per il calcolo degli interessi di mora, sui debiti estinti mediante incameramento di titoli di spesa, della data di emissione di questi ultimi, anziché di quella della loro ammissione a pagamento, come era previsto dalle precedenti norme contenute nell'art. 265; e ciò per uniformarsi alla decisione adottata in materia dal Consiglio di Stato (del 22 ottobre 1968, n. 25 );

d) la facoltà, concessa alle Direzioni Provinciali del Tesoro - al fine di attuare un più completo decentramento del servizio e di semplificare ulteriormente la procedura - di inoltrare diret-tamente alla Direzione Generale del Demanio, del Ministero delle Finanze, le proposte di annullamento dei crediti erariali ritenuti assolutamente inesigibili e ciò anche in forza del disposto dell'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, che ha demandato ai suddetti Uffici il compito di provvedere al recupero dei crediti erariali accertati sui ruoli di spesa fissa da essi amministrati.

 

Il Capo II ha per oggetto le norme speciali per alcune categorie di entrate, quali quelle relative: al recupero delle spese anticipate dallo Stato per il mantenimento degli indigenti inabili al lavoro; ai contributi dovuti dagli Enti beneficiari per le opere idrauliche, di bonifica e marittime eseguite dallo Stato; al diritto di macellazione bovini e alle rette di spedalità romane.

 

Per quanto riguarda il recupero delle spese per il mantenimento degli indigenti, vanno poste in evidenza alcune importanti modifiche consistenti: nell'aggiornamento delle norme circa l'obbligo da parte dello Stato di anticipare le spese di ricovero fino al compimento del 15° anno di età dell'indigente; nella elencazione, secondo l'ordine di chiamata previsto dalla vigente legislazione, degli Enti tenuti al rimborso e nel diverso sistema di accertamento della potenzialità economica degli Enti stessi.

 

Nel suddetto Capo sono, altresì, incluse e dettagliatamente esposte - nella sezione decima - le seguenti norme, non comprese nel vecchio testo, riguardanti il recupero:

a) dei crediti erariali relativi alla costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti e delle anticipazioni fatte dal Ministero dei Lavori Pubblici per lavori eseguiti in dipendenza di calamità naturali;

b) delle spese di ripristino di beni distrutti o danneggiati dalla guerra;

c) della quota delle spese sostenute dallo Stato per il ripristino dei beni distrutti dalle alluvioni e mareggiate verificatesi negli anni 1951 e 1958 1960;

d) dei contributi per la sorveglianza governativa sull'esercizio e sulla costruzione di linee di trasporto date in gestione a privati;

e) dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa per infrazioni delle norme sulla circolazione stradale;

f) delle spedalità civili anticipate dallo Stato;

g) delle quote di rivalsa delle pensioni I.N.P.S. dovute allo Stato;

h) dell'indennità di disoccupazione spettante agli invalidi di guerra o per servizio che beneficiano dell'assegno di incollocamento.

 

Il Titolo IV, suddiviso in due Capi, tratta la materia riguardante i rimborsi.

 

Nel Capo I viene disciplinata la parte relativa al rimborso delle rette manicomiali a favore delle Amministrazioni Provinciali e al recupero delle rette stesse sulle partite di pensione intestate ai dementi per causa di guerra.

 

Nel Capo II sono, invece, contemplate le norme relative alle modalità da osservare per il rimborso, alle persone fisiche e giuridiche, delle somme erroneamente o indebitamente versate all'Erario.

 

Nella relativa trattazione si è tenuto conto delle attribu-zioni che, in materia, sono state demandate alle Direzioni Provinciali del Tesoro col D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544 e con la legge 12 agosto 1962, n. 1290 nonché delle modifiche e innovazioni apportate con la legge 17 agosto 1960, n. 908.

 

IL MINISTRO DEL TESORO

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

 

VISTI gli artt. 644 e 646 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827,

 

VISTE le Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro approvate con decreto del Ministro delle Finanze in data 30 giugno 1939;

 

VISTO il D.M. 15 settembre 1967, col quale è stato approvato il Primo Libro del nuovo testo delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro riguardante l'ordinamento dei servizi dipendenti dalla Direzione Generale del Tesoro o soggetti alla sua diretta vigilanza;

 

CONSIDERATO che è stato predisposto il Secondo Libro concernente la materia relativa alle   e che, pertanto, occorre procedere alla relativa approvazione e pubblicazione;

 

 

D E C R E T A

 

 

E' approvato e reso esecutivo, a decorrere dal 1° ottobre 1969, l'annesso Secondo Libro delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro.

 

Restano abrogati, dalla stessa data, gli articoli da 204 a 356 delle Istruzioni Generali approvate con il citato Decreto Ministeriale 30 giugno 1939 e successive modificazioni.

 

Roma, 10 luglio 1969

 

Il Ministro: COLOMBO

 

S E C O N D O L I B R O

 

D E L L E E N T R A T E

 

 

 

TITOLO I

 

DEI VERSAMENTI

 

 

Capo I

 

Disposizioni generali

 

Versamento delle entrate nelle casse dello Stato......... Art. 239

Imputazione dei versamenti............................... " 240

Modalità di versamento................................... " 241

Titoli di credito verso lo Stato in versamento di
entrate erariali....................................... " 242

Arrotondamento dei versamenti............................ " 243

 

 

Capo II

 

Valori e titoli ammessi in versamento

 

 

Sezione I

 

Valori monetari e altri titoli

 

Specie dei valori........................................ Art. 244

Valori falsi o sospetti di falsità....................... " 245

Versamento delle cedole di titoli del Debito Pubbli-
co da parte dei Ricevitori Provinciali delle Impo-
ste Dirette............................................ " 246

 

 

Sezione II

 

Dei titoli postali

 

Specie dei titoli........................................ Art. 247

Vaglia postali e di servizio............................. " 248

Validità dei vaglia postali.............................. " 249

Operazioni contabili relative ai vaglia postali.......... " 250

Vaglia postali di dubbia imputazione..................... " 251

Certificati di accreditamento e postagiro................ " 252

Certificati di accreditamento e postagiro di dubbia
imputazione............................................ " 253

Somme erroneamente accreditate al conto corrente
postale di Tesoreria................................... " 254

Interessi sui fondi versati in conto corrente postale postale................................................ " 255

Operazioni contabili relative ai certificati di ac-
creditamento e ai postagiro............................ " 256

Scritturazioni sulla situazione giornaliera mod. 54 T.
dei certificati di accreditamento e dei postagiro...... " 257

Assegni all'ordine e assegni localizzati su conti
correnti postali. Operazioni contabili................. " 258

Riscossione degli assegni all'ordine e localizzati.
Assegni di dubbia imputazione.......................... " 259

Validità degli assegni postali........................... " 260

Effetti dei versamenti eseguiti con titoli postali
rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti....... " 261

 

 

Sezione III

 

Dei titoli di spesa pagati

 

Versamento dei titoli di spesa pagati.................... Art. 262

Annotazioni sui titoli di spesa pagati................... " 263

Recapito alla Sezione di Tesoreria dei titoli di spe-
sa pagati.............................................. " 264

Revisione e rimborso dei titoli di spesa prodotti
in versamento dai contabili............................ " 265

Revisione e rimborso dei titoli di spesa prodotti
in versamento dalla Posta.............................. " 266

 

 

Capo III

 

Distinte di versamento

 

Compilazione delle distinte di versamento................ Art. 267

Presentazione delle distinte............................. " 268

Adempimenti delle Tesorerie.............................. " 269

Rettifica delle distinte di versamento................... " 270

 

 

Capo IV

 

Norme speciali per alcuni versamenti dei contabili

 

Versamenti in conto proventi del Lotto................... Art. 271

Versamenti delle somme ricavate dalla vendita di
generi di monopolio.................................... " 272

Versamenti per I.G.E, per tasse e canoni di abbona-
mento alle radioaudizioni e alle trasmissioni te-
levisive, concessioni governative e altro.................................................. " 273

 

 

Capo V

 

Norme speciali per alcuni versamenti
dei debitori diretti

 

Imposte di fabbricazione e imposte sul consumo del-
l'energia elettrica e del gas.......................... Art.274

Termini per i versamenti delle imposte di fabbricazione.. " 275

Versamenti per imposte dirette e per contributo in
conto entrate del Tesoro............................... " 276

Versamento delle ritenute d'acconto per le imposte
di ricchezza mobile, complementare e relative ad-
dizionali.............................................. " 277

Versamento delle ritenute d'acconto e di imposta su-
gli utili distribuiti dalle Società.................... " 278

Versamento delle imposte sulle società e sulle ob-
bligazioni............................................. " 279

Versamenti per diritti di fotoriproduzione di do-
cumenti degli Archivi di Stato......................... " 280

 

 

TITOLO II

 

DELLE QUIETANZE E DEGLI ALTRI TITOLI D'ENTRATA

 

 

Capo I

 

Elencazione e modalità di emissione delle quietanze

 

Specie, composizione e funzione dei documenti di en-
trata.................................................. Art. 281

Firma, emissione, consegna e spedizione delle quietanze.. " 282

Compilazione delle quietanze............................. " 283

Inserti con marchio a secco - Custodia e movimento....... " 284

Custodia delle matrici e degli inserti utilizzati........ " 285

Dimostrazione annuale del movimento degli inserti........ " 286

Rettifiche e annullamento delle quietanze................ " 287

Variazioni delle imputazioni e rimborsi di somme
erroneamente versate................................... " 288

Riduzione o annullamento delle quietanze................. " 289

Annullamento o riduzione di quietanza emessa nel-
l'esercizio chiuso..................................... " 290

Variazione nella intestazione di quietanze............... " 291

Variazioni alle quietanze ed alle scritture di entrata... " 292

Divieto di rilasciare duplicati o copie di quietanze..... " 293

Smarrimento o distruzione delle quietanze e di altri
documenti di entrata................................... " 294

Rilascio dei certificati mod. 181 T...................... " 295

Smarrimento o distruzione di matrici di quietanza o
di altro documento di entrata............................ " 296

 

 

Capo II

 

Imposta di bollo sulle quietanze di entrata

 

Bollo di quietanza....................................... Art. 297

Imposta di bollo......................................... " 298

Imposta di bollo sulle quietanze dei depositi............ " 299

Imposta di bollo su quietanze provenienti da commu-
tazioni................................................ " 300

Esenzione assoluta dall'imposta di bollo.................................................. " 301

Quietanze esenti dal bollo............................... " 302

Esenzioni dal bollo per i versamenti alla Cassa De-
positi e Prestiti...................................... " 303

Enti o Istituti che assolvono l'imposta di bollo
mediante abbonamento..................................... " 304

 

 

TITOLO III

 

NORME PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE AMMINISTRATE DALLA
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

 

 

Capo I

 

Norme generali

 

Accertamento............................................. Art. 305

Prenotazione in base a comunicazione..................... " 306

Prenotazione da eseguirsi in base a ruoli o al momen-
to del versamento...................................... " 307

Invito ai debitori. Interessi per ritardato pagamento.... " 308

Delegazioni di pagamento................................. " 309

Cespiti ammessi in garanzia.............................. " 310

Modalità per l'accettazione delle delegazioni............ " 311

Requisiti delle delegazioni.............................. " 312

Registrazione e custodia delle delegazioni............... " 313

Misura e decorrenza degli interessi. Indennità di
mora................................................... " 314

Liquidazione dell'indennità e degli interessi di
mora................................................... " 315

Decorrenza degli interessi per debiti a scadenza
non prestabilita....................................... " 316

Esenzione dal pagamento degli interessi sui crediti
di importo minimo...................................... " 317

Recupero dei canoni di subaffitto di locali di pro-
prietà privata concessi in affitto ad amministra-
zioni statali.......................................... " 318

Interessi di mora sui debiti estinti mediante inca-
meramento dei titoli di spesa.................................................. " 319

Vigilanza sulle riscossioni.............................. " 320

Procedura a carico dei debitori morosi................... " 321

Crediti di dubbia e difficile esazione e crediti
riconosciuti assolutamente inesigibili o insus-
sistenti............................................... " 322

Comunicazioni annuali delle morosità..................... " 323

 

 

Capo II

 

Norme speciali per alcune categorie di entrate

 

 

Sezione I

 

Indigenti inabili al lavoro

 

Recupero delle spese di mantenimento degli indigen-
ti inabili al lavoro. Ordinanze di ricovero............ Art.324

Registro partitario mod. 68 T............................ " 325

Rendiconti trimestrali degli istituti di ricovero........ " 326

Liquidazione delle spese di ricovero..................... " 327

Accertamento relativo al domicilio di soccorso........... " 328

Domicilio di soccorso.................................... " 329

Assenza dal Comune di residenza.......................... " 330

Prova del domicilio di soccorso.......................... " 331

Domicilio di soccorso in Comune diverso da quello in-
dicato dall'Istituto di ricovero o dalla Prefettura.... " 332

Accertamento delle somme da recuperare................... " 333

Estratti del registro mod. 68 T.......................... " 334

Estratti suppletivi del registro mod. 68 T............... " 335

Comunicazioni delle somme da recuperare.................. " 336

Ordinanze di riparto..................................... " 337

Elementi da indicare nelle ordinanze di riparto.......... " 338

Enti tenuti al rimborso.................................. " 339

Enti equiparati.......................................... " 340

Accertamento delle potenzialità economica degli En-
ti chiamati al rimborso................................ " 341

Abbandono delle pratiche di recupero..................... " 342

Notifica delle ordinanze di riparto...................... " 343

Ricorso contro l'ordinanza di riparto.................... " 344

Comunicazioni alla Ragioneria Provinciale dello Stato.... " 345

Intervento presso i Comuni per il recupero delle spe-
se di ricovero......................................... " 346

Intervento presso altri Enti............................. " 347

Interessi a carico degli Enti morosi..................... " 348

 

 

Sezione II

 

Contributi per opere idrauliche

 

Accertamento delle spese per opere idrauliche di 2a
e 3a categoria......................................... Art.349

Contributi dovuti dai proprietari........................ " 350

Formazione dei ruoli..................................... " 351

Aggio all'Esattore....................................... " 352

 

 

Sezione III

 

Contributi per opere di bonifica

 

Accertamento del contributo.............................. Art. 353

Emissione ruoli.......................................... " 354

Versamento contributi.................................... " 355

 

 

Sezione IV

 

Contributi nelle spese per opere marittime
e per manutenzione dei fari

 

Recupero dei contributi.................................. Art. 356

 

 

Sezione V

 

Tassa di ispezione su farmacie, su
officine di prodotti chimici e di preparati galenici,
su apparecchi radioterapici e radiologici

 

Modalità di riscossione.................................. Art. 357

Scadenza e modalità di riscossione....................... " 358

 

 

Sezione VI

Canoni di uso e di ammortamento per le case
economiche e popolari nei paesi
danneggiati dal terremoto

 

Riscossione.............................................. Art. 359

Compilazione dei ruoli dei debitori per canoni........... " 360

Visto di esecutorietà e prenotazione dei ruoli........... " 361

Conti giudiziali......................................... " 362

 

 

Sezione VII

 

Diritto macellazione bovini

 

Ammontare del tributo e sua ripartizione................. Art. 363

Riscossione del tributo.................................. " 364

Bollette per la riscossione.............................. " 365

Rendiconto delle riscossioni............................. " 366

Liquidazione e ripartizione del diritto.................. " 367

Interessi di mora........................................ " 368

 

 

Sezione VIII

 

Recupero delle spese anticipate dallo Stato
per rette di spedalità romane

 

Ricevimento e prenotazione dei ruoli..................... Art. 369

Opposizione da parte dei Comuni.......................... " 370

Versamento delle quote di spedalità e liquidazione
degli interessi di mora................................ " 371

Ratizzazione del debito per spedalità romane............. " 372

Enti morosi.............................................. " 373

Ruoli di esonero......................................... " 374

Contabilità dei versamenti............................... " 375

 

 

 

 

Sezione IX

 

Recupero quota interessi sul costo di
costruzione di alloggi per senza tetto, profughi
e per l'eliminazione di abitazioni malsane

 

Recupero quota interessi dovuti allo Stato in ragio-
ne dello 0,50% dell'importo di costruzione delle
case per i senza tetto................................. Art.376

Recupero delle quote per frutto di capitale e per am-
mortamento della spesa sostenuta dallo Stato per
l'eliminazione delle abitazioni malsane................ " 377

Recupero della quota dello 0,50% annuo del costo dei
fabbricati costruiti dallo Stato per i profughi........ " 378

 

 

Sezione X

 

Recuperi diversi

 

Recupero dei crediti erariali relativi alla costru-
zione di abitazioni per i lavoratori agricoli di-
pendenti............................................... Art.379

Recupero delle anticipazioni fatte dal Ministero dei
Lavori Pubblici per lavori eseguiti in dipendenza
di calamità naturali .................................. " 380

Recupero di crediti erariali per spese di ripristino
di beni distrutti o danneggiati dalla guerra........... " 381

Recupero quota delle spese sostenute dallo Stato in
dipendenza delle alluvioni e mareggiate verifica-
tesi negli anni 1951 e 1958-1960....................... " 382

Contributi per la sorveglianza governativa sull'eser-
cizio e sulla costruzione di linee di trasporto da-
te in gestione a privati............................... " 383

Proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie commina-
te in via amministrativa per infrazioni delle norme
sulla circolazione stradale............................ " 384

Recupero spedalità civili anticipate dallo Stato......... " 385

Recupero delle quote di rivalsa delle pensioni
I.N.P.S. dovute allo Stato............................. " 386

Recupero dell'indennità di disoccupazione spettan-
te agli invalidi di guerra o per beneficiari di
assegno di incollocamento.............................. " 387

 

 

 

 

TITOLO IV

 

DEI RIMBORSI

 

 

Capo I

 

Rimborso rette manicomiali

 

Rimborso a favore delle Amministrazioni Provinciali...... Art. 388

Ritenute sulle partite di pensione....................... " 389

Requisiti delle parcelle di rimborso delle rette
manicomiali, modalità di pagamento e richiesta di fondi.................................................. " 390

Prescrizione del diritto al rimborso delle rette manicomiali............................................ " 391

Rimborso rette manicomiali anticipate a favore di
mutilati e invalidi per causa di servizio ordi-
nario militare o civile................................ " 392

 

 

Capo II

 

Rimborso di somme erroneamente o indebitamente
versate all'erario

 

Rimborso di somme indebitamente versate all'Erario....... Art. 393

Documenti occorrenti per il rimborso..................... " 394

Quietanza di Tesoreria................................... " 395

Rimborso di quote indebite o inesigibili versate
dagli Esattori delle II DD o Ricevitori Provin-
ciali in base a ruoli.................................. " 396

Istruttoria ed esame delle richieste di rimborso......... " 397

Richiesta e assegnazione dei fondi....................... " 398

Modalità di pagamento delle somme da rimborsare.
Imposta di bollo....................................... " 399

Scritture contabili relative alle operazioni di
rimborso............................................... " 400

S E C O N D O L I B R O

 

D E L L E E N T R A T E

 

 

 

TITOLO I

 

DEI VERSAMENTI

 

 

Capo I

 

Disposizioni generali

 

 

Art. 239

Versamento delle entrate nelle
casse dello Stato

 

Tutte le somme dovute, per qualsiasi titolo, all'Erario, comunque introitate dagli incaricati della riscossione, debbono affluire nelle casse dello Stato - Tesoreria Centrale e Sezioni di Tesoreria Provinciale - nei termini e con le modalità stabilite da leggi, regolamenti o altre disposizioni.

 

Agli effetti dei termini previsti dalle leggi fiscali o da altre norme, i pagamenti eseguiti a mezzo del servizio dei conti correnti postali si intendono fatti nelle casse dello Stato nel giorno stesso del versamento agli Uffici postali, o nel giorno di addebitamento del postagiro al conto del traente.

 

 

Art. 240

Imputazione dei versamenti

 

I versamenti sono fatti per conto dell'Amministrazione cui spetta curarne l'accertamento e la riscossione, con imputazione al Capo, capitolo ed eventuale articolo dello stato di previsione dell'entrata stabiliti dal quadro di classificazione predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato.

 

Detti versamenti sono effettuati distintamente per residui e competenza, a seconda che riguardino entrate accertate e non riscosse nell'esercizio scaduto e precedenti oppure accertate nell'esercizio in corso, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. da 1446 a 1451 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 241

Modalità di versamento

 

I versamenti nelle Tesorerie debbono farsi in danaro o mediante gli altri valori e titoli indicati nel successivo
art. 244.

 

Sono considerati come danaro:

 

a) i vaglia del Tesoro emessi da altra Tesoreria che abbia ricevuto il versamento in contante da parte di agenti della riscossione autorizzati ad effettuare il versamento medesimo in provincia diversa da quella in cui risiedono;

 

b) i titoli di spesa estinti dai contabili e dagli Uffici postali e versati alle Tesorerie con le modalità di cui al successivo art. 264.

 

 

Art. 242

Titoli di credito verso lo Stato
in versamento di entrate erariali

 

Nessun titolo di credito verso lo Stato può essere ricevuto in conto di debiti verso di esso, tranne che non vi sia una speciale autorizzazione della Direzione Generale del Tesoro.

 

Gli incaricati della riscossione che li accettino senza la detta autorizzazione sono obbligati a rifondere l'importo del titolo illegalmente ricevuto.

 

 

Art. 243

Arrotondamento dei versamenti

 

I versamenti sono arrotondati a cinque lire per difetto o per eccesso secondo che esistano frazioni di somma non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi. Lo stesso arrotondamento va effettuato nei titoli di spesa collettivi per l'importo dovuto a ciascun creditore.

 

L'arrotondamento non si effettua sugli elementi che costituiscono base di calcolo per la determinazione dei singoli importi da versare, ma su questi ultimi.

 

Quando con unica operazione vengono versati importi da imputare a più capitoli, vanno singolarmente arrotondate le somme di pertinenza di ciascun capitolo.

 

Analogamente si procede per la costituzione dei depositi provvisori e di quelli definitivi della Cassa Depositi e Prestiti.

 

L'arrotondamento dei versamenti dev'essere fatto sulle somme effettivamente dovute senza tener conto dell'imposta di bollo per quietanza, la quale, se applicabile, viene riscossa mediante apposizione di marche da bollo sui titoli di entrata.

 

Nelle scritture contabili e negli atti amministrativi concernenti somme da versare, va operato l'arrotondamento alla lira intera relativamente ai singoli importi lordi nonché alle diverse voci di ritenuta costituenti addendi; la somma netta da versare in base a detti importi arrotondati alla lira deve essere a sua volta arrotondata alle cinque lire e, per l'importo così risultante, deve essere emesso il titolo di versamento.

 

Non sono soggetti all'arrotondamento alle cinque lire, ma a lire intere:

 

- gli importi finali dei mandati per il versamento di ritenute che si estinguono mediante commutazione in quietanza di entrata o a favore di conti intestati ad Amministrazioni o gestioni autonome;

 

- i titoli di spesa estinguibili mediante semplice registrazione nelle scritture senza effettivo movimento di denaro nemmeno in tempi successivi alla loro estinzione, quali i mandati speciali di cui all'art. 411 del R.C.G.S. relativi a somme da introitarsi in conto entrate dello Stato senza effettiva commutazione in quietanza di Tesoreria;

 

- i buoni mod. 31-bis C.G. su ordini di accreditamento, commuta-bili in quietanza di entrata, emessi dai funzionari delegati per la regolazione periodica delle ritenute erariali annotate sulle aperture di credito.

 

I titoli di spesa da estinguere con le speciali modalità previste dall'art. 652 delle presenti Istruzioni debbono essere assoggettati all'arrotondamento prescritto.

 

 

Capo II

 

Valori e titoli ammessi in versamento

 

 

Sezione I

 

Valori monetari e altri titoli

 

 

Art. 244

Specie dei valori

 

Salvo le eccezioni consentite caso per caso dalla Direzione Generale del Tesoro, i versamenti nelle Tesorerie devono essere, di regola, eseguiti mediante:

 

a) biglietti della Banca d'Italia;

 

b) biglietti e monete metalliche di Stato;

 

c) monete metalliche dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;

 

in quanto abbiano corso legale.

 

Sono anche ammessi:

 

d) i vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia nonchè assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine degli agenti di riscossione e delle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato. I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la Sezione di Tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito;

e) i titoli postali di cui ai successivi articoli 247 e seguenti;

 

f) le cedole dei titoli del Debito Pubblico al portatore e dei certificati speciali di credito del Tesoro, di cui si conosce l'importo, scadute e non prescritte, o in corso di scadenza, ove trattasi di debito d'imposta e previa elencazione su apposita distinta, con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 996 delle presenti Istruzioni.

 

I valori suddetti sono accettati senza limite di somma, ad eccezione delle monete metalliche che possono avere un potere liberatorio limitato ad importi fissati dal]e apposite disposizioni (1).

 

I titoli di credito di cui al punto d) vengono presentati agli sportelli della sezione che rilascia la quietanza di entrata solo ad avvenuto incasso dei titoli di credito. Tale circostanza è evidenziata sulla distinta di versamento mediante apposita annotazione. La sezione riporta sulle quietanze la data di presentazione dei titoli di credito medesimi.

 

I titoli di credito presentati dagli operatori che richiedono una ricevuta dei valori consegnati allo sportello sono accompagnati da una distinta di versamento redatta in duplice copia, sulla quale deve essere apposta a cura della Sezione una dichiarazione attestante che una copia viene rilasciata quale ricevuta dei valori presentati e non costituisce documento liberatorio dei versamenti.

 

Gli agenti contabili dello Stato, le Banche nonchè gli Enti ed Uffici Pubblici che hanno rapporti con la Sezione possono trasmettere i titoli di credito anche per posta.

 

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Nota (1): Con D.P.R. 30 maggio 1957, pubblicato nella G.U. n. 159 del 27 giugno 1957, il potere liberatorio delle monete emesse dalla Zecca ai sensi delle leggi 24 dicembre 1951, n. 1405 e 14 dicembre 1955, n. 1314 è stato stabilito come segue:

monete da L. 500 pezzi n. 100 per L. 50.000;*

monete da L. 200 pezzi n. 100 per L. 20.000;**

monete   da L. 100 pezzi n. 100 per L. 10.000;

monete   da L. 50 pezzi n. 100 per L. 5.000;

monete   da L. 20 pezzi n. 50 per L. 1.000;

monete   da L. 10 pezzi n. 50 per L. 500;

monete   da L. 5 pezzi n. 50 per L. 250;

monete   da L. 2 pezzi n. 50 per L. 100;

monete   da L. 1 pezzi n. 50 per L. 50, sal-vo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 1408 delle presenti Istruzioni.

 

* D.P.R. 29.7.81 G.U. 10 del 12.1.82

** D.P.R. 1.8.77 G.U.268 del 1.10.77

 

 

Art. 245

Valori falsi o sospetti di falsità

 

Le valute riconosciute false e quelle sospette di falsità sono trattenute dalle Tesorerie e dagli altri contabili, i quali sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nelle presenti Istruzioni e cioè:

 

- per i biglietti a debito dello Stato, negli artt. da 94 a 99;

 

- per le monete metalliche, negli artt. 1414 e 1415;

 

- per i biglietti della Banca d'Italia, negli artt. da 1421 a 1424.

 

 

Art. 246

Versamento delle cedole di titoli
del Debito Pubblico da parte dei ricevitori
Provinciali delle Imposte Dirette

 

I Ricevitori Provinciali, per i versamenti di cedole semestrali di titoli al portatore di Debito Pubblico, ricevute in pagamento di imposte dirette dovute allo Stato in qualunque periodo del semestre che precede la scadenza delle cedole stesse, osservano le norme contenute nell'art. 996 delle presenti Istruzioni.

 

 

Sezione II

 

Dei titoli postali

 

 

Art. 247

Specie dei titoli

 

I titoli postali ammessi in versamento sono:

 

- i vaglia postali ordinari e di servizio;

 

- i certificati di accreditamento e i postagiro relativi alle somme accreditate sui conti correnti postali intestati alle Tesorerie;

 

- gli assegni di conto corrente postale tratti o girati a favore delle Tesorerie.

 

 

Art. 248

Vaglia postali e di servizio

 

I vaglia postali a tassa (ordinari e telegrafici) devono indicare l'oggetto del versamento ed essere intestati direttamente alla Sezione di Tesoreria o alla Tesoreria Centrale, oppure venire ad esse trasferiti con unica girata dai contabili dello Stato o da altri Uffici statali.

 

In dipendenza di apposite convenzioni con l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, è consentito l'uso di vaglia di servizio per i versamenti eseguiti da Amministrazioni, Uffici e contabili dello Stato.

 

I vaglia postali di servizio devono essere intestati esclusivamente alla Tesoreria e contenere la precisa indicazione dell'oggetto del versamento.

 

 

Art. 249

Validità dei vaglia postali

 

I vaglia postali possono essere riscossi entro i due mesi successivi a quello di emissione.

 

Trascorso tale termine, sono rimborsabili agli aventi diritto (destinatari, giratari, mittenti, ovvero loro eredi ed altri aventi causa) che ne facciano richiesta all'Amministrazione posta-le entro i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione. In mancanza di detta richiesta si prescrivono a termine di legge.

 

 

Art. 250

Operazioni contabili relative ai vaglia postali

 

L'ammontare complessivo dei vaglia pervenuti alla Sezione di Tesoreria - esclusi quelli riconosciuti irregolari, che vanno restituiti alle parti nella stessa giornata di arrivo, con lettera di accompagnamento indicante le irregolarità riscontrate - viene annotato nella situazione giornaliera di cassa mod. 54 T. sotto la voce   ed è eliminato al momento della riscossione dei vaglia stessi e della emissione dei corrispondenti titoli di entrata.

 

I vaglia postali riconosciuti regolari debbono essere prodotti giornalmente dalle Sezioni di Tesoreria alla Posta per il rimborso.

 

La Sezione di Tesoreria non deve emettere documenti di entrata in corrispondenza di vaglia, senza aver prima provveduto alla relativa riscossione.

 

Il movimento dei vaglia postali è anche tenuto in evidenza nel registro mod. 93-bis T. di cui all'articolo 135 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 251

Vaglia postali di dubbia imputazione

 

Per i vaglia postali che non rechino precise indicazioni circa l'oggetto del versamento, le Tesorerie chiedono subito notizie ai mittenti.

 

Ove tali notizie non pervengano entro il termine di validità dei vaglia, indicato nel primo comma del precedente art. 249, i relativi importi sono versati in distinti depositi provvisori, mediante emissione di tante quietanze mod. 123 T. quanti sono i vaglia medesimi, da intestarsi al versante.

 

Tali quietanze sono tenute in evidenza dalla Tesoreria, fino alla definitiva imputazione del versamento, per l'esecuzione dei successivi adempimenti previsti dall'art. 1347 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 252

Certificati di accreditamento e postagiro

 

In corrispondenza degli accreditamenti comunque effettuati nel conto corrente postale di ciascuna Tesoreria, questa riceve, dal Centro Compartimentale dei Servizi Bancoposta della propria circoscrizione, altrettanti certificati di accreditamento o postagiro.

 

I certificati e i postagiro, predisposti dai versanti, debbono contenere l'indicazione della causale di versamento.

 

Essi vengono trasmessi alla Tesoreria correntista con distinta analitica mod. CH 52 Aut che assolve anche la funzione di estratto conto.

 

Le distinte analitiche debbono essere numerate progressivamente secondo l'ordine di arrivo; nel caso in cui i certificati e i postagiro pervenissero senza distinta, le Sezioni di Tesoreria debbono provvedere a descriverli su apposito foglio sul quale vanno indicati, oltre al numero progressivo da rilevarsi dalla prima colonna del registro mod. 93 ter T., di cui all'art. 136 delle presenti Istruzioni, l'importo e la data di accreditamento.

 

La numerazione progressiva di dette distinte può essere sostituita da un numero attribuito a ciascuna distinta con procedimento automatico, mediante l'utilizzo di apparecchiature informatiche.

 

 

Art. 253

Certificati di accreditamento e postagiro
di dubbia imputazione

 

Nei riguardi dei certificati di accreditamento e dei postagiro che non rechino precise indicazioni circa l'oggetto del versamento, si procede analogamente a quanto è previsto nel precedente art. 251.

 

 

Art. 254

Somme erroneamente accreditate
al conto corrente postale di Tesoreria

 

Le somme erroneamente accreditate, in tutto o in parte, al conto corrente postale di Tesoreria e per le quali non siano state ancora emesse le corrispondenti quietanze di entrata, sono restituite al versante.

 

La restituzione è disposta:

 

a) dagli Uffici competenti ad apporre il visto sulle distinte di cui al successivo art. 267, quando per i relativi versamenti sia prevista tale formalità;

 

b) dalla Direzione Provinciale del Tesoro, negli altri casi.

 

I predetti Uffici, accertato che il versamento è in tutto o in parte non dovuto, autorizzano la Tesoreria a disporre il rimborso delle somme erroneamente versate, mediante apposita annotazione sulla relativa distinta nel primo caso e con lettera ufficiale nel secondo.

 

La Tesoreria, in base alla predetta autorizzazione, emette, per l'importo erroneamente versato vaglia cambiario   della Banca d'Italia da spedire all'indirizzo del versante, con tassa a carico del destinatario, previa annotazione dei relativi estremi sulla distinta di versamento o sulle lettere della Direzione Provinciale del Tesoro.

 

 

Art. 255

Interessi sui fondi versati
in conto corrente postale

 

Sui fondi versati nei conti correnti postali intestati alle Tesorerie dello Stato è corrisposto, dall'Amministrazione postale, I'interesse nella misura stabilita, il cui importo annuale viene comunicato dal competente Ufficio P.T. alle Tesorerie medesime, mediante invio di apposita certificazione a norma delle disposizioni vigenti in materia.

 

Detti interessi sono devoluti all'Erario.

 

Le Tesorerie provvedono al prelevamento, mediante assegno localizzato mod. ch. 16 e all'introito, con imputazione alle entrate eventuali del Tesoro, Capo X, degli interessi liquidati sul proprio conto corrente, mediante emissione di quietanza
mod. 121 T., previo visto della relativa distinta di versamento da parte della coesistente Ragioneria Provinciale dello Stato.

 

Le quietanze di entrata emesse, unitamente a copia della certificazione di cui al precedente primo comma, sono inviate alla Direzione Generale del Tesoro.

 

Gli interessi attribuiti sui conti correnti postali intestati a uffici statali, a contabili dello Stato e ad altri incaricati della riscossione - eccezione fatta per gli Esattori e per i Ricevitori Provinciali delle imposte - sono versati dai medesimi alla Tesoreria, per l'introito a favore dell'Erario (Capo X).

 

 

Art. 256.

Operazioni contabili relative
ai certificati di accreditamento e ai postagiro

 

Le Tesorerie, per l'ammontare complessivo delle quietanze e degli altri titoli di entrata da emettere, dispongono giornalmente il prelevamento dal proprio conto corrente postale delle somme rappresentate dai certificati di allibramento e dai postagiro ricevuti fino a tutto il giorno precedente; a tal fine emettono, a favore del Capo della Sezione, un assegno localizzato mod. ch. 16 Aut.

 

Il Cassiere Provinciale delle Poste include l'importo dell'assegno mod. ch. 16 Aut su mod. IX bis-spec. per la richiesta di sovvenzione per la giornata oppure eventualmente emette per detto importo mod. IX bis-spec. L'assegno debitamente quietanzato dal Capo della Sezione o, per sua delega, dal Cassiere di Tesoreria, è consegnato al Cassiere delle Poste.

 

Ove presso le Direzioni Provinciali delle Poste non possa essere utilizzata la procedura automatica di verifica dei fondi, la Tesoreria emette assegno localizzato mod. ch. 16, assegno che prima di essere quietanzato dal Capo della Sezione deve essere spedito, con apposita busta mod. ch. 42 in piego ordinario in esenzione da tassa, all'Ufficio dei Conti per le operazioni di addebitamento e per l'apposizione del visto.

 

A riscossione avvenuta l'Ufficio Controllo cura il discarico del relativo importo sulla situazione mod. 54 T. dalla voce "Titoli postali da riscuotere".

 

Qualora per le somme affluite sul conto corrente postale non sia possibile emettere il corrispondente documento di entrata, per il ritardo degli adempimenti da parte degli Uffici interessati, le Tesorerie sono tenute a svolgere ogni opportuna azione di sollecito.

 

Nello stesso giorno dell'emissione dell'assegno mod. CH 16 o CH 16 AUT. i relativi certificati di accreditamento e i postagiro debbono essere annullati mediante doppia perforazione e quindi riuniti in un pacco, al quale va unita una dichiarazione del Capo della Sezione contenente gli estremi dell'assegno emesso.

 

 

Art. 257

Scritturazioni sulla situazione
giornaliera mod. 54 T dei certificati
di accreditamento e dei postagiro

 

L'importo complessivo dei certificati di accreditamento e dei postagiro, pervenuti in giornata alla Sezione di Tesoreria, è annotato - per memoria - nella situazione giornaliera di cassa mod. 54 T. sotto la voce  .

 

Per quelli contabilizzati a seguito della emissione dei documenti di entrata il relativo importo viene scaricato dalla suddetta voce, contro scritturazione nel   del conto   figurante nell'apposito prospetto della situazione mod. 54 T.

 

Man mano che viene effettuata la riscossione dei corrispondenti assegni di prelevamento, il relativo importo è scaricato dal predetto conto  .

 

Le Sezioni di Tesoreria tengono in evidenza il movimento di carico e scarico dei certificati di accreditamento nel registro mod. 93-ter T., di cui all'art. 136 delle presenti Istruzioni, e hanno cura di seguire la regolarità delle operazioni effettuate sul conto corrente dall' Ufficio Conti, dopo ogni singola operazione di accreditamento e di addebitamento, in modo da far rilevare subito al predetto Ufficio le eventuali differenze riscontrate.

 

In corrispondenza dei certificati di accreditamento e dei postagiro non potuti contabilizzare entro il secondo mese successivo a quello del ricevimento, debbono essere costituiti altrettanti depositi provvisori.

 

 

Art. 258

Assegni all'ordine ed assegni localizzati
sui conti correnti postali.
Operazioni contabili

 

I contabili e i debitori diretti hanno facoltà di versare in Tesoreria le somme dovute mediante assegni all'ordine o localizzati, emessi a favore della Tesoreria sui propri conti correnti postali.

 

I detti assegni debbono essere muniti del visto del competente Ufficio Conti, a prova dell'eseguito addebitamento del loro importo sul conto del traente.

 

Le operazioni contabili relative agli assegni all'ordine o localizzati si eseguono con le modalità indicate nel precedente art. 250.

 

I predetti versamenti possono anche essere eseguiti con postagiro munito di attestazione.

 

 

Art. 259

Riscossione degli assegni all'ordine e localizzati.
Assegni di dubbia imputazione

 

Gli assegni all'ordine sono pagabili presso qualsiasi Ufficio postale.

 

Qualora siano stati girati a terzi, prima che alle Tesorerie, queste sono tenute ad accertare la consecutività delle precedenti girate.

 

Gli assegni localizzati non sono girabili; devono essere intestati alle Tesorerie e resi esigibili esclusivamente presso l'Ufficio postale del luogo in cui esse hanno sede.

 

Per la contabilizzazione degli assegni all'ordine e localizzati, di dubbia imputazione, si osservano le modalità indicate nel precedente art. 251.

 

 

Art. 260

Validità degli assegni postali

 

Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine sono validi per due mesi oltre quello in cui è avvenuta l'apposizione del  .

 

Trascorso tale termine, se ne può chiedere la rinnovazione all'Amministrazione postale entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello di vidimazione, con le modalità all'uopo stabilite.

 

Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine, non reclamati entro il termine indicato nel precedente comma, si prescrivono a favore dell'Amministrazione postale.

 

 

Art. 261

Effetti dei versamenti eseguiti con titoli postali
rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti

 

I versamenti eseguiti a mezzo di titoli postali si intendono effettuati nelle casse dello Stato:

 

- nel giorno della emissione, se eseguiti a mezzo vaglia postali;

 

- nel giorno della vidimazione da parte del competente Ufficio conti correnti, se eseguiti a mezzo di assegni localizzati o di assegni all'ordine intestati direttamente alla Tesoreria;

 

- nel giorno della consegna del titolo alla Tesoreria, per quelli effettuati per mezzo di assegni all'ordine recanti girate.

 

I versamenti a favore dei conti correnti postali intestati alle singole Tesorerie si considerano effettuati:

 

- nel giorno di accettazione del versamento, da parte dell'Ufficio postale, risultante dalla data da questi apposta sul bollettino e sulla relativa ricevuta, quando i versamenti sono eseguiti in contanti; quelli eseguiti a mezzo postagiro, si considerano effettuati nel giorno dell'addebitamento dei titoli da parte del competente Ufficio conti.

 

Le Tesorerie devono indicare sugli inserti la data in cui il versamento è stato effettuato nelle casse dello Stato, determinata secondo quanto sopra specificato.

 

 

Sezione III

 

Dei titoli di spesa pagati

 

 

Art. 262

Versamento dei titoli di spesa pagati

 

I contabili dello Stato e gli Uffici postali comprendono nei versamenti effettuati alle Tesorerie, oltre ai valori indicati nei precedenti articoli, i titoli di spesa pagati assegnati pel pagamento sulle loro casse.

 

 

Art. 263

Annotazioni sui titoli di spesa pagati

 

Sui titoli di spesa pagati deve essere apposto, a cura degli agenti pagatori, il bollo a calendario con la leggenda   oppure, in mancanza di questo, la parola   seguita dalla data del pagamento, dal bollo d'ufficio e dalla firma dell'agente pagatore.

 

Sui titoli di spesa di cui al precedente comma la Tesoreria, riconosciuto che essi contengono tutti i requisiti prescritti dalle norme in vigore e dalle presenti Istruzioni e accertato che i pagamenti furono eseguiti secondo le disposizioni indicate nelle medesime Istruzioni, deve apporre il proprio timbro a calendario con la leggenda  .

 

Restano ferme, ai fini delle responsabilità, le norme previste dagli articoli 417 e seguenti del R.C.G.S.

 

 

Art. 264

Recapito alla Sezione di Tesoreria dei titoli di spesa
pagati e custodia degli elenchi mod. 124-A e B T.

 

I titoli di spesa pagati dai contabili dello Stato o da altri uffici autorizzati devono essere recapitati alla Sezione di Tesoreria mediante consegna diretta o spedizione in piego assicurato.

 

I titoli di spesa pagati dagli Uffici postali sono consegnati alla Tesoreria a cura della Direzione Provinciale delle Poste. Tali titoli sono accompagnati, oltre che dalla nota descrittiva modello 124-A e B T., da altro esemplare riassuntivo della nota stessa, su cui la Tesoreria, con riserva di verifica, rilascia ricevuta provvisoria, contenente la indicazione del numero e dell'importo dichiarati dei titoli che vengono prodotti in versamento e munita della firma del Capo della Sezione, o di chi per lui, nonché del timbro della Sezione.

 

I predetti elenchi mod 124-A e B T., descrittivi dei titoli di spesa pagati prodotti in versamento dalla Posta o da altri Uffici autorizzati, sono uniti alle relative distinte di versamento e con esse custoditi secondo le modalità di cui al successivo art. 269.

 

 

Art. 265

Revisione e rimborso dei titoli di spesa
prodotti in versamento dai contabili

 

La Sezione di Tesoreria, salvo quanto stabilito nel successivo articolo per i titoli di spesa pagati dagli Uffici postali, provvede alla immediata revisione dei titoli di spesa prodotti in versamento dai contabili dello Stato, dagli Uffici governativi ed enti pubblici o privati incaricati di farne il pagamento, in modo da accertare che essi siano regolarmente estinti e quietanzati, nonché muniti delle eventuali marche da bollo, nella misura dovuta, e del timbro dell'ufficio pagatore; li scrittura, quindi, nei modi prescritti, in maniera da poterne effettuare in giornata il rimborso.

 

Tale rimborso, quando trattasi di contabili o di Uffici postali, non può aver luogo che mediante titolo di entrata, da emettersi secondo le norme in vigore.

 

Nei casi di rimborso in contanti, le firme per quietanza sono apposte sugli elenchi descrittivi dei titoli pagati e sono precedute dalla indicazione in tutte lettere, oltre che in cifre, della somma riscossa. I detti elenchi, ai quali debbono allegarsi i documenti giustificativi della quietanza (atti di delega e di riscossione, avvisi, ecc.) sono custoditi dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale e dagli altri contabili che hanno effettuato il rimborso, in fascicoli speciali, per agevolare ricerche e verifiche.

 

 

Art. 266

Revisione e rimborso dei titoli di spesa
prodotti in versamento dalla Posta

 

I titoli di spesa pagati dagli Uffici postali e versati in Tesoreria, devono essere riveduti - ai fini degli accertamenti di cui al precedente art. 263 - dalla medesima, che li scrittura in esito nei modi indicati dall'art. 129 delle presenti Istruzioni.

 

Il rimborso deve aver luogo entro otto giorni da quello in cui, a norma del precedente art. 264, fu effettuata la consegna dei titoli pagati alla Sezione di Tesoreria Provinciale.

 

In corrispondenza dell'importo complessivo dei titoli giornalmente compresi nelle proprie scritture di uscita la Sezione di Tesoreria rilascia, a favore della competente Direzione Pro-vinciale delle Poste, quietanza di contabilità speciale mod. 80 T. (speciale).

 

Tale quietanza è consegnata alla Direzione Provinciale delle Poste non oltre il mattino del giorno successivo a quello dell'emissione e deve essere accompagnata dall'elenco, in doppio esemplare, mod. 139 T. descrittivo dei versamenti ammessi al rimborso e dei titoli di spesa stralciati, che devono essere allegati all'elenco medesimo.

 

Uno degli elenchi predetti è restituito alla Sezione di Tesoreria Provinciale con dichiarazione di ricevuta, firmata dal Cassiere postale, e vistata dal Direttore e dal Controllore.

 

A tale elenco deve essere unita la ricevuta provvisoria di cui al precedente art. 264.

 

L'elenco mod. 139 T. e la ricevuta provvisoria, di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo, sono uniti alla corrispondente distinta di versamento mod. 124 T.

 

 

Capo III

 

Distinte di versamento

 

 

Art. 267

Compilazione delle distinte di versamento

 

Per ciascun versamento da farsi in Tesoreria deve preventivamente compilarsi, a cura del versante, apposita distinta mod. 124 T.; per quelli riguardanti la costituzione dei depositi o l'acquisto dei buoni ordinari del Tesoro, rispettivamente, la distinta mod. 125 T. o 126 T.

 

Le distinte devono recare l'indicazione particolareggiata dei valori, dell'importo complessivo dei titoli di spesa pagati che si versano (ove ne ricorra il caso), dell'oggetto del versamento, la data, la firma del versante e l'importo del bollo, se dovuto, nonché ogni altro elemento richiesto dal modello.

 

Le distinte riflettenti i versamenti in conto entrate di bilancio dello Stato debbono contenere le indicazioni relative all'imputazione (Capo, capitolo ed eventuale articolo); quelle riferentisi ai versamenti per la costituzione dei depositi provvisori devono recare anche le indicazioni prescritte dall'articolo 1332 delle presenti Istruzioni.

 

Le distinte riguardanti:

 

1) i versamenti effettuati dalle Direzioni Provinciali delle Poste e Telecomunicazioni debbono essere firmate dal Cassiere e vistate dal Controllore di detta Amministrazione;

 

2) la commutazione in quietanza o in vaglia del Tesoro di titoli di spesa vanno compilate dalle Amministrazioni emittenti, ovvero, quando a ciò esse non abbiano potuto provvedere, dalle Tesorerie;

 

3) i versamenti effettuati per posta, o mediante accreditamento al conto corrente postale delle Tesorerie, vanno compilate dalle Tesorerie medesime quando a ciò non abbiano provveduto gli interessati.

 

Le distinte debbono recare, quando prescritto, il visto dell'Ufficio competente e, in particolare:

 

a) della Ragioneria Provinciale dello Stato:

per tutti i versamenti da imputare ai capi I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XX, XXI, XXIX, XXX e XXXI, con esclusione di quelli eseguiti dagli agenti contabili - ivi compresi i concessionari del servizio di riscossione tributi - e dalle Aziende di credito. I predetti concessionari e le Aziende di credito hanno cura di apporre sulle distinte di versamento l'indicazione del "codice versante". Sono altresì esenti i versamenti effettuati al ripetuto capo I per imposte di fabbricazione, il cui pagamento debba essere eseguito prima dello svincolo, dell'estrazione o del prelievo di prodotti dai magazzini vincolati alla Finanza, purché tale specifica causale risulti espressamente dalle distinte di versamento;

b) della Direzione Provinciale del Tesoro:

per il versamento dei contributi di cui agli artt.1227, 1233, 1243, 1247 e 1269 delle presenti Istruzioni, tranne i casi in cui, per i contributi relativi alle scadenze in corso, sia comunicato alla Sezione di Tesoreria l'elenco delle somme dovute per le scadenze stesse, trascorse le quali i versamenti sono ricevuti soltanto previo visto sulle distinte da parte della Direzione Provinciale del Tesoro;

c) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agri-coltura:

per i versamenti effettuati ai fini della costituzione dei depositi provvisori per ottenere il rilascio delle licenze per l'esercizio dei panifici. La distinta deve recare la seguente causale: " ai sensi dell'art.5 della legge 31 luglio 1956, n.1002, a titolo di rimborso delle spese di accertamento della efficienza dell'impianto di panificazione con vincolo a favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura....". Il visto deve riferirsi anche alla misura dell'importo da depositare.

 

Per i versamenti periodici o a scadenza fissa l'imputazione può essere invece comunicata alla Sezione di Tesoreria mediante appositi elenchi descrittivi contenenti, fra l'altro, l'indicazio-ne delle somme dovute e del termine utile per il versamento. All'atto dell'apposizione del visto sulle distinte di versamento, la Ragioneria Provinciale dello Stato o la Direzione Provinciale del Tesoro, secondo le rispettive competenze, ove sia trascorso il termine utile per il versamento, provvedono all'indicazione sulle distinte medesime degli interessi di mora nonchè degli accessori eventualmente dovuti.

 

Per quanto riguarda particolarmente alcuni di tali versamenti (imposta sul gas, sull'energia elettrica, ricchezza mobile, complementare, addizionale, ecc.) debbono essere pure tenute presenti le norme stabilite dai successivi articoli 274 e seguenti.

 

Sulle distinte deve essere riportato il numero corrispondente al documento di entrata emesso.

 

Le distinte di versamento di cui al punto 3) del presente articolo possono essere compilate dalle Tesorerie mediante apposita apparecchiatura informatica.

 

 

Art. 268

Presentazione delle distinte

 

Le distinte di versamento devono essere presentate alle Tesorerie oppure ad esse spedite in piego, di regola, separato da quello contenente i valori. Nel caso che le distinte non siano pervenute, alla loro compilazione provvedono direttamente le Tesorerie.

 

Per i versamenti effettuati a mezzo conto corrente postale, le Tesorerie possono unire alle distinte i bollettini di versamento.

 

Le distinte comprendenti versamento di titoli di spesa pagati dai contabili dello Stato, o da altri uffici autorizzati, devono essere accompagnate da note descrittive mod. 124-A e B T., nelle quali i titoli stessi vanno elencati separatamente per specie, con l'indicazione dell'importo parziale di ciascuna specie e del totale generale da riportarsi sulle distinte.

 

Tali note devono essere munite della data e della firma del versante; quelle dei titoli pagati dall'Amministrazione postale devono essere firmate dall'impiegato compilatore e dal Direttore di Ragioneria e recare il visto del Direttore Provinciale delle Poste.

 

 

Art. 269

Adempimenti delle Tesorerie

 

Le Tesorerie, ricevute le distinte di versamento, riscontrano l'esattezza del danaro, dei valori e dei titoli loro consegnati e provvedono - se del caso - a completarle o a rettificarle con l'indicazione della esatta imputazione della somma versata; annotano poi sulle distinte gli estremi della quietanza, del vaglia del Tesoro o degli altri documenti di entrata emessi.

 

Tali documenti vengono consegnati al versante dal Cassiere o spediti al medesimo a cura dell'Ufficio Controllo.

 

Le Tesorerie raccolgono le distinte secondo la specie del modello distintamente per giornate e le custodiscono almeno per un decennio, salvo quelle relative all'acquisto dei buoni ordinari del Tesoro, la cui eliminazione deve essere autorizzata dalla Direzione Generale del Tesoro.

 

 

Art. 270

Rettifica delle distinte di versamento

 

Qualora in sede di revisione dei titoli di spesa prodotti in versamento si riscontri che alcuni di essi siano irregolari o elencati per un importo errato, la Sezione di Tesoreria pone in evidenza i titoli da eccepire e le differenze riscontrate, segnandone gli importi nelle apposite colonne delle relative note mod. 124-A e B T. Quindi esegue, nelle distinte di versamento, le opportune rettifiche, indicando su foglio a parte i titoli stralciati.

 

Analogamente si provvede per le variazioni in più o in meno che si rendano necessarie in seguito alla verifica dei valori versati, la cui distinta, compilata dagli interessati, va lasciata inalterata, mentre le differenze in più o in meno debbono essere messe in evidenza nelle apposite colonne delle distinte di versamento.

 

Le note dei titoli di spesa prodotti in versamento devono, in ogni caso, essere munite di visto dalla Sezione di Tesoreria a dimostrazione dei riscontri eseguiti.

 

 

Capo IV

 

Norme speciali per alcuni versamenti dei contabili

 

 

Art. 271

Versamenti in conto proventi del Lotto

 

I gestori del Lotto effettuano ogni settimana, con le modalità indicate nei precedenti articoli da 252 a 257, il versamento dei proventi del giuoco mediante accreditamento al conto corrente postale intestato alla Sezione di Tesoreria della provincia, nella quale le corrispondenti ricevitorie sono comprese, usando moduli ch. 8 a quattro sezioni, una delle quali, a dimostrazione dell'avvenuto versamento, dev'essere trasmessa alla competente Intendenza di Finanza, sede di estrazione, unitamente ai documenti contabili.

 

A cura del magazziniere del Lotto, tali moduli sono descritti in appositi elenchi mod. 126, Serie Y, e trasmessi alle competenti Sezioni di Tesoreria provinciale accompagnati dalla distinta di versamento, con la quale deve richiedersi unica quietanza da intestare:  .".

 

Per i versamenti in conto reintegrazione della dotazione dei biglietti per le giocate, affidata a ciascuna Ricevitoria del Lotto, devono essere rilasciate, a favore del magazziniere predetto, quietanze distinte per le singole ricevitorie.

 

 

Art. 272

Versamenti delle somme ricavate dalla vendita
di generi di monopolio

 

Il Deposito dei generi di monopolio effettua il versamento alla Sezione di Tesoreria Provinciale dei proventi delle vendite, nonché dei canoni e altri proventi riscossi, con distinti postagiro: uno per le somme destinate all'Erario e l'altro per quelle destinate alla  .

 

A tergo di ogni postagiro vanno indicati gli importi corri-spondenti a ciascuna quietanza richiesta, con la specificazione dei capitoli di entrata del bilancio dell'Amministrazione.

 

Nello stesso giorno dell'emissione del postagiro, il suddetto Deposito deve presentare in Tesoreria la distinta di versamento corrispondente, dalla quale risultino la specificazione delle quietanze richieste in conformità dell'annotazione apposta a tergo del postagiro e gli estremi (numero e data) di quest'ultimo.

 

Per i versamenti eseguiti, la Tesoreria rilascia separate quietanze distintamente per ciascun ramo di servizio (sali, tabacchi, ecc.) e per capitolo del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli, ove trattisi di proventi.

 

 

Art. 273

Versamenti per I.G.E., per tasse e canoni di abbonamento
alle radioaudizioni e alle trasmissioni televisive,
per tasse sulle concessioni governative e
per tasse scolastiche

 

Entro i termini stabiliti dalle norme che regolano le rispettive materie, i Procuratori del Registro, titolari dei conti correnti postali ai quali affluiscono i versamenti per imposta generale sulla entrata, per tasse sulle concessioni governative, per tasse scolastiche e per tasse e canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alle trasmissioni televisive, debbono emettere assegni di postagiro a favore del conto corrente postale intestato alla competente Sezione di Tesoreria per l'ammontare delle somme ricevute in versamento.

 

Contemporaneamente all'emissione del postagiro, i Procuratori del Registro debbono inviare alla stessa Sezione di Tesoreria apposita distinta di versamento, con la indicazione dell'importo versato col postagiro, degli estremi di questo, del mese cui l'imposta, tassa o canone si riferisce nonché del capo e capitolo del bilancio dell'entrata ai quali il versamento deve essere imputato.

 

 

Capo V

 

Norme speciali per alcuni versamenti
dei debitori diretti

 

 

Art. 274

Imposte di fabbricazione e imposte sul consumo
dell'energia elettrica e del gas

 

L'accertamento delle entrate inerenti alle imposte di fabbricazione nei confronti dei singoli debitori è demandato agli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione.

