INDICE
TITOLO I
L'ORDlNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
PER I SERVIZI PERIFERICI DEL TESORO
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
I CENTRI DEL SISTEMA INFORMATIVO
STRUTTURA E CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI
DIREZIONE - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 1 - Organizzazione del sistema informativo Pag. 1
Art. 2 - Circoscrizione territoriale del Centro nazionale di calcolo e contabilità e dei Centri
interregionali di elaborazione per i servizi periferici del Tesoro. " 1
Art. 3 - Servizio di analisi e programmazione - Organizzazione amministrativa delle attività
svolte dalle unità operative che impiegano sistemi di elaborazione - Software appli- " 2
cativo
Art. 4 - Responsabilità dei dirigenti e del personale addetto ai servizi di analisi e programma-
zione e di organizzazione amministrativa. " 4
Art. 5 - Dirigenza dei centri del sistema informativo. 4
Art. 6 - Attribuzioni del Direttore del Centro . 5
Art. 7 - Firma dei titoli di pagamento e degli atti - Delega di firma. " 6
Art. 8 - Matrici e punzoni per la firma dei titoli di pagamento e di altri elaborati . " 7
Art. 9 - Vigilanza - Organizzazione e funzionamento dei servizi . " 8
Art. 10 - Assegnazione del personale - Determinazione degli obblighi di servizio " 8
Art. 11 - Orario di servizio e di lavoro 8
Art. 12 - Corrispondenza in arrivo - Archiviazione e scarto degli atti " 9
Art. 13 - Spese d'ufficio
Art. 14 - Custodia del cifrario, dei valori e dei supporti per la firma dei titoli emessi . " 10
Art. 15 - Custodia del carteggio riservato nonché‚ delle pratiche e del materiale avente particola-
re rilevanza " 11
Art. 16 - Gestione dei beni mobili in dotazione - Misure per la sicurezza dei locali, dei sistemi di
elaborazione, di altre attrezzature tecniche e degli impianti " 12
Art. 17 - Manutenzione dei sistemi di elaborazione e degli apparati elettronici per acquisizione
dati, degli apparati per la trasmissione in linea dei dati, delle macchine ausiliarie, delle
altre attrezzature tecniche e degli impianti " 13
Art. 18 - Fermi macchina. 14
Art. 19 - Stampati. 15
Art. 20 - Calendario delle lavorazioni " 16
Art. 21 - Fogli di lavorazione e rilevazione automatica dei programmi attivati . " 16
Art. 22 - Dati statistici ed elaborazioni varie 17
Art. 23 - Divieto di effettuare lavorazioni o eseguire adempimenti non previsti dalle disposizioni
di servizio e non autorizzati - Udienze al pubblico " 17
Art. 24 - Riservatezza dei dati immessi nel sistema informativo. " 18
Art. 25 - Integrazione di procedure con altre amministrazioni, uffici ed enti. " 18
Art. 26 - Verbali di consegna in caso di sostituzione del direttore del Centro. " 19
Capo II
IL CENTRO NAZIONALE DI CALCOLO E CONTABILITÀ
STRUTTURA - ATTRIBUZIONE DEGLI UFFICI - RESPONSABILITÀ
Art. 27 - Struttura. . Pag. 21
Art. 28 - Compiti del Centro " 22
Art. 29 - Ufficio per i servizi di segreteria - Attribuzioni in materia di gestione del personale e
degli affari generali " 23
Art. 30 - Ufficio per i servizi di segreteria - Attribuzioni in materia di economato. " 24
Art. 31 - Ufficio per i servizi di segreteria - Attribuzioni in materia di protocollo, archivio,
spedizione e servizi vari " 24
Art. 32 - Scritture e registri tenuti dall'Ufficio per i servizi di segreteria " 25
Art. 33 - Ufficio per i servizi tecnici - Attribuzioni in materia di gestione della rete e dei collega-
menti " 26
Art. 34 - Ufficio per i servizi tecnici - Attribuzioni in materia di elaborazione e trasmissione dati
- Turni giornalieri di lavoro " 27
Art. 35 - Ufficio per i servizi tecnici - Attribuzioni in materia di lettura ottica e adempimenti
connessi. " 29
Art. 36 - Ufficio per i servizi tecnici - Attribuzioni in materia di acquisizione, gestione e riscontro
dati. " 29
Art. 37 - Scritture e registri tenuti dall'Ufficio per i servizi " 30
Art. 38 - Ufficio contabilità… e controlli - Attribuzioni in materia di allestimento delle contabilità -
Operazioni di riscontro " 31
Art. 39 - L'Ufficio contabilità e controlli - Attribuzioni in materia di spedizione delle contabilità e
degli altri elaborati prodotti dal Centro " 31
Art. 40 - Scritture e registri tenuti dall'Ufficio contabilità e controlli " 32
Art. 41 - Responsabilità del dirigente e del personale " 32
Capo III
I CENTRI INTERREGIONALI DI ELABORAZIONE - STRUTTURA
ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI - RESPONSABILITÀ
Art. 42 - Struttura Pag. 33
Art. 43 - Compiti dei Centri " 34
Art. 44 - Ufficio per i servizi di segreteria - Attribuzioni in materia di gestione del personale e degli affari generali " 36
Art. 45 - Ufficio per i servizi di segreteria - Attribuzioni in materia di economato " 36
Art. 46 - Ufficio per i servizi di segreteria - Attribuzioni in materia di protocollo, archivio,
spedizione e servizi vari " 36
Art. 47 - Scritture e registri tenuti dall'Ufficio per i servizi di segreteria " 36
Art. 48 - Ufficio per i servizi tecnici - Attribuzioni in materia di acquisizione ed elaborazione dati
e allestimento titoli di pagamento e relativi elaborati - Turni giornalieri di lavoro " 37
Art. 49 - Ufficio per i servizi tecnici - Attribuzioni in materia di esecuzione di lavorazioni
ausiliarie , " 40
Art. 50 - Scritture e registri tenuti dall'Ufficio per i servizi tecnici " 4 1
Art. 51 - Ufficio servizi amministrativi e spedizione titoli - Attribuzioni in materia di adempi-
menti amministrativi attinenti pensioni, stipendi e altre spese fisse " 41
Art. 52 - Ufficio servizi amministrativi e spedizione titoli - Attribuzioni in materia di riscontro e
spedizione titoli " 42
Art. 53 - Scritture e registri tenuti dall'Ufficio servizi amministrativi e spedizione titoli " 43
Art. 54 - Ufficio contabilità - Attribuzioni dell'Ufficio " 43
Art. 55 - Scritture e registri tenuti dall'Ufficio contabilità " 44
Art. 56 - Comunicazione dei facsimili di firma " 44
Art. 57 - Responsabilità del dirigente e del personale " 45
Capo IV
L’ATTIVITÀ INFORMATICA
PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO
Art. 58 - Sistemi di elaborazione periferici Pag. 45
Art. 59 - Movimentazione dei dati contenuti in banca dati " 46
Art. 60 - Operatività dei sistemi di elaborazione periferici
Art. 61 - Fasi delle procedure operative - Divieto di effettuare lavorazioni non previste dalle
disposizioni in vigore - Riservatezza dei dati contenuti negli archivi periferici " 47
Art. 62 - Fermi per guasti ai sistemi di elaborazione periferici " 48
TITOLO II
IL TRATTAMENTO E LA TRASMISSIONE DEI DATI
GESTITI DAL SISTEMA INFORMATIVO
CAPO I
LA BANCA DATI DELLE PENSIONI E DEGLI STIPENDI
Art. 63 - Organizzazione dei dati gestiti dal sistema informativo - Misure di sicurezza Pag. 49
Art. 64 - Struttura fisica della banca dati - Accesso e impiego " 50
Art. 65 - Area a carattere nazionale riservata ai dati di interesse generale " 51
Art. 66 - Area a carattere nazionale riservata alla rubrica " 51
Art. 67 - Area a carattere nazionale riservata alle tabelle applicative e di sistema " 51
Art. 68 - Area a carattere nazionale riservata ai messaggi " 52
Art. 69 - Aree a carattere provinciale per la gestione delle pensioni e dei trattamenti congeneri -
Bassa movimentazione " 52
Art. 70 - Aree a carattere provinciale per la gestione delle pensioni e dei trattamenti congeneri -
Alta movimentazione " 52
Art. 71 - Aree a carattere provinciale per la gestione delle pensioni e dei trattamenti congeneri -
Area di lavoro " 53
Art. 72 - Aree a carattere provinciale per la gestione delle partite di stipendio " 53
CAPO II
LA RETE DEI COLLEGAMENTI
Art. 73 - Sistema integrato per le telecomunicazioni Pag. 54
Art. 74 - Struttura della rete dei collegamenti. " 54
Art. 75 - Gestione della rete dei collegamenti " 55
TITOLO III
LA GESTIONE DELLE PARTITE DI PENSIONI
E TRATTAMENTI CONGENERI
CAPO I
I CONTI CORRENTI POSTALI DI SERIE SPECIALE
Art. 76 - Apertura dei conti correnti postali di serie speciale . Pag. 56
Art. 77 - Movimento dei conti . . . " 56
Art. 78 - Operazioni di accredito - Alimentazioni " 57
Art. 79 - Operazioni di addebito " 58
Art. 80 - Operazioni di chiusura al termine dell'anno finanziario Pag. 59
Art. 81 - Versamenti a favore del bilancio statale " 59
Art. 82 - Versamenti a favore di Amministrazioni e Aziende autonome di Stato " 60
Art. 83 - Versamenti a favore delle Casse degli Istituti di Previdenza " 60
Art. 84 - Versamenti a favore delle Ferrovie dello Stato " 60
Art. 85 - Versamenti a favore dell'E.N.P.A.S. e dell'I.N.A.D.E.L. " 61
Art. 86 - Versamenti a favore della Cassa mutuo soccorso cantonieri " 61
Capo II
L’ALLESTlMENTO E LA SPEDIZIONE
DEGLI ASSEGNI DI CONTO CORRENTE POSTALE
DI SERIE SPECIALE E DEI CONNESSI ELABORATI
Sezione I
CARATTERISTICHE, INTESTAZIONE E SPEDIZIONE
DEGLI ASSEGNI E DEI CONNESSI ELABORATI
Art. 87 - Moduli per la compilazione degli assegni Pag. 62
Art. 88 - Caratteristiche dei modelli S.M.8, S.M.8 bis e S.M.8 ter " 63
Art. 89 - Utilizzazione dei dati contenuti in banca dati ai fini dell'allestimento degli assegni e dei
connessi elaborati " 65
Art. 90 - Comunicazione di dati da parte di amministrazioni, uffici ed enti competenti a liquida-
re il trattamento pensionistico " 66
Art. 91 - Aggiornamento dei dati contenuti in banca dati a seguito di variazioni di carattere
generale " 66
Art. 92 - Operazioni di aggiornamento della banca dati - Allestimento e trasmissione dei suppor-
ti magnetici occorrenti per l'emissione degli assegni di conto corrente postale di serie
speciale e dei connessi elaborati nonché‚ per l'esecuzione degli altri adempimenti di
competenza " 67
Art. 93 - Procedure per l'allestimento degli assegni di conto corrente postale di serie speciale e
dei connessi elaborati. " 68
Art. 94 - Numerazione degli assegni " 68
Art. 95 - Importo degli assegni. " 69
Art. 96 - Limiti di importo e di validità degli assegni " 69
Art. 97 - Generalità e indirizzo dei beneficiari degli assegni . " 69
Art. 98 - Rata cui si riferisce il pagamento - Data di scadenza e data di esigibilità degli assegni " 70
Art. 99 - Localizzazione del pagamento degli assegni - Distinte di conferma degli assegni da
pagare mod. S.M. 11 " 71
Art. 100 - Spedizione delle distinte di conferma mod. S.M. 11 " 72
Art. 101 - Localizzazione degli assegni in una provincia diversa da quella in cui è iscritta la
relativa partita " 72
Art. 102 - Codice riguardante l'imputazione della spesa e la rilevazione di altre particolari infor-
mazioni " 73
Art. 103 - Operazioni di stampa degli assegni " 73
Art. 104 - Avvisi di pagamento " 74
Art. 105 - Rifacimento degli assegni che presentano imperfezioni di stampa o che siano stati
danneggiati nelle varie fasi di lavorazione " 74
Art. 106 - Firma di traenza degli assegni " 74
Art. 107 - Separazione degli assegni stampati - Apposizione di dati mediante punzonatura " 75
Art. 108 - Correzione dei dati riportati sugli assegni " 75
Art. 109 - Annullamento degli assegni non più esigibili Pag. 76
Art. 110 - Distinta di carico degli assegni emessi mod. S.M. 13 " 76
Art. 111 - Spedizione delle distinte di carico mod. S.M.13 " 77
Art. 112 - Riscontro dei totali relativi agli assegni emessi " 77
Art. 113 - Emissione di assegni con procedura d'urgenza 78
Art. 114 - Piegatura e imbustamento degli assegni 79
Art. 115 - Confezione dei pieghi e trasmissione all'Amministrazione postale degli assegni da
recapitare ai beneficiari. 79
Art. 116 - Recapito degli assegni ai beneficiari. . 80
Art. 117 - Accreditamento in via continuativa delle pensioni e dei trattamenti congeneri sui conti
correnti postali intestati ai titolari delle relative partite " 80
Art. 118 - Accreditamento in via continuativa delle pensioni e dei trattamenti congeneri sui conti
correnti bancari intestati ai titolari delle relative partite " 81
Art. 119 - Spedizione dei postagiro e delle relative distinte di conferma mod. S.M.11 - Esenzione
dalla tassa postale 82
Art. 120 - Postagiro a favore dei conti correnti postali intestati alle Tesorerie " 82
Art. 121 - Termini di validità… delle segnalazioni delle Direzioni provinciali del Tesoro " 82
Art. 122 - Elaborati vari a fini di riscontro 83
Sezione II
RITENUTE ERARIALI, EXTRAERARIALI, PER ALIMENTI,
CONTRIBUTIVE E SINDACALI
Art. 123 - Conguaglio fiscale 84
Art. 124 - Rilascio della certificazione ai titolari di pensioni e trattamenti congeneri soggetti
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Comunicazioni all'Amministra-
zione finanziaria 85
Art. 125 - Versamento delle ritenute per IRPEF. 86
Art. 126 - Versamento delle ritenute extraerariali a favore degli enti creditori, dei contributi
obbligatori a favore del servizio sanitario nazionale e dei contributi volontari a favore
dell'Associazione nazionale "Giuseppe Kirner" 87
Art. 127 - Versamento delle ritenute per prestazioni alimentari " 89
Art. 128 - Versamento delle ritenute per contributi volontari a favore delle Associazioni di cate-
goria. 90
Art. 129 - Versamento dei contributi sindacali 92
Capo III
IL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI
Art. 130 - Pagamento degli assegni agli intestatari ovvero ai loro rappresentanti legali e procura-
tori Pag. 93
Art. 131 - Pagamento degli assegni a persona delegata dal beneficiario " 95
Art. 132 - Pagamento degli assegni da parte di un Istituto di credito prescelto dal beneficiario " 96
Art. 133 - Pagamento degli assegni ai pensionati ricoverati in istituti di rieducazione o assistenzia-
li, in luoghi di cura ovvero detenuti in stabilimenti di pena " 96
Art. 134 - Pagamento degli assegni mediante commutazione in buoni fruttiferi postali o altri titoli " 97
Art. 135 - Pagamento degli assegni con accreditamento in conto corrente postale " 97
Art. 136 - Pagamento delle pensioni e dei trattamenti congeneri a favore dei titolari residenti
all'estero.
Art. 137 - Pagamento dei ratei a seguito del decesso dei titolari delle partite di pensione " 98
Art. 138 - Opposizioni al pagamento degli assegni di conto corrente postale di serie speciale " 98
CAPO IV
GLI ASSEGNI SCADUTI, DANNEGGIATI, SMARRITI,
SOTTRATTI, DISTRUTTI O CHE SIANO OGGETTO
DI INDAGINI AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE
Art. 139 - Rinnovazione degli assegni scaduti, danneggiati, smarriti, sottratti o distrutti prima del
pagamento Pag. 99
Art. 140 - Rinnovazione degli assegni danneggiati, smarriti, sottratti o distrutti dopo il pagamento " 100
Art. 141 - Assegni pagati oggetto di indagini amministrative o giudiziarie " 100
Capo V
IL PAGAMENTO IN VALUTA ESTERA DELLE PENSIONI
E DEI TRATTAMENTI CONGENERI
Sezione I
GENERALITÀ
Art. 142 - Periodicità e data di scadenza Pag. 101
Art. 143 - Segnalazione dei dati al Centro nazionale di calcolo e contabilità " 101
Art. 144 - Allestimento e trasmissione dei supporti magnetici occorrenti per l'emissione dei titoli
di pagamento e dei connessi elaborati " 102
Art. 145 - Modalità di pagamento " 102
Art. 146 - Emissione degli assegni di serie speciale e dei connessi elaborati per il pagamento delle
rate correnti " 103
Art. 147 - Pagamento di arretrati, quote differenziali e rate fuori scadenza " 103
Art. 148 - Elaborati integrativi per le procedure di pagamento " 104
Art. 149 - Trasmissione dei modd. S.M.21, degli altri elaborati nonché‚ dei supporti magnetici " 104
Sezione II
PAGAMENTO TRAMITE GLI ISTITUTI DI CREDITO
CORRISPONDENTI DEL TESORO
E RESA DELLE RELATIVE CONTABILITÀ
Art. 150 - Operazioni di pagamento " 105
Art. 151 - Modalità per l'effettuazione dei pagamenti " 105
Art. 152 - Rendiconti degli Istituti di credito " 106
Art. 153 - Riaccredito delle somme non erogate dagli Istituti di credito " 107
Art. 154 - Contabilizzazione dei pagamenti eseguiti " 108
Sezione III
PAGAMENTI MEDIANTE ASSEGNI IN DIVISA ESTERA
O ATTRAVERSO CONTI DI COMPENSAZIONE
E RESA DELLE RELATIVE CONTABILITÀ
Art. 155 - Operazioni di pagamento " 109
Art. 156 - Acquisizione della valuta estera " 109
Art. 157 - Modalità per l'effettuazione dei pagamenti " 110
Art. 158 - Rendiconti delle rappresentanze diplomatiche o consolari " 110
Art. 159 - Contabilizzazione dei pagamenti eseguiti " 111
TITOLO IV
LA RESA DELLE CONTABILITÀ DEGLI ASSEGNI
DI PENSIONE ESTINTI
Capo I
LE PROCEDURE DI CONTABILIZZAZIONE
Art. 160 - Trasmissione al Centro nazionale di calcolo e contabilità… degli assegni pagati, di quelli
stralciati e successivamente regolarizzati nonché‚ dei postagiro estinti - Resa delle conta-
bilità Pag. 112
Art. 161 - Compilazione delle distinte mod. S.M.25 Pag. 114
Art. 162 - Operazioni preliminari alla lettura ottica " 114
Art. 163 - Lettura ottica degli assegni versati dalla Posta " 115
Art. 164 - Lettura ottica dei postagiro estinti, degli assegni pagati fuori provincia nonché‚ di quelli
stralciati da precedenti contabilità e riprodotti dopo la regolarizzazione " 116
Art. 165 - Acquisizione manuale dei -dati relativi agli assegni scartati dalla lettura ottica " 116
Art. 166 - Elaborazione dei dati contenuti nei supporti magnetici concernenti i titoli da contabi-
lizzare e raffronto con i dati risultanti dai supporti che hanno dato luogo all'emissione
degli stessi titoli - Modelli S.M. 15 " 117
Art. 167 - Eliminazione delle eventuali discordanze esistenti tra il numero totale e l'importo
complessivo degli assegni indicati dalla Posta sui Modd. S.M.25 ed i risultati ottenuti
dal Centro nazionale di calcolo e contabilità a seguito delle proprie lavorazioni " 118
Art. 168 - Ulteriore elaborazione dei supporti magnetici contenenti i dati relativi agli assegni da
contabilizzare - Rilevazione delle incongruenze tra numero d'iscrizione e codice di
imputazione della spesa " 119
Art. 169 - Allestimento degli elaborati contabili mod. S.M. 16 e mod. S.M. 27 - Riepiloghi genera-
li, per codice di imputazione della spesa, degli importi complessivi degli assegni conta-
bilizzati mensilmente distintamente per Centro interregionale di elaborazione traente " 120
Art. 170 - Elenco delle partite che presentano incongruenze tra il numero d'iscrizione e il codice di
imputazione della spesa - Elenco dei ratei pagati " 121
Art. 171 - Assegni stralciati " 122
Art. 172 - Assegni non regolarizzabili " 123
Art. 173 - Rimborso all'Amministrazione postale degli assegni pagati " 124
Art. 174 - Spedizione delle contabilità agli Organi di controllo " 125
Art. 175 - Trasmissione alle Direzioni provinciali del Tesoro dei documenti contabili e degli altri
elaborati " 126
Art. 176 - Trasmissione dei documenti contabili ai Centri interregionali di elaborazione " 126
Art. 177 - Rilievi degli Organi di controllo " 127
Art. 178 - Esame degli assegni estinti compresi nelle contabilità già in possesso degli Organi di
controllo " 127
CAPO II
I REGISTRI CONTABILI
Art. 179 - Registro di carico e scarico degli assegni versati dalla Posta, mod. 190 T Pag. 128
Art. 180 - Registro di movimento del conto corrente postale di serie speciale, mod. S.M. 22 " 129
Art. 181 - Registro dei movimenti contabili relativi a ciascun codice di imputazione della spesa,
mod. S.M. 23 " 130
TITOLO V
LA GESTIONE DELLE PARTITE DI STIPENDI
E DI ALTRE SPESE FISSE
CAPO I
L'ALLESTlMENTO E LA SPEDIZIONE DEI TITOLI DI SPESA
PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E LA PRODUZIONE
DEI CONNESSI ELABORATI
Sezione I
CARATTERISTICHE, INTESTAZIONE E SPEDIZIONE
DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO E DEI CONNESSI ELABORATI
Art. 182 - Moduli per la compilazione degli ordini di pagamento Pag. 131
Art. 183 - Caratteristiche degli ordini di pagamento modelli S.M. 38 e S.M.40 " 132
Art. 184 - Prospetto nominativo dei creditori modello S.M.38 ter Pag. 132
Art. 185 - Utilizzazione e aggiornamento dei dati contenuti in banca dati ai fini dell'allestimento
degli ordini di pagamento e dei connessi elaborati " 133
Art. 186 - Allestimento e trasmissione dei supporti magnetici occorrenti per l'emissione degli
ordini di pagamento e dei connessi elaborati nonché‚ per l'esecuzione degli altri adempi-
menti di competenza " 134
Art. 187 - Lavorazioni per l'allestimento degli ordini di pagamento e dei connessi elaborati " 135
Art. 188 - Intestazione degli ordini di pagamento " 136
Art. 189 - Numerazione degli ordini di pagamento " 136
Art. 190 - Scadenza delle rate di stipendio - Data di emissione e data di esigibilità degli ordini di
pagamento " 136
Art. 191 - Codice riguardante l'imputazione della spesa " 137
Art. 192 - Localizzazione del pagamento dei titoli di spesa - Codice dell'ufficio pagatore " 137
Art. 193 - Pagamento degli stipendi in una provincia diversa da quella in cui è iscritta la relativa
partita " 138
Art. 194 - Operazioni di stampa, di rifacimento, di firma, di separazione e di punzonatura degli
ordini di pagamento " 138
Art. 195 - Correzione dei dati riportati sugli ordini di pagamento " 139
Art. 196 - Annullamento degli ordini di pagamento non più esigibili " 139
Art. 197 - Distinta delle competenze mensili (cedolino) mod. S.M.39 - Elenchi riepilogativi delle
distinte spedite " 140
Art. 198 - Distinta di carico, mod. S.M.42, dei titoli emessi " 141
Art. 199 - Distinta di spedizione, mod. S.M.41, dei titoli emessi e relativa attestazione di ricevuta
mod. S.M.41/A - Altri elaborati ad uso degli uffici pagatori " 141
Art. 200 - Controllo dei totali relativi agli ordini di pagamento emessi. Accoppiamento dei titoli
collettivi con i corrispondenti prospetti nominativi dei creditori o con altri elenchi
integrativi dei titoli stessi " 142
Art. 201 - Spedizione agli uffici pagatori degli ordini di pagamento e degli altri elaborati " 143
Art. 202 - Spedizione degli elenchi dei creditori mod. S.M. 38 ter e delle distinte delle competenze
mensili (cedolini) mod. S.M. 39 agli uffici di appartenenza del personale amministrato " 143
Art. 203 - Spedizione delle distinte di carico mod. S.M. 42 e delle attestazioni di ricevuta mod.
S.M. 41/A alle Direzioni provinciali del Tesoro " 144
Art. 204 - Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi a mezzo vaglia cambiario della Banca d'ltalia " 144
Art. 205 - Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi a mezzo vaglia postale
ordinario o telegrafico " 145
Art. 206 - Accreditamento in via continuativa degli stipendi e degli altri assegni fissi sui conti
correnti postali intestati ai titolari delle relative partite " 145
Art. 207 - Accreditamento in via continuativa degli stipendi e degli altri assegni fissi ai conti
correnti bancari intestati ai titolari delle relative partite " 146
Art. 208 - Date di estinzione e di accreditamento degli stipendi e degli assegni fissi continuativi ai
conti correnti postali e bancari intestati ai creditori " 147
Art. 209 - Termini di validità delle segnalazioni delle Direzioni provinciali del Tesoro " 147
Art. 210 - Elaborati vari a fini di riscontro " 148
Art. 211 - Emissione con procedimento manuale dei titoli per il pagamento degli stipendi e per il
versamento delle relative ritenute " 149
Sezione II
RITENUTE ERARIALI, EXTRAERARIALI, PER ALIMENTI,
CONTRIBUTIVE E SINDACALI
Art. 212 - Conguaglio fiscale " 150
Art. 213 - Rilascio della certificazione ai titolari di partite di stipendio soggetti all'imposta sul
reddito delle persone fisiche (lRPEF) Comunicazioni all'Amministrazione finanziaria " 151
Art. 214 - Versamento delle ritenute per IRPEF " 152
Art. 215 - Versamento delle ritenute extraerariali a favore degli enti creditori e dei contributi
obbligatori a favore del servizio sanitario nazionale Pag. 153
Art. 216 - Versamento delle ritenute per prestazioni alimentari " 154
Art. 217 - Versamento delle ritenute per contributi volontari a favore dell'Associazione nazionale
"Giuseppe Kirner" " 155
Art. 218 - Versamento delle ritenute per contributi obbligatori a favore dell'Ente nazionale assi-
stenza magistrale (E.N.A.M.) . " 156
Art. 219 - Versamento dei contributi sindacali " 156
Art: 220 - Moduli per la compilazione degli ordini di pagamento mod. S.M.51 " 157
Art. 221 - Distinta di carico, mod. S.M.48, dei titoli emessi per il versamento delle ritenute " 157
Art. 222 - Distinta di spedizione, mod. S.M. 49, degli ordini di pagamento emessi per il versamen-
to delle ritenute - Elenco riepilogativo mod. S.M.50 " 158
Capo II
LA GESTIONE DELLE PARTITE DI SPESA FISSA
DIVERSE DALLE PENSIONI E DAGLI STIPENDI
Art. 223 - Spese erogate a mezzo ruoli di spesa fissa Pag. 158
Art. 224 - Segnalazioni e termini di validità delle stesse - Allestimento e trasmissione dei supporti
magnetici occorrenti per l'emissione dei titoli di spesa e dei connessi elaborati - Esecu-
zione delle lavorazioni Numerazione e intestazione dei titoli " 159
Art. 225 - Periodicità e scadenza delle rate - Data di emissione e data di esigibilità dei titoli di
spesa - Localizzazione del pagamento dei titoli " 159
Art. 226 - Allestimento degli ordini di pagamento e dei connessi elaborati. Controllo dei totali -
Rettifica dei dati riportati sui titoli Annullamento - Spedizione dei titoli e degli altri
elaborati " 160
Art. 227 - Estinzione degli ordini di pagamento mod. S.M.51 con le forme agevolative di riscossione " 160
Art. 228 - Affidamento del servizio alle Direzioni provinciali del Tesoro - Compilazione manuale
dei titoli per il pagamento delle spese fisse varie " 161
CAPO III
GLI ORDINI PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI
E DELLE SPESE FISSE VARIE SMARRITI,
SOTTRATTI, DISTRUTTI O DANNEGGIATI
ATTI DI IMPEDIMENTO AL PAGAMENTO
Art. 229 - Rinnovazione dei titoli smarriti, sottratti, distrutti o danneggiati prima del pagamento Pag. 162
Art. 230 - Titoli smarriti, sottratti, distrutti o danneggiati dopo il pagamento " 164
Art. 231 - Richiesta di titoli insoluti in possesso degli uffici pagatori - Atti di impedimento al
pagamento " 164
CAPO IV
LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO ESTINTI
Art. 232 - Scarico dei titoli emessi Pag. 165
TITOLO VI
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 233 - Eliminazione di dati presenti negli elaborati - Indicazione di nuovi dati Pag. 166
Art. 234 - Movimentazione dei dati contenuti in banca dati e allestimento degli elaborati concer-
nenti le Direzioni provinciali del Tesoro strutturate in circoscrizioni territoriali " 167
Art. 235 - Trasferimento e scambio di dati con l'impiego di tecnologie diverse da quella rappre-
sentata dai supporti magnetici " 168
Art. 236 Rinvio alle disposizioni vigenti " 168
* * *
INDICE ANALITICO Pag. XI
TABELLE
Tabella I - Principali stampati in uso Pag. A
Tabella II - Tabella di classificazione per l'archiviazione degli atti " C
INDICE ANALITICO
Principali abbreviazioni usate:
Assegno: - assegno di conto corrente postale di serie speciale e postagiro, sempre che la disposizione richiamata non riguardi esplicitamente questa seconda specie di titolo. In tale caso viene usata la specifica denominazione di "postagiro"Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.;
B.I. - Banca d'Italia;
C.A.A.F. - Centro di assistenza fiscale;
c/c - conto corrente;
C.I.E. - Centro interregionale di elaborazione;
C.N.C.C. - Centro nazionale di calcolo e contabilità;
D. P. T. - Direzione provinciale del Tesoro;
I.G.S.T. - Istruzioni generali sui servizi del Tesoro;
0/A - ordine di accreditamento;
o.p. - ordine di pagamento.
*
* *
ACCERTAMENTI ISPETTIVI: artt. 9; 122; 210;
ACCESSO ALL'AREA MESSAGGI: art. 68;
ACCREDITAMENTI AL C/C POSTALE DI SERIE SPECIALE
-vedasi: CONTO CORRENTE POSTALE DI SERIE SPECIALE;
-vedasi: MODELLO S.M.22;
ACCREDITAMENTO PENSIONI IN C/C BANCARIO:
-alimenti: art. 127;
-avviso agli interessati: art. 118;
-codice ufficio pagatore: art. 99;
-contabilizzazione postagiro: art. 174;
-esclusione: art. 137;
-modello S.M.13: art. 110;
-operazioni per l'accreditamento: artt. 93; 118;
-pensionati residenti all'estero: art. 136;
ACCREDITAMENTO PENSIONI IN C/C POSTALE:
-alimenti: art. 127;
-allestimento postagiro: artt. 97; I 17;
-codice ufficio pagatore: art. 99;
-esclusione: art. 137;
-pensionati residenti all'estero: art. 136;
-singoli assegni: art. 135;
ACCREDITAMENTO SPESE FISSE VARIE IN C/C BANCARIO O POSTALE: art. 227;
ACCREDITAMENTO STIPENDI IN C/C BANCARIO:
-alimenti: art. 216;
-avvisi agli interessati: art. 202;
-coordinate Istituti di credito: artt. 182; 186;
-data di estinzione degli o.p. e data di accreditamento: art. 208;
-operazioni per l'accreditamento: artt. 187; 207;
-sospensione accreditamento e ricupero assegni: art. 207;
XI
ACCREDITAMENTO STIPENDI IN C/C POSTALE:
-alimenti: art. 2I6;
-avviso agli interessati: art. 202:
-data di estinzione degli o.p. e data di accreditamento: art. 208;
-operazioni per l'accreditamento: art. 206;
-pagamenti fuori provincia: art. 193;
ACQUISIZIONE DATI:
-acquisizione manuale: artt. 36; 61; 163; 165; l66; 167;
-apparecchiature: artt. 16; 17;
-segnalazione e acquisizione: artt. 36; 48; 71; 72; 92; 143; 186; 224;
-validità delle segnalazioni: artt. 34; 121; 209; 224;
-variazioni di carattere generale: artt. 90; 91; I85;
-vedasi: BANCA DATI PENSIONI E STIPENDI;
-vedasi: DATI;
ACQUISTO ELABORATORI E ALTRE MACCHINE: vedasi: CONTRATTI;
ADDEBITI AL C/C POSTALE DI SERIE SPECIALE:
-vedasi: CONTO CORRENTE POSTALE DI SERIE SPECIALE;
-vedasi: MODELLO S.M.22;
ADEMPIMENTI NON PREVISTI DA DISPOSIZIONI E NON AUTORIZZATI: artt. 23; 61;
AFFARI GENERALI: artt. 29; 44;
AGGIUNTA DI NUOVI DA TI SU STAMPA TI UFFICIALI: art. 233;
ALIMENTAZIONE:
-vedasi: CONTO CORRENTE POSTALE DI SERIE SPECIALE;
-vedasi: MODELLO S.M.22;
ALIMENTI
-pensioni: intestazione degli assegni: art. 127; 130;
-pensioni: pagamento: art. 127; 130;
-pensioni: pagamento fuori provincia: art. 101;
-pensioni: pagamento senza produzione dello specifico documento di identificazione: art. 130;
-stipendi: art. 216;
ALLESTIMENTO TITOLI E ALTRI ELABORATI: vedansi voci riguardanti i singoli modelli allestiti dai
Centri;
ALTA MOVIMENTAZIONE (area di banca dati): artt. 64; 70; 72;
AMBASCIATE: artt. 145; I48; da 155 a 159;
AMMINISTRAZIONE POSTALE vedasi: POSTA;
ANALISI E PROGRAMMAZIONE: artt. 3; 4;
-vedasi: PROGRAMMI;
ANNUALITÀ: art. 223;
-vedasi: SPESE FISSE VARIE;
ANNULLAMENTO STAMPATI SCARTATI: art. 19;
ANNULLAMENTO TITOLI:
-assegni: artt. 108; 109; 113; vedasi: ASSEGNI INSOLUTI;
-o.p. spese fisse varie: art. 226;
-o.p. stipendi: artt. 195; 196;
ARCHIVIAZIONE:
-atti: art. 12;
-carteggio riservato: art. 15;
-fogli di lavorazione: art. 21;
-vedasi: Tabella II;
XII
ARCHIVIO: artt. 12; 31; 46;
-vedasi: ARCHIVIAZIONE;
-vedasi: SCARTO ATTI D'ARCHIVIO;
AREA DI LAVORO (banca dati): artt. 64; 71; 72;
AREE ADIBITE A "LOG" DI SISTEMA: art. 34;
AREE DI BANCA DATI: vedasi: BANCA DATI PENSIONI E STIPENDI;
ARMADIO METALLICO A DOPPIA CHIAVE: art. 15;
ARRETRATI:
-pensioni: artt. 93; 98; 147;
-stipendi: artt. 186; 211;
ARROTONDAMENTO: artt. 183; 184;
ASSEGNI A CARICO DELLA CASSA MUTUO SOCCORSO CANTONIERI: art. 86; -
ASSEGNI ANNESSI ALL'ONORIFICENZA DELL'ORDINE DI VITTORIO VENETO: art. I42;
ASSEGNI E POSTAGIRO PER IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI:
-vedasi: MODELLO S.M. 8;
-vedasi: MODELLO S.M. 8 bis;
-vedasi: MODELLO S.M. 8 ter;
ASSEGNI INSOLUTI:
-annullati: artt. 108; 109;
-richiesti agli Uffici postali: art. 138;
-scaduti di validità…: artt. 96; 139; 166; I71; I72; 175; l76; 234;
ASSEGNI SCADUTI: artt. 96; 139; 166; 17I; 172; 175; 176; 234;
ASSEGNI SMARRITI, SOTTRATTI; DISTRUTTI; DANNEGGIATI:
-vedasi: SMARRIMENTO;
-vedasi: SOTTRAZIONE;
-vedasi: DISTRUZIONE;
-vedasi: DANNEGGIAMENTO;
ASSEGNI STRALCIATI- vedasi: CONTABILITÀ ASSEGNI ESTINTI;
ASSEGNI STRAORDINARI ANNESSI ALLE DECORAZIONI AL VALORE: artt. 98; 142;
ASSEGNI URGENTI art. l 13;
ASSEGNI VITALIZI A CARICO dell'I.N.A.D.E.L. E DELL'E.N.P.A.S.: artt. 85; 98; 142;
ASSEGNO ALIMENTARE: artt. 101; l27; 130; 216;
ASSENZA DEL DIRETTORE: artt. 5; 26;
ASSOCIAZIONE NAZIONALE "G.KlRNER": artt. 126;217;
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA:
-codice delle pensioni gravate da contributi: art. 102;
-versamento contributi: art. 128;
-vedasi: E.N.A.M.;
-vedasi: ASSOCIAZIONE NAZIONALE <<G. KIRNER";
-vedasi: RITENUTE EXTRAERARIALI;
-vedasi: SINDACATI;
XIII
ATTI:
-classificazione: Tabella 11;
-custodia atti riservati o di particolare rilevanza: art. 1S;
-firma: artt. 6; 7;
-protocollazione e archiviazione: artt. 12; 31; 46; Tabella II;
-scarto: art. 12;
-spedizione: artt. 31; 46;
ATTI DI OPPOSIZIONE AL PAGAMENTO: artt. 138; 231;
ATTIVITÀ DI SISTEMA: art. 34;
ATTREZZATURE TECNICHE artt. 16; 17; 26;
ATTRIBUZIONI: vedasi: COMPITI;
AVVISI DI PAGAMENTO: artt. 104; 118; 197;
-vedasi: COMUNICAZIONI AI PENSIONATI;
-vedasi: COMUNICAZIONI AI TITOLARI DI PARTITE DI STIPENDIO;
AZIENDE DI CREDITO: vedasi: ISTITUTI DI CREDITO;
BANCA DA TI PENSIONI E STIPENDI
-acquisizione dati: art. 36;
-aggiornamento; movimentazione; transazioni: artt. 59; 71; 72; 90; 91; 92; 143; 185; 186;
-area di transito dei dati (area di lavoro): artt. 71; 72; 92;
-aree: artt. 64 e da 65 a 72;
-aree distinte per circoscrizioni territoriali e divisioni: artt. 64; 234;
-identificazione dei posti di lavoro: artt. 67; 71;
-orario di accesso all'area messaggi: art. 68;
-organizzazione dei dati: art. 63;
-personale autorizzato a eseguire transazioni: artt. 59; 63;
-salvataggio dei dati: artt. 34; 92;
-sicurezza dei dati: art. 63;
-struttura: art. 64;
-tempo di permanenza dei dati: art. 63;
-utilizzazione dei dati per allestimento titoli ed elaborati: artt. 89; 185;
-vedasi: DATI;
-vedasi: TRASMISSIONE DATI;
BANCHE: vedasi ISTITUTI DI CREDITO;
BANCHE DATI DIVERSE: art. 3;
BASSA MOVIMENTAZIONE (area di banca dati): artt. 64; 69; 72;
BENI MOBILI IN DOTAZIONE: artt. I6: 26:
BOLGETTA PER LA CONSEGNA DEI TITOLI: artt. 26; 20I;
BUONI FRUTTIFERI POSTALI O ALTRI TITOLI: artt. 134; 137;
CALENDARIO DELLE LAVORAZIONI: art. 20;
CANONI DIVERSI: art. 223;
-vedasi: SPESE FISSE VARIE;
CAPITOLO:
-vedasi: CODICE;
-vedasi: IMPUTAZIONE DELLA SPESA;
CARICHI DI LAVORO DEI CENTRI art. 22;
CASSA MUTUO SOCCORSO CANTONIERI (assegni a carico): art. 86;
XIV
CASSAFORTE: artt. 8; 14; 26;
CEDOLINO:
-pensioni: artt. 88; 123;
-stipendi: artt. 187; 190; 197; 202; 212;
CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE: artt. 123; 212;
CENTRO DI GESTIONE: art. 33;
CENTRO DI SVILUPPO: art. 3;
CENTRO INTERREGIONALE DI ELABORAZIONE:
-circoscrizione territoriale: art. 2;
-compiti (in generale): art. 43;
-compiti dei vari Uffici: artt. 44; 45; 46; 48; 49; 51; 52; 54;
-comunicazione dei dati relativi ai titoli emessi al C.N.C.C.: artt. 93; 113; 187; 21l; 234;
-direzione: artt. 5; 6;
-sostituzione del direttore (verbali di consegna): art. 26;
-struttura: art. 42; vedansi voci riguardanti i diversi servizi;
-vedasi: DIRETTORE DEL CENTRO; .,
-vedasi: LOCALI DEL CENTRO:
CENTRO NAZIONALE DI CALCOLO E CONTABILITÀ:
-circoscrizione territoriale: art. 2;
-compiti (in generale): art. 28;
-compiti dei vari Uffici: artt. 29; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 38; 39;
-comunicazionedeidatiperemissionedeititolidapartedelC.l.E.:artt.92; l26; 129; 144; 186;2I5;218;219;
224;
-direzione: artt. 5; 6;
-gestione della rete per la trasmissione dei dati: art. 75;
-sostituzione del direttore (verbali di consegna): art. 26;
-struttura: art. 27; vedansi voci riguardanti i diversi servizi;
-vedasi: DIRETTORE DEL CENTRO;
-vedasi: LOCALI DEL CENTRO;
CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA: vedasi: ESISTENZA IN VITA;
CERTIFICATO D'IMPOSTA MOD. 101: art. 213;
CERTIFICATO D'IMPOSTA MOD. 201: artt. 88; 124;
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE: art. 130;
-vedasi: NUMERO DI ISCRIZIONE;
CHIAVI: artt. 14; I 5; 26;
CIFRARIO: artt.,14; 26;
CIRCOLARI: art. 26; Tabella I1;
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEI CENTRI: art. 2;
CIRCOSCRIZIONI E DIVISIONI DELLE D.P.T. :
-allestimento distinti elaborati: art. 234;
-aree di banca dati: art.64,
-codice della provincia: artt. 88; 99; 183; 192;
-numerazione degli assegni: art. 94; 113;
-numerazione degli o.p.. delle spese fisse varie: art. 224;
-numerazione degli o.p.. degli stipendi: art. 189;
CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI: art. 12; Tabella II;
CLAUSOLE CONTRATTUALI: artt. 16; 17; 18;
XV
CODICE
-composito (check) per la lettura ottica degli assegni: artt. 88; 163;
-fiscale: artt. 88; 183; 184; 197; I98; 199;
-modalità… di pagamento: artt. 88; 99; 183; 192; 193;
-particolari trattamenti pensionistici e amministrazione di appartenenza: art. 102;
-pensioni e stipendi gravati da contributi sindacali o da altri contributi: artt. 102; 126, 128; 129; 217; 219;
-provincia: artt. 88; 99; 183; 192;
-stato di previsione: artt. 183; 191;
-titolo: artt. 183;
-ufficio di appartenenza del titolare di partita di stipendio: art. I83;
-vedasi: IMPUTAZIONE DELLA SPESA;
-vedasi: UFFICIO PAGATORE;
COGNOME E NOME DEI TITOLARI E ALTRI DA TI ANAGRAFICI
-alimenti: artt. 127; 216;
-pensioni: artt. 88; 97; 108; 146;
-ratei a seguito del decesso dei titolari: art. 130;
-spese fase varie: vedasi: INTESTAZIONE TITOLI;
-stipendi: artt. 183; 184; 188;
COLLEGAMENTI: vedasi: TRASMISSIONE DATI;
COMMUTAZIONE DEGLI ASSEGNI IN BUONI FRUTTIFERI POSTALI O ALTRI TITOLI: artt. 134;
137;
COMMUTAZIONE IN VAGLIA CAMBIARIO B.l.:
-alimenti: art. 216;
-avviso agli interessati: art. 202;
-operazioni per la commutazione: art. 204;
-pagamento fuori provincia: art. 193;
-spese fisse varie: art. 227;
COMMUTAZIONE IN VAGLIA POSTALE
-alimenti: art. 216;
-avviso agli interessati: art. 202;
-operazioni di commutazione: art. 205;
-pagamento fuori provincia: art. 193;
-spese fisse varie: art. 227;
COMPILAZIONE MANUALE DEI TITOLI:
-pensioni: artt. 78; 125; 126;
-spese fisse varie: art. 228;
-stipendi: artt. 211; 214; 216;
COMPITI
-Centro interregionale di elaborazione: art. 43;
-Centro nazionale di calcolo e contabilità…: art. 28;
-personale: art. 10;
-Servizio analisi e programmazione: artt. 3; 4;
-Servizio organizzazione amministrativa del sistema informativo: artt. 3; 4;
-Uffici dei Centri: vedansi voci relative ai singoli servizi;
COMUNICAZIONI AI PENSIONA TI:
-a mezzo dei tagliandi uniti agli assegni: artt. 88; 123;
-avvisi di pagamento: art. 104;
-per accreditamento in c/c bancario: art. 118;
COMUNICAZIONI AI TITOLARI DI PARTITE DI STIPENDIO: artt. 197;212;
-vedasi: MODELLO S.M. 39;
XVI
CONDIZIONI:
-godimento della pensione: artt. 88; 130; 151; 152; 157;
-pagamento dell'assegno: artt. 88; 130;
CONFEZIONE DEI PIEGHI CONTENENTI ASSEGNI CONTABILIZZATI: art. 168;
CONFEZIONE DEI PIEGHI CONTENENTI TITOLI DA PAGARE:
-pensioni: art. 115;
-stipendi; art. 201;
CONGUAGLIO FISCALE
-pensioni: art. l23;
-stipendi: art. 212;
CONSEGNATARIO: artt. 6; 16;
CONSEGNE PER SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE: artt. 15; 26;
CONSERVAZIONE DEI SUPPORTI DI FIRMA: artt. 8; 14;
CONSERVAZIONE DEI SUPPORTI INFORMATICI artt. 34; 48;
CONSOLATI: artt. 145; 148; da 155 a 159;
CONTABILE DEL PORTAFOGLIO: artt. 146; 148; l49; I50; 152; 153; 154; 156;
CONTABILITÀ ASSEGNI ESTINTI:
-acquisizione manuale dei dati: artt. 165; 166; 167;
-addebito assegni al c/c postale di serie speciale: artt. 79; 173;
-addebito postagiro al c/c postale di serie speciale: artt. 79; I01;
-adempimenti (in genere): artt. 38; 39; 40; 54; 55; 160;
-assegni stralciati: artt. 160; 164; l65; 171; 172; 173; 177; 179; 181;
-elaborazione dei dati: artt. 166; 168;
-eliminazione discordanze: artt. 167; 168; 181;
-lettura ottica: artt. 163; 164;
-ordine progressivo degli assegni contabilizzati: art. 168;
-resa delle contabilità… da parte della Posta: artt. 160; I79;
-rimborso alla Posta degli assegni pagati: artt. 173; 179;
-riscontro di concordanza tra risultati dell'elaborazione e riepiloghi della Posta: art. 167;
-riscontro di concordanza tra totali dei modd. S.M.27 e totali calcolati dalla Posta: art. I69;
-scritture sui registri contabili modd. 190T, S.M.22 e S.M.23: artt. 80; 179; 180; 181;
-sistemazione degli assegni e confezione dei pieghi contenenti le contabilità… da spedire: artt. 168; 174;
-stralci dalle contabilità… disposti dagli Organi di controllo e successive regolarizzazioni: art. 177;
-trasmissione delle contabilità… agli Organi di controllo: art. 174;
-trasmissione ai C.l.E. degli elaborati contabili: art. 176;
-trasmissione alla Posta delle note mod. S.M.R/152 e degli assegni stralciati: art. 173;
-trasmissione alle D.P.T. dei modd. S.M.15 e S.M. 16: art. 175;
-variazioni contabili: art. 181;
-vedansi voci relativi ai seguenti modelli: S.M.15; S.M.16; S.M.25; S.M.25/A; S.M.R/152;
CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO artt. 16; 130; 182; 190; 236;
CONTABILIZZAZIONEþ
-o.p. per alimentazione del c/c postale di serie speciale: art. 78;
-o.p. stipendi e spese fisse varie: art. 232;
-vedasi: CONTABILITÀ ASSEGNI ESTINTI;
-vedasi: ESTERO;
CONTI DI COMPENSAZIONE: vedasi ESTERO;
CONTO CORRENTE BANCARIO: vedasi: ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO;
CONTO CORRENTE POSTALE: vedasi: ACCREDITAMENTO IN C/C POSTALE;
XVII
CONTO CORRENTE POSTALE DI SERIE SPECIALE:
-addebiti: artt. 77; 79; 101; 173; 180; 181;
-alimentazione (accrediti): artt. 77; 78; 180; 181;
-apertura: art. 76;
-chiusura annuale: artt. 80; 180;
-chiusura mensile: art. 180;
-numero del conto: art. 88;
-versamento dei saldi: artt. 80; da 81 a 86; 98; 99; 180;
CONTRATTI DI ACQUISTO, DI NOLEGGIO, DI LEASING E DI MANUTENZIONE DEGLI ELABORATORI E DI ALTRE ATTREZZATURE artt. 16; 17; 18;
CONTRIBUTI DIVERSI PAGABILI CON RUOLI DI SPESA FISSA: art. 223;
-vedasi: SPESE FISSE VARIE;
CONTRIBUTI VOLONTARI E OBBLIGATORI
-vedasi: ASSOCIAZIONE NAZIONALE <<G. KIRNER>;
-vedasi: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA;
-vedasi: E.N.A.M.;
-vedasi: RITENUTE EXTRAERARIALI;
-vedasi: SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE;
-vedasi: SINDACATI;
CONTROLLI DI CONGRUENZA: artt. l22; 168; 170; 175; 210;
CONTROLLI LOGICI E DI SISTEMA: artt. 34; 63;
CONTROLLI PER CONCORDANZA DEI TOTALI E ALTRI:
-pensioni: artt. 91; 112; 114; 146; 166; 167; 169;
-spese fisse varie: art. 226;
-stipendi: art. 200;
CORREZIONE DI DATI SUI TITOLI:
-vedasi: RETTIFICA DEI DATI RELATIVI AI TITOLI;
CORRISPONDENZA:
-firma: art. 7;
-in arrivo o in partenza: artt. 6; 12; 31; 46;
CORTE DEI CONTI
-vedasi: ORGANI DI CONTROLLO;
CREDENZIALE: Art. 130;
CUSTODIA DEL CIFRARIO, DEI VALORI E DEI SUPPORTI DI FIRMA: artt. 8; 14;
CUSTODIA DI ATTI RISERVATI, PRATICHE E MATERIALE DI RILEVANTE IMPORTANZA: art. 15;
DANNEGGIAMENTO:
-assegni: artt. 105; 107; 139; 140;
-o.p. stipendi e spese fisse varie: artt. 194; 226; 229; 230;
DA TA DI EMISSIONE:
-pensioni: artt. 88; 98;
-spese fisse varie: art. 225;
-stipendi: art. 190;
DATA DI ESIGIBILITÀ:
-vedasi: ESIGIBILITÀ;
DATA DI SCADENZA:
-vedasi: SCADENZA DELLA RATA;
XVIII
DATI:
-apposti sui titoli con punzonatura: artt. 107; 194; 226;
-banca dati per pensioni e stipendi: artt. da 63 a 72;
-banche dati diverse: art. 3;
-comunicati agli Organi di controllo per il riscontro successivo dei pagamenti: art. 34;
-comunicati da uffici liquidatori di trattamenti pensionistici e di attività…: artt. 90; 91; 185;
-controlli di congruenza: artt. 122; 168; 170; 175; 210;
-dati di interesse generale: artt. 64; 65;
-dati per variazioni di carattere generale: artt. 91; 185;
-dati statistici: art. 22;
-eliminazione di dati dagli stampati ufficiali: art. 233;
-indicazione di nuovi dati sugli stampati ufficiali: art. 233;
-movimentazione: artt. 59; 71; 72; 90; 91; 92; 143; 185; 186; 224;
-registrazione e verifica: artt. 36; 61; 163; 165; 166; 167;
-riservatezza: artt. 24; 61;
-salvataggio: artt. 34; 92;
-segnalati dai C.l.E. al C.N.C.C. (relativi ai titoli emessi): artt. 93; 113; 187; 211; 224;
-segnalati dal C.N.C.C. ai C.l.E. (ai fini dell'emissione dei titoli): artt. 92; 126; 129; 144; 186; 215; 218; 219;
224;
-segnalazione, acquisizione, gestione e riscontro: artt. 36; 48; 143; 185;
-sicurezza: artt. 61; 63;
-utilizzazione di tecnologie diverse per trasferimento e scambio di dati: art. 235;
-vedasi: ACQUISIZIONE DATI;
-vedasi: RETTIFICA DEI DATI RELATIVI AI TITOLI;
-vedasi: TRASMISSIONE DATI;
DATI STATISTICI: art. 22;
DECORAZIONI AL VALORE (assegni annessi): artt. 98; 142;
DELEGA DI FIRMA DEL DIRETTORE:
-conferimento: art. 7;
-custodia degli atti di delega: art. 15;
-registro cronologico degli atti di delega: art. 15;
DELEGATI ALLA RISCOSSIONE:
-assegni: artt. 88; 108; 131; 132; 137;
-o.p. stipendi: artt. 72; I82; I83; I84; 187; 188; 202;
DELEGHE RILASCIATE DAL PERSONALE: art. I5;
DIGITAZIONE DEI DA T1: artt. 36; 163; 165; 166; 167;
DIRETTIVE DI CARATTERE TECNICO: art. 3;
DIRETTORE DEL CENTRO:
-attribuzioni: art. 6;
-firma degli atti e della corrispondenza: artt. 6; 7;
-firma degli assegni: artt. 6; 7; 8; 106;
-firma degli o.p. degli stipendi e delle spese fisse varie: artt. 6; 7; 8; 194;
-firma dei prospetti dei fermi macchina: art. 18;
-firma dei titoli di spesa in genere: artt. 6; 7;
-firma di conformità… sulle copie dei titoli sequestrati: art. 141;
-nomina: art. 5;
-reggenza: art. 5;
-responsabilità…: artt. 4; 41; 57;
-sostituzione in via provvisoria o definitiva: artt. 8; 26;
-sostituzione per brevi assenze: artt. 5; 8;
DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE vedasi: POSTA;
XIX
DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO:
-affidamento di adempimenti svolti normalmente dai Centri: artt. 126; 211; 213; 215, 216; 228;
-firma dei modd. 20I e 101: artt. 124; 213;
-svolgimento dell'attività… informatica: artt. da 58 a 62;
-vedasi: CIRCOSCRIZIONI E DIVISIONI DELLE D.P.T.;
-vedasi: ELABORATI VARI;
-vedasi: PROVINCIA;
-vedansi voci riguardanti i singoli modelli allestiti dai Centri;
DISPOSIZIONI
-organizzazione e funzionamento dei servizi: art. 9;
-rinvio alla normativa vigente: art. 236;
-vedasi: I.G.S.T. (ISTRUZIONI GENERALI SUI SERVIZI DEL TESORO);
-vedasi: LEGGE E REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO;
DISTINTA PER I VERSAMENTI IN TESORERIA: art. 120;
DISTINTE VARIE: vedasi: ELABORATI VARI;
DISTRUZIONE:
-assegni: artt. 139; 140;
-o.p. stipendi e spese fisse varie: artt. 229; 230;
DIVISE ESTERE: vedasi: ESTERO;
DIVISIONI E CIRCOSCRIZIONI DELLE D.P.T.: vedasi CIRCOSCRIZIONI E DIVISIONI DELLE D.P.T.;
DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE: art. 130;
DOMICILIO DEI PENSIONATI- artt. 88; 97; 108; 116;
ECONOMATO - ECONOMO: artt. 6; 13; 30; 45;
ELABORATI VARI-
-distinta per i versamenti in Tesoreria art. 120;
- distinta riassuntiva degli o.p. degli stipendi e dei connessi elaborati trasmessi agli uffici pagatori: artt. 199;
201;
-elaborati prodotti a seguito delle operazioni di aggiornamento della banca dati: art. 92;
-elenchi allestiti nel corso delle lavorazioni per il pagamento all'estero delle pensioni: artt. I48; 149; 154; 159;
-elenchi allestiti nel corso delle lavorazioni per il versamento delle ritenute extraerariali a favore degli enti
creditori, dei contributi, etc.: artt. 126; 128; 129; 215; 217; 2l8; 219;
-elenco degli assegni estinti relativi ai ratei: art. 170;
-elenco degli assegni stralciati dalla contabilità artt. 171; 173;
-elenco degli o.p. degli stipendi e delle spese fisse varie insoluti a fine anno: artt. 232; 234;
- elenco dei postagiro estinti rimessi dal C.I.E. al C.N.C.C. per la contabilizzazione: art. 160;
-elenco di trasmissione alla D.P.T. del mod. S.M. 13: art. 111;
-elenco di trasmissione alla Posta degli assegni da pagare, dei postagiro da accreditare e dei relativi mod.
S.M. 11: artt. 93; 100; I13; 115; 119;
-elenco di trasmissione dal C.N.C.C. alla D.P.T. e al C.I.E. dei modd. S.M. 15, dei modd. S.M. I6 e degli altri
elaborati contabili: artt. 175; 176;
-elenco di trasmissione di supporti magnetici: artt. 92; 144; 186;
-elenco integrativo dei creditori per i pagamenti con accreditamento in c/c bancario: artt. 118; 187; 207;
-estratti conto dei pagamenti effettuati su partite di pensioni e stipendi: artt. 122; 210; 234;
-fogli di lavorazione: art. 21;
-nota di trasmissione alla Posta dei riepiloghi generali mod. S.M. 25 e degli assegni stralciati: art. 173;
-prospetto dei dati statistici: art. 22;
-prospetto dei fermi macchina: artt. 18; 62;
-prospetto, in ordine alfabetico, dei beneficiari degli o.p. degli stipendi ad uso degli uffici pagatori: artt. 199;
200; 201 ;
-riepilogo degli elaborati trasmessi agli uffici di appartenenza dei titolari di partite di stipendio: artt. 187; 197;
202; 203;
-riepilogo dei modd. S.M. 39 trasmessi agli uffici di appartenenza dei titolari di partite di stipendio: artt. 187;
197; 202; 203;
-riepilogo generale per codice di imputazione della spesa degli importi complessivi degli assegni contabilizzati
distintamente per C.I.E.: artt. 169; 176;
-riepilogo per quantità… e importo degli o.p. degli stipendi trasmessi agli uffici pagatori: artt. l99; 201;
XX
-tabulati a fini di riscontro per accertare eventuali incongruenze ed errori: artt. 122; 170; 210; 234;
-tabulato analitico del dati relativi agli assegni da contabilizzare: art. 166;
-tabulato contenente i dati relativi al conguaglio fiscale: artt. I23; 212; 234;
-tabulato contenente i totali per quantità… e importo degli assegni da contabilizzare: art. 168;
-tabulato relativo agli assegni da contabilizzare che si trovano fuori posto: art. 168;
-tabulato relativo alle discordanze tra numero di iscrizione e codice di imputazione della spesa: artt. 168; l70;
175;
-vedasi: REGISTRI E SCRITTURE;
-vedansi articoli: 32; 37; 40; 47; 50; 53; 55;
ELABORATORI:
-fermi per guasti o per manutenzione: artt. 17; 18;
-inventario: art. 16;
-personal computers: artt. 58; 60; 61; 62;
-sistemi periferici: artt. 58; 60; 61; 62;
-verbali di consegna: art. 26;
-vedasi: CONTRATTI;
-vedasi: PROGRAMMI;
ELABORAZIONI:
-vedasi: ELABORATI VARI;
-vedasi: LAVORAZIONI;
-vedansi voci riguardanti i singoli modelli allestiti dai Centri;
ELENCHI VA RI:
-vedasi: ELABORATI VARI;
-vedasi: REGISTRI E SCRITTURE;
ELIMINAZIONE DI DATI DA STAMPATI UFFICIALI: art. 233;
EMISSIONE TITOLI
-vedasi: DATA DI EMISSIONE;
-vedasi: MODELLO S.M.8.; S.M.8 bis; S.M.8 ter;
-vedasi: MODELLO S.M.38;
-vedasi: MODELLO S.M.40;
-vedasi: MODELLO S.M.51;
-vedasi: MODELLO S.M.343;
E.N.P.A.S.(assegni vitalizi): artt. 85; 98; 142;
ENTE NAZIONALE ASSISTENZA MAGISTRALE (E.N.A.M.) art. 218;
-vedasi: RITENUTE EXTRAERARIALI;
ERRORI
-vedasi: RETTIFICA DEI DATI RELATIVI AI TITOLI;
ESIGIBILITÀ:
-pensioni pagabili all'estero: art. 142;
-pensioni pagabili in Italia: art. 98;
-spese fisse varie: art. 225;
-stipendi: artt. 190; 208;
ESISTENZA IN VITA: artt. 130; 151; 152; I57;
ESTERO (pensioni pagabili all'estero):
-allestimento assegni collettivi: art. 146;
-allestimento e spedizione modd. S.M.21 e altri elaborati: artt. 146; 148; 149;
-contabilizzazione assegni: artt. 146; 174;
-contabilizzazione dei pagamenti: artt. 154; 159;
-esistenza in vita: artt. 151; I52;
-modalità di pagamento: art. 145;
-pagamento arretrati: art. 147;
XXI
-pagamento mediante assegni in divisa estera o attraverso conti di compensazione: artt. I55; 156; 157;
-pagamenti tramite Istituti di credito corrispondenti del Tesoro: artt. 145; 149; I50; 151;
-periodicità e scadenza dei pagamenti: art. 142;
-piazza di pagamento: art. 148;
-rendiconti degli Istituti di credito: art. 152;
-rendiconti delle Rappresentanze diplomatiche e consolari: art. 158;
-responsabilità… degli Istituti di credito: art. 151;
-riaccredito delle somme non erogate dagli Istituti di credito: art. 153;
-segnalazione dati: art. 143;
ESTINZIONE:
-degli assegni: vedasi: PAGAMENTO ASSEGNI;
-degli o.p. degli stipendi e delle spese fisse varie: vedasi; PAGAMENTO STIPENDI E SPESE FISSE VARIE;
ESTRATTI CONTO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI SU PARTITE DI PENSIONI E STIPENDI: artt.
