La Direzione Provinciale del Tesoro è ubicata in Sassari Via C. Felice n° 29 - Telefono 079/286100 (centralino con n° 10 linee passanti). E’ priva di barriere architettoniche ed è dotata di servizi ed ascensore per portatori di handicap.
1.2 Organico:
Attualmente n° 47 dipendenti compreso il Dirigente, di cui 9 unita' in part-time
Previsti n° 63 D.P.C.M. 20.10.1995 G.U. Suppl. 11.01.1996
Totale partite amministrate n° 39.576
Somme erogate complessivamente £ 636.849.812.140
Somme introitate complessivamente £ 212.919.629.525.
Ogni dipendente espone una tessera
di servizio per il riconoscimento, e ha l’obbligo di dire il proprio cognome
al momento di dare informazioni al telefono.
1.3 Costo di gestione annuo:
Compresi gli stipendi dei dipendenti è pari al 2,9 per mille del movimento finanziario complessivo che è di £ 849.769.441.665.
1.4 Tempi di lavorazione:
Gli stipendi vengono elaborati con
45-60 gg. di anticipo rispetto alla data di riscossione: significa che
lo stipendio esigibile il 27 giugno deve essere elaborato in maggio.
Le pensioni vengono elaborate con
circa 90 gg. di anticipo rispetto alla rata di riscossione: significa che
la pensione esigibile a luglio deve essere elaborata in maggio.
1.5 Orario di servizio:
l’Ufficio è aperto tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il Sabato osserva la chiusura totale.
1.6 Orario di sportello:
Dal Lunedì al Venerdì al mattino dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e al pomeriggio, dal Lunedi' al Giovedi', dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
1.7 Informazioni:
Quelle di carattere generale vengono rilasciate anche telefonicamente durante l’intero orario d’ufficio; quelle di carattere patrimoniale, in quanto riservate, vengono fornite agli sportelli solo ai diretti interessati o a chi li rappresenta con procura speciale, previa identificazione.
1.8 Servizi svolti:
- Ufficio 1°: In riferimento alle pensioni di guerra, concede, con decreto formale: le pensioni di riversibilità a favore di tutti gli aventi diritto; gli assegni integratori per servizio diretti; assegno di integrazione per nascita di figli; assegni straordinari diretti e di riversibilità annessi alle decorazioni al valore militare per fatti di guerra e non. In riferimento alle pensioni ordinarie concede con decreto formale: la riversibilità a favore degli orfani maggiorenni inabili, dei genitori, dei collaterali e del coniuge divorziato. Provvede al rimborso, a favore degli aventi diritto, delle somme erroneamente affluite all’Erario (Capo X ed altri capitoli di bilancio). Emette i decreti di auto- rizzazione all’emissione dei duplicati dei titoli di spesa smarriti o distrutti. Provvede alla emissione dei decreti di voltura delle partite di spesa fissa per fitto locali. Concede la pensione diretta a favore dei dipendenti della D.P.T.. Emette, per i dipendenti della D.P.T. che ne hanno fatto richiesta, i decreti di computo del servizio non di ruolo prestato alle dipendenze delle Amministrazioni statali o di Enti Locali, ai sensi della Legge 29/79.
Addetti al servizio n° 0 unità
- Ufficio 2°: è l’ufficio che si occupa: dei depositi amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti, del debito pubblico, partecipando direttamente alla ricezione e alla spedizione dei titoli di debito pubblico presso la Banca d’Italia; controlla i versamenti dei contributi previdenziali dovuti dagli Enti territoriali per i loro dipendenti; controlla che gli Enti territoriali versino, secondo il piano di ammortamento, le rate dovute per mutuo erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti; provvede al recupero delle somme indebitamente percepite su stipendi e pensioni e qualsiasi altro credito erariale.
Addetti al servizio n° 3 unità
- Ufficio 3°: si occupa della gestione a livello provinciale degli stipendi e di tutte le variazioni che per motivi individuali, contrattuali o altro intervengono sugli stessi, del personale dell’amministrazione scolastica, ministeriale e della Magistratura. Applica le richieste di accreditamento in c.c.b. o di altre forme di riscossione; rilascia certificati di stipendio per piccoli prestiti, cessioni o altro; concede l’assegno per nucleo familiare; chiude le partite di stipendio per quiescenza, decesso, altra causa; liquida i ratei agli aventi diritto; liquida i canoni affitti; liquida gli indennizzi per danni da trasfusioni; rappresenta l’Amministrazione nei procedimenti giudiziari nei confronti degli stipendiati (Corte dei Conti, Tribunale e Pretura - dichiarazione di terzo art. 547 C.p.c.); assicura l’assistenza fiscale durante i periodi previsti dalla Legge.