 

Nel caso in cui il pagamento dell'imposta debba essere effettuato prima dello svincolo, dell'estrazione o del prelievo di prodotti dai magazzini vincolati alla Finanza, la Sezione di Tesoreria è autorizzata a riceverlo e a rilasciare quietanza, purché tale specifica causale risulti espressamente dalla distinta di versamento.

 

Nei casi diversi da quello di cui al comma precedente gli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione compilano appositi elenchi, da trasmettere alle Sezioni di Tesoreria Provinciale ai fini dell'accettazione dei versamenti da parte dei debitori diretti. Su tali elenchi è apposta, a cura degli Uffici stessi, l'annotazione delle ditte morose per rate d'imposta o per importi comunque dovuti con riferimento a precedenti periodi.

 

Contemporaneamente copia dei predetti elenchi viene trasmessa dai cennati Uffici Tecnici alle Ragionerie Provinciali dello Stato, le quali prendono nota in appositi conti correnti   degli importi dovuti, alle varie scadenze, dai debitori.

 

Analoghe scritture, allo scopo di seguire gli accertamenti e le riscossioni, sono anche tenute dagli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione.

 

A fine esercizio, le scritture degli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione e delle Ragionerie Provinciali dello Stato devono essere parificate.

 

 

Art. 275

Termini per i versamenti delle
imposte di fabbricazione

 

I versamenti relativi alle imposte di cui all'articolo precedente devono essere effettuati entro i termini indicati sugli appositi elenchi compilati dall'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione.

 

Per i supplementi d'imposta liquidati a seguito di revisione delle dichiarazioni dei fabbricanti, gli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione trasmettono appositi elenchi aggiuntivi alla Sezione di Tesoreria e alla Ragioneria Provinciale dello Stato entro il terzo giorno successivo a quello della notifica dell'avviso di pagamento al contribuente, il quale è tenuto a versare le somme dovute nel termine stabilito nell'avviso.

 

Per i ritardati versamenti è dovuta una indennità di mora del 6%, ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine. La Ragioneria Provinciale dello Stato, all'atto dell'apposizione del visto sulle distinte di versamento, provvede, se del caso, all'applicazione dell'indennità di mora indicandone l'ammontare sulle distinte medesime.

 

Se il pagamento dell'imposta cade in giorno festivo, o in giorno di chiusura della Sezione di Tesoreria, il versamento può essere effettuato il giorno feriale successivo, senza applicazione della indennità di mora.

 

Trascorsi i termini su indicati, la Sezione di Tesoreria non può accettare versamenti in conto o a saldo di rate scadute, se prima le relative distinte non siano state assoggettate al visto della Ragioneria Provinciale dello Stato, la quale provvede, se del caso, all'applicazione della indennità di mora indicandone l'ammontare sulle distinte stesse.

 

Qualora i versamenti siano eseguiti fuori del termine a mezzo Posta, la Sezione di Tesoreria, prima di rilasciare le prescritte quietanze, deve provvedere a che le distinte siano munite del visto della predetta Ragioneria Provinciale.

 

Ove venga fatta richiesta di versamento per importi non compresi negli elenchi sopra indicati o non risultanti da apposito avviso di pagamento in possesso della parte, la Sezione di Tesoreria deve invitare l'interessato a effettuare il versamento sul proprio conto corrente postale. I versamenti effettuati dai debitori morosi devono essere imputati prima a scomputo dell'indennità di mora, poi in conto rate d'imposta di più remota scadenza, come previsto dal successivo articolo 320.

 

 

Art. 276

Versamenti per imposte dirette e per contributo
in conto entrate del Tesoro

 

Entro i termini stabiliti dalle leggi sulla riscossione delle imposte dirette il Ricevitore Provinciale, previo visto della Ragioneria Provinciale dello Stato sulla distinta mod. 124 T., effettua il versamento in Tesoreria delle imposte riscosse mediante ruoli.

 

In caso di ritardo nel versamento, il Ricevitore Provinciale è assoggettato, sull'importo non versato, all'indennità di mora nella misura del 2%, se il ritardo non supera i tre giorni, e del 6% se il ritardo è superiore.

 

Le Amministrazioni e gli Enti ammessi per legge speciale o in via amministrativa, quando le retribuzioni facciano carico al bilancio dello Stato, ad eseguire il versamento diretto in Tesoreria delle ritenute erariali (imposte di ricchezza mobile e complementare sul reddito ed eventuali addizionali) sugli emolumenti corrisposti al personale, hanno l'obbligo di presentare alla Ragioneria Provinciale dello Stato, insieme con la distinta di versamento per il visto, anche i prospetti mod. 64 T., in doppia copia, dimostrativi delle somme dovute e delle ritenute effettuate.

 

Detti prospetti devono comprendere altresì le ritenute per contributo in conto entrate del Tesoro, ove dovuto.

 

La Ragioneria Provinciale dello Stato, eseguiti sui prospetti mod. 64 T. gli opportuni riscontri e accertato che l'importo delle ritenute ivi esposte corrisponde a quello indicato sulla distinta di versamento, appone su questa il visto di regolarità acquisendo una copia dei prospetti medesimi nei propri atti e inviando l'altra all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette per il riscontro dei soggetti tenuti alla dichiarazione dei redditi altrui e dell'ammontare dei redditi stessi.

 

Per i versamenti in conto entrate del Tesoro effettuati presso la Tesoreria Centrale le distinte relative devono essere munite del visto del competente Ufficio della Direzione Generale del Tesoro.

 

 

Art. 277

Versamento delle ritenute d'acconto
per le imposte di ricchezza mobile, complementare
e relative addizionali

 

Le Tesorerie Provinciali ricevono i versamenti eseguiti dai contribuenti per ritenute d'acconto, ai fini delle imposte di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali (imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni e addizionale provinciale; addizionale E.C.A. di cui al R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni; ulteriore addizionale E.C.A. di cui alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346; addizionale straordinaria di cui al D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, prorogata con D.L. 11 dicembre 1967, n. 1132 convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 27).

 

Dette ritenute d'acconto vanno operate:

- dalle imprese commerciali, sui due terzi dei compensi corri-sposti per prestazioni artistiche effettuate in Italia da soggetti ivi domiciliati;

- dalle imprese commerciali, sui due terzi dei compensi corri-sposti agli amministratori e ai revisori o sindaci;

- da chiunque, sui due terzi delle somme pagate a stranieri o a italiani domiciliati all'estero a titolo di diritti d'autore, canoni o proventi per la cessione o la concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili o di compensi per l'esercizio in Italia di un'arte o professione.

- dalle pubbliche Amministrazioni per premi corrisposti ad estra-nei all'Amministrazione;

- da chiunque, ad eccezione delle Amministrazioni Statali e delle persone fisiche, sui due terzi delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte per prestazioni professionali;

 

Il versamento deve essere effettuato entro venti giorni in uno dei seguenti modi:

a) direttamente alla Sezione di Tesoreria Provinciale nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale chi ha eseguito la ritenuta, previo visto della relativa distinta di versamento da parte della Ragioneria Provinciale dello Stato;

b) nel conto corrente postale intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale, con gli speciali bollettini di versamento a cinque sezioni.

 

Sono considerati versamenti diretti anche quelli che i contribuenti eccezionalmente effettuino mediante invio alla Tesoreria Provinciale dei valori indicati nel precedente art. 244.

 

L'ammontare del tributo va aumentato dell'importo dovuto per bollo di quietanza; qualora detto importo manchi in tutto o in parte, le Sezioni di Tesoreria tengono in sospeso il versamento, richiedendo alle parti la necessaria integrazione.

 

Per i versamenti di cui alla lettera a) la Tesoreria rilascia e consegna al versante, oltre alla quietanza di entrata
mod. 121 T. da assoggettare alla imposta di bollo nella misura prescritta, apposita attestazione mod. 26 imposte dirette, comprovante l'avvenuto versamento, che il soggetto che ha operato la ritenuta dovrà allegare alla dichiarazione dei redditi altrui da produrre entro il 31 marzo all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

 

Tale attestazione, compilata dal versante, viene completata dalla Tesoreria con l'indicazione degli estremi della quietanza emessa, nonché con data, firma e bollo d'ufficio.

 

Per i versamenti di cui alla lettera b) la Tesoreria invia giornalmente alla Ragioneria Provinciale dello Stato la 5^ sezione dei bollettini di versamento, unendo ad essi un elenco dei relativi importi debitamente totalizzato.

 

La Ragioneria Provinciale dello Stato ripartisce i suddetti bollettini secondo le causali di versamento, compila separate distinte di versamento, una per ciascuna causale, vi appone il visto e, unitamente ai rispettivi bollettini, le trasmette alla Tesoreria.

 

La Tesoreria, emesse le quietanze, le invia direttamente all'Intendenza di Finanza, unitamente ai bollettini di versamento (5^ sezione), con lettera di accompagnamento in cui siano indicati il numero e la data delle quietanze emesse, il numero dei certificati e l'ammontare complessivo contabilizzato.

 

 

Art. 278

Versamento delle ritenute d'acconto e di imposta
sugli utili distribuiti dalle società

 

Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni e dalle società, anche cooperative, a responsabilità limitata sono soggetti a una ritenuta, nella misura del cinque per cento, a titolo di acconto dell'imposta complementare e della imposta sulle società dovute dai soci.

 

Le predette società devono versare alle Sezioni di Tesoreria Provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale, entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base alla aliquota del cinque per cento sull'intero importo degli utili soggetti a ritenuta di cui è stata deliberata la distribuzione.

 

Nei casi di assegnazione di azioni gratuite, o di aumento gratuito del valore nominale delle azioni, il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel foglio degli annunzi legali.

 

Inoltre, entro il 28 febbraio ed il 31 agosto, le società devono versare la maggior ritenuta effettuata nei rispettivi precedenti semestri in base alla aliquota del trenta per cento:

- sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale;

- sugli utili i spettanti ad organizzazioni di persone o di beni non soggette all'imposta sulle società e a soggetti tassabili in base al bilancio esenti dalla imposta sulle società;

- sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti in Italia e a società o associazioni estere senza stabile organizzazione in Italia.

 

La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto della corresponsione agli aventi diritto degli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, devono operare la ritenuta del cinque o del trenta per cento prevista dagli artt. 1 e 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

 

L'importo di tali ritenute deve essere versato alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale, entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivi al semestre in cui sono state operate.

 

Per il versamento delle ritenute d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società, si osservano le stesse procedure indicate nel successivo articolo 279 per il versamento delle imposte sulle società e sulle obbligazioni di cui all'art. 168 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

 

 

Art. 279

Versamento delle imposte sulle società
e sulle obbligazioni

 

Il pagamento delle imposte sulle società e sulle obbligazioni dovute allo Stato deve essere effettuato dai contribuenti in uno dei seguenti modi:

a) mediante versamento diretto alla Sezione di Tesoreria Provin-ciale nella cui circoscrizione il soggetto tassato ha il domicilio fiscale, previo visto della relativa distinta di versamento da parte della Ragioneria Provinciale dello Stato;

b) mediante versamento nel conto corrente postale intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale, con gli speciali bollettini di versamento a 5 sezioni.

 

Sono considerati versamenti diretti anche quelli che i contribuenti eccezionalmente effettuino con gli altri valori previsti dal precedente art. 244.

 

L'ammontare del tributo va aumentato, in ogni caso, dell'importo delle addizionali ordinaria e straordinaria, nonché di quello dovuto per bollo di quietanza.

 

Per i versamenti di cui alla lettera a) la Tesoreria rilascia e consegna al contribuente, oltre alla quietanza di entrata
mod. 121 T., da assoggettare all'imposta di bollo nella misura prescritta, apposita attestazione mod. 16 Imposte Dirette, comprovante l'avvenuto versamento, che il contribuente è tenuto a presentare ai fini della predetta imposta sulle società.

 

Detta attestazione, compilata dal contribuente, viene completata dalla Tesoreria con la indicazione degli estremi della quietanza emessa, nonché con la data, firma del Capo della Sezione, o di chi per lui, e bollo d'ufficio.

Per i versamenti di cui alla lettera b), la Tesoreria, previa compilazione di unica distinta di versamento da sottoporre al visto della Ragioneria Provinciale dello Stato, emette giornalmente separate quietanze cumulative:

- per l'ammontare globale del tributo, con imputazione al Capo VI, distintamente per l'art. 1 relativo all'imposta sulla società e per l'art. 2 relativo all'imposta sulle obbligazioni;

- per l'imposta di bollo, con imputazione al Capo VIII.

 

La Tesoreria deve inviare giornalmente dette quietanze, unitamente ai tagliandi dei bollettini di versamento (5^ sezione) cui le quietanze medesime si riferiscono, all'Intendenza di Finanza, con lettera di accompagnamento contenente l'indicazione del numero e data delle quietanze emesse, nonché del quantitativo e ammontare dei certificati contabilizzati.

 

Trascorso il termine stabilito dalle vigenti disposizioni per la presentazione della dichiarazione all'Ufficio delle Imposte, il contribuente, sempreché il debito d'imposta non sia stato già iscritto a ruolo, può effettuare il versamento in Tesoreria aumentando l'importo del tributo della relativa sopratassa e, nei casi in cui sia dovuta, della maggiorazione per ritardato versamento (di cui all'art. 184 ter introdotto nel T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316).

La Tesoreria, per tali versamenti, deve indicare a parte, nella quietanza, gli importi della sopratassa e della maggiorazione d'imposta, desumendoli dalla distinta di versamento.

 

Nel caso di versamento in conto corrente postale gli interessati, per l'importo della sola sopratassa, devono far uso di un separato bollettino; la Tesoreria deve distinguere la somma globale introitata a titolo di sopratassa e di maggiorazione di imposta sia nella distinta unica di versamento da sottoporre al visto della Ragioneria, sia nella quietanza cumulativa del tributo.

I versamenti relativi alla sopratassa e alla maggiorazione d'imposta debbono essere imputati agli appositi capitoli del Capo VI.

 

 

Art. 280

Versamenti per diritti di fotoriproduzione
di documenti degli Archivi di Stato

 

Il pagamento dei diritti dovuti per la fotoriproduzione dei documenti conservati presso gli Archivi di Stato può essere eseguito dagli interessati - oltre che direttamente - mediante accreditamento delle relative somme sul conto corrente postale intestato alla Sezione di Tesoreria. In tal caso quest'ultima, a fronte dei versamenti affluiti al conto corrente postale, compila unica distinta di versamento, da sottoporre al visto della Ragioneria Provinciale dello Stato, ed emette giornalmente due quietanze cumulative mod. 121 T. da intestare al   e da trasmettere all'Archivio di Stato:

- la prima, con imputazione all'apposito capitolo del Capo X, per l'ammontare complessivo dei diritti di fotoriproduzione;

- la seconda, con imputazione al Capo VIII, per l'importo totale delle somme versate per imposta di bollo.

 

Alla quietanza concernente i diritti di fotoriproduzione - sulla quale vanno riportati gli estremi di quella rilasciata per l'imposta di bollo - deve essere unito un elenco, da redigersi in doppio esemplare a cura della competente Sezione di Tesoreria, dei nominativi degli interessati con a fianco indicato, distintamente per le cennate causali, l'importo del versamento da ciascuno di essi effettuato, in modo che i totali concordino con quelli che figurano sulle relative quietanze.

 

Un esemplare dell'elenco di cui sopra va unito alla distinta di versamento.

 

 

 

TITOLO II

 

DELLE QUIETANZE E DEGLI ALTRI TITOLI D'ENTRATA

 

 

Capo I

 

Elencazione e modalità di emissione delle quietanze

 

 

Art. 281

Composizione e funzione dei documenti di entrata

 

I documenti di entrata, muniti del marchio a secco, vengono rilasciati dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato a fronte dei versamenti ricevuti.

 

Essi vengono compilati, con sistema meccanografico, su un modulo che può anche essere di tipo continuo (a fanfold), predisposto con fincatura tipografica standardizzata, destinata ad accogliere i dati necessari ad individuare le varie specie di documenti.

 

Ogni modulo o foglio di tabulato continuo costituisce un inserto a quattro copie (quietanza, matrice, estratto e scheda), ognuna delle quali - per ciascun documento emesso - assume la funzione più sotto specificata.

 

Allorché sia stata individuata la caratteristica del modulo, ogni inserto, con le parti che lo compongono, può essere utilizzato per un solo documento di entrata.

 

I vari documenti di entrata sono composti come segue:

- mod. 7 cat. I (Cassa Depositi e Prestiti) dichiarazione provvisoria di versamento, matrice, estratto e scheda (per le dichiarazioni provvisorie di versamento dei depositi in numerario);

- mod. 8 cat. I (Cassa Depositi e Prestiti) dichiarazione di ricevuta, matrice, estratto, scheda e ricevuta (per le dichiarazioni provvisorie di ricevuta di depositi in effetti pubblici);

- mod. 49 T., ricevuta. matrice, estratto di ricevuta e scheda (per i versamenti effettuati per l'acquisto dei buoni ordinari del Tesoro, quando la Tesoreria non può effettuare l'immediata consegna del titolo);

- mod. 80 T., quietanza, matrice, estratto e scheda (per le contabilità speciali);

- mod. 80 T. (speciale), quietanza, matrice e scheda (per i versamenti effettuati, in titoli di spesa o in contante, dalle Direzioni Provinciali delle Poste e Telecomunicazioni, a favore della "Contabilità speciale per la trasmissione dei fondi all'ordinatore dei vaglia e risparmi");

- mod. 81-septies T., quietanza, dichiarazione di riscossione
mod. 7-bis cat. I, matrice, estratto e scheda (per le riscos-sioni in contante nella gestione del servizio dei depositi della Cassa Depositi e Prestiti);

- mod. 92 cat. XI (Istituti di Previdenza), quietanza, matrice, estratto e scheda (per i versamenti dei contributi a favore della Cassa per le pensioni agli Ufficiali Giudiziari e Aiutanti Ufficiali Giudiziari);

- mod. 121 T., quietanza, matrice, duplice estratto e scheda (per le entrate di bilancio, l'acquisto di buoni ordinari del Tesoro e per fondi somministrati);

- mod. 123 T., quietanza, matrice, estratto e scheda (per i versamenti effettuati per la costituzione dei depositi provvisori);

- mod. 143 cat. VIII (Istituti di Previdenza), quietanza, matrice, estratto e scheda (per i versamenti dei contributi a favore della Cassa per le pensioni ai Sanitari);

- mod. 157 cat. IX (Istituti di Previdenza), quietanza, matrice, estratto e scheda (per i versamenti dei contributi a favore della Cassa per le pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali);

- mod. 243 D.P., ricevuta, matrice, estratto e scheda (per titoli ed altri valori di debito pubblico ricevuti dalle parti o dalla Direzione Generale omonima);

- mod. 279 cat. IV (Istituti di Previdenza), quietanza, matrice, estratto e scheda (per i versamenti dei contributi a favore della Cassa per le pensioni agli Insegnanti di asilo e scuole elementari parificate).

 

Inoltre, per le causali previste dalle presenti Istruzioni, vengono rilasciati i vaglia del Tesoro:

- mod. 122 T., vaglia, contromatrice, matrice, estratto e scheda (per i vaglia del Tesoro);

- mod. 122-bis T., vaglia, dichiarazione di versamento, matrice, estratto e scheda (per i vaglia del Tesoro da emettersi a favore del Tesoriere Centrale dello Stato, quale Cassiere della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza).

 

In luogo dei vaglia del Tesoro mod. 122 T. e 122-bis T. possono essere emesse quietanze mod. 121 T. ai sensi di quanto previsto dall'art. 774 delle presenti Istruzioni.

 

Per le occorrenze delle amministrazioni interessate, gli inserti sopra menzionati possono essere integrati da liste automaticamente predisposte.

 

La quarta o la quinta parte dell'inserto può essere sostituita da dati contenuti su supporti informatici o da elaborati prodotti automaticamente.

 

 

Art. 282

Firma, emissione, consegna e spedizione
delle quietanze

 

Le tesorerie rilasciano le quietanze e gli altri titoli di entrata:

a) per i versamenti eseguiti direttamente nelle proprie casse, all'atto stesso in cui vengono introitati i corrispondenti importi;

b) per i versamenti eseguiti a mezzo delle Poste, nello stesso giorno dell'arrivo dei valori o nel giorno successivo in caso di materiale impossibilità, se trattasi di contante, di vaglia cambiari, di assegni bancari liberi dell'istituto di emissione e di assegni bancari tratti su conti correnti in essere presso la coesistente filiale della Banca d'Italia, di certificati di accreditamento o di postagiro emessi su conti correnti postali; nello stesso giorno della riscossione, se trattasi di vaglia o assegni postali.

 

Le quietanze, previ gli opportuni riscontri con le distinte di versamento, vengono firmate dal Capo della Sezione di Tesoreria o da un suo delegato e quindi consegnate o spedite agli interessati, salvo che, per speciali disposizioni, esse debbano essere trasmesse ad Amministrazioni o uffici per ulteriori adempimenti.

 

 

Art. 283

Compilazione delle quietanze

 

Le quietanze debbono avere un numero continuativo per anno finanziario ed essere redatte con le modalità indicate nel-
l'art. 243 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato.

 

L'importo complessivo giornaliero di ciascuna specie di quietanza, aumentato dell'importo totale di quelle emesse nell'anno a tutto il giorno precedente, è riportato su apposite evidenze tenute dalle Sezioni anche con sistemi automatici; il totale ottenuto deve concordare con quello esposto nelle corrispondenti scritture di entrata a fine giornata.

 

L'importo complessivo alla fine di ogni mese di ciascuna specie di quietanza è annotato sulla matrice dell'ultima quietanza emessa a tale data ed aumentato dell'importo totale di quelle emesse, nell'anno, a tutto l'ultimo giorno del mese precedente.

 

 

Art. 284

Inserti con marchio a secco - Custodia e movimento

 

Gli inserti con marchio a secco da utilizzare per le operazioni di cui al precedente art. 281, sono forniti dal Provveditorato Generale dello Stato su richieste fatte dalle Tesorerie medesime, tramite l'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, alla Direzione Generale del Tesoro:

- entro il mese di aprile di ogni anno, se riferite al fabbisogno dell'intero esercizio finanziario successivo;

- nel corso dell'esercizio stesso per quelle suppletive.

 

Gli inserti sono assunti in carico nel registro mod. 16 T. con le modalità di cui al precedente art. 137 (1° libro) e accuratamente custoditi dalla Sezione di Tesoreria Provinciale in armadi chiusi, con le norme all'uopo emanate dall'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia.

 

Almeno ogni quadrimestre, i capi delle Sezioni di Tesoreria Provinciale dispongono che venga effettuata la verifica materiale degli inserti stessi, per riscontrare se le quantità giacenti corrispondano a quelle che risultano dalle rispettive scritture e, ove rilevino delle differenze, ne riferiscono alla Direzione Generale del Tesoro.

 

Ciò indipendentemente dagli accertamenti che, in proposito,

possono effettuare in occasione delle verifiche gli Ispettori per i Servizi Provinciali del Tesoro.

 

 

Art. 285

Custodia delle matrici degli inserti utilizzati

 

Le matrici degli inserti utilizzati, previo discarico nel registro mod. 16 T., sono ordinatamente conservate dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale in appositi armadi.

 

Quelle che non debbono essere allegate ai conti giudiziali o alle contabilità mensili (modd. 80 T. e 49 T.) sono custodite, separatamente per esercizio finanziario, in pacchi suggellati con bollo della Sezione di Tesoreria; esse sono conservate senza limiti di tempo e possono essere eliminate, previo annullamento e con l'obbligo del macero, dietro autorizzazione della Direzione Generale del Tesoro.

 

Gli inserti per i quali interviene annullamento per avaria prima della loro individuazione, sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto giudiziale mod. 115 T.

 

I modelli 7 Cat. I C.D.P. sono numerati progressivamente per esercizio finanziario, mentre i modelli 8 Cat. I C.D.P. debbono avere numerazione progressiva non per esercizio, ma continuativa.

 

Le matrici degli inserti utilizzati delle quietanze
modd. 121 T. e 123 T., dei vaglia del Tesoro modd. 122 T. e
122 bis T., delle ricevute mod. 243 D.P. sono, alla fine dell'esercizio, raccolte, distinte per modello, in fascicoli rilegati nei modi indicati nell'art. 163 delle presenti Istruzioni.

 

Anche le schede degli inserti costituenti i vari documenti di entrata sono raccolte in fascicoli e conservate con le modalità prescritte, per i registri, dall'art. 1438 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 286

Dimostrazione annuale del movimento degli inserti

 

Nei primi cinque giorni del mese di maggio di ogni anno, le Sezioni di Tesoreria Provinciale spediscono in unico esemplare alla Direzione Generale del Tesoro, redatto sul mod. 16 T. a firma del Capo della Sezione e del Controllore, un prospetto dimostrativo del movimento degli inserti con marchio a secco avvenuto durante il precedente esercizio finanziario.

 

Analogo prospetto va trasmesso, per gli inserti di rispettiva competenza, alla Cassa Depositi e Prestiti e alla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza.

 

In particolare, nel prospetto da trasmettere alla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti, dev'essere tenuto conto separato degli inserti mod. 80 T., relativi alla emissione delle quietanze della contabilità speciale per il movimento degli antichi depositi, dei titoli del credito comunale e provinciale e dei depositi della Cassa Depositi e Prestiti da restituirsi in provincia diversa da quella in cui furono iscritti.

 

Le dimostrazioni di cui sopra possono essere predisposte anche con sistemi automatici.

 

 

Art. 287

Rettifiche e annullamento delle quietanze

 

Nelle quietanze non devono farsi cancellature, sostituzioni di parola o di cifre, né alterazioni di sorta.

 

In caso di errore, si provvede alla rettifica sulla quietanza e su tutte le altre parti dell'inserto, mediante dichiarazione datata e firmata con l'osservanza delle norme contenute negli artt. 244 e 247 del R.C.G.S.

 

Quando una quietanza venga ridotta nell'importo o annullata, sulla medesima, sulla corrispondente matrice e sulle altre parti che compongono l'inserto, oltre alla dichiarazione datata e firmata, relativa al motivo della riduzione o dell'annullamento, deve essere anche indicato il reimpiego fatto delle somme che si sono rese - in conseguenza - disponibili nella cassa della Sezione di Tesoreria. Tale reimpiego deve essere fatto, di norma, soltanto nell'ambito del bilancio dello Stato.

 

Qualora, tuttavia, si tratti di somme erroneamente versate al

bilancio dello Stato in conseguenza di operazioni di Portafoglio dello Stato, il reimpiego di cui sopra può essere effettuato anche a favore del Contabile del Portafoglio dello Stato, di Amministrazioni pubbliche a ordinamento autonomo, di Enti morali e di Enti di diritto pubblico.

 

La rettifica dell'imputazione, può avere per oggetto:

 

a) variazione al capo di entrata.

 

Le variazioni della specie devono essere eseguite, oltre che nelle scritture e nelle contabilità, anche sulla quietanza e su tutte le altri parti dell'inserto. A tal fine, la Ragioneria competente segnala al versante di inoltrare, per il proprio tramite, l'originale di quietanza alla Sezione di Tesoreria interessata. Nel caso in cui la quietanza originale sia presentata direttamente in Tesoreria a cura del versante, questa sarà trattenuta dalla Sezione. In quest'ultimo caso, la Sezione, dopo aver ricevuto il documento di entrata, provvede a richiedere la variazione alla citata Ragioneria. Qualora la Ragioneria sia nell'impossibilità di reperire il documento originale, deve provvedere, prima di effettuare la prenotazione di variazione, a richiedere il certificato sostitutivo
mod. 128 T. e ad autorizzare la Sezione ad apportare la rettifica sul certificato medesimo nonché sulle scritture e sulle parti dell'inserto in possesso della Sezione stessa;

 

b) variazione al capitolo, all'articolo o al conto (competenza, residui).

 

Tali variazioni comportano una rettifica delle scritture, delle contabilità e delle altre parti dell'inserto, purché la matrice della quietanza si trovi in possesso della Sezione di Tesoreria.

 

Quando occorra annullare inserti non utilizzabili, si provve-de mediante perforazione meccanica con la leggenda "annullato". Tale formalità deve osservarsi anche quando sia necessario annullare quietanze già predisposte.

 

 

Art. 288

Variazioni delle imputazioni
e rimborsi di somme erroneamente versate

 

Le richieste di variazioni nella imputazione dei versamenti e quelle che implicano riduzione dell'importo o annullamento delle quietanze debbono essere inoltrate dagli interessati alla Sezione di Tesoreria tramite la competente Ragioneria, corredandole, ove del caso, del documento originale.

 

La Ragioneria provvede a prenotare nelle proprie scritture le variazioni da effettuare e a trasmettere i predetti documenti originali alla Sezione di Tesoreria competente.

 

Sulla base delle comunicazioni ricevute dalle Ragionerie, le Sezioni di Tesoreria provvedono ad eseguire le variazioni con le modalità indicate nel terzo e quarto comma del precedente
art. 287.

 

Nel caso di versamenti di pertinenza del bilancio regionale della Sicilia, erroneamente affluiti alle Sezioni di Tesoreria Provinciale, aventi sede nel territorio della Regione, queste ultime, previa comunicazione delle Ragionerie, dietro autorizzazione delle coesistenti Intendenze di Finanza o Direzioni Provinciali del Tesoro, possono procedere all'annullamento delle quietanze emesse e al rilascio, per il loro ammontare, di vaglia del Tesoro a favore della Regione Siciliana (con quietanza del Cassiere - Banco di Sicilia). I predetti vaglia debbono contenere espressamente la causale del loro rilascio e sono esenti da bollo.

 

Le variazioni suddette possono eseguirsi fino al 15 marzo dell'esercizio successivo a quello della emissione della quietanza da variare. Scaduto tale termine, le variazioni stesse sono subordinate a conforme autorizzazione della Divisione V della Direzione Generale del Tesoro fino al completamento delle operazioni relative al conto consuntivo delle entrate.

 

Le Tesorerie non debbono dar corso a richieste di riduzione o annullamento di quietanze contro rimborso diretto - in contante, con vaglia del tesoro o con qualsiasi altro mezzo - a favore delle parti, dovendo queste, in tal caso, inoltrare documentata istanza alle competenti Amministrazioni, che vi provvedono nei modi consentiti. Qualora si tratti di quietanze relative a somme versate in conto entrate del Tesoro, le domande di rimborso debbono essere inoltrate alla competente Direzione Provinciale del Tesoro con le modalità previste al successivo art. 394. Ove trattisi di quietanze relative a somme affluite a Capi di entrata gestiti da Amministrazioni non aventi appositi capitoli di spesa, per il rimborso si osservano le norme di cui al predetto articolo 394.

 

 

Art. 289

Riduzione o annullamento delle quietanze

 

Allorché in sostituzione di una quietanza mod. 121 T. annullata o ridotta nel corso dell'esercizio sia da emettere un titolo di entrata di specie diversa, l'importo della quietanza annullata o della parte ridotta si detrae dal totale del giorno in cui ha luogo l'operazione, annotato sulla matrice dell'ultima quietanza emessa, e si rilascia contemporaneamente il nuovo documento di entrata con riferimento alla quietanza annullata o ridotta.

 

Qualora, invece, per la parte ridotta sia da emettere altra quietanza della stessa specie, questa viene staccata dall'inserto in corso al momento della riduzione e il relativo importo, che si addiziona con quello delle quietanze della giornata, viene dedotto, nella giornata stessa, dal totale delle quietanze contabilizzate dal principio dell'esercizio, giustificando l'operazione con apposita annotazione.

 

 

Art. 290

Annullamento o riduzione di quietanza
emessa nell'esercizio chiuso

 

Ove si debba procedere all'annullamento o alla riduzione di una quietanza di Stato contabilizzata nell'esercizio chiuso, bisogna distinguere se, in sostituzione di essa o per la parte ridotta, debba emettersi un diverso titolo di entrata o anche, in caso di riduzione, una nuova quietanza di Stato.

 

Nel primo caso, l'importo della quietanza annullata o della parte ridotta si deduce dal totale generale annotato a tergo della matrice dell'ultima quietanza emessa in conto esercizio chiuso e, per lo stesso importo, si rilascia e si contabilizza, a data corrente, per il 31 dicembre, l'altro titolo di entrata, sulla cui matrice vanno riportate le annotazioni previste dal precedente articolo 283.

 

Nel secondo caso viene rilasciata una nuova quietanza di Stato a data corrente, per il 31 dicembre dell'esercizio chiuso, attribuendo alla stessa il numero che segue immediatamente quello assegnato all'ultima quietanza emessa in conto di detto esercizio e senza apportare alcuna variazione al totale generale delle quietanze contabilizzate nell'esercizio chiuso.

 

Tanto nel primo quanto nel secondo caso, sulla matrice della quietanza annullata o ridotta deve essere apposta annotazione di rettifica.

 

Sui nuovi titoli di entrata si fa riferimento alla quietanza annullata o ridotta.

 

 

Art. 291

Variazione nella intestazione di quietanze

 

Nel caso di variazioni nella intestazione di una quietanza mod. 121 T., che implichino la ripartizione, fra diversi titolari, dell'importo della quietanza medesima, la Sezione di Tesoreria vi provvede su conformi disposizioni dell'Amministrazione interes-sata, riducendo la quietanza stessa che viene riconsegnata all'originario versante ed emettendone delle nuove con l'osser-vanza di quanto prescritto dal precedente art. 282.

 

La Sezione di Tesoreria, qualora abbia prodotto la matrice della quietanza ridotta in sottoconto giudiziale, provvede al rilascio delle nuove quietanze a data corrente, per il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce la quietanza ridotta, dandone notizia - per il tramite dell'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia - alla Direzione Generale del Tesoro per le annotazioni sulla matrice predetta ed eseguendo contemporaneamente le opportune rettifiche alle annotazioni riflettenti la quantità degli inserti rimasti inutilizzati alla fine di detto esercizio ed eventualmente di quelli successivi, tanto nel registro mod. 16 T. quanto, ove del caso, nei sottoconti giudiziali in possesso della Sezione medesima ovvero in corso di compilazione.

 

 

Art. 292

Variazioni alle quietanze
ed alle scritture di entrata

 

Tutte le variazioni apportate alle quietanze debbono essere giustificate, con opportune annotazioni, anche nelle scritture e nelle corrispondenti schede, rettificando, ove occorra, il totale delle riscossioni dei giorni precedenti.

 

 

Art. 293

Divieto di rilasciare duplicati
o copie di quietanze

 

Le Tesorerie non possono, in alcun caso, rilasciare copie o duplicati delle quietanze.

 

A richiesta delle Amministrazioni interessate, sono autorizzate a rilasciare un prospetto delle quietanze emesse con tutte le indicazioni risultanti dalle matrici, quando queste si trovino in loro possesso.

 

 

Art. 294

Smarrimento o distruzione delle quietanze
e di altri documenti di entrata

 

In caso di smarrimento o di distruzione di una quietanza di cui al precedente articolo. 281 la Tesoreria che l'ha emessa rilascia in sostituzione un certificato mod. 128 T. in esenzione da bollo desunto dalla relativa scheda o omologo supporto informatico, anche nel caso in cui la matrice della quietanza stessa sia stata unita al conto giudiziale.

 

La stessa Tesoreria deve annotare l'avvenuto rilascio del certificato sulla corrispondente scheda.

 

Per ottenere tale certificato deve essere presentata alla Tesoreria, che ha emesso la quietanza, apposita domanda in carta semplice.

Nella domanda devono chiaramente specificarsi gli estremi della quietanza distrutta o smarrita, nonché la causale del versamento relativo.

 

Se lo smarrimento di una quietanza avvenga per disguido o per altra causa non imputabile a colpa del titolare, le Tesorerie possono rilasciare d'ufficio il certificato.

Nel caso che si rintracci la quietanza dichiarata distrutta o smarrita, il certificato, emesso in sostituzione, deve essere annullato e custodito negli atti d'ufficio.

 

Qualora la sostituzione non sia possibile, viene annullata e conservata negli atti d'ufficio la quietanza rintracciata.

 

Per i documenti di entrata rappresentati dagli inserti
modd. 122 T., 122-bis T., 243 D.P., 8 cat. I C.D.P., 81-septies T. e 123 T. valgono le particolari norme per essi previste.

 

 

Art. 295

Rilascio dei certificati mod. 181 T.

 

A richiesta delle Amministrazioni militari interessate, le Tesorerie rilasciano speciali certificati mod. 181 T. comprendenti una o più quietanze emesse per versamenti riguardanti cessioni di derrate e materiale vario a ufficiali, sottufficiali o a privati.

 

Tali certificati vengono rilasciati esclusivamente per mettere in grado le Amministrazioni militari di documentare domande intese ad ottenere la reintegrazione dei fondi nei rispettivi capitoli di bilancio.

 

Le Tesorerie sono altresì autorizzate a rilasciare certificati mod. 181 T:

a) all'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni per i versamenti delle eccedenze sulle anticipazioni relative a lavori telegrafici e telefonici nell'interesse di Amministra-zioni o Enti;

b) agli Uffici del registro, per i versamenti al bilancio di entrata delle somme riscosse a titolo di penalità inflitte a seguito di contestazioni valutarie, nonché a qualsiasi altra Amministrazione statale cui faccia carico l'emissione del decreto ministeriale che definisce le contestazioni medesime;

c) alla Società Italiana Autori ed Editori, per il versamento dei diritti erariali riscossi sulle scommesse;

d) alle Direzioni degli Istituti Penitenziari, per i versamenti dei proventi delle manifatture carcerarie e delle ritenute operate sugli assegni dei sottufficiali e militari del Corpo degli agenti di custodia a seguito delle punizioni di riduzione dello stipendio o della paga;

e) agli Ispettorati del Lavoro, per i versamenti dei contributi da parte degli Istituti di assicurazione sociale e delle imprese agricole soggette ad assicurazione e dei fondi dagli stessi non utilizzati, entro la chiusura di ciascun esercizio finanziario, sulle aperture di credito concernenti le spese di personale e di funzionamento degli Ispettorati medesimi;

f) agli Ispettorati Forestali, per i versamenti delle ritenute del 5% spese generali e migliorie del patrimonio rustico degli Enti;

g) ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco (compreso il Centro Studi ed Esperienze), per i versamenti eseguiti da Enti e privati per le prestazioni rese dal Corpo.

 

Nei casi accennati, nonché in quelli espressamente autorizzati dalla Direzione Generale del Tesoro, i certificati mod. 181 T. devono essere predisposti dalle Amministrazioni che ne facciano richiesta.

 

Dell'emissione dei certificati in parola è presa nota sulle corrispondenti schede.

 

Per ogni quietanza, non può rilasciarsi che un solo certifi-cato mod. 181 T.

 

 

Art. 296

Smarrimento o distruzione di matrici
di quietanza o di altro documento di entrata

 

Nel caso di smarrimento o distruzione della matrice di una quietanza o di altro documento di entrata, può, in sostituzione, essere prodotta in contabilità una dichiarazione firmata dal Capo della Sezione, dal Cassiere e dal Controllore, contenente le caratteristiche del documento smarrito o distrutto e corredata da fotocopie della fattura di versamento e della scheda relativa alla quietanza emessa oppure, in mancanza, da altra idonea documentazione. La dichiarazione deve contenere l'impegno di sollevare l'Erario da qualsiasi danno che possa derivare in conseguenza della dichiarazione di smarrimento o distruzione, con l'obbligo di produrre la matrice ove venga in seguito rintracciata.

 

 

Capo II

 

Imposta di bollo sulle quietanze di entrata

 

 

Art. 297

Bollo di quietanza

 

Salvo le eccezioni di cui ai successivi artt. 301, 302, 303 e 304, le quietanze di Tesoreria sono soggette all'imposta di bollo da corrispondersi in modo ordinario, mediante applicazione delle marche nella misura prescritta, o in modo virtuale, in conformità delle norme previste da apposita convenzione.

 

Le marche da bollo devono essere applicate sulle quietanze ed annullate mediante apposizione del bollo d'Ufficio, in modo che il bollo stesso lasci in parte l'impressione anche sulla quietanza.

 

L'inosservanza delle disposizioni indicate comporta la sanzione prevista dall'art. 38 delle norme sull'imposta di bollo, emanate con D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492.

 

 

Art. 298

Imposta di bollo

 

Le quietanze rilasciate dalle Tesorerie, a fronte di versa-menti ad esse effettuati per motivi che non siano contemplati negli articoli seguenti, sono soggette all'imposta di bollo, nella misura di L. 2, per ogni mille lire o frazione di mille lire, fino a un massimo di imposta di L. 10.000.

 

 

Art. 299

Imposta di bollo sulle quietanze dei depositi

 

Le quietanze dei depositi provvisori e quelle dei depositi definitivi della Cassa Depositi e Prestiti sono soggette, quando la somma supera le lire mille, all'imposta di bollo di L. 2, per ogni mille lire o frazione di mille lire, fino a un massimo d'imposta di L. 50.

 

 

 

 

 

 

Art. 300

Imposta di bollo su quietanze
provenienti da commutazioni

 

L'imposta di bollo nella misura stabilita, a seconda dei casi, dai precedenti articoli, deve applicarsi, se dovuta, anche se le quietanze siano emesse in commutazione di titoli di spesa.

 

 

Art. 301

Esenzione assoluta dall'imposta di bollo

 

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle a ordinamento autonomo, e gli Enti parificati allo Stato agli effetti tributari, fruiscono di esenzione, in modo assoluto, dall'imposta di bollo e, pertanto, le quietanze rilasciate a favore delle Amministrazioni ed Enti predetti non sono soggette all'imposta medesima.

 

 

Art. 302

Quietanze esenti dal bollo

 

Per effetto delle disposizioni citate nel precedente art. 301 e di altre particolari norme, sono esenti dall'imposta di bollo le quietanze rilasciate:

1) ai contabili dello Stato (tra i quali debbono comprendersi anche quelli dell'Amministrazione dei Monopoli nonché i direttori degli Aeroporti civili per i versamenti dei proventi propri dell'Aviazione Civile), ai funzionari governativi per le varie entrate di bilancio e per i versamenti e le eventuali somministrazioni di fondi;

2) agli Uffici e ai funzionari governativi, per i versamenti delle ritenute operate sulle competenze dei propri dipendenti in conto entrate del Tesoro, a titolo di imposta di ricchezza mobile, di imposta complementare sul reddito e relative addizionali nonché di contributo a favore`dell'ENPAS (Opera di previdenza e assistenza sanitaria) e della GESCAL;

3) agli Ispettori Provinciali dell'Agricoltura, per i versamenti di imposte e tasse erariali;

4) ai Magazzinieri contabili del Lotto, per i versamenti dei Ricevitori compresi nella circoscrizione dei magazzini;

5) ai Comuni, per i versamenti del diritto riscosso per conto dello Stato sulla macellazione dei bovini;

6) agli acquirenti dei buoni ordinari del Tesoro, all'atto del versamento delle somme relative;

7) alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

8) ai Consorzi Provinciali Antitubercolari;

9) all'Opera Nazionale per gli invalidi di guerra e alle istitu-zioni collegate;

10) all'Opera Nazionale per gli ex combattenti;

11) all'Opera Nazionale per gli orfani di guerra e alle istitu-zioni collegate;

12) all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

13) all'Ente Nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.);

14) all'Ente Nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.) (art. 7 D. L. 23 marzo 1948, n. 327);

15) all'Associazione Nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

16) all'Associazione Nazionale combattenti e reduci;

17) all'Associazione Nazionale vittime civili di guerra;

18) all'Associazione Nazionale famiglie di caduti e dispersi in guerra;

19) all'Associazione Nazionale mutilati e invalidi del lavoro (art. 77 legge 21 marzo 1958, n. 335);

20) all'Unione Nazionale mutilati per servizio;

21) all'Opera Nazionale per i ciechi civili (legge 10 febbraio 1962, n.66);

22) all'Ente Nazionale di lavoro per i ciechi (art. 1 del Regolamento approvato con R.D. 2 dicembre 1940, n. 2033);

23) all'Istituto Nazionale per le case agli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), per i versamenti mediante commutazione di titoli di spesa;

24) all'Istituto Autonomo case popolari:

- per le quote di canone di locazione di case di proprietà dello Stato, gestite dall'Istituto stesso;

- per le quote di ammortamento del prezzo di cessione degli alloggi (art. 24 D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2);

25) all'Istituto per lo Sviluppo dell'edilizia Sociale (I.S.E.S.), a fronte dei versamenti per il pagamento degli interessi dello 0,50 % sul costo degli alloggi costruiti ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640;

26) agli Enti amministratori provinciali, per i versamenti delle rate relative alla locazione, riscatto e cessione in proprietà, ai lavoratori agricoli dipendenti, degli alloggi, costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676;

27) alla Croce Rossa Italiana;

28) agli Esattori delle imposte dirette e ai Tesorieri Comunali, per i contributi a favore dell'Opera pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia;

29) agli Uffici governativi, per il versamento dei contributi relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie I.N.P.S.;

30) all'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, a fronte dei versamenti relativi alla imposta di produzione dell'energia elettrica;

31) al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

32) ai Patronati scolastici.

 

 

Art. 303

Esenzioni dal bollo per i versamenti
alla Cassa Depositi e Prestiti

 

Sono esenti dall'imposta di bollo le dichiarazioni di versamento alla Cassa Depositi e Prestiti:

- per le ammende, le indennità e altri proventi dovuti al  ;

- per i depositi delle indennità relative a espropriazioni fatte a causa di pubblica utilità nell'interesse esclusivo dello Stato, dei Comuni, delle Province, delle Regioni e degli Enti pubblici in genere, nonché delle società di tiro a segno per l'impianto di campi di tiro;

- per i depositi delle cauzioni dovute, a garanzia della loro gestione, dai Ricevitori Provinciali e dagli Esattori delle Imposte Dirette;

- per i depositi fatti dalle cancellerie dei residui dei depositi giudiziari.

 

 

Art. 304

Enti o Istituti che assolvono l'imposta di bollo
mediante abbonamento

 

Non si applica l'imposta di bollo sulle quietanze emesse a fronte dei versamenti eseguiti da Enti o Istituti che, per effetto di disposizioni legislative, assolvono il pagamento dell'imposta con il sistema dell'abbonamento.

 

Rientrano fra detti Enti e Istituti:

a) la Cassa per il Mezzogiorno (art. 31 legge 29 luglio 1957,
n. 634 e art. 26 della precedente legge 10 agosto 1950,
n. 646), per i pagamenti di indennità di esproprio e per quelli eseguiti, in dipendenza della propria attività istituzionale, a favore del Genio Civile e di altre Amministrazioni statali;

b) le Sezioni di Credito Agrario degli Istituti indicati negli articoli 13 - 1° comma - e 14 della legge 5 luglio 1928,
n. 1760, a fronte dei versamenti per la restituzione di fondi concessi dallo Stato agli Istituti medesimi per lo svolgimento del programma creditizio agrario, nonché per i pagamenti da essi effettuati in Tesoreria in dipendenza della loro attività istituzionale;

c) la Società  , per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea o definitiva dei terreni.

 

Fra gli Enti di cui al 1° comma vanno anche compresi, qualora trattisi di versamenti riguardanti operazioni, atti e contratti relativi alla propria attività istituzionale:

d) l'Istituto Mobiliare Italiano;

e) il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche;

f) l'Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità.

 

 

 

TITOLO III

 

NORME PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE AMMINISTRATE DALLA
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

 

 

Capo I

 

Norme generali

 

 

Art. 305

Accertamento

 

Le entrate amministrate dalla Direzione Generale del Tesoro sono quelle descritte nel Capo X del  .

 

Le entrate suddette sono accertate dalla Direzione Generale del Tesoro, dalle Direzioni Provinciali del Tesoro e dalle altre Amministrazioni competenti a norma di legge.

 

Per le entrate di pertinenza delle Regioni si fa rinvio alle particolari norme previste dai rispettivi ordinamenti.

 

 

Art. 306

Prenotazione in base a comunicazione

 

La Direzione Generale del Tesoro e le altre Amministrazioni di cui all'articolo precedente, eseguito l'accertamento delle entrate, ne danno comunicazione alla Direzione del Tesoro della provincia nella quale deve essere effettuato il pagamento, sempreché le operazioni relative al recupero siano di competenza della Direzione medesima.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, assunte nel registro protocollo le lettere di comunicazione, le trasmette alla Ragioneria Provinciale dello Stato, la quale provvede alla prenotazione del credito nel registro mod. 102 T. e le restituisce poi, con nota di eseguita prenotazione, alla Direzione Provinciale del Tesoro per gli ulteriori adempimenti.

 

Non è consentito apportare variazioni alle entrate del Tesoro, prenotate in base alle comunicazioni di cui sopra, senza l'autorizzazione dell'Ufficio che ha eseguito l'accertamento.

 

 

Art. 307

Prenotazioni da eseguirsi in base a ruoli
o al momento del versamento

 

La Ragioneria Provinciale dello Stato prende nota, direttamente, nel registro mod. 102 T., delle entrate accertate mediante ruoli e di quelle che si accertano al momento del versamento.

 

 

Art. 308

Invito ai debitori.
Interessi per ritardato pagamento

 

Per la riscossione delle entrate prenotate dalla Ragioneria Provinciale dello Stato nel registro mod. 102 T., la Direzione Provinciale del Tesoro invia ai debitori avviso mod. 280 T., invitandoli ad eseguire, alle stabilite scadenze, il versamento in Tesoreria delle somme da essi dovute, specificandone la causale.

 

Nel caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze stabilite si applicano, se dovuti, gli interessi legali in materia civile nella misura del 5 %, salvo quanto previsto dal successivo articolo 314 per le Province, Comuni, Consorzi ed altri Enti.

 

 

Art. 309

Delegazioni di pagamento

 

La Direzione Provinciale del Tesoro promuove, da parte degli Enti debitori (Province, Comuni, Consorzi legalmente costituiti, ecc.), il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento in Tesoreria, alle stabilite scadenze, delle rate in conto contributi nelle spese dello Stato e delle rate di ammortamento di prestiti o di altri debiti ratizzati verso il Tesoro.

 

Il rilascio delle delegazioni è subordinato all'adozione di apposita deliberazione da parte degli Enti debitori.

 

Nel caso che le annualità dovute per quanto precede non superino, ciascuna, l'importo di lire duecentomila, gli Enti debitori possono essere esentati dal rilascio delle delegazioni.

 

Qualora gli Enti debitori non aderiscano alla richiesta di rilascio delle delegazioni la Direzione Provinciale del Tesoro ne informa la Prefettura per gli opportuni provvedimenti.

 

Ove intervenga un aumento dell'annualità per la quale l'Ente debitore abbia già rilasciato delegazioni, per la differenza debbono essere chieste delegazioni suppletive. Nel caso di diminuzione, debbono ridursi, a cura della Direzione Provinciale del Tesoro, le delegazioni già rilasciate.

 

 

Art. 310

Cespiti ammessi in garanzia

 

Le delegazioni debbono essere rilasciate sulle sovraimposte comunali e provinciali, oppure su altri cespiti di entrata (imposta di famiglia ecc.) purché dati in riscossione all'Esattore delle Imposte Dirette o al Ricevitore Provinciale, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

 

I Comuni, in mancanza di altri cespiti delegabili per legge, possono rilasciare delegazioni sulle imposte di consumo, purché:

a) la riscossione sia data in carico all'appaltatore delle dette imposte, e, nel caso di gestione diretta, all'Esattore delle Imposte Dirette o al Tesoriere Comunale, con le condizioni stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

b) l'importo delle delegazioni non ecceda i quattro quinti della previsione, tenendo conto di tutti gli altri vincoli già esistenti.

 

Per l'accertamento della condizione di cui alla lettera a) è sufficiente che il Prefetto attesti che, con il contratto di appalto o mediante contratto aggiuntivo o apposita convenzione, la riscossione di dette imposte sia data in carico all'appaltatore, e, nel caso di gestione diretta, all'Esattore delle Imposte Dirette o al Tesoriere Comunale con le condizioni stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

 

Per l'accertamento delle condizioni di cui alla lettera b) occorre apposito benestare della Prefettura, da richiedersi dal Comune interessato, i cui estremi devono essere indicati nella relativa deliberazione.

 

 

Art. 311

Modalità per l'accettazione delle delegazioni

 

Qualunque sia il cespite di entrata vincolato, la Direzione Provinciale del Tesoro, prima di accettare le delegazioni, deve assicurarsi presso la Ragioneria Provinciale dello Stato che l'Ente debitore abbia sul cespite medesimo disponibilità sufficienti, tenendo presenti i vincoli precedentemente esistenti.

 

Per le delegazioni rilasciate sulle imposte di consumo si prescinde da tale accertamento, in quanto la disponibilità del cespite è attestata dal benestare della Prefettura di cui all'articolo precedente.

 

Con una stessa delegazione possono essere vincolati diversi cespiti, a condizione che essa contenga l'indicazione della somma garantita per ciascun cespite.

 

E' consentito, altresì, il rilascio di un'unica delegazione per rate di debito della stessa specie scadenti nel medesimo anno. In tal caso, a tergo della delegazione, rilasciata per l'intero ammontare delle rate scadenti nell'anno, deve risultare, distintamente per ogni singolo debito, l'importo della relativa rata.

 

Le delegazioni devono, in ogni caso, essere estinguibili in tante rate quante sono le scadenze con le quali si effettua la riscossione del cespite delegato (salve le eccezioni previste da disposizioni speciali).

 

La Direzione Provinciale del Tesoro è tenuta ad accertare mediante esame della relativa deliberazione - da trasmettersi da parte dell'Ente unitamente alle delegazioni - che l'Ente debitore si è impegnato, per tutti gli anni cui si riferiscono le delegazioni, a non arrecare ai cespiti vincolati riduzioni tali da menomare l'efficacia della garanzia e si è obbligato a mettere in riscossione i ruoli relativi nei termini prescritti, ove i cespiti suddetti siano costituiti da imposte o tasse comunali.

 

 

Art. 312

Requisiti delle delegazioni

 

Le delegazioni debbono recare la firma del legale rappre-sentante dell'Ente e quella per l'accettazione - limitatamente al periodo di gestione - dell'agente incaricato della riscossione dei cespiti che le garantiscono.

 

Alla cessazione della gestione per scadenza o altra causa dei suddetti incaricati, la Direzione Provinciale del Tesoro provvede a far firmare dal subentrante, per il periodo di gestione ad esso relativo, le delegazioni in essere.

 

In caso di stipula di convenzioni e rilascio di delegazioni, le convenzioni sono soggette alla imposta proporzionale di registro di cui all'art. 34 della tariffa (allegato A) annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 21 luglio 1961, n. 707, mentre le delegazioni, quali scritture private, debbono assolvere l'imposta fissa di bollo di L. 400 (art. 2, lettera b della tariffa, allegato A, al D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, modificata dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 835 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267).

 

Nel caso di rilascio di sole delegazioni queste, in quanto non negoziabili, sono soggette ciascuna all'imposta fissa di bollo di L. 400, di cui all'art. 2 della tariffa, allegato A, del sopracitato D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 e successive modificazioni (giusta annotazione riportata in corrispondenza dell'art. 6 della stessa tariffa). Qualora - come previsto dal 4° comma del precedente articolo - sia rilasciata un'unica delegazione di pagamento, la medesima va sottoposta a tante quote d'imposta di L. 400 ciascuna, quante sono le rate indicate a tergo.

 

Detta imposta può essere assolta mediante impiego di carta bollata, o mediante apposizione di marche da bollo da annullarsi nei modi prescritti.

 

Agli effetti dell'imposta di bollo sono equiparate alle delegazioni non negoziabili, le delegazioni di pagamento rilasciate da Province, Comuni, Consorzi ed altri Enti pubblici a favore delle Direzioni Generali della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza.

 

 

Art. 313

Registrazione e custodia delle delegazioni

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, riconosciuta la regolarità delle delegazioni, ne comunica gli estremi alla Ragioneria Provinciale dello Stato, per l'annotazione nel registro mod. 102 T. in corrispondenza delle relative partite.

 

Le delegazioni sono custodite nell'armadio metallico di cui all'art. 213 delle presenti Istruzioni e sono restituite agli Enti debitori man mano che i debiti ai quali esse si riferiscono vengono estinti, munite di annotazione relativa all'avvenuto pagamento della rata.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro prende nota del movimento delle delegazioni nel registro mod. 296 T., nel quale indica, per ciascuna partita di credito, l'Ente debitore, gli estremi del debito ratizzato cui le delegazioni servono di garanzia, gli elementi distintivi della delibera d'impegno, le caratteristiche delle delegazioni (data di emissione, anno a cui si riferiscono, importo), la data di comunicazione delle stesse alla Ragioneria Provinciale dello Stato, nonché gli estremi della loro restituzione agli Enti interessati.

 

 

Art. 314

Misura e decorrenza degli interessi.
Indennità di mora

 

Le somme dovute da Province, Comuni, Consorzi ed altri Enti pubblici, per rimborsi e concorsi nelle spese dello Stato, sono soggette, in caso di ritardato versamento:

a) alla indennità di mora a carico dell'Esattore delle Imposte Dirette nella misura del 6 %, se garantite da delegazioni esattoriali oppure nei casi in cui, pur non essendovi rilascio di delegazioni, si sia costituito, per espressa disposizione di legge, un rapporto diretto fra Stato ed Esattore delle Imposte Dirette;

b) agli interessi di mora a carico dell'Ente debitore nella misura del 5% annuo, in caso diverso.