122; 2 10; 234;
FACILITAZIONI DI PAGAMENTO:
-codice dell'ufficio pagatore delle pensioni: artt. 99; 101;
-distinta di spedizione dei modd. S.M.41; e S.M.41/A: art. 199;
-pagamento degli stipendi fuori provincia: art. 193;
-spedizione dei modd. S.M. 39: art. 202;
-vedasi: ACCREDITAMENTO PENSIONI IN C/C BANCARIO;
-vedasi: ACCREDITAMENTO PENSIONI IN C/C POSTALE;
-vedasi: ACCREDITAMENTO SPESE FISSE VARIE IN C/C BANCARIO 0 POSTALE;
-vedasi: ACCREDITAMENTO STIPENDI IN C/C BANCARIO;
-vedasi: ACCREDITAMENTO STIPENDI IN C/C POSTALE;
-vedasi: COMMUTAZIONE IN VAGLIA CAMBIARIO B.I.;
-vedasi: COMMUTAZIONE IN VAGLIA POSTALE;
-vedasi: DELEGATI ALLA RISCOSSIONE;
-vedasi: PROCURATORI DEI PENSIONATI;
FACSIMILI DI FIRMA: art. 56;
-vedasi: FIRMA DI ATTI E TITOLI DI PAGAMENTO;
FATTURE DA PAGARE: art. 26;
FERMI MACCHINA:
-per guasti e revisioni: artt. 18; 62;
-per manutenzione: artt. 17; 18;
-registri: artt. 18; 62;
FERMO DEL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI: art. 138;
FERMO POSTA (divieto di recapito degli assegni): art. 116;
FIRMA DI ATTI E TITOLI DI PAGAMENTO:
-assegni: artt. 6; 7; 8; 106; 107;
-atti e corrispondenza: artt. 6; 7;
-certificati di imposta (modd. 201 e 101): artt. 124; 213;
-comunicazione dei facsimili di firma: art. 56;
-conformità su copie di assegni sequestrati: art. 141;
-o.p. stipendi e spese fisse varie: artt. 6; 7; 8; 194; 226;
-ordinativi e buoni su 0/A: artt. 6; 7;
-prospetti dei fermi macchina: artt. 18; 62;
FIRMA PER QUIETANZA DEI TITOLI: vedasi QUIETANZA;
FITTI DI LOCALI AD USO DI UFFICI STATALI: art. 223;
-vedasi: SPESE FISSE VARIE;
FOGLI DI LAVORAZIONE: art. 21;
XXII
FOGLI DI OSSERVAZIONE: artt. 177; 181;
-vedasi: ORGANI DI CONTROLLO;
FORME FACILITATIVE DI PAGAMENTO:
-vedasi: FACILITAZIONI DI PAGAMENTO;
-vedasi: PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI;
-vedasi: PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E DELLE SPESE FISSE VARIE;
GENERALITÀ DEI TITOLARI
-pensioni: artt. 88; 97; 108; 146;
-spese fisse varie: vedasi: INTESTAZIONE TITOLI;
-stipendi: artt. 183; 184; 188;
GESTIONE DATI: vedasi: DATI;
GIACENZA ASSEGNI NON RECAPITA TI O RIFIUTATI art. 116;
GUASTI AGLI ELABORATORI, ALLE ALTRE MACCHINE E AGLI IMPIANTI: artt. 17; 18;62;
IDENTIFICAZIONE DEI PENSIONATI E DEI LORO RAPPRESENTANTI: art. 130;
I.G.S.T (lSTRUZlONl GENERALI SUI SERVIZI DEL TESORO): artt. 120; 192; 201; 204; 230; 231; 236;
IMBUSTAMENTO :
-assegni: art. 114;
-o.p. stipendi: art. 201;
IMPEDIMENTI AL PAGAMENTO:
-assegni: art. 138;
-o.p. stipendi e spese fisse varie: art. 231;
IMPIANTI TECNOLOGICI:
-manutenzione: art. 17;
-sicurezza dei locali: art. 16;
IMPORTO:
-arrotondamento: artt. 183; 184;
-assegni: artt. 88; 95; 96;
-o.p. stipendi e spese fisse varie: artt. 183; 184; 220;
-pensioni pagabili all'estero: art. 146; 156;
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (lRPEF):
-allestimento e firma dei modd. 201 e 10I: artt. 124; 213;
-Centri di assistenza fiscale (C.A.A.F.): artt. 123; 212;
-conguaglio fiscale: artt. 123; 212;
-versamento: artt. 125; 214;
IMPUTAZIONE DELLA SPESA:
-art. 2 legge 7 agosto 1985, n. 428;
-pensioni: artt. 88; 102; 146; 148; 168; 170; 175; 181;
-rettifiche: art. 178;
-stipendi e spese fisse varie: artt. 183; 191; 220;
I.N.A.D.E.L. (assegni vitalizi) artt. 85; 98; 142;
INCONGRUENZE (accertamento e controlli): artt. 122; 168; 170; 175; 210;
INDAGINI AMMINISTRATIVE O GIUDIZIARIE: art. 141;
INDICAZIONE DI NUOVI DA TI SU STAMPA TI UFFICIALI art. 233;
INDIRIZZO DEI PENSIONATI - artt.88; 97; 108; 116;
INTEGRAZIONE DI PROCEDURE CON ALTRI SISTEMI INFORMATIVI: artt. 25; 64; 90; 91; 185;
XXIII
INTERESSI SU CAPITALI: art. 223;
-vedasi: SPESE FISSE VARIE;
INTERRUZIONI NEL CORSO DELLA STAMPA DEI TITOLI
-assegni: art. 103;
-o.p. spese fisse varie: art. 226;
-stipendi: art. 194;
INTESTAZIONE DEI TITOLI
-alimenti: artt. I27; 216;
-pensioni: artt. 88; 97; 108; 146;
-ratei a seguito del decesso dei titolari: art. 130;
-spese fisse varie: art. 224;
-stipendi: art. 183; 184; 188;
INVENTARIO DEI BENI MOBILI IN DOTAZIONE: artt. 16;26;
IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE):
-allestimento e firma dei modd. 201 e 101: artt. I24; 213;
-Centri di assistenza fiscale (C.A.A.F.): artt. 123; 212;
-conguaglio fiscale: artt. 123; 212;
-versamento: artt. 125; 214;
IRREPERIBILITÀ DEI BENEFICIARI DEGLI ASSEGNI: art. 116;
ISCRIZIONE:
-certificato di iscrizione: art. 130;
-vedasi: NUMERO DI ISCRIZIONE;
ISPETTORI
-vigilanza sui servizi: art. 9;
-richiesta ai Centri di dati ed elaborati: artt. 122; 210;
ISTITUTI DI CREDITO:
-accreditamenti in c/c bancario: artt. 93; 118; I27; 136; 137; 182; 186; 187; 207; 2I6; 227;
-pagamenti all estero: artt. 145; 149; 150; 151; 152; 153; 154;
-pagamento degli assegni: artt. 132; I37;
-rimborso degli assegni pagati: art. 132;
ISTRUZIONI GENERALI SUI SERVIZI DEL TESORO (I.G.S.T.): artt. 120; 192; 20I; 204; 230; 231; 236;
KIRNER (ASSOCIAZlONE NAZIONALE "G. KIRNER"): artt. 126; 217;
LAVORAZIONI:
-calendario: art. 20;
-fogli di lavorazione: art. 21;
-divieto di eseguire lavorazioni non autorizzate: artt. 23; 6I;
-stato delle lavorazioni (verbali di consegna): art. 26;
-vedasi: ELABORATI VARI;
-vedasi: REGISTRI E SCRITTURE;
-vedansi voci riguardanti i singoli modelli allestiti dai Centri;
LAVORO (area di banca dati): artt. 64; 71; 72;
LEASING: vedasi: CONTRATTI;
LEGALI RAPPRESENTANTI DEI PENSIONATI: artt. 88; 97; 108; 130; 131; 146; 151; 152; 157; 178;
LEGGE E REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELLO STATO: artt. 16; 130; 182; 190; 236;
LEGISLAZIONE:
-rinvio alla normativa vigente: art. 236;
-vedasi: CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO;
XXIV
LETTURA OTTICA:
-assegni scartati: artt. 163; 165;
-attribuzioni del servizio: art. 35;
-errori di lettura: art. 167;
-operazioni di lettura: artt. 163; 164;
-operazioni preliminari: artt. 162; 163;
-vedasi: CONTABILITÀ ASSEGNI ESTINTI;
LIQUIDAZIONI A CARATTERE PROVVISORIO: artt. 91; 185;
LOCALI DEI CENTRI
-magazzino degli stampati: art. 19;
-nastroteca: artt. 34; 48;
-sale macchine e impianti: artt. 16; 17;
LOCALIZZAZIONE DEL PAGAMENTO:
-assegni: artt. 99; 101; 108;
-o.p. spese fisse varie: art. 225;
-o.p. stipendi: artt. 192; 193;
-vedasi: PROVINCIA;
-vedasi: UFFICIO PAGATORE;
LOTTI DI LAVORAZIONE: art. 71;
MACCHINE AUSILIARIE: artt. 16; 17; 18; 26;
MANUALE OPERATIVO: art. 60;
MANUTENZIONE DEGLI ELABORATORI, DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI: artt. 16; l7; 18;
62;
MATRICI PER L'APPOSIZIONE DELLE FIRME artt. 8; 14; 26;
MESSAGGI (area di banca dati): artt. 64; 68;
MINISTERO E CAPITOLO:
- codice distintivo: artt. 102; 183;
-vedasi: IMPUTAZIONE DELLA SPESA;
MOBILIO E ALTRI BENI MOBILI IN DOTAZIONE: artt. 16; 26;
MODELLO S.M.8 (assegno di c/c postale di serie speciale e postagiro):
-accreditamento in c/c bancario: art. 118;
-accreditamento in c/c postale: artt. 117; 135;
-addebito al c/c postale di serie speciale: artt. 77; 79; 101; 173; 180;
-allestimento: artt. 89; 93; 103; 113; 146;
-annullamento: artt. 108; 109; 172;
-assegni contabilizzati richiesti in visione agli Organi di controllo: art. 178;
-assegni insoluti: artt. 139; 166; 171; 175; 176; 234;
-assegni non recapitati o rifiutati: art. 116;
-assegni oggetto di indagini amministrative o giudiziarie: art. 141;
-assegni pagabili senza produzione dello specifico documento di identificazione: art. 130;
-assegni scaduti: artt. 96; 139; 166; 171; 172; 175; 176; 234;
-assegni scartati dalla lettura ottica: artt. 163; 165;
-assegni stralciati dalla contabilità…: vedasi: CONTABILITÀ ASSEGNI ESTINTI;
-assegni stralciati e regolarizzati: artt. t64; 171; 177;
-assegni stralciati non regolarizzabili: artt. 172; 177;
-assegni urgenti: art. 113;
-cambio di localizzazione: art. 108;
-caratteristiche e utilizzazione: artt. 87; 88;
-contabilizzazione: vedasi: CONTABILITÀ ASSEGNI ESTINTI;
-controlli per concordanza dei totali: artt. 112; 114; 146; 166; 167; 169;
-danneggiamento: artt. 139; 140;
-data di emissione: art. 88;
XXV
-data di esigibilità: art. 98;
-distruzione: artt. 139; 140;
-firma di traenza: artt. 6; 7; 8; 106;
-imbustamento: art. 114;
-importo: artt. 88; 95; 96;
-imputazione della spesa (codice): artt. 88; 102; 146; 148; 168; 170; 175; 181;
-interruzioni nel corso della stampa: art. I03;
-intestazione: artt. 88; 97; 108; 127; 130; 146;
-localizzazione del pagamento: artt. 99; 101; 108;
-mancato recapito ai beneficiari: art. 116;
-numerazione: art. 94;
-obliterazione dei modelli scartati: art. 19;
-opposizioni al pagamento: art. 138;
-pagamento e quietanza: artt. 98; da 130 a 137; 142;
-piegatura: art. 114;
-postagiro a favore delle Tesorerie: art. 120;
-prescrizione: art. 96;
-punzonatura: art. 107;
-rata in pagamento: artt. 88; 98;
-recapito ai beneficiari: art. 116;
-rettifiche: artt. 108; 113;
-richiesta assegni insoluti agli uffici pagatori: art. 138;
-rifacimento: artt. 105; 107;
-rinnovazione assegni scaduti, smarriti, sottratti, distrutti o danneggiati: artt. 96; I39; 140;
-riscontri per concordanza dei totali: artt. 112; 114; l46; 166; 167; 169;
-separazione degli assegni stampati: art. 107;
-smarrimento: artt. 139; 140;
-sottrazione: artt. 139; 140;
-spedizione: art. 115;
-spedizione dei postagiro: artt. I14; 119;
-tagliando annesso all'assegno: artt. 88; 123;
-validità: art. 96;
-vedasi: POSTAGIRO;
MODELLO S.M.8bis (assegno postagiro con doppio tagliando per comunicazioni ai beneficiari):
-caratteristiche e utilizzazione: artt. 87; 88; 123;
-vedasi: MODELLO S.M. 8;
MODELLO S.M.8ter (assegno postagiro con mod. 201):
-caratteristiche e utilizzazione: artt. 87; 88; 124;
-vedasi: MODELLO S.M. 8;
MODELLO S.M. II (distinta degli assegni localizzati presso ciascun ufficio pagatore):
-allestimento: artt. 93; 99;
-annotazione di avvenuto pagamento: artt. 130; 131; 133; 134; 135;
-annotazione per cambio di localizzazione: art. 108;
-annotazione per fermo del pagamento: art. 138;
-assegni pagati dagli Istituti di credito: art. 132;
-caratteristiche: art. 99;
-pagamenti con accreditamento in c/c postale: art. 117;
-pagamenti fuori provincia: art. 1O1;
-obliterazione dei modelli scartati: art. 19;
-riscontro dei totali: art. I12;
-spedizione: artt. 100; 119;
MODELLO S.M. 13 (distinta di carico degli assegni emessi):
-allestimento: artt. 93; l10; 148; 234;
-annotazione per annullamento di assegni: art. 109;
-caratteristiche: art. 110;
-obliterazione dei modelli scartati: art. 19;
-riscontro dei totali: art. I 12;
-spedizione alle D.P.T.: art. 111;
XXVI
MODELLO S.M. 15 (distinta degli assegni insoluti scaduti di validità…): artt. I66; 171; 175; 176; 234;
MODELLI S.M. 16 (distinta degli assegni contabilizzati): artt. 169; 172; 174; 175; 178; 234;
MODELLO S.M. 19 (busta per la spedizione degli assegni):
-imbustamento degli assegni: art. 114;
-riscontro in sede di spedizione: artt. 112; 114;
-operazioni di spedizione: art. 115;
MODELLO S.M.21 (distinta delle pensioni pagabili all'estero):
-allestimento: art. 146;
-contabilità: artt. 146; 174;
-controlli: art. 146;
-obliterazione dei modelli scartati: art. %9;
-pagamento arretrati: art. 145;
-spedizione: art. 149;
-vedasi: ESTERO;
MODELLO S.M. 22 (registro di movimento del c/c postale di serie speciale) : artt. 77; 180;
MODELLO S.M.23 (registro dei movimenti contabili relativi a ciascun codice di imputazione della spesa): artt.
77; 80; 180; I 8 I ;
-vedasi: ASSEGNI ESTINTI;
MODELLO S.M.24 (distinta riassuntiva annuale delle contabilità… rese a ciascun Organo di controllo: art. 80;
MODELLO S.M.25 (distinta degli assegni estinti versati dalla Posta): artt. 79; 160; 161; I67; I71; 173; 179;
MODELLO S.M. 25/A (nota di addebito al c/c postale di serie speciale dell'importo degli assegni estinti versati
dalla Posta): artt. 173; 180;
MODELLO S.M.26 (domanda di rinnovazione degli assegni: artt. 96; 139; 140;
MODELLO S.M.27 (distinta riepilogativa delle contabilità… rese mensilmente a ciascun Organo di controllo):
artt. 169; 174; 176;
MODELLO S.M. 28 (etichetta per impieghi degli assegni da pagare destinati a ciascun ufficio pagatore): artt. 93;
112; 114; 115;
MODELLO S.M.38 (ordine collettivo per il pagamento degli stipendi):
-accoppiamento con i modd. S.M.38ter: art. 200;
-accreditamento in c/c bancario: art. 207;
-allestimento: artt. 182; 186; 187; 194;
-annullamento: artt. 195; 196;
-arrotondamento: art. I83;
-caratteristiche e utilizzazione: artt. 182; I83;
-data di emissione e data di esigibilità…: art. 190;
-delegati alla riscossione: artt. 182; I83; 184; 188; 202;
-firma di emissione: artt. 6; 7; 8; 194;
-elenco dei titoli insoluti a fine anno: artt. 232; 234;
-firma per quietanza: art. 183;
-generalità… dei beneficiari: artt. 183; 188;
-importo: art. 183;
-imputazione della spesa: artt. 183; 191;
-interruzioni nel corso della stampa: art. 194;
-localizzazione del pagamento: art. 192;
-numerazione: art. 189;
-obliterazione dei modelli scartati: art. 19;
-opposizioni al pagamento: art. 231;
-punzonatura: art. 194;
-rata in pagamento: artt. 183; 190;
-rettifche: art. 195;
-richiesta agli uffici pagatori degli o.p. insoluti: art. 231;
XX VII
-rifacimento: art. 194;
-rinnovazione o.p. smarriti, sottratti, distrutti o danneggiati: artt. 229; 230;
-riscontro di dati e totali: art. 200;
-scarico dei titoli estinti: art. 232;
-separazione o.p. stampati: art. 194;
-spedizione agli uffici pagatori: artt. 201; 207;.
-totale competenze dovute: art. 183;
MODELLO S.M. 38 ter (prospetto nominativo dei beneficiari degli ordini collettivi per il pagamento degli
stipendi ) :
-accoppiamento con i modd. S.M. 38: art. 200;
-allestimento: artt. 182; 184; 187;
-arrotondamento: art. 184;
-caratteristiche: artt. 182; 183; 184;
-codice fiscale: art. 184;
-firma per quietanza: art. 184;
-generalità… dei beneficiari: artt. 184; 188;
-importo: art. 184;
-numero d'ordine generale della partita: art. 184;
-obliterazione dei modelli scartati: art. 19;
-rata in pagamento: art. 190;
-riscontro di dati e totali: art. 200;
-spedizione agli uffici pagatori unitamente ai corrispondenti modd. S.M.38: art. 201;
-spedizione copia alla D.P.T. per i propri dipendenti: art. 203;
-spedizione copia agli uffici di appartenenza dei titolari delle partite: art. 202;
-totale competenze dovute: art. 184;
MODELLO S.M.39 (distinta delle competenze dovute a ciascun titolare di partita di .stipendio): artt. 187; 190;
197; 202; 212;
MODELLO S.M. 40 (ordine individuale per il pagamento degli stipendi) :
-accreditamento in c/c postale: art. 206;
-allestimento: artt. 182; 186; 187; 194;
-annullamento: artt. 195; 196;
-caratteristiche e utilizzazione: artt. 182; 183;
-codice fiscale: art. 183;
-commutazione in vaglia cambiario B.l.: art. 204;
-commutazione in vaglia postale B.l.: art. 205;
-data di emissione e data di esigibilità…: art. 190;
-elenco dei titoli insoluti a fine anno: artt. 232; 234;
-firma di emissione: artt. 6; 7; 8; 194;
-firma per quietanza: art. 183;
-generalità del beneficiario: artt. 183; I88;
-importo: artt. 95; 183;
-imputazione della spesa: artt. 183; 191;
-interruzioni nel corso della stampa: art. 194;
-localizzazione del pagamento: artt. 192; 193;
-numerazione: art. I 89;
-numero d'ordine generale della partita: art. 183;
-obliterazione dei modelli scartati: art. 19;
-opposizioni al pagamento: art. 231;
-pagamento fuori provincia: art. 193;
-punzonatura: art. 194;
-rata in pagamento: artt. 183; 190;
-rettifiche: art. 195;
-richiesta agli uffici pagatori o.p. insoluti: art. 231;
-rifacimento: art. 194;
-rinnovazione o.p. smarriti, sottratti, distrutti o danneggiati: artt. 229; 230;
-riscontro di dati e totali: art. 200;
-scarico dei titoli estinti: art. 232;
-separazione o.p. stampati: art. 194;
-spedizione agli uffici pagatori: artt. 201; 204; 205; 206;
XX VIII
MODELLO S.M.41 (elenco di trasmissione degli o.p. degli stipendi): artt. 19; 187; 190; 199; 200; 201;
MODELLO S.M.41/A (attestazione di ricevuta degli o.p. degli .stipendi): artt. 87; 190; 199; 201; 234;
MODELLO S.M.42 (distinta di carico degli o.p. degli stipendi emessi):
-allestimento: artt. 187; 198; 234;
-annotazioni per annullamento di o.p.: art. 196;
-caratteristiche: art. 198;
-obliterazione dei modelli scartati: art. 19;
-riscontro di dati e totali: art. 200;
-spedizione alle D.P.T.: art. 199; 203;
MODELLO S.M.48 (distinta di carico degli o.p. delle spese fisse varie e delle ritenute):
-allestimento: artt. 221; 224; 234;
-annotazioni per annullamento di o.p.: art. 226;
-caratteristiche: art. 221;
-obliterazione dei modelli scartati: art. 19;
-riscontro di dati e totali: art. 226;
-spedizione alle D.P.T.: art. 226;
MODELLO S.M.49 (elenco di trasmissione degli o.p. delle spese fisse varie e delle ritenute: artt. 19; 222; 224;
226; 234;
MODELLO S.M.50 (elenco riepilogativo degli o.p. delle .spese fisse varie e delle ritenute Trasmessi agli uffici
pagatori: artt. 19; 222; 224; 226; 234;
MODELLO S.M. SI (ordine di pagamento delle spese fisse varie e delle ritenute) :
-allestimento: artt. 220; 224; 226; 234;
-annullamento: art. 226;
-caratteristiche e utilizzazione: artt. da 215 a 220; 223; 226; 227;
-data di emissione: art. 220;
-data di esigibilità…: art. 225;
-elenco dei titoli insoluti a fine anno: artt. 232; 234;
-estinzione in una delle forme facilitative: art. 227;
-firma di emissione: art. 226;
-importo: artt. 215; 220;
-imputazione della spesa: art. 220;
-interruzioni nel corso della stampa: art. 226;
-intestazione: artt. 216; 224;
-localizzazione del pagamento: artt. 220; 225;
-modalità… di estinzione: art. 220;
-numerazione: art. 224;
-numero d'ordine generale della partita: art. 220;
-obliterazione dei modelli scartati: art. 19;
-opposizioni al pagamento: art. 231;
-punzonatura: art.226;
-rata in pagamento: art. 220;
-rettifiche: art. 226;
-richiesta o.p. insoluti agli uffici pagatori: art. 231;
-rifacimento: art. 226;
-rinnovazione o.p. smarriti, sottratti, distrutti o danneggiati: artt. 229, 230;
-riscontro di dati e totali: artt. 222; 226;
-scarico dei titoli estinti: art. 232;
-separazione o.p. stampati: art. 226;
-spedizione agli uffici pagatori: art. 222; 226;
MODELLO S.M. R/152 (autorizzazione alla Posta per l'addebito al c/c postale di serie speciale dell'importo degli
assegni pagati): art. 173;
MODELLO S.M.343 (ordine di pagamento per il versamento delle ritenute di parte delle D.P.T.): art. 21S;
MODELLO 56 ter C.G. e MODELLO 56 ter C.G. modifcato (ordine di pagamento per l'alimentazione del c/c
postale di serie ,speciale): artt. 78; I80; 18I;
XXIX
MODELLO 57 T (elenco degli ordini di pagamento estinti trasmesso mensilmente dalla Tesoreria):
-ordini di alimentazione modd. 56ter C.G. e 56ter C.G. modificato: art. 78;
-o.p. per stipendi e spese fisse varie: art. 232;
MODELLO 190 T (registro di carico e .scarico degli assegni estinti versati dalla Posta): art. 179;
MODELLO 230bis T (registro di prenotazione degli o.p. per l'alimentazione del c/c. postale di .serie .speciale e di
altri titoli): artt. 26; 78; 125; 126; 180; 215;
MODELLO 101 (certificato di imposta per gli stipendi): art. 213;
MODELLO 201 (certificato di imposta per le pensioni): artt. 88; 124;
MODIFICHE AL TRACCIATO DEGLI STAMPATI UFFICIALI' art. 233;
MOVIMENTAZIONE DEI DATI
-vedasi: BANCA DATI;
-vedasi: DATI;
NASTROTECA: artt. 34; 48;
NODI DI CONCENTRAZIONE art. 74;
-vedasi: TRASMISSIONE DATI;
NOLEGGIO ELABORATORI E ALTRE MACCHINE: vedasi: CONTRATTI;
NOME E COGNOME DEI TITOLARI E ALTRI DATI ANAGRAFICI
-alimenti: artt. 127; 216;
-pensioni: artt. 88; 97; 108; 146;
-ratei a seguito del decesso dei titolari: art. 130;
-spese fisse varie: vedasi: INTESTAZIONE TITOLI;
-stipendi: artt. 183; 184; 188;
NORMATIVA :
-organizzazione e funzionamento dei servizi: art. 9;
-rinvio alle disposizioni vigenti: art. 236;
-vedasi: ISTRUZIONI GENERALI SUI SERVIZI DEL TESORO;
-vedasi: LEGGE E REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO;
NUMERAZIONE
-assegni: art. 94;
-o.p. spese fisse varie: art. 224;
-o.p. stipendi: art. 189;
NUMERO DI ISCRIZIONE:
-sui titoli di pagamento e su altri elaborati: artt. 80; 88; 99; 110; da 125 a 130; 146;
NUMERO D'ORDINE GENERALE DELLA PARTITA: artt. 183; 184; 220;
OBLITERAZIONE DEGLI STAMPATI SCARTATI: art. 19;
ONORIFICENZA DELL'ORDINE DI VITTORIO VENETO (assegno annesso: art. 142;
OPERATORI:
-vedasi: PERSONALE ADDETTO AGLI ELABORATORI PERIFERICI;
-vedasi: PERSONALE DEI CENTRI;
OPPOSIZIONI AL PAGAMENTO:
-assegni: art. 138;
-o.p. stipendi e spese fisse varie: art. 231;
ORARIO DI ACCESSO ALL'AREA MESSAGGI: art. 68;
XXX
ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO:
-normale: art. 11 ;
-turni giornalieri: art. 6; 34; 48;
ORGANI DI CONTROLLO: artt. 34; 80; 154; 159; I 60; 164; 165; 168; 169; 170; 17 1 ; 173; 174; 177; 178; 18 1 ;
-vedasi: RILIEVI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO;
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO:
-competenze del servizio: art. 3;
-responsabilità…: art. 4;
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO: art. 1;
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E OPERATIVA DEI SERVIZI: artt. 6; 9;
ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
-contributi gravanti sulle pensioni: art. 129;
-contributi gravanti sugli stipendi: art. 219;
PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI
-agli analfabeti e ai soggetti impossibilitati a scrivere: art. 130;
-agli intestatari di assegni per ratei a seguito del decesso dei titolari: artt. 130; 137;
-ai beneficiari di prestazioni alimentari: artt. 127; 130;
-ai ciechi: art. 130;
-ai delegati: art. 131;
-ai pensionati ricoverati o detenuti: art. 133;
-ai procuratori: art. 130;
-ai rappresentanti legali: art. 130;
-ai titolari: art. 130;
-ai titolari residenti all'estero: artt. 136; da 142 a 159;
-avvisi di pagamento: artt. 104; 118;
-con accreditamento in c/c postale: art. 135;
-con commutazione in buoni fruttiferi postali o altri titoli: art. 134;
-da parte di un Istituto di credito: art. 132;
-firma per quietanza: art. 130;
-fuori provincia: art. 101;
-indagini amministrative o giudiziarie su assegni pagati: art. 141;
-opposizioni al pagamento: art. 138;
-pagamento senza produzione dello specifico documento di identificazione: art. 130;
-periodicità dei pagamenti: artt. 98; 142;
-vedasi: ACCREDITAMENTO PENSIONI IN C/C BANCARIO;
-vedasi: ACCREDITAMENTO PENSIONI IN C/C POSTALE;
-vedasi: ESTERO;
-vedasi: MODELLO S.M. 8;
-vedasi: QUIETANZA;
PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E DELLE SPESE FISSE VARIE:
-ai delegati: artt. 183; 184;
-ai titolari: artt. 183; 224;
-a mezzo vaglia cambiario della B.l.: artt. 204; 227;
-a mezzo vaglia postale: artt. 205; 227;
-con accreditamento in c/c bancario: artt. 207; 227;
-con accreditamento in c/c postale: artt. 206; 227;
-fuori provincia: art. 193;
-periodicità dei pagamenti: artt. 190; 225;
-quietanza: artt. 183; 184;
PARAMETRI DI QUALIFICA E TRATTAMENTO ECONOMICO: artt. 102; 184;
XXXI
PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO:
-pagamenti in Italia: art. 136;
-pagamenti all'estero: vedasi: ESTERO;
PENSIONATI RICOVERATI O DETENUTI: art. 133;
PENSIONI PAGABILI ALL'ESTERO: vedasi: ESTERO;
PENSIONI PRIVILEGIA TE: art. I02;
P artt. da 602 a 611 delle I.G.S.T.
PERIODICITÀ DEI PAGAMENTI:
-pensioni e trattamenti congeneri: artt. 98; 142;
-spese fisse varie: art. 225;
-stipendi: art. 190;
PERSONAL COMPUTERS (P.C.): artt. 58; 60; 61; 62;
PERSONALE ADDETTO AGLI ELABORATORI PERIFERICI: artt. 59; 63;
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ANALISI E PROGRAMMAZIONE: art. 4;
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SISTEMA
INFORMATIVO: art. 4;
PERSONALE DEI CENTRI:
-amministrazione: artt. 29; 44;
-assegnazione e attribuzione dei compiti: art. 10;
-deleghe rilasciate dal personale per la riscossione degli emolumenti: art. 15;
-orario di servizio e di lavoro: artt. 6; I 1; 34; 48;
-responsabilità: artt. 41; 57;
PERSONALE ESTERNO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE art. 17;
PIAZZA DI PAGAMENTO: vedasi: ESTERO;
PIEGATURA DEGLI ASSEGNI: art. 114;
PIEGHI CONTENENTI TITOLI
-assegni contabilizzati: art. 168;
-titoli da pagare: artt. 115; 201;
PORTAFOGLIO DELLO STATO: artt. 146; 148; 149; 150; 152; 153; 154; 156;
POSTA:
-pagamento degli assegni: artt. 130; 131; 133; 134; 135; 137;
-recapito degli assegni da pagare: art. 116;
-resa della contabilità… degli assegni estinti: artt. 160; 161; 167;
-restituzione degli assegni insoluti: art. 138;
-ricezione degli assegni da pagare: art. 115;
-ricezione dei modd. S.M. 11: artt. 100; 101;
-rimborso degli assegni pagati: art. 173;
-rimborso degli assegni pagati da Istituti di credito: art. 132;
POSTAGIRO:
-addebito al c/c postale di serie speciale: art. 79;
-codice di ufficio pagatore: art. 99;
-emessi a favore delle Tesorerie: art. I20
-intestazione: art. 97;
-lettura ottica: art. 164;
-spedizione: artt. 114; l 19;
POSTI DI LAVORO (identificazione in banca dati : artt. 67; 71 ;
XXXII
PRESCRIZIONE
-assegno: art. 96;
-pensioni e stipendi: art. 2 legge 7/8/1985, n.428;
-spese fisse varie: artt. 617; 626; 627; da 633 a 637 e da 639 a 641 delle I.G.S.T.;
PRESTAZIONI ALIMENTARI: artt. 10l ; 127; 130; 2 16;
PROCEDURE
-fasi delle procedure operative: artt. 61; 71; 72;
-integrazione con altri sistemi informativi: artt. 25; 64; 90; 91; 185;
-vedasi: LAVORAZIONI;
PROCURATORI:
-beneficiari degli assegni per il pagamento di ratei a seguito del decesso dei titolari: art. 137;
-pensionati che riscuotono all'estero: artt. I51; 152; 157;
-pensionati che riscuotono in Italia: artt. 88; 97; 108; 130; 131; 132; 136; I78;
PROGRAMMI:
-acquisizione del software predisposto da terzi: artt. 3; 60;
-allestimento e utilizzazione del software predisposto presso le D.P.T. per i P.C.: art. 60;
-allestimento, trasmissione e utilizzazione del software predisposto dal servizio analisi e programmazione:
artt. 3; 60;
-divieti circa l'allestimento, l'impiego, la riproduzione e la diffusione del software: artt. 3; 59; 60; 61;
-movimentazione della banca dati: art. 59;
-responsabilità: art. 4;
-rilevazione automatica dei programmi attivati: art. 21;
PROTOCOLLAZIONE: artt. 12; 31; 46; Tabella I1;
PROVINCIA:
-codice: artt. 88; 99; 183; 192; 220
-pensioni pagabili fuori provincia: art. 101;
-stipendi pagabili fuori provincia: art. 193;
-vedasi: LOCALIZZAZIONE DEL PAGAMENTO;
-vedasi: UFFICIO PAGATORE;
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO: artt. 6; I5; 16;
PROVVISORIETÀ DELLE LIQUIDAZIONI: artt. 91; 185;
PUBBLICO (udienze): art. 23;
PUNZONATURA DEI TITOLI
-assegni: art. 7; 107;
-o.p. spese fisse varie: artt. 7; 226;
-stipendi: artt. 7; 194;
PUNZONI PER L'APPOSIZIONE DI FIRME E ALTRI DATI: artt. 8; 14; 26;
QUALIFICA (parametri indicati sui titoli): art. 184;
QUIETANZA (firma per quietanza apposta sui titoli o su elaborati integrativi o sostitutivi dei titoli):
-assegni: artt. 88; 130; 133; 137;
-esame delle firme per quietanza su assegni contabilizzati in possesso degli Organi di controllo: art. I78;
-o.p. stipendi: artt. 183; 184;
-pagamenti all'estero: artt. 15I; 157;
RAPPRESENTANTI LEGALI DEI PENSIONATI artt. 88; 97; 108; 130; 131; 146; 151; I52; I57; 178;
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI: artt. 145; 148; da 155 a 159;
RATA IN PAGAMENTO:
-pensioni pagabili all'estero: art. 142;
-pensioni pagabili in Italia: artt. 88; 98;
-spese fisse varie: artt. 220; 224;
-stipendi: artt. 183; 190; 220;
-vedasi: SCADENZA DELLA RATA;
XXXIII
RATEI A SEGUITO DEL DECESSO DEI TITOLARI:
-elenco dei ratei pagati: artt. 170; 175;
-esclusione delle forme facilitative di pagamento: art. 137;
-intestazione degli assegni: artt. 97; 130;
-pagamento: artt. 130; 137;
-pagamento fuori provincia: art. l01;
-pagamento senza produzione dello specifico documento di identificazione: art. 130;
RECAPITO DEI TITOLI: artt. 115; 116; 201; 226;
REGGENZA DEL CENTRO: art. 5;
REGISTRAZIONE E VERIFICA DEI DATI: artt. 36; 61; 163; 165; 166; 167;
REGISTRI E SCRITTURE: artt. 32; 37; 40; 47; 50; 53; 55;
-assegni stralciati dalle contabilità…: art. 171;
-carico e scarico degli assegni versati dalla Posta (mod. 190T): art. 179;
-carico e scarico delle tessere personali di riconoscimento in bianco: art. 15;
-deleghe di firma del personale: art. 15;
-elaboratori, altre macchine e attrezzature non di proprietà…: art. 16;
-emolumenti corrisposti al personale dai delegati alla riscossione: art. 15;
-fermi macchina: artt. 18; 62;
-interruzioni e malfunzionamenti della rete dei collegamenti: artt. 37; 75;
-interruzioni verificatesi durante la stampa dei titoli: artt. 103; 194; 226;
-inventario dei beni mobili in dotazione: art. 16;
-matrici e punzoni di firma: artt. 8; 14;
-movimenti contabili relativi a ciascun codice di imputazione della spesa (mod. S.M. 23): artt. 77; 80; 180; I81;
-movimento del c/c postale di serie speciale (mod. S.M.22): artt. 77; 180;
-prenotazione degli ordini di pagamento per l'alimentazione del c/c postale di serie speciale e di altri titoli
(mod. 230bisT): artt. 26; 78; 125; I26; 180; 215;
-protocollo: art. 12;
-riscontro di concordanza dell'importo totale dei titoli emessi con i totali dei connessi elaborati: artt. I 12; 200;
-valori in arrivo: artt. 15; 26;
-vedansi voci riguardanti i seguenti registri: modd. S.M.22; S.M.23; 190T; 230bisT;
REGOLAMENTO E LEGGE DI CONTABILITÀ· GENERALE DELLO STATO: artt. 16; 130; 182; 190;236;
REGOLARIZZAZIONE DEI DA TI RELATIVI AI TITOLI:
-assegni: artt. 108; 113;
-in sede di contabilizzazione degli assegni estinti: artt. 166; 167;
-o.p. spese fisse varie: art. 226;
-o.p. stipendi: art. I95;
REGOLARIZZAZIONE DEI TITOLI DI PAGAMENTO:
-titoli non regolarizzabili: artt. 172; 177; 195;
-vedasi: REGOLARIZZAZIONE DEI DATI RELATIVI AI TITOLI;
RENDICONTI:
-assegni estinti: art. 160;
-o.p. stipendi e spese fisse varie estinti: artt. 232; 234;
-pagamenti eseguiti all'estero dagli Istituti di credito: art. 152;
-pagamenti eseguiti all'estero dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari: art. 158;
-vedasi: CONTABILITÀ· ASSEGNI ESTINTI;
-vedasi: ESTERO;
-vedasi: SPESE D'UFFICIO E PER LA MECCANIZZAZIONE;
RESA DELLE CONTABILITÀ·:
-vedasi: CONTABILITÀ· ASSEGNI ESTINTI;
-vedasi: CONTABILIZZAZIONE;
-vedasi: ESTERO;
RESPONSABILITÀ: artt. 4; 41; 57;
XXXIV
RESTITUZIONE DEGLI ASSEGNI NON RECAPITATI art. 116;
RETE DEI COLLEGAMENTI: vedasi: TRASMISSIONE DATI;
RETTIFICA DEI DATI RELATIVI AI TITOLI:
-in sede di contabilizzazione degli assegni estinti: artt. 166; 167;
-sugli assegni: artt. 108; 113;
-sugli o.p. spese fisse varie: art. 226;
-sugli o.p. stipendi: art. 195;
RETTIFICHE CONTABILI: artt. 167; I81;
-vedasi: CONTABILITÀ ASSEGNI ESTINTI;
RICEVIMENTO DEL PUBBLICO: art. 23;
RICHIESTA DI ASSEGNI CONTABILIZZATI GIÀ TRASMESSI ACLI ORGANI DI CONTROLLO- art.
178;
RICHIESTA DI ASSEGNI OGGETTO DI INDAGINI AMMINISTRATIVE 0 GIUDIZIARIE: art. 141;
RICHIESTA DI TITOLI INSOLUTI:
-assegni: art. 138;
-o.p. stipendi e spese fisse varie: art. 231;
RIEPILOGHI VARI: vedasi: ELABORATI VARI;
RIFACIMENTO DI TITOLI IMPERFETTI 0 DANNEGGIATI
-assegni: artt. 105; 107;
-o.p. spese fisse varie: art. 226;
-o.p. stipendi: art. 194;
-vedasi: DANNEGGIAMENTO;
RILIEVI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO: artt. 164; 171; 173; 177; 181;
-vedasi: ORGANI DI CONTROLLO;
RIMBORSO DEGLI ASSEGNI PAGATI
-agli Istituti di credito da parte della Posta: art. 132;
-alla Posta da parte dei C.I.E.: vedasi: CONTABILITÀ ASSEGNI ESTINTI;
RINNOVAZIONE:
-assegni danneggiati, smarriti, sottratti, distrutti: artt. 139; 140;
-assegni scaduti: artt. 96; 139;
-o.p. stipendi e spese fisse varie: artt. 229; 230;
RIPARAZIONE E REVISIONE DEGLI ELABORATORI, DELLE ALTRE MACCHINE E DEGLI
IMPIANTI: artt. 17; 18; 62;
RISCONTRI:
-vedasi: CONTROLLI;
-vedasi: ELABORATI VARI;
RISCONTRO DEI DATI
-vedasi: CONTROLLI;
-vedasi: DATI;
RISERVATEZZA DEI DATI IMMESSI NEL SISTEMA INFORMATIVO: artt. 24; 6I;
RITENUTE A FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: artt. 126; 215;
RITENUTE ERARIALI
-compilazione manuale dei titoli: artt. 125; 211;
-data di emissione: art. 98;
-lavorazioni: art. 93;
-numero di iscrizione sui postagiro e sui connessi elaborati: artt. 99; 110; 125;
-versamento: artt. 125; 214;
-vedasi: IRPEF;
XXXV
RITENUTE EXTRA ERA RIA LI:
-affidamento del servizio alle D.P.T.: artt. 126; 215;
-alimenti: artt. 127; 130; 216;
-contributi obbligatori a favore del servizio sanitario nazionale: artt. 126; 2l5;
-contributi volontari a favore dell'Associazione nazionale <<G. Kirner": artt. 126; 217;
-contributi volontari a favore delle associazioni di categoria dei pensionati: artt. 102; 128;
-contributi volontari a favore dell'E.N.A.M.: art. 218;
-contributi volontari a favore delle organizzazioni sindacali: artt. 129; 219;
-data di emissione e di esigibilità… dei titoli: artt. 98; 190;
-indicazione della rata sui titoli: artt. 98; 220;
-lavorazioni: art. 93;
-numero di iscrizione sui titoli e sui connessi elaborati: artt. 99; 110; 126; 128; 129;
-ritenute a favore degli Enti creditori: artt. 93; 126; 215;
RUBRICA (area di banca dati): artt. 64; 66;
SALDI DI FINE ANNO:
-allestimento postagiro e connessi elaborati: artt. 93; 98; 99; 110;
-determinazione dei saldi: art. 80;
-scritture contabili: artt. 80; 180; 181;
-versamento: artt. da 80 a 86; 98;
SALVATAGGIO DEI DATI: artt. 34; 37; 92;
SCADENZA:
-vedasi: ASSEGNI SCADUTI;
-vedasi: SCADENZA DELLA RATA;
-vedasi: VALIDITÀ DEGLI ASSEGNI;
-vedasi: VALIDITÀ DELLE SEGNALAZIONI;
SCADENZA DELLA RATA:
-pensioni pagabili all'estero: art. 142;
-pensioni pagabili in Italia: art. 98;
-spese fisse varie: art. 225;
-stipendi: art. 190;
SCARICO DEI TITOLI PAGATI
-o.p. per l'alimentazione del c/c postale di serie speciale: art. 78;
-o.p. per il pagamento di stipendi e spese fisse varie: art. 232;
SCARTI DI LAVORAZIONE (stampati): art. 19;
SCARTO ATTI D'ARCHIVIO: art. I2;
SCRITTURE: vedasi: REGISTRI E SCRITTURE;
SEGNALAZIONI:
-vedasi: ACQUISIZIONE DATI;
-vedasi: BANCA DATI;
-vedasi: VALIDITÀ DELLE SEGNALAZIONI;
SEGRETERIA: artt. 29; 30; 31; 32; 44; 45; 46; 47;
SEPARAZIONE DEI TITOLI STAMPATI
-assegni: art. 107;
-o.p. spese fisse varie: art. 226;
-o.p. stipendi: art. 194;
SEQUESTRO DEGLI ASSEGNI PAGATI: art. 141;
SERVIZI AMMINISTRATIVI E SPEDIZIONE TITOLI (C.I.E.): artt. Sl; 52; 53;
SERVIZI CONTABILI (C.I.E.): artt. 54; 55;
XXX VI
SERVIZI DI CONTABILITÀ· E CONTROLLI (C.N.C.C): artt. 38; 39; 40;
SERVIZI DI SEGRETERIA:
-C.I.E.: artt. 44; 45; 46; 47;
-C.N.C.C.: artt. 29; 30; 31; 32;
SERVIZI TECNICI:
-C.I.E.: artt. 5; 48; 49; 50;
-C.N.C.C.: artt. 5; 33; 34; 35; 36; 37;
SERVIZIO ANALISI E PROGRAMMAZIONE: artt. 3; 4; 60;
-vedasi: PROGRAMMI;
-vedasi: TRASMISSIONE DATI;
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO: artt. 3; 4;
-vedasi: CONTRATTI;
-vedasi: LOCALI DEI CENTRI;
-vedasi: SPESE D'UFFICIO E PER LA MECCANIZZAZIONE-
-vedasi: TRASMISSIONE DATI;
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:
-pensioni: versamento contributi: art. 126;
-stipendi: versamento contributi: art. 215;
SEZIONE DI TESORERIA: artt. 120; 201; 204; 205; 226; 227;
SICUREZZA DEI DATI (strutture e procedure di sicurezza): artt. 61; 63;
-vedasi: DATI;
SICUREZZA DEI LOCALI: artt. 16; 17; 19; 34; 48;
SINDACATI:
-contributi gravanti sulle pensioni: art. 129;
-contributi gravanti sugli stipendi: art. 219;
SISTEMA INFORMATIVO (organizzazione): art. 1;
SISTEMA INTEGRATO PER LE COMUNICAZIONI artt. 73; 74;
SISTEMI DI ELABORAZIONE vedasi: ELABORATORI;
SISTEMI DI RILEVAZIONE E TRATTAMENTO AUTOMATICO DELLE IMMAGINI: art. 12;
-assegni: artt. 139; 140;
-o.p. stipendi e spese fisse varie: artt. 229; 230;
SOFTWARE vedasi: PROGRAMMI;
SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL CENTRO: artt. 5; 8; 26;
SOTTRAZIONE:
-assegni: artt. 139; 140;
-o.p. stipendi e spese fisse varie: artt. 229; 230;
SOVVENZIONI DIVERSE: art. 223;
-vedasi: SPESE FISSE VARIE;
SPEDIZIONE DI ATTI, TITOLI, ELABORATI E SUPPORTI MAGNETICI: vedasi: TRASMISSIONE DI
ATTI, TITOLI; ELABORATI E SUPPORTI MAGNETICI;
SPESE CONSERVAZIONE BENI CULTURALI art. 223;
-vedasi: SPESE FISSE VARIE;
SPESE DIVERSE: art. 223;
-vedasi: SPESE FISSE VARIE;
XXX VII
SPESE D'UFFICIO E PER LA MECCANIZZAZIONE:
-firma ordinativi e buoni su 0/A: artt. 6; 7;
-maneggio, utilizzazione e custodia dei fondi: artt. 13; 14; 15;
-rendiconto, documenti giustifcativi, consistenza dei fondi: artt. 13; 15; 26;
SPESE FISSE VA RIE:
-affidamento del servizio alle D.P.T.: art. 228;
-procedure per il pagamento: artt. da 224 a 227;
-rinnovazione dei titoli smarriti, sottratti distrutti o danneggiati: artt. 228; 229;
SPESE FUNZIONAMENTO ENTI E ISTITUTI: art. 223;
-vedasi: SPESE FISSE VARIE;
STAMPA:
-interruzioni nel corso della stampa dei titoli: artt. 103; 194; 226;
-vedansi voci riguardanti l'allestimento dei singoli modelli;
STA MPA TI þ
-custodia e gestione dei modelli per le tessere personali di riconoscimento: artt. 15; 30; 45;
-fornitura, custodia, movimento: art. 19;
-fornitura modd. S.M.8, S.M. 11 e S.M. 13 alle D.P.T. per assegni urgenti: art. 113;
-modifica del tracciato (aggiunta o eliminazione di dati): art. 233;
-Obliterazione dei modelli scartati: art. 19;
-verbali di consegna (consistenza): art. 26;
-vedasi: Tabella I;
-vedansi voci riguardanti i singoli modelli;
STATISTICHE art. 22;
STRALCI: vedasi: CONTABILITÀ· ASSEGNI ESTINTI;
STRAPPO, TAGLIO 0 TRANCIAMENTO DEI TITOLI STAMPATI:
-assegni: art. 107;
-o.p. spese fisse varie: art. 226;
-o.p. stipendi: art. 194;
STRUTTURA DEI CENTRI:
-C.I.E.: art. 42;
-C.N.C.C.: art. 27;
-vedansi voci riguardanti i diversi servizi dei Centri;
SUPPORTI MAGNETICI (contenuto, custodia, utilizzazione, trasmissione):
-custodia: artt. 34; 48;
-dati comunicati da amministrazioni liquidatrici dei trattamenti pensionistici e di attività…: artt. 90; 91; 185;
-dati comunicati dai C.I.E. al C.N.C.C. circa gli estremi dei titoli emessi: artt. 93; 187; 211; 224;
-dati comunicati dal C.N.C.C. agli Organi di controllo per il riscontro successivo dei pagamenti: art. 37;
-dati comunicati dal C.N.C.C. ai C.I.E. per l'esecuzione delle lavorazioni: artt. 92; 144; 186; 224;
-dati per l'accreditamento di pensioni e stipendi in c/c bancario: artt. 93; 118; 187; 207; 226;
-dati per l'accreditamento di pensioni in c/c postale: art. 117;
-dati per la movimentazione della banca dati: art. 59;
-dati relativi ad assegni da contabilizzare: artt. da 163 a 166;
-dati relativi ai modd. S.M. 11 ad uso dell'Amministrazione postale: art. 100;
-dati relativi ai modd. 201 e 101 ad uso dell'Amministrazione finanziaria: artt. 124; 213;
-dati relativi al conguaglio fiscale trasmessi dai C.A.A.F.: artt. 123; 212;
-dati relativi al versamento di ritenute erariali ed extraerariali: artt. 128; 129; 214; 215; 217; 218; 219;
-dati relativi alle pensioni pagabili all'estero: artt. 144; 149; 152; 154; 156;
-impiego di tecnologie diverse dai supporti magnetici: art. 235;
-ricezione e assunzione in carico: artt. 31; 46;
-salvataggio delle aree adibite a <<log" di sistema: art. 34;
-sicurezza dei dati: art. 63;
-trasmissione: artt. 92; 144; 149; 186; 207; 214; 224;
XXX VIII
SUPPORTI PER L'APPOSIZIONE DI FIRME E ALTRI DATI: artt.8; 14;26;
TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI: art. 12; Tabella II;
TABELLE APPLICATIVE E DI SISTEMA (area di banca dati): artt. 64; 67;
TABULATI VARI-
-vedasi: ELABORATI VARI;
-vedasi: REGISTRI E SCRITTURE;
TAGLIANDO ANNESSO ALL'ASSEGNO: artt. 88; 123;
-vedasi: MODELLO S.M. 8;
TAGLIO, STRAPPO 0 TRANCIAMENTO DEI TITOLI STAMPATI:
-assegni: art. 107;
-o.p. spese fisse varie: art. 226;
-o.p. stipendi: art. 194;
TECNOLOGIE DIVERSE DAI SUPPORTI MAGNETICI art. 235;
TESORERIA: artt. 120; 201; 204; 205; 226; 227;
TESORETTO DELLA CASSAFORTE- artt. 14; 26;
TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO:
-custodia e gestione stampati in bianco: artt. 15; 30; 45;
-rilascio: artt. 29; 44;
-utilizzazione per la riscossione degli assegni: art. 130;
TESTIMONI ALLA RISCOSSIONE: art. 130;
TIMBRI METALLICI UFFICIALI artt. 13; 1S;26;
TITOLI COMPILATI MANUALMENTE:
-pensioni: artt. 78; 125; 126;
-spese fisse varie: art. 228;
-stipendi: artt. 211; 214; 216;
TITOLI INSOLUTI
-assegni: artt. 108; 109; 138;
-assegni scaduti di validità…: artt. 96; I39; 166; 171; 172; 175; 176; 234;
-o.p.; stipendi e spese fisse varie: art. 231;
TITOLI SCADUTI: (assegni): artt. 96; 139; 166; I71; I72; I75; 176; 234;
TITOLI SOTTRATTI, SMARRITI, DISTRUTTI O DANNEGGIATI:
-assegni: artt: 105; 107; 139; I40;
-o.p. stipendi e spese fisse varie: artt. 194; 226; 229; 230;
TRANCIAMENTO, TAGLIO 0 STRAPPO DEI TITOLI STAMPATI:
-assegni: art. 107;
-o.p. spese fisse varie: art. 226;
-o.p. stipendi: art. 194;
TRASFERIMENTO DI DATI:
-vedasi: DATI;
-vedasi: ELABORATI VARI;
-vedasi: SUPPORTI MAGNETICI;
-vedasi: TRASMISSIONE DATI;
TRASMISSIONE DATI (RETE DEI COLLEGAMENTI):
-apparecchiature, manutenzione e fermi: artt. 16; 17; 18; 58;
-gestione amministrativa della rete: art. 3;
-identificazione dei posti di lavoro operanti nella rete: art. 67;
XXXIX
-interruzioni e malfunzionamenti della rete: artt. 37; 75;
-manuale operativo e relativi aggiornamenti: art. 60;
-programmazione, funzionamento e gestione tecnica della rete: artt. 3; 33; 60; 75;
-scritture relative al funzionamento della rete: artt. 37; 75;
-struttura e caratteristiche della rete: artt. 73; 74;
TRASMISSIONE DI ATTI, TITOLI, ELABORATI E SUPPORTI MAGNETICI:
-adempimenti, in genere, per la spedizione dei titoli, dei connessi elaborati e degli elaborati contabili: artt. 39;
52;
-assegni estinti, modd. S.M. 16 e S.M.27 agli Organi di controllo: art. 174;
-assegni per arretrati, quote differenziali e rate fuori scadenza: art. 98;
-assegni, previa esecuzione dei prescritti controlli: artt. 112; 114; 115;
-assegni urgenti e connessi elaborati: art. 113;
-atti: artt. 31; 46;
-certificati di imposta modd. 201 e 101: artt. 124; 213;
-modd. S.M. 11 all'Amministrazione postale: art. 100;
-modd. S.M. 13 alle D.P.T.: artt. 110; 111;
-modd. S.M. 15, S.M. 16 e altri elaborati contabili alle D.P.T.: art. 175;
-modd. S.M. 21 e altri elaborati relativi alle pensioni pagabili all'estero: artt. 146; 149;
-modd. S.M.27 ed altri elaborati contabili ai C.I.E.: art. 176;
-modd. S.M. 38 ter, S.M. 39 e altri elaborati agli uffici di appartenenza dei titolari di partite di stipendio: artt.
197; 202;
-modd. S.M.41/A e S.M.42 alle D.P.T.: art. 203;
-modd. S.M.48 alle D.P.T.: art. 221;
-o.p. modd. S.M.38, S.M.38ter, S.M.40 ed elenchi di trasmissione modd. S.M.41 e S.M.41/A agli uffici
pagatori: artt. 201; 204; 205; 206; 207;
-o.p. modd. S.M. S1 ed elenchi di trasmissione rnodd. S.M. 49 e S.M. 50 agli uffici pagatori: artt. 222; 226;
-postagiro: artt. 114; 119;
-supporti magnetici: artt. 92; 144; 149; I86; 207; 214: 224;
TRATTAMENTO ECONOMICO:
-codici o parametri indicati sui titoli e sui connessi elaborati: artt. 102; 184;
-elementi contenuti in banca dati: art. 67;
-elementi contenuti nelle comunicazioni delle amministrazioni liquidatrici di pensioni e stipendi: artt. 90; 91;
185;
TURNI GIORNALIERI DI LAVORO: artt. 6; 11; 34; 48;
UDIENZE AL PUBBLICO: art. 23;
UFFICI DEI CENTRI: vedansi voci riguardanti i vari SERVIZI DEI CENTRI;
UFFICI DI APPARTENENZA DEI TITOLARI DI PARTITE DI STIPENDIO: artt. '72; 183; 184; 187; 197;
202;
UFFICIALE ROGANTE: art. 6;
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI: artt. 148; 149; 155; 156; 158; 159;
UFFICIO PAGATORE
-assegni: artt. 88;99; 100; 101; 108; da 130a 135; 137; 138; 160; 172;
-o.p. spese fisse varie: art. 225;
-o.p. stipendi: artt. 183; 192; 193; 199; 200; 201; 231;
UFFICIO RECAPITO TITOLI PRESSO IL C.I.E.: artt. 115; 201; 226;
URGENTI (assegni): art. 113;
VAGLIA CAMBIARIO B.l.: artt. 193; 202; 204; 216; 227;
VAGLIA POSTALE: artt. 193; 202; 205; 216; 227;
VALIDITÀ DEGLI ASSEGNI: art. 96;
VALIDITÀ DELLE SEGNALAZIONI:
-pensioni: artt. 34; 121;
-spese fisse varie: artt. 34; 224;
-stipendi: artt. 34; 209;
XL
VALORI: artt. 14; 1S; 26;
VALUTA ESTERA: vedasi: ESTERO;
VARIAZIONE DELLE PENSIONI E DEGLI STIPENDI:
-vedasi: ACQUISIZIONE DATI;
-vedasi: BANCA DATI;
-vedasi: DATI;
-vedasi: PROVVISORIETÀ DELLE LIQUIDAZIONI;
-vedasi: VARIAZIONI DI CARATTERE GENERALE;
VARIAZIONI DI CARATTERE GENERALE: artt. 90; 91; 185;
VERBALI Dl CONSEGNA: artt. 15;26;
VERSAMENTI:
-distinte per i versamenti in Tesoreria: art. 120;
-ricupero assegni di attività…: art. I84;
-saldi di fine anno: artt. da 80 a 86; 98;
-vedasi: IRPEF;
-vedasi: RITENUTE ERARIALI;
-vedasi: RITENUTE EXTRAERARIALI;
VIGILANZA SUI SERVIZI: artt. 9; 122; 210;
TITOLO I
L'ORDINAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
PER I SERVIZI PERIFERICI DEL TESORO
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
I CENTRI DEL SISTEMA INFORMATIVO
STRUTTURA E CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI
DIREZIONE - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 1.
Organizzazione del sistema informativo
Legge 7/8/1985, n.428.
D.P.R. 26/9/1985 (G.U. n.237 dell'8/10/1985).
D.P.R. 8/7/l986, n.429.
Il sistema informativo per i servizi periferici del Tesoro è costituito:
- dalle competenti divisioni operanti presso la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro;
- dal Centro nazionale di calcolo e contabilità con sede in Latina;
- dal Centro interregionale di elaborazione con sede in Bologna;
- dal Centro interregionale di elaborazione con sede in Latina;
- dalle Direzioni provinciali del Tesoro, per quanto attiene l’attività informatica.
La Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro ed i Centri sopracitati sono dotati di elaboratori elettronici collegati tra loro mediante un’apposita rete di trasmissioni.
Anche le Direzioni provinciali del Tesoro sono dotate di sistemi elettronici - collegati con il Centro nazionale di calcolo e contabilità mediante la rete di trasmissioni di cui al secondo comma - aventi autonome capacità di elaborazione e di archiviazione a livello locale.
Art. 2.
Circoscrizione territoriale del Centro nazionale di calcolo e contabilità e dei Centri interregionali di elaborazione per i servizi periferici del Tesoro
Legge 7/8/1985, n.428.
D.P.R. 26/9/1985 (G.U. n.237 dell’8/10/1985).
La circoscrizione del Centro nazionale di calcolo e contabilità si estende su tutto il territorio nazionale.
La circoscrizione del Centro interregionale di elaborazione di Bologna comprende le Direzioni provinciali del Tesoro aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana.
La circoscrizione del Centro interregionale di elaborazione di Latina comprende le Direzioni provinciali del Tesoro aventi sede nelle seguenti regioni: Marche, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
Art. 3.
Servizio di analisi e programmazione - Organizzazione amministrativa
delle attività svolte dalle unità operative che impiegano sistemi di elaborazione Software applicativo
Legge 7/8/1985, n.428.
D.P.R. 26/9/1985 (G.U. n.237 8/10/1985).
D.P.R. 8/7/1986, n.429.
D.P.R. 21/2/1991, n.70.
D.L.vo 29/12/1992, n.518.
Il servizio di analisi e programmazione e quello cui è demandata l’organizzazione amministrativa delle attività del Centro nazionale di calcolo e contabilità, dei Centri interregionali di elaborazione e delle unità operative centrali che impiegano sistemi di elaborazione sono svolti dalle competenti divisioni costituite presso la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Al servizio di analisi e programmazione sono demandate in particolare le funzioni di carattere tecnico riguardanti:
- l'allestimento delle procedure relative alla gestione della banca dati delle pensioni di guerra, delle pensioni ordinarie e assegni congeneri a carico del bilancio statale o gravanti sui bilanci delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato, degli istituti di previdenza, delle Ferrovie dello Stato o di altri istituti o Enti convenzionati, nonché degli stipendi;
- l'allestimento delle procedure relative alla gestione della banca dati delle spese fisse diverse dagli stipendi e dalle pensioni;
- l'allestimento delle procedure relative alla gestione di altre banche dati;
- l'assunzione di iniziative per la manutenzione degli archivi centrali e periferici e per l'ottimizzazione dell'impiego del software di base;
- l'allestimento delle procedure relative alla gestione della rete e delle comunicazioni e l'assunzione di iniziative per il regolare funzionamento delle stesse;
- l'allestimento delle procedure relative all'automazione dei servizi gestiti, su sistemi periferici, direttamente dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, dalle Direzioni provinciali del Tesoro e dai Centri del sistema informativo;
- la diramazione, d'intesa con i competenti servizi amministrativi centrali, di direttive di carattere tecnico, che i Centri del sistema informativo, le Direzioni provinciali del Tesoro e gli altri uffici centrali e periferici che impiegano sistemi di elaborazione, debbono seguire in ordine all'applicazione di procedure automatizzate;
- il coordinamento delle attività concernenti la corretta applicazione di dette procedure.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il servizio di analisi e programmazione si avvale di autonomi sistemi di elaborazione organizzati in apposito Centro di sviluppo.