Partite amministrate n° 12.820
Addetti al servizio n° 15 unità
- Ufficio 5°: si occupa della gestione a livello provinciale delle pensioni dei dipendenti ministeriali, comprese le forze di polizia, militari di tutte le armi dell’esercito, dell’amministrazione scolastica ed universitaria, dei dipendenti degli Enti pubblici territoriali, delle Ferrovie dello Stato, delle pensioni tabellari, delle privilegiate, delle pensioni di guerra, e pensioni di Vittorio Veneto, e di tutte le variazioni che per motivi individuali, contrattuali o altro interven- gono sulle stesse. Applica le richieste di accreditamento in c.c.b. o di altre forme di riscossione; concede l’assegno per nucleo familiare; concede le pensioni di riversibilità agli orfani, alle vedove e agli aventi diritto; liquida i ratei; rappresenta l’Amministrazione nei procedimenti giudiziari nei confronti dei pensionati (Corte dei Conti, Tribunale e Pretura-dichiarazione di terzo art. 547 C.p.c.); assicura l’assistenza fiscale durante i periodi previsti dalla Legge.
Partite amministrate n° 26.756
Addetti al servizio n° 17 unità
- Servizio di Segreteria ed Economato: si occupa della gestione del personale; gestisce i capitoli di spesa relativi al funzionamento dell’ufficio; provvede al servizio di manutenzione e riparazione delle macchine per ufficio degli Uffici Statali Periferici; provvede alla fornitura delle divise al personale ausiliario degli Uffici Statali Periferici; riscontra l’esatto pagamento da parte della Banca d’Italia degli ordinativi per stipendi nonché degli assegni per pensioni emessi dal C.N.C.C. di Latina; si occupa delle pubbliche relazioni; si occupa della gestione della Commissione Medica per le pensioni di guerra e invalidità civile; fornisce i rendiconti alla Ragioneria e alla Corte dei Conti.
Addetti al servizio n° 3 unità
- Archivio, protocollo e spedizione: si occupa della protocollazione, spedizione e conservazione degli atti.
Totale atti pervenuti e protocollati nel 1995 n° 73.914
Totale atti pervenuti e protocollati nel 1996 n° 87.301
Totale atti pervenuti e protocollati nel 1997 n° 67.434
Addetti al servizio n° 3 unità
- Servizi esterni, ausiliari, di centralino e di autista: addetti al servizio n° 3 unità
- Servizio di elaborazione dati: si occupa della trasmissione al Centro di Latina dei dati nonché della loro elaborazione. Vigila sul buon funzionamento dei sistemi informatici.
Addetti al servizio n° 1 unità
- Direzione:
1 Dirigente
1 Direttore Sostituto
NOTA BENE: Sono stati accorpati l'ufficio 1° con l'ufficio 2° e l'ufficio 4° all'ufficio 5° .
1.Non assumere informazioni presso i "soliti ben informati".
2. Per informazioni rivolgersi sempre presso gli sportelli o telefonicamente alla Direzione Provinciale del Tesoro, o ai Patronati autorizzati.
3. Quando si chiedono informazioni allo sportello o per iscritto o quando si inviano comunicazioni, citare sempre il proprio numero d’iscrizione o della pensione o del cedolino paga.
4. Non pagare alcuna somma a nessuno, in quanto tutti i servizi resi dalla Direzione Provinciale del Tesoro, compresa l’assistenza fiscale, sono gratuiti.
5. Ricordarsi che per richiedere copia della documentazione relativa alla propria partita di stipendio o pensione agli atti della Direzione Provinciale del Tesoro, occorre compilare l’apposita istanza ai sensi della Legge 241/90, ed allegare alla stessa marca da bollo da £ 500 per ogni due fotocopie.
6. L’assistenza fiscale deve essere richiesta su apposito modulo entro il 15 gennaio di ciascun anno.
3.1 Collocamento a riposo. Comunicare, almeno sei mesi prima, all’Amministrazione di appartenenza la data in cui si desidera essere collocati a riposo. Verificare che l’Amministrazione invii alla Direzione Provinciale del Tesoro: la dichiarazione personale contenente esatte generalità, l’esatto codice fiscale, l’indicazione dell’eventuale altro trattamento di pensione o di opera retribuita che si ha in godimento, la richiesta delle detrazioni fiscali a cui si ha diritto, la richiesta dell’eventuale assegno nucleo familiare, l’eventuale richiesta di accreditamento della pensione in c.c.b. (sull’apposito modulo fornito dalla Direzione Provinciale del Tesoro) o in c.c.p. o l’indicazione dell’ufficio postale in cui si intende riscuotere, la dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente alla Direzione Provinciale del Tesoro ogni qualsiasi variazione intervenisse che possa avere riflessi sulla pensione (variazione stato civile, carico di famiglia, residenza, ecc.).