 

L'indennità di mora è ridotta dal 6 % al 2 %, quando il pagamento avviene entro i tre giorni successivi alla scadenza.

 

Qualora il versamento venga effettuato dall'Esattore delle Imposte Dirette oltre l'anno dalla scadenza, sono dovuti, per il primo anno, l'indennità di mora del 6% e, per il periodo successivo, gli interessi di mora in ragione del 5% annuo.

 

 

Art. 315

Liquidazione dell'indennità e
degli interessi di mora

 

La Ragioneria Provinciale dello Stato provvede alla liquidazione dell'indennità di mora e degli interessi di mora, tenendo presente che questi ultimi sono dovuti, su ogni singola quota, dal giorno successivo a quello della scadenza a tutto il giorno in cui è eseguito il versamento, salvo quanto è disposto dai successivi articoli 317 e 319.

 

Alla fine di ogni esercizio finanziario la predetta Ragioneria Provinciale provvede, per ciascun debito, al calcolo degli interessi e delle indennità di mora dovuti per debiti scaduti e non ancora pagati, prenotandone l'importo nell'apposito capitolo di entrata.

 

 

Art. 316

Decorrenza degli interessi per debiti
a scadenza non prestabilita

 

Quando nessuna scadenza sia stata stabilita per legge, regolamento o convenzione, la Direzione Provinciale del Tesoro è tenuta a precisare, nell'invito di cui al precedente art. 308, che il versamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla data dell'invito stesso e che, in difetto, saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dal precedente articolo 314.

 

In tal caso, gli interessi decorrono dal trentunesimo giorno dalla data anzidetta.

 

 

Art. 317

Esenzione dal pagamento degli interessi
sui crediti di importo minimo

 

Gli interessi per ritardato pagamento non si applicano sui crediti della stessa specie i quali, anche se cumulativi, non eccedano le lire 12.000.

 

La disposizione di cui sopra non è applicabile per i versamenti del diritto macellazione bovini.

 

 

Art. 318

Recupero dei canoni di subaffitto di
locali di proprietà privata concessi in affitto ad
amministrazioni statali

 

Per il recupero dei canoni di subaffitto non pagati alla scadenza la Direzione Provinciale del Tesoro, in base alla segnalazione ricevuta dalla Ragioneria Provinciale dello Stato, spedisce ai debitori morosi l'invito di cui al precedente
art. 308, con l'avvertenza che saranno promossi gli atti necessari per il recupero del credito ove il debitore non provveda all'immediato pagamento di quanto dovuto.

 

 

Art. 319

Interessi di mora sui debiti estinti mediante
incameramento dei titoli di spesa

 

Qualora il recupero di un debito arretrato verso lo Stato, soggetto a interessi di mora, avvenga mediante incameramento dell'importo di un titolo di spesa emesso da un'Amministrazione dello Stato a favore del debitore, gli interessi vanno calcolati fino alla data di emissione del titolo stesso.

 

 

Art. 320

Vigilanza sulle riscossioni

 

La Ragioneria Provinciale dello Stato provvede, mediante visto sulle distinte di versamento, affinché la riscossione delle entrate, di cui ai precedenti articoli, sia regolarmente imputata ai rispettivi capitoli e articoli di bilancio.

 

Gli interessi e le indennità di mora, a carico del debitore, vanno calcolati sull'intera somma dovuta.

 

Qualora nell'importo versato non siano compresi, in tutto o in parte, gli interessi e l'indennità di mora, il relativo ammontare è prelevato dall'importo di ciascun versamento e imputato ai corrispondenti capitoli di bilancio, destinando la residua somma a scomputo dei debiti in conto capitale a cominciare da quelli scaduti in data più remota.

 

 

Art. 321

Procedura a carico dei debitori morosi

 

Entro il mese successivo alla fine di ciascun bimestre, la Ragioneria Provinciale dello Stato trasmette alla Direzione Provinciale del Tesoro l'elenco dei debitori morosi, con la indicazione, per ciascun debitore, della quota capitale e dei relativi accessori. Per le partite debitorie relative alle sanzioni pecuniarie, di cui al successivo art. 384, la segnalazione va eseguita alla fine di ogni esercizio finanziario.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, in base all'elenco di cui sopra, provvede agli adempimenti occorrenti alla realizzazione dei crediti erariali, impiegando tutti i mezzi amministrativi e giudiziari consentiti da leggi e regolamenti, non esclusa la procedura coattiva prevista dal T.U. approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639, attenendosi in particolare, per i procedimenti a carico del Ricevitore Provinciale, del Tesoriere Comunale, dell'Esattore delle Imposte Dirette o dell'Appaltatore delle imposte di consumo, alle norme che regolano la riscossione delle imposte dirette di cui al T.U. approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

 

Qualora i crediti siano d'importo inferiore a lire mille, può soprassedersi dall'azione di cui al comma precedente in attesa che, a carico del debitore, siano da recuperare altri debiti di maggiore entità.

 

Per il recupero, a carico delle Province e dei Comuni morosi, delle entrate non date in riscossione mediante ruoli, né garantite da delegazioni, è obbligo della Direzione Provinciale del Tesoro:

a) di comunicare, entro il 31 luglio di ogni anno, alla Prefettura e, per gli Enti locali delle Regioni a statuto speciale, al competente organo di controllo, gli elementi risultanti dagli elenchi dei debitori morosi, affinché sia provveduto agli occorrenti stanziamenti nei rispettivi bilanci della Provincia e dei Comuni debitori;

b) di assicurarsi che gli stanziamenti stessi siano stati effet-tivamente disposti.

 

Per il recupero delle quote del diritto macellazione dei bovini e delle somme garantite da delegazioni sul provento delle imposte di consumo, che non siano state versate a scadenza, si procede con le modalità stabilite dal citato T.U. approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

 

Art. 322

Crediti di dubbia e difficile esazione e crediti
riconosciuti assolutamente inesigibili
o insussistenti

 

I crediti erariali che, dopo l'espletamento delle procedure amministrative e giudiziarie stabilite dalle leggi e dai regolamenti, siano ritenuti di dubbia e difficile esazione:

1) se d'importo non superiore a L. 500, vengono annullati mediante decreto del Ministro delle Finanze su iniziativa della Direzione Generale del Demanio, alla quale la Direzione Provinciale del Tesoro deve avanzare le relative motivate proposte;

2) se eccedenti il limite di cui al punto 1), vengono trasportati nelle contabilità dell'Amministrazione del Demanio. In tal caso, la Direzione Provinciale del Tesoro trasmette all'Intendenza di Finanza, con la relativa documentazione, appositi elenchi in duplice esemplare sui quali vanno descritti i crediti da trasportare e indicate le pratiche esperite a carico dei debitori inadempienti.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, ricevuto in restituzione un esemplare del predetto elenco munito della dichiarazione che le partite da riscuotere sono state date in carico agli agenti del Demanio, provvede ad eliminarle dalle proprie scritture dandone notizia alla Ragioneria Provinciale dello Stato, ove si tratti di partite prenotate nel registro mod. 102 T.

 

Nei riguardi dei crediti ritenuti assolutamente inesigibili o insussistenti, la Direzione Provinciale del Tesoro trasmette le documentate proposte di annullamento al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio) per i conseguenti provvedimenti di competenza.

 

 

 

Art. 323

Comunicazioni annuali delle morosità

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, entro il mese di marzo di ogni anno, trasmette alla Direzione Generale del Tesoro un elenco delle partite rimaste da riscuotere al 31 dicembre dell'anno precedente e riferentisi a crediti prenotati nel registro mod. 102 T., accompagnandolo con una breve relazione in merito agli atti promossi per il recupero di ciascun credito, alle eventuali richieste di dilazione di pagamento proposte dai debitori, agli impedimenti che rendessero inefficace l'azione di recupero e alle eventuali proposte di annullamento.

 

 

Capo II

 

Norne speciali per alcune categorie di entrate

 

 

Sezione I

 

Indigenti inabili al lavoro

 

 

Art. 324

Recupero delle spese di mantenimento
degli indigenti inabili al lavoro.
Ordinanze di ricovero

 

La Prefettura, ai fini del recupero delle somme anticipate dallo Stato per ricovero negli istituti di assistenza e di beneficenza delle rispettive province degli indigenti inabili al lavoro, trasmette alla Direzione Provinciale del Tesoro copia delle relative ordinanze.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro istituisce, per ciascun ricoverato, un fascicolo indicandovi sulla copertina il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita nonché gli estremi dell'ordinanza di ricovero.

 

Qualora dall'ordinanza di ricovero non risulti la data di nascita dell'indigente, la Direzione Provinciale del Tesoro deve interessare la Prefettura perché fornisca tale elemento.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro trasmette le singole ordinanze alla coesistente Ragioneria Provinciale dello Stato, per le annotazioni di cui all'art. 325, e procede agli adempimenti indicati negli artt. 326 e seguenti.

 

 

Art. 325

Registro partitario mod. 68 T.

 

La Ragioneria Provinciale dello Stato cura la tenuta del registro partitario mod. 68 T., nel quale prende nota delle ordinanze di ricovero distintamente per ogni istituto di ricovero e per ciascun ricoverato; dopo di che restituisce le ordinanze stesse alla Direzione Provinciale del Tesoro, per gli adempimenti previsti dagli articoli 326 e seguenti.

 

Nel registro mod. 68 T. si deve prendere nota anche della data di nascita degli indigenti, agli effetti della cessazione dell'obbligo da parte dello Stato di anticipare le spese di ricovero dal giorno in cui essi compiono il 15° anno di età, salvo che ricorrano le cause, previste dalla legge, per conservare a carico dello Stato l'onere di che trattasi.

 

 

Art. 326

Rendiconti trimestrali
degli istituti di ricovero

 

Gli istituti di ricovero, per ottenere il rimborso delle spese anticipate per il mantenimento degli indigenti inabili al lavoro~ devono, alla fine di ogni trimestre, trasmettere alla Direzione del Tesoro della provincia in cui hanno sede gli istituti medesimi il rendiconto, in duplice esemplare, delle spese stesse, firmato dal presidente o da chi per lui, e corredato dai seguenti documenti:

a) copia dell'ordinanza di ricovero (qualora non sia stata prece-dentemente inviata) munita della dichiarazione che la retta sarà anticipata dallo Stato e che il Comune è obbligato al rimborso alla fine di ogni esercizio finanziario;

b) dichiarazione della Prefettura attestante:

- che la misura della retta giornaliera richiesta è quella determinata in base ai criteri previsti dalle prescritte norme, oppure, se d'importo inferiore, in relazione al costo dei generi e dei servizi;

- che l'istituto di ricovero, quando sia nel Comune domicilio di soccorso dell'indigente, non ha mezzi per sostenere ]e spese;

c) dichiarazione dell'istituto di ricovero, attestante di avere comunicato al Comune domicilio di soccorso la spesa di mantenimento, della quale chiede il rimborso.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, riconosciuto regolare il rendiconto, trasmette i due esemplari dello stesso, con gli allegati, alla Ragioneria Provinciale dello Stato, per gli adempimenti di cui all'articolo seguente.

 

 

Art. 327

Liquidazione delle spese di ricovero

 

La Ragioneria Provinciale dello Stato, eseguiti i riscontri di sua competenza, appone sugli esemplari del rendiconto, ove nulla abbia da eccepire, l'attestazione di regolarità a firma del Direttore, prende nota nel registro mod.68 T. della somma da recuperare e li restituisce alla Direzione Provinciale del Tesoro. Quest'ultima, dopo aver provveduto alla liquidazione delle spese da rimborsare, trasmette alla Prefettura, per le disposizioni di pagamento, un esemplare del rendiconto stesso, completato con la indicazione della somma liquidata, dandone contemporanea notizia alla predetta Ragioneria.

 

L'altro esemplare del rendiconto è trattenuto dalla Direzione Provinciale del Tesoro, la quale prende nota, sulle copertine dei fascicoli, istituiti a norma dell'art. 324, degli importi delle spese liquidate e dei periodi di tempo ai quali le stesse si riferiscono.

 

 

Art. 328

Accertamento relativo al domicilio di soccorso

 

Ai fini del riparto delle spese di ricovero, da porsi a carico degli Enti che sono tenuti a sostenerle, la Direzione Provinciale del Tesoro deve accertare, sulla base delle ordinanze di ricovero, il domicilio di soccorso dei singoli indigenti, cui si riferiscono le ordinanze medesime, prendendone nota sulla copertina del fascicolo di cui al precedente articolo 324.

 

 

Art. 329

Domicilio di soccorso

 

Il domicilio di soccorso è regolato dalle norme di cui al paragrafo VII della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni. In base a tali norme, il domicilio di soccorso dell'indigente di età superiore a 14 anni è quello del Comune in cui egli abbia dimorato, senza notevoli interruzioni, per più di due anni, indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio di soccorso del marito, ove trattisi di donna coniugata, dell'esercente la patria potestà, nel caso di minore.

 

Per i figli legittimi o riconosciuti, di età inferiore agli anni 14, il domicilio di soccorso è quello dell'esercente la patria potestà.

 

In caso di dimora per meno di due anni in un Comune, il domicilio di soccorso è comunque quello del Comune di origine.

 

Qualora, dopo il ricovero di un minore di età inferiore ai 14 anni, avvengano variazioni nel domicilio dell'esercente la patria potestà, deve aversi riguardo, agli effetti del riparto della spesa, al domicilio che aveva il minore al momento del ricovero.

 

Il domicilio di soccorso, una volta acquistato per dimora ultra biennale in un Comune, non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso in altro Comune.

 

Per i cittadini nati all'estero, ma residenti in Italia, si considera domicilio di soccorso il Comune in cui essi hanno domicilio ai termini del codice civile, sempre che non abbiano acquisito il domicilio di soccorso per dimora ultra biennale, senza notevoli interruzioni, in un Comune diverso.

 

 

 

 

 

Art. 330

Assenze dal Comune di dimora

 

La dimora in un Comune non si considera interrotta durante il tempo trascorso altrove per servizio militare o per degenza in stabilimenti di cura.

 

Il tempo trascorso in un Comune per servizio militare o di pubblica sicurezza, per ricovero in stabilimenti di cura o di pubblica beneficenza con spese di mantenimento a totale carico degli stessi, ovvero per internamento in stabilimenti di pena o in case di correzione, non fa acquistare il domicilio di soccorso in quel Comune.

 

 

Art. 331

Prova del domicilio di soccorso

 

Colui che invoca il beneficio del domicilio di soccorso deve provare di trovarsi in una delle condizioni all'uopo prescritte, salvo che sia dispensato dal fornire in via diretta tale prova, per essere minorenne, o per trovarsi in condizione di imperfezione o infermità fisica o mentale, ovvero per altre ammissibili ragioni impeditive.

 

Nelle istruttorie delle pratiche vertenti il recupero delle spese di mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, l'accertamento del domicilio di soccorso, che non risulti altrimenti indicato nei documenti acquisiti alle pratiche stesse, è affidato alla Direzione Provinciale del Tesoro, che richiede a tal fine idonei certificati anagrafici al Comune o ai Comuni nei quali risulti che l'indigente abbia dimorato.

 

Qualora non possa provarsi, come sopra, la circostanza della dimora dell'indigente in un Comune per il tempo richiesto dalle norme sul domicilio di soccorso, spetta al Comune di origine di fornire la prova che l'indigente, per il quale è richiesto il rimborso delle spese di ricovero, abbia acquistato in altro Comune il domicilio predetto.

 

 

Art. 332

Domicilio di soccorso in Comune diverso
da quello indicato dall'Istituto di ricovero
o dalla Prefettura

 

Qualora, dalle comunicazioni pervenute o dagli accertamenti eseguiti, risulti che l'indigente abbia il domicilio di soccorso in un Comune diverso da quello indicato dall'istituto di ricovero o dalla Prefettura nell'ordinanza, la Direzione Provinciale del Tesoro.

a) se il domicilio di soccorso è in un Comune della stessa provincia:

- ne dà comunicazione all'istituto di ricovero, al nuovo Comune cui trasmette copia dell'ordinanza di ricovero e alla Ragioneria Provinciale dello Stato per le opportune annotazioni nel registro mod. 68 T.;

b) se il domicilio di soccorso è in un Comune di altra provincia:

- ne dà comunicazione alla Ragioneria Provinciale dello Stato, perché provveda alla chiusura della partita e all'invio alla Ragioneria competente di un estratto del registro mod. 68 T., da compilarsi sull'elenco mod. A;

- trasmette l'ordinanza di ricovero, con i documenti di cui all'art. 326 che le siano già pervenuti, alla Direzione Provinciale del Tesoro che deve provvedere al riparto e al recupero delle somme anticipate, dandone comunicazione agli Enti di cui alla precedente lettera a).

 

 

Art. 333

Accertamento delle somme da recuperare

 

La Ragioneria Provinciale dello Stato, entro il mese di gennaio di ogni anno, chiede alla Prefettura la dimostrazione dei pagamenti eseguiti nell'anno precedente, distintamente per istituto di ricovero e per indigente, in modo da poter completare le prenotazioni fatte nel registro mod. 68 T. e accertare che le somme pagate concordino con quelle liquidate ai termini del-
l'art. 327.

 

 

Art. 334

Estratti del registro mod. 68 T.

 

Per gli indigenti appartenenti per domicilio di soccorso ad altre province, la Ragioneria Provinciale dello Stato - sulla scorta delle comunicazioni di cui alla lettera b) del precedente art. 332 - trasmette, entro il mese di marzo di ogni anno, alle competenti Ragionerie, un estratto del registro mod. 68 T., compilato sull'elenco mod. A, per le partite che esse devono rispettivamente assumere in carico, dandone notizia alle Direzioni Provinciali del Tesoro interessate.

 

 

Art. 335

Estratti suppletivi del registro mod. 68 T.

 

Qualora, da accertamenti eseguiti successivamente, risulti che gli indigenti, le cui spese di ricovero siano state rimborsate dallo Stato nel corso dell'anno precedente, appartengano, per domicilio di soccorso, ad altre province, la Ragioneria Provinciale dello Stato trasmette alle competenti Ragionerie estratti suppletivi del registro mod. 68 T., informandone le Direzioni Provinciali del Tesoro interessate.

 

 

Art. 336

Comunicazione delle somme da recuperare

 

La Ragioneria Provinciale dello Stato, entro il 10 aprile, comunica alla Direzione Provinciale del Tesoro le somme da recuperare per ogni indigente al 31 dicembre precedente, comprendendo, distintamente, anche quelle risultanti dagli elenchi mod. A, pervenuti da altre province. Analoga comunicazione va fatta, dopo detta data, per effetto delle disposizioni di cui al precedente art. 335.

 

La predetta Ragioneria, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alla Direzione Generale del Tesoro, con mod. 178 T., la situazione delle spese anticipate e dei recuperi effettuati nell'anno precedente.

 

 

Art. 337

Ordinanze di riparto

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, in base alle comunicazioni di cui al precedente articolo e ai documenti di cui all'art. 326, determina, con apposita ordinanza mod. 247 T., per ciascun Comune di appartenenza degli indigenti, quali sono gli Enti ai quali fa carico il rimborso delle spese anticipate dallo Stato e la quota che grava su ciascuno di essi.

 

Le ordinanze, prima della notifica, devono essere inviate alla Ragioneria Provinciale dello Stato per la revisione contabile.

 

 

Art. 338

Elementi da indicare nelle ordinanze di riparto

 

Le ordinanze di riparto devono contenere le seguenti indicazioni:

a) il cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio di soccorso o Comune di origine degli indigenti;

b) i periodi ai quali si riferisce la spesa sostenuta dal-l'istituto di ricovero e i relativi importi;

c) gli istituti di ricovero;

d) gli Enti tenuti al rimborso e l'importo della quota posta a carico di ciascuno di essi;

e) la potenzialità economica degli Enti stessi;

f) il termine per il versamento in Tesoreria delle somme dovute.

 

Le ordinanze in parola possono comprendere più indigenti e riguardare recuperi di spese anticipate in diversi esercizi.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro scrittura, per ordine cronologico, sul registro mod. 293 T. le ordinanze emesse, assegnando a ciascuna un numero progressivo.

 

 

Art. 339

Enti tenuti al rimborso

 

Al rimborso delle spese anticipate dallo Stato per il ricovero degli indigenti devono essere chiamati a concorrere nell'ordine:

1) i Comuni;

2) le Istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza (istituti di ricovero per minori, adulti e anziani inabili e istituti assimilati; Ente comunale di assistenza, solo nel caso in cui sia amministratore di altre istituzioni assistenziali e nei limiti della potenzialità economica di tali istituzioni; confraternite, sempre che rivestano la natura di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);

3) lo Stato.

 

L'ordine di cui al precedente comma è tassativo, nel senso che gli Enti successivamente designati possono essere chiamati al rimborso delle spese suddette soltanto se quel]i chiamati prima risultino in tutto o in parte privi di mezzi e, in quest'ultimo caso, limitatamente all'importo che non possa essere recuperato.

 

 

Art. 340

Enti equiparati

 

Sono equiparate agli istituti di ricovero per minori, adulti e anziani inabili, agli effetti del concorso nelle spese di mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, le altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le cui rendite non siano destinate a finalità assistenziali specifiche.

 

 

Art. 341

Accertamento della potenzialità economica
degli Enti chiamati al rimborso

 

La potenzialità degli Enti, chiamati a sostenere le spese di mantenimento degli indigenti, è stabilita - fino a quando la materia non venga diversamente disciplinata - in base agli estratti dei conti consuntivi o agli estratti dei verbali di chiusura degli esercizi cui la spesa si riferisce, avuto riguardo:

1) per i Comuni, non facenti parte di Regione a statuto speciale, all'avanzo che si ottiene computando le sole spese obbligatorie, con esclusione di quelle facoltative;

2) per i Comuni appartenenti alle Regioni a statuto speciale, al rapporto tra le entrate tributarie, le compartecipazioni a tributi erariali nonché le entrate extra tributarie e le spese correnti di competenza dell'esercizio, aumentate delle rate di rimborso dei mutui in estinzione;

3) per gli istituti di ricovero per minori, adulti e anziani inabili e istituti assimilati, agli avanzi effettivi di amministrazione;

4) per l'Ente comunale di assistenza, ove sia amministratore di altre istituzioni assistenziali, all'avanzo determinato tenendo conto solo delle spese erogate, da parte delle istituzioni amministrate, in beneficenza specifica e non pure di quelle erogate in beneficenza generica.

 

 

 

Art. 342

Abbandono delle pratiche di recupero

 

Qualora le spese per il mantenimento degli indigenti debbano in tutto od in parte rimanere a carico dello Stato, per mancanza o insufficienza di mezzi negli Enti chiamati a concorrere, la Dire-zione Provinciale del Tesoro dispone, con motivata determinazione, l'abbandono delle pratiche di recupero, trasmettendone copia alla Ragioneria Provinciale dello Stato, per i conseguenti adempimenti di competenza, e alla Direzione Generale del Tesoro - Ispettorato Generale per i Servizi delle Entrate - per opportuna conoscenza.

 

 

Art. 343

Notifica delle ordinanze di riparto

 

La Direzione Provinciale del Tesoro provvede affinché le ordinanze di riparto siano notificate agli Enti chiamati a sostenere le spese.

 

La notifica deve, di regola, essere fatta a mezzo di messo comunale e, solo in casi eccezionali, a mezzo di ufficiale giudiziario.

 

Al pagamento delle spese di trasferta, eventualmente spettanti ai messi comunali, provvede la Direzione Provinciale del Tesoro, con ordinativi su ordini di accreditamento. Analogamente si procede per il rimborso delle spese anticipate dagli Uffici del Registro, per le notifiche delle ordinanze eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, ricevuto in restituzione un esemplare delle ordinanze di riparto, munito del referto di notifica, lo invia alla Ragioneria Provinciale dello Stato la quale, dopo aver annotato la data di notifica sul registro
mod. 68 T., lo restituisce alla Direzione Provinciale medesima.

 

 

Art. 344

Ricorso contro l'ordinanza di riparto

 

Contro l'ordinanza di riparto gli Enti interessati possono produrre ricorso al Prefetto della provincia in cui ha sede l'istituzione che ha effettuato il ricovero, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza.

 

Il Prefetto decide in via amministrativa, su parere conforme di apposita commissione.

 

I ricorsi predetti, ove non siano stati notificati alla Direzione Provinciale del Tesoro, debbono essere comunicati a quest'ultima, dalla Prefettura, per l'istruttoria di competenza. Le deduzioni, al riguardo, della Direzione Provinciale del Tesoro, sia sulle circostanze di fatto sia sulle questioni di diritto, sono trasmesse alla Prefettura con l'eventuale documentazione. La Direzione Provinciale del Tesoro è tenuta a seguire l'ulteriore svolgimento della procedura, sollecitandone, ove necessario, la definizione.

 

La decisione del Prefetto è definitiva. Contro di essa è ammesso ricorso, da parte degli Enti interessati, al Consiglio di Stato, soltanto per motivi di legittimità, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione stessa, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 180 giorni.

 

 

Art. 345

Comunicazioni alla Ragioneria Provinciale dello Stato

 

La Direzione Provinciale del Tesoro dà notizia alla Ragioneria Provinciale dello Stato dei ricorsi di cui all'articolo precedente, affinché ne prenda nota sul registro mod. 68 T. e non comprenda la partita in contestazione nell'elenco delle somme da recuperare, fino a quando la controversia non sia stata definita con decisione favorevole all'Amministrazione.

 

Quando le quote ripartite siano comunque divenute definitive, la Direzione Provinciale del Tesoro ne informa la Ragioneria Provinciale dello Stato che provvede alla prenotazione nel registro mod. 102 T. indicando la data da cui decorrono gli interessi.

 

 

Art. 346

Intervento presso i Comuni
per il recupero delle spese di ricovero

 

Nei riguardi dei Comuni morosi la Direzione Provinciale del Tesoro, riuscita infruttuosa ogni pratica amministrativa ed ove non possa procedere al recupero nei modi previsti dall'art. 651 delle presenti Istruzioni, interessa la Prefettura, perché:

- promuova l'emissione di mandati d'ufficio, quando sia accertata l'esistenza di stanziamenti di bilancio;

- provveda, in caso diverso, a mezzo della Giunta Provinciale Amministrativa, agli occorrenti stanziamenti d'ufficio, ai termini del Testo unico della legge comunale e provinciale.

 

Nei confronti dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto speciale si applicano le particolari norme eventualmente previste.

 

 

Art. 347

Intervento presso altri Enti

 

In caso di morosità degli Enti di cui al numero 2) del precedente art. 339, quando non sia possibile la compensazione in via amministrativa, la Direzione Provinciale del Tesoro deve interessare la Prefettura perché provveda, a mezzo di un suo delegato, alla emissione del mandato d'ufficio, per l'importo delle somme dovute all'Erario.

 

Ove, per una causa qualsiasi, non possa conseguirsi il versamento con la procedura indicata nel comma precedente, la Direzione Provinciale del Tesoro promuove a carico degli Enti inadempienti gli atti coattivi.

 

 

Art. 348

Interessi a carico degli Enti morosi

 

Gli interessi dovuti dagli Enti morosi, nella misura del 4 %, decorrono dal giorno in cui le quote di riparto sono divenute definitive, e cioè:

- dal 31° giorno dalla data di notifica della relativa ordinanza, nel caso di non interposto ricorso alla Prefettura;

- oppure dal giorno successivo a quello in cui le decisioni dei ricorsi non siano più impugnabili.

 

Ove, in seguito ad autorizzazione della Direzione Generale del Tesoro, vengano accordate dilazioni al versamento delle quote di riparto, comunque divenute definitive, gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo a quello della scadenza della dilazione.

 

 

Sezione II

 

Contributi per opere idrauliche

 

 

Art. 349

Accertamento delle spese
per opere idrauliche di 2a e 3a categoria

 

L'Ufficio del Genio Civile accerta l'ammontare delle somme spese per opere idrauliche di 2a e 3a categoria nei singoli comprensori idraulici compresi nella propria provincia e comunica, distintamente per ogni comprensorio, alla coesistente Direzione Provinciale del Tesoro, la liquidazione biennale dei contributi dovuti allo Stato dai Consorzi interessati, nonché l'importo dell'annualità costante, comprensiva degli interessi al saggio vigente all'atto della liquidazione dell'annualità, che dovrà essere corrisposta dai Consorzi stessi nel trentennio successivo alla liquidazione.

 

Per i comprensori che si estendono in più province, la liquidazione è effettuata a cura dell'Ufficio del Genio Civile della provincia nel cui territorio trovasi la maggior parte del comprensorio, d'intesa con gli altri Uffici del Genio Civile competenti.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro istituisce per ogni Consorzio un fascicolo, annotando sulla copertina l'Ente debitore, l'oggetto, nonché l'importo delle annualità, e trasmette la comunicazione dell'Ufficio del Genio Civile alla Ragioneria Provinciale dello Stato, la quale, dopo aver riscontrato l'esattezza della liquidazione effettuata, sviluppa, in apposito registro, le trenta annualità dovute da ogni Consorzio e annota nel registro mod. 102 T. l'importo dovuto in ciascun esercizio, tenendo presente che l'importo stesso non può mai superare il 5% dell'imposta principale sui terreni e sui fabbricati compresi nel territorio interessato, restando l'eccedenza a carico dello Stato.

 

La Ragioneria restituisce, poi, gli atti e comunica le quote prenotate nel registro mod. 102 T. alla Direzione Provinciale del Tesoro, la quale promuove la riscossione con la procedura stabilita per le imposte dirette, dando ai Consorzi interessati un preavviso di due mesi.

 

Il diritto dello Stato a percepire i contributi è soggetto alla prescrizione estintiva decennale, la quale decorre dalla scadenza del biennio nel quale furono compiute le opere cui i contributi si riferiscono.

 

 

Art. 350

Contributi dovuti dai proprietari

 

I contributi dovuti dai Consorzi, nel caso che essi non siano ancora legalmente costituiti, debbono essere corrisposti dai proprietari interessati e a tal fine la Ragioneria Provinciale dello Stato, in base agli elementi e con la limitazione di cui all'articolo precedente, determina la parte della somma da porre annualmente a carico dei proprietari dei beni compresi nella circoscrizione di ogni Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, in ragione della imposta erariale complessiva corrispondente ai beni stessi e promuove la formazione dei ruoli.

 

A costituire il carico di tali ruoli concorrono anche le spese per la loro formazione e gli aggi di riscossione.

 

 

Art. 351

Formazione dei ruoli

 

I ruoli di cui al precedente articolo, predisposti dagli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette, vengono inviati alla Intendenza di Finanza la quale, riconosciutane la regolarità, compila e trasmette al Ricevitore Provinciale, per l'accettazione, i relativi riassunti.

 

Una copia del riassunto viene inviata alla Ragioneria Provinciale dello Stato, che provvede a prenotare il relativo ammontare nel registro mod. 102 T.

 

La compilazione, la trasmissione dei riassunti al Ricevitore Provinciale, nonché la pubblicazione e la consegna dei ruoli, devono essere effettuate con le stesse norme e in concomitanza con le analoghe operazioni riguardanti i ruoli delle imposte dirette.

 

 

Art. 352

Aggio all'Esattore

 

Per la riscossione dei contributi per opere idrauliche, è dovuto all'Esattore e al Ricevitore Provinciale un aggio nella stessa misura di quello convenuto per le imposte dirette.

 

A norma dell'art. 64, primo comma, del T.U. 15 maggio 1963, n. 858, i contributi per opere idrauliche sono versati dagli Esattori al Ricevitore Provinciale e da questi in Tesoreria al netto degli aggi di riscossione.

 

 

Sezione III

 

Contributi per opere di bonifica

 

 

Art. 353

Accertamento del contributo

 

La Direzione Generale del Tesoro comunica alla Direzione Provinciale del Tesoro l'importo e il numero delle annualità dovute - per contributo nelle spese sostenute dallo Stato per opere di bonifica - dai Comuni e dalle Province, nonché dai proprietari degli immobili del comprensorio, che traggono beneficio dalla bonifica stessa, compresi lo Stato, le Province e i Comuni per i beni di loro pertinenza.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro trasmette in visione la lettera di comunicazione alla Ragioneria Provinciale dello Stato, la quale prenota nel registro mod. 102 T. le annualità dovute dai Consorzi legalmente costituiti ed eventualmente dalle Province e dai Comuni.

 

Quindi la Ragioneria restituisce la lettera predetta alla Direzione Provinciale del Tesoro per gli adempimenti di sua competenza, consistenti nel promuovere il rilascio delle delegazioni nonché nel vigilare sul regolare versamento delle somme, alle stabilite scadenze, da parte degli Enti debitori.

 

 

Art. 354

Emissione ruoli

 

Quando i Consorzi non siano legalmente costituiti, la quota delle spese delle opere di bonifica ripetibile dallo Stato va recuperata in base a ruoli compilati dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste e messi in riscossione dall'Intendenza di Finanza con le formalità e i privilegi previsti per le imposte dirette.

 

 

Art. 355

Versamento contributi

 

I versamenti dei contributi delle spese per opere di bonifica, riscossi in base ai ruoli, sono effettuati dall'Esattore al Ricevitore Provinciale e da questi alla Sezione di Tesoreria al netto degli aggi di riscossione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione IV

 

Contributi nelle spese per opere marittime
e per manutenzione dei fari

 

 

Art. 356

Recupero dei contributi

 

La Direzione Generale delle Opere Marittime del Ministero dei Lavori Pubblici trasmette alla Direzione Provinciale del Tesoro competente per territorio, in duplice esemplare, l'elenco (mod. 92 bis) di liquidazione dei contributi nelle spese sostenute dallo Stato per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei porti, dei fari e delle spiagge, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di recupero nei riguardi degli Enti Locali interessati.

 

Gli Enti Locali hanno facoltà di eseguire il pagamento dei contributi in venti annualità, senza interessi, a decorrere dall'esercizio in cui avviene la notifica del debito - se trattisi di lavori eseguiti negli anni precedenti - ovvero dall'esercizio successivo a quello di notifica, se i lavori siano stati eseguiti nello stesso anno finanziario.

 

A garanzia del regolare pagamento delle rate annuali gli Enti debitori devono rilasciare apposite delegazioni, sulla sovrimposta o su altro cespite dato in riscossione, ai termini dei precedenti artt. dal n. 309 al 313.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro ricevuto l'elenco (mod. 92 bis) di liquidazione, ne invia un esemplare alla Ragioneria Provinciale dello Stato, la quale provvede:

a) alla ripartizione dei contributi dovuti dagli Enti Locali in base al decreto di classificazione del porto;

b) allo sviluppo, in caso di richiesta di ratizzazione, in apposito registro partitario, delle venti annualità dovute dagli Enti debitori aventi sede nel territorio della propria circoscrizione;

c) alla prenotazione, nel registro mod. 102 T., all'inizio di ogni esercizio, distintamente per scadenza, dell'importo complessivo delle annualità relative alle liquidazioni notificate a ciascun Ente negli esercizi precedenti.

 

Ove nella ripartizione dei contributi siano compresi Enti debitori aventi sede nel territorio di altre province, la Ragioneria Provinciale dello Stato trasmette, per gli adempimenti di cui al precedente comma, un estratto, in triplice copia, del cennato mod. 92 bis alle competenti Ragionerie Provinciali, le quali restituiscono poi una copia dell'estratto con dichiarazione di aver preso nota delle partite nelle proprie scritture e inviano l'altra copia alla locale Direzione Provinciale del Tesoro per la conseguente azione di recupero.

 

La Ragioneria Provinciale dello Stato, ricevute in restituzione le copie degli estratti del prospetto di riparto, le trasmette alla coesistente Direzione Provinciale del Tesoro, unitamente al prospetto di riparto dei contributi dovuti dagli Enti aventi sede nel territorio della propria circoscrizione.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, nel notificare il debito agli Enti interessati, provvede ad inviare anche copia del
mod. 92 bis e del prospetto di ripartizione delle spese, con l'avvertenza che eventuali chiarimenti e notizie sui lavori eseguiti, sulla ripartizione della spesa, sull'importo addebitato, dovranno essere richiesti direttamente al Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Opere Marittime.

 

 

Sezione V

 

Tassa di ispezione su farmacie, su
officine di prodotti chimici e di preparati galenici,
su apparecchi radioterapici e radiologici

 

 

Art. 357

Modalità di riscossione

 

ABROGATO

 

(cfr. circolare della Direzione Generale del Tesoro Div. VI del 10 novembre 1976, n. 625007/62 A.G.)

 

 

Art. 358

Scadenza e modalità di riscossione

 

ABROGATO

 

(cfr. circolare della Direzione Generale del Tesoro Div. VI del 10 novembre 1976, n. 625007/62 A.G.)

 

 

Sezione VI

 

Canoni di uso e di ammortamento per le case economiche
e popolari nei paesi danneggiati dal terremoto

 

 

Art. 359

Riscossione

 

La riscossione dei canoni di uso e di ammortamento, dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari nei paesi danneggiati dal terremoto, può, su conforme determinazione del Ministero dei Lavori Pubblici, essere effettuata a mezzo degli Esattori delle Imposte Dirette con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime.

 

 

 

 

 

 

Art. 360

Compilazione dei ruoli dei debitori per canoni

 

Il Ministero dei Lavori Pubblici, direttamente o a mezzo degli Uffici locali da esso dipendenti, redispone per ciascun Comune i ruoli dei debitori dei canoni di cui al precedente articolo 359, richiedendo preventivamente, all'Intendenza di Finanza competente, la misura degli aggi dovuti all'Esattore e al Ricevitore Provinciale, aggi che non vanno aggiunti all'ammontare del canone, dovendo essi rimanere a carico dell'Amministrazione.

 

 

Art. 361

Visto di esecutorietà e prenotazione dei ruoli

 

I ruoli, di cui al precedente articolo 360, corredati dai relativi riassunti in triplice esemplare, vengono inviati all'Intendenza di Finanza per il visto di esecutorietà e il passaggio in riscossione.

 

Un esemplare dei riassunti, col visto di accettazione del Ricevitore Provinciale, è trasmesso dalla Intendenza di Finanza alla Ragioneria Provinciale dello Stato per la prenotazione del relativo ammontare nel registro mod. 102 T.

 

Per i versamenti si osservano le norme di cui al precedente articolo 355.

 

 

Art. 362

Conti giudiziali

 

Il conto giudiziale riguardante tutte le entrate previste nelle sezioni II, III e VI, riscosse mediante ruoli, è reso dal Ricevitore Provinciale con l'osservanza delle norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette.

 

Il conto stesso è trasmesso alla Ragioneria Provinciale dello Stato la quale, effettuatone il riscontro amministrativo-contabile, lo invia alla Corte dei conti.

 

 

Sezione VII

 

Diritto macellazione bovini

 

 

Art. 363

Ammontare del tributo e sua ripartizione

 

Il diritto sulla macellazione dei bovini è fissato in L. 200 per ogni bovino che non abbia alcun dente incisivo e in L. 150 per gli altri. Di tali somme un decimo è devoluto ai Comuni e nove decimi allo Stato.

 

 

 

 

 

Art. 364

Riscossione del tributo

 

La riscossione del diritto sulla macellazione dei bovini, di cui al precedente articolo 363, è affidata ai Comuni.

 

Agli effetti dell'accertamento del diritto suddetto, i Comuni devono dare incarico al veterinario municipale di prendere nota dei bovini macellati, a seconda che abbiano o meno denti incisivi da adulto, allo scopo di rilasciare, alla fine di ogni trimestre, una dichiarazione da cui risulti il numero complessivo dei bovini stessi distinti come sopra. In mancanza del veterinario municipale l'incarico può essere affidato ad altro veterinario e, qualora anche questi manchi, a persona competente e di fiducia.

 

Ove gli accertamenti suddetti siano eseguiti dalla persona di fiducia di cui al comma precedente, le generalità e la professione della stessa devono, dal Comune, essere segnalate alla Direzione Provinciale del Tesoro.

 

 

Art. 365

Bollette per la riscossione

 

Per la riscossione del diritto sulla macellazione dei bovini devono essere usate apposite bollette costituite da matrice, contromatrice e figlia che, debitamente numerate in ordine progressivo, vanno trasmesse preventivamente alla competente Direzione Provinciale del Tesoro per l'apposizione del timbro ad umido o a secco.

 

In luogo delle bollette possono essere usati appositi inserti. E' ammesso l'uso di unico bollettario o inserto purché siano distinti i due diritti.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro annota il movimento delle bollette o degli inserti in parola nel registro mod. 279-bis T., che viene chiuso alla fine di ogni esercizio.

 

Le bollette o gli inserti rimasti non utilizzati vengono trasportati a nuovo.

 

E' consentito il rilascio di un'unica bolletta per più capi della stessa specie, mattati nella medesima giornata e appartenenti allo stesso proprietario.

 

 

Art. 366

Rendiconto delle riscossioni

 

Entro i primi cinque giorni dalla scadenza di ogni trimestre, i Comuni devono trasmettere alla Direzione Provinciale del Tesoro due note descrittive dei singoli diritti riscossi, distintamente per specie di bovini.

 

Tali note devono essere corredate dalle bollette rilasciate nel trimestre dall'agente incaricato della riscossione, nonché dalla dichiarazione di cui al secondo comma del precedente articolo 364.

 

Qualora nel trimestre non sia stato riscosso alcun diritto della specie, i Comuni devono trasmettere alla Direzione Provinciale del Tesoro apposita dichiarazione dell'agente incaricato della riscossione, vidimata dal Sindaco e confermata dal Veterinario o dalla persona incaricata degli accertamenti predetti.

 

 

Art. 367

Liquidazione e ripartizione del diritto

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, verificata la concordanza delle somme indicate nelle note delle riscossioni, con quelle risultanti dalle contromatrici, nonché la rispondenza delle riscossioni con la dichiarazione di cui all'articolo 364, liquida l'ammontare della quota spettante allo Stato e comunica, mediante lettera mod. 285 T., ai singoli Comuni le somme poste rispettivamente a loro carico, con invito a versare l'importo, entro 30 giorni dalla comunicazione, mediante accreditamento al conto corrente postale intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale, dedotte le spese per diritti postali.

 

In pari tempo, la Direzione Provinciale del Tesoro comunica alla Ragioneria Provinciale dello Stato, per il riscontro contabile e per la conseguente prenotazione nel registro
mod. 102 T., le note descrittive delle riscossioni, con l'indicazione delle somme dovute all'Erario, dedotti i diritti postali.

 

Ove, in merito alla riscossione del diritto, sorgano contestazioni che non possano essere direttamente definite, la Direzione Provinciale ne riferisce alla Direzione Generale del Tesoro.

 

 

Art. 368

Interessi di mora

 

A carico dei Comuni inadempienti sono applicati gli interessi di mora nella misura del quattro per cento, dal 31° giorno dalla comunicazione, di cui al precedente articolo 314.

 

In caso di persistente inadempienza dei Comuni, si applica la procedura prevista dall'ultimo comma del citato articolo 314.

 

 

Sezione VIII

 

Recupero delle spese anticipate dallo Stato
per rette di spedalità romane

 

 

Art. 369

Ricevimento e prenotazione dei ruoli

 

La Direzione Generale del Tesoro e la Prefettura trasmettono, separatamente, alla Ragioneria Provinciale dello Stato un esemplare dei ruoli a carico dei Comuni tenuti al rimborso delle spese, anticipate dallo Stato al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma e agli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma, per le rette di degenza dovute da persone nate in Comuni diversi da quello di Roma.

 

La Ragioneria Provinciale dello Stato esegue nel registro mod. 102 T. la prenotazione del ruolo di carico, in base all'esemplare di esso che le perviene per primo, distintamente per ciascuno degli ospedali cui le rette si riferiscono, specificando nel registro il numero e l'anno del ruolo, nonché la decorrenza degli interessi e, occorrendo, istituisce apposito partitario per Comune.

 

I ruoli debbono essere imputati alla competenza dell'eser-cizio finanziario, su ciascuno di essi indicato, con apposito timbro, dalla Direzione Generale del Tesoro.

 

La Ragioneria Provinciale dello Stato, ricevuto dalla Prefet-tura l'esemplare del ruolo munito del prescritto visto e con l'indicazione della data di avvenuta notifica ai Comuni debitori, ne accerta l'esatta concordanza con l'altro e con la registra-zione, se in base a questo effettuata, quindi dà comunicazione dell'avvenuto ricevimento dei due esemplari del ruolo sia alla Prefettura, sia alla Direzione Generale del Tesoro - Ispettorato Generale per i Servizi delle Entrate - alla quale viene data assicurazione della eseguita imputazione alla competenza dell'esercizio indicatovi nonché della concordanza dei due esemplari di ruolo.

 

Dopo di ciò la Ragioneria Provinciale trasmette i due esemplari del ruolo, muniti della dichiarazione di concordanza, alla Direzione Provinciale del Tesoro, la quale, dopo aver accertato che la copia del ruolo, pervenuta dalla Prefettura, reca il prescritto visto nonché l'indicazione della data di avvenuta notifica ai Comuni, deve dare notizia del debito ai Comuni stessi, con invito ad eseguire il pagamento nei termini di cui al successivo articolo 371. I ruoli sono quindi conservati dalla Direzione Provinciale del Tesoro nei propri atti.

 

Del mancato ricevimento di uno dei due esemplari dei ruoli, la Ragioneria Provinciale dello Stato è tenuta a dare sollecito avviso alla Direzione Generale del Tesoro.

 

 

Art. 370

Opposizione da parte dei Comuni

 

Nel caso che i Comuni oppongano di non essere tenuti a corrispondere la somma richiesta per spedalità romane, in quanto l'assistito avrebbe mutato dimora e quindi assunto il domicilio di soccorso presso altri Comuni, l'opposizione va diretta all'Amministrazione ospedaliera la quale è autorizzata a chiedere ai Comuni di origine (nascita) il rimborso delle spedalità e a provvedere, in base alla documentazione fornita dai Comuni ricorrenti, alle eventuali rettifiche delle partite in contestazione.

 

I ricorsi in via contenziosa, avverso addebiti per spedalità romane, hanno effetto sospensivo nei riguardi della esigibilità dei crediti.

 

 

Art. 371

Versamento delle quote di spedalità e
liquidazione degli interessi di mora

 

Le quote di spedalità possono essere versate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica del ruolo nel quale sono comprese.

 

Il versamento, anziché in unica soluzione, può essere effettuato in sei bimestralità in coincidenza con le scadenze esattoriali.

 

Trascorso tale termine la Ragioneria Provinciale dello Stato, nel vistare la distinta di versamento, liquida sulla stessa gli interessi dovuti nella misura del 4 % all'anno, la cui decorrenza deve essere preventivamente annotata a colonna 3 del registro
mod. 102 T., di contro a ciascuna partita, all'atto del carico.

 

Nel caso di debiti ratizzati, la scadenza delle rate di ammortamento è stabilita nell'atto di convenzione stipulato ai sensi del successivo articolo 372.

 

Tutti i versamenti che vengono effettuati in ciascun esercizio vanno imputati ai residui, ad eccezione di quelli che riguardano ruoli dell'esercizio in corso.

 

 

Art. 372

Ratizzazione del debito per spedalità romane

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, sulla base degli elementi in suo possesso e a seguito di apposita domanda avanzata dai Comuni interessati, nel caso in cui il versamento non avvenga nei termini stabiliti dal precedente articolo, può concedere direttamente la ratizzazione del debito per spedalità romane fino ad un periodo massimo di cinque anni, tenendo presenti i seguenti criteri:

a) ove il debito sia ratizzato per un periodo superiore all'anno ma non eccedente il triennio (18 bimestralità), il Comune è tenuto a emettere apposita delibera d'impegno e a rilasciare delegazioni di pagamento in relazione al piano di ammortamento predisposto dalla Ragioneria Provinciale dello Stato;

b) nel caso di ratizzazione compresa fra i tre e i cinque anni, oltre alla emissione della delibera d'impegno e al rilascio delle delegazioni di pagamento, deve stipularsi apposita convenzione;

c) la convenzione deve contenere la indicazione del Comune debito-re, dell'importo complessivo del debito e degli estremi del ruolo al quale il debito stesso si riferisce (ospedale dove avvenne il ricovero, anno e numero del ruolo);

d) la convenzione è soggetta a registrazione, con applicazione di imposta proporzionale di registro di cui all'articolo 34 della tariffa (allegato A) annessa alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni.

 

La competenza a concedere le ratizzazioni eccedenti il quin-quennio è demandata alla Direzione Generale del Tesoro - Ispetto-rato Generale Servizi Entrate, alla quale la Direzione Provinciale del Tesoro deve trasmettere le relative domande con proprio motivato parere.

 

Il debito di cui sia stata concessa la estinzione rateale per un periodo di tempo inferiore a cinque anni resta iscritto nel registro mod. 102 T., al capitolo di originaria imputazione col quale è stato prenotato; di contro alla relativa registrazione si indicano gli estremi della convenzione con la quale venne concessa la ratizzazione.

 

Se l'estinzione rateale supera il periodo di tempo di cinque anni, il debito ratizzato viene dedotto, nel registro mod. 102 T., previa annotazione degli estremi della convenzione relativa, dal carico complessivo dell'esercizio in corso, e l'importo del debito stesso, comprensivo del capitale e degli interessi, si trasporta al capitolo dei debiti dilazionati.

 

Il totale complessivo delle ratizzazioni intervenute durante un esercizio (e riguardanti anche ruoli di esercizi precedenti) va dedotto dal carico complessivo dell'esercizio corrente in cui si eseguono tali registrazioni.

 

 

Art. 373

Enti morosi

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, in base all'elenco dei debitori morosi che le viene comunicato bimestralmente dalla Ragioneria Provinciale dello Stato, a termine del precedente articolo 321, provvede al recupero dei relativi crediti con l'osservanza, ove occorra, delle vigenti leggi in materia nonché delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 346 e 348.

 

 

Art. 374

Ruoli di esonero

 

Per le quote di spedalità che risultino non più dovute, la Direzione Generale del Tesoro e la Prefettura trasmettono, separatamente, i ruoli di esonero alla Ragioneria Provinciale del-lo Stato la quale, dopo averli annotati nel registro mod. 102 T. di contro alle corrispondenti partite, li inoltra alla Direzione Provinciale del Tesoro perché sospenda gli eventuali atti esecutivi in corso a carico degli Enti intestatari.

 

L'importo relativo ai detti ruoli di esonero va detratto dal totale generale del carico dell'esercizio in cui se ne effettua la registrazione.

 

 

 

Art. 375

Contabilità dei versamenti

 

Nelle note descrittive bimestrali mod. 56 T. devono essere indicati, per ogni versamento, l'ammontare delle quote versate da ciascun Comune debitore, l'ospedale, il numero e l'anno del ruolo di carico a cui il versamento si riferisce.

 

Alla fine di ogni esercizio, il carico complessivo, per ciascun ospedale, è costituito dal carico iniziale al 1° gennaio aumentato del carico prenotato nel corso dell'esercizio stesso.

 

Dall'importo del carico, così formato, deve essere dedotto l'ammontare:

a) dei versamenti effettuati nell'esercizio;

b) degli esoneri concessi durante l'esercizio stesso, anche se riguardanti esercizi precedenti;

c) delle ratizzazioni (superiori a cinque anni) concesse durante l'esercizio e riguardanti anche esercizi precedenti.

 

La differenza che ne risulta costituisce il residuo carico alla fine del l'esercizio e l'importo relativo è riportato nel registro mod. 102 T., come carico iniziale dell'esercizio successivo, descrivendo il debito di ogni Comune nelle singole partite che lo costituiscono.

 

 

Sezione IX

 

Recupero quota interessi sul costo di
costruzione di alloggi per senza tetto, profughi
e per l'eliminazione di abitazioni malsane

 

 

Art. 376

Recupero quota interessi dovuti allo Stato
in ragione dello 0,50% dell'importo di costruzione
delle case per i senza tetto

 

Il canone di locazione, che gli assegnatari di alloggi sono tenuti a corrispondere agli Enti gestori dei fabbricati costruiti dallo Stato per i senza tetto, è comprensivo di una quota per interessi in ragione dello 0,50% dell'importo di costruzione, da versarsi al Tesoro, in apposito capitolo del Capo X, a cura degli Enti predetti in concomitanza con la riscossione dei fitti, relativi agli appartamenti locati, secondo gli usi locali.

 

Gli Enti gestori possono essere esentati dal pagamento all'Erario delle quote relative agli appartamenti sfitti o a quelli i cui locatari non ottemperano all'obbligo del pagamento del canone di affitto, previa presentazione alla Direzione Provinciale del Tesoro di apposita documentazione diretta a comprovare la temporanea o definitiva inesigibilità dei loro crediti e delle rispettive quote per interessi, nonché l'esito negativo della procedura coattiva esperita nei confronti degli affittuari morosi.

 

La Ragioneria Provinciale dello Stato, in base alle comunicazioni pervenutele dal competente Ufficio del Genio Civile, provvede a determinare l'esatto importo della quota per interessi dello 0,50 % spettante all'Erario e a effettuare la prenotazione nel registro mod. 102 T.

 

Provvede, quindi, ad informare subito la coesistente Direzione Provinciale del Tesoro delle quote mensili non versate al Capo X dagli Enti gestori, affinché siano intrapresi nei loro riguardi gli atti necessari per l'immediato recupero del credito erariale e l'applicazione delle penalità previste dal precedente articolo 314 per i ritardati versamenti.

 

Ove la spesa sostenuta per la costruzione del fabbricato sia sottoposta a revisione, la quota d'interessi da versare mensilmente decorre dal giorno della comunicazione del nuovo ammontare.

 

Nei casi di cessione, con pagamento rateale, degli alloggi per senza tetto a Comuni o a privati, la corresponsione all'Erario della quota dello 0,50% deve cessare, rispettivamente:

- dalla data del decreto col quale il Ministero dei Lavori Pubblici dispone la cessione degli alloggi in proprietà ai Comuni;

- dal primo giorno del mese successivo a quello di stipulazione del contratto di acquisto degli alloggi da parte dei privati.

 

 

Art. 377

Recupero delle quote per frutto di capitale e
per ammortamento della spesa sostenuta dallo Stato per l'eliminazione delle abitazioni malsane

 

La quota per frutto di capitale, pari allo 0,50 % della spesa complessiva sostenuta dallo Stato per la costruzione degli alloggi per la eliminazione delle abitazioni malsane, nonché quella per ammortamento della spesa occorsa per la realizzazione degli alloggi stessi, vanno versate dagli Istituti gestori al Tesoro, in apposito capitolo del Capo X.

 

Gli Istituti predetti, per i canoni di affitto regolarmente riscossi, sono tenuti a effettuare mensilmente il versamento delle quote di spettanza del Tesoro.

 

L'Ufficio del Genio Civile comunica alla Ragioneria Provinciale dello Stato competente per territorio i dati relativi ai singoli progetti realizzati, ai fini della prenotazione nel registro mod. 102 T. delle quote dovute all'Erario da parte degli Istituti gestori degli alloggi anzidetti.

 

In caso di mancato versamento, la Ragioneria Provinciale dello Stato trasmette alla Direzione Provinciale del Tesoro l'elenco delle partite non riscosse, perché vengano adottati, nei confronti degli Istituti gestori, i necessari provvedimenti per l'immediato recupero delle somme dovute allo Stato e l'applicazione delle penalità previste dal precedente articolo 314.

 

Gli Istituti gestori possono essere esentati dal versamento delle quote afferenti agli alloggi rimasti sfitti e a quelli i cui affittuari si sono resi morosi nel pagamento del canone, nonché delle quote assolutamente inesigibili, previa presentazione di apposita documentazione alla Direzione Provinciale del Tesoro, diretta a dimostrare la temporanea o definitiva inesigibilità delle quote stesse e che siano state esperite infruttuosamente, nei confronti dei debitori, tutte le azioni consentite dalla legge per il recupero del loro credito e di quello dello Stato (quota interessi 0,50 %). La rinuncia o la sospensione degli atti coattivi nei confronti degli assegnatari morosi comporta, per gli Istituti gestori, la decadenza dal beneficio della temporanea sospensione dei versamenti.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, per il discarico dal registro mod. 102 T. delle quote inesigibili, promuove, previo benestare della Direzione Generale del Tesoro, l'adozione da parte del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Demanio - di appositi decreti soggetti alla registrazione della Corte dei conti.

 

 

Art. 378

Recupero della quota dello 0,5O% annuo
del costo dei fabbricati costruiti dallo Stato
per i profughi

 

Gli assegnatari degli alloggi costruiti dallo Stato per i profughi debbono corrispondere, agli Istituti gestori, un canone mensile di locazione comprendente le spese generali di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio nonché una somma pari allo 0,50 % annuo del costo di costruzione dell'alloggio stesso.

 

La Ragioneria Provinciale dello Stato, in base agli atti per l'iscrizione dei fabbricati in consistenza, prenota nel registro mod. 102 T. il carico accertato, dandone notizia alla coesistente Direzione Provinciale del Tesoro.