Al servizio investito dell'organizzazione amministrativa dei Centri del sistema informativo e delle unità operative che impiegano sistemi di elaborazione sono demandate in particolare le seguenti funzioni:
- fornitura, ai Centri medesimi e agli altri uffici centrali e periferici, dei sistemi di elaborazione, delle macchine ausiliarie e degli altri apparati tecnici occorrenti per lo svolgimento della loro attività;
- cura, sotto l'aspetto amministrativo-contabile, dei rapporti con le ditte fornitrici del materiale predetto;
- fornitura degli stampati e dell'altro materiale occorrente per le lavorazioni dei Centri e delle altre unità operative che impiegano sistemi di elaborazione;
- gestione amministrativo-contabile della rete delle trasmissioni;
- assunzione di iniziative tendenti ad assicurare la massima funzionalità ai locali occupati dai Centri ed ai locali di altri uffici centrali e periferici destinati ai sistemi di elaborazione;
- gestione delle spese inerenti la meccanizzazione.
Il Centro nazionale di calcolo e contabilità ed i Centri interregionali di elaborazione, per lo svolgimento delle procedure automatizzate di competenza, da effettuare mediante l'impiego degli elaboratori in dotazione e della rete di trasmissioni di cui all'articolo 1, si avvalgono dei programmi tecnici appositamente predisposti dal competente servizio della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro o, eventualmente, di altri programmi esistenti in commercio, realizzati da ditte specializzate e acquisiti dai Centri stessi previa autorizzazione e per il tramite della predetta Direzione generale.
I programmi tecnici di elaborazione di cui al comma precedente - dopo i necessari collaudi intesi a garantirne l'esattezza - sono trasmessi, a cura del servizio analisi e programmazione, unitamente alle occorrenti istruzioni operative, ai Centri cui sono destinati, mediante lettera ufficiale a firma del titolare (o reggente) della divisione interessata, ovvero a firma del funzionario designato a sostituire, in caso di assenza o impedimento, il predetto titolare (o reggente). In caso di assoluta urgenza, detti programmi tecnici possono anche essere trasmessi con l'utilizzazione della rete dei collegamenti, con conferma, a seconda dei casi, mediante lettera o messaggio della competente divisione del servizio analisi e programmazione, a firma del dirigente o del funzionario autorizzato a sostituirlo.
Con analoghi procedimenti, lo stesso servizio allestisce e trasmette i programmi e le istruzioni operative occorrenti per il funzionamento dei sistemi di elaborazione in dotazione agli altri uffici della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro e alle Direzioni provinciali del Tesoro.
I Centri, gli uffici della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro e le Direzioni provinciali del Tesoro non possono, in nessun caso e per nessuna ragione, modificare i programmi loro destinati, né applicare i programmi stessi in modo difforme da quello previsto dalle relative istruzioni operative, né utilizzare altri programmi predisposti da loro stessi o da terzi. Eventuali iniziative per correzioni o modifiche da apportare ai programmi esistenti ovvero per la fornitura di nuovi programmi debbono essere indirizzate al competente servizio analisi e programmazione.
La Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro può disporre la fornitura anche alle Direzioni provinciali del Tesoro di programmi di utilità esistenti in commercio, realizzati da ditte specializzate. In tale caso trovano applicazione, in merito a detti programmi, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, che ne vietano la riproduzione, la traduzione, la modificazione (ivi compresi la trasformazione e l'adattamento), nonché la distribuzione sotto qualsiasi forma.
Non è consentito consegnare a Uffici o persone non autorizzati esplicitamente dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro gli originali o le copie dei supporti e delle specifiche relative ai programmi in dotazione allestiti dal servizio analisi e programmazione, ancorché non più utilizzati.
Art. 4.
Responsabilità dei dirigenti e del personale addetto ai servizi di analisi
e programmazione e di organizzazione amministrativa
D.P.R. 10/1/1957, n.3.
D.P.R. 30/6/1972, n.748.
D.P.R. 8/7/1986, n.429.
D.L.vo 3/2/1993, n.29.
I dirigenti preposti ai servizi di analisi e programmazione e di organizzazione amministrativa dei Centri e delle unità operative che impiegano sistemi di elaborazione, i funzionari che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento nonché gli impiegati addetti ai servizi stessi sono responsabili dell'esattezza e della tempestiva fornitura del software applicativo predisposto per gli elaboratori in esercizio presso gli altri uffici della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, presso i Centri del sistema informativo e presso le Direzioni provinciali del Tesoro nonché dell’esattezza delle istruzioni operative attinenti l'utilizzazione del software stesso, in modo che siano garantiti la rispondenza delle lavorazioni eseguite con i vari programmi ai risultati che si debbono raggiungere, la corretta interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari cui viene data attuazione mediante dette lavorazioni nonché il logico e regolare sviluppo dei calcoli.
Si applica il disposto degli articoli 16, 17 e 18 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Per quanto riguarda i dirigenti si applica altresì il disposto dell'articolo 19 del D.P.R. 30 giugno 1972, n.748 e dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
L'attribuzione delle responsabilità ai soggetti indicati nei precedenti commi avviene in base al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento del servizio nelle sue diverse fasi.
Art. 5.
Dirigenza dei Centri del sistema informativo
Legge 7/8/1985, n.428.
D.P.R. 26/9/1985 (G.U. n.237 8/10/1985).
D.M. Tesoro 15/1/1986.
D.L.vo 3/2/1993, N.29.
Per la direzione del Centro nazionale di calcolo e contabilità e dei Centri interregionali di elaborazione sono designati dirigenti del ruolo delle Direzioni provinciali del Tesoro.
La reggenza dei Centri di cui al primo comma, in caso di mancanza nonché di assenze o impedimenti non occasionali e di non breve durata del titolare, può essere affidata, con decreto ministeriale e previo parere del Consiglio di amministrazione, ad un impiegato addetto ai servizi dei Centri, che rivesta una qualifica funzionale non inferiore all’ottavo livello.
L'incarico di sostituire il titolare o il reggente di un Centro del sistema informativo nei casi di brevi e occasionali assenze o impedimenti, è conferito, con decreto ministeriale e previo parere del Consiglio di amministrazione, a un impiegato dello stesso Centro, che rivesta una qualifica funzionale non inferiore all'ottavo livello.
In caso di contemporanea assenza del titolare (o reggente) e del sostituto, la direzione del Centro è assunta dall'impiegato che riveste la qualifica funzionale più elevata.
Art. 6.
Attribuzioni del direttore del Centro
D.L.vo 3/2/1993, n.29.
Nell'ambito della specifica competenza del Centro a lui affidato, il direttore:
- fissa le linee organizzative dei vari servizi in base alle norme di legge e regolamentari, alle disposizioni contenute. nelle presenti istruzioni nonché alle direttive di massima impartite dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro;
- coordina l'attività delle varie unità operative in cui è articolato il Centro; cura la gestione del personale dipendente, provvedendo, tra l'altro, alla destinazione del personale di nuova nomina o trasferito da altre sedi e, per quanto possibile, all'avvicendamento di quello già in servizio nell'ambito delle unità operative in cui è articolato il Centro; cura, eventualmente, la gestione del personale di cui al quarto comma del successivo articolo 17 e impartisce al riguardo le necessarie direttive, tenendo conto di quanto previsto dal secondo comma - punto m) - del successivo articolo 29;
- nomina il consegnatario dei beni mobili mediante apposito provvedimento formale da comunicarsi al Provveditorato generale dello Stato, a norma dell'articolo 3 del regolamento approvato con D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718;
- nomina l'ufficiale rogante e l'economo;
- determina gli obblighi di servizio dei propri collaboratori, come previsto dal successivo articolo 10, vigilando sull'esatto adempimento degli obblighi stessi;
- fissa i turni di lavoro, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, secondo le esigenze delle lavorazioni;
- vigila affinché le lavorazioni si svolgano, nel rispetto delle norme di servizio, mediante l'esatta applicazione dei programmi tecnici di elaborazione ed entro i limiti temporali stabiliti dal calendario delle lavorazioni predisposto dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro;
- esamina la corrispondenza in arrivo;
- firma i titoli di spesa di qualsiasi specie e gli atti relativi alla gestione dei fondi accreditati nella qualità di funzionario delegato nonché gli altri atti di propria pertinenza, salvo la facoltà di delega consentita, per questi ultimi, dal successivo articolo 7;
- svolge gli altri compiti previsti dal decreto legislativo 3/2/1993, n. 29.
Art. 7.
Firma dei titoli di pagamento e degli atti - Delega di firma
La firma dei titoli di pagamento, sia che venga apposta con procedimento automatizzato mediante l'uso delle matrici o dei punzoni di cui al successivo articolo 8, sia che venga apposta manualmente, è riservata al direttore (o reggente) del Centro ovvero - in caso di sua assenza o impedimento - al suo sostituto.
La firma del titolare del Centro deve essere preceduta dalla locuzione "Il Direttore del Centro" ovvero "Il Direttore". Nel caso di reggenza, tale locuzione va integrata con l'indicazione dello specifico incarico ("Il Direttore reggente del Centro" ovvero "Il Direttore reggente").
La firma del sostituto del direttore va preceduta dalla locuzione "Il Direttore f.f. del Centro" ovvero "Il Direttore f.f.".
Ove la firma venga apposta con procedimento automatizzato, anche il reggente e il sostituto del titolare firmano con la semplice indicazione "Il Direttore del Centro" ovvero "Il Direttore".
Il direttore (o reggente) può delegare la firma degli atti di propria pertinenza a uno o più impiegati del proprio ufficio con qualifica funzionale non inferiore al settimo livello, riservando in ogni caso a se stesso - oltre alla firma dei titoli di pagamento di cui al primo comma - la firma dei titoli e degli atti relativi alla gestione dei fondi accreditati nella qualità di funzionario delegato nonché la firma della corrispondenza diretta ai parlamentari, alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro e di quella di notevole importanza diretta alle altre amministrazioni centrali dello Stato, alle autorità centrali e periferiche, agli organi di controllo, agli organi della giustizia ordinaria e amministrativa, all'Avvocatura dello Stato.
Il delegato deve fare precedere la propria firma dalla locuzione "per il Direttore del Centro" ovvero "per il Direttore".
Il direttore del Centro ed il suo sostituto esercitano i necessari controlli ai fini della regolare apposizione automatica delle firme sui titoli di pagamento e sugli altri documenti.
Art. 8.
Matrici e punzoni per la fìrma dei titoli di pagamento e di altri elaborati
D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Le firme dei responsabili dei Centri del sistema informativo e dei loro sostituti sono riportate su matrici, da utilizzare nella fase di stampa dei titoli di pagamento e di altri elaborati per l'apposizione su di essi delle firme medesime, ovvero incise su punzoni, da utilizzare per l'apposizione di tali firme in fasi successive alla stampa.
Le matrici, che possono essere costituite anche da supporti magnetici, sono allestite e trasmesse ai Centri a cura della competente divisione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
I punzoni sono forniti dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per il tramite della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, alla quale vanno indirizzate le relative richieste.
Tanto le matrici che i punzoni sono assunti in carico su apposito registro inventario - dal quale deve risultare in ogni momento la reale consistenza del materiale in parola - e custoditi, assieme al registro stesso, nella cassaforte di cui al successivo articolo 14.
Ogni estrazione dalla cassaforte ed ogni immissione nella cassaforte stessa dei predetti supporti di firma deve essere fatta constare con apposita annotazione sul registro di cui al precedente comma. L'annotazione deve contenere la data e l'ora dell'eseguita operazione ed essere sottoscritta dal direttore del Centro (o dal suo sostituto) e dal responsabile dell'Ufficio per i servizi tecnici.
Le matrici e i punzoni debbono essere immediatamente immessi in cassaforte al termine delle lavorazioni per cui sono stati estratti e, in ogni caso, al termine dell'orario giornaliero di lavoro.
Le matrici e i punzoni non più utilizzabili per qualsiasi motivo vanno rimessi in piego assicurato alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, la quale, a seconda dei casi, provvede alla loro obliterazione ovvero alla loro custodia in vista di un successivo impiego. L'invio del materiale predetto deve essere fatto constare con apposito verbale firmato dal direttore del Centro (o dal suo sostituto) e dal funzionario responsabile dell'Ufficio per i servizi tecnici.
Art. 9.
Vigilanza - Organizzazione e funzionamento dei servizi
D.P.R. 26/9/1985 (G.U. n.237 dell’8/10/1985).
La vigilanza sul funzionamento dei servizi dei Centri del sistema informativo è demandata alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, che la esercita sia direttamente, sia per mezzo degli ispettori di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985.
L'emanazione delle disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi presso i Centri del sistema informativo è di esclusiva competenza della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro. I Centri stessi non debbono pertanto dare esecuzione a circolari e disposizioni di massima di altre amministrazioni e uffici, fatta eccezione per quelle che riguardano la gestione dei beni mobili di proprietà dello Stato (terzo comma del successivo articolo 16), l'integrità fisica del personale e l'ordine pubblico.
Art. 10.
Assegnazione del personale - Determinazione degli obblighi di servizio
L'assegnazione del personale alle diverse unità operative in cui è articolato il Centro e la fissazione degli obblighi di servizio dei singoli impiegati, quando abbiano carattere di continuità, vanno effettuate mediante appositi ordini di servizio.
Nella determinazione di tali obblighi e nell'attribuzione di particolari incarichi nell'ambito delle unità operative, il direttore tiene presente la qualifica funzionale rivestita dai vari soggetti.
Art. 11.
Orario di servizio e di lavoro
Il Centro osserva l'orario di servizio e di lavoro fissato sulla base della normativa vigente in materia. In relazione alle esigenze operative - ai fini di una più razionale utilizzazione degli elaboratori elettronici, degli apparati elettronici per acquisizione dati, delle macchine ausiliarie, degli impianti e delle risorse di personale - l'orario stesso viene articolato, anche in via permanente, secondo turni di lavoro per gruppi di impiegati appartenenti a una o più unità operative.
L'effettuazione di prestazioni notturne deve essere tempestivamente comunicata alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, cui debbono essere segnalati i motivi che hanno reso necessarie le prestazioni stesse.
Art. 12.
Corrispondenza in arrivo - Archiviazione e scarto degli atti
La corrispondenza in arrivo va ritirata alla posta giornalmente, esaminata e vistata dal direttore o dal sostituto e passata alla protocollazione. Identica procedura deve essere seguita per il carteggio che pervenga al Centro con altro mezzo.
Il Centro tiene un protocollo generale per i diversi servizi tecnici, amministrativi e contabili e, presso la segreteria, un protocollo particolare per gli affari riservati e per il personale.
Può omettersi l'assunzione a protocollo degli atti che non richiedano ulteriore trattazione, quali, ad esempio, le copie degli elenchi di trasmissione pervenute per ricevuta. Il carteggio suddetto va tuttavia munito del timbro recante la data del giorno di arrivo.
Le pratiche che rivestano particolare riservatezza sono custodite personalmente dal direttore, mentre le altre sono archiviate con la classificazione di cui alla tabella annessa alle presenti istruzioni. Il periodo di tempo per il quale debbono essere conservate le diverse specie di atti è stabilito dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Lo scarto degli atti d'archivio è effettuato con le procedure previste dalle disposizioni in vigore per l'esecuzione dell'analoga operazione da parte delle Direzioni provinciali del Tesoro.
L'archiviazione, in luogo della materiale conservazione degli atti, può essere effettuata con sistemi di rilevazione e trattamento automatizzato delle immagini, che consentano in ogni momento la fedele e integrale riproduzione del contenuto degli atti stessi.
Art. 13.
Spese d'ufficio
Art. 60 R.D. 18/11/1923, n.2440.
Legge 15/3/1956, 238.
Art. 32 legge 28/2/1986, n.41.
I fondi messi a disposizione dei Centri del sistema informativo per le spese d'ufficio in genere e per quelle inerenti la meccanizzazione in particolare, debbono essere amministrati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia e secondo la destinazione fissata in base alla denominazione e all'oggetto dei singoli capitoli.
Il maneggio dei fondi occorrenti per le predette spese e la resa delle relative contabilità sono affidati all'impiegato incaricato del servizio di economato, a norma del precedente articolo 6.
Alla fine di ciascun semestre vengono redatti, distintamente per capitolo, i relativi rendiconti, come previsto dall'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni. Detti rendiconti, corredati delle fatture quietanzate e degli altri documenti giustificativi, sono rimessi alla coesistente Ragioneria provinciale dello Stato per il riscontro e per il successivo inoltro al competente Ufficio di controllo della Corte dei conti.
Copia dei rendiconti e dell'annessa documentazione è conservata tra gli atti riservati del Centro.
Le spese per l'acquisto di timbri metallici ufficiali - da effettuarsi esclusivamente presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato - vanno preventivamente autorizzate dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, che stabilisce la leggenda e il formato dei timbri medesimi.
Art. 14.
Custodia del cifrario, dei valori e dei supporti
per la firma dei titoli emessi
D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Ogni Centro del sistema informativo ha in dotazione una cassaforte, la cui chiave è tenuta dal direttore o dall'impiegato che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il detentore della chiave deve custodirla personalmente con la massima diligenza e portarla seco al termine del servizio.
Il duplo della predetta chiave è custodito dal detentore del primo esemplare, in piego sigillato fuori dai locali d'ufficio e con ogni cautela. Il luogo dove si trova tale duplo deve risultare da formale dichiarazione, da conservare nell'armadio di cui al successivo articolo 15. Nell'eventualità in cui si renda necessario utilizzare tale duplo, va redatto apposito verbale, da conservare nell'armadio anzidetto.
Nella cassaforte del Centro sono custoditi:
- il cifrario, ove sia in dotazione (in busta sigillata, munita della firma del direttore lungo le linee di congiunzione dei lembi);
- le matrici e i punzoni di cui al precedente articolo 8, su cui sono riportate o incise le firme del direttore del Centro e del suo sostituto, da utilizzare per la firma dei titoli di pagamento e di altri documenti;
- il registro inventario delle matrici e dei punzoni di firma.
Quando vengono utilizzati i supporti di firma del titolare, quelli relativi alla firma del sostituto sono racchiusi in piego sigillato e viceversa. Il predetto piego deve essere munito della firma del titolare dei supporti stessi lungo le linee di congiunzione dei lembi.
Nel tesoretto della cassaforte - ove esista - o in apposita cassetta metallica munita di chiave, collocata nella cassaforte stessa, sono custoditi, in separate buste distinte per specie e per destinazione, il numerario occorrente per le spese d'ufficio, per le spese della meccanizzazione o per altre spese, i titoli rappresentativi del numerario (vaglia, assegni, etc.) e gli altri valori eventualmente pervenuti al Centro.
La chiave del tesoretto (o della cassetta metallica) è tenuta dall'impiegato incaricato del servizio di economato.
Per evidenti motivi di sicurezza, è da evitare la giacenza, nella cassaforte, di somme liquide di notevole entità. A tal fine i pagamenti delle fatture ai fornitori vanno effettuati, di norma, mediante emissione, a favore degli stessi, di ordinativi tratti sulle aperture di credito disposte dall'Amministrazione centrale per fare fronte alle diverse esigenze di servizio.
Le competenze spettanti al personale, riscosse con delega e non ancora potute corrispondere agli aventi diritto, possono essere conservate in contanti ovvero, se trattisi di importi di una certa entità, convertiti in assegni circolari rilasciati da Istituti di credito, muniti della clausola di non trasferibilità.
Art. 15.
Custodia del carteggio riservato nonché delle pratiche
e del materiale avente particolare rilevanza
Ogni Centro è dotato di un armadio metallico munito di congegno di chiusura a due differenti chiavi, tenute, rispettivamente, dal direttore - o da un suo delegato - e dall'impiegato responsabile dell'Ufficio per i servizi di segreteria. Ove occorra possono essere utilizzati più armadi.
Per la custodia delle chiavi e dei relativi dupli vanno osservate le norme contenute nei commi 2 e 3 del precedente articolo 14.
Nell'armadio metallico di cui trattasi vengono conservati: i verbali di consegna del Centro; gli atti di delega di firma con il relativo registro cronologico; il registro e gli altri elaborati su cui sono state apposte le quietanze dei dipendenti che hanno percepito emolumenti tramite delegati alla riscossione; il registro dei valori in arrivo; le copie dei rendiconti e dei documenti giustificativi attinenti le spese d'ufficio, quelle della meccanizzazione e le altre spese effettuate con i fondi a disposizione; le fatture da pagare; i modd. 130 P.G.S.; le tessere personali di riconoscimento in bianco da rilasciare ai dipendenti del Centro ed ai loro familiari, con il relativo registro di scarico e scarico; i documenti che, per la loro importanza, richiedano una particolare custodia; i timbri metallici aventi carattere ufficiale.
Detti timbri, all'inizio dell'orario di servizio, vengono consegnati agli impiegati che li utilizzano abitualmente, i quali hanno l'obbligo, al termine dell’orario stesso, di restituirli all'incaricato della segreteria per la reimmissione nell'armadio metallico.
Art. 16.
Gestione dei beni mobili in dotazione - Misure per la sicurezza dei locali, dei sistemi di elaborazione, di altre attrezzature tecniche e degli impianti
R.D. 23/5/1924, n.827.
D.P.R. 30/11/1979, n.718.
Il Centro nazionale di calcolo e contabilità e i Centri interregionali di elaborazione hanno la gestione dei beni mobili in dotazione; detti beni vengono dati in consegna a un impiegato designato dal direttore (consegnatario) a norma del precedente articolo 6. I beni mobili di proprietà dello Stato debbono essere iscritti in apposito inventario.
Per la tenuta di tale inventario e delle altre scritture prescritte in materia nonché per l'esecuzione degli adempimenti relativi alla gestione dei beni di cui trattasi vanno osservate le specifiche disposizioni della Direzione generale dei Servizi periferici del Tesoro e quelle contenute negli articoli da 20 a 35 e 194 del R.C.G.S. approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nel regolamento approvato con D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718 e negli articoli 442 e seguenti delle Istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvate con D.M. 24 agosto 1940, n. 2984 nonché le altre disposizioni emanate in materia dal predetto Provveditorato generale e dalla Ragioneria generale dello Stato, anche se non risultano diramate d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
I beni mobili costituiti da sistemi di elaborazione, da apparati elettronici per acquisizione dati, da apparati per la trasmissione in linea dei dati, da macchine ausiliarie e da altre attrezzature tecniche di proprietà di terzi, ma in uso ai Centri del sistema informativo in base a contratti di noleggio o di leasing, vanno elencati in apposito registro contenente i seguenti dati:
- breve descrizione del sistema di elaborazione nei suoi diversi componenti, dell'apparato, della macchina o dell'attrezzatura;
- numero di matricola, ove risulti;
- estremi del contratto di noleggio o di leasing;
- importo del canone di noleggio o di leasing;
- data di entrata in funzione;
- data di restituzione alla ditta proprietaria o di passaggio in proprietà dell'Amministrazione, con conseguente applicazione, in quest'ultimo caso, delle disposizioni previste dai commi 2 e 3.
Il consegnatario deve curare che in ogni stanza o locale d'ufficio sia esposta una scheda indicante i beni mobili ivi contenuti ed il loro numero d'inventario.
Per la compilazione e la tenuta delle schede si osservano le disposizioni di cui all'articolo 443 delle sopracitate Istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato.
Per consentire la regolare tenuta delle scritture ed ai fini di quanto previsto dai successivi articoli 17 e 18, la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro trasmette a ciascun Centro le copie dei contratti di acquisto, di noleggio o di leasing riguardanti i sistemi di elaborazione, gli apparati, le macchine e le attrezzature tecniche in dotazione, nonché le copie degli eventuali contratti aventi per oggetto la relativa manutenzione.
L'accesso ai locali del Centro in cui sono installati i sistemi di elaborazione, gli apparati per la trasmissione in linea dei dati e gli impianti di cui al quarto comma del successivo articolo 17 è consentito soltanto al personale addetto al funzionamento o alla manutenzione dei sistemi, degli apparati e degli impianti medesimi, ovvero al personale espressamente autorizzato. I locali stessi debbono restare chiusi a chiave durante le ore in cui le macchine e gli impianti non sono presidiati dal personale incaricato.
Art. 17.
Manutenzione dei sistemi di elaborazione e degli apparati elettronici
per acquisizione dati, degli apparati per la trasmissione in linea
dei dati, delle macchine ausiliarie, delle altre attrezzature tecniche
e degli impianti
Le operazioni di manutenzione dei sistemi di elaborazione, degli apparati elettronici per acquisizione dati, degli apparati per la trasmissione in linea dei dati, delle macchine ausiliarie e delle altre attrezzature tecniche debbono essere effettuate in modo da assicurarne il perfetto stato di efficienza e di funzionamento.
Affinché ne sia garantito il pieno e regolare funzionamento, i sistemi di elaborazione e gli apparati per acquisizione dati debbono essere messi a disposizione dei tecnici incaricati della manutenzione, in base ai contratti stipulati con le ditte fornitrici o con altre ditte specializzate, almeno una volta alla settimana, in orario da concordare con il direttore del Centro. Gli apparati per la trasmissione in linea dei dati vanno invece messi a disposizione dai tecnici, per le operazioni di manutenzione o di riparazione dei guasti, tutte le volte che ciò sia richiesto dall'esigenza di assicurare la loro perfetta efficienza ai fini del normale e tempestivo espletamento dei servizi.
La piccola manutenzione delle macchine ausiliarie e delle altre attrezzature tecniche (pulizia, lubrificazione, regolazioni) va effettuata in economia almeno al termine di ogni ciclo lavorativo. Per la riparazione dei guasti e per le revisioni possono essere stipulati - previa autorizzazione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro e sempre che, in base all'esperienza acquisita, ciò risulti economicamente conveniente - appositi contratti di durata predeterminata con le ditte fornitrici o con altre ditte specializzate. In caso diverso, vanno richiesti alle ditte medesime, in base alle effettive esigenze, gli specifici interventi da fatturarsi di volta in volta.
La procedura di cui al comma precedente va seguita anche per la manutenzione degli impianti che assicurano il continuo e regolare funzionamento delle strutture del Centro (elettrico, idrico, di condizionamento dell'aria, etc.), a meno che l'estensione e la complessità degli stessi e la conseguente assoluta necessità di evitare disfunzioni e prolungati arresti delle lavorazioni, unite a valutazioni d'ordine economico, non suggeriscano l'opportunità di utilizzare, anche in via permanente, personale tecnico specializzato non appartenente all'Amministrazione, che presti comunque la propria opera presso la sede del Centro e dipenda dal Centro medesimo sotto il profilo disciplinare e operativo.
Durante la permanenza nei locali in cui sono installati gli apparati, le macchine e le attrezzature di cui al primo comma, il personale estraneo all'Amministrazione incaricato della manutenzione non deve essere lasciato solo, ma accompagnato da uno degli impiegati addetti al funzionamento dell’apparato, della macchina o dell'attrezzatura oggetto dell'intervento. La presente disposizione non è applicabile nei confronti del personale tecnico di cui al comma precedente.
Art. 18.
Fermi macchina
I fermi dei sistemi di elaborazione, degli apparati elettronici per acquisizione dati e degli apparati per la trasmissione in linea dei dati - derivanti dalla necessità di consentire ai tecnici incaricati di effettuare sia le consuete, periodiche operazioni di manutenzione ordinaria, che di provvedere alle riparazioni dei guasti od alle revisioni - vanno annotati in appositi registri uno per ciascuna unità operativa e per ciascuna ditta fornitrice), sui quali, distintamente per mese, sono riportati i seguenti elementi:
- data e ora del fermo;
- durata del fermo, facendo risultare in modo evidente i casi in cui il fermo si è protratto per più giorni;
- denominazione del sistema di elaborazione, dello specifico componente di esso o dell'apparato per il quale si è verificato il fermo, con precisazione del numero di matricola, ove esista;
- tipo dell'intervento (manutenzione ordinaria periodica, ovvero natura del guasto da riparare, natura della disfunzione da eliminare, sostituzione di pezzi, etc.);
- eventuali osservazioni (indispensabili ove occorra precisare che il fermo è stato provocato da errata manovra degli operatori);
- firma del tecnico che ha effettuato l'intervento e controfirma del responsabile della competente unità operativa.
Entro il termine e con la periodicità fissata dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, il Centro segnala alla competente divisione della Direzione generale medesima, mediante l'invio di un apposito prospetto, i fermi verificatisi nel periodo intercorrente tra una segnalazione e l'altra. I prospetti in parola, redatti sulla scorta dei dati contenuti nel registro di cui al primo comma, debbono essere firmati dal direttore e recare una numerazione progressiva per anno finanziario.
La divisione sopraccennata esamina il prospetto stesso e, qualora rilevi che la causa e la durata di qualche fermo siano tali da determinare, in base alle clausole contrattuali, la riduzione dell'importo dei canoni di noleggio o di leasing ovvero il pagamento di penali, adotta i conseguenti provvedimenti.
Nei casi di fermi di particolare gravità e durata e nei casi di inosservanza delle clausole contrattuali da parte delle ditte interessate, il direttore deve informare a mezzo fax la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Un registro analogo a quelli previsti dal primo comma, rubricato per tipo di macchina, è tenuto da ciascuna unità operativa che ha in dotazione macchine ausiliarie e attrezzature varie, allo scopo di effettuare un riscontro circa la loro affidabilità ed efficienza. Nel registro stesso - dalle cui scritture debbono risultare anche la durata del periodo di garanzia ed il sistema di manutenzione (in economia, a contratto, con fatturazione di volta in volta) - non vanno annotate le periodiche operazioni di manutenzione ordinaria, ma soltanto i fermi per guasti e per revisioni. Ogni anno, entro il mese di gennaio, i Centri trasmettono alla divisione di cui al secondo comma una breve relazione sullo stato d'uso del materiale di cui trattasi, precisando la durata complessiva dei fermi verificatisi per ciascuna macchina durante l'anno precedente. Con la stessa relazione sono anche formulate le eventuali richieste per sostituzioni di macchine o per nuove forniture, unitamente a valutazioni di ordine economico-funzionale in merito all'utilizzazione delle stesse.
Art. 19.
Stampati
Gli stampati sono custoditi, distintamente per modello, in appositi magazzini, con le necessarie cautele, perché non abbiano a deteriorarsi per l'umidità o per altra causa e disposti in modo tale da consentire un’agevole rilevazione delle effettive quantità giacenti.
L'accesso ai locali di cui al comma precedente è consentito soltanto al personale incaricato del movimento o della sistemazione degli stampati ovvero al personale espressamente autorizzato. I locali medesimi debbono restare chiusi a chiave quando in essi non sia presente il personale di cui sopra. Particolari cautele vanno adottate per la custodia dei modd. S.M.8, S.M.8 bis, S.M.8 ter, S.M.38, S.M.40, S.M.51, ad evitare un uso non regolamentare degli stessi.
Nel corso delle lavorazioni per l'allestimento dei titoli di pagamento e dei connessi elaborati, il responsabile di turno dell'Ufficio per i servizi tecnici deve avere cura di fare obliterare i modelli indicati nel comma precedente che siano stati scartati nel corso delle lavorazioni medesime (code iniziali e terminali dei pacchi, etc.) nonché gli altri stampati recanti il tracciato di modelli ufficiali comunque connessi al pagamento dei trattamenti pensionistici e assimilati, degli stipendi e di altre spese fisse (S.M.11, S.M.13, S.M.41, S.M.42, S.M.48, S.M.49, S.M.50, etc.), scartati o rimasti inutilizzati.
Il movimento degli stampati (immissioni in magazzino e prelevamenti dal magazzino per passaggio in lavorazione) è seguito a mezzo di un apposito registro rubricato per modello, tenuto con il sistema "a scalare", affinché sia possibile accertare in qualsiasi momento le giacenze e confrontarle, ove occorra, con la reale consistenza.
All'inizio di ogni anno i Centri richiedono alla competente divisione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro la fornitura degli stampati occorrenti per l'anno successivo.
Presso il Centro deve essere costituita una scorta di stampati, tale da assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni per almeno un quadrimestre.
Sugli elaborati allestiti su carta bianca o su carta a lettura facilitata, non recante quindi intestazione e fincatura predeterminate, va indicata in sede di stampa, ai fini della loro identificazione, la denominazione prevista dal "Modulario" (per esempio: S.M.11, S.M.13, S.M.15, S.M.16, etc.).
Art. 20.
Calendario delle lavorazioni
Il calendario delle lavorazioni, che i Centri debbono rispettare ai fini dell'ordinato e puntuale espletamento dei servizi di istituto, è predisposto dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Detto calendario contempla sia i termini entro cui debbono pervenire al Centro i necessari aggiornamenti dei dati da inserire negli archivi da utilizzare per le diverse lavorazioni, sia le date entro le quali vanno ultimate le singole fasi costituenti il complesso delle lavorazioni medesime.
Nel rispetto dei limiti fissati dal calendario, il direttore del Centro esplica gli opportuni interventi atti a conferire alla esecuzione delle lavorazioni la necessaria tempestività e ad evitare che la non scorrevole successione delle varie fasi provochi, in alcuni settori, una eccessiva concentrazione dei carichi di lavoro e, in altri, una correlativa ridotta utilizzazione delle risorse disponibili; a tal fine predispone un piano delle lavorazioni che, nel corso di ciascuna giornata, debbono essere svolte dalle varie unità operative.
Art. 21.
Fogli di lavorazione e rilevazione automatica dei programmi attivati
All'inizio di ogni lavorazione amministrativa, di acquisizione dati, tecnica, di spedizione, contabile o di altro genere, il responsabile dell'unità operativa competente ad eseguirla predispone un foglio di lavorazione, recante una distinta numerazione progressiva per anno finanziario, nel quale sono elencate, in rigorosa successione, le varie operazioni da eseguire.
Ciascun impiegato che interviene nella lavorazione appone sul foglio la propria sigla - conforme al facsimile depositato presso la segreteria - in corrispondenza della operazione di cui ha curato l'esecuzione, indicando la data di inizio e di ultimazione dell'adempimento nonché gli eventuali inconvenienti verificatisi.
Il predetto elaborato segue il corso completo della lavorazione, al termine della quale è controfirmato dallo stesso impiegato che lo ha predisposto originariamente e consegnato alla segreteria per l'archiviazione.
Per quanto riguarda in particolare le elaborazioni eseguite dall'Ufficio per i servizi tecnici, le risultanze dei fogli di lavorazione debbono trovare riscontro nelle registrazioni automatiche dei programmi tecnici attivati giornalmente.
Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 12.
Art. 22.
Dati statistici ed elaborazioni varie
All'inizio dell'anno finanziario i Centri del sistema informativo, ciascuno nell'ambito della propria competenza, eseguono le necessarie elaborazioni al fine di rilevare, con riferimento all'anno precedente, i dati concernenti i propri carichi di lavoro rappresentati dal numero delle partite amministrate, dalle transazioni effettuate, dai titoli di pagamento emessi e dai relativi importi.
Tali dati vengono comunicati alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, distinguendo il numero delle partite in carico a seconda del tipo di trattamento economico, della scadenza, della periodicità di pagamento, della modalità di riscossione.
I Centri stessi eseguono altresì, con l'impiego degli appositi programmi di elaborazione loro forniti, rilevazioni statistiche utili ai fini dell'organizzazione interna ed altre eventuali rilevazioni meccanizzate o manuali richieste dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Art. 23.
Divieto di effettuare lavorazioni o eseguire adempimenti
non previsti dalle disposizioni di servizio e non autorizzati -
Udienze al pubblico
D.P.R. 8/7/1986, n.429.
E' fatto divieto ai Centri del sistema informativo fornire notizie circa i dati in loro possesso, effettuare lavorazioni o eseguire adempimenti non contemplati dalle presenti istruzioni ovvero da altre disposizioni di servizio emanate dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Eventuali iniziative dei Centri stessi e delle Direzioni provinciali del Tesoro (salvo quanto previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 60) ovvero di altre amministrazioni, uffici ed enti per l'esecuzione di adempimenti non previsti dalle soprarichiamate disposizioni vanno sottoposte al preventivo esame della predetta Direzione generale, cui spetta adottare i conseguenti provvedimenti.
I Centri non effettuano servizio di udienza al pubblico. Le informazioni relative agli adempimenti eseguiti o alla situazione dei pagamenti sulle partite di pensioni, stipendi e altre spese fisse sono fornite agli interessati tramite la competente Direzione provinciale del Tesoro, che si serve, a tal fine, delle proprie scritture, della rete dei collegamenti in essere o di altri supporti contenenti i necessari elementi.
Art. 24.
Riservatezza dei dati immessi nel sistema informativo
D.P.R. 8/7/l986, n.429.
Salvo i casi previsti dalle presenti istruzioni e salvo le eventuali deroghe consentite dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, è fatto assoluto divieto ai Centri del sistema informativo fornire copie dei supporti magnetici sui quali sono registrati dati riguardanti i servizi di istituto o, comunque, comunicare informazioni contenute nei supporti stessi a uffici diversi da quelli dipendenti dalla Direzione generale predetta.
In ogni caso vanno osservate le disposizioni d'ordine generale inerenti la gestione delle banche dati e va garantita, nei limiti delle norme vigenti, la riservatezza circa notizie che rientrano nella sfera di estrinsecazione della personalità umana.
Il divieto di cui al primo comma non riguarda le richieste pervenute in via ufficiale dagli organi di polizia dello Stato o dall'autorità giudiziaria. Dei supporti trasmessi o delle notizie fornite va comunque data tempestiva notizia alla Direzione Generale dei servizi periferici del Tesoro.
Art. 25.
Integrazione di procedure con altre amministrazioni, uffici ed enti
D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Ai fini dell'integrazione delle procedure, è consentito lo scambio di supporti magnetici contenenti dati di comune interesse ovvero la trasmissione in linea dei dati stessi tra i Centri dell'Amministrazione periferica del Tesoro e quelli di altre amministrazioni, uffici ed enti che operano in materia di spese fisse, comprese le pensioni, o che abbiano specifiche competenze nell'ambito di altri servizi di istituto delle Direzioni provinciali del Tesoro.
Le trasmissioni in linea e gli scambi di supporti di cui al precedente comma debbono essere preventivamente autorizzati dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, la quale concorda con le amministrazioni, gli uffici e gli enti interessati le modalità e i tempi di esecuzione di tali operazioni.
Art. 26.
Verbali di consegna in caso di sostituzione del direttore del Centro
In caso di sostituzione del direttore di un Centro del sistema informativo, viene redatto un verbale, sottoscritto sia dal cessante che dal subentrante, dal quale deve risultare quanto segue:
a) consegna della chiave della cassaforte di cui al precedente articolo 14 e del relativo duplo;
b) consegna del materiale contenuto nella cassaforte predetta e specificamente:
- cifrario (ove sia in dotazione);
- matrici e punzoni per la firma dei titoli di pagamento, previo accertamento della concordanza con il relativo registro inventario, sul quale occorre anche verbalizzare il passaggio di consegne;
c) consegna del contenuto del tesoretto o della cassetta metallica collocata nella cassaforte, con precisazione dei seguenti elementi:
- nominativo del funzionario che detiene la chiave del tesoretto (o della cassetta metallica);
- numerario costituente le rimanenze di cassa relative alla gestione delle spese d'ufficio, delle spese della meccanizzazione e di altre spese, ovvero riguardante le competenze spettanti al personale, riscosse con delega e non ancora potute corrispondere agli aventi diritto, nonché titoli (vaglia, assegni etc.) rappresentativi di detto numerario, previo accertamento della concordanza con le relative scritture contabili;
- valori, costituiti da vaglia, assegni etc., eventualmente pervenuti al Centro, previo accertamento della concordanza con il relativo registro;
d) consegna delle chiavi dell'armadio metallico a doppio congegno di chiusura di cui al precedente articolo 15 e dei relativi dupli, con precisazione dei nominativi dei funzionari che detengono le chiavi stesse;
e) consegna delle fatture da pagare;
f) consegna dei timbri metallici aventi carattere ufficiale, precisando il numero dei diversi tipi di timbri (sigillo d'ufficio a umido e a secco, franchigia postale, pressa a secco, etc.);
g) ricognizione delle scritture amministrativo-contabili relative agli ordini di accreditamento e accertamento delle disponibilità esistenti su ciascuno degli ordini stessi, con accenno alla gestione delle somme prelevate in contanti; situazione relativa alla resa dei rendiconti semestrali e consegna del carteggio occorrente per l'allestimento dei rendiconti ancora in sospeso;
h) ricognizione del registro di carico per la prenotazione dei titoli di spesa emessi manualmente (ove esista), con precisazione dell'ultimo numero impegnato sotto la responsabilità del cessante;
i) ricognizione delle chiavi delle porte d'ingresso del Centro, con precisazione dei nominativi dei detentori delle chiavi stesse;
l) ricognizione delle chiavi della bolgetta per la consegna dei titoli e delle borse in uso per la corrispondenza;
m) ricognizione dei sistemi di elaborazione, delle macchine ausiliarie e di altre attrezzature in uso al Centro in base a contratti di acquisto, di noleggio o di leasing e accertamento della concordanza con l'inventario o con il registro previsto dal quarto comma del precedente articolo 16;
n) esistenza dell'ordinata raccolta delle circolari con il relativo registro inventario;
o) esistenza della prescritta scorta di stampati;
p) stato degli atti d'archivio;
q) stato delle lavorazioni, con riferimento alle date stabilite dal relativo calendario.
Tanto il direttore cessante che il subentrante possono, d'intesa o individualmente, fare risultare dal verbale quant'altro ritengano opportuno nell'interesse del servizio, in relazione alle consegne effettuate.
In caso di sostituzione provvisoria del titolare del Centro per congedo, malattia o altra causa, il verbale deve contenere soltanto le indicazioni di cui alle lettere da a) a h).
Il verbale di consegna, per la sostituzione sia definitiva che provvisoria del direttore del Centro, va compilato in due esemplari: uno per la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro e l'altro per il Centro stesso. Copia conforme del verbale deve essere consegnata al direttore cessante nel caso di sostituzione definitiva.
Capo II
IL CENTRO NAZIONALE DI CALCOLO E CONTABILITÀ - STRUTTURA - ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI - RESPONSABILITÀ
Art. 27.
Struttura
Il Centro nazionale di calcolo e contabilità si articola nel modo seguente:
a) Ufficio per i servizi di segreteria, che svolge i seguenti compiti:
- gestione del personale e degli affari generali;
- economato;
- protocollo, archivio, spedizione e servizi vari;
b) Ufficio per i servizi tecnici, che svolge i seguenti compiti:
- gestione della rete e dei collegamenti;
- elaborazione e trasmissione dati;
- lettura ottica e adempimenti connessi;
- acquisizione, gestione e riscontro dati;
c) Ufficio contabilità e controlli, che svolge i seguenti compiti:
- allestimento delle contabilità;
- spedizione delle contabilità e degli altri elaborati prodotti dal Centro.
Art. 28.
Compiti del Centro
D.P.R. 26/9/1985 (G.U. n.237 dell’8/10/1985).
D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Il Centro nazionale di calcolo e contabilità svolge i seguenti compiti:
) gestione della rete dei collegamenti per le trasmissioni in linea;
) gestione della banca dati delle pensioni e degli. stipendi amministrati dalle Direzioni provinciali del Tesoro;
) acquisizione di dati - comportanti modificazioni alla predetta banca dati per effetto di provvedimenti individuali o di disposizioni di carattere generale - segnalati a mezzo di supporti cartacei, magnetici o mediante trasmissione in linea dalle Direzioni provinciali del Tesoro o da amministrazioni, uffici ed enti aventi specifiche competenze nell'ambito dei cennati trattamenti di attività e pensionistici e con i quali esistano accordi per l'integrazione delle procedure a mente del precedente articolo 25;
) elaborazioni per l'aggiornamento della banca dati sia in base alle segnalazioni di cui al precedente punto c) sia in relazione a variazioni da effettuare autonomamente per l'applicazione di provvedimenti di legge e amministrativi comportanti modificazioni di carattere generale dei trattamenti di attività e pensionistici;
) estrazione dalla banca dati e comunicazione ai Centri interregionali dei dati aggiornati, da elaborare per l'emissione dei titoli di pagamento delle pensioni e degli stipendi, per il versamento delle ritenute erariali ed extraerariali, per l'allestimento dei certificati d'imposta e per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle suindicate operazioni;
) gestione delle banche dati ovvero utilizzazione di differenti tecniche elaborative, ai fini dell'automazione di altri servizi di competenza delle Direzioni provinciali del Tesoro o della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro ed effettuazione dei conseguenti adempimenti;
) resa delle contabilità degli assegni di pensione estinti alla Corte dei conti ed agli altri organi di controllo;
) scarico degli ordini di pagamento estinti degli stipendi ed eventualmente di altre spese fisse;
) elaborazioni di cui al precedente articolo 22;
l) allestimento di supporti magnetici destinati ad amministrazioni, uffici ed enti con i quali esistono rapporti per l'integrazione delle procedure;
m) altri eventuali adempimenti in base a specifiche disposizioni della Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.
Art. 29.
Ufficio per i servizi di segreteria - Attribuzioni in materia di gestione del personale e degli affari generali
L'Ufficio per i servizi di segreteria attua le direttive del direttore del Centro per il coordinamento dell'attività di supporto allo svolgimento dei compiti degli altri uffici.
In materia di gestione del personale e degli affari generali provvede ai seguenti adempimenti:
a) apertura del corriere in arrivo e assegnazione della corrispondenza ai vari uffici;
b) trattazione delle pratiche riguardanti l'amministrazione del personale e gli affari generali, comprese quelle relative alla concessione definitiva della pensione diretta a favore dei dipendenti del Centro cessati dal servizio e della pensione di reversibilità a favore dei familiari dei dipendenti stessi deceduti in attività di servizio;
c) rilascio, al personale in attività di servizio ed ai familiari dello stesso, della tessera personale di riconoscimento prevista dall'articolo 1 del D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851;
d) trattazione - su incarico del direttore - delle pratiche riservate e tenuta del protocollo riguardante dette pratiche e quelle inerenti il personale;
e) eventuale sollecitazione delle pratiche "urgenti" e di quelle munite dell'annotazione "conferire";
f) cura, per la parte che compete al Centro, dei rapporti contrattuali con le ditte fornitrici o incaricate della manutenzione dei sistemi di elaborazione in proprietà, a noleggio o in leasing, con le ditte incaricate della manutenzione delle macchine ausiliarie e delle attrezzature varie e con le ditte, le amministrazioni o gli enti cui sia stata eventualmente affidata la manutenzione degli impianti;
g) tenuta della raccolta delle circolari;
h) compilazione dei prospetti mensili concernenti i fermi macchina e della relazione annuale riguardante le macchine ausiliarie, sulla base dei registri tenuti dall'Ufficio per i servizi tecnici nonché dagli altri Uffici del Centro;
i) raccolta ed esposizione dei dati statistici e di quelli relativi allo stato delle lavorazioni;
l) custodia dei documenti riservati, delle pubblicazioni ufficiali e dei timbri metallici aventi carattere ufficiale;
m) eventuale gestione - in base alle direttive del responsabile del Centro - del personale di cui al quarto comma del precedente articolo 17. Tali direttive debbono tenere presenti le esigenze di altre eventuali strutture aventi la propria sede nel medesimo stabile;
n) cura delle pubbliche relazioni;
o) tenuta degli atti riguardanti le comunicazioni, agli Organi di controllo e ad altri uffici, dei facsimili delle firme del direttore del Centro e del funzionario designato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, da effettuare con le modalità di cui al successivo articolo 56;
p) raccolta dei facsimili di firma dei Direttori provinciali del Tesoro nonché di altri dirigenti e funzionari delegati dagli stessi direttori ad effettuare le comunicazioni con le quali vengono segnalati i nominativi e le relative funzioni degli operatori autorizzati a disporre o a convalidare le transazioni per le movimentazioni della banca dati;
q) altri eventuali adempimenti attinenti la specifica materia.
Art. 30.
Ufficio per i servizi di segreteria - Attribuzioni in materia di economato
L'Ufficio per i servizi di segreteria, in materia di economato, provvede ai seguenti adempimenti:
a) movimento dei valori pervenuti al Centro e gestione delle spese d'ufficio, delle spese della meccanizzazione nonché delle altre spese per le quali siano state disposte aperture di credito da parte dell'Amministrazione centrale;
b) gestione dei beni mobili in dotazione tramite il "consegnatario" responsabile;
c) esecuzione delle operazioni inerenti il movimento degli stampati;
d) gestione degli stampati relativi alle tessere personali di riconoscimento di cui al punto c) del precedente articolo 29;
e) allestimento dei preventivi di spesa e di quelli relativi al fabbisogno di mobili e materiale;
f) redazione dei rendiconti e dei conti giudiziali;
g) gestione delle deleghe per la riscossione degli emolumenti spettanti al personale;
h) altri eventuali adempimenti attinenti la specifica materia.
Art. 31.
Ufficio per i servizi di segreteria - Attribuzioni in materia di protocollo,
archivio, spedizione e servizi vari
L'Ufficio per i servizi di segreteria, in materia di protocollo, archivio, spedizione e servizi vari provvede ai seguenti adempimenti:
) protocollazione, archiviazione, spedizione e scarico degli atti;
) custodia delle chiavi della bolgetta con la quale vengono recapitati i titoli di spesa alla Sezione di tesoreria provinciale ed, eventualmente, titoli, valori e documenti ad altri Uffici;
) tenuta degli inventari dei registri in uso e di quelli chiusi;
) allestimento di copie di atti occorrenti per i vari servizi del Centro;
) ricezione e assunzione in carico dei supporti magnetici o ottici - e dei relativi elenchi di trasmissione - pervenuti dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, dalle Direzioni provinciali del Tesoro, dai Centri interregionali di elaborazione o dalle amministrazioni, uffici ed enti con i quali esistano accordi per l'integrazione delle procedure; smistamento di detti supporti ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni da parte degli altri servizi del Centro; eventuale scarico e restituzione dei supporti predetti agli uffici mittenti; invio di altri supporti magnetici agli uffici sopraindicati o ad uffici diversi;
) altri eventuali adempimenti attinenti la specifica materia.
Art. 32.
Scritture e registri tenuti dall'Ufficio per i servizi di segreteria
L'Ufficio per i servizi di segreteria cura la tenuta delle scritture e dei registri sottoelencati:
) protocollo riservato;
) raccolta degli ordini di servizio;
) registro inventario delle pubblicazioni ufficiali in dotazione al Centro;
) registro inventario delle circolari;
) registro di carico e scarico degli stampati;
) registro delle pratiche sulle quali il dirigente ha apposto l'annotazione "urgente" o "conferire";
) registro di consegna dei titoli di spesa da spedire;
) rubrica alfabetica dei creditori dello Stato contro i quali sono stati notificati atti di opposizione al pagamento;
) raccolta dei verbali redatti in occasione dei passaggi di consegne;
) raccolta delle deleghe di firma rilasciate dal direttore del Centro, con il relativo registro cronologico;
) registro mod. 26 C.G. per la gestione degli ordini di accreditamento;
) registro di carico e scarico dei valori pervenuti al Centro;
) registro di movimento degli stampati relativi alle tessere personali di riconoscimento di cui al punto d) del precedente articolo 30;
) registro ed elenchi relativi ai titoli di spesa a favore del personale, riscossi con delega;
) registro inventario mod. 94 C.G. dei beni mobili di proprietà dell'Amministrazione;
) giornale di entrata ed uscita mod.96 C.G. inerente la gestione dei beni mobili di proprietà dell'Amministrazione;
) buoni di carico e scarico dei beni mobili (mod. 130 P.G.S.);
) registro dei beni mobili di proprietà di terzi, in uso al Centro in base a contratti di noleggio o di leasing;
) registro degli oggetti fragili e del materiale di consumo;
) registro mod. 223 di carico e scarico dei carburanti, dei lubrificanti e dei materiali di ricambio occorrenti per il funzionamento degli automezzi in dotazione;
) protocollo generale;
) registri di spedizione delle raccomandate, delle assicurate e di consegna a mano dei pieghi;
) registro inventario dei registri in uso;
) registro inventario dei registri chiusi;
) registro di prenotazione degli elenchi con i quali pervengono al Centro supporti magnetici spediti dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, dalle Direzioni provinciali del Tesoro o da uffici diversi e degli elenchi con i quali vengono restituiti o trasmessi supporti magnetici ad altri uffici;
) registro di prenotazione del numero progressivo attribuito agli elenchi di spedizione dei titoli di spesa;
) eventuali registri dei fermi previsti dal primo e dall'ultimo comma del precedente articolo 18, relativamente alle macchine in dotazione alle unità operative facenti parte dello stesso ufficio per i servizi di segreteria;
) raccolta degli atti riguardanti le comunicazioni, ai competenti uffici, dei facsimili delle firme del direttore del Centro e del funzionario designato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;
) raccolta dei facsimili delle firme e delle sigle che gli impiegati debbono apporre sui fogli di lavorazione o su altri elaborati;
) raccolta dei fogli di lavorazione al termine degli adempimenti espletati dai vari uffici del Centro.
Art. 33.
Ufficio per i servizi tecnici - Attribuzioni in materia di gestione
della rete e dei collegamenti
L'ufficio per i servizi tecnici, in materia di gestione della rete e dei collegamenti, provvede, mediante un'apposita struttura (centro di gestione), ai seguenti adempimenti:
a) gestione, attraverso i sistemi di interfaccia, della rete che collega "on line" gli elaboratori in dotazione con quelli in esercizio presso la Direzione generale dei Servizi periferici del Tesoro, i Centri interregionali, le Direzioni provinciali del Tesoro nonché con le stazioni terminali eventualmente installate presso amministrazioni, uffici ed enti con i quali esistano accordi per l'integrazione delle procedure;
b) gestione, sul piano tecnico, dei rapporti con la società (o l'ente) concessionaria della rete dei collegamenti, ai fini del corretto funzionamento dei collegamenti stessi;
c) altri eventuali adempimenti attinenti la specifica materia.
Art. 34.
Ufficio per i servizi tecnici - Attribuzioni in materia di elaborazione
e trasmissione dati - turni giornalieri di lavoro
L'Ufficio per i servizi tecnici, in materia di elaborazione e trasmissione dati, provvede ai seguenti adempimenti:
a) elaborazione dei dati pervenuti attraverso la rete dei collegamenti o acquisiti nei modi previsti dal successivo articolo 36;
b) aggiornamento e gestione della banca dati delle pensioni e degli stipendi;
c) effettuazione, in ciascun ciclo operativo, dei controlli di congruenza tra i dati immessi nel sistema ed i risultati ottenuti nonché degli altri riscontri previsti dagli indici di controllo delle procedure;
d) esecuzione delle lavorazioni per l'estrazione dalla banca dati e per l'invio ai Centri interregionali dei dati aggiornati, da elaborare per l'emissione dei titoli di pagamento delle pensioni e degli stipendi, per il versamento delle relative ritenute erariali ed extraerariali, per l'allestimento dei certificati d'imposta, per l'emissione dei titoli di pagamento riguardanti spese fisse diverse dalle pensioni e dagli stipendi e per l'allestimento di altri elaborati previsti dalle presenti istruzioni o da altre norme di servizio;
e) rilevazione delle partite di pensioni, stipendi e altre spese fisse sulle quali non possono essere proseguiti i pagamenti per scadenza dei termini segnalati dalle Direzioni provinciali del Tesoro;
f) esecuzione di operazioni per l'aggiornamento e la gestione di altre banche dati o per l'utilizzazione di differenti tecniche elaborative, ai fini dell'automazione di altri servizi di competenza delle Direzioni provinciali del Tesoro e della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro;
g) elaborazione e stampa di tabulati relativi agli assegni di pensione estinti da contabilizzare, ai fini della quadratura con i totali mensili comunicati dalle singole Direzioni provinciali delle poste;
h) comparazione automatica dei dati relativi agli assegni estinti da contabilizzare, con i dati comunicati dai Centri interregionali di elaborazione riguardanti gli assegni emessi;
i) elaborazione e stampa delle distinte mod. S.M.16, per mese e per provincia, degli assegni estinti, suddivisi secondo l'imputazione ai diversi bilanci e ai diversi capitoli;
l) elaborazione e stampa delle distinte mod. S.M.15, per mese e per provincia, degli assegni insoluti scaduti di validità;
m) elaborazione e stampa delle distinte riepilogative mod. S.M.27;
n) comparazione automatica dei dati relativi agli ordini di spesa fissa estinti comunicati dalla Banca d'ltalia - con i dati forniti dai Centri interregionali di elaborazione riguardanti gli ordini emessi;
o) allestimento degli elenchi degli ordini di spesa fissa rimasti insoluti alla fine dell'anno;
p) segnalazione alla Corte dei conti ed eventualmente agli altri Organi di controllo - mediante invio dei relativi supporti magnetici o trasmissione in linea - dei dati occorrenti per il riscontro successivo sugli assegni di pensione e sugli ordini di pagamento delle spese fisse estinti e contabilizzati;
q) salvataggio su supporto magnetico delle aree adibite a "log" di sistema, per la rilevazione, anche in via successiva, delle attività svolte nel corso delle varie elaborazioni;
r) attivazione di programmi tecnici per le attività di sistema;
s) rilevazione di dati statistici;
t) altre eventuali elaborazioni riguardanti l'espletamento dei servizi d'istituto o disposte, per fini diversi, dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Ove le attività di cui al comma precedente siano articolate su due o più turni giornalieri, secondo quanto previsto dal precedente articolo 11, ad ognuno di tali turni è preposto un responsabile delle lavorazioni eseguite nel corso del turno stesso.
L'Ufficio per i servizi tecnici cura altresì la raccolta dei supporti magnetici (ed eventualmente di quelli ottici) utilizzati nelle diverse lavorazioni eseguite dal Centro (nastroteca). Il periodo di conservazione dei supporti stessi è stabilito con provvedimento della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
L'accesso nei locali destinati a nastroteca è consentito soltanto al personale addetto alla gestione della nastroteca stessa ovvero al personale espressamente autorizzato. I locali in parola debbono restare chiusi a chiave durante le ore in cui non è presente il personale di cui sopra.
Art. 35.
Ufficio per i servizi tecnici - Attribuzioni in materia di lettura ottica
e adempimenti connessi
L'Ufficio per i servizi tecnici, in materia di lettura ottica e adempimenti connessi, svolge i seguenti compiti:
a) riordino e predisposizione alla lettura ottica degli assegni di pensione estinti da contabilizzare;
b) lettura ottica degli assegni stessi ed acquisizione su supporto magnetico dei dati relativi a quelli regolarmente letti;
c) registrazione, verifica e acquisizione su supporto magnetico dei dati concernenti assegni estinti che non sono stati letti otticamente e che occorra comunque inserire nelle lavorazioni per la resa delle contabilità;
d) ripartizione degli assegni letti secondo l'imputazione, ferma restando l'originaria suddivisione per provincia;
e) lettura ottica di altri documenti, appositamente predisposti ai fini dell'acquisizione di dati non registrati negli archivi magnetici e che occorra rilevare ed inserire nella banca dati delle pensioni e degli stipendi o in altre banche dati gestite dal Centro ovvero che siano da utilizzare per altre lavorazioni.
Art. 36.
Ufficio per i Servizi tecnici - Attribuzioni in materia di acquisizione,
gestione e riscontro dati
L'Ufficio per i servizi tecnici, in materia di acquisizione, gestione e riscontro dati, provvede ai seguenti adempimenti:
) esame preliminare dei supporti cartacei contenenti dati da acquisire mediante digitazione, al fine di rilevare, ove possibile, eventuali incongruenze logiche ed errori di impostazione;
) registrazione e verifica dei dati - relativi a provvedimenti individuali o derivanti da disposizioni di carattere generale da applicare sulle partite di pensioni e stipendi amministrate dalle Direzioni provinciali del Tesoro - segnalati a mezzo di supporti cartacei dalle Direzioni provinciali medesime o da amministrazioni, uffici ed enti con i quali esistano accordi per l'integrazione delle procedure;
) registrazione e verifica dei dati relativi a pagamenti e ricuperi, effettuati con procedure non automatizzate, segnalati a mezzo di supporti cartacei dalle Direzioni provinciali del Tesoro, ai fini del conguaglio fiscale e del rilascio dei certificati di imposta modd. 101 e 201;
) registrazione e verifica dei dati per l'applicazione o la revoca delle deleghe rilasciate dai titolari di pensioni per la trattenuta di contributi a favore delle associazioni di categoria (U.N.M.S., A.N.M.I.G., A.N.F.C.D.G., etc.);
) registrazione e verifica dei dati per l'applicazione o la revoca di deleghe per la trattenuta di contributi sindacali a carico dei titolari di partite di stipendi e pensioni;
) registrazione e verifica di altri dati che sia necessario acquisire nell'interesse del servizio delle pensioni e degli stipendi o di altri servizi;
) trasmissione al sistema centrale dei dati acquisiti, da utilizzare per l’aggiornamento delle banche dati o per altre lavorazioni;
) riscontro degli elaborati, ottenuti con le procedure automatizzate, destinati ai Centri interregionali, alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, alle Direzioni provinciali del Tesoro ed eventualmente a terzi;
) altri eventuali adempimenti attinenti la specifica materia.
Art. 37.
Scritture e registri tenuti dall'Ufficio per i servizi tecnici
L'Ufficio per i servizi tecnici, in relazione alle macchine in dotazione ed agli adempimenti eseguiti nel corso di ciascun turno, cura la tenuta delle scritture e dei registri sottoelencati:
) registro inventario delle matrici e dei punzoni (eventualmente in dotazione per la firma di elaborati vari) custodito nella cassaforte;
) registri dei fermi (uno per ciascuna ditta fornitrice) riguardanti i sistemi di elaborazione, gli apparati elettronici per acquisizione dati e gli apparati per la trasmissione in linea dei dati, come previsto dal primo comma del precedente articolo 18;
) registri dei fermi relativi alle macchine ausiliarie in dotazione, come previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 18;
) registro di carico dei supporti magnetici (ed eventualmente ottici) custoditi nella nastroteca;
) raccolta delle copie dei messaggi trasmessi e di quelli ricevuti;
) registro delle anomalie riscontrate nel funzionamento della rete e delle trasmissioni, dal quale risultino:
- data ed ora della notifica dell'anomalia da parte dell'ufficio interessato;
- nodo di riferimento della rete;
- dorsale e linea cui si riferisce la notifica di anomalia;
- provincia nella quale si è verificata l'anomalia e sommaria descrizione delle cause dell'anomalia stessa;
- data ed ora dell'avvenuta eliminazione dell'anomalia;
) schede intestate alle singole Direzioni provinciali del Tesoro ed ai Centri interregionali di elaborazione di Bologna e Latina per l'annotazione dei seguenti dati:
- estremi delle segnalazioni effettuate dalle Direzioni e dai Centri medesimi circa interruzioni o malfunzionamenti verificatisi nelle linee che collegano i sistemi in dotazione con il sistema centrale;
- natura dell'anomalia riscontrata;
- estremi delle segnalazioni di avvenuto ripristino delle linee interrotte o malfunzionanti;
- data delle comunicazioni alla Direzione generale dei servizi periferici e alle Direzioni provinciali del Tesoro o ai Centri interessati, in caso di perdurante interruzione o malfunzionamento delle linee;
) raccolta delle comunicazioni di cui al secondo comma del successivo articolo 59.