3.2 Apertura della partita di pensione. E’ importante verificare che l’Amministrazione di appartenenza invii alla Direzione Provinciale la sopraelencata documentazione, almeno tre mesi prima della data di collocamento a riposo.
3.3 Assegno per nucleo familiare. L’assegno per nucleo familiare (ANF) decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo e viene concesso in base al reddito dell’anno precedente (ad esempio: l’assegno dall’1.7.96 al 30.6.97 si attribuisce in base al reddito dichiarato per il 1995 con 730, 740, 201 o 101 presentati entro maggio ‘96). Deve essere richiesto compilando il modello che viene fornito dalla Direzione Provinciale e deve essere rinnovato ogni qual volta si verifica nel nucleo familiare una variazione, sia di composizione dello stesso o del reddito.
3.4 Cambio di domicilio e di residenza. Bisogna comunicare tempestivamente per iscritto alla Direzione Provinciale del Tesoro competente il cambio di domicilio o di residenza. Gli assegni per altri tre mesi saranno localizzati al vecchio domicilio.
3.5 Accreditamento in c.c.b. della pensione. Può essere richiesto presso una qualsiasi banca del territorio nazionale. La richiesta deve essere effettuata compilando l’apposito modulo rilasciato dalla Direzione Provinciale. Il pensionato deve compilare la parte relativa alle generalità e alla pensione, mentre l’azienda di credito deve compilare la parte relativa alle coordinate bancarie e al numero di c.c.b. Detto modulo è composto di tre copie: una viene trattenuta dalla banca, una viene consegnata al pensionato e una deve essere restituita compilata alla Direzione Provinciale per l’applicazione.
3.6 Accreditamento in c.c.p. della pensione. Può essere richiesto presso un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. La richiesta deve essere effettuata compilando l’apposito modulo rilasciato dalla Direzione Provinciale.
3.7 Riscossione diretta. Si effettua presentando, all’Ufficio postale nel quale si è richiesto di riscuotere, l’assegno di c.c.p. di serie speciale che perviene mensilmente presso il domicilio dichiarato.
3.8 La validità dell’assegno di pensione. Ha validità 3 mesi trascorsi i quali, senza l’avvenuta riscossione, va restituito alla Direzione Provinciale che provvederà alla riemissione.
3.9 In caso di smarrimento, furto o distruzione dell’assegno di pensione. Il pensionato deve compilare la parte di propria competenza del modello di domanda di rinnovo assegni (rilasciato dalla Direzione Provinciale), l’Ufficio postale deve compilare la parte dello stesso modello relativa al non avvenuto pagamento dell’assegno. La Direzione Provinciale del Tesoro, al ricevimento di detto modello compilato, provvede alla riemissione dell’assegno. In caso di smarrimento o furto è necessario anche presentare la denuncia all’autorità di polizia.
3.10 Chiusura per decesso del titolare della pensione. Gli eredi del pensionato sono obbligati a comunicare immediatamente la data del decesso, produrre il certificato di morte e restituire tutti gli assegni di pensione che continueranno a pervenire per minimo altri due mesi.
3.11 Riversibilità della pensione. Compete al coniuge superstite, ai figli minori o maggiorenni fino al corso legale degli studi, ai figli inabili al 100% a proficuo lavoro. La percentuale di riversibilità a cui si ha diritto è proporzionale al reddito posseduto e non inferiore al 30% della quota di pensione del titolare deceduto. La riversibilità si ottiene con istanza su modello della Direzione Provinciale, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove vengono indicate: situazione familiare del pensionato alla data del decesso, la data di matrimonio, che non vi è stata sentenza di separazione o divorzio per colpa passata in giudicato. Vanno inoltre rilasciate le richieste già viste per il collocamento a riposo: dichiarazione di impegno, richiesta di assegno nucleo familiare, detrazioni, codice fiscale, modalità di riscossione, ecc.
Tutte le variazioni che intervengono dal momento della concessione della pensione di riversibilità seguono l’iter già descritto per le pensioni dirette.
3.12 Rateo di pensione. Tutte le somme rimaste insolute alla data del decesso vengono liquidate al coniuge superstite. In mancanza dello stesso, ai figli o agli eredi che devono produrre richiesta e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’indicazione delle esatte generalità e codici fiscali di tutti i figli o eredi, se il defunto ha lasciato testamento e se vi sono altri eredi.