 

Gli Istituti gestori, entro il 15 di ogni mese, sono tenuti a effettuare il versamento al Tesoro, in apposito capitolo del Capo X, della quota dello 0,50 % di cui sopra relativa al mese precedente; possono essere esentati dal pagamento di detta quota nei casi e nei modi previsti dal 5° comma del precedente articolo 377.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, nel caso di mancato versamento della cennata quota alla scadenza stabilita, promuove, nei riguardi degli Istituti gestori, gli atti necessari per l'immediato recupero delle somme dovute allo Stato e l'applicazione delle penalità previste dal precedente articolo 314.

 

 

 

 

 

 

Sezione X

 

Recuperi diversi

 

 

Art. 379

Recupero dei crediti erariali relativi
alla costruzione di abitazioni per
lavoratori agricoli dipendenti

 

Gli Enti gestori delle abitazioni costruite per i lavoratori agricoli dipendenti sono tenuti a effettuare il versamento al Tesoro, in apposito capitolo del Capo X, del canone di riscatto e di locazione, quest'ultimo al netto del 25 % per le spese di ge-stione speciale, comprese quelle di manutenzione e riparazione degli immobili.

 

Il pagamento dei canoni anzidetti deve essere eseguito, dagli assegnatari agli Enti interessati, entro il decimo giorno dopo la scadenza del mese cui i canoni stessi si riferiscono e il relativo versamento all'Erario va effettuato, a cura degli Enti predetti, entro i cinque giorni successivi.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, ricevute dagli Enti di gestione le comunicazioni della data di consegna degli alloggi, della decorrenza del canone di locazione e di riscatto nonché dell'importo mensile dei canoni stessi, ne dà notizia alla Ragioneria Provinciale dello Stato per la prenotazione, nel registro mod. 102 T., delle somme dovute.

 

In caso di tardivo o mancato versamento dei canoni, la Ragioneria Provinciale dello Stato trasmette alla Direzione Provinciale del Tesoro l'elenco delle partite non riscosse, perché vengano adottati, nei confronti degli Enti morosi, i necessari provvedimenti per l'immediato recupero di quanto dovuto allo Stato e l'applicazione delle penalità previste dal precedente articolo 314.

 

Gli Enti gestori possono essere esentati dal versamento dei canoni relativi agli alloggi rimasti sfitti, a quelli i cui locatari si sono resi morosi nonché alle abitazioni i cui assegnatari sono stati dichiarati decaduti dal beneficio del riscatto, con le modalità previste dal 5° comma del precedente articolo 377.

 

 

Art. 380

Recupero delle anticipazioni fatte dal
Ministero dei Lavori Pubblici per lavori eseguiti
in dipendenza di calamità naturali

 

L'Ufficio del Genio Civile comunica alla Direzione Provinciale del Tesoro le somme da rimborsare all'Erario da parte di coloro che hanno fruito delle anticipazioni effettuate dal Ministero dei Lavori Pubblici per lavori di carattere urgente e inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali (alluvioni, terremoti, mareggiate, ecc.).

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, in relazione alle comu-nicazioni di cui sopra, istituisce appositi fascicoli intestati ai singoli debitori, ai quali dà notizie delle somme da essi dovute, ponendo in rilievo che il rimborso va effettuato in un'unica soluzione se trattisi di importo inferiore a L. 200.000. Qualora la somma dovuta sia pari o superiore al predetto importo, il rim-borso può essere effettuato in due o più rate annuali posticipate uguali, senza interessi, fino ad un massimo di dieci.

 

In tal caso l'interessato deve presentare, entro trenta giorni dalla data di notifica, apposita domanda in bollo e atto di consenso all'iscrizione ipotecaria dato nei modi prescritti.

 

La ratizzazione viene concessa direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro, la quale deve chiedere l'accensione di ipoteca consensuale sugli immobili riparati. A tal fine, la Direzione Provinciale del Tesoro chiede al competente Ufficio del Genio Civile il relativo certificato catastale, per trarne gli elementi da riportare nella richiesta da inoltrare al Conservatore dei registri immobiliari.

 

Le partite relative ai recuperi sono date in carico dalla Direzione Provinciale del Tesoro alla Ragioneria Provinciale dello Stato, per la iscrizione nel registro mod. 102 T. e per la compi-lazione, nei casi di ratizzazione con onere passivo di interessi, dei relativi piani di ammortamento con inizio dal 1° del mese successivo a quello di notifica dell'addebito agli interessati.

 

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio della ratizzazione e la Direzione Provinciale del Tesoro deve procedere al recupero del credito in via coattiva sugli immobili oggetto delle riparazioni.

 

Uguale procedura deve essere adottata anche nel caso di mancato pagamento in unica soluzione nel termine fissato.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro provvede inoltre al recupero della quota parte di spesa sostenuta dallo Stato per la ricostruzione o riparazione di case - di proprietà dei sinistrati bisognosi - danneggiate dalle alluvioni verificatesi in Calabria successivamente al 1953 e dalle calamità naturali del giugno 1957 verificatesi in altre regioni, con le modalità e nei termini indicati nelle rispettive norme di legge.

 

 

Art. 381

Recupero di crediti erariali per spese
di ripristino di beni distrutti o danneggiati
dalla guerra

 

Il Ministro del Tesoro determina, con propri decreti, l'ammontare dei crediti erariali da recuperare nei confronti di persone fisiche o giuridiche, i cui beni, danneggiati o distrutti per fatto di guerra, siano stati ripristinati direttamente dallo Stato, ovvero mediante finanziamenti concessi dallo Stato medesimo oppure per suo conto.

 

Contro la determinazione stessa è ammessa, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica, opposizione al Ministero per il Tesoro.

 

L'opposizione non ha effetto sospensivo.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, in base alle comunica-zioni ricevute dalla Direzione Generale del Tesoro - Ispettorato Generale per i Servizi delle Entrate, provvede al recupero dei suddetti crediti erariali con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e interessa la coesistente Ragioneria Provinciale dello Stato per l'assunzione in carico, nel registro mod. 102 T., delle somme dovute.

 

Il credito erariale il cui importo non superi i cinque milioni di lire va recuperato in unica soluzione.

 

Per i crediti d'importo superiore, la Direzione Provinciale del Tesoro può concedere, a richiesta degli interessati e in base a piano di ammortamento predisposto dalla Ragioneria Provinciale dello Stato, una ratizzazione massima in cinque anni da graduare, in relazione all'entità degli importi da recuperare, nel modo seguente: un anno, per le somme da 5 a 7 milioni; due anni, per le somme da 7 a 10 milioni; tre anni, per le somme da 10 a 15 milioni; quattro anni, per le somme da 15 a 25 milioni; cinque anni, per le somme superiori a 25 milioni.

 

La ratizzazione è subordinata alla prestazione, da parte del debitore, di idonea garanzia ipotecaria su immobili e impianti di sua proprietà, oppure di valida fideiussione da parte degli istituti, banche e aziende di credito indicate nel D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635.

 

Le somme ratizzate sono recuperate in rate bimestrali posti-cipate con carico di interessi nella misura del 5 % a scalare, a decorrere dalla data di notifica della determinazione ministeriale di cui al primo comma.

 

Ogni eventuale dilazione nei versamenti stabiliti dal prece-dente comma può essere accordata, secondo le norme vigenti, dalla Direzione Generale del Tesoro quando riconosca che essa è giustificata. Tali dilazioni in nessun caso possono superare altri cinque anni.

 

 

Art. 382

Recupero quota delle spese sostenute dallo Stato
in dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi
negli anni 1951 e 1958-60

 

Le spese sostenute dallo Stato per le opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici destinati alla beneficenza e assistenza di proprietà di Province, Comuni e Istituzioni pubbliche, danneggiati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna e in altre regioni del territorio nazionale, gravano per il 30 % a carico dei suddetti Enti.

 

L'ammontare della quota spese che gli Enti medesimi sono tenuti a rimborsare all'Erario è comunicato alle Direzioni Provinciali del Tesoro, competenti per territorio, dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche.

 

Il rimborso della somma dovuta all'Erario va eseguito in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal 3° anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo dei lavori.

 

Sono esonerati dall'onere del rimborso gli Enti i cui bilanci risultino deficitari.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, nel valutare le richieste di esonero avanzate dagli Enti interessati, deve aver riguardo alle risultanze degli estratti dei conti consuntivi o agli estratti dei verbali di chiusura degli esercizi relativi all'anno di collaudo delle opere e ai due anni precedenti, al fine di stabilire l'esistenza di una continuità nel dissesto della situazione economica degli Enti medesimi e, qualora accerti che non ricorrano gli estremi per la concessione dell'esonero al rimborso della quota anzidetta, dà notizia delle somme da recuperare alla coesistente Ragioneria Provinciale dello Stato, la quale provvede a determinare le trenta annualità e ad annotare nel registro mod. 102 T. l'importo dovuto in ciascun esercizio.

 

Nel caso contrario, adotta motivata determinazione di esone-ro, dandone comunicazione alla Direzione Generale del Tesoro - Ispettorato Generale per i servizi delle Entrate.

 

A carico dei Comuni e delle Province grava, altresì, nella misura del 50 %, la spesa sostenuta dallo Stato per il ripristino delle strade comunali e provinciali, anch'esse danneggiate dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel 1951, il cui rimborso va eseguito con le predette modalità.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro provvede inoltre al recupero delle spese per la esecuzione delle opere di ripristino sostenute dallo Stato in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi nel territorio nazionale dal 20 giugno 1958 al 31 maggio 1960.

 

 

Art. 383

Contributi per la sorveglianza governativa
sull'esercizio e sulla costruzione di linee
di trasporto date in gestione a privati

 

I competenti Uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per le ferrovie, per le pubbliche linee di trasporti interregionali e internazionali e le Regioni a statuto ordinario per ogni altra linea, comunicano alla Direzione Provinciale del Tesoro l'importo dei contributi dovuti dalle ditte concessionarie di pubbliche linee di trasporto, in corrispettivo della spesa sostenuta dallo Stato per il controllo effettuato sulle linee stesse al fine di assicurare agli utenti la regolarità e la sicurezza dei trasporti.

 

I predetti Uffici e Regioni comunicano, altresì, tutte le variazioni intervenute in ordine alla cessazione, all'aumento o alla diminuzione dei contributi stessi.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, in base alle notizie pervenutele, interessa la coesistente Ragioneria Provinciale dello Stato per l'assunzione in carico, l'aggiornamento o la cancellazione nel registro mod. 102 T. del contributo dovuto dalle ditte concessionarie.

 

I predetti Uffici e Regioni trasmettono inoltre alla Direzione Provinciale del Tesoro competente l'elenco delle ditte concessionarie morose, perché provveda al recupero, mediante la procedura coattiva, delle somme dovute all'Erario, sulle quali devono essere corrisposti gli interessi del 5% annuo a decorrere dall'inizio dell'esercizio e fino al giorno precedente la data di eseguito versamento.

 

Le Regioni danno notizie delle comunicazioni al Commissario di Governo.

 

 

Art. 384

Proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie
comminate in via amministrativa per infrazioni
delle norme sulla circolazione stradale

 

Le sanzioni pecuniarie per violazione delle norme sulla circolazione stradale sono comminate con ordinanza prefettizia, contenente ingiunzione di pagamento del relativo importo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica, salva diversa prescrizione dell'Autorità emittente.

 

L'ordinanza prefettizia costituisce titolo esecutivo.

 

Un esemplare della predetta ordinanza, munito degli estremi dell'avvenuta notifica al trasgressore, è trasmesso dalla Prefettura alla coesistente Direzione Provinciale del Tesoro, alla quale è demandato il compito di procedere al recupero del provento, che deve affluire al Capo X Tesoro in apposito capitolo di entrata, risultante dal quadro di classificazione.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, ricevuta l'ordinanza, ne dà comunicazione alla Ragioneria Provinciale dello Stato per gli adempimenti di competenza. Ai fini della prenotazione del credito erariale nel registro mod. 102 T. appositamente istituito, l'entrata si considera accertata al momento in cui avviene il relativo versamento.

 

Il pagamento delle sanzioni pecuniarie, oltre che diretta-mente, può essere effettuato mediante versamento al conto corrente postale intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale, indicata nel bollettino di allibramento.

 

A tal fine la Prefettura invia al trasgressore, in allegato all'ordinanza, un modulo di versamento a quattro tagliandi, destinati uno al versante, uno all'Amministrazione postale e due alla Sezione di Tesoreria Provinciale (di cui uno per uso della Direzione Provinciale del Tesoro). A tergo del modulo sono indicati, oltre agli estremi dell'ordinanza prefettizia, gli importi da versare, rispettivamente, per sanzioni pecuniarie, per spese di notifica e per imposta di bollo.

 

La Sezione di Tesoreria Provinciale, a fronte dei versamenti affluiti al proprio conto corrente postale, compila giornalmente unica distinta, senza sottoporla al preventivo visto della Ragioneria Provinciale dello Stato, ed emette - in conto competen-za dell'esercizio in corso - due quietanze cumulative, da inte-starsi al  , di cui:

- una, con imputazione all'apposito capitolo del Capo X, per l'ammontare, in cifra unica complessiva, delle sanzioni pecuniarie, delle spese di notifica e degli eventuali interessi o altri diritti accessori:

- l'altra, in conto Capo VIII, per l'importo complessivo dell'im-posta di bollo versata dalle parti.

 

Sulle due quietanze vanno effettuati reciproci riferimenti.

 

La Tesoreria trasmette quindi le cennate quietanze, unitamen-te ai relativi estratti, alla Ragioneria Provinciale dello Stato che, effettuate le prescritte annotazioni nel registro mod.102 T., cura l'inoltro delle quietanze medesime, con gli annessi tagliandi (attestazioni di versamento al c/c postale), alla Direzione Provinciale del Tesoro per gli adempimenti di competenza.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro promuove la procedura coattiva nei confronti dei trasgressori che, alla scadenza del termine stabilito nell'ingiunzione, non abbiano effettuato il versamento di quanto dovuto all'Erario.

 

Competente a instaurare detta procedura è la Direzione Provinciale del Tesoro nella cui circoscrizione è stata accertata la violazione e, pertanto, il versamento deve essere effettuato presso la Sezione di Tesoreria Provinciale avente sede nella circoscrizione medesima, ancorché il trasgressore risieda in altra provincia.

 

In mancanza di beni mobili da pignorare può essere richiesta l'espropriazione dell'autovettura, con le modalità stabilite dal R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 e dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1314, purché la violazione sia stata contestata o notificata al proprietario.

 

L'azione di recupero dei crediti derivanti dalle suddette sanzioni pecuniarie si prescrive con il decorso di cinque anni, dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione delle norme sulla circolazione stradale.

 

L'opposizione all'ingiunzione, proposta dal trasgressore entro il termine fissato per il pagamento, davanti al Pretore competente in relazione al luogo dove è stata accertata la violazione, non sospende l'esecuzione forzata, salvo che l'Autorità Giudiziaria non disponga diversamente.

 

Nei casi in cui il versamento venga effettuato oltre il termine fissato nell'ordinanza, sono dovuti gli interessi legali nella misura stabilita dall'articolo 1284 del Codice Civile, salvo quanto previsto dal precedente articolo 317 per i crediti d'importo inferiore alle L. 12.000.

 

 

Art. 385.

Recupero spedalità civili anticipate dallo Stato

 

Le anticipazioni concesse dallo Stato ai Comuni, per il pagamento delle rette di spedalità dovute per legge o per convenzione agli Ospedali civili e alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, debbono essere rimborsate all'Erario nell'anno successivo a quello in cui le anticipazioni stesse sono state effettuate e le relative somme vanno versate, nei modi stabiliti dalla legge, al Capo X - Entrate del Tesoro - per essere successivamente riaccreditate allo speciale fondo istituito presso il Ministero dell'Interno.

 

La Ragioneria Provinciale dello Stato, in base ad appositi elenchi trasmessi dalla Prefettura, assume in carico, nel registro mod. 102 T., le somme dovute da ciascun Comune che gli Esattori comunali sono tenuti a versare, in ragione di un sesto, ad ogni scadenza bimestrale, contemporaneamente alle rate delle imposte erariali, e segnala alla coesistente Direzione Provinciale del Tesoro le somme non affluite all'Erario in tempo utile, perché siano promossi gli atti necessari per il pronto recupero delle somme stesse, compresi gli interessi, o le indennità di mora, previsti per i ritardati versamenti.

 

Le eventuali domande di proroga o di agevolazione nei versamenti vanno prodotte alla Direzione Provinciale del Tesoro, la quale interessa la Prefettura per le determinazioni di competenza.

 

 

Art. 386

Recupero delle quote di rivalsa delle
pensioni I.N.P.S. dovute allo Stato

 

Lo Stato subentra nei diritti dei salariati di ruolo e delle loro vedove ed orfani alla pensione o quota di pensione, relativa all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, per i servizi resi all'Amministrazione statale dal 1° gennaio 1926 in poi, con iscrizione all'assicurazione medesima, i quali sono valutati anche ai fini della pensione a carico dello Stato.

 

Nella pensione o quota di pensione, per la quale lo Stato subentra nei diritti dei salariati, va compresa anche la maggiorazione di un decimo per ogni figlio a carico.

 

Ai fini del recupero delle predette quote, la Direzione Provinciale del Tesoro trasmette alla coesistente Ragioneria Provinciale dello Stato un elenco, in duplice esemplare, contenente l'indicazione dei titolari e dell'importo dovuto da ciascuno di essi, per la relativa prenotazione nel registro
mod. 102 T., avendo cura di segnalare le variazioni che comportino la cessazione del diritto a pensione per morte, od altra causa, dei salariati e dei loro familiari, nonché ogni altra variazione (trasferimento dei titolari, mutamenti nell'importo delle somme da recuperare).

 

Qualora sia stato effettuato dall'I.N.P.S. il versamento di quote non dovute, si procede al conguaglio nei successivi versamenti.

 

La Ragioneria Provinciale dello Stato, ricevuti gli elenchi predetti, provvede all'impianto di apposito registro partitario, sviluppando ad ogni scadenza (30 giugno e 31 dicembre) i singoli importi dovuti per ogni salariato, in modo da confrontarli con l'elenco, in ordine alfabetico, prodotto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale unitamente alla distinta di versamento.

 

Le pensioni o quote di pensione da recuperare a favore dell'Erario sono versate semestralmente presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato a cura dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, previa compilazione di apposita distinta da sottoporre al preventivo visto della Ragioneria Provinciale dello Stato, corredata del cennato elenco contenente l'indicazione della somma dovuta per ciascun nominativo.

 

La suddetta procedura va osservata per il versamento al bilancio dello Stato delle sole pensioni relative al personale salariato di tutte le Amministrazioni dello Stato, in quanto quelle concernenti i salariati delle Amministrazioni con ordina-mento autonomo affluiscono direttamente al bilancio d'entrata delle Amministrazioni medesime, trattandosi di entrata di loro competenza.

 

Le somme riguardanti le pensioni dei salariati dell'Ammi-nistrazione dei Monopoli di Stato vanno versate dalle sedi provinciali dell'INPS, mediante vaglia del Tesoro da intestarsi alla predetta Amministrazione e da trasmettersi all'Ufficio Centrale di Ragioneria presso l'Amministrazione stessa.

 

Il versamento delle pensioni o quote di pensione relative ai salariati dell'ANAS va effettuato mediante vaglia del Tesoro da intestarsi al Tesoriere Centrale dello Stato - per l'accredita-mento al conto corrente dell'Azienda - e da rimettersi al Servizio Centrale di Ragioneria presso l'ANAS medesima.

 

Anche i versamenti a favore delle suddette Amministrazioni autonome vanno effettuati semestralmente ed i vaglia del Tesoro accompagnati da un elenco nominativo con l'indicazione dei titolari e della somma dovuta per ciascuno di essi.

 

Ai relativi controlli provvedono le singole Aziende, essendo in merito esclusa ogni ingerenza da parte delle Ragionerie Provinciali dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 387

Recupero dell'indennità di disoccupazione spettante
agli invalidi di guerra o per servizio
che beneficiano dell'assegno di incollocamento

 

L'assegno d'incollocamento, dovuto agli invalidi di guerra e agli invalidi per servizio ordinario, non è cumulabile con l'indennità di disoccupazione, escluse le eventuali quote di aggiunta di famiglia.

 

Di conseguenza, le somme spettanti ai predetti invalidi a titolo di indennità di disoccupazione sono trattenute dall'Organo erogatore e versate in conto entrate del Tesoro.

 

I versamenti vanno effettuati a cura della competente sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, annualmente se le somme trattenute si riferiscono ad invalidi con qualifica di lavoratori agricoli e semestralmente negli altri casi.

 

Ai fini della prenotazione del credito erariale, da parte della Ragioneria Provinciale dello Stato, nel registro mod.102 T., l'entrata si considera accertata al momento in cui avviene il relativo versamento.

 

 

 

TITOLO IV

 

DEI RIMBORSI

 

 

Capo I (1)

 

Rimborso rette manicomiali

 

 

Art. 388

Rimborso a favore delle Amministrazioni Provinciali

 

La Direzione Provinciale del Tesoro provvede, con le modalità di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908, al rimborso, a favore dell'Amministrazione Provinciale, delle rette manicomiali dalla stessa anticipate per il mantenimento in ospedale psichiatrico di ex militari, riconosciuti affetti da infermità mentale dipendente da servizio di guerra, titolari di pensione liquidata dalla Direzione Generale delle Pensioni di guerra.

 

Provvede altresì al rimborso, all'Amministrazione Provinciale, delle spese sostenute per il ricovero in manicomi giudiziari degli ex militari dementi di guerra prosciolti per infermità di mente e sottoposti a misura di sicurezza.

 

Il rimborso alle Amministrazioni Provinciali concerne esclusivamente le rette manicomiali anticipate durante i periodi posteriori alla dichiarazione di riforma per cause di servizio di guerra, in quanto la pensione o l'assegno di guerra decorre dal giorno della riforma militare.

 

Per i periodi anteriori alla data di dichiarazione della riforma le rette manicomiali sono a carico dell'Amministrazione militare, a cui le Amministrazioni Provinciali devono rivolgersi direttamente per ottenere il rimborso.

 

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Nota (1): Le norme contenute nel Capo I hanno carattere transi-torio, in attesa che la materia venga disciplinata in applicazione dell'articolo 29 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

 

 

Art. 389

Ritenute sulle partite di pensione

 

Sulla pensione, o assegno, dovuta al personale di cui al precedente articolo, ricoverato in ospedale psichiatrico, vengono eseguite le ritenute mensili di cui all'articolo 502 delle presenti Istruzioni.

 

Le Amministrazioni Provinciali devono dare immediata comunicazione alle Direzioni Provinciali del Tesoro, che hanno in carico le relative partite di pensione, della data di entrata negli ospedali psichiatrici dei pensionati e di quella di uscita.

 

 

Art. 390

Requisiti delle parcelle di rimborso
delle rette manicomiali, modalità di pagamento
e richiesta di fondi

 

Le parcelle di rimborso delle rette manicomiali relative a dementi per causa di guerra, compilate sull'apposito modulo, sono munite della firma del Presidente e del Ragioniere Capo dell'Amministrazione Provinciale.

 

Le parcelle debbono recare altresì il  , del seguente tenore:

 

lamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827".

 

Le parcelle debbono essere compilate per semestre solare e trasmesse in tre esemplari, non oltre il 31 gennaio ed il 31 luglio successivi, alla Direzione Provinciale del Tesoro che alla fine del semestre stesso ha in carico la partita di pensione del demente ricoverato.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, riconosciuta la regolarità delle parcelle, vi appone la dichiarazione attestante che sulle relative partite di pensione sono state effettuate le prescritte ritenute per ricupero delle rette.

Provvede poi:

a) al rimborso all'Amministrazione Provinciale, con le modalità stabilite nel successivo articolo 399, tenendo presente che la spesa va imputata in conto competenza in relazione alla data del provvedimento, tranne che la somma non sia stata impegnata nell'esercizio precedente;

b) alla restituzione, all'Amministrazione Provinciale medesima, di un esemplare delle parcelle con l'annotazione degli estremi dell'ordinativo diretto emesso;

c) al versamento al Capo X delle somme trattenute sulla corrispon-dente partita di pensione del demente.

 

Nel caso in cui la decorrenza della pensione o dell'assegno di guerra non coincida con la data della riforma del demente, per ottenere il rimborso delle rette manicomiali anticipate dalla data di riforma alla data di decorrenza del trattamento pensionistico le Amministrazioni Provinciali debbono compilare separate parcelle corredate da una dichiarazione, in originale, rilasciata dall'autorità militare, dalla quale risulti la data di riforma e che il relativo provvedimento è stato adottato in quanto l'ex militare fu riconosciuto affetto da infermità mentale provocata da causa di servizio dipendente dalla guerra.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro prende nota dell'avvenuta ricezione delle parcelle di cui al comma precedente sul corrispondente ruolo di iscrizione e ne dà notizia alla Direzione Generale delle Pensioni di Guerra affinché, nel caso di retrodatazione della decorrenza del trattamento pensionistico, apponga sul ruolo di variazione una specifica annotazione in ordine alla ritenuta che, nella misura del terzo degli assegni, deve essere applicata ai fini del prescritto recupero delle somme da rimborsare all'Amministrazione Provinciale.

 

 

Art. 391

Prescrizione del diritto
al rimborso delle rette manicomiali

 

Il diritto al rimborso di rette manicomiali per ricovero è soggetto alla prescrizione decennale, la quale decorre:

- dalla data del ricovero del demente di guerra se questi, alla data medesima, era provvisto di pensione;

- dalla data del decreto ministeriale di concessione della pensio-ne o dell'assegno rinnovabile per infermità mentale dipendente da causa di servizio di guerra, in caso diverso.

 

 

Art. 392

Rimborso rette manicomiali anticipate
a favore di mutilati e invalidi per causa di
servizio ordinario militare o civile

 

Le disposizioni di cui alla presente Sezione sono estese, in quanto applicabili, ai pensionati mutilati o invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile, ricoverati in ospedali psichiatrici.

 

 

 

 

 

 

Capo II

 

Rimborso di somme erroneamente o indebitamente
versate all'erario

 

 

Art. 393

Rimborso di somme indebitamente versate all'Erario

 

Nel caso di versamento all'Erario di somme non dovute, l'Amministrazione ne effettua il rimborso agli aventi diritto con le modalità previste per il pagamento delle spese dello Stato.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro è competente a disporre, con le modalità di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908, il rimborso, a favore di persone fisiche o giuridiche, delle somme erroneamente o indebitamente versate in conto entrate del Tesoro (Capo X), concernenti, in via di massima:

- le somme versate in più per l'acquisto di materiale fuori uso da Amministrazioni dello Stato, quando l'importo del contratto sia stato determinato in via presuntiva;

- le quote indebite o inesigibili, versate dagli Esattori delle Imposte Dirette o dai Ricevitori Provinciali per tassa ispezione farmacie e officine di prodotti chimici e di preparati galenici, per contributi delle farmacie non rurali, ecc.;

- le trattenute in più effettuate sulle pensioni e sugli stipendi;

- i versamenti erroneamente effettuati al Capo X, per i quali le Tesorerie Provinciali non hanno potuto provvedere alla rettifica di imputazione;

- le somme relative ai vaglia del Tesoro incamerati per perenzione amministrativa;

- i depositi provvisori incamerati perché di data remota;

- i sospesi di Tesoreria derivanti da anticipazioni fatte dalle Tesorerie Provinciali alle Amministrazioni dello Stato e versate erroneamente all'Erario all'atto della restituzione.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro è altresì competente a disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate a capi diversi dal Capo X, nel caso in cui le Amministrazioni Centrali competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione della spesa, uno specifico stanziamento.

 

Ove si tratti di somme erroneamente versate sull'apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria, e per le quali non sia stata ancora emessa quietanza di entrata, si procede nei modi previsti dal precedente articolo 254.

 

 

 

 

 

Art. 394

Documenti occorrenti per il rimborso

 

Per ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate in conto entrate del Tesoro (Capo X), gli aventi diritto devono produrre alla Direzione Provinciale del Tesoro motivata istanza su carta bollata, salvo i casi di esenzione dall'imposta di bollo previsti dalla legge, corredata dai seguenti documenti:

a) quietanza originale comprovante l'avvenuto versamento della somma di cui si chiede il rimborso, ovvero certificato
mod. 128 T., sostitutivo della quietanza smarrita o distrutta, da emettersi dalla Sezione di Tesoreria Provinciale che ha ricevuto il versamento. Nel caso che si tratti di quietanza collettiva, può prodursi copia fotostatica della medesima autenticata nei modi prescritti;

b) nulla osta al rimborso da parte dell'Ufficio che ha disposto il versamento all'Erario della somma chiesta in restituzione;

c) certificazioni per attestare la rappresentanza legale, nei casi in cui si renda necessario.

 

L'istanza, di cui al comma precedente, può essere rivolta a una Direzione Provinciale del Tesoro diversa da quella coesistente alla Tesoreria che ha rilasciato la quietanza.

 

Qualora il rimborso riguardi somme non affluite al Capo X, la domanda va indirizzata all'Amministrazione Centrale competente, la quale - ove non abbia, nel proprio stato di previsione della spesa, apposito capitolo per il rimborso - trasmette, facendo risultare tale circostanza, l'istanza alla Direzione Provinciale del Tesoro coesistente alla Tesoreria che ha rilasciato la quietanza, per le conseguenti operazioni di rimborso.

 

 

Art. 395

Quietanze di Tesoreria

 

La quietanza di tesoreria, comprovante l'erroneo o indebito versamento, deve essere allegata al provvedimento di rimborso.

 

Ad evitare duplicazioni di rimborsi, la Direzione Provinciale del Tesoro deve preventivamente disporre che la competente Tesoreria Provinciale dello Stato prenda nota del provvedimento sulla scheda della quietanza e comunichi se risulti eventualmente apposta analoga precedente annotazione.

 

La tesoreria deve comunicare alla Direzione Provinciale del Tesoro l'avvenuta annotazione del rimborso medesimo.

 

Per i rimborsi di somme comprese in quietanze emesse a favore degli Agenti contabili la Direzione Provinciale del Tesoro deve chiedere ai medesimi di comunicare gli estremi della quietanza di tesoreria, del conto giudiziale a cui detta quietanza è stata o sarà allegata e, possibilmente, anche quelli di invio di detto conto giudiziale agli organi di riscontro.

 

Gli elementi di cui sopra vanno citati nel provvedimento di rimborso, a giustificazione della omessa produzione della quietanza di tesoreria.

 

Per i rimborsi di somme su quietanze di tesoreria già parzialmente rimborsate, nel relativo provvedimento debbono indicarsi gli estremi del titolo di spesa al quale la quietanza di tesoreria è stata allegata.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro deve allegare alle determinazioni di rimborso adottate tutti i documenti giustificativi, compresa la comunicazione della tesoreria di cui al precedente 3° comma.

 

 

Art. 396

Rimborso di quote indebite o inesigibili
versate dagli Esattori delle Imposte Dirette
o Ricevitori Provinciali in base a ruoli

 

Il rimborso di quote indebite affluite al Capo X per tassa ispezione farmacie, officine di prodotti chimici e di preparati galenici, per contributi delle farmacie non rurali ecc., va effettuato sulla base di buoni di sgravio, emessi dal competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette a favore dell'Esattore che li versa al Ricevitore Provinciale.

 

Per quanto concerne, invece, le quote inesigibili relative alle sopra indicate tasse, il rimborso avviene in base ad un esemplare della relativa domanda, redatta sull'apposito modulo, corredata dai documenti giustificativi attestanti l'inesigibilità del credito, debitamente approvata dall'Intendenza di Finanza.

 

Sia per le quote indebite, sia per quelle inesigibili, il rimborso va limitato al carico erariale, con esclusione dell'aggio all'Esattore delle Imposte Dirette e al Ricevitore Provinciale e delle eventuali addizionali che non affluiscono al Capo X.

 

 

Art. 397

Istruttoria ed esame delle richieste di rimborso

 

La Direzione Provinciale del Tesoro deve curare, in sede istruttoria, che le domande di rimborso delle quote di cui ai precedenti articoli, prodotte dagli interessati, siano corredate dalla prescritta documentazione.

 

Qualora la somma chiesta in restituzione ecceda l'importo di L. 5.000.000 la Direzione Provinciale del Tesoro, prima di dar corso al pagamento, deve chiedere alla Direzione Generale del Tesoro la preventiva autorizzazione da allegare al provvedimento formale e i cui estremi vanno indicati nelle premesse.

 

 

Art. 398

Richiesta e assegnazione dei fondi

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, ai fini del rimborso di cui ai precedenti articoli, deve inviare, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, la richiesta dei fondi, presumibilmente occorrenti, alla Direzione Generale del Tesoro - Ispettorato Generale per i Servizi delle Entrate - la quale provvede alla relativa assegnazione semestrale mediante decreto ministeriale da assoggettare a registrazione.

 

Ad avvenuta registrazione del decreto:

a) la Corte dei conti e la Ragioneria Centrale presso il Ministero del Tesoro danno - ai fini del controllo - notizia ai rispettivi Uffici periferici dei fondi assegnati a ciascuna Direzione Provinciale del Tesoro;

b) la Direzione Generale del Tesoro comunica alle predette Dire-zioni Provinciali l'ammontare dei fondi assegnati.

 

Qualora, nel corso del semestre, i fondi a disposizione dovessero risultare insufficienti in relazione ai pagamenti da eseguire, la Direzione Provinciale del Tesoro ne dà notizia alla Direzione Generale del Tesoro affinché provveda alla necessaria integrazione con la successiva assegnazione di fondi.

 

 

Art. 399

Modalità di pagamento delle
somme da rimborsare. Imposta di bollo

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, riconosciuta la regola-rità della documentazione e la legittimità del rimborso, adotta apposito provvedimento formale da redigersi in triplice esemplare e compila l'ordinativo diretto (mod. 13 R.P. - C.G.) nonché l'av-viso di pagamento per il creditore.

 

Gli ordinativi diretti devono contenere, oltre agli elementi stabiliti dall'articolo 409 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la codificazione economica e funzionale della spesa tenendo presente:

- che la indicazione della data di emissione e del numero progres-sivo va apposta a cura della Ragioneria Provinciale dello Stato;

- che, ove i titoli siano resi esigibili in località sita in altra provincia, sugli stessi va indicata la Tesoreria assegnataria (che è quella coesistente all'Ufficio emittente) e la Tesoreria che deve eseguire il pagamento.

 

Gli ordinativi, unitamente a due esemplari del provvedimento formale e ai relativi documenti giustificativi, vanno trasmessi alla Ragioneria Provinciale dello Stato per gli adempimenti di competenza e per il successivo inoltro alla Delegazione Regionale della Corte dei conti.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, qualora, in prossimità della chiusura dell'esercizio, preveda di non poter definire, entro l'esercizio stesso, le operazioni di rimborso relative a documentazioni in suo possesso e per le quali esista disponibilità di fondi, deve adottare apposito provvedimento formale per l'impegno della spesa indicandovi il nome dei creditori, l'oggetto della spesa e le somme dovute.

 

Sui pagamenti disposti dev'essere applicata l'imposta di bollo, nella misura di lire due per ogni mille lire o frazione di tale importo con il massimo di lire diecimila.

 

Il versamento degli importi trattenuti a detto titolo è effettuato periodicamente a cura della Ragioneria Provinciale dello Stato, in base agli elementi risultanti dalle proprie scritture.

 

 

Art. 400

Scritture contabili relative alle
operazioni di rimborso

 

La Direzione Provinciale del Tesoro tiene in evidenza il mo-vimento dei fondi, ad essa assegnati, nel registro di cui al n. 57 dell'articolo 214 delle presenti Istruzioni, sul quale annota gli estremi degli ordinativi diretti emessi.

 

Al fine di venire a conoscenza di tali estremi, viene allegato al provvedimento di liquidazione apposito modello di comunicazione che la Ragioneria Provinciale dello Stato, dopo averlo completato, restituisce alla Direzione Provinciale del Tesoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DEL TESORO

 

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

ISTRUZIONI GENERALI SUI SERVIZI DEL TESORO

T E R Z O L I B R O

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
R O M A

 

 

 

 

 

NOTE ILLUSTRATIVE

 

Il terzo libro  delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro ha per oggetto   e comprende la materia riguardante i titoli di spesa emessi dall'Amministrazione statale, per la liquidazione delle spese a carico del bilancio dello Stato e delle Aziende Autonome di Stato.

 

Come per i due precedenti Libri - che riflettono, rispettiva-mente,   e
  - anche nel presente volume la materia viene esposta in forma dettagliata e con maggiore ampiezza in modo da offrire, sia agli Uffici pubblici, sia a coloro che hanno necessità di consultarlo, la possibilità di individuare agevolmente le disposizioni che regolano la complessa e delicata materia riguardante l'ordinazione della spesa pubblica. Inoltre, nella formulazione del testo di ogni singolo articolo è stato seguito il criterio, già adottato in precedenza e che ha trovato apprezzamento, di indicare per ciascun argomento trattato le fonti normative, così da consentire - ove s'intenda farlo o sia ritenuto necessario - la consultazione delle norme legislative o regolamentari da cui le Istruzioni traggono origine.

 

Il Libro è suddiviso in quattro Titoli , ripartiti in Capi  e in Sezioni  .

 

Il TITOLO I tratta dei titoli di spesa in genere ed è, a sua volta, ripartito in sei Capi .

 

Nel Capo I sono contenute le disposizioni riflettenti la emissione, la intestazione dei titoli di spesa e l'arrotondamento dei relativi importi.

 

In tale sede si è ravvisata la opportunità di riunire organicamente tutta la suddetta materia, al fine di evitare di dover far ricorso alla consultazione di diversi settori per rintracciare le varie disposizioni riferentisi allo stesso argomento.

 

Una diffusa trattazione è stata riservata alla parte riflettente la intestazione dei titoli di spesa, in considerazione delle incertezze e delle inesattezze che si sono manifestate al riguardo, con notevoli intralci nel servizio di tesoreria.

 

Nel Capo II è trattata la materia riguardante l'assegnazione e il recapito agli uffici pagatori dei titoli di spesa, emessi dagli Organi centrali e periferici dell'Amministrazione dello Stato, nonché la materia riflettente le modalità di pagamento e di estinzione dei titoli di spesa in genere.

 

Nel Capo III sono indicate le formalità che debbono essere osservate per ottenere che la riscossione dei titoli di spesa avvenga, anziché dietro quietanza diretta del creditore, in uno dei modi previsti dal D.P.R.25 gennaio 1962, n.71.

 

Nel Capo IV sono contenute le disposizioni relative ai pagamenti  , da parte delle Sezioni di Tesoreria provinciale, nonché quelle relative ai titoli di spesa pagati da regolarizzare.

Nel Capo V è riportata, con maggiore ampiezza, la normativa concernente gli atti di impedimento al pagamento nonché quella riguardante il sequestro, il pignoramento e la cessione degli emolumenti dei dipendenti statali in attività di servizio e in quiescenza.

Nel Capo VI è trattata la materia inerente allo smarrimento, alla sottrazione e alla distruzione dei titoli di spesa, dei buoni ordinari del Tesoro, delle formule, dei tagliandi di ricevuta e dei buoni interessi sui titoli del Debito Pubblico nonché dei vaglia del Tesoro e dei buoni fruttiferi della Cassa Depositi e Prestiti.

 

Nella esposizione del]a materia si è tenuto conto delle disposizioni sul decentramento di funzioni, dall'Amministrazione centrale a quella periferica, e si è cercato di semplificare le procedure necessarie per la emissione dei duplicati dei titoli di spesa smarriti, sottratti o distrutti, per renderla più spedita e meno onerosa.

 

Il TITOLO II, che è suddiviso in due Capi (dei quali, uno relativo alla perenzione  e l'altro alla prescrizione  ) tratta delle norme sulla perenzione amministrativa dei residui, sulla perenzione dei titoli di spesa nonché sulla prescrizione, con uno sviluppo più ampio di quello della precedente analoga trattazione, esemplificando, per l'istituto della prescrizione, i più comuni casi che possono presentarsi.

 

Il TITOLO III, suddiviso in tre Capi, tratta della documentazione, della forma degli atti pubblici e delle scritture private.

 

Nel Capo I, diviso in due Sezioni, è disciplinata la materia concernente i documenti comprovanti la qualità di procuratori dei creditori dello Stato e di rappresentanti delle società, degli enti e degli incapaci.

 

Nel Capo II, che è suddiviso in due Sezioni, sono contenute le norme riflettenti le successioni dei creditori dello Stato.

 

La Sezione II contiene norme speciali per la liquidazione del trattamento economico dell'ultimo mese di servizio e di somme comunque insolute per stipendi, pensioni ed altri assegni fissi personali in caso di morte degli interessati.

 

Sono state introdotte, in tale sede, le particolari disposi-zioni previste dall'art. 14 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 4 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423, le quali hanno at-tribuito, a determinati soggetti, il diritto a percepire le competenze non riscosse dai dipendenti statali in attività di servizio e in quiescenza deceduti.

 

Nel Capo III sono trattate le norme riflettenti la forma degli atti pubblici e delle scritture private nonché quelle sulla legalizzazione e sulla autenticazione di firme. Il testo degli articoli è stato formulato in base alle norme contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15 ( ) e nella legge 11 maggio 1971, n. 390 nonché in aderenza alle istruzioni all'uopo emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per la riforma dell'Amministrazione - con la circolare del 22 ottobre 1969, n. 4778/81811.

 

Il TITOLO IV, che è suddiviso in cinque Capi, contiene norme riguardanti alcune specie di titoli di spesa.

 

Nel Capo I è trattata la materia riguardante gli ordinativi diretti (mandati), emessi dalle Amministrazioni centrali dello Stato e, in applicazione della legge 17 agosto 1960, n. 908, da quelle periferiche nell'esercizio delle funzioni ad esse decentrate ai sensi della legge 11 marzo 1963, n. 150 e successive integrazioni.

 

Nel Capo II è ampiamente disciplinata la delicata materia concernente le aperture di credito, alla quale sono dedicate, per la sua notevole importanza, sette Sezioni.

 

La materia è stata interamente rielaborata, allo scopo di renderla più chiara, organica e dettagliata e per eliminare le incertezze che si sono manifestate specialmente in sede di pagamento degli ordinativi e dei buoni sugli ordini di accreditamento.

 

Si è, altresì, tenuto conto del decentramento di funzioni centrali agli organi periferici, per effetto del quale - giusta la legge 17 agosto 1960, n. 908 - la emissione degli ordini di accreditamento è stata estesa, in determinati casi, anche ad alcuni uffici periferici.

 

Merita, poi, particolare menzione il contenuto dell'articolo 735, riflettente le modalità da osservare per l'intervento del   nel caso di assenza o impedimento del funzionario delegato  .

 

Nel Capo III sono contenute le norme per il pagamento delle spese di giustizia anticipate dallo Stato, relative ai procedimenti civili e penali.

 

Nel Capo IV viene disciplinata la materia relativa al pagamento delle vincite al lotto, introducendo le innovazioni apportate dalla legge 24 dicembre 1969, n. 1003.

 

Nel Capo V, infine, è trattato l'argomento riflettente l'emissione dei vaglia del Tesoro, i quali, com'è noto, sono titoli, emessi nell'interesse delle Amministrazioni pubbliche, che consentono di far pagare da una Tesoreria le somme che in un'altra sono state versate.

 

Il MINISTRO DEL TESORO

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modificazioni;

 

VISTI gli artt. 644 e 646 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

 

VISTE le Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro approvate con Decreto del Ministro delle Finanze in data 30 giugno 1939;

 

VISTO il D.M. del 15 settembre 1967, col quale è stato approvato il Primo Libro del nuovo testo delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro, riguardante l'ordinamento dei servizi dipendenti dalla Direzione Generale del Tesoro o soggetti alla sua diretta vigilanza;

 

VISTO il D.M. 10 luglio 1969, col quale è stato approvato il Secondo Libro del nuovo testo delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro riguardante le Entrate dello Stato;

 

CONSIDERATO che è stato predisposto il Terzo Libro concernente la materia relativa alle   e che, pertanto, occorre procedere alla relativa approvazione e pubblicazione;

 

 

D E C R E T A

 

Art. 1

 

E' approvato e reso esecutivo, a decorrere dal 1° gennaio 1973, l'annesso Terzo Libro delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro.

 

 

Art. 2

 

Restano abrogati, dalla stessa data, gli articoli da n. 357 a n. 428; da n. 549 a n. 723; da n. 964 a n. 972; da n. 1064 a
n. 1077; da n. 1205 a n. 1222 nonché gli articoli 750 e 1443 delle Istruzioni Generali approvate con il citato decreto ministeriale 30 giugno 1939 e successive modificazioni.

 

 

Art. 3

 

All'art. 984 delle Istruzioni Generali, approvate con D.M. 30 giugno 1939 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

 

 i certificati non siano muniti delle tre firme previste dall'art. 501 delle presenti Istruzioni".

 

 

Roma, 15 dicembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

 

T E R Z O L I B R O

 

 

 

 

 

TITOLO I

 

DEI TITOLI DI SPESA

 

 

Capo I

 

Della emissione della intestazione
dei titoli di spesa e dell'arrotondamento
dei relativi importi

 

 

Sezione I

 

Emissione dei titoli di spesa

 

Liquidazione delle spese................................. Art. 401

Organi preposti all'ordinazione delle spese.............. " 402

Ordinazione delle spese.................................. " 403

Requisiti degli ordinativi diretti (mandati), degli ordini

di accreditamento e dei ruoli di spesa fissa.............. " 404

Diverse specie dei titoli di spesa....................... " 405

Modalità di compilazione dei titoli di spesa............. " 406

Firma dei titoli di spesa................................ " 407

Rettifica e annullamento dei titoli di spesa............. " 408

Avvisi di emissione dei titoli di spesa.................. " 409

Comunicazione delle firme autografe alla Sezione di
Tesoreria Provinciale dello Stato...................... " 410

 

 

Sezione II

 

Intestazione dei titoli di spesa

 

Persona fisica........................................... Art. 411

Minori di età............................................ " 412

Minori affidati alla pubblica o alla privata assistenza.. " 413

Minori emancipati........................................ " 414

Minori affiliati......................................... " 415

Inabilitandi............................................. " 416

Inabilitati.............................................. " 417

Interdicendi............................................. " 418

Interdetti............................................... " 419

Persone di cui sia stata denunciata la scomparsa......... " 420

Persone dichiarate assenti............................... " 421

Persone assenti di cui sia stata dichiarata la mor-
te presunta............................................ " 422

Minore di età la cui madre è passata a nuove nozze....... " 423

Eredi legittimi.......................................... " 424

Eredi testamentari....................................... " 425

Dei legati............................................... " 426

Eredità giacente......................................... " 427

Erede istituito sotto condizione sospensiva.............. " 428

Eredi nascituri.......................................... " 429

Eredità devolute allo Stato.............................. " 430

Impresa individuale...................................... " 431

Società semplici e società irregolari (o di fatto)....... " 432

Società in nome collettivo............................... " 433

Società in accomandita semplice.......................... " 434

Società per azioni....................................... " 435

Società in accomandita per azioni........................ " 436

Società a responsabilità limitata........................ " 437

Società costituite all'estero con sede nel territo-
rio dello Stato........................................ " 438

Società cooperativa...................................... " 439

Società in liquidazione.................................. " 440

Enti obbligati alla tenuta del bollettario per la
riscossione............................................ " 441

Enti pubblici............................................ " 442

Enti riconosciuti come persone giuridiche private........ " 443

Associazioni non riconosciute come persone giuridiche.... " 444

Comitati non riconosciuti come persone giuridiche........ " 445

Regioni.................................................. " 446

Province e Comuni........................................ " 447

Azienda municipalizzata.................................. " 448

Esattori e Ricevitori provinciali delle imposte
dirette. Collettori.................................... " 449

Banca d'Italia........................................... " 450

Istituti di credito di diritto pubblico e banche
di interesse nazionale................................. " 451

Condominio............................................... " 452

Cessione del credito..................................... " 453

Fallimento di imprese individuali e società commerciali.. " 454

Imprese individuali e società commerciali ammesse
alla procedura di concordato preventivo................ " 455

Impresa ammessa alla procedura amministrazione con-
trollata............................................... " 456

Imprese soggette alla liquidazione coatta ammini-
strativa............................................... " 457

Sequestro giudiziario.................................... " 458

Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato.............. " 459

Titoli intestati a pubblico ufficiale.................... " 460

Pagamento di somme mediante rilascio di quietanza
per atto pubblico...................................... " 461

Pagamento di indennità   in luogo di pen-
sione.................................................. " 462

Enti ed istituti ecclesiastici........................... " 463

Enti militari e corpi di polizia......................... " 464

Pagamenti all'estero..................................... " 465

Intestazione dei vaglia del Tesoro....................... " 466

Collettore dell'esattore e del ricevitore provinciale.... " 467

Titoli di spesa estinguibili nelle previste forme
agevolative............................................ " 468

Intestazione dei titoli di spesa da commutare in
quietanza o vaglia del Tesoro.......................... " 469

Titoli di spesa collettivi............................... " 470

Ratei di stipendi e pensioni a favore dei congiun-
ti dei dipendenti statali e pensionati deceduti........ " 471

Rimborso di somme anticipate al creditore da Ammi-
nistrazioni ed Enti pubblici........................... " 472

 

 

Sezione III

 

Arrotondamento degli importi

 

Arrotondamento di pagamenti.............................. Art. 473

Dimostrazione dell'arrotondamento sui titoli di spesa.... " 474

Arrotondamento sui ruoli per stipendi e pensioni......... " 475

Arrotondamento sui ruoli per altre spese fisse........... " 476

Arrotondamento dei pro-rata.............................. " 477

Arrotondamento sulle ritenute extra-erariali............. " 478

 

 

Capo II

 

Dell'assegnazione e delle modalità di pagamento
dei titoli di spesa

 

 

Sezione I

 

Assegnazione e recapito dei titoli di spesa
per il pagamento

 

Assegnazione nel capoluogo di provincia.................. Art. 479

Assegnazione fuori del capoluogo di provincia............ " 480

Titoli di spesa pagabili fuori del capoluogo di pro-
vincia................................................. " 481

Competenza per l'assegnazione dei titoli di spesa........ " 482

Insufficienza di fondi da parte dei contabili finan-
ziari incaricati dei pagamenti......................... " 483

Elenchi descrittivi dei titoli di spesa da pagare........ " 484

Compilazione degli elenchi di spedizione................. " 485

Trasmissione dei titoli di spesa, valori e altri
documenti nel capoluogo di provincia................... " 486

Spedizione dei titoli di spesa a mezzo posta............. " 487

Titoli di spesa emessi dagli uffici periferici del-
l'Amministrazione statale nell'esercizio delle at-
tribuzioni ad essi decentrate.......................... " 488

Spedizione dei titoli di spesa emessi dagli uffici
periferici dell'Amm.ne statale nell'esercizio del-
le attribuzioni ad essi decentrate............................................. " 489

Restituzione dei titoli di spesa da parte delle Se-
zioni di Tesoreria..................................... " 490

Divieto di consegnare titoli di spesa alle parti......... " 491

 

 

Sezione II

 

Modalità' di pagamento dei titoli di spesa

 

Pagamento dei titoli di spesa a favore di enti mi-
litari................................................. Art.492

Esibizione dell'atto di riscossione o di delegazione..... " 493

Accertamenti e modalità di pagamento..................... " 494

Formalità da osservare nei pagamenti a favore di
Comandi o reparti di Pubblica Sicurezza................ " 495

Ritiro degli ordinativi estinti su ordini di accre-
ditamento a favore di enti militari.................... " 496

Pagamento dei titoli di spesa ai contabili degli
istituti di prevenzione e di pena...................... " 497

Pagamento dei titoli di spesa per indennità che
tengono luogo di pensione.............................. " 498

Quietanza sui mandati della Cassa Depositi e Pre-
stiti, convertiti in vaglia del Tesoro per acqui-
sto di rendita......................................... " 499

Commutazione dei titoli di spesa in quietanza o
vaglia del Tesoro...................................... " 500

Titoli di spesa a favore dell'Amministrazione del-
le Poste e Telecomunicazioni........................... " 501

Pagamenti soggetti alla presentazione dei certifi-
cati di esistenza in vita dei creditori................ " 502

Modalità di rilascio dei certificati di esistenza
in vita................................................ " 503

Certificato di esistenza in vita per il pagamento
delle pensioni a militari e impiegati civili ri-
chiamati in servizio................................... " 504

Dichiarazione sostitutiva del certificato di esi-
stenza in vita......................................... " 505

Imposta di bollo sui certificati di esistenza in
vita................................................... " 506

Modalità di compilazione dei certificati di esi-
stenza in vita......................................... " 507

Certificati di esistenza in vita per impiegati
in aspettativa e pensionati ricoverati................. " 508

Certificati di esistenza in vita per i detenuti
negli istituti di prevenzione e di pena................ " 509

Certificati di esistenza in vita per i pensionati
residenti all'estero................................... " 510

Certificati di esistenza in vita per la riscossio-
ne di rate d'usufrutto di rendita pubblica............. " 511

Documenti occorrenti per il pagamento delle pensioni..... " 512

Forma delle quietanze e quietanze su foglio a parte...... " 513

Quietanze dei creditori date per atto pubblico........... " 514

Quietanze dei creditori impediti o analfabeti oppure
ciechi................................................. " 515

Dichiarazione di vedovanza e nubilità.................... " 516

Quietanze sui titoli di spesa intestati alla carica...... " 517

Quietanza da parte dei delegati alla riscossione......... " 518

Quietanza dei collettori delle imposte dirette........... " 519

Formalità per le quietanze sugli ordini di pagamen-
to delle vincite al lotto.............................. " 520

Pagamento dei titoli di spesa a favore degli enti
obbligati alla tenuta del bollettario.................. " 521

Verbale di consegna del bollettario al tesoriere
dell'ente.............................................. " 522

Dichiarazione a tergo delle bollette degli enti
creditori.............................................. " 523

Modalità di rilascio delle bollette a fronte di
titoli estinti per compensazione o con forme
agevolative............................................ " 524

Pagamenti eseguiti per conto della Cassa Deposi-
ti e Prestiti a favore di enti obbligati alla
tenuta del bollettario................................. " 525

Vaglia del Tesoro pagati agli enti obbligati alla
tenuta del bollettario................................. " 526

Bollette rilasciate dagli economi dei convitti
nazionali e degli educandati femminili statali......... " 527

Annotazione da apporsi sui titoli estinti e sui
documenti allegati..................................... " 528

Responsabilità degli ufficiali pagatori per inde-
biti pagamenti......................................... " 529

Accertamento della identità personale del creditore...... " 530

Titoli di spesa il cui pagamento è subordinato ad
autorizzazione di libero corso......................... " 531

Titoli di spesa assoggettati a compensazione parziale.... " 532

 

 

Capo III

 

Delle forme agevolative di estinzione dei titoli di spesa

 

Titoli di spesa che possono essere estinti con moda-
lità agevolative....................................... Art.533

Richiesta di estinzione con forme facilitative di
pagamento.............................................. " 534

Pagamento delle competenze al personale statale
con le forme facilitative.............................. " 535

Richiesta di estinzione con forme facilitative di
pagamento in sede di stipulazione di contratti......... " 536

Richiesta a carattere continuativo di estinzione
dei titoli di spesa a favore di enti di diritto pubblico............................................... " 537

Mandati della Cassa Depositi e Prestiti.................. " 538

Intestazione dei titoli di spesa estinguibili con
modalità agevolative................................... " 539

Norme per l'accreditamento dei titoli in conto cor-
rente postale.......................................... " 540

Norme per l'accreditamento dei titoli di spesa in
conto corrente bancario o per la commutazione in
vaglia cambiario....................................... " 541

Localizzazione dei titoli di spesa a favore di enti
pubblici da estinguere con le forme facilitative....... " 542

Norme per la spedizione dei vaglia cambiari.............. " 543

Norme per l'introito delle somme relative ai vaglia
cambiari non recapitati per irreperibilità o mor-
te del creditore oppure non potute accreditare in
conto corrente postale o bancario...................... " 544

Revoca delle richieste di estinzione dei titoli di
spesa con forma facilitativa........................... " 545

 

 

Capo IV

 

Dei pagamenti in conto sospeso e dei
titoli di spesa pagati da regolarizzare

 

 

Sezione I

 

Pagamenti in conto sospeso

 

Titoli di spesa e pagamenti da scritturare in conto
sospeso................................................ Art.546

Contabilizzazione dei pagamenti in conto sospeso......... " 547

Scritturazione in esito definitivo dei pagamenti
in conto sospeso....................................... " 548

Contabilizzazione degli ordini di pagamento parzial-
mente estinti.......................................... " 549

Contabilizzazione degli ordini di pagamento parzial-
mente estinti emessi dai Provveditorati agli Studi..... " 550

Ordinativi su ordini di accreditamento................... " 551

Localizzazione sui titoli di spesa fuori della pro-
vincia di emissione.................................... " 552

Restituzione alle Sezioni di Tesoreria assegnatarie
dei titoli di spesa estinti............................ " 553

Contabilizzazione dei titoli di spesa estinti per
conto di altre Sezioni di Tesoreria.................... " 554