Art. 38.
Ufficio contabilità e controlli - Attribuzioni in materia di allestimento
delle contabilità - Operazioni di riscontro
L'Ufficio contabilità e controlli, in materia di allestimento delle contabilità, provvede ai seguenti adempimenti:
) riscontro dei rendiconti mensili degli assegni di pensione estinti trasmessi dalle singole Direzioni provinciali delle poste con i modd. S.M.25 e con i relativi riepiloghi;
) riscontro per quadratura tra i totali ottenuti in sede di lettura ottica degli assegni predetti integrati con i totali degli assegni acquisiti con le modalità di cui al punto c) del precedente articolo 35 - e i totali comunicati dalle Direzioni provinciali delle poste;
) stralcio degli assegni non regolarmente pagati e compilazione dei relativi elenchi descrittivi;
) riscontro contabile degli elaborati prodotti dall'Ufficio per i servizi tecnici (modelli S.M.15, S.M.16, S.M.27);
) riscontro per quadratura tra i totali delle distinte mod. 57T degli ordini di pagamento di spesa fissa pagati e contabilizzati dalla Banca d'Italia e i totali dei corrispondenti titoli emessi dai Centri di elaborazione;
) altri eventuali adempimenti attinenti la specifica materia.
Art. 39.
Ufficio contabilità e controlli - Attribuzioni in materia di spedizione
delle contabilità e degli altri elaborati prodotti dal Centro
L'Ufficio contabilità e controlli, in materia di spedizione delle contabilità e degli altri elaborati prodotti dal Centro, provvede ai seguenti adempimenti:
) allestimento dei pieghi contenenti gli assegni contabilizzati e i relativi modelli S.M.16 e S.M.27 e spedizione degli stessi alla Corte dei conti e agli altri organi di controllo;
) spedizione delle distinte riepilogative mod.S.M.25, nonché degli assegni stralciati (con i relativi elenchi descrittivi) e di altri elaborati prodotti dall'Ufficio per i servizi tecnici, destinati ai Centri interregionali di elaborazione;
) spedizione di elaborati destinati alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, alle Direzioni provinciali del Tesoro ed eventualmente alle amministrazioni, uffici ed enti con i quali esistano accordi per l'integrazione delle procedure;
) spedizione di supporti magnetici contenenti dati che debbano essere utilizzati da altre strutture facenti parte del sistema informativo o dalle amministrazioni, uffici ed enti di cui al precedente punto c);
) altri eventuali adempimenti attinenti la specifica materia.
Art. 40.
Scritture e registri tenuti dall'Ufficio contabilità e controlli
L'Ufficio contabilità e controlli, in relazione alle proprie attribuzioni e alle macchine in dotazione, cura la tenuta delle scritture e dei registri sottoelencati:
) registro mod. 190 T di carico e scarico degli assegni di pensione prodotti in versamento dalle Direzioni provinciali delle poste;
) raccolta dei modd. S.M.25 e delle relative distinte riepilogative degli assegni di pensione versati dalle singole Direzioni provinciali delle poste;
) raccolta degli elenchi degli assegni di pensione stralciati dalle contabilità;
) registro dei fermi relativi alle macchine in dotazione, come previsto dal primo e dall'ultimo comma del precedente articolo 18;
) registro di spedizione delle raccomandate e delle assicurate.
Art. 41.
Responsabilità del dirigente e del personale
D.P.R. 10/1/1957, n.3.
D.P.R. 30/6/1972, n.748.
D.P.R. 8/7/l986, n.429.
D.L.vo 3/2/1993, n.29.
Il dirigente preposto al Centro nazionale di calcolo e contabilità, il funzionario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e gli impiegati addetti al Centro stesso sono responsabili per inadempienze ed errori che si verifichino nell'espletamento dei compiti e nella tenuta delle scritture di cui ai precedenti articoli da 29 a 40.
Si applica il disposto degli articoli 16, 17 e 18 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3. Per quanto riguarda il dirigente si applica altresì il disposto dell'articolo 19 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
L'attribuzione delle responsabilità ai soggetti cui sono affidati i diversi adempimenti avviene in base al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'esecuzione degli adempimenti stessi.
Capo III
I CENTRI INTERREGIONALI DI ELABORAZIONE - STRUTTURA
ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI - RESPONSABILITÀ
Art. 42.
Struttura
I Centri interregionali di elaborazione si articolano nel modo seguente:
) Ufficio per i servizi di segreteria, che svolge i seguenti compiti:
- gestione del personale e degli affari generali;
- economato;
- protocollo, archivio, spedizione e servizi vari;
) Ufficio per i servizi tecnici, che svolge i seguenti compiti:
- acquisizione ed elaborazione dati e allestimento titoli di pagamento relativi elaborati;
- esecuzione di lavorazioni ausiliarie;
) Ufficio servizi amministrativi e spedizione titoli, che svolge i seguenti compiti:
- adempimenti amministrativi attinenti pensioni, stipendi e altre spese fisse;
- riscontro e spedizione titoli;
) Ufficio contabilità, che svolge i seguenti compiti:
- gestione del conto corrente postale di serie speciale;
- adempimenti contabili concernenti i titoli estinti.
Art. 43
Compiti dei Centri
D.P.R. 26/9/1985 (G.U. n.237 dell'8/10/1985).
D.P.R. 8/7/1986, n.429.
I Centri interregionali di elaborazione svolgono i seguenti compiti:
a) elaborazione dei dati comunicati dal Centro nazionale di calcolo e contabilità ai fini della predisposizione delle successive lavorazioni automatizzate;
b) emissione degli ordini di pagamento per l'alimentazione dei conti correnti postali di serie speciale sui quali vengono tratti gli assegni per il pagamento delle pensioni e dei trattamenti congeneri amministrati dalle Direzioni provinciali del Tesoro;
c) gestione dei conti correnti predetti; conguaglio tra l'importo delle alimentazioni effettuate e quello degli assegni di pensione pagati dall’Amministrazione postale; versamento sui bilanci di pertinenza degli eventuali saldi attivi risultanti alla fine dell'anno finanziario;
d) allestimento degli assegni da recapitare al domicilio dei titolari di pensioni e trattamenti congeneri;
e) allestimento degli assegni in funzione di postagiro per l'accreditamento dei relativi importi sui conti correnti postali intestati ai titolari di pensioni e trattamenti congeneri, che hanno richiesto tale forma agevolativa di riscossione;
f) allestimento degli assegni in funzione di postagiro per l'accreditamento del loro complessivo ammontare al conto corrente postale della competente Sezione di Tesoreria, ai fini del successivo accreditamento dei singoli importi, risultanti dagli elenchi nominativi appositamente predisposti, sui conti correnti bancari intestati ai titolari di pensioni e trattamenti congeneri che hanno richiesto tale forma agevolativa di riscossione;
g) allestimento degli assegni in funzione di postagiro per l'accreditamento dei relativi importi sui conti correnti postali o bancari degli enti creditori di ritenute extraerariali operate a carico di titolari di pensioni e trattamenti congeneri;
h) versamento, con le modalità previste dai successivi articoli, delle ritenute erariali operate a carico dei titolari di pensioni e trattamenti congeneri;
i) allestimento delle distinte di carico degli assegni e dei postagiro emessi per le partite di pensione e assegni congeneri amministrate dalle singole Direzioni provinciali del Tesoro;
l) allestimento delle distinte di conferma degli assegni di pensione esigibili presso ciascun ufficio postale e dei postagiro da accreditare ai conti correnti postali dei creditori interessati;
m) adempimenti di competenza per il pagamento in valuta estera degli emolumenti spettanti ai titolari di trattamenti pensionistici residenti fuori del territorio nazionale;
n) allestimento dei titoli per il pagamento degli stipendi a favore dei titolari di ruoli di spesa fissa amministrati dalle Direzioni provinciali del Tesoro; allestimento dei titoli per il pagamento di altre spese fisse amministrate dalle Direzioni medesime;
o) allestimento delle distinte di carico dei titoli emessi per il pagamento degli stipendi e di altre spese fisse;
p) allestimento di altri elaborati riguardanti la spedizione e il pagamento sia per cassa, sia con forme facilitative, dei titoli relativi ai trattamenti di attività e pensionistici e alle ritenute erariali ed extra erariali gravanti sugli stessi;
q) allestimento dei certificati di imposta relativi ai pagamenti eseguiti a favore dei titolari di trattamenti di attività e pensionistici ed alle ritenute fiscali operate a carico degli stessi;
r) allestimento di supporti magnetici destinati ad amministrazioni, uffici ed enti con i quali esistono accordi per l'integrazione delle procedure;
s) elaborazioni di cui al precedente articolo 22;
t) altri eventuali adempimenti in base a specifiche disposizioni della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Art. 44.
Ufficio per i servizi di segreteria - Attribuzioni in materia di gestione
del personale e degli affari generali
L'Ufficio per i servizi di segreteria, in materia di gestione del personale e degli affari generali, svolge i compiti previsti dal precedente articolo 29.
Art. 45.
Ufficio per i servizi di segreteria - Attribuzioni in materia di economato
L'Ufficio per i servizi di segreteria, in materia di economato, svolge i compiti previsti dal precedente articolo 30.
Art. 46.
Ufficio per i servizi di segreteria - Attribuzioni in materia di protocollo, archivio, spedizione e servizi vari
L'Ufficio per i servizi di segreteria, in materia di protocollo, archivio, spedizione e servizi vari, svolge i compiti previsti dai punti da a) a d) del precedente articolo 31.
Inoltre:
e) provvede alla ricezione e all’assunzione in carico dei supporti magnetici o ottici - e dei relativi elenchi di trasmissione - pervenuti dalla Direzione Generale dei servizi periferici del Tesoro, dal Centro nazionale di calcolo e contabilità ed eventualmente da altri uffici; cura lo smistamento di detti supporti ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni da parte degli altri uffici del Centro;
fa luogo, ove occorra, allo scarico e alla restituzione dei supporti predetti ai mittenti o all’invio di altri supporti agli uffici sopraindicati o ad uffici diversi;
f) provvede ad altri eventuali adempimenti attinenti la specifica materia.
Art. 47.
Scritture e registri tenuti dall'Ufficio per i servizi di segreteria
L'Ufficio per i servizi di segreteria cura la tenuta delle scritture e dei registri indicati nel precedente articolo 32.
Art. 48.
Ufficio per i servizi tecnici - Attribuzioni in materia di acquisizione
ed elaborazione dati e allestimento titoli di pagamento e relativi elaborati - Turni giornalieri di lavoro
L'Ufficio per i servizi tecnici, in materia di acquisizione ed elaborazione dati e allestimento titoli di pagamento e relativi elaborati, provvede ai seguenti adempimenti:
) registrazione e verifica dei dati che sia necessario acquisire ai fini dell'espletamento dei servizi di competenza;
) allestimento degli assegni di conto corrente postale di serie speciale (mod. S.M.8) da recapitare al domicilio degli interessati, per il pagamento, alle prescritte scadenze, degli emolumenti spettanti ai titolari di pensioni e trattamenti congeneri amministrati dalle Direzioni provinciali del Tesoro;
) allestimento degli assegni in funzione di postagiro (mod. S.M.8) per l'accreditamento, alle prescritte scadenze, degli emolumenti spettanti ai titolari di pensioni e trattamenti congeneri sui conti correnti postali loro intestati;
) allestimento degli assegni in funzione di postagiro (mod. S.M.8) collettivi per l'accreditamento, alle prescritte scadenze, della somma complessiva da essi rappresentata al conto corrente postale della competente Sezione di Tesoreria, ai fini del successivo accreditamento dei singoli importi spettanti ai titolari di pensioni e trattamenti congeneri sui conti correnti bancari loro intestati;
) allestimento degli assegni e dei postagiro (mod. S.M.8) per il pagamento o l'accreditamento, alla data prestabilita, di arretrati e rate fuori scadenza a favore dei titolari di pensioni e trattamenti congeneri;
) allestimento degli assegni in funzione di postagiro (mod. S.M.8) collettivi per l'accreditamento, alle scadenze prestabilite, sui conti correnti postali intestati agli Enti creditori, delle somme ad essi spettanti a fronte delle relative trattenute extra erariali operate a carico dei titolari di pensioni e trattamenti congeneri;
) allestimento degli assegni in funzione di postagiro (mod. S.M.8) collettivi per l'accreditamento, alle scadenze prestabilite, sul conto corrente postale intestato alla competente Sezione di Tesoreria, delle somme relative a trattenute erariali e per contributi a favore del servizio sanitario nazionale, operate a carico dei titolari di pensioni e trattamenti congeneri e da commutare in quietanza d'entrata;
) allestimento - ove di competenza - degli assegni collettivi in funzione di postagiro (mod. S.M.8) intestati al Tesoriere centrale per la commutazione n quietanza di fondo somministrato a favore del contabile del portafoglio dello Stato, per il pagamento in valuta estera delle pensioni e dei trattamenti congeneri (rate ed eventuali arretrati) spettanti ai titolari residenti fuori del territorio nazionale;
) allestimento - ove di competenza - degli elenchi (Mod. S.M.21) e delle distinte di versamento per la Tesoreria centrale relative al pagamento nelle diverse località e nelle differenti valute degli emolumenti di cui al precedente punto
) allestimento delle distinte di carico degli assegni e dei postagiro (Mod. S.M.13) emessi per ciascuna scadenza di rata e di arretrati (comprese, ove di competenza, quelle relative ai trattamenti pagabili all'estero) nonché per il versamento di ritenute erariali ed extraerariali;
) allestimento delle distinte di conferma (Mod. S.M.11) relative agli assegni per rate e arretrati esigibili presso ciascun ufficio postale e dei postagiro da accreditare tanto ai conti correnti postali dei singoli pensionati, quanto ai conti correnti postali delle Sezioni di Tesoreria e degli Enti creditori di ritenute extraerariali;
) allestimento degli elenchi contenenti la descrizione analitica delle partite di pensioni e trattamenti congeneri cui si riferiscono i postagiro collettivi emessi per il pagamento con accreditamento in conto corrente bancario e per il versamento di trattenute extraerariali;
) allestimento delle etichette (Mod. S.M.28) da applicare sui pacchi contenenti gli assegni esigibili presso i diversi uffici postali pagatori, con l'indicazione dei dati occorrenti per l'identificazione sia degli uffici pagatori medesimi, sia del numero di assegni inclusi in ciascun pacco;
) allestimento delle distinte riepilogative degli assegni da spedire;
) allestimento degli assegni e dei postagiro (mod. S.M.8 ter) unitamente ai certificati d'imposta (mod. 201) contenenti l'indicazione delle somme lorde liquidate annualmente sulle singole partite di pensioni ordinarie e assimilate e delle relative trattenute fiscali operate; allestimento dei modd. 201 relativi alle partite per le quali non viene emesso il mod. S.M.8 ter;
) allestimento degli ordini di spesa fissa individuali (mod. S.M.40) e collettivi (mod. S.M.38) per il pagamento degli stipendi a favore dei dipendenti statali amministrati dalle Direzioni provinciali del Tesoro e degli ordini per il pagamento di altre spese fisse (mod. S.M.51);
) allestimento degli ordini di spesa fissa (mod. S.M.51) e dei relativi elenchi analitici per il versamento delle somme spettanti ai diversi enti creditori nonché alle Associazioni di categoria in relazione alle corrispondenti trattenute operate a carico dei titolari di partite di stipendio;
) allestimento degli ordini di spesa fissa (mod. S.M.51) con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata, per il versamento delle trattenute erariali operate a carico dei titolari di partite di stipendio;
) allestimento delle distinte di carico degli ordini emessi per il pagamento degli stipendi (Mod. S.M.42) nonché delle distinte di carico degli ordini di pagamento di altre spese fisse e per il versamento di trattenute erariali, extraerariali e di contributi (mod. S.M.48);
) allestimento degli elenchi intercalari (mod. S.M.38 ter) contenenti la descrizione analitica delle partite di stipendio cui si riferiscono gli ordini collettivi emessi per i pagamenti a mezzo delegati alla riscossione e degli elenchi analitici per i pagamenti con accreditamento in conto corrente bancario;
) allestimento delle distinte di spedizione degli ordini di pagamento degli stipendi (Mod. S.M. 41), delle corrispondenti attestazioni di ricevuta (mod. S.M.41/A) nonché di altri elaborati riepilogativi;
allestimento delle distinte di spedizione degli ordini per il versamento delle relative ritenute e per il pagamento delle altre spese fisse (Mod. S.M. 49) e dei relativi elenchi riepilogativi (mod.S.M.50);
allestimento dei cedolini (modd. S.M.39)destinati ai beneficiari di trattamenti di attività;
) allestimento dei certificati d'imposta (mod. 101) con l'indicazione delle somme lorde liquidate annualmente sulle singole partite di stipendio e delle relative trattenute fiscali operate;
)
riscontro delle caratteristiche tecniche dei titoli di pagamento e degli altri elaborati prodotti. Accertamento della concordanza tra i totali relativi al numero e all'importo complessivo dei titoli di pagamento allestiti nel corso di ciascuna lavorazione per le singole province e per le diverse scadenze e i corrispondenti totali risultanti dagli altri elaborati riguardanti la stessa provincia e la stessa scadenza;
) salvataggio su supporto magnetico delle aree adibite a "log" di sistema, per la rilevazione, anche in via successiva, delle attività svolte nel corso delle varie elaborazioni;
) attivazione di programmi tecnici per le attività di sistema;
) altre eventuali elaborazioni riguardanti l'espletamento dei servizi d'istituto o disposte, per fini diversi, dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Ove le attività di cui al comma precedente siano articolate su due o più turni giornalieri, secondo quanto previsto dal precedente articolo 11, ad ognuno di tali turni è preposto un responsabile delle lavorazioni eseguite nel corso del turno stesso.
L'Ufficio per i servizi tecnici cura altresì la raccolta dei supporti magnetici (ed eventualmente di quelli ottici) utilizzati nelle diverse lavorazioni eseguite dal Centro (nastroteca). Il periodo di conservazione dei supporti stessi è stabilito con provvedimento della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 34.
Art. 49.
Ufficio per i servizi tecnici - Attribuzioni in materia
di esecuzione di lavorazioni ausiliarie
L'Ufficio per i servizi tecnici, in materia di esecuzione di lavorazioni ausiliarie, provvede ai seguenti adempimenti:
) separazione, mediante taglio, strappo o tranciamento dei moduli costituenti gli assegni di pensione, gli ordini di spesa fissa e gli altri elaborati allestiti con l'utilizzazione di stampati a striscia continua;
) apposizione mediante punzonatura - ove non sia già stato provveduto in sede di stampa - della firma del direttore del Centro o del funzionario designato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento sui titoli di pagamento delle pensioni, degli stipendi e di altre spese fisse e, se necessario, su altri elaborati;
) apposizione mediante punzonatura - ove non sia già stato provveduto in sede di stampa - di altri elementi necessari per il perfezionamento formale dei titoli di pagamento delle pensioni, degli stipendi e di altre spese fisse nonché di altri elaborati.
) piegatura e imbustamento automatico degli assegni di pensione.
Art. 50.
Scritture e registri tenuti dall'Ufficio per i servizi tecnici
L'Ufficio per i servizi tecnici, in relazione alle macchine in dotazione e agli adempimenti eseguiti nel corso di ciascun turno, cura la tenuta delle scritture e dei registri indicati nei punti da 1) a 5) del precedente articolo 37.
Inoltre:
6) registro per l'accertamento della concordanza tra i totali relativi al numero e all'importo complessivo dei titoli di pagamento allestiti nel corso di ciascuna lavorazione per le singole province e per le diverse scadenze e i corrispondenti totali risultanti dagli altri elaborati riguardanti la stessa provincia e la stessa scadenza;
7) registro per l'annotazione degli estremi degli assegni di pensione e degli ordini di pagamento di spesa fissa in corso di stampa nel momento in cui si verifichino interruzioni dovute a cause accidentali (per esempio: rottura della carta) e si renda quindi necessario riprendere la stampa stessa dopo avere effettuate le opportune sistemazioni.
Art. 51.
Ufficio servizi amministrativi e spedizione titoli - Attribuzioni in materia di adempimenti amministrativi attinenti pensioni, stipendi e altre spese fisse
L'Ufficio servizi amministrativi e spedizione titoli, in materia di adempimenti amministrativi attinenti pensioni, stipendi e altre spese fisse, svolge i seguenti compiti:
) esame, a fini di riscontro, degli elaborati relativi alle pensioni, agli stipendi e alle altre spese fisse prodotti dall'Ufficio per i servizi tecnici ed eventuali interventi correttivi;
) operazioni concernenti il versamento delle ritenute erariali ed extraerariali gravanti sulle pensioni e sugli stipendi;
) cura dei rapporti con l'Amministrazione postale e con la competente Sezione di tesoreria per il recapito dei supporti magnetici e dei connessi elaborati concernenti l'accreditamento in conto corrente postale e bancario delle pensioni, degli stipendi e delle altre spese fisse;
) disbrigo di pratiche riguardanti le pensioni, gli stipendi e le altre spese fisse e relativa corrispondenza;
) operazioni concernenti il controllo e il recapito degli elaborati relativi alle pensioni pagabili all'estero (ove di competenza);
) regolarizzazione degli assegni di pensione eventualmente restituiti per mancato recapito, per inesattezze formali, etc. ed annullamento di quelli restituiti per morte o comunque non più esigibili; annullamento, su richiesta della competente Direzione provinciale del Tesoro, degli assegni emessi ma non ancora consegnati alla posta per il recapito;
) ricevimento, dalle Direzioni provinciali del Tesoro, degli assegni da emettere con procedura d'urgenza ed esecuzione delle operazioni di competenza;
) altri eventuali adempimenti attinenti la specifica materia.
Art. 52.
Ufficio servizi amministrativi e spedizione titoli - Attribuzioni in materia
di riscontro e spedizione titoli
L'Ufficio servizi amministrativi e spedizione titoli, in materia di riscontro e spedizione titoli, provvede ai seguenti adempimenti:
a) spedizione degli assegni di pensione da trattare con procedura d'urgenza e di quelli da rispedire dopo l'eliminazione di imperfezioni formali o dopo l'avvenuta indicazione di un nuovo recapito;
b) confezione dei pacchi contenenti gli assegni localizzati presso ciascun ufficio postale pagatore e apposizione, su di essi, delle relative etichette (mod. S.M.28), previa verifica della concordanza tra il numero degli assegni contenuti in ciascun pacco e quello risultante dalla relativa etichetta;
b) riscontro tra i dati riportati sulle etichette (mod. S.M.28) apposte sui pacchi di assegni ed i corrispondenti dati indicati nelle distinte riepilogative di spedizione; confezione dei pieghi contenenti i pacchi di assegni relativi a ciascuna provincia; consegna dei pieghi stessi al competente ufficio postale di ricevimento;
d) spedizione delle distinte di carico (mod. S.M.13) degli assegni e dei postagiro alle singole Direzioni provinciali del Tesoro;
e) spedizione delle distinte di conferma (mod. S.M.11) degli assegni esigibili presso i vari uffici postali alle competenti Direzioni provinciali delle poste;
f) spedizione degli assegni in funzione di postagiro e delle relative distinte di conferma (mod. S.M.11) ai competenti Centri compartimentali servizi bancoposta;
g) consegna al competente servizio dell'Amministrazione postale dei supporti magnetici relativi ai postagiro emessi;
h) spedizione alla competente Sezione di tesoreria degli elenchi descrittivi analitici, contenenti i dati relativi alle partite di pensione e assegni congeneri, per i pagamenti da effettuare con accreditamento in conto corrente bancario e dei supporti magnetici dai quali tali elenchi hanno avuto origine;
i) riscontro degli ordini di pagamento relativi agli stipendi, abbinamento degli intercalari degli ordini collettivi (mod. S.M.38 ter) alle corrispondenti teste (mod. S.M.38) e suddivisione per ufficio pagatore o per modalità di estinzione dei titoli e degli altri elaborati;
l) spedizione alla competente Sezione di tesoreria dei titoli di spesa collettivi degli stipendi concernenti i pagamenti da effettuare con accreditamento in conto corrente bancario, dei relativi elenchi descrittivi analitici e dei supporti magnetici dai quali tali elenchi hanno avuto origine;
m) imbustamento e spedizione dei titoli relativi agli stipendi, dei cedolini e dei connessi elaborati diretti alla cassa designata per il pagamento o allo ufficio interessato;
n) riscontro dei titoli relativi alle altre spese fisse; imbustamento e spedizione dei titoli stessi alla cassa designata per il pagamento o all'ufficio interessato;
o) spedizione delle distinte di carico (mod. S.M.42 e mod. S.M.48) dei titoli emessi, relativi agli stipendi e alle altre spese fisse, alle singole Direzioni provinciali del Tesoro;
p) spedizione - ove di competenza - degli elenchi mod. S.M.21 alla Direzione provinciale del Tesoro di Roma;
q) spedizione dei certificati di imposta (mod. 201) relativi alle pensioni, nei casi in cui non siano uniti ai modd. S.M.8 ter;
r) spedizione dei certificati di imposta (mod. 101) relativi agli stipendi;
s) altri eventuali adempimenti attinenti la specifica materia.
Art. 53.
Scritture e registri tenuti dall'Ufficio servizi amministrativi e spedizione
titoli.
L'Ufficio servizi amministrativi e spedizione titoli cura la tenuta delle scritture e dei registri sottoelencati:
) registro degli assegni regolarizzati e rispediti;
) registro dei fermi relativi alle eventuali macchine in dotazione, come previsto dal primo e dall'ultimo comma del precedente articolo 18;
) registro di spedizione delle raccomandate e delle assicurate.
Art. 54.
Ufficio contabilità - Attribuzioni dell'Ufficio
L'Ufficio contabilità provvede ai seguenti adempimenti in materia di gestione del conto corrente postale di serie speciale di cui al successivo articolo 76 e di interventi contabili concernenti i titoli estinti:
) compilazione, prenotazione e spedizione alla competente Sezione di tesoreria degli ordini collettivi di pagamento - con imputazione ai vari capitoli del bilancio dello Stato e delle Amministrazioni e Aziende autonome nonché alle varie Casse degli Istituti di previdenza e al bilancio delle Ferrovie dello Stato - ai fini dell'alimentazione del conto corrente postale di serie speciale intestato al Centro;
) autorizzazione, alle diverse Direzioni provinciali delle poste, per l'addebito al conto corrente di serie speciale, in base alla documentazione trasmessa dal Centro nazionale di calcolo e contabilità, degli importi corrispondenti agli assegni di pensione pagati e compresi nelle contabilità mensili dal Centro nazionale medesimo;
) restituzione, alle competenti Direzioni provinciali delle poste, degli assegni stralciati dalle contabilità;
) verifica dei postagiro il cui importo risulta direttamente addebitato, dalla Amministrazione postale, al conto corrente di serie speciale; trasmissione dei postagiro medesimi al Centro nazionale di calcolo e contabilità;
) scritturazione sui registri modd. S.M. 22 e 23 delle operazioni di accredito e di addebito al conto corrente postale di serie speciale, in relazione alle operazioni di cui ai punti a), b) e d);
) chiusura, alla fine dell'anno finanziario, delle scritture dei registri modd. S.M. 22 e 23; esecuzione degli adempimenti preliminari di cui all'ultimo comma del successivo articolo 80; versamento in Tesoreria, distintamente per bilancio e per capitolo, dei saldi attivi risultanti sul conto medesimo, come previsto dai successivi articoli da 81 a 86;
) altri eventuali adempimenti attinenti la specifica materia.
Qualora il versamento delle ritenute per IRPEF e di quelle relative ai contributi a favore del servizio sanitario nazionale venga effettuato - secondo quanto consentito dai successivi articoli - mediante ordini collettivi di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza, I'Ufficio contabilità provvede altresì all'allestimento e alla prenotazione sul registro mod. 230 bis T degli ordini stessi.
Art. 55.
Scritture e registri tenuti dall'Ufficio contabilità
L'Ufficio contabilità cura la tenuta delle scritture e dei registri sottoelencati:
) registro mod. 230 bis T per la prenotazione e lo scarico degli ordini di pagamento collettivi emessi per l'alimentazione del conto corrente postale di serie speciale nonché di quelli eventualmente emessi per il versamento delle ritenute per IRPEF e dei contributi a favore del servizio sanitario nazionale;
) registro relativo al movimento del conto corrente postale di serie speciale (mod. S.M. 22);
) registro dei movimenti contabili relativi a ciascun codice di imputazione della spesa (mod. S.M. 23);
) registro relativo all'annotazione degli assegni di pensione stralciati dalle contabilità;
) fascicolo contenente i fogli delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti e dagli altri Organi di controllo in merito alle contabilità e le relative note di risposta;
) registro dei fermi relativi alle eventuali macchine in dotazione, come previsto dal primo e dall'ultimo comma del precedente articolo 18;
) registro di spedizione delle raccomandate e delle assicurate.
Art. 56.
Comunicazione dei facsimili di firma
I facsimili delle firme del direttore (o reggente) e del funzionario incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento, che vengono apposte con procedimento automatico sugli assegni di pensione e sugli ordini di pagamento di spesa fissa debbono essere comunicati, per il tramite della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, al competente Centro compartimentale servizi bancoposta, alla Tesoreria centrale dello Stato, alla Corte dei conti e agli altri organi di controllo e direttamente, a cura del direttore medesimo (o reggente), alle Sezioni di tesoreria delle province comprese nella giurisdizione del Centro.
I facsimili delle firme dei funzionari di cui al primo comma, che vengono apposte manualmente sugli ordini di alimentazione del conto corrente postale di serie speciale per il pagamento delle pensioni, ed eventualmente sugli ordini di pagamento per i versamenti dell'IRPEF e dei contributi per l'assistenza sanitaria, sono comunicate agli organi di controllo e alla coesistente Sezione di tesoreria provinciale con le stesse formalità previste per i titoli meccanizzati.
Per quanto riguarda invece gli ordinativi e i buoni tratti sugli ordini di accreditamento, le comunicazioni di cui trattasi debbono essere effettuate con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 734, 735 e 739 (terzo libro) delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro approvate con D.M. 15 dicembre 1972.
Art. 57.
Responsabilità del dirigente e del personale
D.P.R. 10/1/1957, n.3.
D.P.R. 30/6/1972 n.748.
D.P.R. 8/7/l986 n.429.
D.L.vo 3/2/1993, n.29.
Il dirigente preposto a un Centro interregionale di elaborazione, il funzionario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e gli impiegati addetti al Centro stesso sono responsabili per inadempienze ed errori che si verifichino nell'espletamento dei compiti e nella tenuta delle scritture di cui ai precedenti articoli da 44 a 55.
Si applica il disposto degli articoli 16, 17 e 18 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Per quanto riguarda il dirigente si applica altresì il disposto dell'articolo 19 del D.P.R. 30 giugno 1972, n.748 e dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Circa l'attribuzione delle responsabilità ai vari soggetti cui sono affidati i diversi adempimenti, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 41.
Capo IV
L’ATTIVITÀ INFORMATICA
PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO
Art. 58.
Sistemi di elaborazione periferici
Art. 7 legge 7/8/1985, n.428.
Art. 6 D.P.R. 26/9/1985 (G.U. n.237 dell'8/10/1985).
D.P.R. 8/7/l986, n.429.
Le Direzioni provinciali del Tesoro sono dotate. di sistemi di elaborazione collegati in linea con il Centro Nazionale di Calcolo e Contabilità. Attraverso detti sistemi, che possono gestire archivi locali, le Direzioni medesime curano l'amministrazione contabile delle partite di spesa in carico.
Le Direzioni predette sono altresì dotate di personal computers collegati o meno in linea con il sistema centrale, mediante i quali possono gestire direttamente - con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'ultimo comma del successivo articolo 60 - i servizi di loro competenza che non siano oggetto di automazione centralizzata.
Nei confronti delle Direzioni provinciali del Tesoro che utilizzano, in base a contratti di noleggio o di leasing, sistemi di elaborazione, apparati per la trasmissione in linea dei dati ed altre attrezzature tecniche di proprietà di terzi, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel quarto comma del precedente articolo 16.
Art. 59.
Movimentazione dei dati contenuti in banca dati
Le movimentazioni individuali dell'archivio di banca dati gestito dal Centro Nazionale di calcolo e contabilità sono disposte dalle Direzioni provinciali del Tesoro mediante i sistemi di elaborazione in dotazione; i relativi dati vengono trasmessi al Centro stesso tramite la rete dei collegamenti.
Le transazioni per le movimentazioni dei dati contenuti in banca dati possono essere disposte o convalidate soltanto dagli operatori a ciò autorizzati mediante specifiche segnalazioni delle competenti Direzioni provinciali del Tesoro a firma dei titolari o reggenti ed eventualmente di altri dirigenti e funzionari delegati dai medesimi titolari o reggenti.
Le movimentazioni di cui al primo comma riguardano l'inserimento di nuove partite di spesa, la variazione totale o parziale dei dati relativi a partite già incluse nell'archivio, il pagamento di arretrati, quote differenziali e rate fuori scadenza, le operazioni per la sospensione dei pagamenti per cause varie nonché la segnalazione di dati occorrenti per l'esecuzione del conguaglio fiscale sulle partite di stipendi e pensioni e per l'allestimento dei modd. 101 e 201.
I programmi operativi per l'esecuzione di dette movimentazioni vengono forniti dal servizio analisi e programmazione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
E' fatto assoluto divieto alle Direzioni provinciali del Tesoro di usare software da esse stesse realizzato o fornito da uffici diversi da quelli di cui al quarto comma del presente articolo, salvo quanto previsto dal nono comma del precedente articolo 3 e dal quarto comma del successivo articolo 60.
Si applica il disposto del decimo comma del sopracitato articolo 3.
Le movimentazioni dell'archivio di banca dati possono essere disposte anche mediante supporti magnetici o cartacei, previa specifica autorizzazione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro. L'invio di detti supporti deve avvenire con elenco di trasmissione in duplice esemplare (di cui uno da restituire per ricevuta) recante una numerazione progressiva per anno finanziario, distinta in relazione al tipo di supporto trasmesso. L'elenco, a firma del direttore provinciale del Tesoro ovvero del dirigente della divisione o della circoscrizione competente per materia, deve contenere, a seconda dei casi, i dati identificativi del supporto magnetico oppure il numero complessivo dei fogli del supporto cartaceo, in calce ad ognuno dei quali va indicato l'esatto numero delle partite cui si riferiscono i dati ivi riportati. Un terzo esemplare dell'elenco di trasmissione è tenuto in evidenza dalla Direzione provinciale del Tesoro, in attesa di essere archiviato unitamente a quello pervenuto in restituzione dal Centro.
Art. 60.
Operatività dei sistemi di elaborazione periferici
L'operatività dei sistemi di elaborazione in dotazione alle Direzioni provinciali del Tesoro è regolata da disposizioni emanate dalle competenti divisioni della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; tali disposizioni sono riassunte in apposito manuale operativo ad uso degli utilizzatori degli apparati di cui trattasi.
Gli elementi per l'aggiornamento del suindicato manuale operativo vengono, di norma, comunicati dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro con l'utilizzazione della rete dei collegamenti gestita dal Centro nazionale di calcolo e contabilità.
I programmi per l'aggiornamento del software di base e/o applicativo sono trasmessi alle Direzioni provinciali del Tesoro con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi sesto e settimo del precedente articolo 3.
E' consentito alle Direzioni provinciali del Tesoro ed ai Centri del sistema informativo utilizzare i personal computers, al di fuori del collegamento in linea con il sistema centrale, per attività di interesse locale e comunque non regolamentate dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro. Dell’attuazione delle iniziative in parola deve essere data notizia con ogni sollecitudine alle competenti divisioni amministrative e tecniche della Direzione generale medesima, trasmettendo loro una breve nota illustrativa dei vantaggi che con l'adozione della proposta innovazione si intende conseguire in termini di precisione e di rapidità. Si applica il disposto del nono comma del precedente articolo 3.
Art. 61.
Fasi delle procedure operative - Divieto di effettuare lavorazioni non previste dalle disposizioni in vigore - Riservatezza dei dati contenuti negli archivi periferici.
L'impiego delle procedure operative sugli elaboratori periferici avviene mediante fasi di lavorazione protette da un apposito sistema di sicurezza.
Dette fasi riguardano nell'ordine: acquisizione dei dati e contestuale archiviazione transitoria su supporto magnetico; verifica dei dati acquisiti; operazioni di calcolo per la determinazione delle somme a credito o a debito degli aventi diritto; conferma delle attività svolte; aggiornamento degli archivi delle partite di spesa.
Le menzionate attività sono regolate dalle disposizioni operative impartite dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Le disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 23 sono estese alle Direzioni provinciali del Tesoro.
Per quanto riguarda la riservatezza dei dati contenuti negli archivi periferici, si applica il disposto del precedente articolo 24.
Art. 62.
Fermi per guasti ai sistemi di elaborazione periferici
I fermi per guasti ai sistemi di elaborazione periferici vanno annotati in appositi registri (uno per ciascuna ditta fornitrice) sui quali sono riportati i seguenti elementi:
- data e ora del fermo;
- denominazione del sistema di elaborazione, dello specifico componente di esso o dell'apparato per il quale si è verificato il fermo, con precisazione del numero di matricola, ove esista;
- indicazione atta a far conoscere se il guasto abbia provocato o meno il fermo dell'intero sistema;
- data e ora della notifica del guasto al competente servizio di assistenza tecnica;
- data e ora in cui è stato eliminato il guasto;
- durata del fermo;
- firma del tecnico che ha effettuato l'intervento e controfirma del responsabile dell'unità operativa che ha in carico il sistema di elaborazione;
- eventuali osservazioni.
Entro il termine e con la periodicità fissata dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, la Direzione provinciale segnala alla competente divisione della Direzione generale medesima, mediante l'invio di un apposito prospetto, i fermi verificatisi nel periodo intercorrente tra una segnalazione e l'altra. I prospetti in parola, redatti sulla scorta dei dati contenuti nel registro di cui al primo comma, debbono essere firmati dal direttore e recare una numerazione progressiva per anno finanziario.
Si applica il disposto dei commi terzo e quarto del precedente articolo 18.
TITOLO II
IL TRATTAMENTO E LA TRASMISSIONE DEI DATI
GESTITI DAL SISTEMA INFORMATIVO
Capo I
LA BANCA DATI DELLE PENSIONI E DEGLI STIPENDI
Art. 63.
Organizzazione dei dati gestiti dal sistema informativo - Misure di sicurezza
Art. 6 D.P.R. 26/9/1985 (G.U. n 237 dell'8/10/1985).
Gli archivi magnetici contenenti i dati in chiaro e in codice relativi alle partite di pensioni e trattamenti congeneri e alle partite di stipendio, amministrate dalle Direzioni provinciali del Tesoro, sono gestiti dal sistema informativo secondo la tecnica della banca dati.
Nella banca dati è inserita una particolare struttura di sicurezza, tale da garantire l'autenticità e l'esatta provenienza dei dati da acquisire. Detta struttura, articolata su base provinciale, consente di riconoscere se le transazioni disposte dalle varie Direzioni del Tesoro siano effettuate e convalidate dagli operatori a ciò esplicitamente autorizzati nel modo previsto dal secondo comma del precedente articolo 59.
Particolari procedure vengono adottate per il controllo logico degli accessi nella banca dati.
La sicurezza fisica sia dei supporti originali che dei supporti di copia sui quali sono registrati i dati riferiti alle partite di spesa gestite dalla banca dati è assicurata da strutture tecniche e da procedure idonee allo scopo, messe in atto in base a specifiche disposizioni della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Il tempo di permanenza delle informazioni nella banca dati e nei supporti di copia è stabilito dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro in relazione sia alle esigenze amministrative che alle necessità legate agli strumenti ed alle attrezzature tecnologiche disponibili.
Art. 64.
Struttura fisica della banca dati - Accesso e impiego
La banca dati relativa alle partite di spesa di cui all'articolo 63 è strutturata - secondo criteri stabiliti dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro - sulla base di aree a carattere nazionale, contenenti dati di interesse generale e dati identificativi delle singole partite amministrate dalle Direzioni provinciali del Tesoro e di aree a carattere provinciale, distinte per tipo di spesa e con riferimento a ciascuna Direzione provinciale interessata.
Le aree a carattere nazionale sono le seguenti:
1) area riservata ai dati di interesse generale;
2) area della rubrica;
3) area delle tabelle applicative e di sistema;
4) area dei messaggi.
Le aree a carattere provinciale sono le seguenti:
a) aree destinate alla gestione delle partite di pensioni e assegni congeneri, con riferimento alle singole Direzioni provinciali del Tesoro che amministrano le partite stesse, suddivise in:
- aree di bassa movimentazione;
- aree di alta movimentazione;
- aree di lavoro;
b) aree destinate alla gestione delle partite di stipendio, con riferimento alle singole Direzioni provinciali del Tesoro che amministrano le partite stesse, suddivise in:
- aree di bassa movimentazione;
- aree di alta movimentazione;
- aree di lavoro.
Le informazioni presenti nelle aree a carattere nazionale sono accessibili agli Uffici della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, a tutte le Direzioni provinciali del Tesoro e ai Centri interregionali di elaborazione.
Le informazioni presenti nelle aree a carattere provinciale sono accessibili alla Direzione provinciale del Tesoro titolare dell'area, agli intestatari delle singole partite di spesa, anche attraverso strutture diverse da quelle della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, nonché alle amministrazioni, uffici ed enti con i quali esistano accordi per l'integrazione delle procedure nei termini stabiliti dal precedente articolo 25.
Le operazioni di banca dati attinenti le attività di istituto, da disporre sulle aree indicate nei punti 1), 3) e 4) del precedente secondo comma, sono eseguite con l'utilizzazione di costanti e/o variabili la cui definizione e/o modifica viene effettuata mediante procedure stabilite dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Relativamente a quanto stabilito dal precedente terzo comma, per le Direzioni provinciali del Tesoro strutturate in circoscrizioni territoriali a norma del D.P.R. 20 gennaio 1988 (G.U. n.46 del 25.2.1988) e successive modificazioni - nelle quali le partite di spesa in carico sono state ripartite tra le diverse circoscrizioni e le divisioni facenti organicamente parte delle Direzioni medesime - l'organizzazione della banca dati prevede distinte aree per la registrazione dei dati relativi alle partite di spesa in carico a ciascuna delle suddette unità operative.
Art. 65.
Area a carattere nazionale riservata ai dati di interesse generale
L'area riservata ai dati di interesse generale contiene informazioni concernenti tutte le partite di pensioni e trattamenti congeneri e di stipendi gestite dal sistema informativo, quali: gli stati di previsione dei Ministeri, delle Amministrazioni autonome e di altri enti e istituti erogatori nonché i capitoli su cui gravano le relative spese; i codici di zona geografica; l'indicazione degli enti creditori per ritenute da operare sulle partite in argomento; altri dati in chiaro e in codice richiesti dalle procedure ai fini di una gestione totalmente automatizzata.
Art. 66.
Area a carattere nazionale riservata alla rubrica
L'area della rubrica contiene i dati identificativi delle partite di spesa di cui al primo comma del precedente articolo 63, quali: il codice fiscale; il cognome, il nome, gli altri dati occorrenti per l'esatta individuazione del creditore e per l'effettuazione dei relativi pagamenti nonché i numeri di iscrizione delle partite di cui il creditore stesso è titolare; la denominazione del dante causa per le pensioni di reversibilità; i nominativi dei compartecipi della pensione; l'indicazione delle Direzioni provinciali del Tesoro che, nel tempo, hanno amministrata la partita; gli altri eventuali elementi richiesti dalle esigenze elaborative.
Art. 67.
Area a carattere nazionale riservata alle tabelle applicative e di sistema
L'area delle tabelle applicative contiene i dati occorrenti per la determinazione quantitativa di particolari componenti (positivi e negativi) a carattere parametrico del trattamento economico spettante alla generalità degli amministrati o a determinate categorie. In relazione a quanto sopra, sono inseriti in specifiche tabelle, distintamente codificati in base al tipo, alla data di applicazione e ad altri elementi occorrenti per le conseguenti operazioni di determinazione del trattamento economico: l'indennità integrativa speciale; l'assegno per il nucleo familiare; i singoli assegni spettanti a determinate categorie in base a particolari qualifiche o classificazioni; le aliquote fiscali; le detrazioni fiscali; la misura di altre ritenute di legge; gli altri eventuali elementi parametrici positivi o negativi costituenti il trattamento economico stesso.
L'area delle tabelle di sistema contiene i dati di identificazione dei posti di lavoro operanti nella rete delle comunicazioni nonché altre informazioni necessarie a soddisfare le esigenze elaborative e di sicurezza.
Art. 68.
Area a carattere nazionale riservata ai messaggi
L'area dei messaggi è destinata alle comunicazioni da effettuarsi tra i vari organi del sistema informativo, collegati tra loro mediante la rete di trasmissioni di cui al successivo articolo 73.
Tali messaggi ("posta elettronica"), recanti data e ora di trasmissione, possono riguardare non solo questioni tecniche particolari inerenti il funzionamento delle procedure "on line", ma anche normali comunicazioni di servizio e disposizioni impartite dall'Amministrazione centrale agli organi periferici: Direzioni provinciali del Tesoro e Centri di elaborazione.
L'area dei messaggi è suddivisa, dal punto di vista logico, in "caselle postali" che sono, in pratica, aree di memoria ad accesso diretto, nelle quali vengono registrate determinate comunicazioni informative. La casella consente quindi l'acquisizione e l'invio di messaggi diretti dall'uno all'altro utente del sistema informativo, che pertanto può compiere operazioni di lettura e di scrittura dei messaggi stessi.
Con particolari disposizioni operative vengono precisati gli orari in cui è obbligatorio accedere all'area messaggi, per ricevere, a seconda dei casi, comunicazioni urgenti o di ordinaria amministrazione.
Art. 69.
Aree a carattere provinciale per la gestione delle pensioni
e dei trattamenti congeneri - Bassa movimentazione
L'area di bassa movimentazione relativa ad ogni singola Direzione provinciale del Tesoro contiene gli stessi dati, limitatamente alle partite di pensione e trattamenti congeneri in carico alla Direzione medesima, inseriti nell'area nazionale, integrati da altri elementi aventi interesse esclusivamente locale, quali: il codice e la denominazione dell'ufficio pagatore, gli estremi di carico e scarico della partita, i riferimenti ai sistemi di elaborazione operanti nell'ambito dell'Ufficio periferico, etc..
Art. 70.
Aree a carattere provinciale per la gestione delle pensioni
e dei trattamenti congeneri - Alta movimentazione
L'area di alta movimentazione relativa ad ogni singola Direzione provinciale del Tesoro, oltre agli elementi identificativi di ciascuna partita (numero di iscrizione ed eventuali altri riferimenti), contiene i dati riguardanti: il trattamento economico spettante, con precisazione della pensione annua lorda, dell'indennità integrativa speciale, dell'assegno per il nucleo familiare, di eventuali altri assegni codificati e non, della tredicesima mensilità; le detrazioni fiscali spettanti; le ritenute extraerariali; l'indicazione della scadenza di validità dei pagamenti; gli estremi degli assegni emessi ai fini del pagamento; i nominativi degli aventi diritto diversi dal titolare della partita, ove trattisi di rateo; i dati necessari per la compilazione del certificato di imposta; gli eventuali altri elementi attinenti la gestione di ciascuna partita.
Art. 71.
Aree a carattere provinciale per la gestione delle pensioni
e dei trattamenti congeneri - Area di lavoro
L'area di lavoro è un'area di transito, nella quale le transazioni relative a nuovi inserimenti, variazioni, cessazioni, etc. sostano per il tempo necessario alla Direzione provinciale del Tesoro che le ha effettuate per eseguire i prescritti controlli e fornire il benestare per il conseguente trasferimento nelle aree operative di pertinenza.
Le transazioni medesime sono costituite da lotti di lavorazione contenenti ciascuno un numero di segnalazioni, possibilmente dello stesso tipo (inserimenti, variazioni anagrafiche, variazioni contabili, cessazioni, etc.), che può variare da un minimo di 1 a un massimo stabilito in base alle istruzioni operative diramate dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Detti lotti, che sono contraddistinti dal numero del posto di lavoro dal quale hanno avuto origine (pdl) e dalla data in cui sono stati costituiti, vengono - per ragioni di sicurezza - ulteriormente identificati mediante l'attribuzione, da parte del sistema centrale, di un codice riservato, che le Direzioni provinciali del Tesoro utilizzano per le operazioni di convalida che precedono l’aggiornamento della banca dati.
Art. 72.
Aree a carattere provinciale per la gestione delle partite di stipendio
Le aree stipendi a carattere provinciale, anch'esse distinte in bassa movimentazione, alta movimentazione e di lavoro, contengono - con le debite distinzioni - gli stessi dati inseriti nelle corrispondenti aree pensioni a carattere provinciale. Per quanto riguarda la loro struttura e la loro funzione, si rinvia pertanto al contenuto dei precedenti articoli 69, 70 e 71.
In particolare le aree provinciali di bassa movimentazione per la gestione delle partite di stipendio contengono anche le informazioni relative agli uffici di appartenenza dei titolari delle partite stesse nonché, ove presenti, le generalità dei delegati alla riscossione.
Capo II
LA RETE DEI COLLEGAMENTI
Art. 73.
Sistema integrato per le telecomunicazioni
Art. 6 D.P.R. 26/9/1985 (G.U. n.237 dell'8/10/1985).
Il sistema informativo per i servizi periferici del Tesoro è dotato di una rete per la trasmissione in linea dei dati, onde assicurare alla Direzione generale dei servizi periferici, ai Centri interregionali di Bologna e Latina e alle Direzioni provinciali del Tesoro la possibilità di accedere direttamente alla banca dati delle pensioni e degli stipendi e ad eventuali banche dati costituite in altri settori operativi, al fine di espletare in modo automatizzato i servizi di istituto, mediante l'impiego di procedure interattive.
La rete dei collegamenti è realizzata con caratteristiche tali da consentire il colloquio in tempo reale tra i sistemi di elaborazione installati presso il Centro nazionale di calcolo e contabilità di Latina, che gestisce le banche dati suddette, e quelli in esercizio presso gli Uffici indicati nel precedente comma, rendendo operante, di fatto, il trasferimento in periferia del potenziale elaborativo.
Art. 74.
Struttura della rete dei collegamenti
La rete per la trasmissione dei dati si articola su due livelli:
- un livello primario, rappresentato dai collegamenti punto/punto ad alta velocità tra gli appositi apparati "intelligenti" per le trasmissioni, installati presso il Centro di calcolo e contabilità di Latina ed altri apparati "intelligenti" di concentrazione, dislocati in alcune sedi periferiche in base a criteri di distribuzione geografica (nodi di concentrazione);
- un livello secondario, rappresentato dai collegamenti multipoint a media velocità tra gli apparati "intelligenti" costituenti i nodi di concentrazione e i sistemi di elaborazione operanti presso le sedi periferiche, intendendo per tali quelle diverse dal suindicato Centro.
La rete dei collegamenti è concepita con criteri di modularità, in modo da potere, nel tempo, essere agevolmente adeguata alle eventuali accresciute esigenze del sistema informativo periferico, sia in termini di incremento della velocità di trasmissione, sia in termini di installazione di nuovi apparati.
I nodi di concentrazione sono connessi a maglia tra loro, per consentire instradamenti alternativi, in caso di eventuali interruzioni che dovessero verificarsi per qualcuno dei collegamenti primari.
Art. 75.
Gestione della rete dei collegamenti
La rete dei collegamenti è gestita dal Centro nazionale di calcolo e contabilità di Latina, presso il quale è costituita - come previsto dal precedente articolo 33 - un'apposita struttura (centro di gestione).
La società (o l'ente) concessionaria del servizio delle telecomunicazioni è responsabile del funzionamento e dell'efficienza della rete. A tal fine dovrà assicurare la presenza, presso le proprie centrali, di personale specializzato, specificamente addestrato per l'esercizio e la manutenzione degli impianti. Il personale della società (o dell'ente) concessionaria dovrà anche intervenire sollecitamente in sede locale, per rimuovere eventuali ostacoli o disservizi che impediscano o ostacolino il regolare flusso delle trasmissioni.
Le eventuali interruzioni o malfunzionamenti delle linee telefoniche che collegano i sistemi in esercizio presso le Direzioni provinciali del Tesoro ed i Centri interregionali di elaborazione di Bologna e Latina con il sistema centrale debbono, dalle Direzioni e dai Centri medesimi, essere segnalati con la massima urgenza, a mezzo fax, al Centro nazionale di calcolo e contabilità ai fini delle necessarie sollecitazioni nei confronti della società (o dell'ente) di cui al precedente comma. Con lo stesso mezzo e con pari sollecitudine le Direzioni provinciali del Tesoro e i Centri interregionali debbono dare comunicazione al Centro nazionale suddetto dell'avvenuto ripristino dei collegamenti.
Ove le interruzioni o i malfunzionamenti si protraggano per più giorni, il Centro nazionale di calcolo e contabilità è tenuto a segnalare le perduranti disfunzioni alle competenti Divisioni della Direzione Generale dei servizi periferici e per conoscenza alle Direzioni provinciali e ai Centri interessati. Le Divisioni predette, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, esplicano i necessari interventi nella sede opportuna, onde rendere possibile il ripristino delle linee entro il più breve tempo possibile. Il Centro medesimo è altresì tenuto a segnalare mensilmente, alle stesse Divisioni, gli inconvenienti rilevati nelle trasmissioni.
Per seguire le interruzioni di linea e il flusso delle comunicazioni di cui ai precedenti commi terzo e quarto, il Centro nazionale di calcolo e contabilità tiene le scritture indicate nei punti 6) e 7) del precedente articolo 37.
TITOLO III
LA GESTIONE DELLE PARTITE DI PENSIONI
E TRATTAMENTI CONGENERI
Capo I
I CONTI CORRENTI POSTALI DI SERIE SPECIALE
Art. 76.
Apertura dei conti correnti postali di serie speciale
D.P.R. 8/7/l986, n.429.
A ciascun Centro interregionale di elaborazione è intestato un conto corrente postale di serie speciale, sul quale - secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del D.P.R. 8/7/1986, n. 429 - vengono tratti gli assegni e i postagiro per il pagamento delle pensioni e dei trattamenti congeneri, amministrati dalle Direzioni provinciali del Tesoro appartenenti alla circoscrizione territoriale del Centro stesso, gravanti sul bilancio statale e su quelli delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato, delle Casse pensioni degli Istituti di Previdenza, delle Ferrovie dello Stato nonché di altri Istituti ed Enti convenzionati.
L'apertura di detto conto è disposta dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni su richiesta della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Art. 77.
Movimento dei conti
D.P.R. 8/7/l986, n.429.
Le operazioni di accredito e di addebito al conto corrente postale di serie speciale sono eseguite esclusivamente dal Centro intestatario del conto stesso: le prime mediante ordini di alimentazione con vincolo di accreditamento al predetto conto, le seconde mediante la traenza di assegni localizzati e postagiro emessi per il pagamento diretto o l'accreditamento in conto corrente postale o bancario degli emolumenti spettanti ai titolari delle pensioni e dei trattamenti congeneri di cui al primo comma del precedente articolo 76, nonché il versamento di ritenute erariali ed extraerariali e per contributi associativi e sindacali operate a carico dei titolari medesimi.
Le operazioni di accredito e di addebito al conto corrente postale sopra citato sono esenti da tassa.
Il movimento del conto corrente postale di serie speciale è seguito dal Centro interregionale di elaborazione intestatario mediante i registri mod. SM 22 e 23 di cui ai successivi articoli 180 e 181; le relative scritture vengono chiuse al termine dell'anno finanziario.
Art. 78.
Operazioni di accredito - Alimentazioni
D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Entro il 10 gennaio di ciascun anno il Centro interregionale di elaborazione, per garantire l'immediata disponibilità di fondi sul proprio conto corrente postale di serie speciale, esegue un versamento, a titolo di anticipazione, mediante emissione di ordini collettivi di pagamento mod. 56 ter C.G. - o mod. 56 ter C.G. modificato per le Ferrovie dello Stato - con vincolo di accredito al conto stesso, per un ammontare complessivo pari a quello degli assegni e dei postagiro emessi per il pagamento delle pensioni e dei trattamenti congeneri relativi al precedente mese di dicembre. A tal fine il Centro si avvale di apposite procedure automatizzate, che consentono di ottenere i totali dei pagamenti disposti per il predetto mese di dicembre, per conto di tutte le Direzioni provinciali del Tesoro appartenenti alla propria circoscrizione territoriale, distinti secondo l'imputazione ai diversi capitoli sui quali gravano le pensioni e i trattamenti congeneri a carico del bilancio dello Stato e delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato, alle varie casse degli Istituti di Previdenza, ai bilanci delle Ferrovie dello Stato e degli Istituti ed Enti diversi.
Ulteriori versamenti vengono eseguiti mensilmente, per un ammontare complessivo pari a quello degli assegni e dei postagiro emessi per ciascun mese, da gennaio a novembre, ottenendo i necessari dati relativi all'importo e all'imputazione dei singoli ordini mod. 56 ter CG - o 56 ter CG modificato - con l'impiego di procedure analoghe a quelle citate nel precedente comma. Detti ordini, che entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono, vanno trasmessi alla locale Cassa provinciale poste per l'esecuzione delle necessarie operazioni di accredito, debbono recare, prima della firma, la seguente dichiarazione: "L’importo del presente titolo corrisponde all’ammontare complessivo degli assegni e del postagiro emessi per il mese di...".
L'alimentazione per il mese di dicembre deve invece essere effettuata per una somma pari alla differenza tra l'importo degli assegni e dei postagiro emessi con imputazione ai diversi bilanci, ai diversi capitoli e alle varie casse per lo stesso mese di dicembre e quello delle corrispondenti somme versate a titolo di anticipazione nel precedente mese di gennaio. I relativi modd. 56 ter C.G. e 56 ter C.G. modificato vanno trasmessi alla Cassa provinciale Poste improrogabilmente entro il giorno 10 del medesimo mese di dicembre - unitamente, quindi, a quelli riguardanti l'alimentazione di novembre - n modo che le conseguenti operazioni di accredito al conto corrente di serie speciale, di versamento dei titoli alla coesistente Sezione di Tesoreria provinciale e di contabilizzazione dei titoli stessi avvengano, senza eccezione alcuna, entro il termine di chiusura dell'anno finanziario.
Gli ordini modd. 56 ter C.G e 56 ter C.G. modificato sono prenotati su apposito registro mod. 230 bis T e assumono una numerazione progressiva per anno finanziario. Lo scarico dei predetti titoli è eseguito in base ai modd. 57 T trasmessi dalla competente Sezione di Tesoreria provinciale. Le scritture del registro in parola sono chiuse al termine dell'anno finanziario.
Art. 79.
Operazioni di addebito
D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Ogni mese, entro i termini e con le modalità previste dal successivo articolo 173, il Centro nazionale di calcolo e contabilità trasmette ai Centri interregionali di elaborazione i modd. S.M.25 riepilogativi (o copie autentiche degli stessi), pervenuti dai competenti uffici dell'Amministrazione postale, degli assegni di conto corrente di serie speciale pagati presso gli Uffici postali delle singole province collegate a ciascun Centro.
In base agli importi indicati su tali riepiloghi, eventualmente rettificati a cura del Centro nazionale di calcolo e contabilità, ove quest'ultimo abbia dovuto sanare eventuali errori contabili, i Centri interregionali di elaborazione - previa eventuale riduzione dei totali, per effetto dello stralcio di assegni irregolarmente pagati - autorizzano l'Amministrazione postale ad eseguire i relativi addebiti al conto corrente di serie speciale.
I postagiro estinti sono invece direttamente addebitati dall'Amministrazione postale senza preventiva autorizzazione e trasmessi al Centro interregionale di elaborazione traente unitamente al secondo esemplare del relativo mod.S.M.11.
Il predetto Centro, dopo avere effettuato le scritturazioni di propria competenza, rimette i titoli in parola, con elenco di trasmissione, mediante assicurata di servizio (o a mezzo raccomandata a mano), al Centro nazionale di calcolo e contabilità, perché siano compresi nelle contabilità mensili.
Art. 80.
Operazioni di chiusura al termine dell'anno finanziario
D.P.R. 8/7/l986, n.429.
Ultimate le operazioni di addebito degli assegni e dei postagiro pagati e contabilizzati nel mese di dicembre e dopo che le contabilità relative all'intero anno finanziario siano state approvate dalla Corte dei Conti e dagli altri competenti Organi di controllo, il Centro interregionale di elaborazione, sulla base delle scritture del registro mod. S.M. 23, procede al versamento in Tesoreria delle somme rimaste giacenti sul proprio conto corrente postale di serie speciale in conseguenza della non integrale utilizzazione degli importi delle alimentazioni effettuate durante lo stesso anno.
A tal fine il Centro stesso, dopo che abbia ottenuto il visto di concordanza previsto dall'ultimo comma del presente articolo, emette, per ciascuno dei capitoli del bilancio statale e delle Aziende e Amministrazioni autonome di Stato, per ciascuna Cassa di previdenza, per ciascun Istituto ed Ente e per il bilancio delle Ferrovie dello Stato sui quali risultino giacenti fondi residuali, un postagiro - recante l'indicazione "a saldo" in luogo del numero di iscrizione - a favore della coesistente Sezione di Tesoreria provinciale con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata o di contabilità speciale ovvero in vaglia del Tesoro, secondo quanto previsto nei successivi articoli da 81 a 86.
Gli importi dei documenti di entrata di cui al comma precedente sono registrati a pareggio sul registro mod. S.M.23, nell'apposita colonna dello scarico; successivamente i documenti stessi vengono trasmessi, con assicurata di servizio, alla Corte dei Conti ovvero agli organi di controllo delle varie Amministrazioni e Aziende autonome, degli Istituti di Previdenza, dei vari Istituti ed Enti e delle Ferrovie dello Stato, accompagnati dalle apposite distinte riassuntive delle scritture (mod. S.M.24) in duplice esemplare, di cui uno da restituire per ricevuta.
L'emissione dei postagiro per il versamento dei saldi di fine anno è subordinata all'accertamento della concordanza tra gli importi dei saldi stessi risultanti dalle scritture dei competenti organi di controllo e quelli calcolati in base alle scritture del Centro interregionale di elaborazione. Pertanto questo ultimo trasmette preventivamente agli uffici di riscontro della Corte dei Conti, delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato, degli Istituti di Previdenza, dei diversi Istituti ed Enti e delle Ferrovie dello Stato le minute in duplice copia dei modd. S.M. 24, con l'indicazione degli importi che intende versare e delle relative imputazioni. I predetti uffici restituiscono una copia di tali minute con il visto di concordanza o con le eventuali annotazioni di rettifica. In questa seconda ipotesi il Centro provvede, se del caso, alle conseguenti modifiche delle proprie scritture o, viceversa, agli ulteriori necessari interventi presso i cennati organi di controllo ai fini della parificazione dei rispettivi risultati contabili.
