DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO
SASSARI
 

SASSARI,24.06.1996

A TUTTI GLI UFFICI STATALI DELLA PROVINCIA
 

OGGETTO: Istanze assegno nucleo familiare.
 

Si informa che per i beneficiari dell'assegno in oggetto sul cedolino di stipendio del prossimo mese di Luglio sara' riportata la seguente comunicazione: "Alla S.V. viene mensilmente corrisposto un assegno per il nucleo familiare per n.______ persone componenti di cui n______ figli e riferito per l'anno 1995, ad un reddito imponibile comunque inferiore a L.__________: Qualora la predetta situazione risulti variata, la S.V. è invitata a regolarizzare la propria posizione presso la Direzione Provinciale del Tesoro di Sassari." Il personale interessato dovra' pertanto produrre nuova istanza di rideterminazione dell'assegno solo nel caso in cui si siano verificate variazione delle condizioni personali e di reddito che comportino una modifica dell'importo dell'assegno stesso. Per il personale degli ex istituti autonomi e insegnanti elementari, poichè occorre acquisire agli atti di questa Direzione le dichiarazioni d'impegno dei richiedenti, dovranno essere prodotte oltre alle istanze di rideterminazione anche quelle di conferma del beneficio qualora le scuole di appartenenza non abbiano gia' trasmesso copia autentica della precedente richiesta. Cio' premesso , poichè pervengono alla scrivente numerose domande irregolari che determinano un notevole ritardo nella definizione delle pratiche e al fine di consentire al personale di codesto ufficio /scuola di verificare la propria posizione si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni.

1 - Le norme sulla concessione dell'assegno per il nucleo familiare sono dettate dal D.L. 13.3.88 N. 69 convertito nella L. 13.5.88 N.153 e dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 31 del 27.6.88.

2 - Le istanze debitamente compilate in ogni parte e su cui si deve aver cura di indicare sempre il numero di partita di spesa fissa, dovranno essere prodotte in duplice copia all'ufficio di servizio che provvedera' a trasmettere una copia a questa Direzione e ad inoltrare l'altra al comune di residenza del dichiarante per consentire eventuali controlli sulla consistenza numerica e sul reddito del nucleo familiare. Non saranno accettate le istanze presentate allo sportello direttamente dagli interessati.

3 - Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF compresi quelli a tassazione separata (ossia quelli relativi ad arretrati anni precedenti esclusi i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni su tali trattamenti) al lordo degli oneri deducibili e dell'eventuale deduzione relativa all'abitazione principale piu' i redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte e ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000 annui, conseguiti da tutti i componenti il nucleo familiare nell'anno precedente il 1 luglio di ciascun anno e ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno dal 1.7.1996 è assunto a riferimento il reddito conseguito nel 1995.

4 - L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo .

5 - Il nucleo familiare è composto dai coniugi con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato, dai figli ed equiparati di eta' inferiore ai 18 anni compiuti o senza limiti di eta' nei casi di inabilita' assoluta e permanente; dai fratelli sorelle e nipoti nel caso siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito la pensione ai superstiti.

6 - Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.

7 - In caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' corrispondenti a verita', si applicano le disposizioni sulle sanzioni penali, giusta l'art. 26 della L. 15/1968.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE DI A.N.F.

1 - Il requisito di orfano di entrambi i genitori deve risultare dal certificato di stato di famiglia o da una dichiarazione personale resa ai sensi dell'art.2 della L.4.1.68 N.15 , mentre con una dichiarazione ai sensi dell'art.4 della medesima legge deve essere attestato il requisito della non sussistenza del diritto a pensione.

2 - La condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a,celibe o nubile deve essere attestata mediante apposita certificazione (certificato di morte del coniuge, sentenza di divorzio, certificato di stato di famiglia in luogo del quale puo' essere prodotta dichiarazione personale ai sensi dell'art 2 e 4 della L. 15/68.

3 - L'inabilita' assoluta e permanente a proficuo lavoro o per i minori le difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta' deve essere certificata dalla competente A S L .

4 - Per i figli adottivi e per i minori affiliati e affidati deve prodursi copia del provvedimento dell'autorita' giudiziaria.

5 - Per i figli naturali legalmente riconosciti deve prodursi copia integrale dell'atto di nascita completo della paternita' e maternita' o dichiarazione personale ai sensi della legge 15/68 da cui risulti la data del riconoscimento.

6 - Per i figliastri l'estratto per riassunto dell'atto di nascita completo di paternita' e maternita'.

La documentazione deve essere prodotta in originale o in copia autentica.

Si fa presente che questa Direzione potra' richiedere per eventuali controlli la documentazione fiscale.

Si ringrazia codesto Ufficio / Scuola per la fattiva collaborazione che vorra' accordare, anche nell'interesse degli amministrati, curando la massima diffusione della presenti informazioni fra il proprio personale.

IL DIRETTORE 


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