Spese postali............................................ " 555

Pagamenti urgenti........................................ " 556

Pagamenti urgenti per acquisto di partite di rendita
pubblica............................................... " 557

Trasmissione alla Tesoreria Centrale dei titoli di
rendita pubblica acquistati............................ " 558

 

 

 

Sezione II

 

Titoli di spesa pagati da regolarizzare

 

Titoli di spesa da regolarizzare......................... Art. 559

 

 

Capo V

 

Degli atti di impedimento al pagamento

 

Atti di impedimento...................................... Art. 560

Somme che non possono formare oggetto di pignoramen-
to, sequestro o cessione............................... " 561

Notificazione degli atti di impedimento.................. " 562

Forma e contenuto degli atti di impedimento.............. " 563

Provvedimenti per gli atti notificati ad istanza di
terzi.................................................. " 564

Forma della dichiarazione di quantità.................... " 565

Atti impeditivi su crediti già in parte assegnati
ad altre persone....................................... " 566

Deleghe per rappresentanza in giudizio................... " 567

Risoluzione dei pignoramenti, dei sequestri e degli
altri atti impeditivi.................................. " 568

Invio degli atti o delle copie di essi alle Ammini-
strazioni e agli uffici competenti..................... " 569

Provvedimenti delle Amministrazioni Centrali............. " 570

Contabilità e situazione dei sequestri................... " 571

Sequestro penale dei buoni ordinari del Tesoro........... " 572

Pignorabilità e sequestrabilità degli emolumenti e
delle pensioni a favore del personale civile e mi-
litare dello Stato..................................... " 573

Recupero delle quote di ammortamento di mutui e del-
le pigioni............................................. " 574

Ritenute per prestazioni alimentari............................................. " 575

Ritenute per debiti verso lo Stato derivanti da con-
danne pronunziate dalla Corte dei conti................ " 576

Pignoramenti esattoriali a carico del personale civi-
le e militare dello Stato.............................. " 577

Notificazione degli atti di pignoramento e sequestro
degli stipendi e delle pensioni........................ " 578

Compensazione amministrativa di crediti e debiti ver-
so lo Stato su rate di spese fisse..................... " 579

Recupero crediti derivanti da responsabilità dei di-
pendenti statali civili e militari..................... " 580

Recupero crediti per danni causati da colpa o negli-
genza dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato........ " 581

Contabilità e situazione dei sequestri delle spese
fisse.................................................. " 582

 

 

Capo VI

 

Dello smarrimento, della sottrazione o distruzione
di titoli di spesa e di atti congeneri

 

Smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli
di spesa avvenuti prima del pagamento. Competen-
za alla emanazione del decreto di autorizzazio-
ne per l'emissione del duplicato....................... Art.583

Relazione sullo smarrimento, sottrazione o distru-
zione dei titoli di spesa avvenuti prima del pa-
gamento................................................ " 584

Notizie ed elementi da riportare nella relazione......... " 585

Pubblicazione dell'avviso di smarrimento, di sottra-
zione o distruzione del titolo di spesa................ " 586

Emissione del duplicato del titolo di spesa.............. " 587

Procedura eccezionale per pagamenti, in particolari
circostanze, nel caso di smarrimento, sottrazione
o distruzione di titoli di spesa....................... " 588

Titoli di spesa smarriti, sottratti o distrutti dopo
il pagamento........................................... " 589

Smarrimento del documento autorizzativo (ordine o de-
creto) di pagamento di spesa di giustizia.............. " 590

Smarrimento, sottrazione o distruzione, prima del
pagamento, di formule e tagliandi di ricevuta e
di buoni interessi..................................... " 591

Smarrimento, sottrazione o distruzione, prima del
pagamento, di vaglia del Tesoro, di contromatri-
ci e ordini di pagamento di cui all'art.774............ " 592

Smarrimento, sottrazione o distruzione, prima del
pagamento, di ordinativi di pagamento emessi da
enti militari.......................................... " 593

Smarrimento di verbali per rimborso di monete............ " 594

Smarrimento di verbali per rimborso di biglietti di
Stato danneggiati o sospetti di falsità................ " 595

Smarrimento, sottrazione o distruzione di buoni or-
dinari del Tesoro al portatore......................... " 596

Smarrimento, sottrazione o distruzione di buoni or-
dinari del Tesoro nominativi........................... " 597

Smarrimento, sottrazione o distruzione di controma-
trici di buoni ordinari del Tesoro..................... " 598

Smarrimento, sottrazione o distruzione della ricevu-
ta mod. 49 T dei buoni ordinari del Tesoro............. " 599

Smarrimento, sottrazione o distruzione dei buoni or-
dinari del Tesoro pagati............................... " 600

Smarrimento, sottrazione o distruzione dei buoni
fruttiferi della Cassa Depositi e Prestiti............. " 601

 

 

TITOLO II

 

DELLA PERENZIONE E DELLA PRESCRIZIONE

 

 

Capo I

 

Della perenzione amministrativa e della perenzione
dei titoli di spesa

 

Perenzione amministrativa dei residui. Termini........... Art. 602

Effetti della perenzione................................. " 603

Decorrenza del termine di perenzione per le rate di
spese fisse............................................ " 604

Segnalazione delle rate e quote di rate di spese
fisse perente.......................................... " 605

Annotazione nelle scritture delle rate o quote di
rate di spese fisse perente............................ " 606

Pagamento delle rate di spese fisse perente.............. " 607

Perenzione dei titoli di spesa a carico del bilan-
cio dello Stato. Termine............................... " 608

Quote insolute su titoli collettivi...................... " 609

Titoli di .spesa estinti e non contabilizzati nei
termini della perenzione............................... " 610

Rinnovazione degli ordini di pagamento delle pen-
sioni e delle altre spese fisse dichiarati perenti..... " 611

Perenzione degli ordini di accreditamento emessi per
spese in conto capitale (o d'investimento)............ " 612

Perenzione degli ordinativi di pagamento tratti su
contabilità speciali................................... " 613

Perenzione dei titoli emessi dall'Azienda di Stato
per le Foreste Demaniali............................... " 614

Perenzione dei titoli di spesa emessi dalle Direzio-
ni Generali della Cassa Depositi e Prestiti e del
Debito Pubblico........................................ " 615

Perenzione dei vaglia del Tesoro......................... " 616

 

 

Capo II

 

Della prescrizione

 

Prescrizione ordinaria - Termine......................... Art. 617

Prescrizione dei titoli di Debito Pubblico............... " 618

Prescrizione del capitale dei depositi della Cas-
sa Depositi e Prestiti................................. " 619

Prescrizione dei buoni ordinari del Tesoro, dei buo-
ni fruttiferi della Cassa Depositi e Prestiti e
dei vaglia del Tesoro.................................. " 620

Prescrizione decennale................................... " 621

Prescrizione dei premi sui buoni del Tesoro polien-
nali e sugli altri titoli di debito pubblico........... " 622

Prescrizione degli interessi sui titoli di debito
pubblico e del credito comunale e provinciale.......... " 623

Prescrizione dei crediti erariali per somme in più
pagate ai dipendenti statali in attività di ser-
vizio e in quiescenza.................................. " 624

Prescrizione di mensilità di stipendi o pensioni
corrisposte e successivamente recuperate............... " 625

Prescrizione quinquennale................................ " 626

Prescrizione quinquennale riflettente il pagamen-
to di spese varie...................................... " 627

Prescrizione dei pagamenti della indennità di buo-
nuscita................................................ " 628

Prescrizione triennale................................... " 629

Prescrizione biennale.................................... " 630

Decorrenza della prescrizione biennale................... " 631

Prescrizione di assegni e di indennità varie dovuti
ai dipendenti dello Stato.............................. " 632

Decorrenza della prescrizione di rate di spese fis-
se in caso di cessazione del diritto................... " 633

Chiusura dei ruoli di conto corrente di spese fisse
per effetto della prescrizione......................... " 634

Sospensione del corso della prescrizione................. " 635

Sospensione della prescrizione nei confronti dei de-
menti.................................................. " 636

Interruzione della prescrizione.......................... " 637

Sospensione e interruzione della prescrizione per i
depositi della Cassa Depositi e Prestiti e per i
titoli del Debito Pubblico............................. " 638

Rimborso, dopo il termine di prescrizione, di tito-
li di spesa pagati in tempo utile...................... " 639

Computo dei termini di prescrizione...................... " 640

Elenchi annuali mod. 63 C.G. delle quote prescritte
di spese fisse......................................... " 641

 

 

TITOLO III

 

DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA FORMA
DEGLI ATTI PUBBLICI E DELLE SCRITTURE PRIVATE

 

 

Capo I

 

Della documentazione inerente alla emissione
dei titoli di spesa

 

 

Sezione I

 

Documenti comprovanti la qualità di procuratore
dei creditori dello Stato

 

Prova della qualità di procuratore delle persone fi-
siche.................................................. Art.642

Procure rilasciate all'estero............................ " 643

Casi in cui non è ammessa la procura..................... " 644

Revoca ed estinzione delle procure....................... " 645

 

 

Sezione II

 

Documenti relativi alla rappresentanza
delle Società, degli enti e degli incapaci

 

Rappresentanza delle imprese e società commerciali
semplici e di fatto.................................... Art.646

Rappresentanza delle società in nome collettivo e
in accomandita semplice................................ " 647

Rappresentanza delle società per azioni, a respon-
sabilità limitata, in accomandita per azioni,
cooperative ed estere.................................. " 648

Rappresentanza degli istituti ed enti pubblici........... " 649

Rappresentanza delle imprese e società commerciali
nella stipulazione dei contratti con lo Stato.......... " 650

Rappresentanza di istituti, enti e società compro-
vata mediante certificazioni delle Amministrazio-
ni statali............................................. " 651

Rappresentanza di imprese commerciali in liquidazione.... " 652

Prova della qualità e dei poteri degli amministrato-
ri giudiziari e governativi, dei curatori dei fal-
limenti, dei commissari liquidatori e giudiziari....... " 653

Prova della legale rappresentanza di società commer-
ciali, istituti o enti in base a circolare della
Direzione Generale del Tesoro.......................... " 654

Rappresentanza delle associazioni, fondazioni e isti-
tuzioni di carattere privato........................... " 655

Prova della rappresentanza degli istituti di credito
di diritto pubblico e delle banche di interesse na-
zionale in base a comunicazione dei propri organi direttivi.............................................. " 656

Modalità per ottenere l'autorizzazione della Direzio-
ne Generale del Tesoro per la prova della rappresen-
tanza degli istituti di credito di diritto pubblico
e delle banche di interesse nazionale.................. " 657

Prova della qualità di ricevitore provinciale e di
esattore delle imposte dirette......................... " 658

Prova della qualità di collettore dell'esattore e
del ricevitore provinciale delle imposte dirette
per la riscossione di somme ad essi spettanti.......... " 659

Rappresentanza di enti vari.............................. " 660

Rappresentanza di istituti ed enti religiosi............. " 661

Casi nei quali non occorre la prova della rappresen-
tanza.................................................. " 662

Prova della qualità di tutore o di protutore............. " 663

Prova della qualità di esercente la patria potestà....... " 664

Prova della qualità di tutore provvisorio e di cura-
tore provvisorio....................................... " 665

Prova della qualità di curatore.......................... " 666

Documenti autorizzativi per gli atti di straordina-
ria amministrazione.................................... " 667

Riscossione di rate di pensione arretrate, o cadute
in successione, da parte dei rappresentanti legali..... " 668

 

 

Capo II

 

Dei documenti comprovanti la qualità di eredi
dei creditori dello Stato

 

 

Sezione I

 

Norme generali

 

Prova della qualità di eredi dei creditori dello
Stato.................................................. Art.669

Pagamento di somme a favore di incapaci.................. " 670

Liquidazione delle somme cadute in successione........... " 671

Attestazioni di notorietà o dichiarazioni sostitu-
tive. Contenuto........................................ " 672

Successioni di cittadini italiani residenti all'este-
ro o di apolidi........................................ " 673

Ripartizione delle somme cadute in successione........... " 674

Diritto del coniuge superstite........................... " 675

Irreperibilità del coniuge superstite.................... " 676

Eredità giacente......................................... " 677

Assenza del creditore.................................... " 678

Morte presunta del creditore............................. " 679

Successione a favore di enti morali, istituzioni pub-
bliche di assistenza e beneficenza e istituti di
culto.................................................. " 680

Certificato comprovante la qualità di eredi dei cre-
ditori dello Stato..................................... " 681

Imposta di successione................................... " 682

 

 

Sezione II

 

Norme speciali per la liquidazione del trattamento
economico dell'ultimo mese di servizio e di somme
comunque insolute per stipendi pensioni ed altri
assegni fissi personali in caso di morte
degli interessati

 

Somme di pertinenza di dipendente statale o di tito-
lare di pensione deceduto.............................. Art.683

Liquidazione della mensilità e del rateo di stipen-
dio o di pensione...................................... " 684

Restituzione del certificato d'iscrizione................ " 685

Ripartizione del rateo................................... " 686

Ripartizione del rateo devoluto a favore degli eredi..... " 687

Delega alla riscossione dei ratei........................ " 688

Prova della qualità di eredi degli impiegati dello
Stato.................................................. " 689

Eredità devolute allo Stato.............................. " 690

 

 

Capo III

 

Della forma degli atti pubblici e delle scritture private.
Delle norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme

 

Divieto di chiedere documenti che siano già in pos-
sesso dell'Amministrazione............................. Art.691

Forma degli atti pubblici................................ " 692

Redazione e stesura degli atti pubblici.................. " 693

Copie autentiche di atti e documenti..................... " 694

Certificazioni rilasciate in base ad atti in posses-
so dell'ufficio........................................ " 695

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.............. " 696

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà......... " 697

Attestazioni di stato o qualità personale mediante
semplice esibizione di documenti....................... " 698

Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci......... " 699

Firma degli atti e certificati........................... " 700

Autenticazione delle sottoscrizioni...................... " 701

Atti non soggetti a legalizzazione........................ " 702

Legalizzazione di firme dei capi delle scuole pari-
ficate o legalmente riconosciute........................ " 703

Legalizzazione di firme su atti da e per l'estero......... " 704

Esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabili-
te da leggi o da accordi internazionali................. " 705

Legalizzazione di atti e di provvedimenti emanati dal-
lo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubbli-
ca di San Marino. Atti emanati dallo Stato italiano
e da valere nella Repubblica di San Marino.............. " 706

Regime fiscale per le autenticazioni delle firme.......... " 707

Regime fiscale per la legalizzazione di firme............. " 708

Esenzioni fiscali......................................... " 709

Sanzioni penali........................................... " 710

Atti in forma pubblica amministrativa..................... " 711

Scritture private......................................... " 712

Provvedimenti esecutivi del giudice....................... " 713

Deliberazioni di Enti pubblici............................ " 714

Atti dello stato civile................................... " 715

 

 

TITOLO IV

 

DELLE DISPOSIZIONI
RIFLETTENTI ALCUNE SPECIE DI TITOLI DI SPESA

 

 

Capo I

 

Degli ordinativi diretti (mandati)

 

Allibramento e spedizione degli ordinativi diretti
(mandati).............................................. Art.716

Controllo e allibramento degli ordinativi diretti
(mandati) da parte delle Tesorerie...................... " 717

Resa delle contabilità degli ordinativi diretti
(mandati) estinti....................................... " 718

Avvisi di pagamento degli ordinativi diretti (mandati).... " 719

Passaggio degli ordinativi diretti, emessi dalle Am-
ministrazioni Centrali, da una ad altra Sezione di Tesoreria............................................... " 720

 

 

Capo II

 

Degli ordini di accreditamento

 

 

Sezione I

 

Emissione, riduzione e scritture di prenotazione
degli ordini di accreditamento

 

Emissione degli ordini di accreditamento................. Art. 721

Indicazione, negli ordini di accreditamento, del-
l'eventuale importo prelevabile in contanti............. " 722

Procedura di emissione degli ordini di accreditamento..... " 723

Ordini di accreditamento da commutare in quietanza
di contabilità speciale................................. " 724

Scritture di prenotazione, da parte delle Sezioni
di Tesoreria, sulla scheda mod. 90 T.................... " 725

Riduzione, variazione e annullamento degli ordini
di accreditamento....................................... " 726

 

 

Sezione II

 

Emissione e firma dei buoni e degli ordinativi
su ordini di accreditamento

 

Prelevamenti in contanti mediante buoni mod. 31-bis C.G.
o mod. 17 R.P.......................................... Art.727

Concessioni di subanticipazione da parte dei funzio-
nari delegati........................................... " 728

Buoni di subanticipazione e ordini di prelievo............ " 729

Prelevamenti mediante ordinativi mod. 31 C.G.............. " 730

Annotazione dei buoni ed ordinativi sul registro
mod. 26 C.G............................................. " 731

Norme per la compilazione dei buoni e degli ordina-tivi.................................................... " 732

Emissione di buoni o di ordinativi in acconto o a
saldo. Versamento in Tesoreria delle rimanenze
sugli ordini di accreditamento.......................... " 733

Firma dei buoni e degli ordinativi........................ " 734

Intervento del sostituto in caso di assenza o impedi-
mento del funzionario delegato.......................... " 735

Deleghe di firma degli ordinativi mod. 31 C.G............. " 736

Firma dei buoni e degli ordinativi emessi dalle ammi-
nistrazioni militari.................................... " 737

Firma degli ordinativi e dei buoni emessi dagli Isti-
tuti di prevenzione e di pena........................... " 738

Formalità per la firma dei buoni e degli ordinativi.............................................. " 739

 

 

Sezione III

 

Scritture riguardanti i buoni e gli ordinativi
su ordini di accreditamento. Trasformazione
in buoni degli ordinativi estinti

 

Prenotazione, sugli ordini di accreditamento, dei
buoni e degli ordinativi............................... Art.740

Scritturazioni relative ai buoni e agli
ordinativi estinti...................................... " 741

Invio, ai funzionari delegati, dell'elenco degli or-
dinativi estinti........................................ " 742

Spedizione o consegna degli ordinativi estinti ai
funzionari delegati..................................... " 743

Trasformazione in buono degli ordinativi estinti e
regolazione delle ritenute erariali da parte dei
funzionari delegati..................................... " 744

Delega al ritiro degli ordinativi estinti................. " 745

Segnalazione dei funzionari delegati che provvedono
con ritardo al ritiro degli ordinativi estinti.......... " 746

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione IV

 

Variazione e annullamento dei buoni
degli ordinativi

 

Variazione alla intestazione degli ordinativi............ Art. 747

Annullamento di buoni e di ordinativi non pagati.......... " 748

Rettifica di buoni e ordinativi erroneamente imputati..... " 749

 

 

Sezione V

 

Ordini di accreditamento e ordinativi inestinti
alla chiusura dell'esercizio

 

Restituzione degli ordinativi perenti e degli ordini
di accreditamento parzialmente o interamente ine-
stinti................................................. Art.750

Compilazione dei rendiconti mod. 27 C.G................... " 751

Regolazione di spese erroneamente disposte................ " 752

Regolazione di somme spese in più dal funzionario delegato................................................ " 753

Regolazione di situazioni debitorie e creditorie
del funzionario......................................... " 754

Procedura da seguire in caso di cambiamento di gestione... " 755

Regolazione dei rapporti tra il funzionario delega-
to e quello subentrante per le somme prelevate in contanti................................................ " 756

 

 

Sezione VII

 

Contabilità delle Sezioni di Tesoreria

 

Elenchi mod. 66 T. dei buoni pagati...................... Art. 757

Riepiloghi modelli 57 T. degli elenchi mod. 66 T.......... " 758

Riepiloghi mod. 57 T. degli ordini di accreditamen-
to estinti o da considerarsi estinti.................... " 759

Resa della contabilità degli ordini di accreditamento..... " 760

Visto di concordanza sulle situazioni riflettenti
il movimento su ordini di accreditamento................ " 761

 

 

 

Capo III

 

Delle spese di giustizia civile e penale

 

Norme per il pagamento delle spese di giustizia.......... Art. 762

Accertamenti preliminari al pagamento dei titoli.......... " 763

Rendiconti degli ordini pagati per spese di giustizia..... " 764

Esame degli ordini estinti................................ " 765

Contabilità mensile delle note mod. 72 C.G................ " 766

 

 

Capo IV

 

Delle spese per vincite al lotto

 

Modalità di pagamento delle vincite al lotto............. Art. 767

Emissione degli ordini di pagamento individuali........... " 768

Emissione degli ordini di pagamento cumulativi speciali... " 769

Riscossione delle vincite comprese in ordini di pa-
gamento cumulativi speciali............................. " 770

Emissione di ordini di pagamento.......................... " 771

Spedizione alla Corte dei conti delle bollette vincenti... " 772

Contabilità mensili degli ordini di pagamento per
vincite al lotto........................................ " 773

 

 

Capo V

 

Dei vaglia del Tesoro

 

Autorizzazione all'emissione dei vaglia del Tesoro....... Art. 774

Vaglia del Tesoro pagabili in Roma e provincia............ " 775

Norme generali per l'emissione dei vaglia del Tesoro...... " 776

Firma dei vaglia del Tesoro............................... " 777

Correzione e annullamento di vaglia del Tesoro............ " 778

Rettifiche sui vaglia del Tesoro.......................... " 779

Norme speciali per l'emissione di alcuni vaglia del
Tesoro mod. 122 T....................................... " 780

Norme speciali per l'emissione di alcuni vaglia del
Tesoro mod. 122-bis T................................... " 781

Consegna dei vaglia del Tesoro e spedizione delle
relative contromatrici.................................. " 782

Commutazione di titoli di spesa in vaglia del Tesoro...... " 783

Voltura dei vaglia del Tesoro............................. " 784

Assunzione in carico delle contromatrici.................. " 785

Pagamento dei vaglia del Tesoro........................... " 786

Localizzazione per il pagamento dei vaglia del Tesoro..... " 787

Contabilità del vaglia del Tesoro......................... " 788

Prescrizione dei vaglia del Tesoro........................ " 789

 

T E R Z O L I B R O

 

 

 

 

 

TITOLO I

 

DEI TITOLI DI SPESA

 

 

Capo I

 

Della emissione della intestazione
dei titoli di spesa e dell'arrotondamento
dei relativi importi

 

 

Sezione I

 

Emissione dei titoli di spesa

 

 

Art. 401

Liquidazione delle spese

 

La liquidazione delle spese, da parte dei competenti uffici amministrativi, è effettuata sulla base di titoli e documenti comprovanti il diritto dei creditori dello Stato, con l'osservanza della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato nonché delle particolari norme riguardanti speciali servizi.

 

Salvo diversa disposizione legislativa o regolamentare, i documenti giustificativi sono posti a corredo del relativo titolo di spesa per i previsti adempimenti degli organi di controllo.

 

 

Art. 402

Organi preposti all'ordinazione delle spese

 

Le spese dello Stato - nei limiti dei fondi stanziati in bilancio - sono impegnate e ordinate dai Ministri, ovvero dai funzionari ai quali per legge è attribuita detta competenza.

 

I Ministri e i predetti funzionari possono - nei casi ed entro i limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti - delegare tale facoltà.

 

 

Art. 403

Ordinazione delle spese

 

Il pagamento delle spese dello Stato viene ordinato:

a) mediante ordinativi diretti (mandati) sulle Tesorerie dello Stato a favore dei creditori;

b) con aperture di credito presso le Tesorerie dello Stato a favore di funzionari delegati, i quali emettono ordinativi intestati ai creditori e, nei limiti autorizzati, buoni di prelevamento a proprio favore;

c) in base a ruoli di spesa fissa, sui quali le Direzioni Provinciali del Tesoro emettono ordini di pagamento.

 

Particolari modalità sono previste per il pagamento delle spese di giustizia, delle vincite al lotto e del debito pubblico.

 

Il pagamento può, altresì, essere disposto mediante titoli tratti su contabilità speciali.

 

 

Art. 404

Requisiti degli ordinativi diretti (mandati),
degli ordini di accreditamento
e dei ruoli di spesa fissa

 

Gli ordinativi diretti (mandati), gli ordini di accredita-mento e i ruoli di spesa fissa debbono, rispettivamente, contenere i seguenti elementi:

 

a) Ordinativi diretti (mandati):

1) Amministrazione emittente;

2) numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio;

3) numero e denominazione sommaria del capitolo cui va imputata la spesa;

4) esercizio al quale si riferisce la spesa, nonché imputazione alla competenza o ai residui;

5) Tesoreria assegnataria e località di pagamento;

6) indicazione del creditore, con l'osservanza delle disposi-zioni di cui agli articoli da 411 a 472;

7) oggetto della spesa;

8) somma netta da pagare, scritta in cifre e ripetuta in lettere;

9) elencazione sommaria dei documenti giustificativi allegati;

10) luogo e data di emissione (con il mese scritto in lettere) e, per i titoli pagabili a scadenza prestabilita, anche la data di esigibilità;

11) firma dell'autorità emittente.

 

I titoli di spesa riguardanti il pagamento degli assegni agli impiegati civili e ai salariati dello Stato debbono contenere anche il numero di iscrizione all'apposito albo. (1)

 

b) Ordini di accreditamento:

1) Amministrazione e ufficio emittente;

2) numero del capitolo del bilancio e sua denominazione;

3) esercizio finanziario;

4) imputazione alla competenza o ai residui e indicazione, nel secondo caso, dell'esercizio al quale la spesa si riferisce;

5) numero d'ordine (progressivo per ciascun capitolo);

6) Tesoreria nella cui circoscrizione territoriale risiede il funzionario delegato a favore del quale l'apertura del credito viene concessa;

7) indicazione del funzionario delegato (qualità ufficiale ed eventualmente cognome e nome) e della sede in cui egli esercita le sue attribuzioni;

8) importo (in cifre e in lettere) con la specificazione della somma che il funzionario delegato può prelevare mediante buoni mod. 31 bis C.G. o mod. 17 R.P. emessi a proprio favore, per i pagamenti in contanti da eseguire personal-mente e che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori;

9) elencazione sommaria dei documenti giustificativi della spesa;

10) luogo e data di emissione (con il mese scritto in lettere) nonché firma dell'autorità emittente.

 

c) Ruoli di spesa fissa:

1) numero progressivo del ruolo dell'Amministrazione;

2) Amministrazione emittente;

3) esercizio e numero del capitolo;

4) estremi del provvedimento autorizzativo della spesa;

5) importo dovuto al creditore (lordo e netto);

6) indicazione del creditore, con l'osservanza delle disposi-zioni di cui ai successivi artt. da 411 a 472;

7) decorrenza, scadenza e condizioni cui è subordinato il pagamento;

8) qualifica e numero d'iscrizione all'albo per i dipendenti civili dello Stato; (1)

9) ufficio autorizzato a disporre il pagamento;

10) luogo e data di emissione (con il mese scritto in lettere);

11) firma dell'autorità emittente.

 

I titoli di cui ai punti a, b e c, devono, altresì, recare il visto della competente Ragioneria nonché quello della Corte dei conti.

 

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Nota: (1) La norma ha graduale attuazione man mano che avviene l'iscrizione all'albo.

 

 

Art. 405

Diverse specie di titoli di spesa

 

I titoli con i quali si provvede al pagamento delle spese dello Stato sono i seguenti:

1) ordinativi diretti (mandati);

2) ordinativi e buoni tratti su ordini di accreditamento;

3) ordinativi di contabilità speciali;

4) ordini di pagamento per le vincite al lotto;

5) ordini per il pagamento delle spese di giustizia;

6) ordini di pagamento emessi sui ruoli di spesa fissa.

 

 

Art. 406

Modalità di compilazione dei titoli di spesa

 

I titoli di spesa vanno compilati su appositi modelli preventivamente approvati dal Ministero del Tesoro.

 

Per la scritturazione e la firma dei titoli di spesa deve essere usato inchiostro indelebile di colore nero o nero bluastro o azzurro; è consentito l'uso di penna a sfera a inchiostro secco degli stessi colori, con esclusione di penna a feltro.

 

E' altresì consentita la scritturazione a macchina o con procedimento meccanografico dei titoli di spesa, purché effettuata con nastro ad inchiostrazione speciale nera indelebile.

 

E' ammesso l'uso della stampa e dei timbri a stampiglia per la scritturazione di tutti gli elementi dei titoli di spesa, purché sia impiegato inchiostro indelebile dei suddetti colori.

 

Sui titoli di spesa, emessi dalle sole Amministrazioni dello Stato, va apposto, ove prescritto, il sigillo metallico ufficiale con lo stemma della Repubblica fornito dalla Zecca. Per tale timbratura può essere usato inchiostro colorato, purché indelebile. Le Amministrazioni dello Stato, in attesa della fornitura del prescritto sigillo metallico ufficiale, sono autorizzate ad apporre sui titoli di spesa un timbro di gomma, dandone notizia alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato. Le predette Amministrazioni dovranno comunicare, alla Direzione Generale del Tesoro ed alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato interessata, l'avvenuto rilascio del sigillo metallico.

 

 

Art. 407

Firma dei titoli di spesa

 

Fermo quanto previsto dal precedente articolo 402, i titoli di spesa emessi dagli uffici amministrativi centrali sono firmati dai Ministri competenti o dai funzionari da essi delegati.

 

Gli ordinativi diretti (mandati), qualora riflettano atti vincolati - determinati o meno mediante apposito provvedimento ministeriale avente solo carattere ricognitivo - possono essere firmati in proprio dal Direttore Generale (o capo di ufficio centrale equiparato alla Direzione Generale) o dal suo legittimo e temporaneo sostituto, oppure dagli altri funzionari nei casi in cui norme legislative speciali attribuiscano alla loro competenza il diretto esercizio di attività vincolata.

 

I titoli di spesa emessi dalle amministrazioni periferiche dello Stato, nell'ambito delle specifiche attribuzioni ad esse demandate, sono firmati dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce nella carica in caso di assenza o impedimento, oppure dai funzionari appositamente delegati.

 

Per la firma dei buoni e degli ordinativi su ordini di accreditamento si applicano i successivi articoli da 734 a 739 e 755 delle presenti Istruzioni.

 

Per la firma degli ordini di pagamento delle spese fisse valgono le disposizioni contenute negli articoli 201, 752 (V) e 1102 delle presenti Istruzioni; per gli ordinativi di contabilità speciale gli artt. 1290, 1293, 1304 e 1309 delle Istruzioni stesse.

 

 

Art. 408

Rettifica e annullamento dei titoli di spesa

 

I titoli di spesa debbono essere scritti con chiarezza e nitidezza, senza cancellature o alterazioni di sorta.

 

In caso di errore si provvede alla rettifica mediante apposita annotazione, consistente nella ripetizione degli elementi rettificati, quando non sia più conveniente annullare il titolo ed emetterne altro in sostituzione.

 

Dette annotazioni debbono essere datate e firmate dalle competenti autorità nonché completate con il timbro d'ufficio.

 

La rettifica dei titoli in tutto o in parte estinti, emessi dalle autorità locali e non soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti, giacenti presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, è eseguita presso la Sezione stessa, con le modalità indicate nel comma precedente.

 

I titoli già muniti del visto della Corte dei conti possono essere annullati e variati soltanto col concorso dell'Ammini-strazione che li ha emessi, della competente Ragioneria e della stessa Corte dei conti, fatta eccezione solo per l'indicazione della località di pagamento. Ove trattisi di titoli estinti, in tutto o in parte, sui quali siano state riscontrate irregolarità, va seguita la procedura prevista dall'articolo 559 delle presenti Istruzioni.

 

Per i titoli di spesa emessi col sistema meccanografico dalla Direzione Provinciale del Tesoro per il pagamento delle spese fisse (escluse le pensioni), non sono ammesse rettifiche o variazioni, ad eccezione di quelle riguardanti la indicazione dell'ufficio pagatore e dell'imputazione della spesa, da convalidarsi unicamente con l'apposizione del timbro d'ufficio.

 

Per quanto riguarda i buoni e gli ordinativi su ordini di accreditamento, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 747, 748 e 749 delle presenti Istruzioni.

 

L'annullamento degli ordini di pagamento emessi dalla Direzione Provinciale del Tesoro viene eseguito, in ogni caso, mediante apposizione sui medesimi di timbro recante la leggenda  , o mediante perforazione nel corpo del titolo, con la stessa leggenda, fatta in modo che non risultino comunque asportate parti che riportino elementi essenziali di essi né la firma del funzionario ordinatore.

 

Gli ordini annullati sono custoditi nei rispettivi fascicoli di archivio degli assegnatari.

 

 

Art. 409

Avvisi di emissione dei titoli di spesa

 

L'ufficio emittente deve compilare apposito avviso per dare notizia agli interessati dell'avvenuta emissione dei titoli di spesa.

 

Detto avviso viene unito al titolo di spesa, per essere inviato agli interessati a cura della Sezione di Tesoreria Provinciale.

 

Qualora il titolo sia esigibile anche con quietanza di procuratore, l'avviso deve essere compilato in duplo: uno per il creditore, l'altro per il rappresentante e inviato contemporanea-mente ai due destinatari.

 

Le Sezioni di Tesoreria Provinciale che ricevono titoli non corredati del relativo avviso, ove siano a conoscenza dell'in-dirizzo del creditore, provvedono a compilarlo esse medesime e quindi a inviarlo agli interessati, segnalando in pari tempo l'omissione all'ufficio emittente nei casi di ripetuta inadempienza.

 

Trascorsi quattro mesi dalla data di ricevimento dei titoli di spesa senza che gli intestatari si siano presentati per la riscossione, le Sezioni di Tesoreria spediscono, se possibile, un nuovo avviso.

 

Qualora non siano a conoscenza del recapito del creditore, le Sezioni di Tesoreria ne danno comunicazione alle Amministrazioni emittenti.

 

Per i titoli esigibili sulla Tesoreria Centrale nonché per i buoni ed ordinativi tratti su ordini di accreditamento, l'avviso viene spedito agli interessati direttamente dall'ufficio emit-tente.

 

Per l'invio degli avvisi relativi agli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spesa fissa, si osservano le particolari disposizioni di cui all'art. 757 (V) delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 410

Comunicazione delle firme autografe
alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato

 

Le autorità locali autorizzate ad emettere titoli di spesa di qualunque specie hanno l'obbligo di comunicare, mediante lettera ufficiale, alla Sezione di Tesoreria la propria firma autografa e quella del loro eventuale sostituto, segnalando, inoltre, se esistano o meno funzionari tenuti a controfirmare i titoli di spesa, anche a scopo di riscontro; in caso affermativo, vanno comunicate alla Sezione di Tesoreria le firme dei funzionari stessi nonché quelle dei loro sostituti.

 

Gli Intendenti di Finanza delle sedi di archivio del Lotto sono tenuti a comunicare alle Sezioni di Tesoreria delle province appartenenti alla circoscrizione territoriale dell'archivio stesso, la propria firma autografa e quella del funzionario incaricato di sottoscrivere gli ordini di pagamento per vincite al lotto anche a scopo di riscontro, nonché la firma dei rispettivi sostituti.

 

Per gli Enti militari e gli istituti di prevenzione e di pena si applicano le disposizioni previste dagli articoli 492, 497, 737 e 738 delle presenti Istruzioni.

 

Le comunicazioni previste dai commi precedenti sono valide fino a quando non avvenga un cambiamento, anche provvisorio, nelle persone dei funzionari predetti e vanno eseguite normalmente a cura degli stessi funzionari cessanti. Ove ciò non sia possibile, la segnalazione va fatta dai funzionari subentranti mediante lettera ufficiale munita di timbro d'ufficio.

 

Nel caso in cui i titoli di spesa siano firmati dai funzionari che legittimamente sostituiscono il Capo dell'Ufficio, è da presumere che l'intervento dei sostituti sia dovuto all'assenza o all'impedimento del titolare e tale circostanza non va segnalata alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato. La disposizione non si applica ai titoli di spesa tratti su aperture di credito. E' consentito che le firme autografe dei responsabili di contabilità speciali che emettono i titoli di spesa con sistema meccanografico nonché l'impronta del timbro ufficiale possano essere impresse mediante sistemi automatici.

 

L'obbligo delle comunicazioni, di cui al presente articolo, non sussiste per i titoli di spesa emessi in attuazione della legge 17 agosto 1960, n. 908, in quanto soggetti al preventivo visto degli organi di controllo.

 

Per gli ordinativi e i buoni tratti su ordini di accreditamento, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 734 e 739 delle presenti Istruzioni.

 

 

Sezione II

 

Intestazione dei titoli di spesa

 

 

Art. 411

Persona fisica

 

I titoli di spesa emessi a favore di persona fisica debbono recare nell'intestazione le complete generalità del creditore, seguite dalla locuzione  .

 

Per complete generalità deve intendersi: cognome, nome, luogo e data di nascita.

 

Quando sia stata rilasciata procura per la riscossione, il titolo di spesa deve essere intestato al creditore nei modi prescritti nei precedenti commi, con la precisazione che il pagamento può essere effettuato con quietanza del creditore medesimo o del procuratore, del quale devono pure essere indicate le complete generalità come al precedente comma.

 

Qualora sia stata incaricata di presenziare alle operazioni di pagamento altra persona tenuta ad apporre la propria firma sul titolo di spesa, devono essere indicate anche le complete generalità della medesima, usando la formula  .

 

Sui titoli di spesa individuali e collettivi esigibili senza delega riflettenti il pagamento di assegni, competenze e indennità a favore dei dipendenti civili dello Stato, le Amministrazioni emittenti devono indicare, per ciascun beneficiario, cognome, nome e data di nascita.

 

Sui titoli esigibili mediante delega l'indicazione della data di nascita deve essere apposta soltanto per i delegati alla riscossione.

 

Sui titoli di spesa individuali e collettivi, riflettenti il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi a favore dei dipendenti civili dello Stato, esigibili mediante accreditamento in conto corrente bancario, le Amministrazioni emittenti debbono indicare soltanto il nome e cognome dei beneficiari.

 

 

Art. 412

Minori di età

 

Nei casi di minore età del creditore i titoli di spesa debbono essere intestati al legale rappresentante, indicato con le complete generalità (art. 411, 2° comma) e la qualità (esercente la patria potestà, tutore, ecc.), alla cui indicazione deve seguire quella delle complete generalità (art. 411, 2 comma) del minore stesso e della persona tenuta a dare quietanza.

 

Qualora il giudice tutelare, nell'interesse dei minori soggetti a patria potestà o a tutela, abbia ordinato il reimpiego della somma dovuta dallo Stato sotto la responsabilità di un notaio o di altra persona, sul titolo di spesa devono essere indicate anche le complete generalità di chi, a tal fine, deve intervenire in quietanza.

 

Ove trattisi di pagamento di somme dovute a minore, per rapporto di lavoro, i titoli di spesa vanno ad esso intestati e resi esigibili con quietanza del medesimo.

 

Per il pagamento delle rate di pensioni a favore di minori o di altri assegnatari giuridicamente incapaci, l'assegno di conto corrente postale di serie speciale va emesso a favore del pensionato con la indicazione  , seguita dalle generalità del rappresentante legale e dall'indi-rizzo.

 

 

Art. 413

Minori affidati alla pubblica o
alla privata assistenza

 

Nei casi di minore la cui tutela è deferita a un ente di assistenza o esercitata da un istituto di pubblica assistenza - fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito - i titoli di spesa vanno intestati all'ente o istituto di assistenza, con la indicazione della qualità in cui esso agisce e delle complete generalità (art. 411, 2° comma) del minore, seguite dalle complete generalità e dalla qualità della persona che deve dare quietanza.

 

Qualora per i minori ricoverati sia stato nominato un tutore o sia stato ripristinato l'esercizio della patria potestà, i titoli di spesa debbono essere intestati nei modi indicati nel precedente articolo 412.

 

 

Art. 414

Minori emancipati

 

Qualora si debba provvedere al pagamento di somme a favore di minore emancipato, per matrimonio o per provvedimento del giudice tutelare, il titolo di spesa va intestato al medesimo con le complete generalità (art. 411, 2° comma) seguite dalla locuzione   e deve contenere l'indicazione che esso è esigibile con quietanza del minore stesso se la riscossione rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione.

 

Quando la riscossione va effettuata sotto la condizione di un idoneo impiego, ovvero rientri tra gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione (nel qual caso necessita anche l'autorizzazione del giudice tutelare), il titolo di spesa deve essere intestato al minore emancipato e reso esigibile con quietanza del medesimo e con l'intervento del curatore, di cui debbono indicarsi anche le complete generalità e la qualità.

 

Se il pagamento viene effettuato a favore di minore emancipato, autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, non occorre l'intervento in quietanza del curatore e non se ne deve quindi far menzione sul titolo di spesa.

 

 

Art. 415

Minori affiliati

 

Nel caso di pagamento di somme a favore di minore affiliato, il titolo di spesa va intestato all'affiliante che eserciti i poteri inerenti alla patria potestà con le complete generalità (art. 411, 2° comma) e qualità e deve indicare le complete generalità del minore stesso e quelle della persona tenuta a dare quietanza.

 

 

Art. 416

Inabilitandi

 

Il titolo di spesa per il pagamento di somme a favore di persona sottoposta a giudizio di inabilitazione va intestato al legale rappresentante con le complete generalità (art. 411, 2° comma) e qualità e cioè:

- al genitore che abbia l'esercizio della patria potestà o che sia curatore;

- al curatore provvisorio, qualora sia nominato dal giudice nel corso del giudizio di inabilitazione.

 

Alle generalità del legale rappresentante devono seguire quelle dell'inabilitando nonché quelle della persona tenuta a dare quietanza, ove questa sia diversa dal rappresentante.

 

 

Art. 417

Inabilitati

 

Il pagamento di somme a favore di persona inabilitata è disposto con titolo di spesa intestato alla medesima con le complete generalità (art. 411, 2° comma) e reso esigibile con quietanza dello stesso creditore, qualora la riscossione rientri fra gli atti di ordinaria amministrazione.

 

Quando la riscossione debba essere effettuata sotto la condizione di un idoneo impiego, ovvero rientri fra le operazioni eccedenti i limiti dell'ordinaria amministrazione (nel qual caso necessita anche l'autorizzazione del giudice tutelare), il titolo di spesa va intestato all'inabilitato e reso esigibile con quietanza del medesimo e con l'intervento del curatore, di cui debbono indicarsi anche le complete generalità e la qualità.

 

Qualora il pagamento debba effettuarsi a favore di inabilita-to a cui sia stata conferita autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale, non occorre l'intervento in quietanza del curatore e non se ne deve quindi far menzione su] relativo titolo di spesa.

 

Ove, peraltro, l'autorizzazione sia stata subordinata alla nomina di un institore, deve essere previsto l'intervento in quietanza anche di quest'ultimo, del quale devono essere indicate le complete generalità.

 

L'inabilitazione cessa a seguito di sentenza di revoca, la quale produce effetti dalla data del suo passaggio in giudicato.

 

 

Art. 418

Interdicendi

 

Nel caso di pagamento di somme a favore di persona sottoposta a giudizio di interdizione (maggiore di età, minore emancipato e minore non emancipato nell'ultimo anno di minore età, incapaci di provvedere ai propri interessi per le loro condizioni di abituale infermità di mente), il titolo di spesa va intestato al legale rappresentante con le complete generalità (art. 411, 2° comma) e qualità e cioè:

- al genitore che abbia l'esercizio della patria potestà o che sia curatore;

- al tutore provvisorio, qualora nominato dal giudice nel corso del giudizio di interdizione.

 

Alle generalità del legale rappresentante devono seguire quelle dell'interdicendo nonché quelle della persona tenuta a dare quietanza, ove questa sia diversa dal rappresentante.

 

 

Art. 419

Interdetti

 

Nel caso di pagamento di somma a favore di persona interdetta, il titolo di spesa deve essere intestato al legale rappresentante con le complete generalità (art. 411, 2° comma) e qualità alla cui indicazione deve seguire quella dell'interdetto e quella della persona tenuta a dare quietanza.

 

Nel caso che l'autorità giudiziaria abbia autorizzato il legale rappresentante alla riscossione di somme dovute all'interdetto con l'obbligo del reimpiego sotto la responsabilità di un notaio o di altra persona, sul titolo di spesa deve risultare che a dare quietanza sono tenuti, congiuntamente, il rappresentante dell'interdetto e la persona come sopra designata, di cui vanno indicate anche le complete generalità.

 

L'interdizione cessa a seguito di sentenza di revoca, la quale produce effetti dalla data del suo passaggio in giudicato.

 

Per il pagamento delle pensioni a favore dei titolari interdetti valgono le disposizioni di cui all'art. 412 delle presenti Istruzioni.

 

 

 

 

 

Art. 420

Persone di cui sia stata denunciata la scomparsa

 

I titoli di spesa per il pagamento di somme a persona che non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e di cui non si hanno più notizie, debbono intestarsi al curatore, nel caso sia stato nominato, ovvero al legale rappresentante (genitore esercente la patria potestà, tutore), da indicarsi con le complete generalità (art. 411, 2° comma) e qualità, cui devono seguire quelle dello scomparso e della persona che deve dare quietanza.

 

Nel caso che la persona scomparsa abbia lasciato un procuratore, i titoli debbono essere intestati nei modi indicati nel 3° comma del precedente articolo 411; per gli atti che il procuratore non può compiere, occorre il provvedimento del Tribunale competente.

 

 

Art. 421

Persone dichiarate assenti

 

I titoli di spesa a favore di persona scomparsa da oltre due anni dal giorno cui risale l'ultima notizia e che sia stata dichiarata assente con sentenza del Tribunale divenuta eseguibile, vanno intestati alle persone che sono immesse nel temporaneo possesso dei beni dell'assente, da indicarsi con le complete generalità (art. 411, 2° comma) e qualità, cui devono seguire quelle del creditore dichiarato assente e di chi deve dare quietanza.

 

Il pagamento è subordinato, salvo i casi soggetti a norme particolari, alla preventiva autorizzazione del Tribunale che deve disporre anche l'uso e l'impiego delle somme da liquidare.

 

 

Art. 422

Persone assenti di cui sia stata dichiarata
la morte presunta

 

Il pagamento di somme a favore di persona per la quale sia stata emessa dal Tribunale dichiarazione di morte presunta e la relativa sentenza sia divenuta eseguibile, va disposto con titoli di spesa intestati a coloro i quali succedono a qualsiasi titolo nei beni dell'assente di cui è stata dichiarata la morte presunta e recanti, oltre alle complete generalità (art. 411, 2° comma) e qualità dei suddetti, quelle di chi deve rilasciare quietanza.

 

 

Art. 423

Minore di età la cui madre è passata a nuove nozze

 

Per il pagamento di somme a favore di minore di età la cui madre sia passata a nuove nozze e abbia conservato l'amministra-zione dei beni del figlio in base a delibera del Tribunale, il titolo di spesa va intestato alla stessa, con la indicazione delle complete generalità (art. 411, 2° comma) e qualità, seguite da quelle del minore e dalla locuzione  .

 

Sul titolo di spesa va altresì indicato che, oltre alla madre, deve intervenire in quietanza, quale responsabile in solido, anche il marito, del quale vanno precisate le complete generalità.

 

Qualora il Tribunale abbia deliberato di non confermare la madre nell'amministrazione dei beni del minore e abbia nominato un curatore, il titolo di spesa va intestato a quest'ultimo, con l'indicazione delle complete generalità e della qualità seguita dalle generalità del minore e dalla locuzione  .

 

Quando trattisi di atti che eccedano l'ordinaria amministra-zione, ovvero quando il pagamento debba essere effettuato sotto la condizione di un idoneo impiego, occorre l'autorizzazione del giudice tutelare; sul corrispondente titolo di spesa va indicato chi deve intervenire in quietanza.

 

 

Art. 424

Eredi legittimi

 

Per il pagamento di somme pertinenti a creditori deceduti senza lasciare testamento, il titolo di spesa va intestato agli eredi legittimi, con la indicazione delle complete generalità (art. 411, 2° comma) dei medesimi, seguita dalla locuzione   (cognome e nome del defunto) e dalle generalità di chi deve dare quietanza.

 

Qualora tra gli eredi vi siano minori di età, incapaci, o persone dichiarate assenti, l'intestazione dei titoli di spesa va effettuata secondo le modalità contenute nei precedenti articoli da 412 a 423.

 

 

Art. 425

Eredi testamentari

 

Il pagamento di somme pertinenti a creditori deceduti che abbiano lasciato testamento (che sia l'ultimo, valido e non impugnato), va disposto con titolo di spesa intestato agli eredi testamentari, con la indicazione delle complete generalità dei medesimi (art. 411, 2° comma), seguita dalla locuzione   (cognome e nome del defunto) e dalle generalità di chi deve dare quietanza.

 

Qualora fra gli eredi vi siano minori di età, incapaci, o persone dichiarate assenti, l'intestazione dei titoli di spesa va effettuata secondo le modalità contenute nei precedenti articoli da 412 a 423.

 

Ove il testatore abbia nominato un esecutore testamentario, sul titolo di spesa deve essere previsto l'intervento in quietanza del medesimo.

 

Nel caso in cui risulti che, oltre agli eredi testamentari, esistano altri aventi diritto alla eredità, sul titolo vanno indicati nella intestazione anche questi ultimi con le complete generalità (art. 411, 2 comma).

 

 

 

Art. 426

Dei legati

 

Il pagamento di somme pertinenti a creditori deceduti che, nel testamento, abbiano nominato legatari ed il cui credito abbia formato oggetto di legato, deve essere eseguito a favore del legatario, col consenso o con l'intervento degli eredi.

 

Nel caso in cui, pur esistendo legati, il credito lasciato insoluto dal defunto non abbia formato specificatamente oggetto di legato, il pagamento va effettuato agli eredi, salvo che sussista impedimento in dipendenza dell'esercizio, da parte dei legatari stessi, del diritto alla separazione dei beni del defunto.

 

 

Art. 427

Eredità giacente

 

Per il pagamento di somme pertinenti a creditori deceduti, i cui eredi o i chiamati alla successione non abbiano accettato l'eredità, il titolo di spesa va intestato al curatore della eredità nominato dal Pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, con la indicazione delle complete generalità
(art. 411, 2° comma) seguita dalla formula   (cognome e nome del de cuius) e dalla locuzione  .

 

Ove tenuto a dare quietanza sia una persona diversa dal curatore, devono indicarsi sul titolo anche le complete generalità di detta persona.

 

 

Art. 428

Erede istituito sotto condizione sospensiva

 

Nel caso di pagamento di somme pertinenti a creditore deceduto, il cui erede sia stato istituito sotto condizione sospensiva, il titolo di spesa va intestato all'amministratore dell'eredità, nominato dall'autorità giudiziaria, con la indicazione delle complete generalità (art. 411, 2° comma), seguita dalla formula   (cognome e nome del defunto) e dalla locuzione  .

 

Qualora a dare quietanza sia una persona diversa dall'ammi-nistratore, devono indicarsi anche le generalità complete di tale persona.

 

 

Art. 429

Eredi nascituri

 

Qualora debba effettuarsi il pagamento di somme pertinenti ad un erede non concepito, figlio di persona vivente al tempo della morte del testatore, il titolo di spesa va intestato al genitore del nascituro, cui spetta la rappresentanza di quest'ultimo per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità sia una persona diversa.

 

Dopo l'indicazione delle complete generalità (art. 411, 2° comma) del genitore, va usata la locuzione:   (cognome e nome del defunto) seguita dalla locuzione  .

 

Se il chiamato all'eredità sia un concepito, il titolo di spesa va intestato al padre, e in mancanza di questi alla madre, cui spetta per legge l'amministrazione dell'eredità.

 

In tal caso, dopo l'indicazione delle complete generalità (art. 411, 2° comma) del genitore, va usata la locuzione .

 

 

Art. 430

Eredità devolute allo Stato

 

Il pagamento di somme pertinenti a persona deceduta, la cui eredità è devoluta comunque allo Stato in forza di legge o di disposizione testamentaria, è disposto con titolo di spesa intestato all'Intendente di Finanza, con la clausola di commutazione in quietanza di entrata al bilancio dello Stato.

 

 

Art. 431

Impresa individuale

 

Il pagamento di somme a favore di impresa individuale va disposto con titolo di spesa recante la locuzione   o   seguita dalla denominazione della stessa, anche in forma abbreviata, e dalla indicazione   (complete generalità: art. 411, 2° comma).

 

Quando l'imprenditore abbia rilasciato procura per la riscossione, il titolo deve essere intestato come al precedente comma, con la precisazione che il pagamento può essere effettuato con quietanza del titolare dell'impresa (o ditta) o del procuratore, dei quali devono essere indicate le complete generalità (art. 411, 2° comma).

 

 

Art. 432

Società semplici e società irregolari (o di fatto)

 

Il pagamento di somme dovute a una società semplice è disposto con titolo di spesa che deve recare nell'intestazione la denominazione della società stessa, seguita dalla locuzione   (complete generalità e qualità di chi deve riscuotere e dare quietanza).

 

Analoghe disposizioni si applicano alle società non giuridicamente costituite, quali società di fatto o irregolari.

 

 

Art. 433

Società in nome collettivo

 

Il titolo di spesa riflettente il pagamento di somme a favore di una società in nome collettivo deve recare nell'intestazione l'indicazione della ragione sociale, seguita dalla locuzione   (complete generalità - art. 411, 2° comma - e qualità delle persone che hanno la rappresentanza della società e i poteri di riscuotere e dare quietanza).

 

La ragione sociale è formata dal nome di uno o più soci (anche di socio receduto o deceduto) con l'indicazione del rapporto sociale (società in nome collettivo).

 

 

Art. 434

Società in accomandita semplice

 

Il titolo di spesa per il pagamento di somme a favore di una società in accomandita semplice deve recare nell'intestazione la ragione sociale, seguita dalla locuzione   (complete generalità - art. 411, 2° comma - e qualità delle persone che hanno la rappresentanza della società, con i poteri di riscuotere e rilasciare quietanza).

 

La ragione sociale deve contenere l'indicazione di   e la specificazione di almeno uno dei soci accomandatari (anche se receduto o deceduto).

 

 

Art. 435

Società per azioni

 

Il pagamento di somme a favore di una società per azioni è disposto con titolo di spesa recante nell'intestazione la denominazione sociale e l'indicazione di società per azioni o s.p.a., seguita dalla locuzione   (complete generalità - art. 411, 2° comma - e qualità delle perso-ne autorizzate a riscuotere e dare quietanza).

 

 

Art. 436

Società in accomandita per azioni

 

I titoli di spesa per il pagamento di somme a favore di una società in accomandita per azioni devono recare nell'intestazione la denominazione sociale, costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari e dall'indicazione di società in accomandita per azioni.

 

All'intestazione deve seguire la locuzione   (complete generalità - art. 411, 2° comma - e qualità delle persone autorizzate a riscuotere e dare quietanza).

 

 

Art. 437

Società a responsabilità limitata

 

I titoli di spesa per il pagamento di somme a favore di società a responsabilità limitata devono recare nell'intestazione la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata (s.r.l.) seguita dalla locuzione   (complete generalità - art. 411, 2° comma - e qualità della persona alla quale sono conferiti i poteri di riscuotere e dare quietanza).

 

 

Art. 438

Società costituite all'estero con sede
nel territorio dello Stato

 

Le società costituite all'estero - che abbiano nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale della impresa, o che vi abbiano stabilito una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile - sono sottoposte alle disposizioni della legge italiana e, pertanto, il titolo di spesa va intestato tenendo presenti, a seconda del tipo di società, le modalità previste dai precedenti articoli da 431 a 437

 

Qualora trattisi di società costituite all'estero, che siano di tipo diverso da quelli contemplati dalla legislazione italiana, il titolo di spesa va intestato tenendo presenti le modalità previste per le società per azioni.

 

 

Art. 439

Società cooperativa

 

l pagamento di somme a favore di società cooperativa è disposto con titolo di spesa recante nell'intestazione la denominazione sociale, seguita dalla locuzione

La denominazione sociale può essere formata in qualunque modo, ma deve contenere l'indicazione di   o di .

 

Nel caso che la gestione della società sia affidata a un commissario governativo, i titoli di spesa sono intestati come al comma precedente e resi esigibili con quietanza del commissario medesimo, di cui devono essere indicate le complete generalità (art. 411, 2 comma) e la qualità.

 

 

Art. 440

Società in liquidazione

 

I titoli di spesa per il pagamento di somme a favore di società in liquidazione devono essere intestati alla società con l'indicazione   e resi esigibili con quietanza dei liquidatori, da indicarsi con le complete generalità (art. 411, 2° comma) e qualità.

 

 

Art. 441

Enti obbligati alla tenuta
del bollettario per la riscossione

 

I titoli di spesa emessi a favore delle persone giuridiche (Province, Comuni, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, Enti Comunali di Assistenza, Aziende Autonome di Cura e Soggiorno, Consorzi di Bonifica e di Irrigazione nonché altri Enti sottoposti a vigilanza e tutela governativa) debbono essere resi esigibili, di regola, con quietanza del Tesoriere, mediante produzione di bolletta da staccarsi dal bollettario stabilito per le entrate della rispettiva amministrazione, con l'osservanza delle disposizioni indicate nei successivi articoli da 521 a 525.