Art. 81.
Versamenti a favore del bilancio statale
Il versamento degli eventuali saldi relativi a fondi non utilizzati nel corso dell'anno finanziario ai fini del pagamento di pensioni e assegni ordinari e di guerra gravanti sui capitoli di spesa del bilancio del Ministero del Tesoro - da effettuarsi con le modalità previste dal secondo comma del precedente articolo 80 - deve avere la seguente destinazione: "con vincolo di commutazione in quietanza con imputazione al capitolo ........... relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del Tesoro".
Art. 82.
Versamenti a favore di Amministrazioni e Aziende autonome di Stato
I versamenti degli eventuali saldi relativi a fondi non utilizzati nel corso dell'anno finanziario ai fini del pagamento di pensioni e assegni congeneri gravanti sul bilancio delle sottoindicate Amministrazioni e Aziende autonome di Stato - da effettuarsi con le modalità previste dal secondo comma del precedente articolo 80 - debbono avere le specifiche destinazioni di seguito indicate per ciascuna delle Amministrazioni e Aziende medesime:
) Amministrazione delle poste e telecomunicazioni:
- "con vincolo di commutazione in vaglia del Tesoro sulla Tesoreria provinciale di Roma, a favore della Direzione provinciale poste di Roma, esigibile con quietanza del cassiere provinciale con il concorso del controllore, per la successiva acquisizione al bilancio di entrata dell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni".
) Azienda di Stato per i servizi telefonici:
- "con vincolo di commutazione in vaglia del Tesoro sulla Tesoreria centrale per l’accreditamento al conto corrente - fondo pensioni - intestato all’Azienda di Stato per i servizi telefonici".
) Azienda nazionale autonoma strade (A.N.A.S.):
- "con vincolo di commutazione in vaglia del Tesoro sulla Tesoreria centrale per l’accreditamento al conto corrente intestato all’A.N.A.S."
) Fondo edifici di culto:
- "con vincolo di commutazione in vaglia del Tesoro sulla Tesoreria centrale per l’accreditamento al conto corrente intestato al Fondo edifici di culto".
Art. 83.
Versamenti a favore delle Casse degli Istituti di Previdenza
Il versamento degli eventuali saldi relativi a fondi non utilizzati nel corso dell'anno finanziario ai fini del pagamento di pensioni e assegni a carico delle Casse degli Istituti di previdenza - da effettuarsi con le modalità previste dal secondo comma del precedente articolo 80 - deve avere la seguente destinazione: "con vincolo di commutazione in vaglia del Tesoro sulla Tesoreria centrale a favore del Tesoriere centrale quale cassiere degli Istituti di previdenza".
Art. 84.
Versamenti a favore delle Ferrovie dello Stato
Il versamento degli eventuali saldi relativi a somme non utilizzate nel corso dell'anno finanziario ai fini del pagamento di pensioni e assegni gravanti sul bilancio delle Ferrovie dello Stato - da effettuarsi con le modalità previste dal secondo comma del precedente articolo 80 deve avere la seguente destinazione: "con vincolo di commutazione in vaglia del Tesoro sulla Tesoreria centrale per l’accreditamento al conto corrente intestato alle Ferrovie dello Stato".
Art. 85.
Versamenti a favore dell'E.N.P.A.S. e dell'I.N.A.D.E.L.
I versamenti degli eventuali saldi relativi a fondi non utilizzati nel corso dell'anno finanziario ai fini del pagamento degli assegni vitalizi erogati dall’E.N.P.A.S. e dall'I.N.A.D.E.L. a favore dei beneficiari che hanno esercitato il diritto di opzione di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177 - da effettuarsi con le modalità previste dal secondo comma del precedente articolo 80 - debbono avere le specifiche destinazioni di seguito indicate per ciascuno degli Enti predetti:
) E.N.P.A.S.:
- "con vincolo di commutazione in quietanza di contabilità speciale di giro fondi intestata all’E.N.P.A.S."
) I.N.A.D.E.L.:
- "con vincolo di commutazione in quietanza di contabilità speciale di giro fondi intestata all’I.N.A.D.E.L."
Art. 86.
Versamenti a favore della Cassa mutuo soccorso cantonieri
Il versamento degli eventuali saldi relativi a fondi non utilizzati nel corso dell'anno finanziario ai fini del pagamento dei trattamenti a carico della Cassa mutuo soccorso cantonieri - da effettuarsi con le modalità previste dal precedente articolo 80 - deve avere la seguente destinazione: "con vincolo di commutazione in vaglia del Tesoro sulla Tesoreria centrale per l’accreditamento al conto corrente intestato alla Cassa mutuo soccorso cantonieri".
Capo II
L'ALLESTIMENTO E LA SPEDIZIONE
DEGLI ASSEGNI DI CONTO CORRENTE POSTALE
DI SERIE SPECIALE E DEI CONNESSI ELABORATI
Sezione I
CARATTERISTICHE, INTESTAZIONE E SPEDIZIONE
DEGLI ASSEGNI E DEI CONNESSI ELABORATI
Art. 87.
Moduli per la compilazione degli assegni
Art. 2 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Gli assegni e i postagiro tratti dai Centri interregionali di elaborazione sui rispettivi conti correnti postali di serie speciale ai fini del pagamento delle pensioni e dei trattamenti congeneri, sono compilati con procedimento automatizzato su appositi stampati modd. S.M.8, S.M.8 bis o S.M.8 ter aventi le caratteristiche indicate nel successivo articolo 88.
Il tracciato, le dimensioni, il tipo di carta da usare ed i segni distintivi particolari dei moduli di cui sopra sono stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
L'allestimento dei moduli stessi è a carico del Ministero del Tesoro.
Art. 88.
Caratteristiche dei modelli S.M.8, S.M.8 bis e S.M.8 ter
Art. 7 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Artt. 30 e 34 legge 29/4/1976, n.177.
Il mod. S.M.8 è costituito dal titolo di pagamento vero e proprio, le cui caratteristiche sono stabilite con il provvedimento di cui al precedente articolo 87 e da un tagliando riservato all'assegnatario, nel quale vanno riportate dal Centro, in sede di stampa, le indicazioni riguardanti la composizione del trattamento pensionistico ed eventuali altre notizie da portare a conoscenza dell'assegnatario medesimo.
La parte anteriore del titolo di pagamento - oltre alle leggende prestampate, "Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni", "Servizio dei conti correnti postali", "Assegno di conto corrente postale di serie speciale" e ad altre eventuali diciture necessarie per identificare l'oggetto del pagamento, il numero del conto corrente postale di serie speciale nonché il Centro interregionale di elaborazione traente - deve avere un tracciato che consenta l'indicazione dei seguenti elementi: numero di iscrizione della partita di pensione; rata cui si riferisce il pagamento; importo in cifre; importo in lettere; generalità e indirizzo del beneficiario ed eventuali altre indicazioni relative alla modalità di pagamento; codice della provincia, con eventuale indicazione della circoscrizione territoriale che ha in carico la partita; codice dell'ufficio pagatore; numero dell'assegno; codice relativo all'imputazione della spesa; codici vari di cui al successivo articolo 163 - lettera g); numero di codice fiscale; data; scadenza di validità dell'assegno; firma del traente.
La parte posteriore del titolo di pagamento è divisa in due settori. Nel primo sono prestampate le formule di quietanza, nelle diverse ipotesi di riscossione diretta ovvero a mezzo rappresentante legale o procuratore e di riscossione a mezzo delega ad una persona fisica o ad una banca. Il secondo settore è riservato alle formalità richieste per comprovare l'avvenuto pagamento e alla firma degli eventuali testi che hanno assistito alla riscossione.
Le sopracitate formule di quietanza comprendono anche la dichiarazione dell'intestatario dell'assegno ovvero del suo rappresentante legale o procuratore circa la sussistenza delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico nonché l'impegno a comunicare alla competente Direzione provinciale del Tesoro il venir meno delle condizioni stesse anche in ordine agli eventuali assegni accessori.
La parte posteriore del tagliando destinato ai beneficiari - - che viene separata dal titolo al momento della riscossione - contiene alcune avvertenze, a stampa, riguardanti sia la necessità di segnalare alla competente Direzione provinciale del Tesoro gli eventuali cambi di indirizzo, sia l'obbligo di partecipare all’ufficio predetto il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione o la modificazione del trattamento pensionistico. Detto tagliando riporta altresì varie indicazioni circa il termine di validità dell'assegno e circa la facoltà di richiedere il pagamento in via continuativa mediante accreditamento in conto corrente postale o bancario.
Il mod. S.M.8 bis contiene oltre al tagliando riservato al pensionato, un secondo tagliando con la scritta: "Direzione provinciale del Tesoro di...."; per il resto è identico al mod. S.M.8 ed è utilizzato, in alternativa a questo, nell'eventualità in cui occorra fornire ai beneficiari particolari notizie o richiedere ad essi specifici adempimenti. In considerazione di tale possibilità di alternanza dei due sopracitati stampati, nel testo delle presenti istruzioni, gli assegni di conto corrente postale e i postagiro sono genericamente identificati con la sigla mod. S.M.8, salvo quanto previsto dal comma successivo.
Il mod. S.M.8 ter - che viene impiegato una sola volta nel corso dell'anno, per l'allestimento degli assegni relativi al pagamento della rata del mese in cui, a norma del successivo articolo 124, vengono rilasciati ai pensionati soggetti all'IRPEF i certificati d'imposta mod. 201 - ha le stesse caratteristiche e lo stesso tracciato del mod. S.M.8, per quanto attiene sia il titolo di pagamento vero e proprio che il tagliando riservato all'assegnatario; esso è però integrato, in modo da costituire un unico stampato, con due esemplari del predetto mod. 201, che vengono completati contestualmente alla stampa dell'assegno e possono essere agevolmente separati dal titolo, per essere utilizzati dall'interessato ai fini fiscali.
Art. 89.
Utilizzazione dei dati contenuti in banca dati
ai fini dell'allestimento degli assegni e dei connessi elaborati
Gli assegni di conto corrente postale di serie speciale e i connessi elaborati sono allestiti sulla base degli elementi acquisiti in banca dati a seguito delle segnalazioni delle Direzioni provinciali del Tesoro, effettuate a norma dei precedenti articoli 59 e 71, ed eventualmente di quelle delle Amministrazioni, Uffici ed Enti competenti a liquidare il trattamento pensionistico, secondo quanto previsto dal successivo articolo 90, ovvero per effetto delle elaborazioni di aggiornamento degli archivi magnetici, direttamente eseguite dal Centro nazionale di calcolo e contabilità, nell'ipotesi di cui al primo comma dell’articolo 91.
Art. 90.
Comunicazione di dati da parte di amministrazioni,
uffici ed enti competenti a liquidare il trattamento pensionistico
Art. 6 D.P.R. /7/1986, n.429.
I dati occorrenti per l'ammissione a pagamento o per la variazione di partite di pensioni e assegni congeneri possono pervenire direttamente al Centro nazionale di calcolo e contabilità, a mezzo di supporti magnetici o mediante trasmissione "in linea", dalle amministrazioni, uffici ed enti competenti a stabilire il trattamento economico in sede di collocamento in quiescenza o in occasione delle riliquidazioni dello stesso.
L'adozione di tale procedura è subordinata alla preventiva autorizzazione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
I dati comunicati con le modalità di cui al primo comma debbono essere confermati con apposito tabulato, munito in calce di una dichiarazione di conformità a firma del funzionario responsabile.
L'acquisizione in banca dati degli elementi di cui trattasi è subordinata al preventivo assenso delle competenti Direzioni provinciali del Tesoro.
Art. 91.
Aggiornamento dei dati contenuti in banca dati a seguito
di variazioni di carattere generale
Art. 9 legge 7/8/1985, n.428.
Art. 5 D.P.R. 8/7/l986 n.429.
Qualora per disposizioni di legge o ministeriali si renda necessario apportare variazioni al, trattamento economico o ad altri elementi contenuti in banca dati nei confronti della generalità o di una parte considerevole degli amministrati, la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro può disporre che le relative operazioni di aggiornamento degli archivi magnetici siano eseguite direttamente dal Centro nazionale di calcolo e contabilità.
Nell'eventualità in cui la banca dati non contenga tutti i dati necessari per l'effettuazione delle operazioni predette, le Direzioni provinciali del Tesoro, in base alle disposizioni impartite dalla stessa Direzione generale, provvedono a fornire le occorrenti integrazioni al Centro nazionale di calcolo e contabilità, con l'utilizzazione della rete dei collegamenti o mediante l'invio di supporti magnetici o cartacei, come previsto dal precedente articolo 59.
Ove le elaborazioni di cui al primo comma richiedano la conoscenza di ulteriori elementi non rilevabili dagli atti in possesso dell'Amministrazione periferica del Tesoro, si fa ricorso alla procedura di cui all'articolo 90. Qualora non sia possibile utilizzare i procedimenti automatizzati previsti dal suddetto articolo, gli occorrenti dati sono segnalati dalle Amministrazioni, Uffici ed Enti interessati mediante l'invio di supporti cartacei.
I risultati delle elaborazioni effettuate a norma del presente articolo e dei relativi controlli automatici messi in atto vengono comunicati alle competenti Direzioni provinciali del Tesoro mediante l'invio di appositi elaborati, che vanno riscontrati da queste ultime con le modalità ed entro i termini stabiliti dai commi secondo e terzo dell'articolo 5 del D.P.R. 8 luglio 1986, n.429. A tal fine, con decreto del Ministro del Tesoro, vengono fissati periodicamente, per le diverse Direzioni provinciali del Tesoro, gli scaglioni di pensioni e trattamenti congeneri e le percentuali di partite da verificare nell'ambito di ogni scaglione. Le relative liquidazioni hanno carattere provvisorio sino allo spirare del predetto termine; tale circostanza viene portata a conoscenza dei beneficiari interessati con annotazione apposta in modo evidente sui tagliandi dei relativi assegni, in conformità alle specifiche disposizioni emanate al riguardo dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Art. 92.
Operazioni di aggiornamento della banca dati - Allestimento
e trasmissione dei supporti magnetici occorrenti per l'emissione
degli assegni di conto corrente postale di serie speciale e dei connessi elaborati nonché per l’esecuzione degli altri adempimenti di competenza.
Art. 4 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Le segnalazioni - in chiaro, in codice o costituite dai risultati di preliminari elaborazioni eseguite in sede locale - predisposte dalle Direzioni provinciali del Tesoro con le modalità indicate nel secondo comma del precedente articolo 71 non sono immediatamente operative, ma trovano collocazione in un'area di transito (area di lavoro) della banca dati, dove sostano per un determinato periodo - fissato in base alle istruzioni di servizio diramate dalla Direzione generale dei servizi periferici - in attesa di assumere piena efficacia ed essere acquisite in via definitiva, a seguito della convalida fornita dalle stesse Direzioni provinciali al termine delle prescritte operazioni di riscontro.
Dopo le elaborazioni di aggiornamento della banca dati, il Centro nazionale di calcolo e contabilità trasmette alle Direzioni provinciali del Tesoro i seguenti elaborati:
) elenco riepilogativo sintetico dei lotti applicati, contenente le indicazioni relative al numero complessivo delle variazioni effettivamente acquisite ed al numero di quelle non confermate o scartate per sopravvenuta inapplicabilità, in conseguenza della decorrenza del previsto periodo di giacenza nell'area di lavoro;
) elenco analitico, per numero d'iscrizione, delle variazioni non applicate per ciascun lotto con indicazione, in codice, della relativa motivazione;
) elenco generale, per numero di iscrizione, di tutte le variazioni applicate nel mese, distintamente per scadenza;
) elenco, per numero di iscrizione, di tutte le partite chiuse nel mese;
Le variazioni acquisite sono registrate giornalmente dal Centro anche su apposito nastro magnetico, per avere la possibilità, in caso di danneggiamenti provocati da eventi eccezionali, di ripristinare integralmente gli archivi a dischi costituenti la banca dati.
Entro i termini fissati dal calendario delle lavorazioni per i vari adempimenti, il Centro nazionale di calcolo e contabilità estrae dalla banca dati e trasferisce su supporti magnetici, destinati ai Centri interregionali di elaborazione, i dati occorrenti agli stessi per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: allestimento degli assegni di conto corrente postale di serie speciale e dei connessi elaborati riguardanti le diverse scadenze nonché gli arretrati e le rate fuori scadenza; versamento delle ritenute erariali ed extraerariali; aggiornamento delle coordinate degli Istituti di credito (inserimento di nuovi sportelli, modifica o cessazione di quelli preesistenti) ai fini dei pagamenti con accreditamento in conto corrente bancario; effettuazione di recuperi e rimborsi in conseguenza del conguaglio fiscale; rilascio dei modd. 201.
I supporti magnetici di cui al comma precedente sono trasmessi ai Centri interregionali di elaborazione con elenco descrittivo in duplice esemplare (di cui uno da restituire per ricevuta), a firma del dirigente o del suo sostituto e recanti una numerazione progressiva distinta per Centro destinatario e per anno finanziario. Un terzo esemplare dell'elenco è tenuto in evidenza, in attesa di essere archiviato unitamente a quello pervenuto in restituzione.
Art. 93.
Procedure per l'allestimento degli assegni di conto corrente postale
di serie speciale e dei connessi elaborati.
Art. 4 D.P.R. 8/7/l986, n.429.
I Centri interregionali di elaborazione, ricevuti dal Centro nazionale di calcolo e contabilità i nastri magnetici riguardanti ogni singola scadenza, fanno luogo all'esecuzione delle elaborazioni preliminari per predisporre le operazioni relative all'allestimento degli assegni di serie speciale e dei connessi elaborati concernenti la scadenza medesima. Dette operazioni si svolgono nel seguente ordine:
) stampa delle distinte di carico mod. S.M.13;
) allestimento dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle partite intestate a titolari che riscuotono i propri emolumenti con accreditamento in conto corrente bancario (previo aggiornamento delle coordinate di identificazione delle succursali e agenzie dei vari Istituti di credito);
) stampa dei tabulati integrativi degli assegni di serie speciale in funzione di postagiro da emettere a norma del primo comma del successivo articolo 118, per i pagamenti da effettuare con accreditamento in conto corrente bancario;
) stampa delle distinte di conferma mod. S.M.11;
) stampa degli elenchi di trasmissione ai competenti uffici dell'Amministrazione postale delle distinte di cui al precedente punto 4) e dei corrispondenti assegni e postagiro;
) stampa delle etichette mod. S.M.28 da utilizzare secondo quanto previsto dal successivo articolo 115;
) stampa degli assegni per i pagamenti diretti, dei postagiro per i pagamenti con accreditamento in conto corrente postale e bancario nonché degli avvisi da trasmettere ai titolari che riscuotono i propri emolumenti avvalendosi di quest'ultima forma agevolativa.
Analoga procedura viene seguita per le specifiche lavorazioni concernenti gli arretrati e le rate fuori scadenza nonché il versamento dei saldi di fine anno e delle ritenute erariali, extraerariali, contributive e sindacali.
Gli estremi dei titoli emessi con le procedure di cui al presente articolo e di quelli urgenti allestiti ai sensi del successivo articolo 113, vengono segnalati al Centro nazionale di calcolo e contabilità mediante l'invio di appositi supporti magnetici. Si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 92.
Art. 94.
Numerazione degli assegni
Il Centro interregionale di elaborazione attribuisce agli assegni una numerazione progressiva distinta per anno finanziario e per Direzione provinciale del Tesoro, attenendosi alle disposizioni della Direzione Generale dei servizi periferici del Tesoro circa i gruppi di numeri da utilizzare.
Nel caso di Direzioni provinciali del Tesoro strutturate in circoscrizioni e divisioni, a ciascuna delle unità operative viene riservato un distinto gruppo di numeri.
Art. 95
Importo degli assegni
Sugli assegni, l'importo da pagare deve essere riportato sia in cifre che in lettere. Per quest'ultimo è consentito indicare in cifre le centinaia, le decine e le unità.
Art. 96.
Limiti di importo e di validità degli assegni
Artt. 1 e 7 D.P.R. 8/7/1986 n.429.
Per gli assegni di conto corrente postale di serie speciale emessi ai fini del pagamento delle pensioni e dei trattamenti congeneri non esiste alcun limite di importo.
Detti assegni, non soggetti a vidimazione preventiva, sono validi tre mesi oltre quello di emissione. Tale limite massimo di validità è indicato in calce ai titoli stessi.
Gli assegni scaduti possono comunque essere rinnovati con le modalità stabilite dal successivo articolo 139.
L'importo rappresentato dagli assegni non riscossi entro il quinquennio dalla data di emissione è prescritto ed il corrispondente titolo non è più rinnovabile.
Art. 97.
Generalità e indirizzo dei beneficiari degli assegni
Art. 7 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Sugli assegni, le generalità dei beneficiari vanno indicate facendo precedere il cognome al nome. Nel caso di donne coniugate o vedove, sono da indicare nell'ordine: il cognome da nubile, il nome e - ove risulti dal ruolo di spesa - il cognome acquisito, preceduto, a seconda dei casi, dalla locuzione "in" o "ved.".
L'indirizzo deve essere quello del titolare della partita, salvo quanto previsto dai commi successivi.
Nell'eventualità di assegni tratti a favore di soggetti incapaci o di titolari che abbiano nominato un procuratore, al nominativo dell'assegnatario è aggiunto quello del rappresentante legale o del procuratore, preceduto - a seconda dei casi - dalla locuzione "RAPPRESENTATO DA" o "PROCURATORE". Nella prima delle ipotesi di cui sopra va indicato l'indirizzo del rappresentante legale; nella seconda, quello del titolare della partita.
Non possono essere emessi assegni a favore di più beneficiari, salvo che si tratti di compartecipi alla stessa iscrizione o di rateo a seguito del decesso del titolare della partita. In quest'ultima eventualità il titolo va intestato agli aventi diritto con indicazione delle complete generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) dei medesimi, seguite, a seconda dei casi, da una delle seguenti locuzioni: "coniuge di ..."; "figlio (o figli) di...", "erede (o eredi) di ...". Qualora lo spazio, sull'assegno, riservato all'indicazione delle generalità dei creditori e dei loro eventuali rappresentanti, di quelle del dante causa e dell'indirizzo sia insufficiente, può essere unito al titolo, quale appendice, un foglio munito sia in calce che nei punti di congiunzione al titolo stesso della firma del traente e del sigillo d'ufficio.
Negli assegni in funzione di postagiro - emessi a favore di coloro che hanno chiesto di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento in conto corrente postale - oltre all'indirizzo viene indicato il numero del conto corrente postale da accreditare, preceduto dalla sigla "CCP".
Art. 98.
Rata cui si riferisce il pagamento - Data di scadenza
e data di esigibilità degli assegni
Art. 197 D.P.R. 29/12/1973, n.1092.
Art. 9 D.P.R. 19/4/1986, n.138.
La rata cui si riferisce l'assegno è indicata, negli appositi riquadri del mod.S.M.8 (S.M.8 bis e S.M.8 ter) sia sul titolo che sul tagliando riservato al pensionato, con un numero progressivo da 1 a 12 distintivo del mese (da gennaio a dicembre) di scadenza della rata stessa. Negli assegni e nei postagiro per il pagamento di arretrati, quote differenziali, rate fuori scadenza nonché per il versamento dei saldi di fine anno e delle ritenute, anziché il numero distintivo del mese viene apposta la sigla AC o AP, a seconda che il pagamento medesimo (o il versamento) riguardi competenze dell'anno corrente ovvero dell'anno precedente.
La data di emissione apposta sugli assegni e sui postagiro deve corrispondere a quella di scadenza della relativa rata, fissata, per le pensioni e per gli assegni rinnovabili, in base al primo comma dell'articolo 197 del Testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. l092, come modificato dal primo comma dell'articolo 9 del D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138.
La data di esigibilità dei titoli emessi per il pagamento delle rate di normale scadenza, da indicare sugli stessi con apposita annotazione in sede di stampa, è stabilita con il decreto ministeriale previsto dal secondo comma del l'articolo 197 del D.P.R. n. 1092/1973, modificato come sopra precisato.
Anche per i trattamenti vitalizi d'importo non superiore a £ 120.000 annue e per gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare e civile - che hanno periodicità annuale e scadono il 31 dicembre - la data di esigibilità è stabilita con decreto ministeriale, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del sopracitato D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138.
Gli assegni di conto corrente postale di serie speciale e i postagiro tratti per il pagamento di arretrati, quote differenziali e rate fuori scadenza nonché per il versamento dei saldi di fine anno e delle ritenute recano una data di emissione stabilita in base al calendario delle lavorazioni predisposto dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, diversa, in genere, da quella di cui ai commi precedenti. Tale data coincide con quella di esigibilità, ove questa non sia indicata sul titolo.
Per l'allestimento e la spedizione dei titoli indicati nel comma precedente vengono effettuate, in genere, lavorazioni distinte da quelle riguardanti le rate di normale scadenza.
Art. 99.
Localizzazione del pagamento degli assegni - Distinte di conferma
degli assegni da pagare mod. S.M.11
Artt. 8 e 9 D.P.R. 8/7/1986 n.429.
Gli assegni sono esigibili presso l’ufficio postale sito nel comune di residenza anagrafica del beneficiario. Nelle località aventi più uffici postali gli assegni sono esigibili presso l'ufficio prescelto dal beneficiario medesimo o dal suo rappresentante legale.
Il pagamento di un assegno può essere localizzato presso un ufficio postale sito in un comune, nella stessa provincia, confinante con quello di residenza anagrafica, quando il percipiente possa più agevolmente raggiungere quest'ultima località. Tale agevolazione deve essere richiesta con istanza diretta alla Direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la corrispondente partita.
Sull'assegno sono riportati, in codice, la Direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione con eventuale indicazione della circoscrizione territoriale, ove ricorra la circostanza di cui al D.P.R. 20 gennaio 1988 (G.U. n.46 del 25.2.1988) e successive modificazioni nonché l'ufficio postale pagatore. Quest'ultimo, sia nell'ipotesi di cui al quinto comma del precedente articolo 97, sia negli altri casi in cui l'assegno ha funzione di postagiro, è sostituito da un codice convenzionale. Un codice convenzionale è utilizzato anche nel caso previsto dal successivo articolo 101.
Per ogni emissione di assegni e di postagiro concernenti le rate di normale scadenza, gli arretrati, il versamento dei saldi di fine anno e delle ritenute, il Centro interregionale di elaborazione allestisce con procedimento automatizzato e trasmette alle Direzioni provinciali delle poste o ai Centri compartimentali servizi bancoposta, con le modalità previste dai successivi articoli 100 e 119 distinte di conferma mod. S.M.11 in doppio esemplare, contenenti gli estremi (importo, numero di assegno e di iscrizione) dei titoli localizzati presso ciascun ufficio postale o da accreditare in conto corrente postale e il totale per quantità e importo dei titoli stessi.
Sulle distinte di conferma mod. S.M.11 relative agli assegni collettivi emessi in funzione di postagiro per il versamento dei saldi di fine anno nonché per il versamento delle ritenute erariali, extraerariali, contributive e sindacali, non viene indicato il numero di iscrizione, bensì l'eventuale leggenda che, in base alle disposizioni previste dalle presenti istruzioni, tiene luogo del numero stesso.
E' consentito il cambio di localizzazione del pagamento di un assegno nel l'ambito della stessa provincia, con l'osservanza delle modalità indicate nel successivo articolo 108.
Art. 100.
Spedizione delle distinte di conferma mod. S.M.11
Le distinte di conferma mod. S.M.11 vengono spedite alle competenti Direzioni provinciali delle poste (Ragionerie) - a mezzo assicurate di servizio - almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'inizio dei pagamenti degli assegni cui si riferiscono le distinte medesime.
La spedizione deve avvenire con elenco di trasmissione in duplice esemplare (di cui uno da restituire per ricevuta), recante una numerazione progressiva per provincia e per anno finanziario, onde consentire agli uffici destinatari di avere un utile elemento di riscontro. L'elenco, a firma del traente degli assegni, deve contenere i dati relativi ai codici, alla denominazione degli uffici pagatori nonché al numero e all'importo degli assegni compresi in ciascun mod. S.M.11. Un terzo esemplare dell'elenco di trasmissione è tenuto in evidenza dal Centro, in attesa di essere archiviato unitamente a quello pervenuto in restituzione dall'Amministrazione postale.
Le Direzioni provinciali delle poste (Ragionerie) inoltrano, a ciascuno degli uffici incaricati del pagamento degli assegni compresi nella loro giurisdizione, un esemplare della rispettiva distinta mod. SM 11, dopo averlo munito del proprio visto di conferma e di autorizzazione.
Per la spedizione delle distinte di conferma mod. S.M.11 riguardanti assegni di serie speciale in funzione di postagiro si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 119.
Previe le necessarie intese con l'Amministrazione postale, può essere messa a disposizione di questa un supporto magnetico contenente i dati relativi ai modd. S.M.11 allestiti per ciascuna emissione di assegni e quelli riguardanti i corrispondenti elenchi di trasmissione.
Art. 101.
Localizzazione degli assegni in una provincia diversa
da quella in cui è iscritta la relativa partita
Art. 8 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Gli assegni per il pagamento dei ratei a seguito del decesso dei titolari delle partite di pensione e per il versamento delle somme trattenute per alimenti a favore di terzi possono, a richiesta degli aventi diritto, essere localizzati presso un ufficio postale sito in una provincia diversa da quella in cui è iscritta la relativa partita di pensione.
Ai fini di quanto precede, il Centro interregionale di elaborazione compila, per ciascun assegno della specie, una distinta mod. S.M.11 in triplice esemplare, recante la dicitura "FUORI PROVINCIA" e la trasmette con assicurata di servizio, unitamente al relativo assegno, al competente Centro compartimentale servizi bancoposta, che inoltra il titolo, per i successivi adempimenti, assieme a due copie del mod.S.M.11, alla Ragioneria delle poste che ha giurisdizione sull'ufficio che deve eseguire il pagamento.
Ad avvenuto pagamento, l'assegno stesso è restituito al Centro compartimentale servizi bancoposta presso il quale è in essere il conto corrente postale di serie speciale intestato al Centro interregionale di elaborazione traente, che provvede al suo addebito, seguendo una procedura analoga a quella prevista, per i postagiro, dal terzo comma del precedente articolo 79.
Art. 102.
Codice riguardante l'imputazione della spesa
e la rilevazione di altre particolari informazioni
Sugli assegni viene indicato un particolare codice per identificare il bilancio, il capitolo, l'Amministrazione, la cassa di previdenza, l'Ente o l'Istituto sul quale grava la spesa.
Tale codice serve anche per individuare le pensioni e gli assegni temporanei privilegiati, quelle soggette a trattenute per contributi volontari a favore di determinate Associazioni di categoria, particolari specie di trattamenti e, nel caso delle pensioni ordinarie a carico dello Stato - tutte gravanti sull'apposito capitolo di spesa del Ministero del Tesoro - l'Amministrazione di appartenenza del titolare o del dante causa.
Art. 103.
Operazioni di stampa degli assegni
Gli assegni di conto corrente postale di serie speciale sono stampati con procedimento automatizzato, mediante l'utilizzazione degli appositi programmi, in ordine di ufficio pagatore e, nell'ambito di questo, seguendo la numerazione attribuita a norma del precedente articolo 94.
Ove nel corso delle operazioni di stampa si verifichino interruzioni dovute a cause accidentali (rottura della carta, deficienze nell'impianto di alimentazione, guasti improvvisi ai sistemi di elaborazione, etc.) e si renda quindi necessario riprendere le operazioni stesse dopo avere effettuato le opportune sistemazioni, gli estremi di alcuni titoli stampati immediatamente prima e dopo le interruzioni vanno annotati su un apposito registro ai fini dei conseguenti riscontri. Tali riscontri - da effettuare dopo che sia stata portata a termine l'operazione di cui al primo comma del successivo articolo 107 - tendono ad evitare eventuali duplicazioni od omissioni e consistono nell'accertamento della regolare progressione dei titoli allestiti e nel raffronto della progressione stessa con quella rilevabile dalle corrispondenti distinte di conferma mod. S.M.11.
Art. 104.
Avvisi di pagamento
In corrispondenza dell'emissione di assegni per il pagamento di arretrati, quote differenziali e rate fuori scadenza, il Centro interregionale di elaborazione o la Direzione provinciale del Tesoro interessata - in base alla specifica competenza attribuita all'uno o all'altra dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro - sono tenuti ad allestire, con procedura manuale o automatizzata, i relativi avvisi, da trasmettere agli intestatari per informarli dell'avvenuta emissione degli assegni stessi.
L'avviso, oltre agli estremi del titolo, contiene l'indicazione del periodo cui si riferisce il pagamento nonché altre eventuali notizie che l'Amministrazione ritenga utile comunicare al titolare della partita.
Art. 105.
Rifacimento degli assegni che presentano imperfezioni di stampa
o che siano stati danneggiati nelle varie fasi di lavorazione
Il rifacimento degli assegni che presentano imperfezioni di stampa viene effettuato soltanto dopo che siano state eseguite le operazioni di separazione di cui al successivo articolo 107 e non nel corso della stampa medesima.
L'operatore addetto ai sistemi di stampa, ove riesca ad individuarli, deve segnare in modo evidente i titoli della specie, affinché possano essere prelevati nel corso delle suddette operazioni di separazione e successivamente ristampati.
La procedura di cui ai commi precedenti va seguita anche per il rifacimento degli assegni danneggiati nelle varie fasi delle lavorazioni di emissione, di taglio (strappo o tranciamento), di piegatura e di imbustamento. Deve essere posta la massima diligenza nell'accertare la perfetta corrispondenza tra gli assegni ristampati e quelli originali inficiati da imperfezioni o danneggiati. Questi ultimi vengono distrutti solo dopo che sia portato a compimento tale accertamento, che deve comunque risultare dai fogli di lavorazione del competente Ufficio per i servizi tecnici.
Art. 106.
Firma di traenza degli assegni
Art. 7 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Per la firma di traenza, da apporre sugli assegni con procedimento automatizzato, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8.
Art. 107.
Separazione degli assegni stampati.
Apposizione di dati mediante punzonatura
Con l'impiego di apposite macchine, gli assegni modd. S.M.8 e S.M.8 ter, che vengono allestiti su stampati a striscia continua, sono separati l'uno dall’altro mediante taglio, strappo o tranciamento.
Ove non sia già stato provveduto in sede di stampa, nel corso delle operazioni di cui al primo comma - o, se ciò non sia possibile, prima o dopo l'esecuzione delle stesse - vengono apposti, mediante punzonatura, la firma del funzionario traente nonché altri elementi necessari per il perfezionamento formale degli assegni.
Per quanto concerne i titoli eventualmente danneggiati nel corso di tali operazioni di separazione e di punzonatura, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 105.
Art. 108.
Correzione dei dati riportati sugli assegni
Art. 7 D.P.R. 8/7/1986 n.429.
E' vietata la correzione dei dati riportati sull'assegno, fatta eccezione per le generalità del beneficiario e del suo eventuale rappresentante, per l'indirizzo e per il codice dell'ufficio pagatore.
Le rettifiche dei suddetti elementi - che sono eseguite depennando il dato errato e riportando quello esatto mediante scrittura manuale o dattilografica - possono essere effettuate tanto dal Centro di elaborazione emittente che dalla Direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la relativa partita e vanno convalidate con il sigillo d'ufficio e con la firma del traente o del competente dirigente della Direzione provinciale, apposta in calce ad una dichiarazione del seguente tenore: "Si convalida la rettifica del (cognome, o nome, o nominativo del rappresentante o ufficio pagatore) in ...".
Le rettifiche concernenti il codice dell'ufficio pagatore, possibili soltanto nell'ambito della medesima provincia, sono comunicate, per il tramite della Direzione provinciale delle Poste (Ragioneria) agli uffici postali interessati, ai fini delle conseguenti annotazioni sulle rispettive distinte di conferma mod. S.M.11.
Gli assegni errati in dati non rettificabili debbono essere annullati e riprodotti dal Centro interregionale emittente. Per l'annullamento vanno seguite, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al successivo articolo 109.
Art. 109.
Annullamento degli assegni non più esigibili
Gli assegni di conto corrente postale di serie speciale non più esigibili per decesso del beneficiario, per trasferimento, per decorrenza del termine di validità o per altra causa sono annullati con ripetute perforazioni ne l corpo del titolo e con l'apposizione della leggenda "annullato", in modo tale che restino leggibili i dati essenziali (numero di iscrizione, numero dell’assegno, importo, generalità del beneficiario).
Gli assegni eventualmente annullati dal Centro emittente sono trasmessi alle competenti Direzioni provinciali del Tesoro per essere depennati dalle distinte di carico mod. S.M.13 di cui al successivo articolo 110 e acquisiti ai fascicoli d'archivio intestati ai titolari delle rispettive partite.
Art. 110.
Distinta di carico degli assegni emessi mod. S.M.13
Art. 11 D.P.R. 8/7/1986 n.429.
Per ogni emissione di assegni e di postagiro concernenti le rate di normale scadenza, gli arretrati, il versamento dei saldi di fine anno e delle ritenute, il Centro interregionale di elaborazione allestisce con procedimento automatizzato, per ciascuna provincia, una distinta di carico mod. S.M.13 in doppio esemplare, contenente le seguenti indicazioni: numeri degli assegni stessi in ordine progressivo; numeri d'iscrizione delle partite cui essi si riferiscono; codici degli uffici postali presso cui sono localizzati; importo lordo, ritenute fiscali e importo netto di ciascun titolo; eventuali altri dati previsti dai programmi di elaborazione.
Sulle distinte di carico relative agli assegni collettivi emessi in funzione di postagiro a norma del successivo articolo 118 e su quelle concernenti il versamento dei saldi di fine anno nonché il versamento delle ritenute erariali, extraerariali, contributive e sindacali vengono indicati soltanto i dati riferentisi specificamente ai titoli di pagamento e non anche quelli riguardanti le singole partite.
Entrambi gli esemplari dei modd. S.M.13 sono rimessi alle competenti Direzioni provinciali del Tesoro, con le modalità previste nel successivo articolo 111.
In via del tutto eccezionale, per le Direzioni provinciali che hanno in carico un rilevante numero di partite, il Centro interregionale di elaborazione può disporre, previe le necessarie intese, l'allestimento di un numero maggiore di esemplari del mod. S.M.13, in relazione alle esigenze di funzionalità delle Direzioni medesime.
Art. 111.
Spedizione delle distinte di carico mod. S.M.13
Subito dopo l'allestimento, le distinte di carico mod. S.M.13 vengono spedite alle competenti Direzioni provinciali del Tesoro.
La spedizione deve avvenire con elenco di trasmissione in duplice esemplare, di cui uno da restituire per ricevuta. L'elenco, a firma del traente degli assegni e recante una numerazione progressiva distintamente per provincia e per anno finanziario, deve contenere i dati relativi al quantitativo dei fogli che compongono la distinta mod. S.M.13 ed ai numeri iniziale e terminale degli assegni ivi descritti. Un terzo esemplare dell'elenco di trasmissione è tenuto in evidenza dal Centro, in attesa di essere archiviato unitamente a quello pervenuto in restituzione dalla Direzione provinciale del Tesoro.
Art. 112.
Riscontro dei totali relativi agli assegni emessi
I totali generali per quantità e importo degli assegni relativi alle singole province, allestiti nel corso di ciascuna lavorazione riguardante le rate di normale scadenza, gli arretrati, il versamento dei saldi di fine anno e delle ritenute debbono concordare con quelli ottenuti in sede di stampa sia delle distinte di conferma mod. S.M.11 che delle distinte di carico mod. S.M.13.
Ai fini di tale riscontro, i totali stessi vanno annotati su un apposito registro; il responsabile dell'Ufficio per i servizi tecnici appone il proprio visto in corrispondenza di ciascuna annotazione, a dimostrazione dell'eseguito accertamento.
Nell'ambito dell'Ufficio cui sono affidati gli adempimenti inerenti la spedizione dei titoli, deve essere eseguita la contazione degli assegni localizzati presso ciascun Ufficio postale, onde accertare che il loro numero corrisponda a quello indicato sulla corrispondente etichetta mod. S.M. 28.
Art. 113.
Emissione di assegni con procedura d'urgenza
Art. 12 D.P.R. 8/7/1986 n.429.
All'inizio dell'anno finanziario i Centri interregionali di elaborazione trasmettono alle Direzioni provinciali del Tesoro comprese nella loro circoscrizione territoriale un limitato quantitativo di moduli di assegni di conto corrente postale di serie speciale S.M.8 contraddistinti da autonoma numerazione, da assumere in carico su apposito registro e da custodire con particolare cautela, nonché un congruo numero di moduli per distinte di carico S.M.13 e di conferma S.M.11 - da utilizzare con le modalità indicate nei successivi commi - ai fini dell'ordinazione di pagamenti con procedura d'urgenza.
L'autorizzazione all'emissione degli assegni urgenti - da concedersi in casi eccezionali e ove ricorrano motivi di particolare gravità - è riservata al titolare o reggente della Direzione provinciale del tesoro nonché al titolare o reggente della divisione competente per materia o della circoscrizione - nella eventualità di uffici strutturati in divisioni o circoscrizioni - ovvero a chi, in caso di assenza o impedimento, legittimamente sostituisce i predetti funzionari.
Gli assegni urgenti, allestiti dalle Direzioni provinciali del Tesoro con procedimento automatizzato in rigoroso ordine numerico e muniti, sul tagliando riservato al pensionato, della firma del dirigente o del funzionario che ne ha autorizzata l'emissione nonché del sigillo d'ufficio, sono, in giornata, rimessi con assicurata di servizio e con elenco analitico di trasmissione in duplice copia, di cui una da restituire per ricevuta, al Centro interregionale competente, unitamente alle relative distinte di conferma mod. S.M.11 in doppio e ad un esemplare della distinta di carico mod. S.M.13, debitamente compilate. I quantitativi di assegni emessi vengono di volta in volta discaricati sul registro di cui al primo comma.
Il Centro interregionale di elaborazione - venuto in possesso degli elaborati di cui al comma precedente - provvede, nella stessa giornata, all'apposizione automatica della firma sugli assegni e alla spedizione degli stessi e delle distinte di conferma, con le modalità stabilite, rispettivamente, dagli articoli 115 e 100; provvede altresì ad acquisire nei propri archivi magnetici i dati riguardanti gli assegni stessi.
In caso di necessità, le Direzioni provinciali del Tesoro possono richiedere al Centro interregionale di elaborazione altre forniture di moduli per assegni urgenti. I moduli non utilizzati entro l'anno vanno distrutti alla presenza del Direttore provinciale o del Direttore dell'Ufficio circoscrizionale (ovvero dei loro sostituti) nonché dei funzionari preposti ai servizi delle pensioni (o dei loro sostituti) e discaricati sul registro di cui al primo comma. L'avvenuta distruzione è attestata con apposito verbale redatto sullo stesso registro e sottoscritto da tutti gli intervenuti.
Ove le procedure "interrattive" lo consentano, la compilazione degli assegni urgenti e dei relativi elaborati ha luogo direttamente presso il Centro di elaborazione, in base ai dati comunicati dalle Direzioni provinciali del Tesoro mediante trasmissione in linea. In tale eventualità, il visto e il sigillo d’ufficio sui tagliandi degli assegni sono apposti dal titolare del Centro ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal suo sostituto.
Sugli assegni emessi con procedura d'urgenza non sono consentite le rettifiche di cui al primo comma del precedente articolo 108. Gli assegni eventualmente errati vanno annullati e riprodotti con altro numero distintivo. Per l'annullamento vanno seguite, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente articolo 109.
Art. 114.
Piegatura e imbustamento degli assegni
Le operazioni di piegatura e imbustamento degli assegni mediante l’impiego di apposite macchine, vanno eseguite - distintamente per provincia - in maniera tale da offrire la garanzia che le generalità e l'indirizzo dei destinatari siano visibili attraverso la finestra trasparente di cui sono provviste le speciali buste mod. S.M.19, che le buste stesse siano chiuse e che ogni busta contenga un solo assegno.
Tali operazioni debbono essere completate con la contazione meccanica o manuale degli assegni imbustati relativi a ciascun ufficio pagatore, per verificare che il loro numero concordi con quello indicato sulla corrispondente etichetta mod. S.M.28 di cui al successivo articolo 115.
Analogo riscontro va eseguito per i postagiro, che vengono però trasmessi, non imbustati, al competente Centro compartimentale servizi bancoposta, con la procedura di cui al successivo articolo 119.
Art. 115.
Confezione dei pieghi e trasmissione all'Amministrazione postale
degli assegni da recapitare ai beneficiari
Per ogni emissione di assegni di normale scadenza o di arretrati il Centro interregionale di elaborazione allestisce, distintamente per provincia e per ufficio pagatore, etichette mod. S.M.28, indicandovi in chiaro e in codice l’ufficio pagatore medesimo nonché la quantità degli assegni ivi localizzati.
Ad avvenuto imbustamento, con gli assegni relativi a ciascun ufficio pagatore viene formato un piego, saldamente legato, sul quale è apposta la relativa etichetta.
I pieghi così confezionati sono riuniti in pacchi o in bisacce, distintamente per provincia, e spediti con assicurate di servizio ai vari uffici, indicati dalle rispettive Direzioni provinciali delle poste, incaricati dell'invio a destinazione dei pieghi stessi.
In ogni pacco o bisaccia va inserito un elenco di trasmissione in duplice esemplare (di cui uno da restituire per ricevuta), recante una numerazione progressiva per provincia e per anno finanziario, onde consentire agli Uffici destinatari di avere un utile elemento di riscontro. L'elenco, a firma del traente degli assegni, deve contenere i dati relativi ai codici e alla denominazione degli uffici pagatori nonché al numero degli assegni contenuti nei corrispondenti pieghi. Un terzo esemplare dell'elenco di trasmissione è tenuto in evidenza dal Centro, in attesa di essere archiviato unitamente a quello pervenuto in restituzione dall'Amministrazione postale.
Qualora esista presso il Centro uno speciale Ufficio di recapito degli assegni, allo stesso vengono consegnati, per i successivi adempimenti, i pacchi o le bisacce relative a tutte le province comprese nella giurisdizione territoriale del Centro medesimo.
Gli uffici destinatari dei pieghi provvedono, in base all'organizzazione messa in essere dall'Amministrazione postale, a recapitare direttamente ai beneficiari gli assegni contenuti nei pieghi (in genere nelle varie località della provincia) o ad inoltrare i pieghi ad altri uffici incaricati del recapito degli assegni (in genere nel capoluogo).
Art. 116.
Recapito degli assegni ai beneficiari
Gli uffici dell'Amministrazione postale di cui all'ultimo comma del precedente articolo 115 curano - adottando la procedura prevista per le raccomandate - il recapito degli assegni al domicilio dei beneficiari indicato sugli assegni stessi.
Non è consentito né il recapito fermo posta né quello a mezzo caselle postali.
In caso di trasferimento in altra provincia o di morte dell’intestatario, l'assegno, a cura del competente ufficio dell'Amministrazione postale, va subito restituito con assicurata di servizio alla Direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la relativa partita di pensione, per i provvedimenti di competenza.
Ove l'intestatario sia irreperibile oppure si rifiuti di ricevere l'assegno, questo viene tenuto in giacenza per un periodo massimo di trenta giorni, a disposizione dell'intestatario stesso, presso l’ufficio postale di localizzazione o presso altro ufficio prescelto dall'Amministrazione postale e successivamente trasmesso, con assicurata di servizio, alla Direzione provinciale del Tesoro che amministra la relativa partita di pensione, per i conseguenti adempimenti.
Art. 117.
Accreditamento in via continuativa delle pensioni e dei trattamenti congeneri sui conti correnti postali intestati ai titolari delle relative partite
Art. 20 D.P.R. 8/7/1986 n. 429.
I pagamenti a favore dei titolari di pensioni, e trattamenti congeneri che - avvalendosi della facoltà consentita dal quarto comma dell'articolo 20 del D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429 - hanno chiesto di riscuotere in via continuativa i propri emolumenti con accreditamento in conto corrente postale, sono disposti mediante assegni di serie speciale in funzione di postagiro, tratti dai Centri interregionali di elaborazione, alle scadenze prestabilite, a favore dei conti correnti postali intestati ai titolari medesimi.
Copia dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento dei titoli di cui trattasi e delle relative distinte di conferma mod. S.M.11 sono rimessi all’Amministrazione postale con le modalità di cui al successivo articolo 119, per l'esecuzione degli adempimenti di competenza.
Art. 118.
Accreditamento in via continuativa delle pensioni e dei trattamenti congeneri sui conti correnti bancari intestati ai titolari delle relative partite
Art. 3 D.P.R. 19/4/1986, n.138.
Art. 21 D.P.R. 8/7/l986, n.429.
I pagamenti a favore dei titolari di. pensioni e trattamenti congeneri che - avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 3 del D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138 - hanno chiesto di riscuotere in via continuativa i propri emolumenti con accreditamento in conto corrente bancario, vengono disposti con l’osservanza della seguente procedura:
1) i Centri interregionali di elaborazione, alle scadenze prestabilite, emettono distintamente per provincia nonché per capitolo di bilancio statale o di Amministrazione e Azienda autonoma di Stato, per Cassa di previdenza, per Ente o Istituto convenzionato - assegni di serie speciale in funzione di postagiro a favore del conto corrente postale intestato alla Sezione di tesoreria designata dall'Amministrazione centrale della Banca d'Italia;
2) detti postagiro sono integrati da tabulati contenenti le generalità dei soggetti interessati, i relativi numeri di iscrizione, la somma spettante a ciascuno di essi nonché gli elementi occorrenti per l'individuazione dei conti correnti bancari loro intestati. L'importo complessivo di ciascun postagiro deve concordare con il totale del corrispondente tabulato;
3) copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento dei sopraccennati tabulati integrativi sono trasmesse o consegnate alla Sezione di tesoreria di cui al punto 1), per essere utilizzate ai fini delle successive operazioni di accreditamento degli importi dovuti ai singoli creditori sui rispettivi conti correnti bancari;
4) i tabulati integrativi, in quanto costituiscono elenchi dei creditori ai fini dei relativi pagamenti, fanno parte integrante dei postagiro cui si riferiscono e debbono quindi essere convalidati con timbro d'ufficio e firma del responsabile del Centro emittente. Essi vanno altresì completati con una dichiarazione, debitamente firmata, con la quale viene attestata la corrispondenza tra i dati contenuti nei tabulati stessi e quelli registrati sui supporti magnetici di cui al punto 3;
5) mensilmente vengono allestiti appositi avvisi, per informare gli interessati dei disposti accreditamenti.
La Direzione provinciale del Tesoro può disporre la sospensione dell'accreditamento in corso, intervenendo con il mezzo più rapido presso l'Agenzia bancaria che gestisce il conto corrente del pensionato nei cui confronti agisce la sospensione stessa.
Nell'eventualità in cui l'accreditamento non debba essere effettuato in conseguenza di quanto previsto al comma precedente o non possa essere effettuato per altri motivi, l’Azienda di credito è tenuta a versare senza indugio il corrispondente importo in tesoreria, rimettendo il relativo documento di entrata alla competente Direzione provinciale del Tesoro.
Art. 119.
Spedizione dei postagiro e delle relative distinte
di conferma mod. S.M.11- Esenzione dalla tassa postale
Gli assegni di conto corrente postale in funzione di postagiro, emessi nei casi previsti dalle presenti istruzioni, sono trasmessi non imbustati, a mezzo assicurata di servizio, unitamente alle corrispondenti distinte di conferma mod. S.M.11 ed alle copie dei relativi supporti magnetici, al competente Centro compartimentale servizi bancoposta, con apposito elenco di trasmissione, redatto con modalità analoghe a quelle previste dal quarto comma del precedente articolo 115.
Le operazioni riguardanti i postagiro emessi dai Centri interregionali di elaborazione sono esenti dalle tasse previste per il servizio dei conti correnti postali.
Art. 120.
Postagiro a favore dei conti correnti postali intestati alle Tesorerie
In tutti i casi in cui vengono emessi assegni di serie speciale in funzione di postagiro per accreditamento di somme ai conti correnti postali intestati alle Sezioni di Tesoreria provinciale ed alla Tesoreria centrale - con esclusione di quelli previsti dalla procedura di cui al precedente articolo 118 - i Centri interregionali traenti debbono compilare e fare pervenire alle Tesorerie medesime le distinte di versamento, in conformità di quanto prescritto dagli articoli 267 e seguenti del secondo libro delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro.
Nelle distinte di cui trattasi deve essere chiaramente indicato il documento di entrata che viene richiesto a fronte del versamento e cioè: quietanza di entrata, con precisazione del capitolo o dei capitoli cui debbono affluire le somme versate; quietanza di contabilità speciale, con precisazione della esatta denominazione; vaglia del Tesoro, con precisazione del beneficiario e dell’eventuale destinazione del relativo importo.
Art. 121.
Termini di validità delle segnalazioni delle Direzioni provinciali del Tesoro
Il Centro nazionale di calcolo e contabilità, in sede di allestimento dei supporti magnetici di cui al quarto comma del precedente articolo 92, contenenti i dati occorrenti ai Centri interregionali di elaborazione per effettuare l'emissione dei titoli e dei connessi elaborati relativi alle diverse scadenze, esegue la rilevazione delle partite sulle quali, in base alle risultanze della banca dati, i pagamenti non possono essere proseguiti per scadenza dei termini di validità segnalati dalle Direzioni provinciali del Tesoro o fissati dallo stesso Centro nel corso delle elaborazioni di propria competenza.
Nei confronti dei titolari delle suddette partite, per le quali non siano pervenuti entro le date previste dal calendario delle lavorazioni le necessarie segnalazioni delle Direzioni provinciali del Tesoro interessate e che non possono essere autonomamente prorogate dal Centro nazionale di calcolo e contabilità previa applicazione di eventuali variazioni predeterminate, viene disposta l’'immediata sospensione dei pagamenti. Di tale sospensione è data tempestiva notizia alle Direzioni medesime.
Art. 122.
Elaborati vari ai fini di riscontro
Art. 11 D.P.R. 8/7/l986, n.429.
Qualora emergano, nel corso delle lavorazioni per l'applicazione delle variazioni di carattere generale eseguite a norma del precedente articolo 91, incongruenze logiche nei codici o negli altri elementi contenuti in banca dati presi a base del calcolo per la determinazione del nuovo trattamento economico, tali da far sorgere il ragionevole dubbio che nei confronti di qualche titolare di pensione si possa far luogo a pagamenti in misura diversa da quella dovuta, il Centro nazionale di calcolo e contabilità elenca le partite del genere in appositi tabulati - muniti delle annotazioni tendenti a evidenziare i probabili errori - che trasmette alle Direzioni provinciali del Tesoro interessate, perché provvedano, se del caso, a regolarizzare i pagamenti ed a sanare con la massima sollecitudine gli errori stessi, mediante le necessarie segnalazioni di variazione.
Su conformi disposizioni della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, il Centro nazionale di calcolo e contabilità allestisce estratti conto dei pagamenti effettuati sulle partite di pensioni e trattamenti congeneri amministrate da una o più Direzioni provinciali del Tesoro. Detti elaborati possono riguardare tutte le partite in carico ovvero una parte di esse e riferirsi all'intero anno finanziario o soltanto ad alcune rate. Il riscontro degli estratti conto in parola da parte delle Direzioni provinciali del Tesoro interessate e le regolarizzazioni contabili e formali in conseguenza di eventuali errori riscontrati, debbono essere effettuati con ogni possibile sollecitudine e comunque entro i termini fissati dalla Direzione generale medesima.
Gli ispettori incaricati di una inchiesta o di una verifica possono richiedere, informandone preventivamente la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, che il Centro predetto metta a loro disposizione dati ovvero allestisca e faccia loro pervenire in via riservata estratti conto analoghi a quelli previsti dal comma precedente o elaborati di altro genere, riguardanti partite di pensione in carico alla Direzione provinciale del Tesoro ispezionata.
La trasmissione degli elaborati contemplati nel presente articolo va effettuata con elenco di trasmissione riassuntivo in duplice esemplare, di cui uno da restituire per ricevuta.
Sezione II
RITENUTE ERARIALI, EXTRAERARIALI, PER ALIMENTI,
CONTRIBUTIVE E SINDACALI
Art. 123.
Conguaglio fiscale
Art. 13 .D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Art. 29 D.P.R. 29/9/1973, n.600.
Art. 5 D.L. 23/12/1977, n.936 convertito con modificazioni nella legge 23/2/1978, n.38.
Art. 78 legge 30/12/1991, n.413.
Entro la data prevista dal calendario delle lavorazioni, il Centro nazionale di calcolo e contabilità estrae dalla banca dati gli elementi occorrenti per effettuare - nei termini e con le modalità stabilite dal secondo comma dell'articolo 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal primo comma dell'articolo 5 del D.L. 23.12.1977, n. 936, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 1978, n. 38 - il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate nel corso dell'anno precedente a titolo di acconto sull'imposta sul reddito delle persone fisiche a carico dei titolari di pensioni e trattamenti congeneri soggetti a tale tributo e l'ammontare complessivo dell'imposta effettivamente dovuta per lo stesso periodo dai predetti soggetti, tenendo conto delle detrazioni concesse a norma degli articoli 12 e 13 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni. Contestualmente viene altresì eseguito il conguaglio tra le somme dovute dagli interessati per contributi a favore del servizio sanitario nazionale e le trattenute operate a tale titolo.
Le somme corrispondenti agli eventuali crediti o debiti emersi dal conguaglio vengono, rispettivamente, corrisposte o ricuperate nei confronti degli interessati, entro i termini prescritti.
Il conguaglio fiscale - ove i soggetti di cui al primo comma si avvalgano della facoltà loro consentita dai commi 10 e 11 dell’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413 - è esteso anche ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati conseguiti e segnalati dai soggetti medesimi ed eventualmente dai loro coniugi, con esclusione dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e di quelli per i quali le dichiarazioni prevedano particolari oneri e obblighi formali.
Nell'eventualità in cui i soggetti di cui sopra presentino la dichiarazione dei redditi ai Centri di assistenza fiscale di cui al comma 20 del sopracitato articolo 78, il conguaglio a credito o a debito viene eseguito sulla base delle risultanze emerse dalle comunicazioni effettuate da tali Centri, secondo quanto prescritto dal comma 21 dello stesso articolo. Dette comunicazioni possono essere sostituite da supporti magnetici contenenti i corrispondenti dati.
Sui tagliandi degli assegni emessi per il pagamento della rata sulla quale vengono disposti i predetti rimborsi o ricuperi, sono apposte le annotazioni necessarie per portare a conoscenza degli interessati i risultati del conguaglio e delle conseguenti operazioni contabili eseguite.
A seguito delle lavorazioni per l'effettuazione del conguaglio fiscale, vengono trasmessi alle Direzioni provinciali del Tesoro appositi elaborati, sia per illustrare le operazioni eseguite, sia per segnalare le partite per le quali il conguaglio non ha potuto avere luogo per motivi vari o sulle quali sono eventualmente rimaste somme da ricuperare, sia per richiamare l'attenzione delle Direzioni medesime sulle situazioni che potrebbero presentare anomalie e che debbono pertanto essere oggetto di particolari accertamenti o interventi.
Art. 124.
Rilascio della certificazione ai titolari di pensioni e trattamenti congeneri soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
Comunicazioni all'Amministrazione finanziaria
Art. 13 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Art. 3 e 8 D.P.R. 29/9/1973, n.600.
Art. 16 legge 13/4/1977, n.114.
Art. 2 legge 30/3/1981, n.119.
Art. 3 legge 14/11/1981, n.645.
D.M. Finanze 16/4/1987 (G.U. n.102 del 5/5/1987).
Sull'apposito "mod. 201 pensioni Tesoro - INPS - Enti Pubblici", approvato con decreto del Ministro delle Finanze, il Centro interregionale compila e trasmette annualmente ai pensionati il cui trattamento è soggetto all'IRPEF, entro la data del 20 aprile, il certificato attestante le somme corrisposte e le relative ritenute operate. Sul modello in parola vengono riportati: l'importo imponibile degli emolumenti pensionistici corrisposti nell'anno precedente e assoggettati a tassazione normale; l'ammontare delle detrazioni fiscali di cui al primo comma del precedente articolo 123; l'ammontare dell'imposta effettivamente trattenuta per IRPEF, tenuto ovviamente conto dei risultati del conguaglio fiscale.
Nell'apposito settore del modello 201, il Centro indica altresì: l'importo imponibile degli emolumenti soggetti a tassazione separata secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 18 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l’aliquota fiscale applicata, le eventuali detrazioni concesse e l'ammontare dell'imposta effettivamente trattenuta.
In base a quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 novembre 1981, n.645 - che ha sostituito l'articolo 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119 - la firma dei competenti Direttori provinciali del Tesoro in calce ai certificati mod. 201 è apposta con sistemi di elaborazione automatica.
I modd. 201 che il Centro interregionale di elaborazione non ha potuto allestire direttamente, sono compilati e rimessi agli interessati a cura delle competenti Direzioni provinciali del Tesoro. Queste ultime sono tenute a segnalare al Centro nazionale di calcolo e contabilità, per l'acquisizione in banca dati, gli elementi relativi ai predetti modd. 201 nonché a quelli sui quali hanno apportato eventuali modifiche sulla base delle proprie scritture.
Ogni anno, entro la data stabilita dal Ministero delle Finanze, debbono essere trasmessi al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria i supporti magnetici contenenti i dati - relativi ai titolari di pensioni e trattamenti congeneri - in base ai quali sono stati rilasciati i modd. 201 per l'anno precedente. Detti supporti debbono rispondere alle caratteristiche tecniche stabilite con decreto dello stesso Ministero.
Art. 125.
Versamento delle ritenute per IRPEF
Art. 13 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Entro le date previste dalla normativa vigente in materia, il Centro interregionale di elaborazione trae su ciascuno dei capitoli del bilancio statale e delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato, su ciascuna Cassa di previdenza, sul bilancio delle Ferrovie dello Stato e su quello di ciascun Ente o Istituto cui fanno capo pensioni e assegni congeneri gravati da ritenuta per IRPEF, un assegno di serie speciale in funzione di postagiro - recante l’indicazione "IRPEF" in luogo del numero di iscrizione - a favore del conto corrente postale intestato alla coesistente Sezione di tesoreria provinciale, con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata, per un ammontare pari a quello complessivo delle corrispondenti ritenute operate a carico dei titolari delle partite di pensione.