3.13 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e dichiarazioni personali. Possono essere rilasciate e autenticate presso i Comuni, le Circoscrizioni e presso gli sportelli della Direzione Provinciale del Tesoro e sono sotto la responsabilità di chi le rilascia e sottoscrive.
3.14 Assistenza fiscale. Va richiesta con apposito modulo entro il 15 gennaio.
4.1 Apertura della partita di spesa fissa. E’ importante verificare che l’Amministrazione invii alla Direzione Provinciale del Tesoro: la dichiarazione personale contenente le esatte generalità, l’esatto codice fiscale, se si abbia un trattamento di pensione, la richiesta delle detrazioni fiscali a cui si ha diritto, la richiesta dell’eventuale assegno nucleo familiare, l’eventuale richiesta di accreditamento dello stipendio in c.c.b. (sull’apposito modulo fornito dalla Direzione Provinciale del Tesoro) o in c.c.p. o l’indicazione dell’ufficio postale in cui si intende riscuotere. Immediatamente al momento dell’assunzione in servizio va inviata la comunicazione di avvenuta presa di servizio e il contratto di lavoro.
4.2 Assegno per nucleo familiare. Decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo e viene concesso in base al reddito dell’anno precedente (ad esempio: l’assegno dall’1.7.96 al 30.6.97 si attribuisce in base al reddito dichiarato per il 1995 con 730, 740, 201 o 101 presentati entro maggio ‘96). Deve essere richiesto compilando il modello che viene fornito dalla Direzione Provinciale e deve essere rinnovato ogni anno e ogni qual volta si verifica nel nucleo familiare una variazione o nel nucleo familiare o nel reddito.
4.3 Trasferimento presso altra sede di servizio. L’Amministrazione di appartenenza deve comunicare tempestivamente alla Direzione Provinciale del Tesoro competente il trasferimento. Gli assegni per circa altri due mesi saranno localizzati presso la precedente sede di servizio.
4.4 Accreditamento in c.c.b. dello stipendio. Può essere richiesto presso una qualsiasi banca del territorio nazionale. La richiesta deve essere effettuata compilando l’apposito modulo rilasciato dalla Direzione Provinciale. Il dipendente deve compilare la parte relativa alle generalità e al numero di stipendio, l’ufficio di servizio la parte relativa alla trasmissione della domanda stessa e l’azienda di credito deve compilare la parte relativa alle coordinate bancarie e al numero di c.c.b. Detto modulo è composto di tre copie: una viene trattenuta dalla banca, una viene consegnata all’ufficio di servizio e una deve essere restituita compilata alla Direzione Provinciale per l’applicazione.
4.5 Accreditamento in c.c.p. dello stipendio. Può essere richiesto presso un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. La richiesta deve essere effettuata compilando l’apposito modulo rilasciato dalla Direzione Provinciale.
4.6 Riscossione diretta. Si effettua presentando, all’Ufficio di servizio la richiesta di riscuotere presso la Banca d’Italia. Lo stesso ufficio di servizio dovrà inoltrare la richiesta accolta alla Direzione Provinciale del Tesoro.
4.7 Cessione del quinto dello stipendio o piccolo prestito INPDAP (EX ENPAS). Il dipendente, dopo averlo compilato nella parte relativa al richiedente, presenterà all’Ufficio di servizio il modulo relativo alla cessione o al piccolo prestito. L’Ufficio stesso, dopo aver compilato la parte di propria competenza, lo inoltrerà alla Direzione Provinciale del Tesoro. Quest’ultima, dopo aver certificato nella parte di propria pertinenza lo stipendio in godimento e le altre eventuali trattenute in corso, lo restituirà all’Ufficio di servizio per il successivo inoltro all’INPDAP.
4.8 Chiusura per decesso del titolare di stipendio. Gli eredi del dipendente sono obbligati a comunicare immediatamente la data del decesso, produrre il certificato di morte.
4.9 Il rateo di stipendio. Tutte le somme rimaste insolute alla data del decesso vengono liquidate al coniuge superstite. In mancanza dello stesso, ai figli o agli eredi che devono produrre richiesta e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’indicazione delle esatte generalità e codici fiscali di tutti i figli o eredi, se il defunto ha lasciato o no testamento e se vi sono altri eredi.
4.10 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e dichiarazioni personali. Possono essere rilasciate e autenticate presso i Comuni, le Circoscrizioni e presso gli sportelli della Direzione Provinciale del Tesoro e sono sotto la responsabilità di chi le rilascia e sottoscrive.
4.11 Assistenza fiscale. Va richiesta con apposito modulo entro il 15 gennaio.