 

Sui titoli stessi, dopo la indicazione dell'Ente creditore, va apposta, a seconda dei casi, la formula:

a)   (Presidente, Direttore, ecc.), quando sia affidata a un Tesoriere la gestione del servizio di Tesoreria dell'Ente;

b)   (complete generalità - art. 411, 2° comma - e qualità delle persone cui sono conferiti i poteri di riscuotere e dare quietanza) seguita dalla locuzione   quando, per effetto dell'ordinamento interno dell'Ente, il servizio di cassa sia esercitato direttamente dall'Ente stesso;

c)   (incaricato del servizio di cassa - da indicare soltanto con la qualità - ) seguita dalla locuzione  , quando si tratti di casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b).

 

Qualora, invece, dagli accertamenti che gli uffici sono tenuti a effettuare prima della emissione dei titoli di spesa risulti che la persona giuridica creditrice, soggetta a vigilanza o tutela governativa, non sia obbligata - in base alle norme che ne regolano la gestione - alla tenuta del bollettario delle entrate, gli uffici stessi debbono apporre sui predetti titoli, dopo la indicazione del beneficiario e delle modalità di quietanza, la locuzione  .

 

Le modalità di cui al 1° e 2° comma valgono anche per gli Enti ed uffici incaricati della riscossione di imposte, tasse e altri proventi dovuti allo Stato.

 

Ove, peraltro, trattisi di pagamento di somme a favore degli Uffici del Registro, per rimborsi di spese anticipate con i fondi della riscossione, nonché per gli altri casi nei quali gli uffici stessi, in base alle norme che regolano i propri servizi, non rilasciano bollette per l'introito di somme, i titoli di spesa debbono recare la clausola  .

 

I pagamenti eseguiti per conto del Debito Pubblico sono disciplinati da apposite norme.

 

 

Art. 442

Enti pubblici

 

I titoli di spesa per il pagamento di somme a favore di Enti pubblici, riconosciuti come persone giuridiche, devono recare nell'intestazione la denominazione dell'Ente, seguita - per quanto concerne le formalità di rilascio della quietanza - a seconda dei casi, da una delle locuzioni di cui al precedente articolo 441.

 

 

Art 443

Enti riconosciuti come persone giuridiche private

 

I titoli di spesa per il pagamento di somme a favore di associazioni, fondazioni, comitati e altre istituzioni di carattere privato, che abbiano acquistato la personalità giuridica nei modi previsti dalla legge, devono recare nell'intestazione l'esatta indicazione della denominazione dell'Ente, seguita - per quanto concerne le formalità di rilascio della quietanza - da una delle locuzioni di cui al precedente articolo 441.

 

 

Art 444

Associazioni non riconosciute come
persone giuridiche

 

I titoli di spesa per il pagamento di somme a favore di associazioni non riconosciute come persone giuridiche devono recare l'esatta indicazione della denominazione dell'Ente, seguita dalla locuzione   (complete generalità - art. 411, 2° comma e qualità delle persone che, in conformità degli accordi degli associati, sono autorizzate a riscuotere e dare quietanza).

 

 

Art 445

Comitati non riconosciuti come persone giuridiche

 

I titoli di spesa per il pagamento di somme a favore di comitati di soccorso o di beneficenza e di comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili, che non abbiano ottenuto la personalità giuridica, devono recare nell'intestazione l'esatta denominazione del comitato creditore, seguita dalla locuzione   (complete generalità - art. 411 2° comma - dei componenti che assumono personalmente e solidalmente la responsabilità della gestione dei fondi).

 

 

Art 446

Regioni

 

I titoli di spesa per il pagamento di somme a favore delle Regioni, per le quali non è previsto l'obbligo della tenuta di apposito bollettario delle riscossioni di cui al successivo articolo 521, devono essere intestati all'Ente ............ e resi esigibili   (indicazione dell'Azienda di credito che svolge il servizio di tesoreria).

 

 

Art 447

Province e Comuni

 

I titoli di spesa per il pagamento di somme a favore delle Province e dei Comuni devono essere intestati nei modi previsti dal precedente articolo 441.

 

 

Art 448

Azienda municipalizzata

 

I titoli di spesa per il pagamento di somme a favore di Azienda municipalizzata devono essere intestati all'Azienda stessa e resi esigibili con quietanza del Tesoriere, mediante produzione di bolletta d'incasso vistata dal Direttore dell'Azienda.

 

 

Art 449

Esattori e Ricevitori provinciali delle
imposte dirette. Collettori

 

I titoli di spesa emessi a favore degli Esattori delle imposte dirette, per il rimborso di quote inesigibili o per il pagamento di somme ad essi dovute in dipendenza di tale qualità, debbono essere intestati all'Esattore e recare la locuzione  .

 

Quando, per il pagamento degli anzidetti titoli di spesa, è richiesto l'intervento del Ricevitore Provinciale i titoli stessi sono intestati all'Esattore e devono recare la formula .

 

Ove trattisi di crediti propri dell'Esattore, i titoli di spesa devono essere a lui intestati, con la indicazione delle sue complete generalità (art. 411, 2° comma), e recare la locuzione  .

 

Le modalità di cui al 1° e 3° comma valgono anche per i titoli di spesa emessi a favore dei Ricevitori Provinciali.

 

Per i pagamenti di somme a favore delle Ricevitorie Provinciali o delle Esattorie delle imposte dirette, gestite da aziende di credito, i titoli di spesa devono essere intestati all'Esattoria comunale o alla Ricevitoria provinciale, alla cui indicazione deve seguire quella dell'azienda.

 

Nel caso che l'esattore o il Ricevitore sia coadiuvato da uno o più Collettori - muniti di patente rilasciata dagli stessi e vistata, rispettivamente, dall'Intendenza di Finanza e dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Imposte Dirette - la intestazione dei titoli di spesa può essere effettuata secondo le disposizioni contenute nel successivo articolo 467.

 

 

Art 450

Banca d'Italia

 

I titoli di spesa per il pagamento di somme a favore della Banca d'Italia devono recare nella intestazione la denominazione dell'Istituto e indicare che sono esigibili con quietanza:

- del Cassiere Centrale, Capo del Servizio Cassa Centrale e del Cassiere titolare dell'Ufficio di Cassa, congiuntamente, o dei loro sostituti, se il pagamento sia da effettuare a favore dell'Amministrazione centrale;

- del Direttore e Cassiere, congiuntamente, se il pagamento debba essere effettuato a una filiale.

 

I suddetti rappresentanti possono essere indicati con la sola loro qualità ufficiale e, quindi, con la omissione delle generalità.

 

 

451

Istituti di credito di diritto pubblico
e banche di interesse nazionale

 

I titoli di spesa per il pagamento di somme a favore di istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto S.Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banco di Sardegna) nonché delle banche di interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma) devono recare nell'intestazione l'esatta denominazione dell'istituto di credito o della banca, seguita dalla indicazione dei nominativi e delle qualifiche delle persone che, in relazione alle norme statutarie e alle deliberazioni dei consigli di amministrazione o degli organi dirigenti, sono autorizzate a dare quietanza, con la precisazione delle modalità di firma.

 

 

Art. 452

Condominio

 

Il pagamento di somme a favore di un condominio i cui partecipanti non siano più di quattro è disposto con titoli di spesa recanti nell'intestazione l'esatta denominazione del condominio stesso, seguita dalla locuzione   (con le complete generalità - art. 411, 2° comma - dell'amministratore, ove esista, o delle persone cui compete riscuotere e dare quietanza).

 

Qualora, invece, trattisi di condominio con più di quattro condòmini - per cui esiste l'obbligo della nomina di un amministratore - i titoli di spesa, dopo l'intestazione, devono recare la locuzione   (complete generalità - art. 411, 2° comma - e qualità della persona che riveste la carica di amministratore).

 

I titoli possono essere intestati anche a persona diversa dall'amministratore, qualora alla stessa siano stati conferiti, dai condòmini, specifici poteri di riscuotere e quietanzare.

 

 

Art. 453

Cessione del credito

 

Qualora, nei casi ammessi dalla legge, il credito verso lo Stato sia stato ceduto, con atto debitamente notificato all'amministrazione o ufficio competente, il titolo di spesa deve essere intestato al nome del cessionario, con la indicazione delle complete generalità (art. 411, 2° comma), seguita dalla formula   (cognome e nome - o denominazione - del creditore originario).

 

 

Art. 454

Fallimento di imprese individuali
e società commerciali

 

Nel caso debba provvedersi al pagamento di somme a favore di impresa individuale o società commerciale nei cui confronti sia stata emessa sentenza dichiarativa di fallimento, il titolo di spesa va intestato al curatore, di cui devono essere indicate le complete generalità (art. 411, 2° comma), seguite dalla formula   e dalla locuzione  .

 

 

 

 

 

Art. 455

Imprese individuali e società commerciali
ammesse alla procedura
di concordato preventivo

 

Per il pagamento di somme a favore di impresa individuale o società commerciale ammessa con decreto del Tribunale alla procedura di concordato preventivo, il titolo di spesa deve recare nella intestazione il nome dell'impresa o la denominazione o ragione sociale dell'impresa o della società, seguita dalla locuzione alità art. 411, 2° comma)", nominato dal Tribunale con il citato decreto.

 

 

Art. 456

Impresa ammessa alla procedura di
amministrazione controllata

 

I titoli di spesa per il pagamento di somme a favore di impresa commerciale ammessa con decreto del Tribunale alla procedura dell'amministrazione controllata, devono recare nell'intestazione la denominazione dell'impresa, seguita dalla locuzione to decreto (da indicarsi con le complete generalità: art. 411, 2° comma)".

 

Nel caso che la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore siano state affidate, in tutto o in parte, al commissario giudiziale, i titoli di spesa vanno intestati al medesimo di cui debbono indicarsi le complete generalità (art. 411, 2° comma), seguite dalla formula   e dalla formula  .

 

 

Art. 457

Imprese soggette alla liquidazione
coatta amministrativa

 

I titoli di spesa per il pagamento di somme a favore di imprese nei cui confronti sia stata ordinata dall'autorità amministrativa statale competente la liquidazione coatta amministrativa, vanno intestati al nome del commissario liquidatore (complete generalità - art. 411, 2° comma) facendo seguire la locuzione  , nonché la formula  .

 

 

Art. 458

Sequestro giudiziario

 

Nel caso in cui, a seguito di provvedimento di sequestro giudiziario concernente somme dovute dallo Stato, il giudice abbia incaricato della riscossione un custode o sequestratario, il corrispondente titolo di spesa deve essere intestato a favore del custode o sequestratario, da indicare con la qualità e complete generalità (art. 411, 2° comma) cui devono seguire l'indicazione delle complete generalità (art. 411, 2° comma) del creditore e la locuzione  .

 

 

 

 

Art. 459

Ferrovie dello Stato Società
di Trasporti e Servizi per Azioni

 

I titoli di spesa a favore delle Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per Azioni debbono essere intestati:

a) alle "Ferrovie dello Stato Società di trasporti e Servizi per Azioni" , mediante accreditamento al conto corrente ordinario intrattenuto col Tesoro presso la Tesoreria Centrale dello Stato ovvero mediante accreditamento in conto corrente bancario, intestato alle Ferrovie dello Stato S.p.a., presso un'azienda di credito;

b) agli organi periferici della Società, mediante accreditamento al conto corrente bancario esistente presso l'istituto di credito incaricato dei servizi finanziari della Società, qualora trattisi:

1) di incameramento di depositi cauzionali costituiti da terzi che si siano resi inadempienti degli obblighi contrattuali assunti nei confronti delle Ferrovie;

2) di rimborso di diritti doganali di pertinenza di terzi utenti delle Ferrovie;

3) di somme che, per disposizioni particolari, debbano affluire ad organi periferici della Società stessa.

 

 

Art. 460

Titoli intestati a pubblico ufficiale

 

I titoli di spesa emessi non per crediti personali ma per spese inerenti al servizio svolto nell'interesse dello Stato, vanno intestati alla carica, senza l'indicazione delle generalità del titolare.

 

 

Art. 461

Pagamento di somme mediante rilascio
di quietanza per atto pubblico

 

I titoli di spesa da estinguersi con quietanza dei creditori data per atto pubblico, debbono essere emessi dalle Amministra-zioni Centrali con la speciale annotazione che il pagamento è effettuato previo rilascio di quietanza per atto pubblico da stipularsi dalle Amministrazioni suddette.

 

Qualora nel citato atto pubblico venga inserita procura, il pagamento può essere fatto anche al procuratore anche se non sia indicato nel titolo di spesa.

 

Per le modalità di pagamento si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 514 delle presenti Istruzioni.

 

 

 

 

Art. 462

Pagamento di indennità  
in luogo di pensione

 

I titoli di spesa emessi per il pagamento di indennità   in luogo di pensione debbono contenere, oltre all'indicazione delle complete generalità del creditore (art. 411, 2° comma), la prescrizione che il pagamento va effettuato mediante produzione del decreto di concessione.

 

 

Art. 463

Enti ed istituti ecclesiastici

 

I titoli di spesa per il pagamento di somme a favore di enti ed istituti ecclesiastici di culto cattolico, associazioni, comunità religiose e simili, chiese amministrate da fabbricerie, confraternite nonché tutti gli istituti ed enti di altri culti ammessi nello Stato, devono recare nell'intestazione l'esatta indicazione dell'ente di culto, comunità o associazione religiosa cui sono dovute le somme stesse, seguita dalle complete generalità (art. 411, 2° comma) e qualità della persona cui sono conferiti i poteri di riscuotere e quietanzare.

 

 

Art. 464

Enti militari e corpi di polizia

 

I titoli di spesa intestati ad Enti militari (comandi, direzioni e ogni altro ufficio o istituto delle Forze Armate) devono essere resi esigibili con quietanza dei responsabili della cassa di riserva.

 

Quelli intestati a Distaccamenti (comandi, navi, direzioni e ogni altro istituto) devono essere resi esigibili con quietanza:

- del Comandante (quale unico agente responsabile), o di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, qualora siano dotati di una cassa unica;

- dei responsabili previsti dai regolamenti, qualora siano dotati di cassa di riserva.

 

La intestazione dei titoli deve essere completata con l'annotazione che la riscossione è subordinata alla esibizione del libretto di riscossione di cui al successivo articolo 493.

 

Le disposizioni contenute nei precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, ai Corpi di polizia ed equiparati.

 

 

Art. 465

Pagamenti all'estero

 

I titoli di spesa per i pagamenti da effettuarsi a favore delle Rappresentanze all'estero debbono essere emessi sulla Tesoreria Centrale e intestati al Contabile del Portafoglio dello Stato, con il vincolo di commutazione in quietanza di fondo somministrato.

 

Analoga procedura deve osservarsi per qualsiasi altro pagamento da effettuarsi all'estero per conto delle Amministrazioni dello Stato e delle Amministrazioni autonome statali.

 

 

Art. 466

Intestazione dei vaglia del Tesoro

 

I vaglia del Tesoro, la cui emissione è disciplinata dagli articoli da 774 a 789 delle presenti Istruzioni, devono essere intestati nei modi previsti per i titoli di spesa in genere.

 

 

Art. 467

Collettore dell'esattore
e del ricevitore provinciale

 

I Collettori di cui al precedente articolo 449, rappresentano l'Esattore o il Ricevitore Provinciale in tutte le funzioni e gli atti inerenti ai servizi di esattoria, ricevitoria o di tesoreria degli enti locali.

 

Di conseguenza, nei casi della specie, è consentito che sulle bollette d'incasso, previste dal precedente articolo 441, l'autorizzazione alla riscossione sia data al Collettore in luogo dell'Esattore o del Ricevitore Provinciale.

 

I titoli di spesa emessi sia a favore degli Esattori, sia dei Ricevitori Provinciali, per crediti che i medesimi abbiano verso lo Stato in tale loro qualità, possono essere riscossi dal Collettore quando dalla patente risulti espressamente il potere di rappresentanza. In tal caso, il titolo di spesa deve recare la formula  , da indicarsi con le complete generalità.

 

 

Art. 468

Titoli di spesa estinguibili
nelle previste forme agevolative

 

I titoli di spesa, la cui estinzione avvenga mediante una delle modalità agevolative di pagamento previste dal successivo articolo 533 delle presenti Istruzioni, debbono essere intestati al nome del creditore, con l'indicazione se trattisi di persona fisica - del cognome, nome, luogo e data di nascita, seguita dalla forma agevolativa di pagamento richiesta, salvo quanto previsto dal precedente articolo 411 per i titoli di spesa a favore dei dipendenti civili dello Stato.

 

Qualora trattisi di impresa individuale, persona giuridica, società, ecc., deve essere indicata, a seconda dei casi, la ditta, il nome, la ragione o denominazione sociale e altresì la formula prescritta per la facilitazione prescelta, con esclusione di qualsiasi accenno alla persona, o alle persone ammesse a rappresentarli.

 

 

 

Art. 469

Intestazione dei titoli di spesa da commutare
in quietanza o vaglia del Tesoro

 

I titoli di spesa da estinguere mediante commutazione in quietanza di entrata o in vaglia del Tesoro (nei casi espressamente previsti dal successivo articolo 783) devono essere intestati al creditore, con vincolo di commutazione nei detti documenti di entrata.

 

Quando trattasi di regolazione di ritenute erariali, ovvero di somme comunque dovute all'Erario, i titoli di spesa vanno intestati al  , col vincolo di commutazione in quietanza di entrata e con l'indicazione, nella parte riservata alla causale, del nominativo degli interessati.

 

Nel caso di commutazione in quietanza di entrata, l'ufficio ordinatore deve compilare la distinta di versamento prevista dall'art. 267 delle presenti Istruzioni ed indicare sul titolo di spesa il capo e capitolo del bilancio d'entrata dello Stato al quale la somma va imputata, ovvero il conto corrente o la contabilità speciale delle Amministrazioni o gestioni autonome a favore delle quali la somma stessa deve essere versata.

 

 

Art. 470

Titoli di spesa collettivi

 

Per i pagamenti da farsi per la stessa causale a favore di diversi creditori possono essere emessi titoli di spesa collettivi, salvo quanto previsto per gli ordini di pagamento degli stipendi o assegni analoghi emessi dalle Direzioni Provinciali del Tesoro con il sistema meccanografico.

 

Allorché i creditori sono numerosi, l'indicazione dei beneficiari e degli importi singoli loro dovuti può essere riportata a tergo del titolo, o in fogli intercalari uniti al titolo stesso con mezzo idoneo a impedirne la separazione e muniti del timbro d'ufficio nel punto di congiunzione di ciascun foglio.

 

Tanto l'elenco riportato a tergo dei titoli di spesa quanto ogni foglio intercalato debbono essere vistati dal dirigente della Ragioneria o dell'ufficio che esplichi mansioni analoghe a quelle di competenza della Ragioneria.

 

Nel caso di titoli di spesa emessi da un ufficio presso il quale non esista una Ragioneria o altro ufficio corrispondente, l'elenco (o i fogli intercalari) è vistato dal dirigente dell'uf-ficio emittente, quale ordinatore della spesa.

 

Per quanto riguarda gli ordinativi emessi su ordini di accreditamento o tratti sulle contabilità speciali, l'elenco (o gli intercalari), oltre che dal dirigente della Ragioneria o altro ufficio corrispondente ove esista, deve essere vistato, rispettivamente, dal funzionario delegato e dal titolare della contabilità speciale.

 

Il visto prescritto comporta l'attestazione anche della rispondenza del totale degli importi dovuti ai singoli creditori alla somma per la quale è stato emesso il titolo di spesa.

 

In ogni caso il visto di cui ai commi precedenti deve essere convalidato col timbro dell'ufficio.

 

Per i titoli di spesa collettivi emessi col sistema meccanografico, gli intercalari vanno uniti al frontespizio degli ordinativi mediante punte metalliche o altro mezzo che assicuri la integrità del titolo.

 

 

Art. 471

Ratei di stipendi e pensioni a favore dei
congiunti dei dipendenti statali
e pensionati deceduti

 

Nel caso di decesso di dipendente statale in attività di servizio, il titolo di spesa per il pagamento delle somme lasciate insolute va intestato al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza di questi, ai figli legittimi, legittimati e adottivi nonché ai figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, viventi al momento della morte del genitore.

 

Con le stesse modalità debbono essere intestati i titoli di spesa per il pagamento dei ratei di pensione ordinaria. Analoga-mente deve procedersi per tutte le altre categorie di pensioni amministrate dalle Direzioni Provinciali del Tesoro per le quali, in base ai rispettivi ordinamenti, siano applicabili le norme previste per le pensioni ordinarie dello Stato (pensioni di guerra, pensioni a carico delle Casse degli Istituti di Previdenza e, per unicità di criteri applicativi, assegni vitalizi E.N.P.A.S. e altri assegni fissi congeneri, quali ad esempio gli assegni vitalizi a carico dell'I.N.A.D.E.L., quelli annessi alle decorazioni al Valor Militare nonché gli assegni vitalizi a favore degli ex-combattenti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263).

 

Qualora non esistano né coniuge, né figli, dovendo il rateo liquidarsi a favore degli eredi del  , con l'osservanza delle comuni disposizioni, il titolo di spesa va intestato con le modalità indicate nei precedenti articoli da 424 a 430.

 

 

Art. 472

Rimborso di somme anticipate al creditore
da Amministrazioni ed Enti pubblici

 

Nel caso di rimborso di somme anticipate al creditore da Amministrazioni ed Enti pubblici, il relativo titolo di spesa deve essere intestato direttamente all'Amministrazione o Ente pubblico cui va effettuato il pagamento e recare, nello spazio riservato alla causale, le generalità del creditore originario nonché il motivo per cui è disposto il rimborso.

 

 

 

 

Sezione III

 

Arrotondamento degli importi

 

 

Art. 473

Arrotondamento di pagamenti

 

Nei pagamenti, da effettuarsi dalle pubbliche Amministrazio-ni, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a cinque lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi.

 

Lo stesso arrotondamento si effettua nei titoli collettivi per l'importo dovuto a ciascun creditore.

 

Sono altresì soggetti all'arrotondamento alle cinque lire i pagamenti degli interessi sui titoli di rendita pubblica, nonché i titoli di spesa estinguibili con una delle modalità agevolative indicate nel D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71.

 

Sono, invece, soggetti all'arrotondamento alla lira intera:

a) i titoli di spesa che non comportino movimento di denaro nemmeno in tempi successivi alla loro estinzione;

b) i buoni su ordini di accreditamento commutabili in quietanza di entrata, emessi dai funzionari delegati per la regolazione periodica delle ritenute erariali;

c) gli ordinativi emessi a saldo della parte disponibile su un ordine di accreditamento di cui al successivo articolo 733 e quelli per la differenza della spesa da erogare sul nuovo ordine, dato che nel complesso i due ordinativi corrispondono ad una unica erogazione di ammontare già arrotondato;

d) le ritenute, qualunque sia il loro ammontare, operate sui pagamenti a qualsiasi titolo, e cioè sia quelle erariali che quelle corrispondenti a somme da versare ad enti o privati, come ad esempio quelle per cessioni, fitti, assicurazioni, ecc., anche se l'importo complessivo delle somme effettivamente trattenute per conto degli enti e dei privati non corrisponda al carico complessivo iniziale comunicato o costituente l'oggetto della ritenuta. La eventuale differenza va a costituire un utile o una perdita, nascente ex-lege a carico del terzo creditore.

 

L'arrotondamento è eseguito dalle Amministrazioni sulla somma lorda, dalla quale sono detratte le ritenute, compresa quella per imposta di bollo, se dovuta, - arrotondate a lira intera - alle quali essa è soggetta e quindi sulla rimanente somma netta.

 

 

Art. 474

Dimostrazione dell'arrotondamento
sui titoli di spesa

Sui titoli di spesa, esclusi quelli relativi al pagamento delle pensioni e delle altre spese fisse, va indicato, con apposita dimostrazione, l'arrotondamento eseguito.

 

 

Art. 475

Arrotondamento sui ruoli per stipendi e pensioni

 

I ruoli per il pagamento di stipendi, pensioni e altri assegni analoghi devono riportare l'importo della rata mensile arrotondata a lira intera al netto delle varie ritenute.

 

L'importo netto mensile di ciascuna rata si determina detraendo dal lordo annuo l'ammontare complessivo delle ritenute non arrotondate e dividendo per dodici la differenza; il quoziente ottenuto si arrotonda ai sensi del precedente comma.

 

Inoltre, ai fini del pagamento, la rata mensile va arrotondata come al primo comma del precedente articolo 473.

 

 

Art. 476

Arrotondamento sui ruoli per altre spese fisse

 

I ruoli per pagamenti rateali diversi da quelli di cui all'art. 475 devono indicare l'importo delle rate nette arrotondate dovute.

 

A tal fine l'arrotondamento va eseguito sulla somma lorda annua, dopo la detrazione delle ritenute erariali se dovute.

 

L'importo, così ottenuto, va diviso per il numero delle rate da pagare, sulle quali, dopo l'applicazione della imposta di bollo, va operato l'arrotondamento a lira intera.

 

 

Art. 477

Arrotondamento dei pro-rata

 

Nelle liquidazioni che si riferiscono a parte di una mensilità, l'arrotondamento a lira intera va eseguito dopo la detrazione dell'imposta di bollo se dovuta.

 

 

Art. 478

Arrotondamento sulle ritenute extra-erariali

 

Le ritenute extra-erariali, gravanti a qualsiasi titolo sui pagamenti dovuti dallo Stato, vanno corrisposte, ai terzi creditori, arrotondate secondo le norme di cui al secondo e quarto comma lettera d) dell'art. 473.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo II

 

Dell'assegnazione e delle modalità di pagamento
dei titoli di spesa

 

 

Sezione I

 

Assegnazione e recapito dei titoli di spesa
per il pagamento

 

 

Art. 479

Assegnazione nel capoluogo di provincia

 

Il pagamento dei titoli di spesa nel capoluogo di provincia deve, di regola, essere effettuato dalla Sezione di Tesoreria.

 

In deroga a tale norma, il pagamento può anche essere eseguito:

a) presso le casse delle Direzioni Provinciali delle Poste e delle Telecomunicazioni, se a favore del personale dipendente dall'Amministrazione Postale, Telegrafica o Telefonica;

b) presso le casse degli uffici contabili dell'Amministrazione finanziaria e dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, se a favore degli uffici medesimi o del personale ad essi appartenente nonché, previa autorizzazione della Direzione Generale del Tesoro, se a favore di personale appartenente ad altre amministrazioni;

c) presso le casse degli Uffici del Registro, se a favore del personale dell'Intendenza di Finanza e degli Ispettorati Compartimentali delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari nonché, previa autorizzazione della Direzione Generale del Tesoro, di quello di altre Amministrazioni periferiche;

d) presso gli Istituti di prevenzione e di pena, se a favore della loro amministrazione o del personale ad essa appartenente, oppure a favore di detenuti per somme ad essi dovute;

e) presso le casse dei Distretti o di stabilimenti militari, se a favore degli Enti medesimi o del personale ad essi appartenente;

f) presso le casse degli Uffici del Registro e delle Conservatorie dei Registri Immobiliari, se trattisi di restituzione di tasse e imposte;

g) presso le casse di altri uffici pagatori, previa autorizzazione della Direzione Generale del Tesoro, se a favore di personale appartenente ad Amministrazioni dello Stato.

 

 

Art. 480

Assegnazione fuori del capoluogo di provincia

 

Fuori del capoluogo di provincia il pagamento dei titoli di spesa può essere effettuato:

a) dagli uffici contabili dell'Amministrazione finanziaria e del-l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, se a favore degli uffici medesimi o del personale ad essi appartenente;

b) dagli Istituti di prevenzione e pena, se a favore della loro amministrazione o del personale ad essa appartenente, oppure se a favore di detenuti per somme ad essi dovute;

c) dagli Uffici del Registro e delle Conservatorie dei Registri Immobiliari, se trattisi di restituzione di tasse e imposte.

 

Inoltre, debbono, di regola, essere assegnati:

1) agli Uffici del Registro:

a) i titoli riguardanti la restituzione dei depositi in numera-rio o il pagamento di interessi sui depositi della Cassa Depositi e Prestiti;

b) i titoli per il pagamento di spese fisse a carico dello Stato e delle Amministrazioni e Aziende Autonome di Stato, esclusi quelli di cui al successivo punto 2), lettera a);

2) agli Uffici Postali:

a) i titoli di spesa relativi al pagamento di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni accessori al personale statale, salvo quanto consentito alle lettere a) e b) del primo comma;

b) tutti gli altri titoli di spesa non indicati nel punto 1) che precede.

 

Nelle località sprovviste di Uffici del Registro, compete agli Uffici Postali provvedere al pagamento di tutti i titoli di spesa, salvo le limitazioni previste dal successivo articolo 481.

 

Gli Uffici del Registro, gli Uffici Postali e gli altri contabili dello Stato hanno l'obbligo di effettuare i pagamenti dei titoli di spesa loro assegnati, nei limiti delle somme di cui dispongono salvo il caso contemplato nel successivo articolo 483.

 

L'incarico dato ai contabili di eseguire i pagamenti per conto dello Stato non li dispensa dall'effettuare, nei termini stabiliti, i versamenti presso la Sezione di Tesoreria.

 

 

Art. 481

Titoli di spesa pagabili
fuori del capoluogo di provincia

 

Non possono essere pagati fuori del capoluogo di provincia, i titoli di spesa che superino singolarmente il limite di L. 250.000 se pagabili presso gli Uffici del Registro, di L. 2.000.000 se pagabili presso Uffici Postali Principali e di L. 1.000.000 se pagabili presso gli altri Uffici Postali.

 

Qualora trattisi di ordini collettivi, gli anzidetti limiti di L. 2.000.000, di L. 1.000.000 e di L. 250.000, vanno riferiti all'importo dovuto a ciascun creditore e non a quello complessivo dei titoli stessi.

 

Nelle località sedi di Ufficio del Registro e Postale, sono assegnati all'Ufficio del Registro, per il pagamento, i titoli di spesa d'importo non superiore a L. 250.000, fino al limite di £.1.000.000 se pagabili presso gli uffici postali e fino al limite di £.2.000.000 se pagabili presso gli Uffici Postali Principali.

 

Nelle località in cui non esistano Uffici del Registro, i titoli di spesa sono assegnati agli Uffici Postali entro i limiti sopra indicati.

 

Le suddette limitazioni d'importo non si applicano nel caso:

- che si tratti del pagamento di stipendi, paghe, retribuzioni, assegni accessori - anche arretrati - indennità di buonuscita, aggi di riscossione, sussidi personali, pensioni, supplementi di congrua dovuti al clero;

- che le Intendenze di Finanza, le Direzioni Provinciali del Tesoro e le Ragionerie Provinciali dello Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, ritengano necessario, per gravi ed urgenti motivi, derogare alle dette limitazioni, purché risulti loro l'esistenza, nel luogo di pagamento, dei fondi occorrenti o la possibilità di farne la provvista d'intesa con la Direzione Provinciale delle Poste e delle Telecomunicazioni;

- che siano intervenuti speciali accordi tra le Amministrazioni Centrali e la Direzione Generale del Tesoro, alla quale compete impartire le conseguenti disposizioni.

 

 

Art. 482

Competenza per l'assegnazione
dei titoli di spesa

 

I mandati della Cassa Depositi e Prestiti, gli ordini di pagamento per spese fisse e pensioni provvisorie, pagabili nell'ambito della provincia, sono trasmessi, rispettivamente, dalla Ragioneria Provinciale dello Stato e dalla Direzione Provinciale del Tesoro direttamente agli uffici incaricati del pagamento.

 

Gli ordini per vincite al lotto sono spediti direttamente dalla Intendenza di Finanza, sede di archivio del Lotto, alla Sezione di Tesoreria Provinciale sulla quale sono tratti.

 

Gli ordini per spese di giustizia sono assegnati per il pagamento agli Uffici del Registro o agli Uffici Postali quando nel Comune ove ha sede l'Ufficio Giudiziario non vi sia l'Ufficio del Registro, e nei casi previsti dal successivo articolo 762.

 

Spetta alle Sezioni di Tesoreria provvedere:

a) all'assegnazione per il pagamento e alla spedizione, agli uffici pagatori fuori del capoluogo di provincia, degli ordini per vincite al lotto e dei titoli di spesa diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo;

b) alla spedizione alle Sezioni di Tesoreria competenti dei titoli di spesa di qualsiasi specie, pagabili in altre province, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 552 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 483

Insufficienza di fondi da parte
dei contabili finanziari incaricati
dei pagamenti

 

I contabili finanziari, nel caso che, per insufficienza di fondi, non siano in grado di effettuare, nei giorni di scadenza, il pagamento dei titoli di spesa riflettenti stipendi e assegni analoghi ad essi assegnati, possono rivolgersi all'Intendenza di Finanza, perché promuova dal Direttore Provinciale delle Poste e Telecomunicazioni l'autorizzazione all'Ufficio Postale in loco di fornire i fondi occorrenti, in cambio di titoli di spesa già pagati.

 

Se risulti che qualche contabile, per far fronte al pagamento delle spese normalmente assegnate, abbia periodicamente bisogno di fondi, l'Intendente di Finanza promuove dal Direttore Provinciale delle Poste una disposizione, con effetto continuativo, con la quale si autorizza il competente Ufficio Postale a rifornire il contabile dei fondi stessi, in cambio di titoli di spesa pagati.

 

I titoli di spesa pagati sono presentati all'Ufficio Postale con apposito elenco mod. 124 a T., che deve recare il totale dei titoli stessi e la firma del contabile. Detti titoli debbono essere annullati con timbro a calendario recante la leggenda   e muniti della firma del contabile, il quale risponde delle eventuali irregolarità accertate nei pagamenti da lui eseguiti.

 

 

Art. 484

Elenchi descrittivi dei titoli
di spesa da pagare

 

I titoli di spesa sono spediti alle casse e agli uffici incaricati del pagamento, dalle Amministrazioni e dagli uffici emittenti, descritti in appositi elenchi mod. 129 T. da redigersi in duplice esemplare di cui uno deve essere restituito per ricevuta.

 

Agli elenchi va assegnata una numerazione progressiva per esercizio finanziario, distintamente per ciascun ufficio destina-tario.

 

Il numero progressivo da assegnare agli elenchi viene desunto da apposito registro suddiviso in tante rubriche, quanti sono gli uffici pagatori, nelle quali vengono annotati il numero e la data di ciascun elenco.

 

I titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni Centrali sono spediti accompagnati con elenchi mod. 12 R.G., se ammessi a paga-mento dalla Direzione Generale del Tesoro, ovvero con modelli analoghi, se spediti direttamente dalle Amministrazioni medesime.

 

I titoli emessi e spediti dalle Amministrazioni periferiche sono descritti su elenchi mod. 129 T. o altri modelli analoghi.

 

Gli elenchi di trasmissione, costituendo atti di ufficio, debbono essere firmati dal capo dell'ufficio o dal funzionario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, salvo che particolari disposizioni legislative o regolamentari ne demandino la firma ad altro funzionario, nel qual caso l'Amministrazione interessata deve renderne edotta la Sezione di Tesoreria o gli altri uffici pagatori cui i titoli di spesa sono assegnati per il pagamento.

 

Gli elenchi suddetti debbono essere custoditi, dagli uffici interessati, in rigoroso ordine progressivo.

 

 

Art. 485

Compilazione degli elenchi di spedizione

 

La descrizione, sugli elenchi di spedizione mod. 129 T., de-gli ordini di pagamento per stipendi e altre spese fisse varie, degli ordini per vincite al lotto, dei mandati e ordini di restituzione dei depositi della Cassa Depositi e Prestiti deve essere fatta con la indicazione della specie, del numero progressivo e dell'importo dei titoli di spesa che si spediscono.

 

La descrizione, sugli elenchi, dei mandati emessi per il pagamento degli interessi sui depositi amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti può essere limitata alla indicazione della quantità dei titoli compresi in ciascun elenco e alla indicazione, iniziale e terminale, dei numeri progressivi di prenotazione ad essi assegnati.

 

La procedura prevista dal precedente comma va seguita per la descrizione, sugli appositi elenchi, dei titoli emessi sugli ordini di accreditamento e sulle contabilità speciali.

 

Per quanto riguarda i titoli emessi sugli ordini di accreditamento, per rendere possibile alla Sezione di Tesoreria di seguire la progressione numerica dei titoli stessi, va indicato sugli elenchi il numero di quegli ordinativi o di quei buoni che siano stati emessi ma non compresi negli elenchi perché trattenuti per motivi vari.

 

Qualora, per la spedizione dei titoli, vengano usati modelli di diverso tipo, essi debbono comunque contenere la indicazione dei dati di cui ai precedenti commi del presente articolo.

 

La compilazione degli elenchi di spedizione dei titoli di spesa emessi con il sistema meccanografico è disciplinata da apposita norma.

 

 

 

Art. 486

Trasmissione dei titoli di spesa, valori
e altri documenti nel capoluogo
di provincia

 

Gli uffici ordinatori delle spese, aventi sede nel capoluogo di provincia, debbono inviare i titoli di spesa alla Sezione di Tesoreria a mezzo di bolgetta oppure a mezzo posta, secondo le prescrizioni di cui ai commi seguenti.

 

L'uso della bolgetta è tassativamente prescritto quando trattisi di titoli di spesa relativi a pagamenti di imminente scadenza o che, a giudizio dell'ufficio emittente, rivestano carattere di particolare urgenza. Se l'ufficio ha sede in frazione separata dal comune capoluogo, provvista di ufficio postale, è consentita la spedizione a mezzo posta.

 

L'uso della bolgetta è, altresì, richiesto per l'invio dei valori indicati nel precedente articolo 244, salva l'eccezione di cui al 2° comma del presente articolo.

 

Per gli altri titoli di spesa e documenti vari (quietanze, vaglia del Tesoro, distinte di versamento, elaborati contabili, ecc.) è consentita la spedizione per posta, in piego raccomandato o assicurato come previsto dal successivo articolo 487.

 

Per l'invio a mezzo bolgetta si osservano le seguenti formalità:

a) detti uffici comunicano alla Sezione di Tesoreria il cognome e il nome delle persone (una o più) normalmente incaricate della consegna dei pieghi contenenti i titoli di spesa;

b) i titoli di spesa, unitamente agli elenchi descrittivi di cui ai precedenti articoli, sono chiusi in busta, sulla quale viene riportato il numero progressivo degli elenchi medesimi;

c) su apposito registro si annota il numero apposto sui pieghi e data in cui ne viene effettuata la consegna;

d) piego e registro si chiudono in una bolgetta fornita di due chiavi, delle quali una è custodita dall'autorità emittente e l'altra dal Capo della Sezione di Tesoreria o da chi per lui;

e) ad ogni estrazione dei pieghi dalla bolgetta, il Capo della Sezione di Tesoreria, o chi per lui, ne accusa ricevuta mediante apposizione della propria firma sul registro di consegna, sul quale appone la firma anche la persona incaricata;

f) successivamente il Capo della Sezione di Tesoreria, o chi per lui, chiude il registro nella bolgetta, che viene restituita all'incaricato e provvede alla restituzione del duplo dell'elenco per ricevuta dei titoli entro il giorno successivo.

 

Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti sono inviati i titoli di spesa agli altri uffici incaricati di eseguire pagamenti nel capoluogo di provincia, a norma dell'art. 479 delle presenti Istruzioni.

 

Una stessa bolgetta può essere usata per l'invio di titoli destinati a differenti uffici, i quali debbono, in tal caso, essere preventivamente forniti di un esemplare della chiave della bolgetta stessa.

 

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Sezioni di Tesoreria e agli altri uffici pagatori per i titoli di spesa, documenti e valori diversi che vengono da questi inviati agli uffici ordinatori.

 

I capi delle Direzioni Provinciali del Tesoro e delle Ragionerie Provinciali dello Stato debbono vigilare sulla regolarità degli adempimenti relativi all'invio ed al ritiro dei titoli di propria competenza.

 

 

Art. 487

Spedizione dei titoli di spesa a mezzo posta

 

Debbono essere spediti in piego raccomandato accompagnati dagli elenchi descrittivi di cui ai precedenti articoli:

a) i titoli di spesa emessi dalle autorità governative locali aventi sede fuori del capoluogo di provincia e destinati alla Sezione di Tesoreria;

b) i titoli di spesa che, a norma del precedente articolo 482, vengono assegnati per il pagamento, nella rispettiva competenza, dalle Sezioni di Tesoreria, dalle Direzioni Provinciali del Tesoro e dalle Ragionerie Provinciali dello Stato, agli uffici pagatori o alle altre Sezioni di Tesoreria;

c) i titoli di spesa che vengono per qualsiasi causa restituiti inestinti alle Sezioni di Tesoreria, alle Direzioni Provinciali del Tesoro e alle Ragionerie Provinciali dello Stato dagli uffici pagatori o dalle altre Sezioni di Tesoreria, cui furono assegnati per il pagamento e dalle Sezioni di Tesoreria alle autorità emittenti.

 

Le autorità emittenti, ove motivi di particolare cautela lo consiglino, possono disporre la spedizione dei titoli in piego assicurato, anziché raccomandato.

 

 

Art. 488

Titoli di spesa emessi dagli uffici periferici dell'Amministrazione statale nell'esercizio delle
attribuzioni ad essi decentrate

 

I titoli di spesa (ordini di accreditamento e ordinativi diretti) emessi dagli Uffici periferici delle Amministrazioni statali, nell'esercizio delle attribuzioni ad essi decentrate sia dalla legge di delega 11 marzo 1953, n. 150, sia da ogni altra disposizione che preveda, sulle attribuzioni ad essi demandate, il controllo preventivo da parte dei competenti organi, sono trasmessi, rispettivamente, alla Ragioneria Regionale dello Stato e alla Ragioneria Provinciale dello Stato, secondo la competenza, e da queste alla Delegazione Regionale della Corte dei conti. Quest'ultima provvede, poi, a inviare i titoli alle singole Sezioni di Tesoreria cui sono assegnati per il pagamento secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 716 e 723.

 

 

Art. 489

Spedizione dei titoli di spesa emessi dagli uffici
periferici dell'Amministrazione statale
nell'esercizio delle attribuzioni
ad essi decentrate

 

L'invio dei titoli di spesa, emessi dagli uffici indicati nel precedente articolo 488, da parte delle Delegazioni Regionali della Corte dei conti, alle Sezioni di Tesoreria, è effettuato, come previsto per gli altri titoli di spesa in genere, mediante elenchi descrittivi, redatti in duplice esemplare, numerati progressivamente per Tesoreria e per anno finanziario. Un esem-plare di detti elenchi, debitamente firmato, deve essere restituito dalle Sezioni di Tesoreria alle Delegazioni Regionali della Corte dei conti, in segno di ricevuta dei titoli stessi.

 

 

Art. 490

Restituzione dei titoli di spesa da parte
delle Sezioni di Tesoreria

 

La restituzione dei titoli di spesa, da parte delle Sezioni di Tesoreria, è subordinata ad apposita richiesta scritta dell'autorità emittente.

 

Le Sezioni medesime provvedono, invece, di propria iniziativa, a restituire i titoli all'autorità emittente quando riscontrino in essi irregolarità formali, oppure quando i titoli stessi non debbano essere più pagati per morte dei titolari o per altra causa.

 

I titoli di spesa di cui ai precedenti commi vengono trasmes-si mediante elenco mod. 33 C.G.

 

 

Art. 491

Divieto di consegnare titoli di spesa alle parti

 

I titoli di spesa non possono essere consegnati alle parti, eccettuati quelli per i quali sia richiesta la quietanza per atto pubblico, di cui all'art. 461 delle presenti Istruzioni.

 

In caso di inosservanza di tale divieto, i funzionari inadempienti sono responsabili di qualunque danno che, in conseguenza, possa derivare all'Erario.

 

Qualora il titolo di spesa, irregolarmente consegnato alla parte, vada smarrito, il funzionario responsabile ha l'obbligo di rifondere le spese di bollo e di pubblicazione occorrenti per l'emissione del duplicato.

 

 

 

 

Sezione II

 

Modalità' di pagamento dei titoli di spesa

 

 

Art. 492

Pagamento dei titoli di spesa a favore
di enti militari

 

I comandanti degli Enti e dei Distaccamenti delle Forze Armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, prima di provvedere alla riscossione dei titoli di spesa emessi a loro favore nelle forme di cui al precedente articolo 464 delle presenti Istruzioni, debbono comunicare alle Sezioni di Tesoreria e agli altri uffici pagatori incaricati, mediante spedizione in via ufficiale di apposita comunicazione regolarmente firmata e provvista del timbro di ufficio, le firme autografe:

a) dei responsabili (tre o due) della cassa di riserva e di coloro che, in caso di assenza o impedimento, sono autorizzati a sostituirli, se l'ente o il distaccamento militare creditore sia munito di una cassa di riserva, oltre che di quella corrente;

b) del comandante o di chi, in caso di assenza o impedimento, è autorizzato a sostituirlo, se il titolo di spesa è intestato ad un distaccamento, sprovvisto di cassa di riserva;

c) degli ufficiali che, in caso di temporanea mancanza per qualsiasi causa di uno o più dei responsabili della cassa di riserva o del comandante predetto e dei rispettivi sostituti, siano autorizzati ad effettuare la riscossione;

d) degli ufficiali delegati alla riscossione, quando i responsa-bili della cassa di riserva, il comandante suddetto o i rispettivi sostituti non si presentino personalmente a effettuare l'incasso.

 

Nel caso previsto alla lettera d), ove la somma da riscuotere ecceda le L. 6.000.000 (1), debbono essere delegati due ufficiali, a meno che per esigenze di servizio non possa delegarsi che un solo ufficiale, nel qual caso deve essere fatta analoga avvertenza nella suddetta comunicazione e nell'atto di delegazione di cui all'articolo seguente.

 

---------------------------

Nota (1): Cfr. D.P.R. 30 giugno 1972, n.422 e circolare della Di-rezione Generale del Tesoro-Divisione V dell'8 febbraio 1974, n. 422024.

 

 

Art. 493

Esibizione dell'atto di riscossione
o di delegazione

 

Le Sezioni di Tesoreria e gli altri uffici pagatori, prima di eseguire il pagamento dei titoli di spesa di cui all'articolo precedente, devono chiedere alle persone autorizzate a riscuotere il prescritto libretto contenente l'atto di riscossione, se si tratti degli intestatari o dei loro sostituti, ovvero l'atto di delegazione, in caso diverso.

 

L'atto di riscossione o di delegazione è staccato dal libretto a cura della Sezione di Tesoreria o dell'ufficio pagatore incaricato, che lo allega al titolo di spesa.

 

Una sola comunicazione e un solo atto di riscossione o di delegazione possono comprendere più titoli di spesa, purché siano tutti della stessa specie.

 

Gli ufficiali in attività di servizio incaricati della riscossione debbono inoltre presentare il libretto ferroviario e gli ufficiali in congedo, qualora siano sprovvisti di libretto ferroviario, qualsiasi altro documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione militare o da altre pubbliche Amministrazioni. Gli estremi del documento esibito sono annotati sul titolo di spesa.

 

 

Art. 494

Accertamenti e modalità di pagamento

 

Le Tesorerie e gli altri uffici pagatori devono assicurarsi che l'atto di delegazione o di riscossione sia munito delle stesse firme e degli stessi timbri che si trovano sulla lettera di comunicazione di cui al precedente articolo 492.

 

Eseguito tale accertamento, procedono al pagamento dei titoli di spesa, uniscono la comunicazione e l'atto di riscossione o di delegazione al primo dei titoli predetti in essi indicato, fanno riferimento di questa unione sugli altri, ai quali si riferiscono la stessa comunicazione e l'atto di riscossione o di delegazione; appongono infine sulla predetta comunicazione e sulla matrice del libretto, sull'atto di riscossione o di delegazione e sul titolo di spesa a cui questi vanno uniti, il timbro a calendario recante la leggenda  .

 

I contabili sprovvisti di timbro a calendario appongono su tutti gli indicati documenti la data e la parola  , che convalidano con la firma e col timbro d'ufficio.

 

 

Art. 495

Formalità da osservare nei pagamenti a favore
di comandi o reparti di Pubblica Sicurezza

 

I pagamenti, da parte delle Sezioni di Tesoreria o degli altri uffici autorizzati, dei titoli di spesa emessi a favore dei comandi o reparti di Pubblica Sicurezza sono subordinati all'osservanza delle formalità appresso indicate:

a) la firma autografa dei titolari dei predetti comandi o reparti e dei funzionari che li sostituiscono va comunicata alla Sezione di Tesoreria o agli altri uffici incaricati, mediante lettera ufficiale, convalidata dal timbro d'ufficio, a cura del Prefetto ovvero degli stessi comandanti;

b) questi ultimi o, in caso di assenza o impedimento, i loro sostituti, provvedono alla riscossione personalmente, presentando alla Sezione di Tesoreria o agli altri uffici incaricati il libretto ferroviario o altro documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, munito di fotografia, i cui estremi vanno annotati dall'ufficiale pagatore sul titolo di spesa;

c) (Soppressa con D.M. del 12 agosto 1989, n.741732 allegato alla circolare D.G.T.-Div.V del 30 settembre 1989, n.36800).

 

 

Art. 496

Ritiro degli ordinativi estinti su ordini
di accreditamento a favore di enti militari

 

Il ritiro degli ordinativi estinti sugli ordini di accreditamento emessi a favore degli enti militari è effettuato contro contestuale ricevuta, sui corrispondenti buoni
mod. 31 ter C.G., rilasciata dagli ufficiali o funzionari autorizzati a firmare, per traenza, gli ordinativi stessi.

 

Gli ufficiali o funzionari predetti possono delegare, per compiere tale operazione, un proprio dipendente, analogamente a quanto disposto dal successivo articolo 745.

 

 

Art. 497

Pagamento dei titoli di spesa ai contabili
degli istituti di prevenzione e di pena

 

Per la riscossione dei titoli di spesa a favore degli istituti di prevenzione e di pena, i rispettivi contabili debbono presentare alla Sezione di Tesoreria e agli altri uffici incaricati del pagamento avvisi mod. 21 C.G. muniti di una dichiarazione sottoscritta dal Direttore dello stabilimento e convalidata dal timbro d'ufficio, nella quale si attesti che i predetti titoli di spesa sono stati registrati nelle scritture.

 

Tale dichiarazione non occorre quando si tratti di buoni
mod. 31 bis C.G. emessi dal funzionario delegato su ordini di accreditamento, a favore del dipendente contabile.

 

I buoni mod. 31 bis C.G. emessi dal Direttore delle carceri giudiziarie aventi sede nel capoluogo della circoscrizione carceraria, a favore dei contabili delle carceri residenti entro la medesima circoscrizione, ma fuori del capoluogo di essa, sono pagabili a condizione che venga prodotta, a firma del Direttore delle carceri locali, la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo.

 

Il ritiro degli ordinativi estinti, contro contestuale ricevuta sul corrispondente buono, deve essere effettuato dal Direttore dell'Istituto a cui favore, quale funzionario delegato, fu emesso l'ordine di accreditamento oppure da chi ne faccia le veci, in caso di assenza o impedimento.

 

A cura del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria competente vengono comunicate alla Sezione di Tesoreria le firme autografe dei direttori e dei contabili degli Istituti di Prevenzione e di pena e di coloro che li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

 

Uguali comunicazioni sono fatte dai competenti Provveditori Regionali della Amministrazione Penitenziaria ad ogni cambiamento dei Direttori e dei contabili in parola.

 

 

Art. 498

Pagamento dei titoli di spesa per indennità
che tengono luogo di pensione

 

I titoli di spesa emessi per il pagamento delle indennità che tengono luogo di pensione, sono pagabili contro produzione del relativo decreto di concessione e del certificato di esistenza in vita dell'assegnatario, quando questi riscuota a mezzo di legale rappresentante (vedasi articolo 462).

 

La Sezione di Tesoreria o gli altri uffici pagatori, effettuato il pagamento del titolo, restituiscono all'interessato il detto decreto di concessione, dopo avervi impresso il timbro a calendario con la leggenda   o la dichiarazione di cui al successivo articolo 528.

 

 

Art. 499

Quietanza sui mandati della Cassa Depositi
e Prestiti, convertiti in vaglia del Tesoro per
acquisto di rendita

 

I mandati di pagamento emessi dalla Direzione Provinciale del Tesoro con vincolo di commutazione in vaglia del Tesoro
mod. 122 T. a favore del Tesoriere Centrale dello Stato per impiego di somme, costituite a deposito della Cassa Depositi e Prestiti, in rendita pubblica da intestarsi ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o ad enti ecclesiastici, ai sensi dell'articolo 187 delle Istruzioni 1° gennaio 1955 sul servizio dei depositi, debbono, all'atto della emissione del suindicato vaglia del Tesoro, essere quietanzati dal rappresentante dell'ente.

 

In luogo del denaro, viene consegnato il vaglia del Tesoro al detto rappresentante, il quale lo invia, a mezzo della Prefettura, alla Direzione Generale del Debito Pubblico per l'ulteriore corso.

 

Sul mandato deve inoltre essere apposta la dichiarazione, sottoscritta dal Capo della Sezione di Tesoreria e dal Cassiere e convalidata dal timbro d'ufficio, attestante l'avvenuta emissione del vaglia del Tesoro, di cui vanno riportati gli estremi.

 

 

Art. 500

Commutazione dei titoli di spesa in
quietanza o vaglia del Tesoro

 

I titoli di spesa che siano stati estinti mediante commutazione in quietanza o in vaglia del Tesoro devono recare, in luogo della firma per quietanza del beneficiario, apposita dichiarazione, sottoscritta dal Tesoriere Centrale e dal Controllore Capo, per la Tesoreria Centrale dello Stato, e dal Capo della Sezione e dal Cassiere per le Sezioni di Tesoreria e convalidata dal timbro d'ufficio, dalla quale risultino il numero e la data della quietanza o del vaglia emessi.

 

 

Art. 501

Titoli di spesa a favore dell'Amministrazione
delle Poste e Telecomunicazioni

 

I titoli di spesa a favore dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni devono essere quietanzati dal Cassiere e recare il visto del Direttore e del Controllore, anche quando per inavvertenza sul titolo sia stata omessa la prescrizione delle tre firme.

 

A tale fine le Direzioni Provinciali delle Poste devono comunicare alla Sezione di Tesoreria i nominativi del proprio Direttore, Cassiere, Controllore e loro sostituti nonché le relative firme autografe.

 

Tale comunicazione va rinnovata nel caso di sostituzione definitiva dei predetti funzionari.

 

Nel caso che i titoli di spesa vengano riscossi dai sostituti le cui firme risultino regolarmente depositate, non è necessaria la segnalazione dell'assenza o dell'impedimento dei titolari.

 

 

Art. 502

Pagamenti soggetti alla presentazione dei
certificati di esistenza in vita dei creditori

 

Il pagamento di assegni a carico dello Stato, dovuti in relazione all'esistenza in vita del creditore, è subordinato, di regola, alla presentazione del certificato di esistenza in vita dell'avente diritto - la cui prescrizione deve farsi risultare sul titolo di spesa - quando l'assegnatario effettui la riscossione non direttamente, ma a mezzo di rappresentante.

 

Il pagamento delle pensioni o degli assegni equiparati, effettuato a rappresentante del titolare, è regolato da apposite norme.

 

I certificati di esistenza in vita sono rilasciati sul
mod. 71 C.G. per gli assegni a carico del bilancio dello Stato, dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni o sugli analoghi modelli appositamente istituiti dalle Amministrazioni interessate.

 

La esistenza in vita può, altresì, essere comprovata, oltre che nel modo previsto dal successivo articolo 505, mediante la produzione di idonea certificazione, rilasciata dalla competente autorità e contenente gli stessi elementi richiesti dai modelli predetti.

 

 

Art. 503

Modalità di rilascio dei certificati
di esistenza in vita

 

I certificati di esistenza in vita sono rilasciati dal Sindaco del luogo dove i creditori hanno la loro residenza, oppure da un notaio.

 

Essi devono recare la qualifica, il nome e cognome e la firma per esteso di chi li rilascia, il timbro dell'ufficio nonché la sottoscrizione dell'assegnatario.

 

Se gli intestatari non possano firmare perché analfabeti, indisposti o comunque impediti, ciò deve risultare da analoga dichiarazione sullo stesso certificato.

 

Il Sindaco può delegare la firma agli Assessori, ai Consiglieri comunali, al Segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune.

 

In caso di delega, la firma deve essere preceduta dalle parole   e dalla precisa indicazione della qualifica del delegato.

 

Quando a Capo dell'amministrazione comunale trovisi un Commissario prefettizio, questi può delegare la firma dei certificati di esistenza in vita a impiegati suoi dipendenti.

 

E' vietato ai Sindaci ed ai Commissari prefettizi e ai loro delegati di sottoscrivere con stampiglia i certificati di esisten-za in vita.

 

Non è ammesso che il titolare di pensione o altro assegno rilasci a sè stesso il certificato di esistenza in vita come Sindaco, notaio e sotto altra qualifica.