Ove ricorrano particolari motivi, la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro può disporre che il versamento delle ritenute predette, anziché con postagiro, possa essere effettuato mediante ordini di pagamento (compilati anche manualmente) con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata, emessi dagli stessi Centri interregionali di elaborazione sui capitoli e sui bilanci sopraindicati. I titoli della specie sono prenotati in un separato settore del registro mod. 230 bis T di cui all'ultimo comma del precedente articolo 78; ad essi viene attribuita un'autonoma numerazione, distinta da quella assegnata agli ordini di alimentazione emessi a norma dello stesso articolo. I predetti Uffici comunicano al Centro nazionale di calcolo e contabilità i dati relativi ai titoli compilati manualmente.
Ai fini della determinazione degli importi da versare, debbono essere conteggiate in detrazione le somme relative a ritenute riguardanti emolumenti rappresentati da assegni di serie speciale non riscossi dai beneficiari e che sono stati annullati, nonché da assegni scaduti di validità e quindi non più esigibili. In sede di versamento relativo al periodo successivo a quello in cui sono stati eseguiti i conguagli fiscali vanno altresì operate le rettifiche conseguenti ai conguagli stessi che hanno determinato ricupero o rimborso di imposta.
Art. 126.
Versamento delle ritenute extraerariali a favore degli enti creditori,
dei contributi obbligatori a favore del servizio sanitario nazionale e dei contributi volontari a favore dell'Associazione nazionale "Giuseppe Kirner"
Art. 14 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Art. 5 legge 29/12/1990,n.407.
Art. 11 D.L.vo 30/12/1992, n.502.
Sulla base degli elementi contenuti in banca, dati e comunicati dal Centro nazionale di calcolo e contabilità con le procedure di cui al quarto comma del precedente articolo 92, i Centri interregionali di elaborazione, alle scadenze prestabilite, effettuano il versamento, a favore degli enti creditori, delle ritenute extraerariali ed a favore dell’Erario, dei contributi dovuti al servizio sanitario nazionale.
I versamenti vengono disposti, distintamente per ciascun capitolo del bilancio statale e delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato, per Cassa di previdenza, per Istituto o Ente convenzionato, mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale collettivi in funzione di postagiro - recanti l'indicazione "ritenute" in luogo del numero di iscrizione - tratti, secondo i casi, a favore dei conti correnti postali intestati agli enti creditori medesimi o alla locale Sezione di Tesoreria provinciale.
La Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro può autorizzare l'affidamento della gestione dell'archivio magnetico degli enti creditori e delle ritenute da versare, direttamente alle Direzioni provinciali del Tesoro e per esse agli eventuali Uffici circoscrizionali e divisionali, affinché provvedano autonomamente alle necessarie elaborazioni mediante i sistemi in dotazione.
I versamenti delle ritenute extraerariali e delle somme ricuperate per debiti a favore dello Stato, delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato, degli Istituti di Previdenza, delle Ferrovie dello Stato ed eventualmente di altri Enti o Istituti convenzionati vengono effettuati con modalità analoghe a quelle previste dagli articoli da 81 a 86 delle presenti Istruzioni.
I versamenti dei contributi obbligatori dovuti al servizio sanitario nazionale sono effettuati mensilmente, alle date stabilite, mediante emissione di postagiro a favore di particolari conti correnti postali esistenti presso ciascun capoluogo di regione o di provincia autonoma, dai quali i contributi stessi affluiscono successivamente sulle contabilità speciali di giro fondi aperte presso le Sezioni di Tesoreria operanti nei medesimi capoluoghi di regione e di provincia autonoma. Trimestralmente deve essere trasmesso alle competenti regioni e province autonome il rendiconto dei contributi trattenuti e versati. Ove ricorrano particolari motivi, i versamenti in parola possono essere effettuati mediante ordini di pagamento estinguibili con accreditamento ai conti correnti postali sopra citati, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel secondo comma del precedente articolo 125.
Nel corso delle lavorazioni per l'emissione degli assegni e dei connessi elaborati riguardanti le rate di normale scadenza (esclusa la tredicesima mensilità), i Centri interregionali di elaborazione - avvalendosi dei programmi che, sulla scorta degli elementi rilevati attraverso il codice di imputazione della spesa, consentono di individuare le partite gravate dalle ritenute per contributi volontari a favore dell'Associazione nazionale "Giuseppe Kirner", fanno luogo ai versamenti mensili dei corrispondenti importi secondo le misure comunicate dalla predetta Associazione. Detti versamenti sono effettuati con assegni di serie speciale in funzione di postagiro, recanti l'indicazione "contributi" in luogo del numero di iscrizione - tratti sui capitoli del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione sui quali gravano le pensioni del personale interessato - a favore
del conto corrente postale intestato all’Associazione medesima. A quest'ultima viene data notizia dell'emissione dei suddetti titoli, mediante l'invio di appositi elaborati contenenti l'indicazione delle somme accreditate, distintamente per provincia.
I Centri interregionali di elaborazione, in corrispondenza di ciascun postagiro emesso (con esclusione di quelli relativi ai versamenti dei contributi a favore del servizio sanitario nazionale), allestiscono elenchi nominativi in triplice esemplare dei titolari soggetti alla ritenuta, contenenti anche l'indicazione dei numeri di iscrizione delle partite e degli importi versati. Il primo esemplare degli elenchi in parola va trasmesso al Centro nazionale di calcolo e contabilità, per essere allegato al corrispondente postagiro in sede di contabilizzazione. Gli altri sono destinati, rispettivamente, alla Direzione provinciale del Tesoro e all'ente creditore o all'Associazione interessata e possono essere sostituiti da supporti magnetici o da evidenze elettroniche. Per i versamenti a favore dell'Erario, questi ultimi esemplari vanno entrambi rimessi alla Direzione provinciale del Tesoro.
Sui versamenti relativi al mese di dicembre di ogni anno, i Centri interregionali di elaborazione provvedono, sulla base delle comunicazioni loro rimesse dalle Direzioni provinciali del Tesoro entro il 20 novembre, a disporre gli eventuali recuperi o rimborsi dei contributi in più o in meno versati nel corso dell'anno, a causa di cessazioni dei pagamenti o di inesatte segnalazioni dei codici ovvero per altri motivi.
Art. 127.
Versamento delle ritenute per prestazioni alimentari
Le somme trattenute per prestazioni alimentari sulle pensioni e trattamenti congeneri sono corrisposte in via continuativa agli aventi diritto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale, che debbono riportare lo stesso numero di iscrizione attribuito alla partita del pensionato debitore, con l'aggiunta del suffisso previsto nella fattispecie, e recare nell’intestazione le complete generalità dell'alimentato (cognome, nome, luogo e data di nascita), secondo quanto risulta dal conto aperto dalla competente Direzione provinciale del Tesoro nel registro mod. 83 - 84 C.G., seguite dalla locuzione "per alimenti dovuti da..." nonché dall'indirizzo dell'alimentato medesimo. Se quest'ultimo risiede in una provincia diversa da quella in cui è iscritta la partita del pensionato debitore, le operazioni di emissione e spedizione dell'assegno vengono svolte con la procedura di cui al precedente articolo 101.
In base a richiesta dell'alimentato, le quote allo stesso spettanti possono essere corrisposte mediante accreditamento d'ufficio al conto corrente postale o bancario a lui intestato, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 117 e 118.
Ove per qualsivoglia motivo non sia possibile seguire la procedura di cui al primo comma per il versamento in via continuativa delle somme trattenute per prestazioni alimentari, l'emissione dei relativi assegni può aver luogo, in base a segnalazioni effettuate di volta in volta dalle Direzioni provinciali del Tesoro interessate, con la prima lavorazione utile concernente il pagamento di arretrati e rate fuori scadenza, effettuata dal Centro interregionale di elaborazione.
La cessazione dei pagamenti a favore del pensionato debitore per prestazioni alimentari comporta l'immediata cessazione dei pagamenti a favore dell'alimentato, onde consentire alla competente Direzione provinciale del Tesoro di adottare i conseguenti provvedimenti.
Art. 128.
Versamento delle ritenute per contributi volontari a favore
delle Associazioni di categoria
I versamenti delle ritenute operate sulle pensioni e sugli assegni rinnova bili per contributi volontari associativi a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell'Associazione nazionale famiglie vittime civili di guerra - con le quali la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro ha stipulato apposite convenzioni - vengono effettuati con l'osservanza della seguente procedura:
) entro la metà dei mesi di maggio e novembre di ogni anno le sedi centrali delle Associazioni suddette - contestualmente alla trasmissione alle competenti Direzioni provinciali del Tesoro delle deleghe rilasciate dai propri aderenti - consegnano alla competente divisione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro operante nell'ambito del servizio analisi e programmazione i supporti magnetici contenenti i dati relativi alle deleghe stesse, per le ritenute che debbono avere corso, rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio immediatamente successivi;
) i supporti di cui sopra sono inoltrati al Centro nazionale di calcolo e contabilità per la modifica, in banca dati, dei codici di imputazione della spesa, in relazione a quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 102;
) un ulteriore aggiornamento della banca dati viene operato in applicazione delle segnalazioni effettuate dalle Direzioni provinciali del Tesoro in tempo utile ai fini della cessazione delle ritenute in parola, con effetto dal 1 gennaio successivo, nei confronti dei pensionati che hanno esercitato il diritto di revoca, non intendendo più assoggettarsi al pagamento del contributo;
) al termine delle operazioni di aggiornamento di cui ai precedenti punti b) e c) vengono allestiti appositi tabulati in triplice copia, distintamente per provincia e per Associazione di categoria, per evidenziare sia le variazioni regolarmente accettate dal sistema e le conseguenti modifiche apportate al codice di imputazione della spesa delle corrispondenti partite, sia le variazioni respinte, in quanto riguardanti iscrizioni risultanti non in pagamento ovvero già gravate da analoga ritenuta. Due esemplari degli elaborati suddetti sono rimessi alle competenti Direzioni provinciali del Tesoro per gli ulteriori adempimenti, mentre il terzo è inviato, per notizia, alle sedi centrali delle Associazioni interessate. A richiesta di queste ultime, il tabulato può essere sostituito dalla copia del supporto magnetico occorso per il suo allestimento;
) nel corso delle lavorazioni per l'emissione degli assegni e dei connessi elaborati riguardanti le rate di normale scadenza (esclusa la tredicesima mensilità), i Centri interregionali di elaborazione avvalendosi dei pro grammi che, sulla scorta degli elementi rilevati attraverso il codice di imputazione della spesa, consentono di individuare le partite gravate dalle ritenute per contributi associativi fanno luogo ai versamenti mensili dei corrispondenti importi secondo le misure comunicate dalle varie Associazioni. Detti versamenti sono effettuati, distintamente per provincia, con assegni di serie speciale in funzione di postagiro, recanti l’indicazione "contributi" in luogo del numero di iscrizione - tratti sui capitoli del bilancio statale e delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato, sulle Casse degli Istituti di previdenza e sul bilancio delle Ferrovie dello Stato - a favore dei conti correnti
postali intestati alle Associazioni medesime. A queste ultime viene data notizia dell'emissione dei suddetti titoli, mediante l'invio di appositi elaborati contenenti l’indicazione delle somme accreditate, distintamente per provincia.
Sui versamenti relativi al mese di dicembre di ogni anno, i Centri interregionali di elaborazione provvedono, sulla base delle comunicazioni loro rimesse dalle Direzioni provinciali del Tesoro entro il 20 novembre, a disporre gli eventuali ricuperi o rimborsi delle somme in più o in meno versate nel corso dell'anno alle varie Associazioni, a causa di cessazioni dei pagamenti o di inesatte segnalazioni dei codici ovvero per altri motivi.
Art. 129.
Versamento dei contributi sindacali
Art. 11 legge 31/7/1975, 364.
Art. 170 legge 11/7/1980, n.312.
Sulla base dei dati contenuti in banca dati e, comunicati dal Centro nazionale di calcolo e contabilità con le procedure di cui al quarto comma del precedente articolo 92, i Centri interregionali di elaborazione - nel corso delle lavorazioni per l'allestimento degli assegni e dei connessi elaborati riguardanti le rate di normale scadenza (compresa la tredicesima mensilità), avvalendosi dei programmi che, sulla scorta degli elementi rilevati attraverso i particolari codici, consentono di individuare le partite gravate da contributi sindacali - fanno luogo ai versamenti mensili dei corrispondenti importi secondo le misure o le percentuali richieste, a norma di legge, dalle diverse Organizzazioni. Detti versamenti sono effettuati, distintamente per provincia, con assegni di serie speciale in funzione di postagiro, recanti l'indicazione "sindacati" in luogo del numero di iscrizione - tratti sui capitoli del bilancio statale e delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato, sulle Casse degli Istituti di previdenza e sul bilancio delle Ferrovie dello Stato - a favore dei conti correnti postali o bancari intestati alle Organizzazioni medesime. A queste ultime - per consentire un riscontro con le deleghe e con le dichiarazioni di revoca dei propri aderenti inoltrate alle competenti Direzioni provinciali del Tesoro nei termini stabiliti - vengono rimessi, entro il mese di marzo, appositi tabulati contenenti l'indicazione dei nominativi dei pensionati, distinti per provincia, assoggettati per l'anno in corso alla ritenuta sindacale. A richiesta delle Organizzazioni interessate, i tabulati possono essere sostituiti dalle copie dei supporti magnetici occorsi per il loro allestimento.
Sui versamenti relativi alla rata di dicembre di ogni anno (comprensiva della tredicesima mensilità), i Centri interregionali di elaborazione provvedono ad effettuare il conguaglio con le eventuali somme a credito o a debito delle varie Organizzazioni sindacali, adottando una procedura analoga a quella prevista dall'ultimo comma del precedente articolo 128.
Capo III
IL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI
Art. 130.
Pagamento degli assegni agli intestatari
ovvero ai loro rappresentanti legali e procuratori
Art. 1 D.P.R. 28/7/1967, n.851.
D.P.R. 29/12/1973, n.1092.
Artt. 30 e 34 legge 29/4/1976, n. 177.
D.P.R. 23/12/1978, n.915.
Art. 15 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Su presentazione della tessera personale di riconoscimento rilasciata ai titolari di trattamenti di quiescenza a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.851 completa del numero di iscrizione della relativa partita - ovvero su presentazione di altro valido documento di riconoscimento previsto da particolari ordinamenti pensionistici o del certificato di iscrizione o della credenziale, i competenti uffici postali effettuano il pagamento degli assegni di conto corrente postale di serie speciale - dopo avere accertata la concordanza dei dati riportati su di essi con quelli risultanti dalle distinte di conferma mod. S.M.11 dietro rilascio di quietanza con le modalità stabilite dall'articolo 421 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Chi non sappia o non possa scrivere deve quietanzare apponendo sul titolo il proprio segno di croce convalidato dalla firma di due testimoni. Ove l'interessato, per cecità o per altra causa, non sia neppure in grado di apporre il segno di croce, la sottoscrizione dei testimoni va preceduta dalla seguente formula: "per l’avente diritto sig....... presente ma impossibilitato a firmare".
Qualora l'assegnatario sia cieco ma in grado di firmare, il pagamento può essere effettuato a suo favore senza l'assistenza dei testimoni. Se il cieco intende invece farsi assistere nella riscossione da persona di sua fiducia, questa ultima, dopo la sottoscrizione dell'intestatario medesimo, appone la propria firma sul titolo.
Il pagamento può avere luogo senza produzione di alcuno dei documenti indicati nel primo comma, quando le disposizioni che regolano la corresponsione di determinati emolumenti non ne richiedano il rilascio (per esempio: alimenti, ratei a seguito del decesso dei titolari delle partite di pensione). In tali casi il Centro - che è tenuto a emettere i relativi assegni con l'indicazione delle complete generalità dei creditori (cognome, nome, luogo e data di nascita) - appone sugli stessi la leggenda "pagabile senza certificato di iscrizione" o altra equipollente.
Gli assegni che recano nell’intestazione anche le generalità del rappresentante legale dell'avente diritto possono essere pagati soltanto al rappresentante stesso. I titoli che contengono invece l'indicazione di un procuratore possono essere pagati indifferentemente a quest'ultimo o all'assegnatario. Il rappresentante legale e il procuratore debbono presentare il documento di cui al primo comma, intestato al titolare della partita. Si applica il disposto dell'articolo 295 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
L'ufficiale pagatore accerta l'identità personale del percipiente e degli eventuali testimoni.
La quietanza sull'assegno va apposta in calce ad una dichiarazione - anche prestampata - con la quale il beneficiario ovvero il rappresentante
legale o il procuratore del beneficiario stesso attestano che sussistono tutte le condizioni per la riscossione del trattamento pensionistico, ivi compresi lo stato vedovile - ove sia richiesto ai fini del diritto al trattamento medesimo - e l'esistenza in vita del titolare nonché di altri compartecipi e si impegnano a comunicare alla competente Direzione provinciale del Tesoro il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento della pensione e degli eventuali assegni accessori.
Gli Uffici postali prendono nota dell'avvenuto pagamento sulla distinta di conferma mod. S.M.11 in corrispondenza dei dati relativi ai singoli assegni e appongono sugli stessi il timbro "pagato", quello a data e la firma dell’ufficiale pagatore.
Art. 131.
Pagamento degli assegni a persona delegata dal beneficiario
Art. 16 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Sia l'intestatario di un assegno di conto corrente postale di serie speciale sia il suo rappresentante legale indicato sul titolo possono delegarne l'incasso ad altra persona giuridicamente capace. A tal fine i predetti soggetti debbono sottoscrivere l'apposita formula di delega riportata a tergo dell'assegno, contenente anche la dichiarazione di cui al settimo comma del precedente articolo 130.
La delega è valida se la firma del delegante corrisponde a quella risultante dal documento di cui al primo comma dello stesso articolo 130 - che il delegato è tenuto a presentare - o è conosciuta dall'ufficiale pagatore. In caso contrario ovvero quando ricorra la circostanza di cui al quarto comma del predetto articolo (con l'esclusione prevista dal secondo comma del successivo articolo 137) o quando il delegante non sia in grado di firmare ed ha sottoscritto la formula di delega con segno di croce convalidato da due testimoni, il pagamento può ugualmente essere effettuato al delegato, se questi è personalmente conosciuto dall'ufficiale pagatore.
Il procuratore del pensionato e il delegato a riscuotere non possono delegare ad altri la riscossione dell'assegno.
Art. 132.
Pagamento degli assegni da parte di un Istituto di credito
prescelto dal beneficiario
Art. 17 D.P.R. 8/7/1986 n.429.
L'intestatario di un assegno di conto corrente postale di serie speciale o il suo rappresentante legale indicato sul titolo possono delegarne l'incasso ad una banca avente sede nel comune di residenza anagrafica dell'intestatario medesimo. A tal fine i predetti soggetti debbono sottoscrivere l’apposita formula di delega riportata a tergo dell'assegno, contenente anche la dichiarazione di cui al settimo comma del precedente articolo 130.
La banca delegata risponde dell'autenticità della firma del delegante.
Il procuratore del pensionato ed il delegato a riscuotere non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma.
Gli assegni pagati dalle banche sono presentati per il rimborso agli uffici postali di localizzazione. Questi ultimi prendono nota dell'avvenuta estinzione degli assegni stessi sulle distinte di conferma mod. S.M.11 in corrispondenza dei dati relativi ai singoli titoli.
Nelle sedi dove esiste un numero rilevante di uffici postali può essere eccezionalmente consentito, a seguito di preventive intese tra l’Amministrazione postale e la Direzione Generale dei servizi periferici del Tesoro, che gli assegni prodotti dalle banche siano rimborsati, con riserva e salvo buon fine, da un ufficio diverso da quello di localizzazione e non vengano quindi confrontati con le corrispondenti distinte di conferma mod. S.M.11, né discaricati sulle stesse. In tal caso anche il successivo rimborso alla Posta dei titoli in parola da parte del competente Centro interregionale di elaborazione, in esecuzione degli adempimenti previsti dal successivo articolo 173, avviene con riserva e salvo buon fine.
Art. 133.
Pagamento degli assegni ai pensionati ricoverati in istituti di rieducazione
o assistenziali, in luoghi di cura ovvero detenuti in stabilimenti di pena.
Art. 18 .D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Il pagamento degli assegni di conto corrente postale di serie speciale a favore dei pensionati ricoverati in istituti rieducativi od assistenziali, in luoghi di cura ovvero detenuti in stabilimenti di pena può essere effettuato dai competenti uffici postali, tramite i direttori degli istituti o stabilimenti stessi, su presentazione dei titoli già quietanzati dagli aventi diritto nel modo previsto dal settimo comma del precedente articolo 130 e muniti della firma per convalida dei predetti funzionari nonché del timbro d’ufficio.
Gli uffici postali che hanno effettuato il pagamento prendono nota dell'avvenuta estinzione degli assegni sulle distinte di conferma mod. S.M.11, in corrispondenza dei dati relativi ai singoli titoli.
Art. 134.
Pagamento degli assegni mediante commutazione in buoni fruttiferi postali
o altri titoli
Art. 19 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Su conformi disposizioni dell'autorità giudiziaria od a richiesta dei rappresentanti legali e i beneficiari, è consentito fare convertire in buoni fruttiferi postali nominativi o in libretti di risparmio postale - con annotazione di vincolo per capitale e per interessi - l'importo degli assegni di conto corrente postale di serie speciale intestati a minori, interdetti ed inabilitati.
Le operazioni suddette sono effettuate dall'ufficio postale di localizzazione, il quale prende nota dell'avvenuta estinzione degli assegni sulle distinte di conferma mod. S.M.11, in corrispondenza dei dati relativi ai singoli titoli.
Art. 135.
Pagamento degli assegni con accreditamento in conto corrente postale
Art. 20 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
L'intestatario di un assegno di serie speciale può richiedere all'ufficio postale di localizzazione che l’assegno stesso sia commutato in un versamento nel conto corrente postale a lui intestato. A tal fine il titolo deve essere presentato, unitamente al documento di cui al primo comma del precedente articolo 130, e quietanzato con le modalità previste dal settimo comma dello stesso articolo.
Ove l'assegno già quietanzato sia presentato da persona diversa dall'intestatario, l'operazione può avere ugualmente luogo se il presentatore è personalmente conosciuto dall'ufficiale postale.
L'ufficio postale prende nota dell'avvenuta estinzione dell’assegno sulla distinta di conferma mod. S.M.11, in corrispondenza dei dati relativi al titolo stesso.
Art. 136.
Pagamento delle pensioni e dei trattamenti congeneri
a favore dei titolari residenti all'estero
Art. 22 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
I titolari di pensioni e trattamenti congeneri che risiedono all'estero possono riscuotere in via continuativa i loro emolumenti in Italia sia avvalendosi di procuratori, sia richiedendone l'accreditamento in conto corrente postale o bancario. Nei casi predetti trovano rispettivamente applicazione le disposizioni di cui ai commi quinto, sesto, settimo e ottavo del precedente articolo 130 e quelle contenute negli articoli 117 e 118.
I titolari di pensioni e di trattamenti congeneri residenti all'estero possono chiedere che gli emolumenti loro spettanti siano corrisposti in valuta estera nel Paese di residenza. In tal caso le relative partite sono assunte in carico dall'apposito ufficio istituito presso la Direzione provinciale del Tesoro di Roma ed i pagamenti eseguiti con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli da 142 a 159.
Art. 137.
Pagamento dei ratei a seguito del decesso dei titolari delle partite di pensione
Gli assegni di serie speciale per il pagamento di ratei a seguito del decesso dei titolari delle partite di pensione debbono essere intestati nel modo stabilito dal quarto comma del precedente articolo 97 e vanno quietanzati dagli aventi diritto o dai loro eventuali rappresentanti con l'indicazione delle generalità, cosi come risultano nell'intestazione dei titoli.
Per la riscossione degli assegni di cui trattasi non sono consentite le forme agevolative previste dai precedenti articoli da 131 a 135. E' invece consentito che, in sostituzione di uno o più aventi diritto, si presentino a riscuotere procuratori speciali da essi nominati mediante regolari atti autenticati anche in via amministrativa. Detti atti, a cura dell’ufficio postale pagatore, vanno uniti al titolo quietanzato.
Art. 138.
Opposizioni al pagamento degli assegni di conto corrente postale
di serie speciale
Art. 69 R.D. 18/11/1923, n.2440.
Art. 23 D.P.R. 8/7/l986, n.429.
Non sono ammesse opposizioni al pagamento degli assegni di conto corrente postale di serie speciale, giusta quanto disposto dall'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440. Qualora sia notificato a un ufficio dipendente dall'Amministrazione postale un atto di opposizione al pagamento di un assegno, l'ufficio stesso deve inoltrarlo alla Direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la relativa partita, facendo peraltro luogo al pagamento del titolo ove venga presentato per la riscossione.
La Direzione provinciale del Tesoro ed il Centro interregionale di elaborazione traente possono disporre il fermo del pagamento di un assegno già emesso e richiederne la restituzione, se ciò sia possibile. In tal caso l'ufficio postale di localizzazione prende nota del fermo sulla distinta di conferma mod.S.M.11 e restituisce il titolo all'ufficio richiedente, ove ne sia o ne venga in possesso.
Capo IV
GLI ASSEGNI SCADUTI, DANNEGGIATI, SMARRITI,
SOTTRATTI, DISTRUTTI O CHE SIANO OGGETTO
DI INDAGINI AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE
Art. 139.
Rinnovazione degli assegni scaduti, danneggiati, smarriti, sottratti
o distrutti prima del pagamento
Artt. 1 e 24 D.P.R. 8/7/1986, n. 429.
Su presentazione di istanza in carta libera firmata dall'intestatario o dal suo legale rappresentante o dal suo procuratore l'assegno scaduto in quanto non riscosso nel termine di validità indicato nel secondo comma dell’articolo 96 - ovvero danneggiato, smarrito, sottratto o distrutto prima del pagamento è rinnovato a cura del Centro interregionale traente in base a segnalazione effettuata dalla competente Direzione provinciale del Tesoro, sempre ché la corrispondente rata di pensione o di arretrati non sia prescritta ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 19 gennaio 1939, n.295, come modificato dal quarto comma dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n.428.
La Direzione medesima, ai fini di quanto precede, applica le disposizioni contenute nei commi secondo, quinto e sesto dell'articolo 24 del D.P.R. 8 luglio 1986, n.429.
Nel caso in cui tutti gli assegni destinati ad un determinato ufficio postale di localizzazione o parte di essi siano smarriti, sottratti o distrutti prima del recapito all'ufficio postale medesimo o comunque prima della consegna ai destinatari, il Centro interregionale traente fa luogo alla riemissione dei titoli in base ad apposita richiesta della competente Direzione provinciale del Tesoro, corredata da una relazione dell’ufficio postale - convalidata dalla Direzione provinciale delle poste interessata - nella quale siano precisate le circostanze in cui si sono verificati lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione, con l’impegno a restituire gli assegni originali smarriti o sottratti o erroneamente ritenuti distrutti ove vengano in seguito rinvenuti.
Gli assegni dichiarati smarriti o sottratti - o erroneamente ritenuti distrutti - ancorché rinvenuti, non possono essere pagati senza formale autorizzazione della Direzione provinciale del Tesoro che ha ricevuto le relative domande di rinnovazione. A tal fine, e allo scopo di evitare duplicazioni di pagamenti, gli uffici postali di localizzazione - che sono tenuti ad apporre le dichiarazioni di non avvenuto pagamento sulle domande stesse, nonché su quelle riguardanti gli assegni distrutti o danneggiati - debbono fare le annotazioni del caso sulle distinte di conferma mod. S.M.11, in corrispondenza degli estremi dei predetti titoli dichiarati smarriti, sottratti, distrutti o danneggiati. Gli uffici postali medesimi, nell'ipotesi prevista dal terzo comma del presente articolo, debbono apporre sui relativi modd. S.M.11 le opportune annotazioni per evidenziare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione degli assegni e la conseguente riemissione degli stessi.
Art. 140.
Rinnovazione degli assegni danneggiati, smarriti, sottratti
o distrutti dopo il pagamento
L'assegno danneggiato in modo da non potere essere individuato, ovvero smarrito, sottratto o distrutto presso gli uffici dell'Amministrazione postale dopo il pagamento, ma prima di essere prodotto in versamento al Centro nazionale di calcolo e contabilità, può essere sostituito - previa formale autorizzazione della competente Direzione provinciale del Tesoro - da una dichiarazione con la quale il funzionario postale responsabile si assume l'obbligo di indennizzare l'erario per gli eventuali danni derivanti dal danneggiamento, dallo smarrimento, dalla sottrazione o dalla distruzione. La dichiarazione deve contenere gli estremi dell'assegno che non viene prodotto, con l’attestazione dell’avvenuto pagamento, seguita dalla quietanza del beneficiario e dalla vidimazione del Direttore provinciale delle poste.
L'assegno pagato, prodotto al Centro di cui al primo comma, ma successivamente smarrito, sottratto, distrutto o gravemente danneggiato, è sostituito da una dichiarazione, a firma del Direttore del Centro medesimo, recante l'indicazione degli elementi necessari per l'identificazione del titolo nonché gli estremi della distinta mod. S.M.25 - di cui al secondo comma del successivo articolo 160 - nella quale il titolo stesso è stato elencato dalla competente Direzione provinciale delle Poste (Ragioneria).
Art. 141.
Assegni pagati oggetto di indagini amministrative o giudiziarie
Gli assegni di conto corrente postale di serie speciale sequestrati dall'autorità giudiziaria o trattenuti dagli organi inquirenti dell'Amministrazione postale dopo che siano stati pagati possono essere sostituiti, in sede di resa delle relative contabilità da parte della suddetta Amministrazione, da copie fotostatiche autenticate con l'osservanza delle formalità indicate nel comma successivo.
La dichiarazione di conformità all'originale della copia fotostatica, sottoscritta dal competente Capo reparto della Ragioneria provinciale delle Poste o dall'Ispettore che svolge le indagini, deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi idonei a giustificare la sostituzione (autorità richiedente, estremi e motivo della richiesta, etc.) ed essere convalidata con il sigillo d'ufficio.
Anche il Centro nazionale di calcolo e contabilità ed i Centri interregionali di elaborazione, nel caso di titoli estinti sequestrati o trattenuti a seguito di indagini giudiziarie o amministrative, possono avvalersi della procedura sopra descritta. In tale eventualità la dichiarazione di conformità deve essere firmata dal Direttore del Centro o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal suo sostituto.
Capo V
IL PAGAMENTO IN VALUTA ESTERA DELLE PENSIONI
E DEI TRATTAMENTI CONGENERI
Sezione I
GENERALITÀ
Art. 142.
Periodicità e data di scadenza
Art. 22 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Art. 1 D M Tesoro 25/5/1989 (G.U. n.29 del 5/2/1990).
Art. 1 legge 15/12/1990, n.417.
D.M. Tesoro 15/1/1993 (G.U. n. 71 del 26/3/1993).
Il pagamento delle pensioni e dei trattamenti congeneri a favore dei titolari residenti all'estero, che hanno chiesto di riscuotere gli emolumenti loro spettanti nel Paese di residenza in valuta locale, ha luogo con la seguente periodicità:
- pensioni ordinarie, ferroviarie, degli Istituti di previdenza, pensioni di guerra, assegni annessi all'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto e altri assegni vitalizi d'importo superiore a L. 120.000 annue a bimestre intero maturato, con scadenza all'ultimo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre;
- assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare e civile e altri assegni vitalizi d'importo non superiore a L. 120.000 annue: ad anno intero maturato, con scadenza al 31 dicembre.
La riscossione degli emolumenti di cui al primo comma può avere inizio dallo stesso giorno di scadenza della rata bimestrale o annuale ovvero, se questo sia festivo, dal giorno feriale immediatamente precedente.
Art. 143.
Segnalazione dei dati al Centro nazionale di calcolo e contabilità
Art. 22 D.P.R. 8/7/l986, n.429.
Art. 2 D.M. Tesoro 25/5/1989 (G.U. n.29 del 5/2/1990).
Entro i termini fissati dal calendario delle lavorazioni predisposto dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, la Direzione provinciale del Tesoro di Roma, alla quale - come previsto dal terzo comma del precedente articolo 136 - è riservata l'amministrazione di tutte le partite di pensioni e trattamenti congeneri pagabili all'estero, effettua la segnalazione degli occorrenti dati al Centro nazionale di calcolo e contabilità ai fini dell'inserimento, nei relativi archivi di banca dati, di nuove partite ovvero di variazioni parziali o totali o di cessazioni di partite già in carico.
Le predette movimentazioni sono effettuate con l'osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 59 e 92.
Art. 144.
Allestimento e trasmissione dei supporti magnetici occorrenti
per l'emissione dei titoli di pagamento e dei connessi elaborati
Art. 22 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Art. 2 D.M. Tesoro 25/5/1989 (G.U. n.29 del 5/2/1990).
Entro i termini fissati dal calendario delle lavorazioni predisposto dalla Direzione dei servizi periferici del Tesoro, il Centro nazionale di calcolo e contabilità estrae dalla banca dati e trasferisce su due supporti magnetici, destinati al Centro interregionale di elaborazione di Latina, i dati occorrenti per l'esecuzione delle particolari lavorazioni concernenti l'emissione degli assegni di serie speciale e dei connessi elaborati riguardanti le pensioni e i trattamenti congeneri pagabili all'estero.
Il primo di detti supporti riguarda le rate correnti mentre il secondo gli arretrati, le quote differenziali e le rate fuori scadenza.
Per la trasmissione dei supporti di cui trattasi si applica il disposto del quinto comma del precedente articolo 92.
Art. 145.
Modalità di pagamento
Art. 22 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Art. 1 D.M. Tesoro 25/5/1989 (G.U. n.29 del 5/2/1990).
Il pagamento all'estero delle rate correnti nonché degli arretrati, delle quote differenziali e delle rate fuori scadenza a favore dei titolari delle partite di pensioni e trattamenti congeneri di cui al primo comma del precedente articolo 142 ha luogo, ove possibile, a mezzo delle dipendenze estere degli Istituti di credito che hanno stipulato con il Ministero del Tesoro apposita convenzione, secondo quanto previsto dai commi primo e secondo dell'articolo 4 del decreto ministeriale 25 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5.2.1990 ed ai quali viene fatta pervenire la necessaria valuta.
Nelle località in cui non esistono Istituti di credito convenzionati, i pagamenti sono effettuati mediante assegni in divisa estera consegnati o trasmessi agli interessati a cura delle competenti autorità diplomatiche o consolari ovvero, nei Paesi che intrattengono con l'Italia conti di compensazione sui quali è ammesso il pagamento delle pensioni, attraverso aperture di credito a favore delle predette rappresentanze diplomatiche o consolari.
Art. 146.
Emissione degli assegni di serie speciale e dei connessi elaborati
per il pagamento delle rate correnti
Art. 22 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Art. 2 D.M. Tesoro 25/5/1989 (G.U. n.29 del 5/2/1990).
Entro i termini fissati dal calendario delle lavorazioni predisposto dalla Direzione generale Tesoro dei servizi periferici del Tesoro ai fini del pagamento alle scadenze bimestrali e annuali degli emolumenti da corrispondere in valuta estera agli interessati, il Centro interregionale di elaborazione di Latina, utilizzando i dati contenuti nei supporti magnetici di cui al precedente articolo 144, allestisce - distintamente per codice di imputazione della spesa, per località di pagamento e per modalità di pagamento in relazione a quanto indicato nel precedente articolo 145 - elenchi nominativi mod. S.M.21 in sei esemplari, ordinati per numero di iscrizione e contenenti gli elementi occorrenti per l'identificazione dei creditori ed eventualmente dei loro legali rappresentanti e procuratori, gli importi in lire italiane spettanti a ciascuno nonché il relativo totale.
In corrispondenza dell'importo complessivo dei vari modd. S.M.21 relativi a ciascun codice di imputazione della spesa, il Centro interregionale di elaborazione di Latina emette un assegno di conto corrente postale di serie speciale collettivo intestato al Tesoriere centrale, per la commutazione in quietanza di fondo somministrato a favore del contabile del portafoglio dello Stato.
Gli assegni collettivi di cui trattasi, che recano la leggenda <estero> in luogo del numero di iscrizione, sono localizzati presso l'ufficio postale indicato dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Per quanto attiene le operazioni di emissione, controllo, spedizione dei predetti titoli di pagamento, dei modd. S.M.11 e degli altri elaborati, compresi quelli di cui al successivo articolo 148, nonché dei relativi supporti magnetici, si applicano le disposizioni contenute nel titolo III delle presenti istruzioni.
Una copia dei modd. S.M.21 è trasmessa al centro nazionale di calcolo e contabilità per essere allegata, in sede di contabilizzazione, agli assegni collettivi cui si riferiscono.
Art. 147.
Pagamento di arretrati, quote differenziali e rate fuori scadenza
Art. 22 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Art 3 D.M. Tesoro 25/5/1989 ( G.U. n.29 del 5/2/1990).
Il pagamento di somme per arretrati, quote differenziali e rate fuori scadenza viene effettuato con la rata bimestrale o annuale in corso di maturazione alla data in cui il credito è divenuto esigibile, secondo quanto previsto dal precedente articolo 142.
Ove i modd. S.M.21 e i corrispondenti assegni di serie speciale relativi alle rate correnti siano già stati elaborati e non sia pertanto possibile includervi gli importi riguardanti gli emolumenti di cui trattasi, il Centro interregionale di elaborazione di Latina, qualora ricorrano motivi di particolare urgenza, provvede - a richiesta della Direzione provinciale del Tesoro di Roma - ad allestire, con la stessa procedura fissata dagli articoli 146 e 148 delle presenti istruzioni, assegni, elenchi suppletivi mod. S.M.21 ed elaborati complementari che seguono lo stesso corso di quelli riguardanti le rate correnti. In caso diverso, la corresponsione degli emolumenti stessi ha luogo unitamente alle rate correnti relative alla successiva scadenza di pagamenti.
Art. 148.
Elaborati integrativi per le procedure di pagamento
A complemento degli elenchi mod. S.M.21, il Centro interregionale di elaborazione di Latina provvede ad allestire i seguenti elaborati:
- elenchi degli assegni di serie speciale emessi mod. S.M.13, ordinati per codice di imputazione della spesa e contenenti l'indicazione del numero di iscrizione delle partite alle quali ciascun assegno si riferisce;
- elenco riepilogativo degli assegni di serie speciale emessi, distintamente per codice di imputazione della spesa;
- elenchi degli assegni di serie speciale emessi, distintamente per piazza di pagamento;
- elenco di sintesi dei pagamenti da effettuare in ciascuna piazza (ai fini della tempestiva richiesta dei fondi in valuta estera da parte del Contabile del portafoglio all'Ufficio italiano dei cambi);
- elenco, per numero di iscrizione, delle partite sulle quali vengono disposti i pagamenti.
A richiesta della Direzione provinciale del Tesoro di Roma, il Centro stesso può fornire un numero di esemplari dei modd. S.M.21 superiore a sei, in relazione alle esigenze eventualmente rappresentate da Uffici, Istituti di credito, Ambasciate e Consolati che intervengono nelle procedure di pagamento.
Art. 149.
Trasmissione dei modd. S.M.21, degli altri elaborati
nonché dei supporti magnetici
Il Centro interregionale di elaborazione di Latina trasmette con ogni sollecitudine alla Direzione provinciale del Tesoro di Roma, per l'inoltro al Contabile del portafoglio, all'Ufficio italiano dei cambi, agli Istituti di credito interessati e alle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari, i modd. S.M.21 riguardanti le rate correnti ed eventualmente gli arretrati, le quote differenziali e le rate fuori scadenza, nonché gli altri elaborati di cui al precedente articolo 148.
Unitamente a tali elaborati, il Centro invia alla predetta Direzione una copia del supporto magnetico occorso per la stampa dei modd. S.M.21 relativi ai pagamenti da eseguire con assegni in valuta estera o mediante aperture di credito a favore delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari.
Ove le convenzioni stipulate dal Ministero del Tesoro con gli Istituti di credito corrispondenti lo prevedano, il Centro allestisce altresì e trasmette alla predetta Direzione provinciale del Tesoro - per la successiva consegna agli uffici bancari incaricati del ritiro - i supporti magnetici contenenti lo stralcio, dal supporto originario, dei dati relativi ai pagamenti che ciascuno di tali Istituti è incaricato di eseguire per conto del Tesoro.
Per esigenze di servizio, in base a disposizione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, la trasmissione del materiale stesso destinato agli Uffici e agli Istituti di credito in Italia e all'estero, può essere effettuata direttamente dal Centro interregionale di elaborazione di Latina senza il tramite della Direzione provinciale del Tesoro di Roma.
Sezione II
PAGAMENTO TRAMITE GLI ISTITUTI Dl CREDITO
CORRISPONDENTI DEL TESORO
E RESA DELLE RELATIVE CONTABILITÀ
Art. 150.
Operazioni di pagamento
Art. 22 D.P.R. 8/7/1986, n. 429.
Art. 4 D.M. Tesoro 25/5/1989 (G.U. n.29 del 5/2/1990).
Gli Istituti di credito convenzionati, in base agli elenchi mod. S.M.21 ed agli eventuali supporti magnetici loro trasmessi, provvedono, alle prescritte scadenze, ad eseguire il pagamento, a favore degli aventi diritto, delle somme spettanti per pensioni e assegni congeneri, utilizzando all'uopo i fondi messi a disposizione sui conti in valuta, che il Contabile del portafoglio intrattiene con essi per conto del Tesoro.
I pagamenti stessi debbono essere effettuati con l'osservanza delle modalità previste dal successivo articolo 151.
Art. 151.
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Art. 22 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Art .5 D.M. Tesoro 25/5/1989 (G.U. n. 29 del 5/2/1990).
Ai fini della regolarità dei pagamenti a favore degli aventi diritto, le rappresentanze estere degli Istituti di credito corrispondenti del Tesoro debbono attenersi alla seguente normativa:
) il cassiere pagatore è tenuto ad accertare sotto la propria responsabilità l'identità personale del percipiente, il quale deve apporre, nell'apposita colonna del mod. S.M.21 o in un elaborato sostitutivo allestito dall'Istituto di credito - da allegare al relativo elenco Mod. S.M.21 - in corrispondenza dell'importo spettantegli, la firma per quietanza, secondo quanto previsto dall’articolo 421 del R.C.G.S.;
) quando la riscossione non sia effettuata direttamente dall'assegnatario, bensì dal suo legale rappresentante o da un procuratore (indicati sul mod. S. M. 21), il cassiere pagatore deve ritirare il certificato di esistenza in vita dell'assegnatario medesimo, rilasciato dall'autorità consolare italiana competente per territorio, riferito alla data di scadenza della rata cui attiene il pagamento;
) l'accertamento della esistenza in vita dei pensionati di cui al precedente punto b) può essere effettuato direttamente dagli Istituti di credito presso le rispettive autorità consolari, anche mediante richiesta collettiva;
) nel caso di commutazione in assegno bancario o postale dell'importo spettante a ciascun beneficiario, l'Istituto di credito, nella colonna dell'elenco mod. S.M.21 riservata alla firma per quietanza, deve apporre una dichiarazione attestante l'avvenuta commutazione con l'indicazione degli estremi dell'assegno emesso;
) la dichiarazione di commutazione di cui al punto precedente può essere riportata su apposito elaborato - da allegare al relativo elenco mod. S.M.21 - contenente, nello stesso ordine, i nominativi dei beneficiari interessati, con le indicazioni risultanti dal medesimo modello;
Gli Istituti di credito corrispondenti del Tesoro assumono, comunque, la responsabilità dei pagamenti effettuati, mediante esplicita clausola da inserire nella convenzione di cui al primo comma del precedente articolo 145, dichiarando altresì di ritenere indenne lo Stato italiano per qualsiasi pagamento indebitamente effettuato a persona diversa dal destinatario.
Art. 152.
Rendiconti degli Istituti di credito
Art. 22 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Art .6 D.M. Tesoro 25/5/1989 (G.U. n. 29 del 5/2/1990).
Gli Istituti di credito, trascorsi tre mesi dalla scadenza della rata bimestrale o annuale cui i pagamenti si riferiscono, trasmettono con ogni sollecitudine alla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato gli esemplari degli elenchi mod. S.M.21 sui quali sono riportate le firme per quietanza dei percipienti o le dichiarazioni di commutazione in assegni (allegando eventualmente gli elaborati sostitutivi di cui ai punti a) ed e) del precedente articolo 151), dopo avervi indicato l'importo in valuta estera corrisposto a ciascun creditore. In calce ai predetti modd. S.M.21, gli Istituti medesimi attestano di avere eseguito, osservando le prescritte norme, i pagamenti a favore dei creditori ivi elencati, per contanti o a mezzo assegni.
Gli elenchi mod. S.M.21 vanno corredati di un riepilogo delle somme pagate e di quelle eventualmente rimaste da pagare, nonché dei certificati di esistenza in vita esibiti dai legali rappresentanti o dai procuratori degli assegnatari. Detti certificati possono essere sostituiti dall'attestazione relativa agli accertamenti eseguiti con le modalità di cui al punto c) del precedente articolo 151.
Il rendiconto delle somme pagate ai singoli beneficiari e di quelle eventualmente rimaste da pagare, deve essere accompagnato, ove previsto dalla convenzione, da apposito supporto magnetico avente un tracciato preventivamente concordato con la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Art. 153.
Riaccredito delle somme non erogate dagli Istituti di credito
Art. 22 D.P.R.8/7/1986, N.429.
Art. 6 D.M. Tesoro 25/5/1989 (G.U. n.29 del 5/2/1990).
Qualora, entro il termine di cui al primo comma del precedente articolo 152, siano rimaste somme da pagare, oppure gli assegni emessi in commutazione degli importi spettanti ai beneficiari siano stati restituiti o non consegnati per morte o per irreperibilità degli stessi, l'Istituto di credito, nel restituire gli elenchi mod. S.M.21, mette a disposizione del Portafoglio dello Stato i relativi importi non utilizzati.
Anche le somme relative a rate di pensione restituite agli Istituti di credito dopo la chiusura contabile di cui al primo comma del presente articolo, vengono subito messe a disposizione del Portafoglio dello Stato, al quale viene fatto pervenire un apposito elenco nel quale, accanto agli importi restituiti, sono indicati: le rate cui si riferiscono gli importi stessi, i nominativi dei pensionati, i numeri di iscrizione e le motivazioni del mancato pagamento risultanti al momento del riaccredito.
Il Portafoglio dello Stato provvede al versamento in Tesoreria degli importi di cui ai commi primo e secondo, richiedendo il rilascio di quietanza d'entrata o di vaglia del Tesoro, a seconda che il versamento stesso riguardi pensioni e assegni congeneri gravanti sul bilancio dello Stato ovvero trattamenti a carico dei bilanci delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato, degli Istituti di Previdenza, delle Ferrovie dello Stato o di altri Enti convenzionati.
Al termine degli adempimenti previsti dal comma precedente, il Portafoglio dello Stato trasmette alla Direzione provinciale del Tesoro di Roma le quietanze e i vaglia del Tesoro relativi alle somme introitate, i modd. S.M.21 e gli allegati pervenuti dagli Istituti di credito corrispondenti nonché l'elenco delle somme riaccreditate a parte di cui al secondo comma.
I vaglia del Tesoro vengono subito rimessi alle Amministrazioni interessate, descritti in apposita distinta in doppio esemplare, di cui uno da restituire per ricevuta.
Art. 154.
Contabilizzazione dei pagamenti eseguiti
Art. 22 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Art. 7 D.M. Tesoro 25/5/1989 (G.U. n.29 del 5/2/1990).
La Direzione provinciale del Tesoro di Roma, ricevuti dalla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato i modd. S.M.21, le quietanze d'entrata, i vaglia del Tesoro e la documentazione di cui ai precedenti articoli 152 e 153 nonché i supporti magnetici allestiti dagli Istituti di credito corrispondenti del Tesoro, trasmette questi ultimi al Centro interregionale di elaborazione di Latina, al quale segnala altresì, con le consuete procedure, gli elementi relativi alle rate insolute reintegrate al bilancio dello Stato o da quelli delle Amministrazioni e Aziende Autonome di Stato, degli Istituti di previdenza, delle Ferrovie dello Stato o di altri Enti convenzionati, comunque non comprese nei supporti in parola.
Il Centro interregionale di elaborazione, sulla scorta dei dati rilevati dai supporti magnetici e dalle segnalazioni di cui al comma precedente, provvede ad allestire un elenco delle rate insolute per ciascuno degli assegni di conto corrente postale di serie speciale emessi a norma del secondo comma del precedente articolo 146. Tali elenchi, integrati da comunicazioni riguardanti le singole partite di pensione oggetto del rimborso, sono inviati alla Direzione provinciale del Tesoro di Roma per i successivi adempimenti di competenza.
La Direzione provinciale del Tesoro di Roma, dopo avere fatto, sulla base degli elenchi e delle comunicazioni di cui sopra, le necessarie annotazioni nelle proprie scritture, trasmette alla Corte dei Conti e agli altri competenti Organi di controllo - a dimostrazione dell'utilizzazione dei fondi messi a disposizione del Contabile del Portafoglio dello Stato mediante ciascuno degli assegni di conto corrente postale di serie speciale tratti a norma del secondo comma del precedente articolo 146 - i modd. S.M.21 quietanzati o muniti degli estremi degli assegni emessi in commutazione dagli Istituti di credito nonché gli elenchi delle rate insolute allestiti dal Centro interregionale di elaborazione.
Unitamente a tali elaborati, la Direzione medesima invia alla Corte dei Conti - descritte in apposito elenco in doppio esemplare, di cui uno da restituire per ricevuta - le quietanze di Tesoreria. Agli altri Organi di controllo trasmette invece una distinta contenente gli estremi dei rispettivi vaglia del Tesoro. Gli estremi dei predetti documenti di entrata (quietanze e vaglia) sono riportati altresì sui corrispondenti elenchi mod. S.M.21 o su apposite dichiarazioni allegate agli stessi.
Sezione III
PAGAMENTI MEDIANTE ASSEGNI IN DIVISA ESTERA
O ATTRAVERSO CONTI Dl COMPENSAZIONE
E RESA DELLE RELATIVE CONTABILITÀ
Art. 155.
Operazioni di pagamento
Art. 22 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Art. 8 D.M. TESORO 25/5/1989 (G.U. n.29 del 5/2/1990).
Nelle località in cui non esistono Istituti di credito corrispondenti del Tesoro, i pagamenti a favore degli aventi diritto vengono eseguiti, alle prescritte scadenze, mediante assegni in divisa estera consegnati o trasmessi agli interessati a cura delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per territorio.
Nei Paesi che intrattengono con l'Italia conti di compensazione sui quali è ammesso il pagamento delle pensioni, i predetti Uffici diplomatici e consolari provvedono ad erogare direttamente quanto spettante ai singoli titolari o dai loro rappresentanti, utilizzando i fondi messi a disposizione attraverso aperture di credito disposte dall'Ufficio italiano dei cambi.
Per l'acquisizione della valuta estera, per l'effettuazione dei pagamenti e per la relativa rendicontazione, debbono essere seguite le procedure di cui ai successivi articoli 156, 157 e 158.
Art. 156.
Acquisizione della valuta estera
Art. 22 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Art. 8 D.M. Tesoro 25/5/1989 (G.U. n.29 del 5/2/1990).
La Direzione provinciale del Tesoro di Roma trasmette all'Ufficio italiano dei cambi il supporto magnetico di cui al secondo comma del precedente articolo 149, unitamente ai corrispondenti elenchi mod. S.M.21; contestualmente invia anche alla Direzione Generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato un esemplare dei predetti modd. S.M.21 e la relativa richiesta di acquisizione della valuta estera, affinché, munita della necessaria autorizzazione, venga inoltrata all'Ufficio italiano dei cambi.
Quest'ultimo provvede ad integrare il supporto magnetico con gli importi in valuta estera corrispondenti a quelli spettanti in lire italiane a ciascun creditore. Il supporto stesso viene restituito al Centro interregionale di elaborazione di Latina, per l'allestimento di quattro esemplari dei modd. S.M.21, debitamente integrati con i sopraindicati importi in valuta estera.
Due esemplari dei predetti modd. S.M.21, unitamente agli assegni o ai bonifici in valuta estera, sono rimessi, a cura dell'Ufficio italiano dei cambi, alle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari per le operazioni di consegna agli interessati o di pagamento diretto a favore degli stessi. Gli altri due esemplari sono inviati alla Direzione provinciale del Tesoro di Roma assieme alla copia della distinta di spedizione degli assegni e dei bonifici.
Art. 157.
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Art. 22 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Art. 9 D.M. Tesoro 25/5/1989 (G.U. n.29 del 5/2/1990).
Le rappresentanze diplomatiche o consolari, sulla scorta degli elenchi mod. S.M.21 ricevuti, provvedono, prima della consegna degli assegni o del pagamento diretto delle rate di pensione, ad effettuare gli accertamenti di competenza per stabilire se i titolari indicati negli elenchi stessi siano in vita e si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge per il godimento delle pensioni.
Tali accertamenti, da eseguirsi con riferimento alla data di scadenza cui attiene il pagamento, debbono risultare da apposita dichiarazione in calce agli elenchi mod. S.M.21, da restituire alla Direzione provinciale del Tesoro di Roma entro sei mesi dalla predetta scadenza, con l'indicazione degli assegni consegnati o delle rate pagate direttamente ai creditori o ai loro rappresentanti, previo rilascio di quietanza, e di quelle rimaste insolute per morte, trasferimento dei beneficiari o per altri motivi.
Art. 158.
Rendiconti delle rappresentanze diplomatiche o consolari
Art. 22 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Art. 9 D.M. Tesoro 25/5/1989 (G.U. n.29 del 5/2/1990).
Gli elenchi mod. S.M.21 utilizzati per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 157 vanno corredati, a cura delle rappresentanze diplomatiche o consolari, di un apposito rendiconto riepilogativo degli assegni in valuta estera consegnati e di quelli non potuti consegnare o restituiti ovvero, per i pagamenti tramite apertura di credito, delle somme pagate e di quelle rimaste insolute.
Gli assegni non consegnati o restituiti e le somme non pagate o comunque ancora in possesso delle rappresentanze diplomatiche o consolari al momento della rendicontazione - elencati in apposita distinta con preciso riferimento alle relative rate nonché ai nominativi dei pensionati, al numero di iscrizione ed alle motivazioni del mancato pagamento - vanno restituiti alla Direzione provinciale del Tesoro di Roma, la quale ne dispone la commutazione in lire italiane tramite l'Ufficio italiano dei cambi.
Quest'ultimo cura altresì il versamento di tali somme in Tesoreria, richiedendo il rilascio di quietanza d'entrata o di vaglia del Tesoro, a seconda che il versamento stesso riguardi pensioni e assegni congeneri gravanti sul bilancio dello Stato ovvero trattamenti a carico dei bilanci delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato, degli Istituti di previdenza, delle Ferrovie dello Stato o di altri Enti convenzionati. Tali documenti di entrata sono rimessi, dallo stesso Ufficio italiano dei cambi, alla Direzione provinciale del Tesoro di Roma, unitamente alle segnalazioni delle partite di pensione cui si riferiscono i rimborsi.
Art. 159.
Contabilizzazione dei pagamenti eseguiti
Art. 22 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Art. 9 D.M. Tesoro 25/5/1989 (G.U. n.29 del 5/2/1990).
La Direzione provinciale del Tesoro di Roma, venuta in possesso - secondo quanto previsto dal precedente articolo 158 - dei modd. S.M.21 e dell’allegata documentazione trasmessa dalle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché delle segnalazioni e dei documenti d'entrata inviati dall'Ufficio italiano dei cambi, esegue le necessarie annotazioni nelle proprie scritture, rimettendo subito i vaglia del Tesoro alle Amministrazioni interessate, descritti in apposita distinta in doppio esemplare, di cui uno da restituire per ricevuta. Trasmette poi alla Corte dei Conti e agli altri competenti Organi di controllo -a dimostrazione dell'utilizzazione dei fondi messi a disposizione del Contabile del Portafoglio dello Stato mediante ciascuno degli assegni di conto corrente postale di serie speciale tratti a norma del secondo comma del precedente articolo 146 - i modd. S.M.21 contenenti le annotazioni o le firme per quietanza di cui al secondo comma del precedente articolo 157 nonché gli elenchi delle rate insolute.
Unitamente a tali elaborati, la Direzione medesima invia alla Corte dei Conti - descritte in apposito elenco in doppio esemplare, di cui uno da restituire per ricevuta - le quietanze di tesoreria. Agli altri Organi di controllo trasmette invece una distinta contenente gli estremi dei rispettivi vaglia del Tesoro. Gli estremi dei predetti documenti di entrata (quietanze e vaglia) sono riportati altresì sui corrispondenti elenchi mod. S.M.21 o su apposite dichiarazioni da allegare agli stessi.
TITOLO IV
LA RESA DELLE CONTABILITÀ DEGLI ASSEGNI
DI PENSIONE ESTINTI
Capo I
LE PROCEDURE Dl CONTABILIZZAZIONE
Art. 160.
Trasmissione al Centro nazionale di calcolo e contabilità
degli assegni pagati, di quelli stralciati e successivamente regolarizzati nonché dei postagiro estinti - Resa delle contabilità
Art. 26 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Entro i termini e con le modalità stabilite dall'articolo 122 della "Istruzione generale sui servizi a danaro - Parte VII", gli uffici postali che hanno effettuato il pagamento degli assegni di pensione trasmettono gli stessi alle Direzioni provinciali delle Poste (Ragionerie) territorialmente competenti.
Queste ultime - al fine di ottenere il rimborso delle somme erogate - dopo avere espletato gli adempimenti contabili di propria competenza, spediscono entro il giorno 20 di ogni mese al Centro nazionale di calcolo e contabilità, a mezzo assicurata di servizio, i titoli della specie pagati nel mese precedente, descrivendoli in rigoroso ordine progressivo di numero di assegno sulle distinte mod. S.M.25.
Ove sia rilevante il numero dei titoli da contabilizzare, questi possono essere ripartiti in gruppi di circa diecimila, per ciascuno dei quali deve essere curata la rigorosa progressione numerica e debbono essere indicati i totali per quantità e importo.
Le eventuali inosservanze delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle Direzioni provinciali delle poste (Ragionerie) vanno segnalate con ogni sollecitudine al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni Direzione centrale servizi bancoposta e alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Anche gli assegni stralciati a norma del successivo articolo 171 e che, a regolarizzazione avvenuta, vengono versati dalle Ragionerie delle poste per il rimborso, vanno descritti sulle distinte mod. S.M.25 con modalità analoghe a quelle stabilite dal secondo comma del presente articolo e dal successivo articolo 161.
I postagiro estinti e gli assegni pagati fuori della provincia in cui è iscritta la relativa partita di pensione, già addebitati ai conti correnti di serie speciale intestati ai competenti Centri interregionali di elaborazione secondo quanto previsto dai precedenti articoli 79 e 101, sono, dai Centri medesimi, rimessi mensilmente con assicurata di servizio (o consegnati a mezzo raccomandata a mano), al Centro nazionale di calcolo e contabilità entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'addebito. La trasmissione è effettuata con elenco descrittivo in doppio esemplare - di cui uno da restituire per ricevuta - recante in calce il totale per quantità e importo dei titoli spediti, la firma del responsabile dell'Ufficio contabilità e controlli e quella del dirigente.
Il Centro nazionale di calcolo e contabilità rende la contabilità dei titoli estinti indicati nel presente articolo, trasmettendo alla Corte dei conti e agli altri competenti Organi di controllo - entro un mese dalla data fissata dai commi secondo e sesto - i titoli stessi, unitamente agli elaborati di cui al successivo articolo 174.
Art. 161.
Compilazione delle distinte mod. S.M.25
Art. 26 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Sulle distinte mod. S.M.25, oltre al numero progressivo di elencazione (che risulta prestampato), debbono essere indicati il numero di ciascun assegno e il corrispondente importo.
Le distinte stesse vanno sommate per quantità e importo e i relativi totali riportati su altri modd. S.M.25 riepilogativi, in doppio esemplare, dai quali il Centro nazionale di calcolo e contabilità rileva il numero e l'importo complessivo degli assegni versati dalla Posta. Tali dati sono riscontrati dal Centro medesimo con i risultati ottenuti a seguito delle lavorazioni di cui ai successivi articoli.
Sia le singole distinte mod. S.M.25 che quelle riepilogative debbono recare in calce la firma del compilatore e del Direttore capo della Ragioneria delle poste.
Art. 162.
Operazioni preliminari alla lettura ottica
Dopo un rapido riscontro con i modd. S.M.25 e prima di essere avviati alla lettura ottica, gli assegni sono sottoposti a operazioni manuali di sistemazione (eliminazione di spilli e punti metallici, distacco di eventuali allegati o fogli aggiuntivi, rifilatura dei bordi slabbrati, etc.) al fine di rendere agevole la loro introduzione nel lettore ed evitare così inconvenienti tecnici e frequenti arresti durante le lavorazioni.
Art. 163.
Lettura ottica degli assegni versati dalla Posta
Gli assegni versati mensilmente dalle diverse Direzioni provinciali delle poste (Ragionerie) sono sottoposti a lettura ottica, per rilevare automaticamente i sottoindicati dati ai fini delle operazioni di contabilizzazione:
) numero di iscrizione;
) numero di assegno;
) rata cui si riferisce il pagamento (mese e anno o, eventualmente, indicazione relativa al pagamento di emolumenti arretrati);
) provincia (corrispondente alla Direzione provinciale del Tesoro e - ove ricorrano le circostanze di cui al D.P.R. 20 gennaio 1988 (G.U. n. 46 del 25 febbraio 1988) e successive modificazioni - alla circoscrizione territoriale che ha in carico la partita);
) codice relativo all'imputazione della spesa;
) importo;
) codice composito contenente, oltre all'indicazione degli elementi di cui ai punti da b) ad e), anche il numero della casella del lettore ottico destinata a ricevere, in base al numero di iscrizione e al codice di imputazione della spesa, tutti i titoli facenti capo a un medesimo Organo di controllo, nonché particolari codici elaborati all'atto dell'emissione dell'assegno attraverso algoritmi che tengono conto degli elementi essenziali dell'assegno stesso, onde consentire il controllo della loro esatta corrispondenza con i dati acquisiti in sede di lettura ottica.
Le relative lavorazioni vengono eseguite distintamente per provincia - e, nell'ambito di questa, distintamente per gruppi, ove esista tale distinzione avviando alla lettura gli assegni nell'ordine in cui sono pervenuti dalla Ragioneria delle poste.