 

 

Art. 504

Certificato di esistenza in vita
per il pagamento delle pensioni a militari e
impiegati civili richiamati in servizio

 

Per gli ufficiali delle Forze Armate dello Stato, che conservino il diritto alla riscossione della pensione e per gli impiegati civili richiamati temporaneamente in servizio, i certificati sono rilasciati, sul prescritto modello 71 C.G., dai Capi dei rispettivi corpi od uffici, previa sostituzione delle parole:   con quelle:  .

 

 

Art. 505

Dichiarazione sostitutiva
del certificato di esistenza in vita

 

L'esistenza in vita può essere comprovata - come previsto dal successivo articolo 696 - anche con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni.

 

La sottoscrizione deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

 

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della identità della persona che sottoscrive.

 

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

 

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.

 

Qualora il dichiarante non sappia o non possa firmare, la dichiarazione va sottoscritta, in presenza del dichiarante medesimo, da due testimoni idonei, la cui firma è autenticata dal pubblico ufficiale previa menzione della dichiarazione dell'interessato sulle cause dell'impedimento a firmare.

 

 

Art. 506

Imposta di bollo sui certificati
di esistenza in vita

 

I certificati di esistenza in vita occorrenti per la riscossione degli assegni, delle pensioni e degli assegni equiparati a carico del bilancio dello Stato, delle Aziende od Amministrazioni Autonome di Stato, dell'ENPAS e dell'INADEL nonché le dichiarazioni che ne tengano luogo, di cui al precedente articolo 505, sono esenti dalla imposta di bollo.

 

 

Art. 507

Modalità di compilazione dei certificati
di esistenza in vita

 

I certificati di esistenza in vita debbono essere compilati con l'osservanza delle avvertenze riportate a tergo dello stampato e contenere l'indicazione del luogo di residenza dell'assegna-tario, la firma di questi e, ove trattisi di titolari di pensione indiretta o di riversibilità, la dichiarazione che le vedove non sono passate a seconde nozze, che i figli compartecipi sono viventi e che, inoltre, le orfane conservano lo stato nubile.

 

I certificati di esistenza in vita devono indicare in lettere il mese di rilascio e non debbono recare una data anteriore al giorno feriale che precede quello dell'effettivo pagamento, salvo le particolari disposizioni previste per il pagamento delle pensioni.

 

Quando sia presentato, per la riscossione contemporanea di due o più ordini di pagamento emessi a favore dello stesso creditore, un solo certificato di esistenza in vita, questo viene allegato ad uno di tali ordini, mentre sugli altri si fa una opportuna annotazione di riferimento del seguente tenore:  .

 

 

Art. 508

Certificati di esistenza in vita
per impiegati in aspettativa
e pensionati ricoverati

 

Per gli impiegati in aspettativa o in disponibilità, il certificato di esistenza in vita è rilasciato dal capo dell'ufficio.

 

Per coloro che siano ricoverati in istituti di assistenza o di cura il certificato è rilasciato dai rispettivi direttori e deve essere munito del visto del Sindaco.

 

Il certificato deve recare la data, il luogo di rilascio, il timbro di ufficio, il nome, il cognome, la qualifica e la firma per esteso del funzionario competente.

 

Nei riguardi degli assegnatari ricoverati in ospedale psichiatrico e che non siano in istato di assoluta infermità mentale né sottoposti a giudizio di interdizione, ma si trovino in condizioni tali da dover subire un esperimento, nel certificato di esistenza in vita deve essere dichiarato che l'impiegato o il pensionato conserva l'uso delle facoltà intellettive.

 

 

Art. 509

Certificati di esistenza in vita
per i detenuti negli istituti di prevenzione
e di pena

 

Per i detenuti negli istituti di prevenzione e di pena, che non riscuotono personalmente i loro assegni, il certificato di esistenza in vita è rilasciato dal Direttore dell'istituto presso il quale gli stessi sono ristretti.

 

 

Art. 510

Certificati di esistenza in vita
per i pensionati residenti all'estero

 

I certificati di esistenza in vita dei pensionati residenti all'estero sono rilasciati dalle competenti autorità consolari ed estere, con l'osservanza delle norme indicate negli articoli dall'891 al 912 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 511

Certificati di esistenza in vita per riscossione
di rate di usufrutto di rendita pubblica

 

I certificati di esistenza in vita, da prodursi a norma dell'articolo 981 delle presenti Istruzioni per la riscossione degli interessi dei titoli di debito pubblico vincolati di usufrutto vitalizio, quando non possano essere rilasciati sul prescritto stampato mod. 256 D.P., devono essere redatti dai Sindaci o notai competenti nei seguenti termini:

 

.

 .

 

Qualora il pagamento sia subordinato anche alla condizione che l'usufruttuaria conservi lo stato vedovile o nubile, dopo la parola   deve aggiungersi  .

 

Per la firma dei certificati anzidetti valgono le norme contenute negli articoli precedenti.

 

I certificati di esistenza in vita sono esenti dall'imposta di bollo.

 

 

Art. 512

Documenti occorrenti per il
pagamento delle pensioni

 

Per la riscossione delle pensioni e degli assegni equiparati, gli interessati debbono presentare il certificato di iscrizione (libretto) o la credenziale al competente Ufficio postale o agli altri uffici eventualmente incaricati del pagamento delle pensioni i quali, dopo avere effettuato gli opportuni confronti con l'assegno di conto corrente postale di serie speciale, appongono sul certificato di iscrizione o sulla credenziale, nella casella del mese cui si riferisce il pagamento, il timbro a calendario e, in mancanza di questo, la data e la firma dell'ufficiale pagatore.

 

Nel caso che l'assegno sia stato emesso per pagamento di quote differenziali arretrate, il pagamento stesso va effettuato con la procedura di cui sopra, tenendo però presente che il timbro a calendario deve essere apposto nella casella del mese in cui ha luogo il pagamento.

 

 

Art. 513

Forma delle quietanze
e quietanze su foglio a parte

 

I titoli di spesa debbono, all'atto del pagamento, essere sottoscritti per quietanza col solo nome e cognome dai creditori o da coloro che sono legittimati a riscuotere e quietanzare per conto dei creditori medesimi, salvo il disposto del successivo articolo 517.

 

Di regola, le Sezioni di Tesoreria e gli altri uffici pagato-ri non possono accettare quietanze su foglio a parte, salvo che si tratti di quietanze staccate dai bollettari di riscossione di cui al successivo articolo 521.

 

Gli ufficiali pagatori possono, in via eccezionale, sotto la loro personale responsabilità, accettare quietanze su foglio a parte in cui sia dichiarato il ricevimento della somma, espressa in tutte lettere, e la causale del pagamento.

 

L'esibitore della quietanza su foglio a parte deve apporre la propria firma, oltre che sul foglio stesso, anche sul titolo di spesa, nell'apposita sede, facendo precedere la firma con l'indicazione:  .

 

Le quietanze su foglio a parte devono essere rilasciate a favore dell'ufficio che esegue il pagamento dei titoli di spesa.

 

Qualora trattisi di somma indivisa dovuta a più creditori e alcuno di essi rilasci quietanza su foglio a parte, la quietanza stessa deve essere preceduta dalla formula:  .

 

Le Sezioni di Tesoreria e gli altri uffici pagatori devono apporre a margine di ciascuna quietanza su foglio a parte la data del pagamento ed unire il foglio stesso ai titoli di spesa.

 

In nessun caso sono ammesse quietanze su foglio a parte per la riscossione di vaglia e buoni del Tesoro.

 

Non sono parimenti ammesse quietanze su foglio a parte per l'estinzione di mandati od ordini di pagamento di interessi o per restituzioni di capitali in deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.

 

 

Art. 514

Quietanze dei creditori date per atto pubblico

 

Per le spese dello Stato, il cui pagamento deve constare da quietanza dei creditori data per atto pubblico - come previsto dal precedente articolo 461 - i titoli devono contenere l'annotazione che il pagamento deve effettuarsi previo rilascio di quietanza per atto pubblico da stipularsi e vengono quindi spediti nei modi consueti alle competenti Sezioni di Tesoreria.

 

Nel ricevere i detti titoli, le Sezioni di Tesoreria li assumono in carico nel mod. 90 T., riportando l'intestazione e gli estremi del titolo.

 

Allorché i titoli in parola sono richiamati dalle Amministra-zioni Centrali emittenti, per la stipulazione degli atti pubblici di quietanza, le Sezioni di Tesoreria prendono nota della data di spedizione sul modello anzidetto.

 

Le Amministrazioni Centrali emittenti, stipulati gli atti pubblici di quietanza, senza l'intervento degli ufficiali pagatori, ne fanno regolare annotazione sui titoli, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita delle persone che hanno rilasciata la quietanza stessa ed a cui vengono consegnati i rispettivi titoli come equivalenti a denaro.

 

I titoli sono da tali persone presentati direttamente alle Sezioni di Tesoreria, che, dopo averne confrontato gli estremi con quelli come sopra annotati, allo scopo di accertarne l'esatta concordanza, provvedono, ove nulla osti, al pagamento, senza far apporre sui titoli altre firme di quietanza.

 

 

 

Art. 515

Quietanze di creditori
impediti o analfabeti oppure ciechi

 

Ove il creditore sia impedito o analfabeta, la quietanza può essere data con segno di croce, apposto alla presenza dell'ufficiale pagatore e di due testimoni - la cui identità, qualora non siano conosciuti personalmente, va provata nei modi indicati nel successivo articolo 530 - i quali debbono far seguire al proprio nome e cognome la specificazione  .

 

Nel caso in cui il creditore non sia in grado di apporre neppure il segno di croce, occorre produrre regolare procura all'ufficio emittente oppure occorre che la quietanza sia data per atto pubblico.

 

Le disposizioni di cui al primo comma sono applicabili anche ai creditori che rilascino quietanza su foglio a parte.

 

In deroga a quanto previsto dal precedente secondo comma, il pagamento delle pensioni a favore di creditore che non sia neppure in grado di apporre il segno di croce può avvenire alla presenza di due testimoni, le cui firme debbono essere precedute dalla formula  .

 

Qualora il creditore sia cieco ma sappia apporre la propria firma, il pagamento può essere effettuato personalmente al creditore medesimo senza l'assistenza dei testimoni. Ove il creditore chieda di essere assistito nella riscossione da una persona di sua fiducia, quest'ultima deve apporre la propria firma, dopo quella del cieco, premettendo ad essa le parole  .

 

Qualora la persona affetta da cecità non sia in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul titolo di spesa con la formula  . In tali casi il pagamento è effettuato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate dal creditore, ciascuna delle quali deve premettere alla propria firma le parole  .

 

L'Ufficiale pagatore deve accertare l'identità personale dei testimoni, prendendo nota, sul titolo di spesa, degli estremi di un documento di riconoscimento.

 

 

Art. 516

Dichiarazione di vedovanza e nubilità

 

Le vedove provviste di pensione indiretta o di riversibilità oppure di assegno equiparato, nel rilasciare la quietanza, devono sottoscrivere una dichiarazione da cui risulti che conservano tuttora lo stato vedovile.

 

Le orfane nubili provviste di pensione non a carico dello Stato debbono sottoscrivere una dichiarazione da cui risulti che conservano tuttora stato nubile.

 

Se le predette non si presentino personalmente, la dichiara-zione deve essere apposta e sottoscritta dal rappresentante.

 

Le suddette disposizioni si applicano anche per la riscossione degli assegni gravanti sul  , di cui al successivo articolo 858 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 517

Quietanze sui titoli di spesa
intestati alla carica

 

Quando un titolo di spesa sia stato emesso a favore del titolare di una carica non nominativamente indicato, di cui all'art. 460 delle presenti Istruzioni, questi, nel dare quietanza, deve indicare, oltre al nome e cognome, la qualifica ufficiale rivestita.

 

Qualora il titolare sia assente o impedito, la quietanza può essere data dal funzionario che legittimamente lo sostituisce il quale deve dichiarare di riscuotere per conto del titolare e indicare, oltre al nome e cognome, la propria qualifica.

 

Il titolare dell'Amministrazione, nel cui ambito opera il pubblico ufficiale, deve inviare alla Sezione di Tesoreria o ad altro ufficio pagatore apposita comunicazione, regolarmente firmata e provvista del timbro di ufficio, contenente le complete generalità e le firme autografe del titolare della carica ed eventualmente del sostituto.

 

Per la riscossione dei titoli intestati al titolare della Amministrazione la comunicazione suddetta è effettuata, ove possibile, dal funzionario cessante.

 

L'ufficiale pagatore identifica il percipiente, anche per i titoli di spesa di importo superiore a quello di cui all'art. 420 del R.C.G.S., sulla base congiunta della predetta comunicazione e di uno dei documenti di riconoscimento di cui al successivo articolo 530.

 

 

Art. 518

Quietanze da parte dei delegati alla riscossione

 

I titoli di spesa relativi agli stipendi e ad altre competenze per la cui riscossione sia stata, dagli interessati, rilasciata delega ai sensi degli artt. 383 e 409 del regolamento di contabilità generale dello Stato, debbono essere quietanzati dal delegato mediante apposizione del proprio nome e cognome previa indicazione, in tutte lettere, della somma effettivamente riscossa.

 

L'indicazione dell'importo riscosso non è necessaria qualora trattisi di titolo individuale.

 

Fino a quando la delega non sia stata revocata, i deleganti non possono quietanzare direttamente il titolo di spesa se non nel caso di assenza o impedimento dei delegati, accertato mediante comunicazione del capo dell'ufficio dal quale i delegati dipendono, attestante l'impossibilità dei delegati stessi ad effettuare la riscossione. La comunicazione, in originale o in copia conforme, deve essere unita al titolo di spesa. In tal caso, il pagamento è effettuato ai singoli creditori, senza che sia necessario modificare l'intestazione del titolo.

 

Gli ordini di pagamento per stipendi, assegni o retribuzioni emessi dalle Direzioni Provinciali del Tesoro con il sistema meccanografico, non possono essere pagati che alle persone cui sia stata delegata la riscossione, indicate sugli ordini medesimi.

 

Nel caso di impossibilità del delegato a curare la riscossione, il titolo deve essere restituito alla competente Direzione Provinciale del Tesoro, la quale deve emettere, con procedura di urgenza, - in sostituzione di quello ricevuto, che va annullato - un nuovo titolo da rendere esigibile con quietanza diretta dei creditori.

 

 

Art. 519

Quietanze dei collettori delle imposte dirette

 

L'esattore comunale e il ricevitore provinciale possono, singolarmente, farsi rappresentare da uno o più collettori delle imposte dirette i quali sono abilitati a riscuotere e quietanzare qualsiasi titolo di spesa riguardante crediti che l'esattore e il ricevitore, in tale loro qualità, abbiano verso lo Stato, purché i collettori stessi siano muniti di patente da cui risulti espressamente il potere di rappresentanza.

 

Il titolo di spesa deve essere intestato nei modi previsti dall'art. 449 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 520

Formalità per le quietanze sugli ordini
di pagamento delle vincite al lotto

 

La Sezione di Tesoreria, prima di effettuare il pagamento degli ordini individuali emessi dall'Intendenza di Finanza per le vincite al lotto, deve ritirare, in conformità delle indicazioni apposte sugli ordini stessi, le ricevute rilasciate agli esibitori delle bollette vincenti dai Ricevitori del Lotto o dalla Intendenza di Finanza.

 

Tali ricevute debbono, dalle Sezioni di Tesoreria, essere unite agli ordini relativi.

 

Il pagamento, invece, degli ordini cumulativi speciali a favore del Ricevitore del lotto non è subordinato al preventivo ritiro, da parte della Sezione di Tesoreria, delle ricevute rilasciate agli esibitori delle bollette vincenti in quanto gli ordini stessi debbono considerarsi emessi, non per il pagamento diretto delle vincite, bensì a titolo di anticipazione al Ricevitore del Lotto perché possa, a sua volta, corrispondere le somme agli aventi diritto.

 

Gli ordini cumulativi speciali di pagamento possono essere resi estinguibili, a richiesta dei Ricevitori del Lotto intestatari degli ordini stessi, anche mediante commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia (art. 769).

 

 

Art. 521

Pagamento dei titoli di spesa a favore
degli enti obbligati alla tenuta del bollettario

 

Gli enti, uffici e persone giuridiche che, ai sensi del precedente articolo 441 delle presenti Istruzioni, per le riscossioni a proprio favore, siano obbligati alla tenuta del bollettario, hanno l'obbligo di rilasciare, a favore dell'ufficio incaricato del pagamento, quietanza distaccata dal bollettario stesso. Detto bollettario, a madre e figlia, deve essere numerato progressivamente per esercizio, anche se costituito da più fascicoli, e vistato in ogni sua parte dal capo dell'ente o da un suo delegato.

 

Tale quietanza, da compilarsi e sottoscrivere con le stesse modalità previste per i titoli di spesa, deve indicare in cifre e in lettere l'importo riscosso ed essere firmata dal percipiente col proprio nome e cognome. Essa è unita ai titoli di spesa, cui si riferisce, sui quali, nella sede prevista per la firma per quietanza, viene apposta la dichiarazione  .

 

 

Art. 522

Verbale di consegna
del bollettario al tesoriere dell'ente

 

Per la riscossione delle entrate proprie degli enti indicati al precedente articolo, ciascun bollettario è consegnato al teso-riere dell'ente con apposito verbale, firmato dal capo dell'am-ministrazione, dal segretario, ove esista, e dal tesoriere. In tale verbale si fa risultare il quantitativo delle bollette comprese nel bollettario o nel fascicolo, con la specificazione del numero d'ordine della prima e dell'ultima bolletta.

 

Il verbale stesso è trascritto integralmente, con firme autografe, a tergo della matrice della prima bolletta compresa in ciascun bollettario o fascicolo.

 

Art. 523

Dichiarazione a tergo
delle bollette degli enti creditori

 

Per ogni singola riscossione, da eseguirsi presso le Sezioni di Tesoreria o presso gli altri uffici pagatori (Uffici del Registro o Uffici Postali), i Tesorieri degli enti indicati al precedente articolo 521 debbono essere preventivamente autorizzati dal capo dell'ente, con una dichiarazione del seguente tenore, apposta a tergo della relativa bolletta figlia:

 

Attesta, inoltre, sotto la sua personale responsabilità, che la bolletta figlia è in tutto conforme alla relativa bolletta madre del bollettario dell'ente".

 

L'autorizzazione può essere data anche al collettore dell'Esattore-tesoriere, ove ricorrano le condizioni previste dal precedente articolo 467.

 

Nella dichiarazione, che deve recare la firma originale del capo dell'ente, la controfirma del segretario e il timbro di ufficio, sono indicate anche le generalità del Tesoriere e gli estremi del titolo di spesa.

 

La dichiarazione, se rilasciata dai Comuni, può essere firma-ta - in caso di assenza o di impedimento del Sindaco - dall'asses-sore delegato; in mancanza di quest'ultimo, dall'assessore anziano e, ove manchino gli assessori, dal consigliere anziano.

 

In tale ipotesi, nella dichiarazione deve essere espressa-mente precisato che le autorità chiamate per prime a sottoscrivere la dichiarazione stessa sono assenti o impedite.

 

Tale dichiarazione può venire omessa:

1) quando il capo dell'ente (o l'autorità che legittimamente lo sostituisca) intervenga personalmente nella riscossione e presenti, a richiesta del cassiere, un'attestazione della Prefettura, in data non anteriore al decimo giorno precedente a quello del pagamento, da cui risulti il di lui cognome, nome, luogo e data di nascita e qualità;

2) quando i Tesorieri siano:

- istituti di credito di diritto pubblico;

- istituti di credito di interesse nazionale;

- casse di risparmio e monti di credito su pegni, di prima categoria;

- la Banca Popolare di Novara.

 

 

Art. 524

Modalità di rilascio delle bollette
a fronte di titoli estinti per compensazione
o con forme agevolative

 

La dichiarazione a tergo della bolletta, di cui al precedente articolo, è necessaria anche nel caso in cui l'importo dei titoli di spesa non debba essere materialmente pagato, ma sia da introitare in conto di somme dovute dagli enti creditori all'Erario, verso rilascio, da parte delle Sezioni di Tesoreria, di quietanza di entrata per ogni titolo di spesa commutato.

 

Può peraltro prescindersi dalla formalità della dichiarazione in parola, ove la bolletta, anziché essere prodotta dal Tesoriere dell'ente creditore alla Sezione di Tesoreria, venga a questa recapitata o trasmessa direttamente dal capo dell'ente.

 

Le Sezioni di Tesoreria nel caso in cui, per i titoli estinti per compensazione, non ricevano dagli enti creditori le bollette di riscossione, debbono allegare, ai titoli stessi, le quietanze di entrata emesse a giustificazione delle operazioni eseguite, salvo a richiamare i titoli dalla Corte dei conti per allegarvi le bollette che siano state successivamente prodotte in sostituzione delle quietanze.

 

Può anche omettersi la dichiarazione a tergo della bolletta nel caso in cui i titoli di spesa debbano essere estinti, ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71 e della legge 23 ottobre 1962, n. 1575, (1) mediante commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, oppure mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale al nome dell'ente creditore.

 

In questi casi però non si fa luogo alle operazioni di commutazione o di accreditamento senza che le Sezioni di Tesoreria siano venute in possesso, sia pure a mezzo di corrispondenza, delle equivalenti bollette.

 

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Nota (1): Non è stato ancora emesso il previsto decreto ministe-riale di attuazione.

 

 

Art. 525

Pagamenti eseguiti per conto
della Cassa Depositi e Prestiti a favore di enti
obbligati alla tenuta del bollettario

 

I mandati emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per il pagamento del capitale di depositi in numerario e degli interessi maturati, nonché gli ordini di restituzione dei depositi in effetti pubblici, a favore di enti obbligati alla tenuta del bollettario di riscossione, debbono indicare nella intestazione, oltre alla denominazione dell'ente, la qualità delle persone autorizzate a riscuotere e a dare quietanza.

 

Sui predetti titoli viene apposta la seguente clausola: "... .con firma, sul presente mandato od ordine, del tesoriere e del capo dell'ente o dell'istituto titolare, contro rilascio della bolletta per quietanza firmata dal tesoriere col visto del capo dell'ente o dell'istituto".

 

Le Sezioni di Tesoreria, all'atto del pagamento dei mandati o degli ordini di restituzione, devono richiedere, in ogni caso, che, sugli stessi, sia apposta la firma dei percipienti, che la bolletta, oltre alla firma del tesoriere, sia munita del visto del capo dell'ente e che sia esibita un'attestazione emessa dalla Prefettura, in data non anteriore al decimo giorno precedente a quello della riscossione, con la indicazione del nome, cognome, luogo, data di nascita e qualità del capo dell'ente medesimo.

 

Qualora i mandati abbiano per oggetto la somministrazione dei prestiti, sugli stessi viene apposta la seguente clausola: ".... con firma, sul presente mandato, del tesoriere col concorso del Prefetto della provincia o di un suo rappresentante, dietro rilascio della prescritta bolletta per quietanza firmata dal tesoriere medesimo e vidimata dal capo dell'ente con l'osservan"a delle modalità e prescrizioni di cui all'articolo 521 delle vigenti Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro".

 

In tal caso non è richiesta la sottoscrizione, sul mandato, del rappresentante dell'Ente, essendo sufficiente la sola firma del tesoriere dell'Ente stesso col concorso del Prefetto della provincia o di un suo rappresentante.

 

La firma del Prefetto o della persona delegata a rappre-sentarlo, da apporsi solo sul mandato e senza apposizione di timbro di ufficio, deve essere seguita dalla qualità ufficiale, in dipendenza della quale il firmatario interviene nella riscossione. La persona delegata a rappresentare il Prefetto, quando non sia stata nominativamente indicata nella intestazione dei mandati, deve presentare alla Sezione di Tesoreria apposito atto di delega, che deve essere allegato al mandato stesso.

 

 

Art. 526

Vaglia del Tesoro pagati agli Enti
obbligati alla tenuta del bollettario

 

I vaglia del Tesoro pagati agli enti obbligati alla tenuta del bollettario di riscossione, oltre ad essere corredati delle bollette rilasciate nelle forme prescritte, debbono in ogni caso recare, nella sede della quietanza, la indicazione:  .

 

 

Art. 527

Bollette rilasciate dagli economi
dei convitti nazionali e degli educandati
femminili statali

 

Le bollette per quietanza rilasciate dagli economi dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali devono essere vistate, rispettivamente, dal rettore del convitto e dalla direttrice dell'educandato.

 

 

Art. 528

Annotazione da apporsi sui titoli estinti
e sui documenti allegati

 

Sui titoli di spesa estinti dalle Tesorerie e dagli altri uffici pagatori, sulle quietanze su foglio a parte, sulle bollette di riscossione e su qualsiasi documento allegato ai detti titoli di spesa, a giustificazione del pagamento eseguito, deve essere apposto il timbro a calendario con la leggenda "pagato" oppure, in mancanza di questo, l'indicazione "pagato" seguita dalla data e dalla firma dell'ufficiale pagatore o altra annotazione equivalente apposta con apparecchiatura obliteratrice.

 

Quando i titoli di spesa pagati siano stati prodotti in versamento alla Sezione di Tesoreria, questa, eseguiti gli opportuni riscontri, vi appone il proprio timbro a calendario con la leggenda "rimborsato" o analoga annotazione equivalente apposta con apparecchiatura obliteratrice.

 

Inoltre, tanto i titoli pagati dalle Tesorerie che quelli prodotti in versamento dagli altri contabili e da esse rimborsati, debbono essere assoggettati a perforazione nel margine superiore.

 

 

 

Art. 529

Responsabilità degli ufficiali pagatori
per indebiti pagamenti

 

I titoli di spesa, per essere regolari, debbono avere i requisiti formali prescritti dalla legge e dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

 

Gli ufficiali pagatori sono personalmente responsabili dei pagamenti eseguiti e, pertanto, essi debbono rifiutarsi di pagare i titoli che non abbiano i requisiti richiesti.

 

 

Art. 530

Accertamento della identità personale
del creditore

 

I pagamenti devono essere fatti al creditore che si presenti personalmente o a chi sia nominativamente indicato nel titolo di spesa e sia conosciuto dall'ufficiale pagatore.

 

L'intestatario non conosciuto deve provare l'identità della sua persona mediante attestazione di chi sia noto all'ufficiale pagatore.

 

Se il creditore è un pubblico funzionario e l'ufficiale paga-tore non abbia modo di accertare la sua identità, l'accertamento può essere effettuato con l'intervento dell'autorità locale, la quale provvede alla legalizzazione della firma del creditore.

 

Nel caso in cui il creditore sia un privato, l'ufficiale pagatore può esigere che la firma di quietanza sia autenticata da un notaio, il quale deve essere certo della identità personale del percipiente. Di tale certezza, che può essere conseguita nei modi ritenuti più opportuni dal notaio, deve essere fatta espressa menzione nella formula di autenticazione.

 

Qualora per l'accertamento della identità personale del creditore, il notaio ritenga di avvalersi dell'intervento di fidefacienti, questi ultimi debbono firmare (eventualmente anche in qualità di testimoni) la formula di autenticazione unitamente al notaio.

 

Ove il notaio non sia conosciuto, la sua identità può provarsi mediante la esibizione, all'ufficiale pagatore, della tessera rilasciata dal competente Consiglio notarile e del sigillo.

 

Analogamente può procedersi nei confronti del coadiutore di notaio, il quale potrà esibire, oltre allo speciale sigillo recante le complete generalità e l'indicazione  , apposito documento rilasciato dal Consiglio notarile dal quale risulti che gli sono state conferite tali funzioni. Il coadiutore deve in ogni atto far menzione dell'avvenuta nomina, indicandone la data.

 

In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi, il pagamento di somme non superiori a L. 10.000.000= viene effettuato anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identifi-cazione:

1) passaporto;

2) tessera personale di riconoscimento di cui all'articolo 1 del D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, rilasciata da amministrazioni statali ai propri dipendenti, civili e militari, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché ai loro familiari;

3) libretto per licenza di porto d'armi;

4) tessera postale di riconoscimento;

5) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli o motoveicoli;

6) carta d'identità.

 

La tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Ammi-nistrazione dello Stato ai propri dipendenti civili e militari in attività di servizio ed in quiescenza ed ai loro familiari costituisce documento valido anche ai fini della riscossione, senza limite di importo, dei titoli di spesa emessi a favore del predetto personale per il pagamento degli stipendi, delle pensioni e degli assegni e delle altre competenze fisse ed accessorie.

 

Ai soli fini dell'identificazione dei creditori, i documenti suindicati hanno validità di 5 anni ovvero quella eventualmente maggiore stabilita per i documenti stessi.(L.428 del 7.8.1985).

(modificato dal D.M. del Tesoro n.741732 del 12.8.1989).

 

 

Art. 531

Titoli di spesa il cui pagamento
è subordinato ad autorizzazione di libero corso

 

I titoli di spesa emessi a favore degli enti di cui al precedente articolo 521, che abbiano debiti liquidi verso lo Stato, sono soggetti a compensazione amministrativa ai sensi degli articoli 1241 e 1242 del codice civile.

 

A tal fine, la Sezione di Tesoreria, nel ricevere i titoli di spesa d'importo superiore a L. 200.000 a favore degli enti suddetti, ne informa immediatamente la Direzione Provinciale del Tesoro con l'apposito modello 130 T. in doppio esemplare, sul quale debbono essere indicati, per ciascun titolo, gli estremi e la data di ricevimento.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, accertata in base ai propri atti e alle proprie scritture l'esistenza o meno di debiti verso la Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti, la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza e verso l'Erario (quadro di classificazione delle entrate), trasmette un esemplare del modello 130 T. alla Ragioneria Provinciale dello Stato, perché completi le indagini anche per eventuali debiti di altra natura.

 

Completata l'indagine, la Direzione Provinciale del Tesoro restituisce alla Sezione di Tesoreria, per gli enti che non abbiano alcun debito insoddisfatto, un esemplare dell'anzidetto modello, con la dichiarazione che i titoli di spesa in esso descritti possono avere libero corso.

 

Nei riguardi degli enti che abbiano debiti liquidi, la Direzione Provinciale del Tesoro dà avviso agli enti stessi della compensazione che deve aver luogo, avvertendoli che, trascorsi quindici giorni dalla detta comunicazione senza che essi vi abbiano aderito, si procederà di ufficio alla commutazione in quietanza di entrata dei titoli di spesa a loro intestati.

 

Ove sia pervenuta risposta di adesione, o sia trascorso in-fruttuosamente il termine sopra indicato, la Direzione Provinciale del Tesoro rinvia alla Sezione di Tesoreria, unendovi la distinta di versamento da essa compilata, l'altro esemplare del
mod. 130 T., su cui indica, di contro alla descrizione di ciascun titolo di spesa, la natura e l'importo dei debiti, con i quali deve eseguirsi la compensazione.

 

A tale operazione provvede la Sezione di Tesoreria, emettendo la relativa quietanza che viene spedita all'ente interessato oppure allegata al titolo di spesa, a seconda che l'ente stesso abbia o meno inviato la relativa bolletta, come previsto dall'articolo 524 delle presenti Istruzioni.

 

Per l'applicazione della procedura di compensazione nei confronti dei titoli di spesa emessi dalla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti, dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, dalla Direzione Generale del Fondo per il Culto, dal Fondo di Beneficenza e Religione per la città di Roma e dai Patrimoni Riuniti ex Economali occorre sempre il consenso dell'ente debitore.

 

In mancanza di tale consenso e ove l'entità dell'importo del titolo di spesa e la importanza del credito lo rendano conveniente, la Direzione Provinciale del Tesoro riferisce prontamente, anche per telegramma, alla Direzione Generale del Tesoro, perché promuova, eventualmente, dal magistrato, l'assegnazione in via giudiziale delle somme dovute allo Stato.

 

Dell'avvenuta compensazione, la Direzione Provinciale del Te-soro dà avviso all'ente debitore con nota mod. 286 T.

 

Non sono sottoposti alla compensazione amministrativa i tito-li di spesa che hanno carattere di specifica destinazione - salvo particolari disposizioni - nonché quelli per pagamenti effettuati dallo Stato a favore delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano.

 

Sono da considerarsi di specifica destinazione i seguenti titoli di spesa:

a) i mandati emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per mutui concessi ad Amministrazioni locali e ad enti vari;

b) i mandati emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per mutui concessi a Comuni per sanare passività relative ad un determinato esercizio;

c) le anticipazioni concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni e alle Province, sui mutui da assumere a copertura dei disavanzi dei bilanci di previsione nelle more dell'autorizzazione dei mutui stessi;

d) i contributi a favore dei Comuni, previsti dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, per il funzionamento degli uffici giudiziari;

e) gli ordinativi di pagamento, tratti dalla Prefettura sulla propria contabilità speciale, a favore di enti sottoposti alla vigilanza governativa per una delle seguenti causali:

- rimborsi per spese già effettuate;

- contributi per scopi sanitari o per ricoveri;

- sussidi a favore di determinate categorie di persone (profughi, sfollati, reduci, disoccupati, sinistrati, ecc.);

f) gli ordinativi prefettizi di contabilità speciale a favore degli enti ospedalieri, per rimborso di rette di spedalità anticipate dallo Stato con diritto di rivalsa verso i Comuni debitori (legge 30 gennaio 1963, n. 70). Su tali ordinativi possono peraltro essere disposte parziali compensazioni qualora siano espressamente consentite dagli enti creditori i quali risultino morosi per debiti verso gli Istituti di Previdenza e gli altri enti similari. Qualora le Sezioni di Tesoreria Provinciale ricevano dalla Prefettura ordinativi di contabilità speciale recanti apposita annotazione intesa a subordinare il pagamento all'applicazione della procedura compensativa, debbono darne subito comunicazione, con le modalità di cui al comma 2° del presente articolo, alle Direzioni Provinciali del Tesoro, per porle in grado di disporre la suddetta procedura compensativa nei casi in cui gli enti ospedalieri, per sanare o ridurre le morosità a loro carico, abbiano rilasciato apposita delega o espresso altrimenti il loro consenso alla compensazione;

g) gli ordinativi emessi dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), per il pagamento delle somme dovute agli aventi diritto, in attuazione di provvidenze finanziarie, la cui spesa grava sui fondi della CEE, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili.

 

Per i titoli indicati alle lettere d), e), f) (limitatamente, per questi ultimi, a quelli che non siano muniti della predetta annotazione) e g) non occorre l'invio, alla Direzione Provinciale del Tesoro, del mod. 130 T.

 

 

Art. 532

Titoli di spesa assoggettati
a compensazione parziale

 

Qualora l'importo del titolo di spesa emesso a favore degli enti di cui al precedente articolo 521 sia superiore all'ammontare del debito da recuperare, la compensazione è disposta limitatamente all'ammontare del debito medesimo mentre la rimanente somma va corrisposta all'ente creditore.

 

A tal fine, la Sezione di Tesoreria - ricevute le necessarie istruzioni da parte della coesistente Direzione Provinciale del Tesoro, con l'esemplare del mod. 130 T. - provvede all'incamera-mento della somma corrispondente al debito segnalatole, con le modalità di cui al precedente articolo, mediante rilascio di apposita quietanza di entrata, e alla emissione di un vaglia del Tesoro, per la parte residuata, a favore dell'ente creditore. Sul vaglia vanno riportate le eventuali condizioni cui era subordinato il pagamento del titolo di spesa oggetto della compensazione.

 

Al titolo di spesa va allegata la bolletta di riscossione, ai sensi del precedente articolo 521. Nel caso in cui l'ente non abbia provveduto all'invio della bolletta si procede ugualmente alle operazioni di compensazione, avendo cura di apporre sul vaglia la clausola che il pagamento va eseguito previa esibizione della bolletta di riscossione.

 

In sede di dette operazioni debbono applicarsi le disposizioni sull'imposta di bollo per quietanza.

 

 

Capo III

 

Delle forme agevolative di estinzione dei titoli di spesa

 

 

Art. 533

Titoli di spesa che possono
essere estinti con modalità agevolative

 

Gli ordinativi diretti (mandati), gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spesa fissa, gli ordini di restituzione parziale o totale dei depositi provvisori in numerario (contante), i vaglia del Tesoro, gli ordini di pagamento, gli ordinativi su ordini di accreditamento e gli ordinativi di contabilità speciale possono essere estinti, a richiesta degli interessati, mediante:

a) accreditamento per conto del creditore , a favore di una determinata banca, anche per mezzo di un Istituto Centrale di Categoria;

b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore,presso una Banca, anche attraverso un Istituto Centrale di Categoria;

c) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile, a favore del creditore, da spedirsi al beneficiario con le modalità di cui all'art.543;

d) accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore;

e) commutazione in Vaglia Postale Ordinario o telegrafico, a favore del creditore, da spedire con le modalità di cui all'art.543;

 

La forma di estinzione di cui alla lettera a) non è ammessaper i titoli di spesa riguardanti il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi.

 

La richiesta delle operazioni di accreditamento o di commutazione può essere diretta alla Sezione di Tesoreria e per quanto concerne le operazioni di cui alle lettere d) ed e) anche all'ufficio postale, dopo che il titolo di spesa sia stato emesso e pervenuto ai predetti uffici pagatori.

 

Le dichiarazioni di commutazione o di accreditamento, di cui alle lettere a), b), c) e d) che sostituiscono la quietanza del creditore e che hanno effetto liberatorio per l'Amministrazione, devono risultare, sul titolo di spesa, da annotazione munita del timbro d'Ufficio, recante gli estremi necessari e la firma del Capo della Sezione di Tesoreria.

 

In caso di titoli di spesa estinguibili con le modalità di cui al punto d), se pervenuti direttamente alle Direzioni Provinciali delle Poste, in quanto non soggetti a prenotazione e al punto e), le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione sono firmate dal Capo dell'Ufficio postale competente e, ove esista, dal Controllore.

 

Per i titoli di spesa estinguibili per il tramite degli uffici postali non sono ammesse le forme agevolative previste dalle lettere a), b), c).

 

Per il pagamento delle pensioni, disposto con le modalità di cui al D.P.R. 8 Luglio 1986, n.429 sono previste particolari forme agevolative.

 

 

Art. 534

Richieste di estinzione con forme
facilitative di pagamento

 

Le istanze dirette alle amministrazioni e agli uffici ordinatori per ottenere l'estinzione dei titoli di spesa in una delle forme previste dal precedente articolo 533 sono compilate in carta libera e devono essere chiaramente firmate dal creditore, o da chi lo rappresenta, con nome, cognome e contenere, oltre all'indirizzo, le seguenti indicazioni:

a) la forma agevolativa prescelta;

b) quando del caso, il numero del c/c postale, del conto corente bancario e/o la denominazione della Banca presso cui la somma deve essere accreditata.

c) la causale e l'importo dovuto da]lo Stato.

 

Ove l'istanza sia diretta alla Sezione di Tesoreria che è in possesso del titolo di spesa, occorre indicare, oltre a quanto previsto alle precedenti lettere a) e b), ogni altro elemento utile ai fini della esatta individuazione del titolo stesso. Anche in tale caso l'istanza, in carta libera, deve essere firmata dalle persone abilitate a riscuotere e a dar quietanza, quali risultano dall'intestazione del titolo di spesa, e contenere il relativo indirizzo. In ogni caso il vaglia cambiario o postale va intestato esclusivamente al creditore dello Stato.

 

Sulle istanze dirette alla Sezione di Tesoreria, intese ad ottenere l'operazione di cui alla lettera a) del precedente art.533, la firma del creditore deve essere autenticata dall'ufficio che ha emesso il titolo o dal capo della sezione di Tesoreria ovvero da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

 

Il capo della sezione di tesoreria può accertare l'identità personale del creditore in base ad uno dei documenti previsti dall'art.520 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827, e successive modificazioni.

 

 

Art. 535

Pagamento delle competenze
al personale statale con le forme facilitative

 

I dipendenti dello Stato, anche se in aspettativa o in disponibilità, possono chiedere per le competenze loro dovute, qualunque sia la forma con cui viene disposto il pagamento, le modalità agevolative previste dalle lettere b), c), d) ed e) del precedente art.533.

 

Le istanze per ottenere, in via continuativa, il pagamento nelle forme su accennate debbono essere inviate all'Amministra-zione Centrale o Periferica competente ad emettere i relativi titoli di spesa.

 

La estinzione in una delle suddette forme facilitative può riflettere anche un singolo titolo di spesa; in tal caso, la richiesta può essere rivolta alla Sezione di Tesoreria Provinciale, qualora il titolo sia in suo possesso.

 

Per il personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa la richiesta di estinzione, in via continuativa, mediante una delle modalità agevolative di cui al primo comma va rivolta alla competente Direzione Provinciale del Tesoro. I vaglia cambiari della Banca d'Italia e i vaglia postali sono spediti agli interessati secondo le modalità di cui all'art.543.

 

 

Art. 536

Richiesta di estinzione
con forme facilitative di pagamento in sede
di stipulazione di contratti

 

Coloro che stipulano contratti con lo Stato e che intendano usufruire di una delle modalità agevolative di estinzione dei titoli di spesa da emettersi a loro favore, possono farne richiesta in sede di stipulazione del contratto, facendovi inserire apposita clausola.

 

La richiesta può avere valore continuativo per tutti i pagamenti da effettuarsi in dipendenza del contratto stipulato.

 

Qualora, invece, la richiesta di estinzione nella forma facilitativa prescelta sia prodotta alla Sezione di Tesoreria Provinciale successivamente alla stipulazione del contratto, la Tesoreria provvede alla commutazione dei titoli eventualmente in suo possesso e, nel caso che la richiesta di commutazione debba avere effetto continuativo, trasmette la domanda dell'interessato all'amministrazione o all'ufficio incaricato dell'emissione dei titoli di spesa.

 

 

Art. 537

Richiesta a carattere continuativo
di estinzione dei titoli di spesa a favore
di enti di diritto pubblico

 

Gli enti di diritto pubblico (Regioni, province, comuni, associazioni di assistenza e beneficenza, enti morali e, in genere, tutti gli altri enti di diritto pubblico che abbiano personalità giuridica) possono avanzare istanza in carta semplice al fine di ottenere, a carattere continuativo e fino alla presentazione di nuova diversa istanza, che l'estinzione dei titoli di spesa emessi a loro favore dalle Amministrazioni dello Stato, anche se a ordinamento autonomo, avvenga mediante una delle modalità agevolative previste dal precedente articolo 533.

 

L'istanza, a firma del capo dell'ente, deve essere diretta all'Amministrazione competente ad emettere i titoli di spesa.

 

Inoltre, per gli enti obbligati alla tenuta del bollettario, il capo dell'ente, ai sensi dell'art. 521 delle presenti Istruzioni, deve trasmettere alla Sezione di Tesoreria competente, con propria lettera, la bolletta firmata dal tesoriere dell'ente medesimo abilitato a rilasciare la quietanza preventiva, non appena l'ente riceva l'avviso di emissione dei singoli titoli, con l'osservanza degli articoli 521 e seguenti delle presenti Istruzioni.

 

L'istanza deve contenere l'indicazione della forma facilitativa prescelta nonché la dichiarazione che sia l'Erario, sia la Tesoreria, sono esonerati da ogni responsabilità in conseguenza di erronee o inesatte indicazioni contenute nell'istanza e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, delle modifiche intervenute successivamente alla istanza originaria.

 

 

Art. 538

Mandati della Cassa Depositi e Prestiti

 

I mandati emessi dalla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e dalle Direzioni Provinciali del Tesoro, per la restituzione dei depositi definitivi in numerario e la corresponsione degli interessi maturati su tali depositi e su quelli in effetti pubblici, possono essere estinti, su richiesta degli aventi diritto rivolta anche alla Sezione di Tesoreria (qualora i mandati stessi si trovino presso di essa), con le modalità agevolative di cui al precedente articolo 533.

 

 

Art. 539

Intestazione dei titoli di spesa
estinguibili con modalità agevolative

 

Nei casi previsti dal precedente art.533, le amministrazioni e gli uffici ordinatori appongono sui titoli di spesa, di seguito alla intestazione, rispettivamente, l'annotazione:"da accreditarsi per conto del creditore, a favore del creditore,a favore di....(indicare la Banca)",oppure ,"da accreditarsi sul conto corrente bancario n.......... intestato al creditore,a favore.......(indicare la Banca)",oppure "da commutarsi in vaglia cambiario non trasferible della Banca d’Italia,a favore del creditore" oppure "da accreditarsi sul conto corrente postale n.... intestato al creditore", oppure "da commutarsi in vaglia postale ordinario o telegrafico a favore del creditore"  

Tali titoli di spesa sono intestati al creditore, esclusa qualsiasi aggiunta implicante la facoltà in altri di sostituirsi a lui e, nei riguardi delle imprese individuali, delle persone giuridiche di diritto privato o pubblico e di società nonché delle associazioni o istituzioni non riconosciute come persone giuridiche, al solo nome di queste (ditta, denominazione o ragione sociale), con assoluta esclusione di qualsiasi accenno alla persona del titolare o alle persone ammesse a rappresentarle.

 

 

Art. 540

Norme per l'accreditamento
dei titoli in conto corrente postale

 

Le Amministrazioni e gli uffici ordinatori trasmettono i ti-toli di spesa estinguibili mediante accreditamento in c /c posta-le:

a) alle Sezioni di Tesoreria, ove si tratti di titoli di spesa che le Sezioni medesime debbono prenotare ai sensi degli artt. 131, 134, 142 e 143 delle presenti Istruzioni;

b) direttamente alle Direzioni Provinciali delle Poste e delle Telecomunicazioni, nel caso siano titoli non soggetti a prenotazione.

 

Per i titoli di cui alla precedente lettera a), le Sezioni di Tesoreria :

- prenotano ed esitano i titoli medesimi ed appongono sugli stessi, nello spazio riservato alla quietanza, la seguente dichiarazione: "disposto accreditamento a favore del creditore per il tramite dell'Ente Poste" da sottoscrivere secondo le modalità di cui al quarto comma del precedente art.533;

_ emettono una quietanza mod.80 t spec.per l'importo totale dei titoli;

- inviano alle Direzioni Provinciali delle Poste la quietanza di cui al precedente alinea unitamente ad un elenco dei titoli estinti ed agli avvisi di pagamento compilati dalle amministrazioni emittenti.

Le Direzioni Provinciali delle Poste, accreditano le somme a favore dei creditori ed appongono sui titoli, di cui alla precedente lettera b), nello spazio riservato alla quietanza, e sugli elenchi dei titoli di cui alla lettera a), la seguente dichiarazione: , munita del timbro d'ufficio e sottoscritta secondo le modalità di cui al quinto comma del precedente articolo 533.

 

I titoli di cui alla lettera b) sono esibiti alle Sezioni di Tesoreria e rimborsati da queste con le stesse modalità previste per i titoli di spesa pagati dall'Ente Poste con quietanza diretta del beneficiario, di cui al precedente art.266.

 

 

Art. 541

Norme per l'accreditamento dei titoli di spesa
in conto corrente bancario o per la commutazione in
vaglia cambiario

 

L'accreditamento in conto corrente bancario e la commutazione in vaglia cambiario dei titoli di spesa sono effettuati, a mezzo della coesistente Filiale della Banca d'Italia, dalla Sezione di Tesoreria presso la quale i titoli medesimi trovansi per il pagamento.

 

Nello spazio riservato alla quietanza, la Sezione di Tesoreria appone, secondo i casi, una dichiarazione attestante l'avvenuta operazione di commutazione o di accreditamento con l'annotazione degli estremi necessari, munita del timbro di ufficio e firmata dal Capo della Sezione o da chi per lui.

 

 

Art. 542

Localizzazione dei titoli di spesa a
favore di enti pubblici da estinguere con
le forme facilitative

 

In deroga a quanto previsto nel precedente articolo, le operazioni di accreditamento o di commutazione dei titoli di spesa emessi a favore di enti pubblici esigibili previa produzione di bolletta d'incasso, di cui all'art. 521 delle presenti Istruzioni, da estinguere in forma agevolativa, debbono essere effettuate dalla Sezione di Tesoreria nella cui provincia ha sede l'ente creditore.

 

A tal fine, i predetti titoli debbono essere inviati dal]a Sezione di Tesoreria assegnataria a quella che deve effettuare le operazioni di cui al comma precedente.

 

 

Art. 543

Norme per la spedizione dei vaglia cambiari

 

I vaglia cambiari della Banca d'Italia, ed i vaglia postali emessi in commutazione di titoli di spesa, sono spediti dalla Sezione di Tesoreria o dall'Ufficio Postale; la spedizione va fatta con piego postale assicurato, salvo diversa richiesta del creditore. Le spese postali relative sono a carico del destinatario.

 

I vaglia cambiari intestati agli enti di cui al precedente articolo 521 delle presenti Istruzioni debbono essere spediti direttamente ai tesorieri degli enti interessati.

 

I vaglia cambiari emessi a favore del personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa, che abbiano richiesto l'anzidetta modalità di pagamento in via continuativa, sono inviati agli interessati dalla sezione di tesoreria, per il tramite dell'ufficio di appartenenza.

 

Art. 544

Norme per l'introito delle somme relative
ai vaglia cambiari non recapitati per irreperibilità
o morte del creditore oppure non potute accreditare in conto corrente postale o bancario

 

Quando i vaglia cambiari non possano   essere recapitati agli intestatari, le Sezioni di Tesoreria Provinciale ne curano la riscossione, emettendo per il relativo importo:

1) una quietanza mod. 123 T. di deposito provvisorio, quando si tratti di vaglia cambiari emessi in commutazione:

a) di titoli di spesa a carico del bilancio dello Stato;

b) di ordinativi di restituzione totale o parziale di depositi provvisori, di vaglia del Tesoro e di ordinativi emessi sulle contabilità speciali.

Le predette quietanze di deposito provvisorio devono essere intestate al nome dei creditori con le complete generalità.

2) un vaglia del Tesoro mod. 122 o 122-bis T., quando si tratti di vaglia cambiari emessi in commutazione di titoli di spesa gravanti sul bilancio della Cassa Depositi e Prestiti, a seconda che i titoli siano stati emessi rispettivamente da una Direzione Provinciale del Tesoro o dalla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti. Il vaglia mod. 122 T va inte-stato alla Cassa Depositi e Prestiti con vincolo di commu-tazione in quietanza di contabilità speciale mod. 81-septies T, previo rilascio dell'ordine di riscossione mod. 3 cat. I. Sui vaglia in ogni caso, nello spazio riservato alla causale, dovrà farsi riferimento al creditore del titolo di spesa originario.

3) un vaglia del Tesoro mod. 122 T quando si tratti di vaglia cambiari emessi in commutazione di titoli di spesa gravanti sui bilanci delle altre Amministrazioni ed Aziende Autonome dello Stato; i vaglia dovranno essere intestati ai predetti Enti e recare nello spazio riservato alla causale l'indicazione del creditore del titolo di spesa originario.

 

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei casi di mancato accreditamento dell'importo del titolo in conto corrente postale per errore materiale dell'indicazione del numero e dell'intestazione del conto corrente da parte dell'Amministrazione emittente i titoli di spesa o per chiusura del conto corrente medesimo, nonché nei casi di mancato accreditamento in conto corrente bancario secondo le modalità previste dal precedente articolo 533, 1° comma, lett. b).

 

I predetti documenti di entrata (quietanza di deposito provvisorio e vaglia del Tesoro) dovranno contenere l'indicazione degli estremi dei vaglia cambiari o dei conti correnti postali o dei conti correnti bancari, nonché dei titoli di spesa che hanno dato luogo all'operazione.

 

La estinzione dei vaglia cambiari deve risultare da una dichiarazione, a firma del Capo della Tesoreria, attestante l'avvenuta emissione della quietanza mod. 123 T. oppure del vaglia del Tesoro.

 

Le quietanze di deposito provvisorio e i vaglia del Tesoro debbono essere spediti alle Amministrazioni o agli uffici interessati.

 

Sui modelli di prenotazione dei corrispondenti titoli di spesa si annotano le caratteristiche dei documenti di entrata come sopra rilasciati, nonché gli estremi delle lettere di spedizione dei documenti medesimi alle Amministrazioni o agli uffici interessati.

 

 

Art. 545

Revoca delle richieste di estinzione
dei titoli di spesa con forma facilitativa

 

Il creditore ha facoltà di revocare la richiesta in precedenza presentata, al fine di ottenere la estinzione con forma facilitativa, mediante una nuova istanza diretta all'ufficio ordinatore della spesa, nel caso in cui il titolo non sia stato ancora emesso. Con detta istanza l'interessato può chiedere di poter riscuotere direttamente, o di avvalersi di altra forma agevolativa.

 

La revoca non ha effetto, di regola, per i titoli di spesa già emessi. Tuttavia il creditore può presentare in tali casi la domanda relativa alla revoca alla Sezione di Tesoreria, presso cui i titoli sono giacenti, la quale provvede, in quanto possibile, alla estinzione dietro quietanza diretta data dal beneficiario sui titoli stessi, ovvero nella diversa modalità agevolativa indicata nella successiva richiesta del creditore.

 

Qualora la revoca sia intesa ad annullare la richiesta di estinzione del titolo mediante accreditamento in conto corrente a favore di un istituto di credito di cui alla lettera b) del precedente articolo 533, la firma dell'interessato, sull'istanza di revoca, deve essere autenticata nei medesimi modi previsti dal 4° comma dello stesso articolo.

 

Nel caso in cui il creditore, con unica istanza, revochi una determinata forma agevolativa diversa da quella indicata alla lettera b) precitata, e chieda l'estinzione del titolo di spesa con la modalità prevista dalla stessa lettera b), la firma dell'interessato apposta sulla nuova istanza deve essere ugualmente autenticata.

 

 

Capo IV

 

Dei pagamenti in conto sospeso e dei
titoli di spesa pagati da regolarizzare

 

 

Sezione I

 

Pagamenti in conto sospeso

 

 

Art. 546

Titoli di spesa e pagamenti
da scritturare in conto sospeso

 

I pagamenti di cui all'art. 130 delle presenti Istruzioni sono considerati effettuati in conto sospeso e sono tenuti in evidenza, dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale, nelle distinte mod. 4 T.

 

 

Art. 547

Contabilizzazione dei pagamenti in conto sospeso

 

Le somme pagate in conto sospeso non devono figurare come danaro in cassa, ma vanno computate, finché i relativi titoli restino giacenti presso la Sezione di Tesoreria, nella dimostrazione giornaliera mod. 54 T. degli incassi e dei pagamenti sotto il titolo   (collettivi).

 

 

Art. 548

Scritturazione in esito definitivo
dei pagamenti in conto sospeso

 

I titoli di spesa collettivi sono posti in esito definitivo quando siano stati del tutto estinti, oppure per la somma effettivamente pagata:

a) quando consti che le quote insolute non siano più dovute o non possano più pagarsi;

b) quando sia trascorso il termine fissato per il loro pagamento;

c) alla chiusura dell'esercizio finanziario.

 

In tali casi i titoli predetti sono definitivamente compresi nelle contabilità delle Sezioni di Tesoreria e gli importi pagati sono portati in detrazione dal conto sospeso.

 

A ciascun titolo, non interamente estinto, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, è allegata una dimostrazione nella quale sono riportate le caratteristiche del titolo, la somma pagata e quella rimasta da pagare.

 

 

Art. 549

Contabilizzazione degli ordini di pagamento
parzialmente estinti

 

Abrogato: cfr. art. 2 D.M. 31 maggio 1991, n. 487544.

 

 

Art. 550

Contabilizzazione degli ordini di pagamento
parzialmente estinti emessi dai
Provveditorati agli Studi

 

Abrogato: cfr. art. 2 D.M. 31 maggio 1991, n. 487544.

 

 

Art. 551

Ordinativi su ordini di accreditamento

 

Per la scritturazione in esito definitivo degli ordinativi emessi e pagati su ordini di accreditamento, si osservano le norme indicate agli articoli 741 e seguenti delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 552

Localizzazione dei titoli di spesa fuori
della provincia di emissione

 

I titoli di spesa emessi a carico del bilancio dello Stato, delle Aziende od Amministrazioni Autonome di Stato e sulle contabilità speciali da pagarsi fuori della provincia in cui hanno sede le autorità emittenti sono trasmessi in piego raccomandato dalla Sezione di Tesoreria, che li riceve, a quella della provincia ove i creditori si trovano, con elenco descrittivo
mod. 129 T. in doppio esemplare, a firma del Capo della Sezione o di chi per lui.

 

Ogni elenco deve avere un numero d'ordine progressivo per esercizio e per Sezione di Tesoreria destinataria, allo scopo di potere agevolmente rilevare gli eventuali disguidi.

 

La Sezione di Tesoreria incaricata del pagamento restituisce subito il secondo esemplare dell'elenco firmato per ricevuta e custodisce l'altro in raccolte distinte per provincia.

 

La Sezione di Tesoreria mittente, qualora entro quindici giorni non abbia ricevuto di ritorno il secondo esemplare dell'elenco, deve sollecitarne l'invio.

 

 

Art. 553

Restituzione alle Sezioni di Tesoreria
assegnatarie dei titoli di spesa estinti

 

Ciascuna Sezione di Tesoreria, con elenchi mod. 129 T. in doppio esemplare - uno dei quali viene restituito per ricevuta - trasmette entro il giorno 23 di ogni mese o, se questo sia festivo o non lavorativo, oppure ricorrano le circostanze previste dal quarto comma del successivo articolo 554, il precedente giorno lavorativo, alle Sezioni di Tesoreria assegnatarie, i titoli di spesa estinti per loro conto, scritturati fra i pagamenti in conto sospeso.