Ogni titolo letto integralmente o per il quale, a seguito di un ulteriore passaggio nel lettore ottico, siano stati almeno acquisiti gli elementi relativi al numero di assegno e al codice di cui al punto g) del primo comma, confluisce, in base al dato contenuto in tale codice, nella corrispondente casella del lettore, rendendo così possibile la formazione di distinti gruppi di titoli destinati, ciascuno, ad un determinato Organo di controllo.
Gli assegni scartati (in quanto non rientrano tra quelli di cui al precedente comma) confluiscono invece in una apposita casella, dalla quale, al termine della lavorazione, sono prelevati per essere trattati manualmente, come previsto dal successivo articolo 165.
I dati relativi ai titoli letti sia integralmente che per numero di assegno e di codice sono automaticamente acquisiti su supporto magnetico. Su altro supporto vengono invece registrati, a titolo precauzionale ai fini di eventuali ricerche, tutti gli assegni che sono stati immessi nel lettore ancorché scartati.
Art. 164.
Lettura ottica dei postagiro estinti, degli assegni pagati fuori provincia
nonché di quelli stralciati da precedenti contabilità
e riprodotti dopo la regolarizzazione
Esaurite le operazioni descritte nel precedente articolo 163 riguardanti una determinata provincia, con analogo procedimento viene effettuata la lettura ottica dei postagiro nonché degli assegni di cui al precedente articolo 101, estinti nello stesso mese e appartenenti alla medesima provincia. I relativi elementi identificativi sono acquisiti in un separato settore del supporto magnetico già contenente i dati concernenti gli assegni versati dalla Posta, di seguito a questi.
Successivamente, con identiche modalità, sono letti e acquisiti in un distinto settore del medesimo supporto magnetico i dati identificativi degli assegni, della stessa provincia, eventualmente stralciati da precedenti versamenti della Posta o stralciati a seguito di rilievi degli Organi di controllo, che sono stati riprodotti debitamente regolarizzati e che vengono pertanto inclusi nella contabilità del mese in corso di lavorazione.
Art. 165.
Acquisizione manuale dei dati relativi
agli assegni scartati dalla lettura ottica
La rilevazione dei dati identificativi dei titoli di cui ai precedenti articoli 163 e 164, scartati dalla lettura ottica, è effettuata con un procedimento manuale (digitazione o altro), tale da consentire l'acquisizione su supporto magnetico dei dati stessi.
Per ridurre al minimo i tempi di lavorazione, la rilevazione in parola è limitata al codice della provincia, al numero del gruppo eventualmente formato dalla Posta (secondo quanto consentito in base al terzo comma del precedente articolo 160) nel quale il titolo è compreso, al numero di assegno e all'ultima cifra del numero di iscrizione.
Le operazioni sono svolte in modo che, sullo stesso supporto magnetico, vengano registrati, in tre distinti settori: prima i dati relativi agli assegni scartati compresi nei versamenti della Posta, poi quelli concernenti i postagiro estinti e gli assegni pagati fuori provincia e, infine, quelli stralciati e regolarizzati, da includere in contabilità.
I titoli di cui al primo comma vengono suddivisi secondo l'Organo di controllo al quale debbono essere trasmessi e collocati, nello stesso ordine in cui sono stati registrati sul supporto magnetico, immediatamente dopo quelli letti otticamente, destinati allo stesso Organo di controllo.
Art. 166.
Elaborazione dei dati contenuti nei supporti magnetici concernenti
i titoli da contabilizzare e raffronto con i dati risultanti dai supporti
che hanno dato luogo all'emissione degli stessi titoli - Modelli S.M.15
Il supporto magnetico ottenuto a seguito della lettura ottica viene elaborato unitamente a quello prodotto dalla digitazione degli scarti ed ai supporti contenenti i dati relativi ai titoli emessi dal competente Centro interregionale di elaborazione per la stessa provincia e per lo stesso mese cui si riferiscono le operazioni di contabilizzazione nonché per i tre mesi precedenti e ancora insoluti. Da questi ultimi supporti vengono preventivamente eliminati sia gli assegni annullati che quelli scaduti per il decorso di un periodo di tre mesi oltre quello dell'emissione. Con i dati relativi a detti titoli si fa luogo alla stampa del Mod. S.M.15, in doppio esemplare, ad uso della Direzione provinciale del Tesoro interessata.
La predetta elaborazione dà luogo alle seguenti operazioni:
) ordinazione per numero di assegno dei dati contenuti nei supporti magnetici prodotti tanto dalla lettura ottica che dalla digitazione (con l'eventuale suddivisione secondo i gruppi formati dalla Ragioneria delle Poste, ove si verifichi la circostanza di cui al terzo comma del precedente articolo 160);
) comparazione, ai fini dell'accertamento della concordanza, tra i dati contenuti nei supporti di cui sopra relativi agli assegni da contabilizzare, e i dati contenuti nei supporti riguardanti i titoli emessi dal competente Centro interregionale di elaborazione per la stessa provincia e per lo stesso mese nonché per i tre mesi precedenti e ancora insoluti;
) completamento, in base ai dati contenuti in questi ultimi supporti, degli elementi mancanti relativi ai titoli letti solo per numero di assegno e di codice ed a quelli acquisiti mediante digitazione;
) stampa di un tabulato analitico dei dati, ordinati per numero di assegno (eventualmente suddiviso secondo i gruppi formati dalla Ragioneria delle Poste), relativi ai titoli da contabilizzare per i quali, a seguito delle operazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), è stata accertata la concordanza con i corrispondenti dati contenuti nei supporti magnetici dei titoli emessi dal Centro interregionale di elaborazione. Detto tabulato reca distinte totalizzazioni, per quantità e importo, dei titoli versati dalla Posta (con eventuali totalizzazioni parziali per gruppi), dei postagiro e degli assegni pagati fuori provincia nonché degli assegni stralciati da precedenti contabilità e riprodotti previa regolarizzazione;
) stampa di un tabulato analitico dei dati, ordinati per numero di assegno, concernenti i titoli da contabilizzare, per i quali non sono stati trovati i corrispondenti elementi sui supporti magnetici che hanno dato origine alla loro emissione. Detta mancata corrispondenza può riguardare: titoli erroneamente contabilizzati da una determinata Direzione provinciale delle poste (Ragioneria), che riguardino invece partite di pensione in carico a Direzioni del Tesoro di una diversa provincia; titoli emessi per la rata del mese successivo a quello per il quale sono in corso le operazioni contabili, erroneamente pagati in anticipo dall'ufficio postale; titoli che al momento del pagamento risultavano scaduti e quindi non più esigibili; titoli scartati dalla lettura ottica per i quali i relativi dati sono stati acquisiti con procedura manuale in modo inesatto; altri titoli per i quali la mancata corrispondenza dei dati è dovuta a motivi diversi, tra cui eventuali seppure improbabili errori di lettura. Le discordanze derivanti da errori materiali vengono eliminate mediante interventi correttivi manuali (digitazione dei dati esatti o altro).
Art. 167.
Eliminazione delle eventuali discordanze esistenti
tra il numero totale e l'importo complessivo degli assegni
indicati dalla Posta sui modd. S.M.25 ed i risultati ottenuti
dal Centro nazionale di calcolo e contabilità
a seguito delle proprie lavorazioni
Dopo avere eseguiti gli interventi correttivi previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 166, con operazioni aritmetiche di rettifica del numero totale e dell'importo complessivo degli assegni indicati sui modd. S.M.25 riepilogativi compilati dalla Posta (ed eventualmente delle totalizzazioni per gruppi ottenute a seguito dell'adempimento descritto al punto 4) del predetto articolo) vengono eliminate, sotto l'aspetto contabile, le discordanze ancora in essere derivanti dalle circostanze indicate al punto 5) dello stesso artico lo 166.
A compimento delle predette operazioni aritmetiche, vengono messe a raffronto le cifre (eventualmente rettificate) risultanti dai riepiloghi della Po sta con quelle (eventualmente rettificate) emerse dalle lavorazioni del Centro, al fine di accertare la loro perfetta concordanza. Ove emergano ulteriori differenze contabili, le cause delle stesse vanno ricercate mediante un raffronto tra le indicazioni relative ai singoli assegni riportate, da un lato, sui modd. S.M.25 e, dall'altro, sul tabulato di cui al punto 4) del precedente articolo 166.
Le differenze di cui sopra sono determinate, in genere, da errori di scritturazione e di totalizzazione o da pagamenti effettuati per importi diversi da quelli riportati sui titoli, per quanto riguarda gli elaborati della Posta, ovvero da possibili seppure improbabili errori verificatisi nella lettura ottica, per quanto concerne gli elaborati del Centro.
Individuate le discordanze tra le suindicate scritture, si fa luogo alla loro eliminazione mediante le opportune operazioni di rettifica, ivi comprese quelle eventualmente da apportare ai dati degli assegni pagati registrati sui supporti magnetici allestiti mediante le lavorazioni previste dai precedenti articoli.
Art. 168.
Ulteriore elaborazione dei supporti magnetici contenenti
i dati relativi agli assegni da contabilizzare -
Rilevazione delle incongruenze tra numero d'iscrizione e codice
di imputazione della spesa
In sede di spedizione delle contabilità, con gli assegni destinati a ciascun Organo di controllo, vengono formati pacchi contenenti ognuno un numero prefissato di titoli.
In virtù di un particolare programma di elaborazione basato sulla sequenza con la quale i dati relativi agli assegni da contabilizzare sono stati acquisiti a seguito delle lavorazioni descritte nei precedenti articoli 163, 164 e 165 (sequenza corrispondente peraltro a quella con la quale i titoli sono confluiti nelle varie caselle del lettore ottico o sono stati collocati manualmente di seguito a questi), dal supporto magnetico ottenuto con le lavorazioni medesime, è possibile accertare il dato relativo al numero progressivo del pacco nel quale ogni titolo è inserito e alla posizione da esso occupata nel pacco medesimo.
Con una ulteriore elaborazione, che ha lo scopo di dare un assetto definitivo ai dati concernenti gli assegni da contabilizzare, vengono prodotti alcuni tabulati, dai quali è possibile rilevare:
- gli elementi relativi agli assegni confluiti in una casella diversa da quella in cui dovevano trovare collocazione, con indicazione degli spostamenti che occorre operare;
- i totali per quantità e importo degli assegni da contabilizzare, tenendo conto delle suddivisioni in gruppi e delle relative totalizzazioni operate dalla Ragioneria delle poste, con possibilità, quindi, di eseguire un ulteriore riscontro di quadratura;
- i dati riguardanti gli assegni per i quali esiste una incongruenza tra il numero di iscrizione e il codice di imputazione della spesa.
Art. 169.
Allestimento degli elaborati contabili mod. S.M.16 e mod. S.M.27 -
Riepiloghi generali, per codice di imputazione della spesa,
degli importi complessivi degli assegni contabilizzati mensilmente
distintamente per Centro interregionale di elaborazione traente
Il supporto magnetico ottenuto dalla lavorazione di cui al precedente articolo 168 viene elaborato con un programma di selezione, al fine di ottenere che i dati relativi ai titoli da contabilizzare siano ordinati per codice di imputazione della spesa e, nell'ambito di questo, per numero di assegno.
Il supporto medesimo origina inoltre la stampa dei seguenti elaborati contabili:
-distinte in doppio esemplare mod. S.M.16 degli assegni pagati e contabilizza ti con riferimento a ciascun codice di imputazione relativo alla spesa a carico dei vari Ministeri, delle Amministrazioni autonome e degli Enti cui fanno capo pensioni e assegni congeneri gestite dalle singole Direzioni provinciali del Tesoro. Dette distinte contengono le seguenti indicazioni: codice di imputazione della spesa; rata; numeri degli assegni in ordine progressivo; numeri d'iscrizione delle partite cui essi si riferiscono; importi; numero del pacco in cui ogni assegno è compreso e numero d'ordine progressivo occupato da ciascun assegno nel pacco medesimo (queste ultime indicazioni hanno lo scopo di agevolare le eventuali ricerche); altri eventuali dati previsti dai programmi di elaborazione;
-distinte in doppio esemplare mod. S.M.27, riepilogative degli importi risultanti dai modd. S.M.16 relativi a ciascuna provincia, concernenti i diversi codici di imputazione attinenti la spesa soggetta al riscontro di ciascun Organo di controllo;
-riepiloghi generali, per codice di imputazione della spesa, degli importi complessivi degli assegni contabilizzati nel mese distintamente per Centro interregionale di elaborazione traente.
Prima dell'inoltro ai destinatari degli elaborati di cui sopra, viene eseguito un ultimo riscontro di concordanza, per accertare che il totale generale di tutti i modd. S.M.27 concernenti una determinata provincia corrisponda all'importo complessivo degli assegni di cui al precedente articolo 163 relativi alla stessa provincia (quale risulta dopo le eventuali operazioni di rettifica per stralci o per altri motivi), sommato a quello dei titoli indicati nel precedente articolo 164 riguardanti la provincia medesima.
Art. 170.
Elenco delle partite che presentano incongruenze tra il numero d'iscrizione
e il codice di imputazione della spesa - Elenco dei ratei pagati
Le lavorazioni di cui ai precedenti articoli 168 e 169 danno anche luogo alla stampa dei seguenti elaborati:
- elenco delle partite di pensione e assegni congeneri i cui numeri d'iscrizione - che debbono rientrare tra quelli assegnati in via esclusiva a ciascun Ministero, Amministrazione autonoma o Ente - non sono congruenti con i codici di imputazione della spesa attribuiti alle stesse partite;
- elenco degli assegni concernenti il pagamento di ratei a favore degli aventi diritto a seguito del decesso dei titolari, che risultano estinti e compresi nella contabilità in corso di allestimento.
Il primo di tali elaborati è utilizzato dalla competente Direzione provinciale del Tesoro per rilevare eventuali inesattezze esistenti in banca dati ed effettuare, con le consuete modalità, le opportune segnalazioni di variazione dei dati inficiati da eventuali errori nei numeri di iscrizione o nei codici di imputazione della spesa. Nelle more, il Centro nazionale di calcolo e contabilità, nella presunzione che gli errori stessi riguardino quest'ultimo elemento, fa luogo alle conseguenti rettifiche ed alla contabilizzazione dei relativi assegni.
Il secondo consente alle Direzioni provinciali del Tesoro di prelevare i fascicoli contenenti i documenti occorsi per la liquidazione dei ratei, per tra smetterli ai competenti Organi di controllo con riferimento alla contabilità mensile nella quale sono compresi i relativi assegni.
Art. 171.
Assegni stralciati
Gli assegni per i quali il Centro nazionale di calcolo e contabilità ha rilevato qualche irregolarità nella quietanza (mancanza del timbro della Posta, firme omesse, incomplete o illeggibili, etc.) e quelli non regolarmente pagati dagli uffici postali sono stralciati dalle contabilità delle relative province e trasmessi al competente Centro interregionale di elaborazione con elenco in doppio esemplare, di cui uno da restituire per ricevuta.
L'elenco, recante in calce le firme del responsabile dell'Ufficio contabilità e controlli e del dirigente, contiene i seguenti elementi relativi a ciascun titolo: numero progressivo di elencazione; numero di iscrizione; numero di assegno; importo; motivo dello stralcio. L'elaborato in parola è rimesso al competente Centro interregionale di elaborazione con le modalità di cui al successivo articolo 173.
Il Centro interregionale di elaborazione, ricevuti gli assegni di cui trattasi, restituisce al mittente per ricevuta il secondo esemplare del relativo elenco e riporta su un apposito registro rubricato per provincia gli elementi concernenti gli assegni medesimi nonché l'indicazione della contabilità dalla quale sono stati stralciati; li trasmette quindi, unitamente ai modelli S.M.25 riepilogativi - dopo aver detratto il loro numero e il loro importo complessivo dai totali indicati su tali elaborati - alla Ragioneria provinciale delle Poste, descrivendoli su un elenco in duplice copia (di cui una da restituire per ricevuta) recante gli elementi di cui al secondo comma del presente articolo. La predetta Ragioneria provvede, se possibile, alla regolarizzazione dei titoli della specie e, dopo averli elencati sulle distinte mod. S.M.25 con l'osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 160 (quinto comma) e 161, li rimette, possibilmente entro il termine stabilito per la loro validità, al Centro predetto; quest'ultimo, fatte le opportune annotazioni sul registro di cui al terzo comma del presente articolo, circa la contabilità nella quale gli assegni stessi saranno compresi, li inoltra al Centro nazionale di calcolo e contabilità per i successivi adempimenti.
Ove gli assegni regolarizzati siano versati dalla Posta dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma, il Centro interregionale di elaborazione, previa formale autorizzazione del dirigente, li riassume in carico sui supporti magnetici dei titoli emessi, facendo le opportune comunicazioni al Centro nazionale di calcolo e contabilità per i conseguenti adempimenti e alla Direzione provinciale del tesoro interessata, perché provveda a depennare i relativi elementi dai modd. S.M.15 in suo possesso. Analoga procedura viene seguita per gli assegni stralciati a seguito di rilievi degli Organi di controllo.
Per quanto riguarda gli assegni che non possono essere regolarizzati, si procede nel modo previsto dal successivo articolo 172.
Art. 172.
Assegni non regolarizzabili
Gli importi corrispondenti agli assegni stralciati dalle contabilità e non potuti regolarizzare, sono ricuperati, a cura della competente Direzione provinciale del Tesoro, con ritenuta a carico di coloro che ebbero a effettuare l'indebita riscossione ovvero con versamento diretto da parte dei medesimi o dei loro aventi causa.
Ove ciò non sia possibile, le somme indebitamente pagate sono rimborsate dagli agenti postali responsabili degli errati pagamenti, mediante vaglia di servizio intestati alla Sezione di Tesoreria provinciale della città sede del Centro interregionale di elaborazione traente.
Sia le somme ricuperate dalle Direzioni provinciali del Tesoro che quelle rappresentate dai vaglia di servizio sono commutate in quietanza di entrata in conto proventi eventuali del Tesoro (ove trattisi di pensioni o assegni a carico del bilancio statale) ovvero in vaglia del Tesoro, conformemente a quanto previsto dai precedenti articoli da 82 a 86 (ove trattisi di pensioni o assegni a carico del bilancio delle Amministrazioni autonome di Stato, degli Istituti di Previdenza, delle Ferrovie dello Stato o di altri Enti convenzionati). I predetti documenti di entrata sono rimessi al Centro nazionale di calcolo e contabilità per i successivi adempimenti.
Nei casi di cui sopra, gli assegni, ancorché irregolarmente pagati, vengono versati dalla Ragioneria provinciale delle Poste, con la procedura stabilita per gli assegni regolarizzati, e contabilizzati dal Centro nazionale di calcolo e contabilità, il quale è tenuto ad apporre le necessarie annotazioni sulle distinte mod. S.M.16, allegando alle stesse le quietanze o i vaglia del Tesoro a dimostrazione dell'avvenuto ricupero.
Gli assegni pagati dagli uffici postali dopo che sia trascorso il termine stabilito per la loro validità non sono in alcun modo regolarizzabili, né possono essere compresi in contabilità. Essi vanno annullati e rinnovati con l'osservanza delle disposizioni contenute nei commi primo e secondo del precedente articolo 139.
Art. 173.
Rimborso all'Amministrazione postale degli assegni pagati
Entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui sono pervenuti e, comunque, a contabilizzazione avvenuta, il Centro nazionale di calcolo e contabilità trasmette ai Centri interregionali di Bologna e Latina:
- i riepiloghi generali mod. S.M.25, in originale e copia, degli assegni versati dalle singole Direzioni provinciali delle poste (Ragionerie), eventualmente modificati nei totali per effetto di rettifiche contabili conseguenti alla rilevazione di errori di trascrizione o di somma;
- gli assegni eventualmente stralciati, come sopra precisato, unitamente al relativo elenco previsto dai commi primo e secondo del precedente articolo 171;
- i modd. S.M.25, in originale e copia, degli assegni stralcia ti da precedenti contabilità o stralciati a seguito di rilievi degli Organi di controllo e riprodotti dall'Amministrazione postale dopo l'avvenuta regolarizzazione.
I documenti in parola sono spediti mediante assicurata di servizio (o consegnati a mezzo raccomandata a mano), con nota di trasmissione in doppio esemplare, di cui uno da restituire per ricevuta.
I Centri interregionali di elaborazione, con note mod. S.M.R/152 indirizzate alle Direzioni provinciali delle poste (Ragionerie) interessate ed estese per conoscenza alla Direzione centrale servizi bancoposta del Ministero delle poste e telecomunicazioni nonché ai competenti Centri compartimentali servizi bancoposta, autorizzano le Direzioni medesime a disporre l'addebito ai conti correnti postali di serie speciale loro intestati, sia degli importi finali risultanti dai modd. S.M.25 riepilogativi riguardanti la contabilità mensile, sia di quelli riportati sui modd. S.M.25 degli assegni regolarizzati e prodotti per la contabilizzazione. Contestualmente e sempreché si verifichi tale circostanza i Centri in parola trasmettono alle medesime Direzioni provinciali delle poste (Ragionerie) gli assegni stralciati, con elenco in doppio esemplare (di cui uno da restituire per ricevuta), recanti le stesse indicazioni contenute nell'elenco loro pervenuto. La spedizione dei documenti e dei titoli sopra indicati deve avvenire a mezzo assicurata di servizio.
Le Direzioni provinciali delle poste (Ragionerie), in base agli impor ti risultanti dai modd. S.M.R/152, compilano le note mod. S.M.25/A (composte di tre parti), che trasmettono ai competenti Centri compartimentali servizi bancoposta, perché provvedano a scritturare gli importi stessi a debito dei conti correnti postali di serie speciale intestati ai Centri interregionali di elaborazione interessati ed a trasmettere a questi ultimi la terza parte dei predetti modd. S.M.25/A, unitamente agli estratti conto, a dimostrazione delle eseguite operazioni.
Art. 174.
Spedizione delle contabilità agli Organi di controllo
Art. 26 D.P.R. 8/7/1986, N. 429.
I pacchi di assegni di cui al primo comma del precedente articolo 168, dopo le sistemazioni previste dal primo capoverso del terzo comma dello stesso articolo, sono saldamente legati, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, e riuniti in gruppi, distinti in relazione all'Organo di controllo cui sono destinati. Ogni gruppo sarà pertanto formato di uno o più pacchi, a seconda della quantità di titoli soggetti al controllo dello stesso Organo.
Preventivamente, ai postagiro ed agli assegni collettivi emessi in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 118 (accreditamento in conto corrente bancario), 126 (versamento di ritenute extraerariali) e 146 (pagamenti all'estero), debbono essere allegati gli elenchi dei titolari cui si riferiscono i pagamenti o i versamenti disposti con i titoli stessi.
A ciascun gruppo di assegni formato nel modo previsto dal primo comma del presente articolo, sono uniti un esemplare delle distinte mod. S.M.16 riguardanti il codice o i codici di imputazione relativi alla spesa rappresentata dai titoli costituenti il gruppo medesimo ed un esemplare della corrispondente distinta riepilogativa mod. S.M.27.
Le contabilità, costituite dai titoli, dai modd. S.M.16 e dalle distinte riepilogative mod. S.M.27, sono spedite con assicurate di servizio agli Organi di controllo cui compete il riscontro e cioè:
- Corte dei Conti - Ufficio di riscontro per il debito Vitalizio dello Stato: pensioni e assegni gravanti sui diversi capitoli del bilancio statale;
- Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Ragioneria: pensioni e assegni a carico del bilancio della predetta Amministrazione;
- Azienda nazionale autonoma strade - Ragioneria: pensioni e assegni a carico del bilancio della predetta Azienda;
- Azienda di Stato per i servizi telefonici - Ragioneria: pensioni e assegni a carico del bilancio della predetta Azienda;
- Ministero dell'lnterno - Amministrazione fondo edifici di culto - Ragioneria centrale - Divisione IV: pensioni e assegni a carico del bilancio della predetta Amministrazione;
- Cassa pensioni dipendenti enti locali,
- Cassa pensioni sanitari,
- Cassa pensioni ufficiali giudiziari,
- Cassa pensioni insegnanti d'asilo e scuole elementari parificate - Direzione Generale degli Istituti di previdenza - Ragioneria centrale: pensioni e assegni a carico delle predette casse;
- Cassa mutuo soccorso cantonieri - Ragioneria: assegni a carico della predetta cassa;
- Ferrovie dello Stato S.p.A.: pensioni e assegni a carico del bilancio delle Ferrovie dello Stato;
- Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Ragioneria centrale: assegni a carico del predetto istituto;
- Ente nazionale previdenza e assistenza statali - Ragioneria: assegni a carico del predetto ente.
Art. 175.
Trasmissione alle Direzioni provinciali del Tesoro
dei documenti contabili e degli altri elaborati
Il Centro nazionale di calcolo e contabilità trasmette alle Direzioni provinciali del Tesoro interessate il secondo esemplare delle distinte degli assegni pagati e contabilizzati, mod. S.M.16, unitamente ad un esemplare delle distinte degli assegni annullati o scaduti, mod. S.M.15.
Alle stesse Direzioni sono altresì rimessi, per i successivi adempimenti di competenza, l'elenco delle partite che presentano incongruenze tra il numero di iscrizione e il codice di imputazione della spesa nonché l'elenco degli assegni concernenti il pagamento dei ratei a favore degli aventi diritto, a seguito del decesso dei titolari.
La spedizione deve avvenire con elenco di trasmissione in duplice esemplare, di cui uno da restituire per ricevuta. L'elenco, a firma del dirigente e recante una numerazione progressiva distintamente per provincia e per anno finanziario, deve contenere i dati relativi al quantitativo dei fogli che compongono sia il mod. S.M.16 che il mod. S.M.15 ed ai numeri iniziale e terminale degli assegni descritti nelle predette distinte. Un terzo esemplare dell'elenco di trasmissione è tenuto in evidenza dal Centro, in attesa di essere archiviato unitamente a quello pervenuto in restituzione dalla Direzione provinciale del Tesoro.
Art. 176.
Trasmissione dei documenti contabili ai Centri interregionali di elaborazione
Il secondo esemplare delle distinte riepilogative mod. S.M.27 e dei modd. S.M.15, nonché i riepiloghi generali, per codice di imputazione della spesa, degli importi complessivi degli assegni contabilizzati nel mese distintamente per i Centri interregionali di elaborazione di Bologna e Latina, vanno spediti a questi ultimi Uffici con l'osservanza, in quanto applicabile, della procedura prevista dall'ultimo comma del precedente articolo 175.
Art. 177.
Rilievi degli Organi di controllo
La Corte dei conti e gli altri Organi di controllo segnalano ai Centri interregionali di elaborazione, mediante appositi fogli di osservazione, eventuali errori di imputazione o altre irregolarità, rilevate in sede di revisione delle contabilità mensili degli assegni pagati.
Detti fogli di osservazione sono raccolti e conservati, in originale, unitamente alle risposte, in apposito fascicolo; ove debbano invece essere restituiti, nel fascicolo predetto vanno inserite le relative fotocopie.
Ai rilievi di cui sopra, i Centri rispondono con ogni possibile urgenza e, comunque, non oltre il termine eventualmente fissato dai predetti Organi di controllo. Le note di risposta debbono essere tali da non dare luogo a ulteriori osservazioni e con esse vanno restituiti, in piego assicurato, eventuali elaborati contabili regolarizzati.
I titoli eventualmente stralciati dagli Organi di controllo vanno regolarizzati secondo quanto previsto dal precedente articolo 171 e, ad avvenuta regolarizzazione, riprodotti nella contabilità in corso di allestimento. Nel caso in cui i titoli stessi non possano essere regolarizzati o riguardino pagamenti non dovuti, si seguono, in quanto applicabili, le procedure di cui al precedente articolo 172.
Art. 178.
Esame degli assegni estinti compresi nelle contabilità
già in possesso degli Organi di controllo
Ove sorga la necessità di esaminare per qualsiasi causa assegni di conto corrente postale di serie speciale estinti e già prodotti in contabilità, la Direzione provinciale del Tesoro interessata provvede a farne richiesta all'Organo di controllo cui la contabilità stessa è stata resa. In tale richiesta, oltre al numero di iscrizione, alle generalità del beneficiario, all'imputazione della spesa (ove occorra), alla data e all'importo - deve essere precisato, secondo quanto risulta dalla distinta mod. S.M.16, il numero del pacco in cui il titolo è stato incluso e il numero d'ordine progressivo occupato dal titolo stesso nel pacco.
L'intestatario di un assegno pagato (o il suo legale rappresentante o il procuratore) che intenda esaminare la firma di quietanza apposta sul titolo stesso, nell'intento di accertarne l'autenticità, deve presentare alla competente Direzione provinciale del Tesoro apposita istanza, contenente tutte le indicazioni necessarie a identificarlo. Ricevuta tale istanza, la Direzione provinciale del Tesoro provvede a farne richiesta con l'osservanza delle modalità di cui al primo comma del presente articolo.
Il titolo di spesa richiesto in visione può essere esaminato unicamente dall'intestatario o dal suo legale rappresentante, ovvero dal procuratore indicato nell'intestazione, qualora la quietanza sia stata apposta da quest'ultimo.
Gli assegni richiesti possono anche essere trasmessi, per i necessari accertamenti, alla competente Direzione provinciale delle poste, la quale, nel restituirli successivamente, è tenuta a rendere note le risultanze delle indagini espletate.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la Direzione provinciale del Tesoro, prima di trasmettere il titolo all'Amministrazione postale richiedente, deve farne una fotocopia, da tenere in evidenza unitamente alla richiesta dell'Amministrazione medesima.
Capo II
I REGISTRI CONTABILI
Art. 179.
Registro di carico e scarico degli assegni versati dalla Posta, mod. 190 T
Al fine di tenere in evidenza il movimento degli assegni di conto corrente postale di serie speciale versati dalla Posta nel corso dell’anno finanziario ed i conseguenti rimborsi a favore della stessa, viene utilizzato il registro mod. 190 T rubricato per provincia.
Nel settore del carico di detto registro il Centro nazionale di calcolo e contabilità annota i totali complessivi, per quantità e importo, risultanti dai modd. S.M.25 riepilogativi riguardanti sia le contabilità mensili che gli stralci regolarizzati; nel settore dello scarico, sono invece riportati i totali complessivi, per quantità e importo, dei titoli ammessi al rimborso.
Il registro viene chiuso mensilmente, deducendo i totali dello scarico da quelli del carico e riportando a nuovo, per il mese successivo, le differenze così ottenute. Tali differenze rappresentano, pertanto, il numero e l’importo degli assegni ancora da rimborsare.
Nella parte dello scarico vanno inoltre tenuti in evidenza, nelle apposite colonne, il numero e l'importo degli assegni stralciati e l'importo delle eventuali differenze contabili rilevate, rispetto alle cifre riportate dalla Posta nei modd. S.M.25.
Alla fine dell'anno finanziario, la quantità e l'importo dei titoli non ancora rimborsati vengono riportati a nuovo nel registro dell'anno successivo.
Art. 180.
Registro di movimento del conto corrente postale
di serie speciale, mod. S.M. 22
Ogni Centro interregionale di elaborazione segue il movimento del conto corrente postale di serie speciale di cui è intestatario, mediante le scritture del registro mod. S.M. 22.
Sul registro in parola sono scritturati:
- nel carico: l'importo dei certificati di allibramento relativi alle operazioni di accredito disposte dal competente Centro compartimentale servizi bancoposta, in commutazione degli ordini di alimentazione mod. 56 ter C.G. e 56 ter C.G. modificato emessi a norma del precedente articolo 78, con l’indicazione, per ciascuna operazione, anche della data e del relativo numero;
- nello scarico: con le stesse indicazioni previste per il carico, l'importo dei certificati di allibramento relativi ad operazioni di addebito disposte dallo stesso Centro compartimentale servizi bancoposta, sia in conseguenza dell'estinzione di postagiro e assegni pagabili fuori provincia, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 79 e 101, sia in esecuzione delle note mod. S.M.25/A relative agli assegni pagati dagli uffici postali e ammessi al rimborso, come previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 173.
In ogni momento, la differenza tra carico e scarico deve esattamente corrispondere all'importo risultante dagli estratti conto trasmessi dal Centro compartimentale servizi bancoposta.
Il totale degli importi scritturati nello scarico viene, a fine mese, detratto dal totale risultante dal carico ed il saldo riportato a nuovo nel carico del mese successivo.
Il totale del carico relativo a ciascun mese deve essere uguale all'importo complessivo degli ordini di alimentazione emessi nello stesso mese, quale risulta dal registro mod. 230 bis T di cui all'ultimo comma del precedente articolo 78.
Le operazioni di chiusura eseguite a fine anno a norma del precedente articolo 80 sono scritturate nell'apposito settore del registro.
Per ogni anno finanziario viene impiantato un nuovo registro mod. S.M. 22.
Art. 181.
Registro dei movimenti contabili relativi a ciascun codice
di imputazione della spesa, mod. S.M. 23
I Centri interregionali di elaborazione, a mezzo del registro mod. S.M. 23, seguono i movimenti contabili, distintamente per anno finanziario e per codice di imputazione della spesa, determinati dai pagamenti di pensioni e trattamenti congeneri mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale.
A tal fine, riportano nel registro stesso, per ciascun capitolo del bilancio statale e delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato, per ciascuna Cassa degli Istituti di Previdenza, per le Ferrovie dello Stato e per gli altri Enti convenzionati:
- nel carico: gli importi degli ordini di alimentazione mod. 56 ter C.G. o 56 ter C.G. modificato con indicazione dei relativi estremi (numero e data);
- nello scarico: l'ammontare degli assegni e dei postagiro contabilizzati, rilevando i necessari elementi dai riepiloghi generali per codice di imputazione della spesa, trasmessi dal Centro nazionale di calcolo e contabilità, secondo quanto previsto dal precedente articolo 176.
Il registro in parola è chiuso mensilmente ed i totali riportati a nuovo nel mese successivo.
Al termine dell'anno finanziario, in base alle risultanze del mod. S.M. 23, vengono effettuate le operazioni di chiusura, secondo quanto prescritto dal precedente articolo 80. Gli estremi dei documenti di entrata relativi ai versamenti a pareggio - effettuati con le modalità previste dai precedenti articoli da 81 a 86 - sono riportati nell'apposito settore del registro.
Le risultanze mensili del registro mod. S.M. 23 relative al complesso dei codici di imputazione della spesa debbono concordare con quelle del mod. S.M. 22.
Agli effetti contabili, l'importo degli assegni eventualmente stralciati e le rettifiche di imputazione in conseguenza di rilievi degli Organi di controllo, debbono figurare nelle scritture del registro mod. S.M. 23 dopo la chiusura del mese nel quale i relativi fogli di osservazione dei predetti Organi sono pervenuti ai Centri interregionali di elaborazione, con l'indicazione della contabilità cui si riferiscono.
Ove i fogli di osservazione pervengano ai Centri medesimi dopo che siano state spedite le contabilità del mese di dicembre, le eventuali variazioni contabili vanno effettuate dopo la chiusura dell'anno finanziario, contribuendo pertanto a determinare i saldi di cui al sopracitato articolo 80.
TITOLO V
LA GESTIONE DELLE PARTITE DI STIPENDI
E DI ALTRE SPESE FISSE
Capo I
L'ALLESTIMENTO E LA SPEDIZIONE DEI TITOLI DI SPESA
PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E LA PRODUZIONE
DEI CONNESSI ELABORATI
Sezione I
CARATTERISTICHE, INTESTAZIONE E SPEDIZIONE
DEGLI ORDINI Dl PAGAMENTO E DEI CONNESSI ELABORATI
Art. 182.
Moduli per la compilazione degli ordini di pagamento
Art. 29 D.P.R. 8/7/1986,n. 429.
I titoli di spesa emessi dai Centri interregionali, di elaborazione ai fini del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi amministrati dalle Direzioni provinciali del Tesoro mediante ruoli di spesa fissa sono compilati con procedimento automatizzato sui modd. S.M.38 - integrati dagli elenchi dei creditori mod. S.M.38 ter - se collettivi ovvero sui modd. S.M.40, se individuali.
Gli ordini di pagamento collettivi sono ammessi nei casi in cui la riscossione debba avvenire a mezzo di delegati, designati dai creditori con le modalità di cui all'articolo 383 del R.D. 23 maggio 1924 n.827, ovvero mediante accreditamento in conto corrente bancario delle quote spettanti ai singoli beneficiari. In quest'ultima eventualità, i modd. S.M.38 ter sono sostituiti da appositi elenchi recanti, oltre ai dati delle relative partite, anche le coordinate bancarie occorrenti per l'identificazione dei conti da accreditare.
Per il versamento delle ritenute erariali, extraerariali, per alimenti, contributive e sindacali gravanti sugli stipendi nonché per il pagamento delle spese fisse diverse dalle pensioni e dagli stipendi, erogate a mezzo ruoli dati in carico alle Direzioni provinciali del Tesoro, vengono utilizzati i modd. S.M.51 di cui all'articolo 220, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 215.
I modd. S.M.38 ter e gli altri elenchi dei creditori debbono essere uniti ai corrispondenti titoli di spesa con sistema idoneo ad evitarne il distacco.
Art. 183.
Caratteristiche degli ordini di pagamento modelli S.M.38 e S.M.40
Art. 30 D.P.R. 8/7/1986,n. 429.
Sia gli ordini collettivi di pagamento Articolo 30 D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429. mod. S.M.38 che quelli individuali mod. S.M.40 - oltre alle leggende "spese fisse", "ordine di pagamento" e ad altre eventuali diciture necessarie per identificare l'oggetto del pagamento, il Centro interregionale di elaborazione emittente e le modalità da osservare per la quietanza - debbono avere un tracciato che consenta l'indicazione dei seguenti elementi: numero d'ordine del titolo; data di emissione; rata cui si riferisce il pagamento; codice del titolo e dello stato di previsione; codice della provincia, con eventuale precisazione della circoscrizione territoriale che ha in carico la partita; codice relativo all'imputazione della spesa; codice dell’ufficio presso il quale prestano servizio i beneficiari; codice riguardante l'ufficio pagatore o la forma facilitativa di riscossione; somma da pagare in cifre e in lettere. Relativamente a quest'ultimo elemento, si applica la disposizione prevista, per gli assegni di pensione, dal precedente articolo 95.
Il tracciato del mod. S.M.38 deve anche prevedere la possibilità di indicazione delle generalità dei delegati alla riscossione, dell'ammontare totale delle competenze nette dovute, dell'arrotondamento in più o in meno da operare e della relativa somma algebrica così come risulta dal corrispondente prospetto nominativo dei creditori mod. S.M.38 ter - mentre quello del mod. S.M.40 deve consenti re l'indicazione, nel corpo stesso del titolo, del numero d'ordine generale della partita (attribuito secondo quanto stabilito dall'articolo 28 del D.P.R. 8 luglio 1986, n.429), delle generalità del beneficiario nonché del codice fiscale.
Nei modelli S.M.38 e S.M.40 un apposito spazio deve inoltre essere riservato alle firme di quietanza, che i percipienti debbono apporre con l'osservanza delle disposizioni contenute nei sottoindicati articoli del R.D. 23 maggio 1924, n. 827: 421 - primo comma; 422 - primo e terzo comma e 424 (per le riscossioni dirette) e 429 (per le riscossioni a mezzo delegati).
Art. 184.
Prospetto nominativo dei creditori modello S.M.38 ter
Il prospetto nominativo dei creditori mod. S.M.38 ter, che costituisce parte integrante del titolo di spesa, contiene, relativamente a ogni beneficiario, le seguenti indicazioni: numero d'ordine generale della partita; cognome e nome ed eventuale codice fiscale; parametri relativi alla qualifica e al trattamento economico; importo delle competenze nette dovute; arrotondamento in più o in meno; somma da pagare; importi totali relativi a queste ultime tre voci; eventuali altri dati previsti dai programmi di elaborazione.
Del modello in parola viene allestito un secondo esemplare, da trasmettere agli uffici di appartenenza dei creditori, per la successiva consegna ai delegati alla riscossione, i quali sono tenuti a utilizzarlo per raccogliere le firme di quietanza dei deleganti o per indicarvi, in alternativa, gli estremi dei titoli di credito intestati ai deleganti medesimi, ottenuti in commutazione degli importi loro spettanti, ovvero secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 31 del D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429 gli estremi dei documenti di entrata rilasciati dalle Tesorerie a fronte dei versamenti delle somme corrispondenti agli assegni di attività non più dovuti agli interessati.
Art. 185.
Utilizzazione e aggiornamento dei dati contenuti in banca dati
ai fini dell'allestimento degli ordini di pagamento e dei connessi elaborati .
Art. 27 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Gli ordini per il pagamento degli stipendi e, degli altri assegni fissi continuativi nonché i connessi elaborati sono allestiti sulla base de gli elementi acquisiti in banca dati a seguito delle segnalazioni delle Direzioni provinciali del Tesoro, effettuate a norma dei precedenti artt. 59 e 72, ed eventualmente di quelle di altre amministrazioni e uffici, secondo quanto previsto dal successivo secondo comma, ovvero per effetto delle elaborazioni di aggiornamento degli archivi magnetici, direttamente eseguite dal Centro nazionale di calcolo e contabilità, nell'ipotesi di cui al successivo quarto comma.
I dati occorrenti per l'ammissione a pagamento o per la variazione delle partite di stipendio possono pervenire direttamente al Centro nazionale di calcolo e contabilità, a mezzo di supporti magnetici o mediante trasmissione "in linea", dalle amministrazioni e uffici competenti a stabilire il trattamento economico di attività o a disporre le riliquidazioni dello stesso.
Relativamente a quanto previsto dal comma precedente, debbono ritenersi estese agli stipendi le disposizioni, riguardanti le pensioni, contenute nei commi secondo, terzo e quarto del precedente articolo 90.
Qualora per disposizioni di legge o ministeriali si renda necessario apportare variazioni al trattamento economico di attività o ad altri elementi contenuti in banca dati nei confronti della generalità o di una parte considerevole degli amministrati, la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro può disporre che le relative operazioni di aggiornamento degli archivi magnetici siano eseguite direttamente dal Centro nazionale di calcolo e contabilità.
Relativamente a quanto previsto dal comma precedente, debbono ritenersi estese agli stipendi le disposizioni, riguardanti le pensioni, contenute nei commi secondo, terzo e quarto del precedente articolo 91.
Art. 186.
Allestimento e trasmissione dei supporti magnetici occorrenti
per l'emissione degli ordini di pagamento e dei connessi elaborati
nonché per l'esecuzione degli altri adempimenti di competenza.
Art. 27 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Le segnalazioni - in chiaro, in codice o costituite dai risultati di preliminari elaborazioni eseguite in sede locale - predisposte dalle Direzioni provinciali del Tesoro ai fini di quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 72, vengono applicate seguendo la stessa procedura stabilita, per le pensioni, dai commi primo, secondo e terzo del precedente articolo 92.
Entro i termini fissati dal calendario delle lavorazioni per i vari adempimenti, il Centro nazionale di calcolo e contabilità estrae dalla banca dati e trasferisce su supporti magnetici, destinati ai Centri interregionali di elaborazione di Bologna e Latina, i dati occorrenti agli stessi per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: allestimento degli ordini di pagamento e dei connessi elaborati riguardanti le rate mensili nonché eventuali arretrati; versamento delle ritenute erariali, extraerariali, per alimenti, contributive e sindacali; aggiornamento delle coordinate degli Istituti di credito (inserimento di nuovi sportelli, modifica o cessazione di quelli preesistenti) ai fini dei pagamenti con accreditamento in conto corrente bancario; effettuazione di ricuperi e rimborsi in conseguenza del conguaglio fiscale; rilascio dei modd. 101.
I supporti magnetici di cui al comma precedente sono trasmessi ai Centri interregionali di elaborazione con elenco descrittivo in duplice esemplare (di cui uno da restituire per ricevuta), a firma del dirigente o del suo sostituto e recanti una numerazione progressiva distinta per Centro destinatario e per anno finanziario. Un terzo esemplare dell'elenco è tenuto in evidenza, in attesa di essere archiviato unitamente a quello pervenuto in restituzione.
Art. 187.
Lavorazioni per l'allestimento degli ordini di pagamento
e dei connessi elaborati.
Art. 27 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
I Centri interregionali di elaborazione, ricevuti dal Centro nazionale di calcolo e contabilità i supporti magnetici riguardanti ogni singola rata, fanno luogo all'esecuzione delle elaborazioni preliminari per predisporre le operazioni relative all'allestimento degli ordini di pagamento e dei connessi elaborati. Dette operazioni si svolgono nel seguente ordine:
) stampa delle distinte di carico mod. S.M.42;
) allestimento dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle partite intestate a titolari che riscuotono i propri emolumenti con accreditamento in conto corrente bancario (previo aggiornamento delle coordinate di identificazione delle succursali e agenzie dei vari Istituti di credito);
) stampa degli ordini di pagamento collettivi mod. S.M.38;
) stampa degli elenchi integrativi dei titoli collettivi da emettere a norma del primo comma del successivo articolo 207 per i pagamenti da effettuare con accreditamento in conto corrente banca rio;
) stampa di due esemplari del prospetto nominativo dei creditori mod. S.M.38 ter relativo a ciascun ordine collettivo di pagamento, di cui uno da unire all'ordine stesso e l'altro da trasmettere all'ufficio di appartenenza dei creditori per la successiva consegna ai delegati alla riscossione. I due esemplari del modello in parola hanno diversa intestazione in relazione all'uso cui sono destinati
) stampa degli elenchi di trasmissione dei titoli ai vari uffici pagatori (mod. S.M. 41) e delle corrispondenti attestazioni di ricevuta mod. S.M. 41/A;
) stampa degli ordini di pagamento individuali mod. S.M.40;
) stampa delle distinte delle competenze mensili (cedolini) mod. S.M. 39 relativi ai beneficiari compresi nei titoli collettivi ed agli intestatari dei titoli individuali;
) stampa degli elenchi riepilogativi dei modd. S.M. 39 trasmessi ai vari uffici di appartenenza dei creditori;
) stampa degli elenchi riepilogativi generali di tutti i modelli spediti ai vari uffici di appartenenza dei creditori;
) allestimento di altri elaborati, come previsto dai successivi articoli.
Gli estremi dei titoli emessi con le procedure di cui al presente articolo sono segnalati al Centro nazionale di calcolo e contabilità mediante l'invio di appositi supporti magnetici. Si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma del precedente articolo 186.
Art. 188.
Intestazione degli ordini di pagamento.
Art. 30 D.P.R. 8/7/l986, n°429.
Art. 411 - terzo libro - I.G.S.T.
Sugli ordini di pagamento individuali, i beneficiari vanno indicati con cognome, nome e data di nascita. Nel caso di donne coniugate o vedove, vanno riportati nell'ordine: cognome da nubile, nome, cognome acquisito - preceduto, a seconda dei casi, dalla locuzione "in" o "ved.", - e data di nascita.
Sugli ordini di pagamento esigibili mediante delega, la data di nascita deve essere indicata soltanto per i delegati alla riscossione. Detto elemento può essere invece omesso per quanto riguarda i creditori elencati nei modd. S.M.38 ter e nei prospetti allegati ai titoli estinguibili con accreditamento ai singoli conti correnti bancari.
Art. 189.
Numerazione degli ordini di pagamento.
Il Centro interregionale di elaborazione attribuisce agli ordini di pagamento una numerazione progressiva distinta per anno finanziario e per Direzione provinciale del Tesoro, attenendosi alle disposizioni del la Direzione Generale dei servizi periferici del Tesoro circa i gruppi di numeri da utilizzare.
Nel caso di Direzioni provinciali del Tesoro strutturate in circoscrizioni e divisioni, a ciascuna delle unità operative viene riservato un distinto gruppo di numeri.
Art. 190.
Scadenza delle rate di stipendio - Data di emissione
e data di esigibilità degli ordini di pagamento.
Art. 370 R.D. 23/5/1924, n°827.
Legge 14/4/1977 n°.112.
D.M. Tesoro 18/2/1981 (G.U. n°59 del 28/2/1981).
Gli stipendi e gli altri assegni fissi continuativi si pagano a mensilità maturate.
La rata cui si riferisce il pagamento (mese e anno), è riportata negli appositi riquadri dei modd. S.M.38, 38 ter, 40, 41 e 41/A nonché sulle distinte delle competenze mensili (cedolini) ad uso dei creditori e sugli altri elaborati riguardanti la rata medesima.
Sugli ordini di pagamento viene indicata una data di emissione corrispondente a quella di esigibilità, fissata al 25 dei mesi da gennaio a novembre (combinato disposto dell'articolo 370 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 1 del decreto del Ministro del Tesoro 18 febbraio 1981) e al 17 del mese di dicembre, la cui rata è comprensiva della tredicesima mensilità (combinato disposto dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112 e dell'articolo 1 del sopracitato decreto ministeriale).
Le disposizioni anzicitate prevedono altresì che i pagamenti diretti a favore dei creditori possano avere luogo nei giorni lavorativi precedenti a quelli sopra stabiliti, ove questi siano non lavorativi e che le riscossioni da parte dei delegati possano avere inizio dal giorno lavorativo che precede quello in cui avvengono i pagamenti diretti.
I titoli emessi per il versamento delle ritenute recano la data dell'ultimo giorno del mese di scadenza degli assegni di attività cui si riferiscono le ritenute medesime. Per l'allestimento dei titoli stessi vengono effettuate lavorazioni distinte da quelle concernenti le rate di normale scadenza.
Art. 191.
Codice riguardante l'imputazione della spesa.
Sui titoli sia individuali che collettivi viene indicato, ai fini della successiva resa delle contabilità da parte delle competenti Sezioni di Tesoreria provinciale, un particolare codice per identificare lo stato di previsione sul quale grava la spesa e il relativo capitolo.
Art. 192.
Localizzazione del pagamento dei titoli di spesa -
Codice dell'ufficio pagatore.
La localizzazione del pagamento dei titoli di spesa presso le competenti casse (Sezioni di tesoreria, Uffici postali, Uffici registro, etc.) deve avere luogo con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 479, 480 e 481 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro - terzo libro.
Sull'ordine di pagamento sono riportati in codice sia la Direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita (o le partite nel caso di titoli collettivi) - con eventuale indicazione della circoscrizione territoriale, ove ricorra la circostanza di cui al D.P.R. 20 gennaio 1988 (G.U. n. 46 del 25 febbraio 1988) - sia l'ufficio pagatore. Per ciascuna delle forme facilitative di riscossione di cui ai successivi articoli da 204 a 207, viene utilizzato un particolare codice di ufficio pagatore.
Le variazioni del codice di ufficio pagatore sono disposte dalle Direzioni provinciali del Tesoro con le normali procedure in atto per la modifica dei dati relativi alle partite già inserite negli archivi di banca dati.
E' consentito il cambio di localizzazione di un titolo di spesa nell'ambito della stessa provincia e la conseguente rettifica del codice di ufficio pagatore, con l'osservanza delle modalità previste dal successivo articolo 195.
Qualora il titolo si trovi presso l'ufficio assegnatario del pagamento, questo può, dietro istanza del beneficiario o dei delegati alla riscossione, renderlo esigibile presso altra cassa nell'ambito della propria provincia, senza restituirlo al Centro interregionale di elaborazione emittente o alla Direzione provinciale del Tesoro competente.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto possono trovare applicazione a condizione che non siano disattese le norme di cui agli articoli delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro citati nel primo comma.
Art. 193.
Pagamento degli stipendi in una provincia diversa
da quella in cui è iscritta la relativa partita.
Gli ordini per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi emessi dai Centri interregionali di elaborazione non possono essere localizzati presso una cassa avente sede in una provincia diversa da quella in cui è iscritta la relativa partita.
Ove si presenti la necessità di eseguire pagamenti fuori provincia, i relativi titoli debbono essere resi estinguibili con una delle seguenti forme facilitative e con l'osservanza delle modalità previste dai successivi articoli 204, 205 e l06: commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia; commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico; accreditamento in conto corrente postale. A tal fine il creditore interessato deve rivolgere apposita istanza alla competente Direzione provinciale del Tesoro, che provvede ad effettuare le segnalazioni del caso al Centro nazionale di calcolo e contabilità, per la variazione dei dati contenuti negli archivi di banca dati.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente e negli altri casi previsti dall'articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 1984, n.21, la richiesta di commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico ovvero di accreditamento in conto corrente postale può essere anche rivolta alla Sezione di tesoreria o all'Ufficio postale, qualora l'ordine di pagamento sia già stato emesso e si trovi giacente presso di essi. La richiesta di commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia deve essere invece rivolta esclusivamente alla Sezione di tesoreria. Si applicano le disposizioni contenute nel sopracitato articolo 2 e negli articoli 533 e 534 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro - terzo libro.
Art. 194.
Operazioni di stampa, di rifacimento, di firma, di separazione
e di punzonatura degli ordini di pagamento
Gli ordini di pagamento sono stampati secondo un ordine progressivo previsto dai programmi di elaborazione tale da soddisfare sia le esigenze delle Direzioni provinciali del Tesoro che quelle degli uffici pagatori.
Nel caso di interruzioni verificatesi nel corso delle operazioni di stampa, si adottano gli accorgimenti previsti per gli assegni di pensione dal secondo comma del precedente articolo 103.
Le procedure per il rifacimento degli ordini di pagamento che presentino imperfezioni o siano stati danneggiati nel corso delle varie fasi di lavorazione, sono svolte con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni relative agli assegni di pensione - contenute nel precedente articolo 105.
Per la firma dei titoli emessi, per la loro separazione in caso di impiego di stampati a striscia continua e per l'eventuale apposizione su di essi di dati mediante punzonatura, vengono osservate, in quanto applicabili, le norme riguardanti gli assegni di pensione di cui ai precedenti articoli 106 e 107.
Art. 195.
Correzione dei dati riportati sugli ordini di pagamento.
Art. 30 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
E' vietata la correzione dei dati riportati sull'ordine di pagamento, fatta eccezione per le generalità del beneficiario e dei delegati alla riscossione nonché per il codice dell'ufficio pagatore.
Le rettifiche dei suddetti elementi - che sono eseguite depennando il dato errato e riportando quello esatto mediante scrittura manuale o dattilografica - possono essere effettuate tanto dal Centro interregionale di elaborazione emittente che dalla Direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la relativa partita e vanno convalidate con il sigillo d'ufficio e con la firma del competente dirigente del Centro o della Direzione provinciale, apposta in calce ad una dichiarazione del seguente tenore: "Si convalida la rettifica del ... (cognome o nome o data di nascita o generalità dei delegato o ufficio pagatore) in ...".
I titoli errati in dati non rettificabili debbono essere annullati e riprodotti dal Centro interregionale emittente ovvero sostituiti con ordini di pagamento emessi dalla competente Direzione provinciale del Tesoro con procedimento manuale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 211.
Art. 196.
Annullamento degli ordini di pagamento non più esigibili.
Gli ordini di pagamento non più esigibili per qualsiasi motivo sono annullati con ripetute perforazioni nel corpo del titolo e con l'apposizione della leggenda "annullato", in modo tale che restino leggibili i dati essenziali (numero di partita, numero del titolo, importo, generalità del beneficiario).
Gli ordini di pagamento eventualmente annullati dal Centro emittente sono trasmessi alle competenti Direzioni provinciali del Tesoro per essere depennati dalle distinte di carico mod. S.M.42 di cui al successivo articolo 198 e acquisiti ai fascicoli d’archivio intestati ai titolari delle rispettive partite.
Art. 197.
Distinta delle competenze mensili (cedolino) mod. S.M. 39 -
Elenchi riepilogativi delle distinte spedite.
Per ciascuno dei beneficiari compresi nei titoli individuali e collettivi emessi per il pagamento degli stipendi, il Centro interregionale di elaborazione allestisce una distinta delle competenze mensili (cedolino) mod. S.M. 39.
Le distinte in parola - che vengono stampate per provincia, per ufficio di appartenenza dei creditori e in ordine alfabetico, per facilitare le successive operazioni di recapito, di ricerca e di consegna agli interessati - contengono, oltre alle generalità degli intestatari e al loro codice fiscale: i dati identificativi del titolo e della partita di stipendio; i parametri relativi alla qualifica e al trattamento economico di ciascuno; gli importi dello stipendio annuo lordo, dello imponibile IRPEF mensile e delle detrazioni; la percentuale dell'aliquota massima di imposta e di quella media dell'ultimo biennio; l'ammontare lordo e netto mensile degli elementi positivi del trattamento economico (stipendio e singoli assegni accessori); l’ammontare di quelli negativi (ritenute erariali, extraerariali, per alimenti, contributive e sindacali); l'importo delle competenze nette dovute; l’arrotondamento in più o in meno operato; la somma netta da pagare; eventuali altri dati e/o comunicazioni previsti dai programmi di elaborazione.
I modd. S.M. 39 sono recapitati, con le modalità di cui al successivo articolo 202, agli uffici presso cui prestano servizio gli interessati, perché siano a questi consegnati. Essi, oltre a quella di informazione, assolvono la specifica funzione di avvisi di pagamento ed eventualmente di avvisi di debito relativamente alle partite sulle quali viene operata una ritenuta mensile per ricupero di un debito, a seguito di riduzione degli assegni in godimento.
Ad uso degli uffici di appartenenza del personale amministrato, il Centro interregionale di elaborazione allestisce elenchi riepilogativi in ordine alfabetico dei creditori per i quali vengono trasmessi i modd. S.M. 39. In detti elenchi sono indicati, oltre ai dati identificativi, all'importo e alle modalità di estinzione dei titoli emessi, anche le aliquote fiscali massima e media dell'ultimo biennio riferite a ciascun titolare.
La procedura relativa all'allestimento delle distinte delle competenze mensili (cedolini) prevede altresì la stampa di un riepilogo generale dei modelli spediti a ciascun ufficio di appartenenza dei creditori e di quelli riguardanti il personale dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione in servizio all'estero.
Art. 198.
Distinta di carico, mod. S.M.42, dei titoli emessi
Art. 33 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Per ogni emissione di ordini di pagamento concernenti le rate di normale scadenza e gli eventuali arretrati, il Centro interregionale di elaborazione allestisce, per ciascuna provincia, una distinta di carico mod. S.M.42, contenente le seguenti indicazioni: generalità dei beneficiari; numeri d'ordine generale delle partite loro intestate; codici fiscali; codici degli uffici pagatori o delle forme agevolative di riscossione, codice degli uffici di appartenenza dei creditori; codici relativi all'imputazione della spesa; numeri d'ordine dei titoli; importi degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi (con i relativi codici); importi delle ritenute erariali ed extraerariali (con i relativi codici); importi netti dei titoli; eventuali altri dati previsti dai programmi di elaborazione.
Nel modello in parola gli ordini di pagamento sono elencati in ordine di numero e distintamente per ufficio pagatore, per ufficio di appartenenza dei creditori e per codice di imputazione della spesa ovvero in ordine alfabetico. Gli ordini individuali precedono quelli collettivi; nell'elencazione di questi ultimi vengono riportati i dati relativi alle singole partite comprese nei corrispondenti modd. S.M.38 ter.
In via del tutto eccezionale, per le Direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico un rilevante numero di partite, il Centro interregionale di elaborazione può disporre, previe le necessarie intese, l'allestimento di un numero maggiore di esemplari dei modd. S.M.42, in relazione alle esigenze di funzionalità delle Direzioni medesime.
Art. 199.
Distinta di spedizione, mod. S.M.41, dei titoli emessi e relativa attestazione
di ricevuta mod. S.M.41/A -Altri elaborati ad uso degli uffici pagatori.
Art. 33 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
I titoli emessi con le procedure di cui ai precedenti articoli vengono rimessi, unitamente alle distinte di spedizione mod. S.M.41, agli uffici incaricati del pagamento o dell’estinzione in una delle forme agevolative di riscossione di cui all’articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21.
Per ciascuno di detti uffici viene compilato un mod. S.M. 41 avente una numerazione progressiva per ufficio destinatario e per anno finanziario nel quale sono riportati i dati identificativi degli ordini di pagamento spediti (codici di imputazione della spesa, codice della provincia con indicazione dell’eventuale Ufficio circoscrizionale, codici degli uffici di appartenenza dei creditori, codice dell'ufficio pagatore, numeri d’ordine, rata cui si riferiscono, importi).
Per ogni distinta di spedizione vengono allestiti due esemplari dell'attestazione di ricevuta mod. S.M.41/A, dei quali uno destinato all'ufficio cui sono recapitati i titoli, affinché se ne serva per accusarne ricevuta alla competente Direzione provinciale del Tesoro e l'altro destinato alla Direzione provinciale medesima.
Ad uso degli uffici pagatori vengono allestiti altresì: un prospetto nel quale i titoli - riportati con l’indicazione anche del numero d'ordine, del numero della partita e dell'importo - sono elencati secondo l'ordine alfabetico dei nominativi dei creditori (dei quali è anche precisato il codice fiscale); un prospetto riepilogativo per quantità e importo dei titoli spediti; una distinta contenente l'indicazione riassuntiva di tutto il carteggio rimesso (titoli ed altri elaborati).
Art. 200.
Controllo dei totali relativi agli ordini di pagamento emessi -
Accoppiamento dei titoli collettivi con i corrispondenti prospetti nominativi dei creditori o con altri elenchi integrativi dei titoli stessi.
I totali generali per quantità e importo degli ordini di pagamento relativi alle singole province, allestiti nel corso di ciascuna lavorazione riguardante le rate di normale scadenza e gli arretrati, debbono concordare con quelli ottenuti in sede di stampa sia delle distinte di carico mod. S.M.42 che delle distinte di spedizione mod. S.M.41. Per quanto riguarda il versamento delle ritenute, deve essere accertata la concordanza tra i totali complessivi dei modd. S.M.51 emessi e quelli dei corrispondenti modd. S.M.48 e S.M. 49.
Ai fini di tale riscontro, i totali stessi vanno annotati su un apposito registro; il responsabile dell'Ufficio per i servizi tecnici appone il proprio visto in corrispondenza di ciascuna annotazione, a dimostrazione dell'eseguito accertamento.
Nell'ambito dell’Ufficio cui sono affidati gli adempimenti inerenti la spedizione dei titoli, deve essere eseguita l'operazione di accoppiamento dei modd. S.M.38 con i relativi prospetti nominativi dei creditori mod. S.M.38 ter, riscontrando l'esatta corrispondenza tra i dati indicati sui due elaborati relativamente al numero dell'ordine, al codice dell'ufficio di appartenenza dei creditori e a quello dell'ufficio pagatore, al codice riguardante l’imputazione della spesa nonché all'importo da pagare.