 

Qualora per qualsiasi ragione le spedizioni in parola non possano essere effettuate nel termine suindicato, esse vengono rinviate al mese successivo.

 

 

Art. 554

Contabilizzazione dei titoli di spesa
estinti per conto di altre Sezioni di Tesoreria

 

Prima di effettuare la spedizione dei titoli pagati, a norma dell'articolo precedente, la Sezione di Tesoreria ne comunica l'importo complessivo alla coesistente filiale della Banca d'Italia, la quale, il giorno 28 dello stesso mese, ne effettua il rimborso, addebitando di pari importo il conto corrente intestato alla propria Amministrazione Centrale; contemporaneamente la stessa Sezione di Tesoreria deduce l'importo predetto dal conto dei pagamenti in sospeso.

 

A sua volta la Sezione di Tesoreria che riceve i titoli di spesa pagati contabilizza in uscita definitiva il giorno 28 dello stesso mese quelli regolarmente estinti e comprende gli altri tra i titoli di spesa da regolarizzare, rimborsando il corrispondente importo complessivo alla coesistente filiale della Banca d'ltalia, che lo accredita al conto corrente intestato alla propria Amministrazione Centrale.

 

I titoli di spesa non regolari devono essere subito spediti alla Sezione di Tesoreria che li ha pagati, per la loro sollecita regolarizzazione.

 

Nel caso in cui il giorno 28 sia festivo o non lavorativo, tanto le suddette spedizioni dei titoli quanto le menzionate scritturazioni contabili di accreditamento e di addebitamento, sono eseguite il precedente giorno lavorativo.

 

Qualora, per circostanze di carattere contingente, alla Sezione di Tesoreria destinataria non vengano recapitati, entro il suddetto giorno 28, i titoli di spesa estinti ad essa spediti, la medesima Sezione di Tesoreria ne scrittura l'importo complessivo in conto sospeso, sulla base di apposita comunicazione ricevuta dalla coesistente filiale della Banca d'Italia alla quale provvede ad effettuare contemporaneo rimborso di uguale importo.

 

Il giorno dell'arrivo dei titoli di spesa la Sezione di Tesoreria ricevente li contabilizza in esito definitivo, riducendo contestualmente di pari importo il conto dei pagamenti in sospeso e previa apposizione, su ciascun titolo, della seguente annotazione:  .

 

 

Art. 555

Spese postali

 

Per le scritturazioni in conto sospeso e per i rimborsi delle spese postali anticipate dalle Sezioni di Tesoreria, per il trasferimento presso altra Sezione di depositi in effetti pubblici amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti, si osservano le norme di cui agli articoli da 1315 a 1318 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 556

Pagamenti urgenti

 

Fermo restando il divieto assoluto di emettere e di pagare titoli di spesa provvisori, le autorità ed i capi dei pubblici servizi, per i casi di estreme necessità, debbono promuovere, anche in via telegrafica, dalle competenti Amministrazioni Centrali i necessari provvedimenti.

 

Ove all'urgente bisogno sia stato provveduto con ordinativi diretti (mandati) od ordini di accreditamento già registrati alla Corte dei conti o con vaglia del Tesoro, che, per ristrettezza di tempo, o per lontananza del luogo, o per difficoltà di comunicazioni, non possano pervenire prontamente alle Sezioni di Tesoreria, il solo Ministro del Tesoro e per esso il Direttore Generale del Tesoro può ordinare alle Sezioni di Tesoreria, per il tramite dell'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, l'esecuzione dei pagamenti, contro quietanza sui buoni ed ordinativi emessi dai funzionari delegati, se trattisi di ordini di accreditamento oppure contro ricevuta a parte, da unirsi ai relativi titoli di spesa, appena siano pervenuti alla Sezione di Tesoreria, se trattisi di ordinativi diretti o vaglia del Tesoro.

 

Nell'intervallo fra il pagamento e la regolarizzazione con gli ordini di accreditamento, con gli ordinativi diretti (mandati) o con i vaglia del Tesoro, la Sezione di Tesoreria conserva i buoni, gli ordinativi e le ricevute, corredati dell'autorizzazione di cui sopra, fra i titoli pagati in conto sospeso.

 

 

Art. 557

Pagamenti urgenti per acquisto di
partite di rendita pubblica

 

I pagamenti urgenti da effettuarsi dalle Sezioni di Tesoreria, per acquisto di partite di rendita, sono disposti dalla Direzione Generale del Tesoro con telegrammi cifrati diretti alle Direzioni Provinciali del Tesoro.

 

La Direzione Provinciale del Tesoro, appena in possesso dei telegrammi cifrati, emette a favore della Sezione di Tesoreria analoghi ordini di pagamento contenenti la traduzione letterale dei telegrammi medesimi. Tali ordini non rientrano tra quelli dei quali può essere delegata la firma e perciò devono essere firmati dai capi delle Direzioni Provinciali del Tesoro e, soltanto nei casi di loro assenza, dai funzionari autorizzati legittimamente a sostituirli.

 

Gli ordini in parola sono consegnati ai Capi delle Sezioni di Tesoreria in persona o a chi è debitamente autorizzato a sostituirli e sono osservate nella consegna le formalità prescritte per gli altri titoli di spesa.

 

Per tali ordini telegrafici, a differenza degli altri indicati nel precedente articolo, non occorrono le firme di quietanza dei percipienti, perché le Sezioni di Tesoreria procedono ai relativi pagamenti verso ritiro, dagli intestatari degli ordini, dei titoli di rendita pubblica acquistati, i quali in attesa dell'ordine di spedizione alla Tesoreria Centrale dello Stato da parte della Direzione Generale del Tesoro, sono custoditi in deposito provvisorio.

 

Le Sezioni di Tesoreria, nello stesso giorno in cui hanno luogo le operazioni, ne danno notizia alla Direzione Generale del Tesoro con telegramma convenzionale del seguente tenore:  .

 

A giustificazione provvisoria dei pagamenti indicati nel presente articolo sono custoditi, fra i titoli estinti in conto sospeso, gli ordini emessi dalla Direzione Provinciale del Tesoro.

 

 

Art. 558

Trasmissione alla Tesoreria Centrale dei
titoli di rendita pubblica acquistati

 

Le Sezioni di Tesoreria, non appena abbiano ricevuto dalla Direzione Generale del Tesoro l'ordine di cui al quarto comma dell'articolo precedente, spediscono alla Tesoreria Centrale dello Stato, mediante piego assicurato per il valore convenzionale di lire cento e con le modalità indicate nei successivi articoli 1387 e 1388 delle presenti Istruzioni, in quanto applicabili, le partite di rendita in parola, accompagnate da un elenco in duplice esemplare, da compilarsi dagli esibitori dei titoli (stanze di compensazione, enti, istituti di credito, agenti di cambio) nel quale i titoli, che non debbono essere annullati, sono singolarmente descritti, secondo il loro numero d'ordine progressivo, distintamente per categoria di debito, per serie e per taglio.

 

La Tesoreria Centrale, verificato il piego, esaminata la legittimità dei titoli ed accertata la esatta corrispondenza fra questi e l'elenco descrittivo:

a) in base ad ordine di ricevimento mod. 185 Port., assume in carico i titoli nella relativa contabilità speciale, mediante rilascio di ricevuta mod. 80 T., che viene lo stesso giorno trasmessa alla Direzione Generale del Tesoro;

b) in base ad ordine mod. 186 Port., consegna agli incaricati delle competenti Amministrazioni, insieme con il secondo esemplare dei rispettivi elenchi descrittivi trasmessi dalle Sezioni di Tesoreria, i titoli di cui trattasi dei quali contemporaneamente si discarica, registrando in uscita nell'anzidetta contabilità speciale l'ordine mod. 186 Port. debitamente quietanzato.

 

Il rimborso del prezzo di acquisto dei titoli di rendita è fatto alle Sezioni di Tesoreria mediante vaglia del Tesoro, rilasciato dalla Tesoreria Centrale dello Stato in commutazione di ordine emesso sull'apposita contabilità speciale dal Contabile del Portafoglio dello Stato.

 

 

Sezione II

 

Titoli di spesa pagati da regolarizzare

 

 

Art. 559

Titoli di spesa pagati da regolarizzare

 

Debbono essere scritturati fra   nella dimostrazione giornaliera mod. 54 T. e in quella mensile mod. 59 T. delle riscossioni e dei pagamenti:

a) i titoli di spesa pagati dalle Sezioni di Tesoreria e non contabilizzati per riscontrate irregolarità, anche di carattere formale;

b) i titoli di spesa estinti prodotti in versamento dagli uffici pagatori dello Stato e stralciati dalla Sezione di Tesoreria per riscontrate irregolarità, dopo che sia stata rilasciata a loro favore la quietanza di entrata corrispondente al versamento eseguito;

c) i titoli di spesa estinti da altre Sezioni di Tesoreria direttamente o per il tramite degli uffici pagatori incaricati e non ammessi a rimborso;

d) i titoli di spesa compresi nelle contabilità dei pagamenti e successivamente stralciati dalla Corte dei conti o dalle Amministrazioni Centrali o periferiche competenti comprese quelle a ordinamento autonomo.

 

Tutti i predetti titoli, anche quando vengano inviati per la regolarizzazione ad altre Sezioni di Tesoreria o agli uffici pagatori o alle Amministrazioni emittenti, continuano a figurare fra i titoli di spesa da regolarizzare, presso la Sezione di Tesoreria, che non deve contabilizzarli in uscita fino a che non siano ad essa restituiti regolarizzati o non gliele venga rimborsato l'importo.

 

In sostituzione dei titoli spediti per la regolarizzazione viene emessa, a firma del Capo della Sezione di Tesoreria e del Cassiere, apposita dichiarazione, contenente gli estremi dei titoli stessi e la indicazione dell'ufficio destinatario. Tale dichiarazione va custodita con le cautele e modalità previste per la conservazione dei titoli di spesa estinti.

 

Le Sezioni di Tesoreria devono curare che le partite comprese nel conto di cui trattasi vengano eliminate con la massima urgenza.

 

 

Capo V

 

Degli atti di impedimento al pagamento

 

 

Art. 560

Atti di impedimento

 

Il pagamento di somme dovute dallo Stato va sospeso in forza dei seguenti atti di impedimento:

1) i pignoramenti eseguiti nelle forme stabilite dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e i sequestri giudiziali o conservativi ordinati ai termini degli articoli 670 e seguenti del codice stesso, oppure in base a leggi speciali;

2) le opposizioni, intimate a mezzo degli ufficiali giudiziari, contenenti la citazione a comparire in giudizio o l'indicazione della disposizione di legge in base alla quale vengono fatte;

3) le cessioni, le delegazioni, il sequestro convenzionale e la costituzione di pegno, in forza dei quali i pagamenti debbono essere sospesi o non si possono più fare liberamente al creditore originario, salvo le condizioni e i patti speciali convenuti fra le parti con atti e scritture prodotti all'ammi-nistrazione o all'ufficio competente, in originale od in copia autentica.

 

Non sono validi gli impedimenti costituiti da semplici inibitorie o diffide.

 

Nell'interesse dello Stato sono eseguibili, in attesa del provvedimento definitivo, le disposizioni sospensive emanate dalle Amministrazioni Centrali interessate ovvero dai rispettivi uffici periferici ai quali sia demandata la facoltà relativa. L'Ammini-strazione Centrale o l'ufficio periferico che ha disposta l'anzi-detta sospensione, può revocarla, qualora cessi il motivo che l'ha determinata.

 

 

Art. 561

Somme che non possono formare oggetto di
pignoramento, sequestro o cessione

 

Non possono essere sequestrati o pignorati:

a) gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato corrisponde ai propri impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da esso dipendenti, salvo le eccezioni di cui agli articoli 573, 580 e 581 delle presenti Istruzioni;

b) le indennità di buonuscita, le borse di studio e gli assegni vitalizi erogati dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) ai sensi della legge 19 gennaio 1942, n. 22 (art. 12, nn. 1, 3 e 4 e art. 16) e successive modificazioni, salvo le eccezioni previste per i debiti verso l'Ente o per gli altri casi stabiliti dalle disposizioni regolamentari;

c) i pagamenti per le somministrazioni, forniture ed appalti di pubblico servizio, a norma degli articoli 9 dell'alleg. e), 351 e 355 dell'alleg. f) alla legge 20 marzo 1865, n. 2248;

d) l'importo dei mutui che gli istituti cessionari corrispondono agli impiegati e salariati dello Stato (art. 15 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180) nonché quello dei prestiti diretti concessi dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (art. 1 della legge 25 novembre 1957,
n. 1139) e dagli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro;

e) le iscrizioni dei buoni ordinari del Tesoro al portatore salvo che l'autorità giudiziaria, nell'interesse esclusivo della giustizia penale, non emetta formale decreto di sequestro;

f) l'importo dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti agli enti di cui al T.U. approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e successive modificazioni (art. 88);

g) le iscrizioni al portatore esistenti nei registri integrativi del Gran Libro del debito pubblico (art. 51 del T.U. approvato con D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343);

h) i contributi, a carico dello Stato, nelle spese di ripristino dei beni distrutti o danneggiati a seguito di eventi bellici, salvo che si tratti di crediti alimentari;

i) somme dovute dall'A.I.M.A. relative al pagamento di provvidenze CEE.

 

Inoltre, non possono essere ceduti gli stipendi e gli altri emolumenti di cui alla lettera a), salvo le eccezioni previste negli articoli da 573 a 581 delle presenti Istruzioni nonché le indennità di buonuscita, le borse di studio e gli assegni vitalizi, di cui alla lettera b) ed i mutui di cui alle lettere d) e f) del presente articolo.

 

Nei casi in cui siano notificati atti di sequestro o altri impedimenti su titoli di Debito Pubblico, su titoli della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e su depositi definitivi amministrati dalla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti, per i quali vigono apposite norme, le Direzioni Provinciali del Tesoro e le Sezioni di Tesoreria osservano le disposizioni rispettivamente emanate dalla Direzione Generale del Debito Pubblico e dalla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti.

 

Qualora gli atti impeditivi siano diretti a colpire depositi provvisori, vanno osservate le disposizioni contenute nel successivo articolo 1363 delle presenti Istruzioni.

 

 

Art. 562

Notificazione degli atti di impedimento

 

Gli atti impeditivi, di cui all'art. 560 delle presenti Istruzioni, sono notificati nei modi di legge:

1) alle Amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo, oppure all'ente, ufficio o funzionario cui spetti di ordinare il pagamento, se non contengano citazione a comparire in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa;

2) alle Amministrazioni dello Stato (nella persona del Ministro competente) presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, se trattisi di citazione, di ricorso o di qualsiasi atto di opposizione giudiziale nonché di opposizioni ad ingiunzione e atti istitutivi di giudizi, che si svolgano innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o innanzi ad arbitri;

3) all'Amministrazione Centrale del Tesoro, nel caso di pignora-menti e sequestri che colpiscano stipendi, salari e retribu-zioni equivalenti, pensioni, indennità che tengano luogo di pensioni ed altri assegni di quiescenza dovuti ad impiegati e salariati dello Stato o di Amministrazioni Autonome di Stato, con eccezione:

a) per quanto riguarda il personale dipendente dall'Amministra-zione delle Ferrovie dello Stato, per il quale la notifica va eseguita presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, in persona del Direttore Generale;

b) per quanto riguarda gli assegnatari di pensioni ed assegni di guerra, per i quali la notifica va eseguita presso la Direzione Generale delle Pensioni di Guerra, in persona del Direttore Generale.

 

Qualora l'atto impeditivo si riferisca ad un titolo di spesa già in possesso della Sezione di Tesoreria o dell'ufficio incaricato di eseguirne il pagamento, l'atto stesso può essere notificato direttamente alla Tesoreria o all'ufficio predetto.

 

L'atto impeditivo, se rifletta titoli di Debito Pubblico che si trovino presso le Direzioni Provinciali del Tesoro o le Sezioni di Tesoreria, deve essere notificato, oltre che ai detti uffici, anche al Direttore Generale del Debito Pubblico.

 

Ove gli atti impeditivi vengano notificati ad una autorità amministrativa o ad un ufficio non competenti, devono essere subito trasmessi: se non contengano citazione a comparire in giudizio, in originale, all'autorità amministrativa competente; se contengano citazione, in copia all'autorità amministrativa e in originale, corredato della dichiarazione di quantità, positiva o negativa, all'Avvocatura dello Stato competente; nella dichiarazione di quantità va eccepita l'eventuale irregolarità della citazione, come al successivo articolo 565.

 

 

Art. 563

Forma e contenuto degli atti di impedimento

 

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i sequestri convenzionali e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.

 

Tutti gli atti impeditivi debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.

 

Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso Amministrazioni diverse.

 

Se gli atti medesimi siano nulli o inefficaci per disposi-zione esplicita di legge o per vizio di forma, l'Amministrazione, sentita l'Avvocatura dello Stato, può ordinare che il pagamento abbia corso.

 

In caso contrario, non si dà corso al pagamento fino a quando non sia stata notificata sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato (o ordinanza) sulla validità degli atti o sulla assegnazione delle somme, salvo che il creditore seque-strante, pignorante o opponente non rinunzi formalmente all'impe-dimento notificato.

 

 

Art. 564

Provvedimenti per gli atti notificati
ad istanza di terzi

 

Le Sezioni di Tesoreria e gli altri uffici incaricati del pagamento, ai quali siano notificati atti impeditivi, giusta l'articolo 562 delle presenti Istruzioni, sospendono immediatamente il pagamento dei titoli di spesa, presso di esse giacenti, a cui gli atti stessi si riferiscono e trasmettono questi all'autorità amministrativa che ha ordinato il pagamento: in originale, se non contengano citazione a fare la dichiarazione di quantità; in copia, se contengano tale citazione.

 

Se il termine fissato nell'atto di citazione lo consenta, le Sezioni di Tesoreria e gli uffici incaricati del pagamento trasmettono subito in originale l'atto di citazione alla competente Avvocatura dello Stato, con la dichiarazione di quantità; qualora invece la brevità del termine non lo consenta, rendono direttamente in giudizio all'udienza fissata la dichiarazione di quantità, di cui deve essere inviata copia sia all'Avvocatura che alla competente autorità amministrativa.

 

I titoli di spesa non estinti, colpiti dagli atti impeditivi, esigibili presso la Sezione di Tesoreria, o presso gli uffici incaricati, debbono essere rinviati agli uffici centrali o periferici che ne effettuarono la trasmissione, con riferimento agli atti medesimi.

 

Qualora gli atti di impedimento si riferiscano a quote su titoli di spesa collettivi, questi sono annotati in corrispondenza della somma colpita e trattenuti presso la Sezione di Tesoreria per consentire il pagamento delle altre quote; in tal caso all'Amministrazione emittente deve essere rimesso, insieme con gli atti, un semplice estratto del titolo, dal quale risultino i soli elementi necessari in relazione agli atti medesimi.

 

Nel caso in cui gli atti impeditivi non specifichino, neppure genericamente, le somme da colpire o la causale del credito vantato verso l'Erario, ovvero appaiano comunque nulli o inefficaci, le Sezioni di Tesoreria e gli uffici pagatori devono ugualmente sospendere il pagamento di tutti i titoli presso di essi giacenti al nome del creditore colpito e trasmettere subito copia degli atti all'ufficio interessato per le determinazioni di competenza.

 

Nel caso in cui i titoli colpiti da impedimento e restituiti agli uffici emittenti debbano essere riammessi a pagamento, i titoli stessi vanno inviati all'ufficio pagatore con apposita nota autorizzativa.

 

 

 

 

 

Art. 565

Forma della dichiarazione di quantità

 

La dichiarazione di quantità deve contenere tutte le indicazioni prescritte dall'art. 547 del codice di procedura civile, nonché l'esatta descrizione del titolo di spesa colpito (specie, data, numero, creditore, importo, bilancio, capitolo); ove il creditore originario risulti nel frattempo deceduto, nella dichiarazione va posto in evidenza che le somme accantonate spettano alle persone le quali provino, con la produzione dei documenti di rito, di essere gli aventi diritto alla successione del creditore.

 

Inoltre, qualora siano colpiti crediti per i quali sussista divieto di pignoramento o di sequestro, ciò deve anche essere fatto risultare nella dichiarazione di quantità, con riferimento alla disposizione di legge che lo sancisce.

 

Nella dichiarazione di quantità devesi infine far rilevare la irregolarità dell'atto di citazione, ove questo non sia redatto nelle forme prescritte dalla legge di contabilità generale dello Stato o non sia stato ritualmente notificato.

 

Qualora non esistano titoli o crediti verso lo Stato formanti oggetto del pignoramento, l'amministrazione o l'ufficio a cui sia stato notificato l'atto di impedimento rendono, se prescritta, la dichiarazione di quantità negativa.

 

 

Art. 566

Atti impeditivi su crediti
già in parte assegnati ad altre persone

 

Quando i crediti verso lo Stato, oggetto degli atti impeditivi indicati negli articoli precedenti, siano stati già in parte giudizialmente assegnati ad altre persone, i nuovi atti devono ritenersi validi solamente per la quota libera spettante ai rispettivi titolari, salvo quanto è disposto negli articoli da 573 a 581 delle presenti Istruzioni per la pignorabilità e sequestrabilità degli emolumenti e delle pensioni a favore del personale civile e militare dello Stato.

 

Se i nuovi atti contengano citazione a comparire in giudizio, nella dichiarazione di quantità deve essere fatto cenno anche ai precedenti atti impeditivi, come prescrive l'articolo 547 del codice di procedura civile.

 

 

Art. 567

Deleghe per rappresentanza in giudizio

 

Gli uffici e i funzionari dello Stato che intendano delegare un impiegato loro dipendente per farsi rappresentare in giudizio, consegnano o inviano all'incaricato l'atto di citazione, con i documenti e le notizie relative alla controversia, nonché il mandato speciale di cui all'articolo 83 del codice di procedura civile, redatto nei seguenti termini:

 

Il (1) .....................................................

 

Visto l'atto di citazione intimato il dì .................... ad istanza di ................................................ per comparire avanti ........................................

 

Delega

 

il signor ........................ per rappresentare l'amministra-zione avanti il ........................ nella causa come sopra istituita ad istanza di ............................. e concede al detto suo rappresentante le facoltà necessarie per fare gli atti occorrenti, fino a definitiva sentenza e finale esecuzione della medesima.

 

(data) .................

(firma)....................

 

(timbro di ufficio).

 

---------------------

Nota (1): Indicare la qualifica, il nome e il cognome del funzio-nario che rilascia la delega.

 

 

Art. 568

Risoluzione dei pignoramenti,
dei sequestri e degli altri atti impeditivi

 

La risoluzione dei pignoramenti, dei sequestri e degli altri atti impeditivi dei pagamenti si opera in uno dei seguenti modi:

a) mediante sentenza, di cui sia comprovato il passaggio in cosa giudicata, ai sensi degli artt. 324 e seguenti del codice di procedura civile, con certificazione della cancelleria della magistratura competente, tenendo presente che la sentenza è da ritenersi senz'altro esecutiva quando sia stata accettata dalla parte, contro cui fu pronunziata, con atto pubblico o scrittura privata a firma autenticata da notaio e registrata (art. 329 del codice di procedura civile);

b) mediante atto di transazione o di rinunzia agli atti del giudizio, con le firme autenticate da notaio e con l'osservanza delle formalità del bollo e della registrazione;

c) mediante consenso legalmente manifestato da tutte le parti - che dimostrino con documenti legali di essere le sole interessate al pagamento, purché intervengano tutte simulta-neamente nella quietanza - per le somme che non siano giudizialmente controverse.

 

Le sentenze, gli atti di transazione e di rinunzia agli atti del giudizio e gli altri atti risolutivi degli impedimenti, prima della loro esecuzione, debbono essere sottoposti a parere legale dell'Avvocatura dello Stato.

 

 

 

 

 

Art. 569

Invio degli atti o delle copie di essi
alle Amministrazioni e agli uffici competenti

 

Gli atti di impedimento o le copie di essi, le copie delle dichiarazioni di quantità, le sentenze di assegnazione, gli atti di dissequestro, di transazione, di rinunzia agli atti del giudizio, ecc. che investono la competenza delle Direzioni Provinciali del Tesoro o delle Sezioni di Tesoreria a cui sono notificati, vengono trasmessi alla competente amministrazione, accompagnati dalla nota mod. 143 T. in duplice esemplare, uno dei quali deve essere restituito per ricevuta.

 

Quando gli atti di cui al primo comma si riferiscano a spesa da erogarsi con ordinativi su ordini di accreditamento, si dà notizia degli atti stessi, a cura delle Sezioni di Tesoreria, anche ai competenti funzionari delegati.

 

 

Art. 570

Provvedimenti delle Amministrazioni Centrali

 

Le Amministrazioni Centrali cui siano notificati, in originale o in copia, atti di cessione, di delegazione, di opposizione, di pignoramento, di sequestro, di pegno, oppure sentenze o ordinanze di assegnazione e altri atti risolutivi degli impedimenti (dissequestro, transazione, rinunzia, ecc.), ne danno notizia alla Corte dei conti e provvedono, a seconda dei casi, per la sospensione dei pagamenti oppure per le opportune variazioni nella intestazione dei titoli di spesa o nei conti correnti delle spese fisse, mediante emissione, in quest'ultimo caso, di appositi provvedimenti da trasmettersi alla Direzione Provinciale del Tesoro che ha in carico il relativo ruolo di spesa fissa.

 

Nel caso in cui gli atti predetti riguardino pagamenti da farsi mediante ordinativi su ordini di accreditamento gli atti stessi sono inviati ai funzionari delegati, perché li alleghino al relativo titolo.

 

 

Art. 571

 

Contabilità e situazione dei sequestri

 

Le Direzioni Provinciali del Tesoro e i funzionari delegati, a favore dei quali sono emessi ordini di accreditamento, ten-
gono i conti dei sequestri e dei pignoramenti sul registro
mod. 83-84 C.G.

 

I conti sono intestati agli assegnatari giudiziali, ai cessionari, ai delegati o ai pignoratari. essi vengono accreditati della somma principale e degli accessori per i quali ebbe luogo la sentenza o la ordinanza di assegnazione, la cessione e la costituzione di pegno e addebitati delle somme di cui viene disposto il pagamento, sia a favore degli assegnatari, delegati o cessionari, sia a favore delle amministrazioni creditrici.

 

L'Ufficio di Controllo presso la Tesoreria Centrale dello Stato e le Sezioni di Tesoreria annotano gli atti impeditivi loro notificati in apposita rubrica alfabetica, in cui indicano le generalità dei creditori dello Stato, ai quali gli atti medesimi si riferiscono, nonché la classifica di archivio delle corrispondenti pratiche.

 

Analoga rubrica è istituita dalle Direzioni Provinciali del Tesoro per gli atti impeditivi riguardanti pratiche di loro competenza e tenuta con le modalità indicate nel precedente comma.

 

Oltre ai conti per i sequestri e i pignoramenti le Direzioni Provinciali del Tesoro debbono prender nota, sul registro
mod. 83-84 C.G., dei debiti di qualsiasi natura accertati sui ruoli di spesa fissa (comprese le pensioni) da ricuperarsi mediante ritenuta sulle rate mensili e da versarsi, poi, per la emissione di quietanza di entrata o vaglia del Tesoro.

 

Può omettersi l'apertura del conto nel registro
mod. 83-84 C.G. nel caso in cui il debito si estingua con una sola ritenuta o con un unico versamento diretto; nel caso di recupero di debiti che si estinguono per compensazione mediante ritenute da operare per non oltre un anno.

 

 

Art. 572

Sequestro penale dei buoni ordinari del Tesoro

 

Nel caso previsto dall'articolo 561 lettera e) delle presenti Istruzioni per il sequestro dei buoni ordinari del Tesoro disposto dall'autorità giudiziaria, nell'interesse esclusivo della giustizia penale, si applicano le norme di cui ai successivi articoli 596, 597 e 598.

 

 

Art. 573

Pignorabilità e sequestrabilità degli
emolumenti e delle pensioni a favore del personale
civile e militare dello Stato

 

In eccezione alla norma contenuta nell'articolo 561 lettera a) delle presenti Istruzioni, sono ammessi il pignoramento e il sequestro sugli stipendi e sugli altri assegni equivalenti, nonché sulle pensioni e sulle indennità che ne tengano luogo, esclusivamente entro i limiti appresso indicati:

1) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per cause di alimenti dovuti per legge;

2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende e imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro;

3) fino alla concorrenza di un quinto dello stipendio valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

 

Il pignoramento ed il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2 e 3 del presente articolo non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato e, quando concorrano anche le cause di cui al n. 1, non possono colpire una quota maggiore della metà valutata al netto di ritenute.

 

 

Art. 574

Recupero delle quote di ammortamento
di mutui e delle pigioni

 

Oltre ai casi indicati nell'articolo precedente, è ammesso il sequestro o la ritenuta d'ufficio per il recupero delle quote di ammortamento dei mutui edilizi e delle pigioni relativi ad alloggi popolari ed economici di cui al R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, nonché delle quote di ammortamento dei mutui fondiari ed agrari stipulati da pensionati di guerra, entro i limiti e con le forme indicati nelle particolari disposizioni riflettenti l'applicazione delle ritenute in genere.

 

 

Art. 575

Ritenute per prestazioni alimentari

 

Coloro ai quali, in forza di sentenza passata in cosa giudicata nelle forme di cui all'articolo 568, lettera a), delle presenti Istruzioni, siano state assegnate quote di stipendio, assegno o pensione, a titolo di prestazione alimentare, debbono far pervenire all'ufficio che ne ordina il pagamento una dichiarazione scritta indicante in qual luogo intendano riscuotere le rate relative, sempreché tale elemento non sia già noto all'ufficio.

 

Se colui che è tenuto alla prestazione alimentare è un dipendente statale in attività di servizio, gli ordini di pagamento a favore del creditore sono emessi appena viene eseguita l'emissione dei titoli di spesa per gli assegni di attività spettanti all'impiegato debitore.

 

Qualora il dipendente statale si trovi in aspettativa o in disponibilità, il pagamento dell'assegno alimentare è subordinato alla esistenza in vita dell'alimentante e alla persistenza delle altre condizioni cui è subordinato il pagamento stesso.

 

Nel caso in cui l'alimentante sia un pensionato statale, le Direzioni Provinciali del Tesoro provvedono a disporre il pagamento degli alimenti con l'osservanza delle particolari disposizioni all'uopo previste.

 

 

Art. 576

Ritenute per debiti verso lo
Stato derivanti da condanne pronunciate
dalla Corte dei conti

 

I debiti verso lo Stato, accertati giudiziariamente dalla Corte dei conti, ove gli interessati non provvedano subito al rimborso, vengono ricuperati mediante ritenuta disposta dalle competenti Amministrazioni Centrali, sugli stipendi, sulle pensioni e sugli altri assegni fissi personali, in base a ruolo di variazione o ad altro formale provvedimento da cui risultino la causale, la misura e la durata della ritenuta stessa.

 

 

Art. 577

Pignoramenti esattoriali a carico del
personale civile e militare dello Stato

 

I pignoramenti esattoriali operati ai sensi del precedente articolo 573 possono essere revocati soltanto mediante regolare atto di dissequestro, notificato come al successivo articolo 578 e dopo che sia stato comprovato alla competente Amministrazione Centrale, a cura degli interessati, l'avvenuto pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle dovute per la dichiarazione di quantità e per onorari all'Avvocatura dello Stato.

 

Le Direzioni Provinciali del Tesoro provvedono alla cessazione della ritenuta ed al rimborso delle somme eventualmente accantonate a favore degli aventi diritto, in base a ruolo di variazione emesso dalla competente Amministrazione Centrale e debitamente registrato alla Corte dei conti.

 

 

Art. 578

Notificazione degli atti di pignoramento e
sequestro degli stipendi e delle pensioni

 

Gli atti diretti a impedire o a trattenere il pagamento degli stipendi o di altri assegni e delle pensioni spettanti al personale civile e militare dello Stato, nonché quelli di modifica, risoluzione o revoca degli atti stessi, debbono essere notificati, anziché all'Amministrazione Centrale sul cui bilancio fa carico la spesa, al Ministero del Tesoro (Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale) salvo la eccezione prevista alla lettera a) del precedente articolo 562.

 

Compete pure al detto Dicastero la risoluzione di tutte le questioni inerenti all'applicazione del T.U. 5 gennaio 1950,
n. 180, delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

 

 

Art. 579

Compensazione amministrativa di crediti
e debiti verso lo Stato su rate di spese fisse

 

Ove risulti effettuato il pagamento di somma prescritta o, in genere, risultino pagate una o più rate non dovute di stipendi ed assegni equivalenti, di pensioni ed indennità che ne tengano luogo, o di uno qualsiasi degli assegni indicati dal decreto legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, l'Amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguire il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate successive, ed in genere di qualunque altro credito che venga a maturarsi, anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo, dando comunicazione scritta all'interessato del provvedimento amministrativo adottato.

 

 

Art. 580

Recupero crediti derivanti da responsabilità
dei dipendenti statali civili e militari

 

Per il recupero dei crediti derivanti da responsabilità dei funzionari, impiegati ed agenti dello Stato civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da Amministrazioni, aziende e gestioni statali ad ordinamento autonomo, i quali, per il servizio loro affidato, hanno gestione di pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, l'Amministrazione, in base all'accertamento del danno in via amministrativa, può assoggettare a ritenuta precauzionale, nei limiti del quinto, gli stipendi ed assegni equivalenti, ogni altro assegno indicato nel decreto legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278 - escluse le indennità di missione e di trasferimento - le pensioni e le indennità una volta tanto che tengano luogo di esse, dovuti ai detti funzionari, impiegati e agenti, alle loro vedove e agli altri aventi diritto alla riversibilità del trattamento di quiescenza, salvo il caso di rinuncia all'eredità o di accettazione col beneficio d'inventario.

 

La ritenuta di cui sopra è disposta con decreto del Ministro competente e cessa di avere effetto se, entro sei mesi dalla data di tale decreto, non sia iniziato giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti o presentata richiesta da parte dell'Amministrazione alla Procura Generale della Corte stessa per il sequestro.

 

Successivamente all'applicazione della ritenuta in parola, ove intervenga decisione giudiziale o provvedimento amministra-tivo, accettato dall'interessato, si procede all'incameramento dei cespiti sopraindicati, sempre nei limiti del quinto e fino alla concorrenza del credito dell'Amministrazione stessa, senza pregiudizio di ogni altra via legale di esecuzione.

 

 

Art. 581

Recupero crediti per danni causati da colpa
o negligenza dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato

 

La procedura stabilita dal precedente articolo è applicabile all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato soltanto nei casi di danni causati da colpa o negligenza di dipendenti che siano soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti in base alle norme di legge relative al suo speciale ordinamento, ferma restando, negli altri casi, la facoltà concessa all'Amministra-zione predetta dall'articolo 25, 4° comma, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal regio decreto 28 giugno 1912, n. 728 e dal D.L.L. 13 agosto 1917, n. 1393.

 

Nell'esercizio di tale facoltà l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato può sottoporre a ritenuta anche le pensioni e le indennità per una volta tanto che ne tengono luogo, sia che spettino direttamente ai dipendenti, sia che spettino invece alle loro vedove o ad altri aventi diritto alla riversibilità del trattamento di quiescenza, salvo, nella seconda ipotesi, il caso che gli aventi diritto alla riversibilità abbiano rinunciato alla eredità o l'abbiano accettata col beneficio d'inventario.

 

 

Art. 582

Contabilità e situazione dei sequestri
delle spese fisse

 

Gli atti di pignoramento o sequestro delle spese fisse, ivi comprese le pensioni, nonché quelli che li modificano e li revocano, debbono essere annotati nel registro mod. 83-84 C.G., di cui al precedente articolo 571.

 

In caso di cambiamento di residenza del titolare d'un ruolo di spesa fissa colpito da assegnazione a favore di terzi, la Direzione Provinciale del Tesoro comunica a quella presso cui viene inviato il ruolo medesimo la situazione contabile risultante dal registro dei sequestri mod. 83-84 C.G.

 

 

Capo VI

 

Dello smarrimento, della sottrazione o distruzione
di titoli di spesa e di atti congeneri

 

 

Art. 583

Smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli
di spesa avvenuti prima del pagamento. Competenza
alla emanazione del decreto di autorizzazione
per l'emissione del duplicato

 

Nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato o delle Amministrazioni o Aziende Autonome dello Stato, avvenuti prima del pagamento, per la emissione del duplicato occorre apposito decreto di autorizzazione.

 

L'adozione di tale provvedimento, a seconda dell'autorità che ha emesso il titolo, è di competenza:

1) della Direzione Generale del Tesoro - Ispettorato Generale per i Servizi di Cassa - se trattisi di ordinativi diretti (mandati) o di ordini di accreditamento a carico del bilancio dello Stato;

2) delle Direzioni Provinciali del Tesoro, se trattisi di ordini di pagamento emessi dalle Direzioni medesime o da altri uffici ordinatori secondari della spesa, esclusi quelli appartenenti ad Amministrazioni Autonome di cui al successivo punto 4), nonché di titoli di spesa emessi da uffici periferici in base all'art. 1 della legge 17 agosto 1960, n. 908;

3) dei Prefetti, dei Provveditori agli Studi, degli Ingegneri Capi dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici e dall'ANAS, dei Comandi di Regione Militare Territoriale e dei Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, se trattisi di ordinativi emessi da tali autorità su contabilità speciali ad esse intestate;

4) delle Amministrazioni od Aziende Autonome di Stato, se trattisi di titoli di spesa gravanti sul bilancio delle Amministrazioni e Aziende medesime.

 

Per gli ordinativi tratti su contabilità speciali diverse da quelle indicate nel precedente punto 3), ove nulla sia prescritto dai relativi ordinamenti, la competenza è demandata alle Direzioni Provinciali del Tesoro.

 

 

Art. 584

Relazione sullo smarrimento, sottrazione
o distruzione dei titoli di spesa, avvenuti
prima del pagamento

 

Accertato lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di spesa non ancora pagato, emesso a carico del bilancio delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, deve essere subito informata, mediante dettagliata relazione, secondo la rispettiva competenza, la Direzione Generale del Tesoro (Ispettorato Generale per i Servizi di Cassa) ovvero la Direzione Provinciale del Tesoro nonché l'ufficio che ha emesso il titolo.

 

Per i titoli di spesa emessi dagli uffici periferici, la relazione deve redigersi a cura:

a) dell'Intendenza di Finanza, sede di archivio del Lotto, se trattisi di ordini per il pagamento delle vincite al lotto;

b) del funzionario delegato, se trattisi di buoni di prelevamento in contanti o di ordinativi su ordini di accreditamento;

c) del titolare della contabilità speciale, se trattisi di ordina-tivi emessi dalle autorità di cui all'ultimo comma del precedente articolo 583;

d) dell'ufficio emittente, se trattisi di titoli, diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere, compresi quelli emessi in base all'articolo 1 della legge 17 agosto 1960,
n. 908;

e) della Direzione Provinciale del Tesoro, se trattisi:

1) di ordini di pagamento da essa emessi;

2) di ordini di restituzione di depositi provvisori, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1334 delle presenti Istruzioni;

3) di mandati di pagamento, di ordini di restituzione o di ordini di consegna di cedole non eseguiti, relativi ai depositi amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti. Ai sensi dell'art. 404 delle Istruzioni pel servizio dei depositi (approvate con D.M. 22 novembre 1954), il rilascio dei duplicati di tali titoli è subordinato alla richiesta scritta dell'avente diritto. In questo caso la Direzione Provinciale del Tesoro deve richiedere alla coesistente Ragioneria Provinciale dello Stato i necessari elementi da riportare nella relazione;

f) del funzionario emittente, se trattisi di ordinativo
mod. 180 T. per la restituzione parziale o totale di depositi provvisori.

 

 

Art. 585

Notizie ed elementi da riportare nella relazione

 

La relazione di cui all'articolo precedente, oltre alla precisazione delle circostanze e del luogo in cui è avvenuto lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione del titolo, deve contenere le seguenti notizie:

1) esatta descrizione del titolo insoluto;

2) quali indagini siano state svolte per rintracciarlo;

3) a chi sia presumibilmente imputabile lo smarrimento, la sottra-zione o la distruzione.

 

Nella relazione medesima, oppure in documenti separati, l'ufficio competente deve attestare formalmente se il titolo di spesa smarrito, sottratto o distrutto sia stato o meno discaricato sulle corrispondenti scritture di prenotazione e, nel caso in cui trattisi di quota di spesa pagabile ratealmente a scadenze prestabilite (spesa fissa, interessi su depositi, ecc.), se siano state o meno soddisfatte le quote successive.

 

Se lo smarrimento o la distruzione del titolo sia da imputarsi all'incaricato del pagamento, alla relazione va allegata la dichiarazione di smarrimento da lui sottoscritta, munita del timbro d'ufficio; la dichiarazione medesima deve essere vidimata dal Direttore Provinciale delle Poste e Telecomunicazioni, con firma e timbro d'ufficio, ove sia stata rilasciata da ufficiale postale. Tale dichiarazione deve contenere le precise caratteristiche del titolo, l'assicurazione che il pagamento di esso non è stato ancora effettuato, nonché l'assunzione dell'obbligo di tenere indenne l'Erario da qualunque danno possa derivargli in dipendenza dell'avvenuto smarrimento e di restituire il titolo in caso di successivo rinvenimento.

 

 

Art. 586

Pubblicazione dell'avviso di smarrimento,
di sottrazione o distruzione
del titolo di spesa

 

La Direzione Generale del Tesoro ovvero la Direzione Provinciale del Tesoro, a seconda della rispettiva competenza, esaminate le relazioni di cui al precedente articolo e richieste eventualmente quelle altre prove ritenute necessarie a giustificazione dell'avvenuto smarrimento o della distruzione del titolo, possono disporre, ove ne ravvisino la necessità, che l'ufficio interessato provveda alla pubblicazione dell'avviso di smarrimento nella Gazzetta Ufficiale ovvero nel Foglio degli Annunzi Legali della provincia in cui doveva effettuarsi il pagamento, mediante invio agli uffici che curano dette pubblicazioni degli avvisi modd. 104, 127, 137 T.

 

In tali avvisi debbono essere indicati per ciascun titolo: il cognome e nome dell'intestatario, la data e l'esercizio di emissione, il capitolo, il numero d'ordine, il bilancio su cui grava la spesa, l'oggetto e l'importo nonché, se trattisi di buono di prelevamento in contanti o di ordinativo su ordine di accreditamento, il numero e la data dell'ordine di accreditamento e le generalità del funzionario delegato cui è intestato.

 

Gli avvisi medesimi sono emessi in esenzione da bollo e pubblicati gratuitamente, salvo che si tratti di vaglia del Tesoro smarrito per colpa dell'interessato, nel quale caso devono essere muniti di marca da bollo da L. 500.

 

Se, però, lo smarrimento o la distruzione del titolo di spesa sia avvenuto per negligenza o per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 485, 486, 487 e 491 delle presenti Istruzioni, le spese di bollo e di pubblicazione degli avvisi modd. 104, 127, 137 T. possono essere poste a carico di chi fu causa dello smarrimento o della distruzione.

 

 

Art. 587

Emissione del duplicato del titolo di spesa

 

Riuscite infruttuose le ulteriori indagini eventualmente disposte e trascorso il termine di 30 giorni dalla data di eventuale pubblicazione dell'avviso, assegnato per la presentazione del titolo senza che questo sia stato consegnato, né sia stata fatta opposizione, l'ufficio interessato invia alla Direzione Generale del Tesoro ovvero alla Direzione Provinciale del Tesoro una copia della Gazzetta Ufficiale o del Foglio degli Annunzi Legali contenente la pubblicazione dell'avviso di smarrimento, nonché una dichiarazione attestante che non è stata fatta opposizione all'emissione del duplicato.

 

Ricevuti i documenti di cui al precedente comma, gli uffici predetti - per le spese a carico del bilancio delle Amministra-zioni statali - autorizzano, nella rispettiva competenza, con apposito decreto l'emissione di un duplicato del titolo smarrito o distrutto e trasmettono il decreto a chi spetta di rilasciare il duplicato anzidetto. Per la firma dei decreti emessi dalle Direzioni Provinciali del Tesoro va osservata la disposizione contenuta nell'art. 201 delle presenti Istruzioni.

 

Se trattisi di spesa a carico di un'Amministrazione o Azienda Autonoma di Stato, la Direzione Generale del Tesoro, ovvero la Direzione Provinciale del Tesoro, invia ad essa una copia della relazione, con le notizie ed i documenti raccolti per la emissione del decreto autorizzante il rilascio del duplicato.

 

Analogamente si procede per quanto attiene agli ordinativi emessi sulle contabilità speciali intestate alle autorità di cui al punto 3) del precedente articolo 583.

 

Qualora non si sia provveduto alla pubblicazione dell'avviso di smarrimento o di distruzione del titolo sulla (Gazzetta Ufficiale o nel Foglio degli Annunzi Legali, i provvedimenti di autorizzazione alla emissione del duplicato vengono adottati appena pervenuta la relazione e siano state ultimate le ulteriori indagini eventualmente disposte.

 

Il nuovo titolo, cui deve allegarsi il decreto autorizzativo, deve contenere gli stessi elementi essenziali di quello originale (generalità del creditore e importo) con l'indicazione che trattasi di duplicato.

 

Per la emissione del duplicato devono essere seguite le stesse formalità previste per il titolo originale, salvo che esigenze tecniche richiedano diverse modalità.

 

Dell'emissione del nuovo titolo deve essere fatta menzione nei registri di prenotazione e, se trattisi di ordini per il pagamento di spesa fissa, anche sul relativo ruolo di conto corrente.

 

Qualora in seguito fosse rinvenuto il titolo dichiarato smarrito o distrutto, esso dev'essere inviato, a seconda dei casi, alla Direzione Generale del Tesoro ovvero alla Direzione Provinciale del Tesoro o alla competente Amministrazione od Azienda Autonoma di Stato, oppure agli uffici che hanno adottato il provvedimento di autorizzazione per l'emissione del duplicato, ai fini dell'annullamento e dell'acquisizione ai propri atti.

 

 

Art. 588.

Procedura eccezionale per pagamenti, in particolari
circostanze, nel caso di smarrimento, sottrazione
o distruzione di titoli di spesa

 

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo di spesa riflettente il pagamento di retribuzioni a personale statale o che rivesta carattere di particolare urgenza, la Direzione Generale del Tesoro, su richiesta dell'ufficio emittente, e tenute presenti le particolari circostanze in cui è avvenuto lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione, può autorizzare il pagamento della somma dovuta al creditore, ancorché non sia stata espletata la procedura di ammortamento prevista dagli articoli precedenti.

 

Detto pagamento va effettuato in base ad elenco sottoscritto e munito del timbro di ufficio compilato dall'Amministrazione che ha emesso il titolo originario, contenente la indicazione del creditore, dell'importo netto dovuto (in cifre e in lettere), della causale e della località del pagamento. L'elenco va trasmesso con le modalità prescritte per l'inoltro dei titoli di spesa, qualunque sia la specie del titolo smarrito, direttamente alla competente Sezione di Tesoreria, la quale provvede al pagamento all'interessato e scrittura l'importo in conto sospeso tra i collettivi. Per i pagamenti da effettuarsi fuori del capoluogo di provincia, la Sezione di Tesoreria trasmette l'elenco all'ufficio pagatore, trattenendone copia ai propri atti, ai fini dei necessari riscontri in sede di rimborso.

 

A giustificazione del pagamento eseguito in conto sospeso, va preso nota, sul mod. 4 T., dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.

 

Al ricevimento del duplicato del titolo, emesso dopo l'espletamento della procedura di ammortamento prevista negli articoli precedenti, la Sezione di Tesoreria provvede a porre in esito definitivo il titolo stesso, allegando a quest'ultimo l'elenco, debitamente quietanzato, di cui al secondo comma del presente articolo.

 

 

Art. 589

Titoli di spesa smarriti, sottratti
o distrutti dopo il pagamento

 

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione presso la Tesoreria di un titolo di spesa pagato ma non ancora prodotto in contabilità, la Direzione Generale del Tesoro, ovvero la Direzione Provinciale del Tesoro, può autorizzare, mediante apposito decreto - da emanarsi senza che occorra la pubblicazione dell'avviso di smarrimento - la sostituzione del titolo stesso con una dichiarazione, da redigersi a cura della Tesoreria medesima, contenente le precise caratteristiche del titolo, la data in cui è avvenuto il pagamento, l'esito degli accertamenti eseguiti con speciale riguardo alle risultanze delle scritture contabili, nonché l'assunzione dell'obbligo di tenere indenne l'Erario da qualunque danno possa derivargli in dipendenza dell'avvenuto smarrimento. Tale dichiarazione deve essere integrata da un'attestazione da rilasciarsi:

a) dalla Direzione Provinciale del Tesoro, ove si tratti di ordini di spesa fissa o di titoli di spesa relativi al servizio sui depositi amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti, previa richiesta, alla Ragioneria Provinciale dello Stato, per questi ultimi, dei necessari elementi;

b) dall'Intendenza di Finanza, sede di archivio del Lotto, ove si tratti di ordini per il pagamento delle vincite al lotto.

 

Da detta attestazione deve risultare che nelle corrispondenti scritture di prenotazione il titolo di spesa smarrito, sottratto o distrutto non è discaricato e, nel caso in cui trattisi di quota di una spesa pagabile ratealmente a scadenze prestabilite (spesa fissa, interessi su depositi, ecc.), se siano state o meno soddisfatte le quote successive.

 

Se lo smarrimento o la sottrazione o la distruzione del titolo sia avvenuto, invece, presso altro ufficio pagatore prima che sia prodotto in versamento, di regola esso non può, agli effetti del rimborso, essere sostituito che da un duplicato, emesso nelle forme stabilite e munito di quietanza del creditore. Qualora il beneficiario che ha quietanzato il titolo sia nel frattempo deceduto, la Direzione Generale del Tesoro, ovvero la Direzione Provinciale del Tesoro, dispone, con apposita clausola inserita nel decreto, che all'emittendo duplicato, non regolariz-zabile mediante quietanza dell'intestatario, sia unito il certifi-cato di morte del medesimo da richiedersi all'Ufficio di stato civile in via amministrativa.

 

In casi eccezionali, la Direzione Generale del Tesoro può autorizzare il rimborso del titolo pagato contro produzione, in luogo del titolo smarrito, sottratto o distrutto, di dichiarazione conforme a quella di cui al primo comma, seguita dalla quietanza della parte e vidimata dal capo dell'ufficio dal quale l'ufficiale pagatore dipende.

 

I titoli pagati, smarriti, sottratti o distrutti dopo prodotti in contabilità o in versamento, possono essere sostituiti da analoga attestazione, a firma del Controllore Capo della Tesoreria Centrale dello Stato o del Capo della Sezione di Tesoreria; in essa, oltre alle precise caratteristiche del titolo, va fatta risultare espressamente la data dell'avvenuto pagamento.

 

 

Art. 590

Smarrimento del documento autorizzativo
(ordine o decreto) di pagamento di
spese di giustizia

 

Nel caso di smarrimento del documento autorizzativo (ordine o decreto) di spese di giustizia, prima del pagamento, l'autorità giudiziaria, accertato il fatto e trascorso il termine di validità del documento medesimo, ordina la emissione del duplicato con apposita deliberazione motivata.

 

I documenti smarriti dopo il pagamento e prima della presentazione alla Intendenza di Finanza non sono rinnovabili.

 

Quelli smarriti negli uffici amministrativi o di riscontro vengono sostituiti, agli effetti del rimborso, con semplici certificati delle Cancellerie giudiziarie.

 

In caso di smarrimento di ordini per il rimborso di spese di giustizia (mod. 72 C.G.) le Intendenze di Finanza, sotto la propria responsabilità, provvedono al rilascio di un duplicato.

 

 

Art. 591

Smarrimento, sottrazione o distruzione,
prima del pagamento, di formule e tagliandi di
ricevuta, e di buoni interessi

 

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione prima del pagamento di formule di ricevuta relative a interessi su certificati nominativi di debito pubblico, la Sezione di Tesoreria, per ottenere l'emissione di duplicati, deve darne comunicazione alla Direzione Generale del Debito Pubblico e rilasciare apposita dichiarazione a firma del Capo della Tesoreria stessa, il quale deve inoltre attestare che, a tergo dei certificati, nelle caselle dei semestri cui si riferiscono le formule di ricevuta, non è impresso il timbro a calendario con la leggenda   e che sul relativo foglio di ruolo non risulta annotazione di eseguito pagamento.

 

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di tagliandi di ricevuta semestrale annessi a certificati nominativi di debito pubblico, il titolare o il possessore dei certificati stessi deve farne denunzia con apposita istanza in carta libera, con firma autenticata. Se la domanda è fatta dal possessore, l'ufficiale autenticante deve anche accertare e dichiarare il possesso del titolo da parte del denunziante.

 

Tale istanza è trasmessa alla Direzione Generale del Debito Pubblico, per il tramite della Sezione di Tesoreria, la quale deve attestare che sui fogli di ruolo, relativi ai certificati cui appartenevano i tagliandi smarriti, sottratti o distrutti, non risultano annotazioni di eseguito pagamento delle rate semestrali riferentisi ai tagliandi stessi.

L'Amministrazione del Debito Pubblico fa pubblicare apposito avviso di smarrimento nella Gazzetta Ufficiale e, trascorso un mese dalla data della pubblicazione, autorizza il pagamento contro presentazione del certificato nominativo e con quietanza dell'interessato su apposito modulo.

 

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di buoni interessi prima del pagamento, la Sezione di Tesoreria deve informarne, mediante dettagliata relazione, la Direzione Generale del Tesoro (Ispettorato Generale per i Servizi di Cassa) allegando alla relazione stessa la dichiarazione di smarrimento sottoscritta dall'incaricato del pagamento, qualora lo smarrimento sia a lui imputabile.

 

La Direzione Generale del Tesoro, dopo i necessari adempi-menti, autorizza, con apposito decreto, l'emissione di un duplicato dei buoni interessi smarriti, sottratti o distrutti e trasmette il decreto stesso alla Direzione Generale del Debito Pubblico per il rilascio dei duplicati, che vengono spediti alla Sezione di Tesoreria con il decreto autorizzativo.

 

Nel caso in cui i buoni interessi, dei quali sia stato denunziato lo smarrimento, vengano successivamente rinvenuti, vanno rimessi alla Ragioneria Centrale presso la Direzione Generale del Debito Pubblico, per l'annullamento.

 

 

Art. 592

Smarrimento, sottrazione o distruzione, prima del
pagamento, di vaglia del Tesoro, di contromatrici
e ordini di pagamento di cui all'art.774

 

In nessun caso è consentito alle Tesorerie di rilasciare copia di vaglia del Tesoro.

 

Verificandosi lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di vaglia, di contromatrici nonché di ordini di pagamento di cui all'articolo 774, prima del pagamento, la Direzione Generale del Tesoro per i titoli emessi dalla Tesoreria Centrale, e le Sezioni di Tesoreria per quelli da esse emessi, provvedono al rilascio di un certificato mod. 128 T., che tenga luogo del titolo smarrito, sottratto o distrutto.

 

L'emissione del certificato mod. 128 T. per i vaglia dei Tesoro deve avvenire previa emanazione da parte della Direzione Generale del Tesoro di apposito decreto con l'osservanza delle formalità descritte dai precedenti articoli.

 

Il rilascio del certificato mod. 128 T. è subordinato ad apposita richiesta della parte interessata, salvo che per gli ordini di pagamento di cui all'art. 774, per cui si procede d'ufficio.

 

I certificati emessi dalle Sezioni di Tesoreria sono firmati dal Capo della Sezione e dal cassiere o dai loro delegati e vengono rilasciati in esenzione dell'imposta di bollo.

 

La Direzione Generale del Tesoro o la Sezione di Tesoreria competente, per il rilascio del certificato di cui sopra in sostituzione del vaglia del Tesoro mod. 122 T., richiedono la contromatrice del vaglia del Tesoro smarrito o distrutto alla Sezione di Tesoreria che ne è in possesso.

 

Del rilascio del certificato mod. 128 T. si fa annotazione sulla scheda del vaglia ovvero nelle relative evidenze magnetiche della tesoreria che ha emesso i menzionati documenti.

 

 

Art. 593

Smarrimento, sottrazione o distruzione, prima
del pagamento, di ordinativi di pagamento
emessi da Enti militari

 

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, prima del pagamento, di ordinativi di pagamento emessi dalle Direzioni di amministrazione dei Comandi di Regione Militari Territoria]i nonché dai Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, gli uffici stessi, a richiesta della Sezione di Tesoreria, rilasciano, in carta semplice, una dichiarazione sostitutiva che, munita delle firme e formalità prescritte, viene rimessa alla Tesoreria richiedente.

 

La richiesta è corredata, ove da detti Enti sia ritenuto opportuno, da un estratto del Foglio degli Annunzi Legali della provincia, contenente l'avviso di sma