Analoga operazione va effettuata per l'accoppiamento dei Modd. S.M.38 con gli elenchi dei creditori che riscuotono con accreditamento in conto corrente bancario e dei modd. S.M.51 con i relativi elenchi integrativi.
L'Ufficio di cui al terzo comma deve altresì eseguire l'esame e la contazione degli ordini di pagamento localizzati presso ciascun ufficio pagatore, onde accertare che non esistano anomalie e che il loro numero concordi con quello indicato sul corrispondente prospetto riepilogativo di cui al quarto comma del precedente articolo 199 o su altri elaborati sostitutivi.
Art. 201.
Spedizione agli uffici pagatori degli ordini di pagamento
e degli altri elaborati.
Dopo i riscontri di cui al precedente articolo 200, gli ordini di pagamento individuali e collettivi vengono uniti alle rispettive distinte di spedizione mod. S.M. 41, alle quali viene anche allegato un esemplare delle corrispondenti attestazioni di ricevuta modd. S.M.41/A.
Per ciascun ufficio incaricato del pagamento o dell'estinzione in una delle forme agevolative di riscossione, viene confezionato un piego contenente i titoli, i modd. S.M.41, un esemplare dei corrispondenti modd. S.M.41/A nonché gli elaborati previsti dal quarto comma del precedente articolo 199.
Detti pieghi sono spediti agli uffici destinatari a mezzo assicurate di servizio, fatta eccezione per quelli diretti alle Sezioni di tesoreria provinciale di Bologna e Latina, che sono a queste recapitati, dai coesistenti Centri interregionali di elaborazione, a mezzo bolgetta, con l'osservanza delle norme di cui al quinto comma dell'articolo 486 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro - terzo libro.
La spedizione dei titoli e degli elaborati diretti agli uffici pagatori diversi dalle Sezioni di tesoreria aventi sede in Bologna e Latina (per esempio, Uffici registro), da parte dei coesistenti Centri interregionali di elaborazione, avviene a mezzo piego postale assicurato, in deroga alla disposizione contenuta nel sesto comma del sopraindicato articolo 486.
Per quanto possibile, si applica il disposto del quinto comma del precedente articolo 115.
Gli uffici destinatari accusano ricevuta dei titoli, trasmettendo alle competenti Direzioni provinciali del Tesoro (o agli eventuali Uffici circoscrizionali o divisionali) i modd. S.M.41/A debitamente firmati.
Art. 202.
Spedizione degli elenchi dei creditori mod. S.M.38 ter e delle distinte
delle competenze mensili (cedolini) mod. S.M. 39
agli uffici di appartenenza del personale amministrato.
A mezzo assicurate di servizio, il Centro interregionale di elaborazione trasmette i seguenti elaborati agli Uffici di appartenenza del personale amministrato a favore del quale sono stati emessi i titoli di spesa per il pagamento delle competenze mensili:
- l'esemplare del mod. S.M.38 ter, previsto dal secondo comma del precedente articolo 184, ad uso dei delegati alla riscossione;
- le distinte delle competenze mensili (cedolini) mod. S.M. 39 di cui al precedente articolo 197, riguardanti i dipendenti che riscuotono sia direttamente, sia a mezzo delegati, sia in una delle forme agevolative contemplate nei successivi articoli da 204 a 207;
- l'elenco riepilogativo dei modd. S.M. 39 trasmessi, di cui al punto 9) del primo comma del precedente articolo 187;
- l'elenco riepilogativo generale dei modelli trasmessi, di cui al punto l0) del sopracitato primo comma dell'articolo 187.
Gli uffici destinatari degli elaborati sopradescritti accusano ricevuta degli stessi al Centro interregionale di elaborazione mittente.
Art. 203.
Spedizione delle distinte di carico mod. S.M.42 e delle attestazioni
di ricevuta mod. S.M.41/A alle Direzioni provinciali del Tesoro.
A mezzo assicurate di servizio, il Centro interregionale di elaborazione trasmette i seguenti elaborati alle Direzioni provinciali del Tesoro comprese nella propria giurisdizione:
- la distinta di carico degli ordini di pagamento emessi mod. S.M.42, di cui al precedente articolo 198;
- un esemplare delle attestazioni di ricevuta mod. S.M.41/A, di cui al terzo comma del precedente articolo 199, relative agli ordini di pagamento emessi sulle partite in carico.
La spedizione ha luogo con elenco di trasmissione in duplice esemplare, di cui uno da restituire per ricevuta.
Nei pieghi assicurati di cui trattasi vengono altresì inseriti gli elaborati previsti dal precedente articolo 202, relativi al personale dipendente dalle stesse Direzioni provinciali.
Art. 204.
Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi
a mezzo vaglia cambiario della Banca d'Italia
D.P.R. 10/2/1984, n. 21.
I pagamenti a favore dei titolari delle partite di stipendio che - avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 1984 n. 21 - hanno chiesto alle competenti Direzioni provinciali del Tesoro di riscuotere in via continuativa i propri emolumenti a mezzo vaglia cambiario della Banca d'Italia, sono disposti mediante titoli individuali emessi dal Centro interregionale di elaborazione in base alle segnalazioni delle Direzioni provinciali medesime, recanti nella intestazione, di seguito alle generalità del creditore, la leggenda "VBI".
Le Sezioni di Tesoreria provinciale assegnatarie dei relativi pagamenti dispongono la commutazione dei titoli di cui trattasi in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d’Italia e provvedono al loro inoltro con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 535 e 543 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro - terzo libro e nel primo comma, punto c), dell'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 1984, n.21.
Come previsto dal terzo comma del precedente articolo 193, nel caso in cui un ordine di pagamento individuale sia già stato emesso e si trovi giacente presso la Sezione di Tesoreria provinciale, la richiesta di commutazione in vaglia cambiario può essere rivolta direttamente alla Sezione medesima.
Art. 205.
Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi
a mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico.
D.P.R. 10/2/1984, n.21.
I pagamenti a favore dei titolari delle partite di stipendio che - avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 1984, n.21 - hanno chiesto alle competenti Direzioni provinciali del Tesoro di riscuotere in via continuativa i propri emolumenti a mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico, sono disposti mediante titoli individuali emessi dal Centro interregionale di elaborazione in base alle segnalazioni delle Direzioni provinciali del Tesoro medesime, recanti nella intestazione, di seguito alle generalità del creditore, a seconda dei casi, la leggenda "VPO" o "VPT".
I titoli in parola sono rimessi ai competenti uffici dell'Amministrazione postale, che provvedono alle operazioni di commutazione e di inoltro dei vaglia.
Come previsto dal terzo comma del precedente articolo 193, nel caso in cui un ordine di pagamento individuale sia già stato emesso e si trovi giacente presso la Sezione di tesoreria provinciale o presso un ufficio postale, la richiesta di commutazione in vaglia postale può essere rivolta direttamente alla predetta Sezione o al predetto Ufficio.
Art. 206.
Accreditamento in via continuativa degli stipendi
e degli altri assegni fissi sui conti correnti postali
intestati ai titolari delle relative partite.
D.P.R. 10/2/ 1984, n. 21.
I pagamenti a favore dei titolari delle partite di stipendio che - avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 1984, n.21 - hanno chiesto alle competenti Direzioni provinciali del Tesoro di riscuotere in via continuativa i propri emolumenti con accreditamento ai conti correnti postali loro intestati, sono disposti mediante titoli individuali emessi dal Centro interregionale di elaborazione in base alle segnalazioni delle Direzioni provinciali medesime, recanti nella intestazione, di seguito alle generalità del creditore, la leggenda "CCP" n° ..."
I titoli in parola sono rimessi ai competenti uffici dell'Amministrazione postale, che provvedono alle operazioni di accreditamento.
Come previsto dal terzo comma del precedente articolo 193, nel caso in cui un ordine di pagamento individuale sia già stato emesso e si trovi giacente presso la Sezione di tesoreria provinciale o presso un ufficio postale, la richiesta di accreditamento può essere rivolta direttamente alla predetta Sezione o al predetto ufficio.
Art. 207.
Accreditamento in via continuativa degli stipendi
e degli altri assegni fissi ai conti correnti bancari
intestati ai titolari delle relative partite.
D.P.R. 10/2/1984, n.21.
Art. 36 D.P.R. 8/7/1986, n. 429.
I titolari delle partite di stipendio possono chiedere alle competenti Direzioni provinciali del Tesoro - avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21 e dall'articolo 36 del D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429 - di riscuotere in via continuativa i propri emolumenti mediante accreditamento ai conti correnti aperti a loro nome presso Istituti di credito.
I pagamenti da eseguire nella forma agevolativa di cui trattasi vengono disposti con l'osservanza delle seguenti modalità:
) i Centri interregionali di elaborazione emettono - distintamente per capitolo del bilancio statale ed eventualmente di quello delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato - ordini di pagamento collettivi estinguibili presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato designata dall'Amministrazione centrale della Banca d'Italia;
) detti ordini, che vanno trasmessi o consegnati direttamente alla Sezione predetta per i conseguenti adempimenti, sono integrati da elenchi contenenti le generalità dei dipendenti interessati e i relativi numeri di carico delle partite, la somma spettante a ciascuno di essi nonché gli elementi occorrenti per l'individuazione dei conti correnti bancari loro intestati. L’importo complessivo di ciascun ordine di pagamento deve concordare con il totale del corrispondente elenco;
) copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento dei sopraccennati elenchi integrativi sono trasmesse o consegnate - unitamente ai titoli di spesa - alla Sezione di tesoreria di cui al precedente punto 1), per essere utilizzate ai fini delle successive operazioni di accreditamento degli importi dovuti ai singoli creditori sui rispettivi conti correnti bancari;
) gli elenchi di cui al punto 2), in quanto contengono i dati identificativi dei beneficiari ai fini dei relativi pagamenti, fanno parte integrante dei titoli di spesa cui si riferiscono e debbono quindi essere convalidati con timbro d'ufficio e firma del responsabile del Centro emittente. Essi vanno altresì completati con una dichiarazione, debitamente firmata, con la quale si attesta la corrispondenza tra i dati contenuti negli elenchi stessi e quelli registrati sui supporti magnetici di cui al punto 3).
Nel caso in cui un ordine di pagamento individuale sia già stato emesso e si trovi giacente presso la Sezione di Tesoreria provinciale, la richiesta di accreditamento può essere rivolta direttamente alla predetta Sezione.
Agli accreditamenti disposti in base al presente articolo sono estese le norme, relative alle pensioni, contenute nei commi secondo e terzo del precedente articolo 118.
Art. 208.
Date di estinzione e di accreditamento degli stipendi
e degli assegni fissi continuativi ai conti correnti postali
e bancari intestati ai creditori.
Decreto M. Tesoro 4/3/1989 (G.U. n. 62 del 15/3/1989).
L'accreditamento ai conti correnti postali e bancari disposti con le procedure di cui ai precedenti articoli 206 e 207 avviene alle date - indicate nei commi terzo e quarto del precedente articolo 190 - stabilite per i pagamenti diretti. I relativi titoli di spesa sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quelli fissati per l'accreditamento.
Art. 209.
Termini di validità delle segnalazioni delle Direzioni provinciali del Tesoro.
Il Centro nazionale di calcolo e contabilità, in sede di allestimento dei supporti magnetici di cui al secondo comma del precedente articolo 186, contenenti i dati occorrenti ai Centri interregionali di elaborazione per effettuare l'emissione dei titoli e dei connessi elaborati relativi al pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi, esegue la rilevazione delle partite sulle quali, in base alle risultanze della banca dati, i pagamenti non possono essere proseguiti per scadenza dei termini di validità segnalati dalle Direzioni provinciali del Tesoro o fissati dallo stesso Centro nel corso delle elaborazioni di propria competenza.
Nei confronti dei titolari delle suddette partite, per le quali non siano pervenuti entro le date previste dal calendario delle lavorazioni le necessarie segnalazioni delle Direzioni provinciali del Tesoro interessate e che non possono essere autonomamente prorogate dal Centro nazionale di calcolo e contabilità previa applicazione o meno di eventuali variazioni predeterminate, viene disposta l'immediata sospensione dei pagamenti. Di tale sospensione è data tempestiva notizia alle Direzioni medesime.
Art. 210.
Elaborati vari a fini di riscontro
Artt. 27 e 33 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Qualora emergano, nel corso delle lavorazioni per l'applicazione delle variazioni di carattere generale eseguite a norma del quarto comma del precedente articolo 185, incongruenze logiche nei codici o negli altri elementi contenuti in banca dati presi a base del calcolo per la determinazione del nuovo trattamento economico, tali da far sorgere il ragionevole dubbio che nei confronti di qualche titolare si possa far luogo a pagamenti in misura diversa da quella dovuta, il Centro nazionale di calcolo e contabilità elenca le partite del genere in appositi tabulati - muniti delle annotazioni tendenti a evidenziare i probabili errori - che trasmette alle Direzioni provinciali del Tesoro interessate, perché provvedano, se del caso, a regolarizzare i pagamenti ed a sanare con la massima sollecitudine gli errori stessi, mediante le necessarie segnalazioni di variazione.
Su conformi disposizioni della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, il Centro nazionale di calcolo e contabilità allestisce estratti conto dei pagamenti effettuati sulle partite di stipendio amministrate da una o più Direzioni provinciali del Tesoro. Detti elaborati possono riguardare tutte le partite in carico ovvero una parte di esse e riferirsi all'intero anno finanziario o soltanto ad alcune rate. Il riscontro degli estratti conto in parola da parte delle Direzioni provinciali del Tesoro interessate e le regolarizzazioni contabili e formali in conseguenza di eventuali errori riscontrati, debbono essere effettuati con ogni possibile sollecitudine e comunque entro i termini fissati dalla Direzione generale medesima.
Gli ispettori incaricati di una inchiesta o di una verifica possono richiedere, informandone preventivamente la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, che il Centro nazionale di calcolo e contabilità metta a loro disposizione dati ovvero allestisca e faccia loro pervenire in via riservata estratti conto analoghi a quelli previsti dal comma precedente o elaborati di altro genere, riguardanti partite di stipendio in carico alla Direzione provinciale del Tesoro ispezionata.
La trasmissione degli elaborati contemplati nel presente articolo va effettuata con elenco riassuntivo in duplice esemplare, di cui uno da restituire per ricevuta.
Art. 211.
Emissione con procedimento manuale dei titoli per il pagamento
degli stipendi e per il versamento delle relative ritenute.
Art. 38 D.P.R. 8/7/1986 n.429.
In caso di necessità, è consentito che i titoli e i connessi elaborati riguardanti il pagamento delle rate di stipendio (e dei relativi arretrati) nonché il versamento delle ritenute gravanti sugli stessi vengano emessi e firmati dalle Direzioni provinciali del Tesoro con procedimento manuale.
I predetti uffici segnalano al Centro nazionale di calcolo e contabilità i dati riguardanti i titoli emessi manualmente, avvalendosi delle procedure di cui al precedente articolo 59.
Sezione II
RITENUTE ERARIALI, EXTRAERARIALI, PER ALIMENTI,
CONTRIBUTIVE E SINDACALI
Art. 212.
Conguaglio fiscale
Art. 34 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Art. 29 D.P.R. 29/9/1973, n.600.
Art. 5 D.L. 23/12/1977, n. 936, convertito con modificazioni, nella legge 23/2/1978, n.38.
Art. 78 legge 30/12/1991, n.413.
Entro la data prevista dal calendario delle lavorazioni, il Centro nazionale di calcolo e contabilità estrae dalla banca dati gli elementi occorrenti per effettuare - nei termini e con le modalità stabilite dal secondo comma dell'articolo 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, come modificato dal primo comma dell'articolo 5 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 1978, n. 38 - il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate nel corso dell'anno precedente a titolo di acconto sull'imposta sul reddito delle persone fisiche a carico dei titolari di partite di stipendio soggetti a tale tributo e l'ammontare complessivo dell'imposta effettivamente dovuta per lo stesso periodo dai predetti soggetti, tenendo conto delle detrazioni concesse a norma degli articoli 12 e 13 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
Le somme corrispondenti agli eventuali crediti o debiti emersi dal conguaglio vengono, rispettivamente, corrisposte o recuperate nei confronti degli interessati entro i termini prescritti.
Il conguaglio - fiscale ove i soggetti di cui al primo comma si avvalgano della facoltà loro consentita dai commi 10 e 11 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413 - è esteso anche ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati conseguiti e segnalati dai soggetti medesimi ed eventualmente dai loro coniugi, con esclusione dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e di quelli per i quali le dichiarazioni prevedano particolari oneri e obblighi formali.
Nell'eventualità in cui i soggetti di cui sopra presentino la dichiarazione dei redditi ai Centri di assistenza fiscale di cui al comma 20 del sopracitato articolo 78, il conguaglio a credito o a debito viene eseguito sulla base delle risultanze emerse dalle comunicazioni effettuate da tali Centri, secondo quanto prescritto dal comma 21 dello stesso articolo. Dette comunicazioni possono essere sostituite da supporti magnetici contenenti i corrispondenti dati.
Sulle distinte delle competenze mensili (cedolini) relative ai titoli di spesa emessi per il pagamento della rata sulla quale vengono disposti rimborsi o ricuperi di imposta, sono apposte le annotazioni necessarie per portare a conoscenza degli interessati i risultati del conguaglio e delle conseguenti operazioni contabili eseguite.
A seguito delle lavorazioni per l'effettuazione del conguaglio fiscale, vengono trasmessi alle Direzioni provinciali del Tesoro appositi elaborati, sia per illustrare le operazioni eseguite, sia per segnalare le partite per le quali il conguaglio non ha potuto avere luogo per motivi vari o sulle quali sono eventualmente rimaste somme da ricuperare, sia per richiamare l'attenzione delle Direzioni medesime sulle situazioni che potrebbero presentare anomalie e che debbono pertanto essere oggetto di particolari accertamenti o interventi.
Art. 213.
Rilascio della certificazione ai titolari di partite di stipendio
soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) -
Comunicazioni all'Amministrazione finanziaria.
Art. 34 D.P.R. 8/7/1986, n.429.
Artt. 3 e 8 D.P.R. 29/9/1973, n.600.
Art. 5 D.L. 23/12/1977, n.936 convertito con modificazioni nella legge 23/2/1978, n.38.
Art. 16 legge 13/4/1977, n.114.
D.M. Finanze 16/4/1987(G.U. n.102 del 5/5/1987).
Sull'apposito mod. 101 approvato con decreto del Ministro delle Finanze, il Centro interregionale compila annualmente il certificato attestante le somme corrisposte ai titolari delle partite di stipendio e le relative ritenute operate. Sul modello in parola vengono riportati: l'importo imponibile degli emolumenti corrisposti nell'anno precedente e assoggettati a tassazione normale; l'ammontare delle detrazioni fiscali di cui al primo comma del precedente articolo 212; l’ammontare della somma effettivamente trattenuta per IRPEF, tenuto ovviamente conto dei risultati del conguaglio fiscale.
Nell'apposito settore del modello 101, il Centro indica altresì: l'importo imponibile degli emolumenti soggetti a tassazione separata secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 18 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l’aliquota fiscale applicata, le eventuali detrazioni concesse e l'ammontare dell'imposta effettivamente trattenuta.
In base a quanto stabilito dall'articolo 5 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, la firma dei Direttori provinciali del Tesoro in calce ai certificati mod. 101 è apposta con sistemi di elaborazione automatica.
I modelli in parola sono tempestivamente rimessi alle Direzioni provinciali del Tesoro, che li inoltrano agli uffici di appartenenza degli interessati, affinché siano a questi consegnati entro la data del 20 aprile.
I modd. 101 che il Centro interregionale di elaborazione non ha potuto allestire direttamente sono compilati e rimessi agli uffici di appartenenza degli interessati a cura delle competenti Direzioni provinciali del Tesoro. Queste ultime sono tenute a segnalare al Centro nazionale di calcolo e contabilità, per l'acquisizione in banca dati, gli elementi relativi ai predetti modd. 101 nonché a quelli sui quali hanno apportato eventuali modifiche sulla base delle proprie scritture.
Ogni anno, entro la data stabilita dal Ministero delle finanze, debbono essere trasmessi al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria i supporti magnetici contenenti i dati - relativi ai titolari di partite di stipendio - in base ai quali sono stati rilasciati i modd. 101 per l'anno precedente. Detti supporti debbono rispondere alle caratteristiche tecniche stabilite con decreto dello stesso Ministero.
Art. 214.
Versamento delle ritenute per IRPEF
Art. 34 D.P.R. 8/7/1986, n. 429.
Entro le date previste dalla normativa vigente, in materia, il Centro interregionale di elaborazione. emette su ciascuno dei capitoli del bilancio statale ed eventualmente di quello delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato un ordine di pagamento mod. S.M.51, con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata, per un ammontare pari a quello complessivo delle ritenute operate per IRPEF, a carico dei titolari delle partite di stipendio.
Ai fini della determinazione degli importi da versare, debbono essere conteggiate in detrazione le somme relative a ritenute riguardanti emolumenti rappresentati da titoli di spesa non riscossi dai beneficiari e che sono stati annullati nonché da titoli non più esigibili. In sede di versamento relativo al periodo successivo a quello in cui sono stati eseguiti i conguagli fiscali, vanno altresì operate le rettifiche conseguenti ai conguagli stessi che hanno determinato ricupero o rimborso di imposta.
Ai versamenti di cui trattasi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni, relative alle pensioni, contenute nel secondo comma del precedente articolo 125.
Si applica altresì il secondo comma del precedente articolo 187.
Art. 215.
Versamento delle ritenute extraerariali a favore degli enti creditori e dei contributi obbligatori a favore del servizio sanitario nazionale.
Art. 35 D.P.R. 8/7/l986, n.429.
Art. 11 D.L.vo 30/12/1992, n.502.
Sulla base degli elementi contenuti in banca dati e comunicati dal Centro nazionale di calcolo e contabilità con la procedura prevista dal secondo comma del precedente articolo 186, i Centri interregionali di elaborazione, alle scadenze prestabilite, effettuano il versamento, a favore degli enti creditori, delle ritenute extraerariali gravanti sulle partite di stipendio.
I versamenti sono disposti, distintamente per ciascun capitolo del bilancio statale ed eventualmente di quello delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato, mediante ordini di pagamento mod. S.M.51 estinguibili con le modalità stabilite per i diversi tipi di ritenute.
I Centri interregionali di elaborazione, in corrispondenza di ciascun ordine di pagamento emesso, allestiscono elenchi nominativi in triplice esemplare dei titolari soggetti alla ritenuta, contenenti anche l'indicazione del numero d'ordine generale delle singole partite e dell'importo versato per conto di ciascuno. Il primo esemplare degli elenchi in parola costituisce l'intercalare del corrispondente titolo di spesa; gli altri sono destinati, rispettivamente, alla Direzione provinciale del Tesoro e all'ente creditore interessato e possono essere sostituiti da supporti magnetici o da evidenze elettroniche accessibili attraverso la rete delle telecomunicazioni. Per i versamenti di ritenute a favore dell'Erario (riscatti di servizi etc.), questi ultimi esemplari vanno entrambi rimessi alla Direzione provinciale del Tesoro.
La Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro può autorizzare l'affidamento della gestione dell'archivio magnetico degli enti creditori e delle ritenute da versare, direttamente alle Direzioni provinciali del Tesoro e per esse agli eventuali Uffici circoscrizionali e divisionali, affinché provvedano autonomamente alle necessarie elaborazioni mediante i sistemi in dotazione, ai fini dell'allestimento dei titoli di spesa mod. 343 e dei connessi elaborati.
I versamenti dei contributi obbligatori dovuti al servizio sanitario nazionale sono effettuati mensilmente, alle date stabilite, mediante emissione di ordini di pagamento estinguibili con accreditamento a particolari conti correnti postali esistenti presso ciascun capoluogo di regione o di provincia autonoma, dai quali contributi stessi affluiscono successivamente sulle contabilità speciali di giro fondi aperte presso le Sezioni di Tesoreria operanti nei medesimi capoluoghi di regioni e di provincia autonoma. Trimestralmente deve essere trasmesso alle competenti regioni e province autonome il rendiconto dei contributi trattenuti e versati. Ai versamenti predetti possono essere estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel secondo comma del precedente articolo 125.
Art. 216.
Versamento delle ritenute per prestazioni alimentari
Le somme trattenute per prestazioni alimentari a carico del personale in attività di servizio sono corrisposte agli aventi diritto mediante ordini di pagamento mod. S.M.51, che debbono riportare lo stesso numero d'ordine generale della partita attribuito al ruolo del titolare debitore, con l'aggiunta del suffisso previsto nella fatti specie, e recare nell'intestazione le complete generalità dell'alimentato (cognome, nome, luogo e data di nascita) - secondo quanto risulta dal conto aperto dalla competente Direzione provinciale del Tesoro nel registro mod. 83 - 84 C.G. - seguite dalla locuzione "per alimenti dovuti da ...". Se l'alimentato risiede in una provincia diversa da quella in cui è iscritta la partita del titolare debitore, i pagamenti a suo favore vengono eseguiti con le modalità di cui al precedente articolo 193.
In base a richiesta dell'alimentato, il pagamento delle quote allo stesso spettanti può avvenire con una delle forme agevolative previste dai precedenti articoli da 204 a 207, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli stessi.
Si applica il disposto dell'articolo 211 e dell'ultimo comma dell'articolo 215.
La cessazione dei pagamenti a favore del titolare debitore per prestazioni alimentari comporta l'immediata cessazione dei pagamenti a favore dell'alimentato, onde consentire alla competente Direzione provinciale del Tesoro di adottare i conseguenti provvedimenti.
Art. 217.
Versamento delle ritenute per contributi volontari a favore
dell'Associazione nazionale "Giuseppe Kirner"
I versamenti delle ritenute per contributi volontari operate sugli assegni di attività del personale iscritto alla Associazione nazionale "Giuseppe Kirner" - con la quale la Direzione Generale dei servizi periferici del Tesoro ha stipulato un'apposita convenzione - vengono effettuati con l'osservanza delle modalità di cui ai successivi commi.
Nel corso delle lavorazioni per l'emissione dei titoli e dei connessi elaborati riguardanti le rate di normale scadenza (esclusa la tredicesima mensilità), i Centri interregionali di elaborazione - avvalendosi dei programmi che, sulla scorta degli elementi rilevati attraverso l'apposito codice, consentono di individuare le partite soggette alla ritenuta per contributi a favore dell'Associazione nazionale "Giuseppe Kirner" - fanno luogo ai versamenti mensili dei corrispondenti importi secondo la misura stabilita. Detti versamenti sono effettuati con ordini di pagamento mod. S.M.51 emessi sui capitoli del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione sui quali gravano gli stipendi del personale interessato. I titoli in parola - estinguibili mediante accreditamento al conto corrente postale intestato all'Associazione - sono integrati da elenchi - costituenti i loro intercalari - contenenti i dati identificativi delle partite intestate al personale per conto del quale vengono effettuati i versamenti.
Degli elenchi di cui al secondo comma vengono stampati altri due esemplari destinati, rispettivamente, alle Direzioni provinciali del Tesoro ed all'Associazione interessata. Detti elaborati possono essere sostituiti da supporti magnetici o da evidenze elettroniche accessibili attraverso la rete delle telecomunicazioni.
Sui versamenti relativi al mese di dicembre di ogni anno, i Centri interregionali di elaborazione provvedono, sulla base delle segnalazioni delle Direzioni provinciali del Tesoro, a disporre gli eventuali ricuperi o rimborsi delle somme in più o in meno versate nel corso dell'anno, a causa di cessazioni dei pagamenti o di inesatte segnalazioni dei codici ovvero per altri motivi.
I Centri predetti sono tenuti a comunicare all'Associazione l'importo complessivo, distinto per provincia, dei versamenti eseguiti.
Art. 218.
Versamento delle ritenute per contributi obbligatori a favore
dell'Ente nazionale assistenza magistrale (E.N.A.M.).
I versamenti delle ritenute per contributi obbligatori operate, a norma dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1957, n.93 e dell'articolo 18 della legge 18 marzo 1968, n. 44, sugli assegni di attività del personale ispettivo e direttivo della scuola elementare nonché del personale insegnante della scuola materna e degli istituti per sordomuti e ciechi vengono effettuati con l'osservanza delle modalità di cui ai successivi commi.
Sulla base dei dati contenuti in banca dati e comunicati dal Centro nazionale di calcolo e contabilità con la procedura prevista dal secondo comma del precedente articolo 186, i Centri interregionali di elaborazione fanno luogo ai versamenti mensili (compresa la tredicesima mensilità) dei contributi a favore dell'E.N.A.M.. Detti versamenti sono effettuati con ordini di pagamento mod. S.M.51 - estinguibili mediante accreditamento al conto corrente bancario intestato all'Ente medesimo -corredati da elenchi, costituenti i loro intercalari, contenenti i dati identificativi delle partite intestate al personale per conto del quale viene effettuato il versamento.
Si applica il disposto dei commi terzo, quarto e quinto del precedente articolo 217.
Art. 219.
Versamento dei contributi sindacali
Art. 170 legge 11/7/1980, n.312.
Sulla base dei dati contenuti in banca dati e comunicati dal Centro nazionale di calcolo e contabilità con la procedura prevista dal secondo comma del precedente articolo 186, i Centri interregionali di elaborazione - nel corso delle lavorazioni per l'allestimento dei titoli e dei connessi elaborati riguardanti le rate di normale scadenza (compresa la tredicesima mensilità), avvalendosi dei programmi che, sulla scorta degli elementi rilevati attraverso i particolari codici, consentono di individuare le partite gravate da contributi sindacali - fanno luogo ai versamenti mensili dei corrispondenti importi secondo le misure o le percentuali richieste, a norma di legge, dalle diverse Organizzazioni. Detti versamenti sono effettuati con ordini di pagamento mod. S.M.51 emessi sui capitoli del bilancio statale o eventualmente di quelli delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato, estinguibili con accreditamento ai conti correnti posta li o bancari intestati alle Organizzazioni medesime. I titoli in parola sono integrati da elenchi - costituenti i loro intercalari - contenenti i dati identificativi delle partite intestate al personale per conto del quale vengono effettuati i versamenti.
Si applica il disposto dei commi terzo e quarto del precedente articolo 217.
Art. 220.
Moduli per la compilazione degli ordini di pagamento mod. S.M.51.
I titoli di spesa emessi dai Centri interregionali di elaborazione per il versamento delle ritenute di cui ai precedenti articoli da 214 a 219 sono compilati sui modd. S.M.51.
Detti modelli - oltre alle leggende prestampate "spese fisse", "ordine di pagamento" e ad altre diciture necessarie per identificare il Centro interregionale di elaborazione emittente - debbono avere un tracciato che consenta l'indicazione degli elementi essenziali del titolo, quali il suo numero d'ordine, la data, l'importo in cifre e in lettere, la rata cui si riferisce il versamento, il codice di imputazione della spesa, l'ufficio designato per il pagamento ed eventuali altri dati previsti dai programmi di elaborazione. I modelli stessi debbono altresì prevedere appositi spazi per l'indicazione del creditore, della causale del versamento, della modalità di estinzione e del numero d'ordine generale della partita. Tale ultimo elemento - trattandosi di titoli collettivi - è sostituito, in relazione alla causale del versamento, da una delle leggende previste dai precedenti articoli 125 (primo comma), 126 (secondo comma), 128 (primo comma - lettera e) e 129 (primo comma).
Gli stampati in parola sono anche utilizzati per il pagamento delle spese fisse varie di cui ai successivi articoli 223 e 226.
Art. 221.
Distinta di carico, mod. S.M.48, dei titoli emessi
per il versamento delle ritenute
Per ogni emissione di titoli mod. S.M.51 relativi al versamento delle ritenute, il Centro interregionale di elaborazione allestisce una distinta di carico mod. S.M.48, contenente i dati identificativi dei titoli stessi ed eventuali altre indicazioni previste dai programmi di elaborazione.
Nel modello in parola gli ordini di pagamento sono elencati in ordine di numero.
Per la spedizione dei modd. S.M.48 sono applicabili le disposizioni, relative ai modd. S.M.42, previste dal secondo comma del precedente articolo 203.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche per quanto riguarda gli analoghi modd. S.M.48 allestiti nel corso delle lavorazioni concernenti le spese fisse varie, di cui al successivo articolo 226.
Art. 222.
Distinta di spedizione, mod. S.M.49, degli ordini di pagamento emessi
per il versamento delle ritenute. - Elenco riepilogativo mod. S.M.50.
I titoli mod. S.M.51 emessi per il versamento delle ritenute vengono rimessi - dopo i riscontri di cui al precedente articolo 200 - agli uffici incaricati del pagamento o dell'estinzione, unitamente alle distinte di spedizione mod. S.M. 49.
Per ciascuno dei predetti uffici viene compilato un mod. S.M. 49 avente una numerazione progressiva per destinatario e per anno finanziario - nel quale sono riportati i dati identificativi degli ordini di pagamento spediti.
La spedizione avviene a mezzo pieghi assicurati, in ciascuno dei quali sono inseriti i titoli, il relativo mod. S.M.49 e due esemplari dell'elenco riepilogativo mod. S.M.50, di cui uno da restituire, debitamente firmato per ricevuta, dall'ufficio destinatario.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche per quanto riguarda gli analoghi modd. S.M. 49 e S.M.50 allestiti nel corso delle lavorazioni concernenti le spese fisse varie, di cui al successivo articolo 226.
Capo II
LA GESTIONE DELLE PARTITE DI SPESA FISSA
DIVERSE DALLE PENSIONI E DAGLI STIPENDI
Art. 223.
Spese erogate a mezzo ruoli di spesa fissa
Oltre alle pensioni e agli stipendi di cui ai precedenti articoli delle presenti Istruzioni, altre spese a carico del bilancio statale sono erogate a mezzo ruoli dati in carico alle Direzioni provinciali del Tesoro e gestiti dal sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Dette spese riguardano in genere:
- contributi vari;
- sovvenzioni diverse;
- annualità;
- fitti di locali ad uso di uffici statali;
- spese per il funzionamento di enti e istituti vari;
- canoni diversi;
- spese per la conservazione dei beni culturali;
- interessi su capitali;
- spese diverse.
Art. 224.
Segnalazioni e termini di validità delle stesse - Allestimento e trasmissione
dei supporti magnetici occorrenti per l'emissione dei titoli di spesa
e dei connessi elaborati - Esecuzione delle lavorazioni -
Numerazione e intestazione dei titoli
Gli elementi relativi alle spese fisse varie vengono acquisiti dal Centro nazionale di calcolo e contabilità in un particolare archivio magnetico, la cui movimentazione avviene mediante le segnalazioni effettuate dalle Direzioni provinciali del Tesoro con procedure analoghe a quelle previste dal precedente articolo 59.
Circa i termini di validità di tali segnalazioni, si intende estesa alle partite di cui trattasi, in quanto applicabile, la normativa stabilita, per gli stipendi, dal precedente articolo 209.
Per l'esecuzione delle lavorazioni inerenti l’emissione degli ordini di pagamento tratti sulle partite di spesa di cui trattasi e dei connessi elaborati, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'articolo 186 e nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 187. Le lavorazioni stesse si svolgono nel seguente ordine:
) stampa delle distinte di carico mod. S.M.48;
) stampa delle distinte di trasmissione degli ordini di pagamento agli uffici pagatori, mod. S.M.49;
) stampa degli elenchi riepilogativi dei titoli spediti, mod. S.M.50;
) stampa dei titoli di spesa mod. S.M.51.
Per la numerazione dei titoli di spesa in parola i Centri interregionali di elaborazione si attengono alle disposizioni di cui al precedente articolo 189.
L'intestazione dei titoli stessi deve essere conforme a quella risultante dai corrispondenti ruoli di spesa fissa. Lo stesso dicasi per le modalità di estinzione.
Si intendono estese alle spese fisse varie le disposizioni di cui all’ultimo comma dell'articolo 187.
Circa il contenuto dei modd. S.M.51, S.M.48, S.M.49 e S.M.50, si rinvia a quanto previsto dai precedenti articoli 220, 221 e 222.
Art. 225.
Periodicità e scadenza delle rate - Data di emissione e data di esigibilità
dei titoli di spesa -Localizzazione del pagamento dei titoli
Il pagamento delle spese fisse varie avviene con la periodicità e alle scadenze stabilite dalle Amministrazioni centrali che emettono i relativi ruoli e può essere anticipato o posticipato, secondo le prescrizioni contenute nei ruoli stessi.
La data di esigibilità, espressamente indicata sui titoli, può essere diversa da quella di emissione.
La localizzazione del pagamento dei titoli medesimi presso le diverse casse avviene con l'osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 192 e 193.
Art. 226.
Allestimento degli ordini di pagamento e dei connessi elaborati -
Controllo dei totali - Rettifica dei dati riportati sui titoli -
Annullamento - Spedizione dei titoli e degli altri elaborati
Per le operazioni di stampa, rifacimento, firma, separazione ed eventuale punzonatura degli ordini di pagamento si applica la normativa di cui al precedente articolo 194.
Circa l'allestimento dei modd. SM.48, S.M.49 e S.M.50 si rinvia alle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 221 e nell'ultimo comma dell'articolo 222.
Nel corso delle lavorazioni per l'allestimento degli ordini di pagamento e dei connessi elaborati e nelle successi ve operazioni per la spedizione degli stessi, vanno eseguiti controlli analoghi a quelli previsti dall'articolo 200.
Per la trasmissione agli uffici pagatori dei titoli mod. S.M.51, delle distinte di spedizione mod. S.M. 49 e degli elenchi riepilogativi mod. S.M.50 nonché per l’inoltro alle Direzioni provinciali del Tesoro delle distinte di carico mod. S.M.48, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli 201 e 203, riguardanti i corrispondenti titoli ed elaborati relativi agli stipendi.
Le rettifiche dei dati riportati sui titoli sono ammesse ed eseguite con l'osservanza della normativa di cui all’articolo 195, in quanto applicabile.
Si applica il disposto del precedente articolo 196, per quanto riguarda l'annullamento degli ordini di pagamento e il depennamento dalle distinte di carico.
Art. 227.
Estinzione degli ordini di pagamento mod. S.M.51
con le forme agevolative di riscossione.
D.P.R. 10/2/1984, n.21.
L'estinzione degli ordini di pagamento delle spese fisse varie mod. S.M.51, con le forme agevolative di riscossione consentite dal D.P.R. 10 febbraio 1984, n-21 può essere direttamente prevista dal ruolo di spesa fissa o richiesta dal beneficiario ed è regolata dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli da 204 a 207, in quanto applicabili.
Art. 228.
Affidamento del servizio alle Direzioni provinciali del Tesoro -
Compilazione manuale dei titoli per il pagamento delle spese fisse varie
La Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro può autorizzare l'affidamento della gestione dell'archivio magnetico delle spese fisse varie direttamente alle Direzioni provinciali del Tesoro, affinché provvedano autonomamente alle necessarie elaborazioni mediante i sistemi in dotazione, ai fini dell'allestimento dei titoli di spesa mod. S.M.51 e dei connessi elaborati.
Analogamente a quanto previsto per gli stipendi, è consentito che anche i titoli e i connessi elaborati per il pagamento delle spese fisse varie vengano emessi e firmati dalle Direzioni provinciali del Tesoro con procedimento manuale.
Si applica il disposto del secondo comma del precedente articolo 211.
Capo III
GLI ORDINI PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI
E DELLE SPESE FISSE VARIE SMARRITI,
SOTTRATTI, DISTRUTTI O DANNEGGIATI ATTI DI IMPEDIMENTO AL PAGAMENTO
Art. 229.
Rinnovazione dei titoli smarriti, sottratti, distrutti
o danneggiati prima del pagamento
Nel caso in cui tutti i titoli spediti a una Sezione di tesoreria provinciale, ad un ufficio postale o ad un altro ufficio assegnatario del pagamento siano smarriti, sottratti o distrutti prima del recapito al destinatario, il competente Centro interregionale di elaborazione fa luogo alla loro riemissione in base a una dichiarazione dell'ufficio pagatore - convalidata dalla Direzione provinciale del Tesoro che ha in carico le relative partite di spesa - nella quale sono precisate le circostanze in cui si sono verificati lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione, con l'impegno a restituire i titoli originali smarriti o sottratti - o erroneamente ritenuti distrutti - ove vengano in seguito rinvenuti. Gli elementi occorrenti per la compilazione della relazione possono essere rilevati, se necessario, dai verbali degli uffici dell'Amministrazione postale incaricati del trasporto e del recapito del piego assicurato contenente i titoli in parola.
I titoli dichiarati smarriti o sottratti - o erroneamente ritenuti distrutti - ancorché rinvenuti, non possono essere pagati senza formale autorizzazione della Direzione provinciale del Tesoro interessata, rilasciata previa assicurazione del Centro interregionale di elaborazione circa la non avvenuta emissione dei duplicati.
I nuovi titoli - sui quali va apposta in modo evidente la leggenda "duplicato" debbono essere in tutto identici a quelli smarriti, sottratti o distrutti e vanno inoltrati all'ufficio pagatore con distinta di spedizione - anch'essa recante la leggenda "duplicato" - avente lo stesso numero di quella originale, in modo che l'ufficio destinatario, qualora riceva successivamente il piego con i titoli dichiarati smarriti o sottratti - o erroneamente ritenuti distrutti - possa agevolmente rilevare, attraverso tale numero, l'avvenuta riemissione dei titoli stessi. Di tale riemissione deve essere presa nota, a cura della competente Direzione provinciale del Tesoro, sulla distinta di carico in suo possesso.
La procedura di cui ai commi precedenti non può essere adottata qualora una parte soltanto degli ordini di pagamento non sia pervenuta all'ufficio assegnatario. In tale caso l'emissione dei duplicati deve essere effettuata dalla competente Direzione provinciale del Tesoro con ordini di pagamento manuali, recanti, ovviamente, numeri d'ordine diversi da quelli dei titoli originali emessi dal Centro. Nell’ipotesi sopraccennata di smarrimento, sottrazione o distruzione parziale dei titoli destinati a un determinato ufficio pagatore, trovano applicazione - salvo quanto riguarda la numerazione - le disposizioni contenute negli articoli da 583 a 588 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro - terzo libro.
I sopracitati articoli trovano altresì applicazione - salvo quanto precisato per la numerazione dei duplicati - nella eventualità in cui lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione siano avvenuti dopo il recapito dei titoli agli uffici pagatori e prima del pagamento.
Il titolo che non può essere pagato in quanto danneggiato, va rimesso alla competente Direzione provinciale del Tesoro, la quale provvede al suo annullamento e all'emissione, con procedimento manuale, di un nuovo titolo, sempreché quello danneggiato sia identificabile con assoluta certezza attraverso i suoi elementi essenziali. In caso contrario, si applicano le disposizioni previste dal comma precedente in merito ai titoli distrutti dopo il recapito all'ufficio assegnatario e prima del pagamento.
Art. 230.
Titoli smarriti, sottratti, distrutti o danneggiati dopo il pagamento
I titoli smarriti, sottratti o distrutti dopo il pagamento sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 589 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro - terzo libro.
La medesima normativa trova applicazione nel caso in cui un titolo risulti danneggiato in modo tale che non siano identificabili con assoluta certezza i suoi elementi essenziali o la firma di quietanza del percipiente.
Art. 231.
Richiesta di titoli insoluti in possesso degli uffici pagatori -
Atti di impedimento al pagamento
In caso di errore o per altri plausibili motivi, i Centri interregionali di elaborazione possono richiedere agli uffici pagatori che titoli emessi per il pagamento degli stipendi o delle spese fisse varie, non ancora estinti, vengano loro restituiti per essere riemessi dopo le necessarie rettifiche o annullati.
Per i motivi e per i fini suesposti, anche le Direzioni provinciali del Tesoro (o eventualmente gli Uffici circoscrizionali o divisionali) possono richiedere agli uffici pagatori la restituzione di titoli ancora insoluti emessi dai competenti Centri interregionali di elaborazione sulle partite di spesa fissa da esse amministrate.
Per quanto riguarda gli atti di impedimento al pagamento dei titoli di cui trattasi, notificati dai terzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 560 e seguenti delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro - terzo libro.
Capo IV
LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO ESTINTI
Art. 232.
Scarico dei titoli emessi
Art. 37 D.P.R. 8/7/1986, n°429.
In sede di contabilizzazione mensile dei titoli estinti, la Banca d'Italia rende disponibili per il Centro nazionale di calcolo e contabilità i supporti magnetici contenenti i dati relativi ai titoli stessi. Tali dati vengono comparati con quelli, presenti sui supporti in possesso del Centro medesimo, relativi ai titoli emessi con procedimento automatizzato o manuale e non ancora estinti, al fine di accertarne l'esatta corrispondenza e, quindi, la regolarità. Nel corso delle operazioni di comparazione, i sopracitati supporti dei titoli emessi vengono completati con le informazioni relative all'estinzione e alla contabilizzazione.
Alla chiusura dell'anno finanziario il Centro predetto allestisce e trasmette ai Centri interregionali di elaborazione e alle competenti Direzioni provinciali del Tesoro elenchi analitici dei titoli rimasti insoluti.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 233.
Eliminazione di dati presenti negli elaborati. - Indicazione di nuovi dati
La Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro può disporre che uno o più dati presenti negli elaborati allestiti con procedimento automatizzato possano essere eliminati - e il tracciato dei relativi stampati modificato in conseguenza - ove non risultino indispensabili ai fini del corretto svolgimento dei servizi dei Centri del sistema informativo e delle Direzioni provinciali del Tesoro. L'eliminazione e la modifica del tracciato degli stampati non possono comunque riguardare dati contenuti negli assegni di pensione e negli altri titoli di pagamento.
Di contro, la predetta Direzione generale può stabilire che nuovi dati siano riportati negli elaborati - modificando o meno il tracciato dei relativi stampati - qualora ciò venga ritenuto necessario per un migliore svolgimento dei servizi o per una più completa informazione agli amministrati, fermo restando che la modifica del tracciato degli assegni di pensione e degli altri titoli di pagamento può essere disposta soltanto con gli strumenti espressamente previsti, al riguardo, dalla normativa vigente.
Art. 234.
Movimentazione dei dati contenuti in banca dati
e allestimento degli elaborati concernenti le Direzioni provinciali del Tesoro strutturate in circoscrizioni territoriali.
D.P.R. 20/1/1988 (G.U. n.46 del 25/2/1988).
Ai fini di quanto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 59, nel caso di Direzioni provinciali del Tesoro strutturate in circoscrizioni territoriali a norma del D.P.R. 20 gennaio 1988 (G.U. n.46 del 25/2/1988) successive modificazioni - nelle quali le partite in carico per pensioni, stipendi e altre spese fisse sono state ripartite tra le diverse circoscrizioni e le divisioni facenti organicamente parte delle Direzioni medesime - le autorizzazioni a disporre o convalidare le transazioni di banca dati sono sottoscritte dai titolari o reggenti dei competenti Uffici circoscrizionali o divisionali ovvero dai funzionari da questi delegati.
I sottoindicati elaborati riguardanti le Direzioni provinciali del Tesoro di cui trattasi debbono essere allestiti distintamente per ciascuna delle suddette unità operative e trasmessi alle stesse a cura del competente Centro:
- mod. S.M.13;
- mod. S.M.15;
- mod. S.M.41/A;
- mod. S.M.42;
- elenchi dei titoli relativi al pagamento degli stipendi e delle spese fisse varie insoluti alla chiusura dell'anno finanziario;
- certificazioni, mod. 101, rilasciate ai fini fiscali;
- tabulati riguardanti il conguaglio fiscale effettuato sia per le pensioni che per gli stipendi;
- tabulati vari ed estratti dei pagamenti a fini di riscontro concernenti tanto le pensioni che gli stipendi.
Analoga procedura va adottata per i seguenti elaborati riguardanti il versamento delle ritenute non erariali:
- mod. S.M.48;
- mod. S.M.49;
- mod. S.M.50. Anche l'emissione dei relativi ordini di pagamento mod. S.M.51 deve avvenire distintamente per unità operativa.
I modd. S.M.16 sono allestiti per Direzione provinciale del Tesoro; uno stralcio degli stessi, per la parte di competenza, è rimesso a ciascun Ufficio circoscrizionale o divisionale.
Art. 235.
Trasferimento e scambio di dati con l'impiego di tecnologie diverse
da quella rappresentata dai supporti magnetici
Ove l'evoluzione della tecnologia e le risorse a disposizione del sistema informativo lo consentano, i supporti magnetici il cui impiego è previsto dalle presenti Istruzioni per il trasferimento o lo scambio di dati tra i diversi Centri ovvero tra questi e le strutture informatiche di altri uffici, amministrazioni ed enti possono essere sostituiti da supporti ottici o da trasmissioni in linea.
Art. 236.
Rinvio alle disposizioni vigenti
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Istruzioni in materia di ordinazione dei pagamenti a favore degli intestatari dei ruoli di pensione, di stipendio e di altre spese fisse amministrati dalle Direzioni provinciali del Tesoro, si applicano le disposizioni di cui al R.D. 18 novembre 1923, n.2440, al relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e alle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro.
Tabella I
PRINCIPALI STAMPATI IN USO
A - STAMPATI DI SERIE S.M.
S.M. 8 - Assegno di conto corrente postale di serie speciale
S.M. 8 bis - Assegno di conto corrente postale di serie speciale comprensivo di un secondo tagliando, da utilizzare per le comunicazioni ai beneficiari
S.M. 8 ter - Assegno di conto corrente postale di serie speciale con unito certificato di imposta mod. 201
S.M. 11 - Distinta di conferma degli assegni localizzati presso ciascun ufficio pagatore o da accreditare in conto corrente postale
S.M. 13 - Distinta di carico degli assegni emessi
S.M. 15 - Distinta degli assegni insoluti, scaduti di validità
S.M. 16 - Distinta degli assegni estinti compresi nelle contabilità mensili
S.M. 19 - Busta con finestra trasparente per la spedizione degli assegni agli aventi diritto
S.M. 21 - Distinta delle pensioni pagabili all'estero
S.M. 22 - Registro di movimento del conto corrente postale di serie speciale
S.M. 23 - Registro dei movimenti contabili relativi a ciascun codice di imputazione della spesa
S.M. 24 - Distinta riassuntiva annuale delle contabilità rese a ciascun Organo di controllo e di trasmissione delle quietanze e dei vaglia del Tesoro a pareggio
S.M. 25 - Distinta degli assegni pagati, versati mensilmente da ciascuna Direzione provinciale delle poste (Ragioneria)
S.M. 25/A - Nota di addebito al conto corrente postale di serie speciale dell'importo degli assegni pagati, versati mensilmente da ciascuna Direzione provinciale delle poste (Ragioneria) e ammessi al rimborso
S.M. 26 - Domanda di rinnovazione degli assegni scaduti, smarriti, sottratti o distrutti
S.M. 27 - Distinta riepilogativa degli importi totali dei modd. S.M. 16 trasmessi a ciascun Organo di controllo unitamente ai relativi assegni estinti
S.M. 28 - Etichetta da apporre sui pieghi contenenti gli assegni destinati a ogni singolo ufficio postale pagatore
S.M. 38 - Ordine collettivo per il pagamento degli stipendi
S.M. 38 ter - Prospetto nominativo dei creditori da unire all'ordine collettivo per il pagamento degli stipendi, mod. S.M.38
S.M. 39 - Distinta delle competenze mensili corrisposte a ciascun creditore con ordine di pagamento collettivo o individuale
S.M. 40 - Ordine individuale per il pagamento degli stipendi
S.M. 41 - Elenco di trasmissione degli ordini di pagamento degli stipendi
S.M. 41/A - Attestazione di ricevuta degli ordini di pagamento degli stipendi
S.M. 42 - Distinta di carico degli ordini di pagamento degli stipendi emessi
S.M. 48 - Distinta di carico degli ordini emessi per il pagamento delle spese fisse varie e per il versamento delle ritenute gravanti sugli stipendi
S.M. 49 - Elenco di trasmissione degli ordini di pagamento delle spese fisse varie e di quelli per il versamento delle ritenute gravanti sugli stipendi
S.M. 50 - Elenco riepilogativo dei titoli di spesa mod. S.M.51 trasmessi agli uffici pagatori
S.M. 51 - Ordine per il pagamento delle spese fisse varie e per il versamento delle ritenute gravanti sugli stipendi
A
S.M. R/152 - Autorizzazione per l'addebito al conto corrente postale di seri speciale dell'importo degli assegni pagati, versati mensilmente da ciascuna Direzione provinciale delle poste (Ragioneria) e ammessi al rimborso
S.M. 343 - Ordine di pagamento per il versamento delle ritenute extraerariali operate a favore degli enti creditori
B- ALTRI STAMPATI UFFICIALI
56 ter C.G. e
56 ter C.G. mod. - Ordine collettivo di alimentazione del conto corrente postale di serie speciale
190 T - Registro di carico e scarico degli assegni estinti versati dalle Direzioni provinciali delle poste (Ragionerie)
230 bis T - Registro di prenotazione degli ordini di pagamento emessi per l'alimentazione del conto corrente postale di serie speciale
101 - Certificato di imposta per gli stipendi
201 - Certificato di imposta per le pensioni
B
Tabella II
TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER L'ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI
Titolo I - DIREZIONE - AFFARI GENERALI - PERSONALE - NORMATIVA
Categoria 1 - Direzione e affari generali
Articolo 1 - Questioni di massima e circolari relative alla Direzione e agli affari generali
Articolo 2 - Verifiche ispettive
Articolo 3 - Relazioni alla Direzione generale sulle attività svolte o in corso di svolgimento
Articolo 4 - Verbali di consegna
Articolo 5 - Deleghe di firma del dirigente
Articolo 6 - Supporti per l'apposizione automatica delle firme del dirigente e del sostituto - Comunicazioni dei facsimili di firma agli Organi di controllo e ad altri uffici
Articolo 7 - Raccolta dei facsimili di firma dei Direttori provinciali del Tesoro e dei loro sostituti
Articolo 8 - Raccolta dei facsimili di firma (e sigle) del personale in servizio
Articolo 9 - Gestione dei messaggi e dei fax
Articolo 10 - Scarto degli atti d'archivio
Articolo 11 - Varie
Categoria 2 - Personale
Articolo 1 - Questioni di massima e circolari relative alla gestione del personale
Articolo 2 - Atti riservati
Articolo 3 - Fascicoli relativi al personale
Articolo 4 - Personale addetto alla gestione degli impianti tecnologici (idrico, elettrico, condizionamento d'aria, riscaldamento, etc.)
Articolo 5 - Firme di presenza
Articolo 6 - Firme di presenza per prestazioni straordinarie
Articolo 7 - Firme di presenza per compenso incentivante ed altre
Articolo 8 - Rapporti con le Organizzazioni sindacali
Articolo 9 - Contrattazione decentrata
Articolo 10 - Decreti direttoriali di concessione del trattamento di pensione diretta e di riversibilità
Articolo 11 - Altri decreti direttoriali
Articolo 12 - Rilascio delle tessere di riconoscimento
Articolo 13 - Rapporti con le U.S.L. - Servizio di medicina del lavoro in materia di igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro
Articolo 14 - Concorsi presso il Ministero del Tesoro
Articolo 15 - Elezioni dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione
Articolo 16 - Cassa sovvenzioni
Articolo 17 - Pubbliche relazioni
Articolo 18 - Varie
Categoria 3 - Leggi - Istruzioni - Disposizioni di servizio
Articolo 1 - Legge e regolamento di contabilità Generale dello Stato
Articolo 2 - Istruzioni generali sui servizi del Tesoro
Articolo 3 - Istruzioni sul funzionamento dei Centri del sistema informativo
Articolo 4 - Leggi e regolamenti di diretta applicazione da parte dei Centri del sistema informativo
Articolo 5 - Disposizioni varie di servizio
Categoria 4 - Circolari e messaggi
Articolo 1 - Circolari della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro
Articolo 2 - Circolari della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie provinciali dello Stato
Articolo 3 - Circolari del Provveditorato generale dello Stato
Articolo 4 - Circolari della Banca d'ltalia
Articolo 5 - Circolari dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni
Articolo 6 - Circolari di altre Amministrazioni ed Enti
Articolo 7 - Messaggi e fax contenenti disposizioni di servizio
Titolo II - ECONOMATO - CONSEGNATARIO
Categoria 1 - Locali e forniture
Articolo 1 - Questioni di massima e circolari relative ai locali e alle forniture
Articolo 2 - Locali, mobili e arredamenti
Articolo 3 - Apparati e sistemi di elaborazione
Articolo 4 - Macchine ausiliarie
Articolo 5 - Automezzi di servizio
Articolo 6 - Timbri ufficiali e altri timbri
Articolo 7 - Materiale vario
Articolo 8 - Registri e stampati
Articolo 9 - Rapporti contrattuali con ditte fornitrici
Articolo 10 - Contratti vari
Articolo 11 - Varie
Categoria 2 - Gestione di fondi e valori - Deleghe per la riscossione e modalità agevolative
Articolo 1 - Questioni di massima e circolari relative alla materia
Articolo 2 - Ordini di accreditamento - Ordinativi e buoni di prelevamento in contanti
Articolo 3 - Valori diversi
Articolo 4 - Deleghe alla riscossione rilasciate dal personale e modalità agevolative per la riscossione
Articolo 5 - Rapporti con il Provveditorato generale dello Stato per l'assegnazione dei fondi
Articolo 6 - Varie
D
Titolo III - SERVIZI GENERALI
Categoria 1 - Generalità sui servizi - Organizzazione e adempimenti diversi
Articolo 1 - Questioni di massima e circolari relative alla materia
Articolo 2 - Situazioni periodiche sui servizi
Articolo 3 - Raccolta e segnalazione di dati statistici
Articolo 4 - Richieste e notizie varie relative ai servizi
Articolo 5 - Manutenzione dei sistemi di elaborazione, delle macchine ausiliarie e degli impianti tecnologici (idrico, elettrico, condizionamento d'aria, riscaldamento, etc.)
Articolo 6 - Fermi macchina e relative segnalazioni
Articolo 7 - Relazioni circa il funzionamento e il fabbisogno di macchine ausiliarie
Articolo 8 - Fogli di lavorazione
Articolo 9 - Rapporti e relazioni di servizio provenienti dai vari Uffici del Centro
Articolo 10 - Varie
Categoria 2 - Gestione operativa
Articolo 1 - Questioni di massima e circolari relative alla materia
Articolo 2 - Messaggi e fax, trasmessi e ricevuti, relativi alla gestione operativa
Articolo 3 - Turni di lavoro
Articolo 4 - Varie
Categoria 3 - Organizzazione
Articolo 1 - Questioni di massima e circolari relative all'organizzazione
Articolo 2 - Rapporti con le Amministrazioni centrali in materia di organizzazione
Articolo 3 - Disposizioni interne in materia di organizzazione - Ordini di servizio
Articolo 4 - Varie
Titolo IV - SERVIZI TECNICI
Categoria 1 - Controllo logico degli accessi in banca dati e riscontri circa lo svolgimento delle lavorazioni
Articolo 1 - Disposizioni di massima e circolari relative alla materia
Articolo 2 - Messaggi operativi
Articolo 3 - Log di sistema - Giornale di schedulazione
Articolo 4 - Varie
Categoria 2 - Lavorazioni automatizzate
Articolo 1 - Questioni di massima e circolari relative alle lavorazioni automatizzate
Articolo 2 - Rapporti con la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro circa le lavorazioni on line
Articolo 3 - Rapporti con la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro circa le lavorazioni batch
Articolo 4 - Rapporti con altri Centri circa le lavorazioni on line
Articolo 5 - Rapporti con altri Centri circa le lavorazioni batch
Articolo 6 - Rapporti con le Direzioni provinciali del Tesoro circa le lavorazioni on line
Articolo 7 - Rapporti con le Direzioni provinciali del Tesoro circa le lavorazioni batch
Articolo 8 - Integrazione delle procedure con altre Amministrazioni, Uffici ed Enti
Articolo 9 - Varie
E
Categoria 3 - Acquisizione, gestione e riscontro dati
Articolo 1 - Disposizioni di massima e circolari relative alla materia
Articolo 2 - Ricevimento ed esame degli elaborati e dei supporti per acquisizione dati
Articolo 3 - Registrazione e verifica dei dati
Articolo 4 - Trasmissione al sistema centrale dei dati acquisiti
Articolo 5 - Riscontro e spedizione degli elaborati prodotti con l'applicazione delle procedure automatizzate
Articolo 6 - Varie
Titolo V - SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRATTAMENTO DEI TITOLI DI PAGAMENTO
Categoria 1 - Gestione amministrativa
Articolo 1 - Questioni di massima e circolari relative alla gestione amministrativa
Articolo 2 - Corrispondenza con le Direzioni provinciali del Tesoro e con gli amministrati in materia di stipendi e altre spese fisse
Articolo 3 - Corrispondenza con le Direzioni provinciali del Tesoro e con gli amministrati in materia di pensioni
Articolo 4 - Operazioni inerenti le pensioni pagabili all'estero
Articolo 5 - Corrispondenza attinente gli assegni di pensione da emettere con la procedura d'urgenza
Articolo 6 - Versamento delle ritenute erariali e dei contributi a favore del servizio sanitario nazionale
Articolo 7 - Versamento delle ritenute extraerariali e di quelle associative gravanti sugli stipendi
Articolo 8 - Versamento delle ritenute extraerariali e di quelle associative gravanti sulle pensioni
Articolo 9 - Rapporti con l'Amministrazione postale
Articolo 10 - Varie in materia di stipendi
Articolo 11 - Varie in materia di pensioni
Articolo 12 - Varie in materia di altri servizi
Categoria 2 - Riscontro e spedizione dei titoli
Articolo 1 - Disposizioni di massima e circolari relative alla materia
Articolo 2 - Rapporti con le Direzioni provinciali del Tesoro
Articolo 3 - Rapporti con la Direzione provinciale del tesoro di Roma circa le pensioni pagabili all'estero
Articolo 4 - Rapporti con la Banca d'ltalia circa gli accreditamenti in conto corrente bancario
Articolo 5 - Rapporti con le Tesorerie
Articolo 6 - Rapporti con le Ragionerie provinciali delle poste
Articolo 7 - Rapporti con il Centro compartimentale servizio bancoposta circa i postagiro emessi
Articolo 8 - Rapporti con gli Uffici postali pagatori
Articolo 9 - Varie
F
Titolo VI - GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE DI SERIE SPECIALE -
CONTABILIZZAZIONE DEI TITOLI ESTINTI
Categoria 1 - Gestione del conto corrente postale di serie speciale
Articolo 1 - Rapporti con l'Amministrazione postale
Articolo 2 - Rapporti con le Tesorerie
Articolo 3 - Rapporti con la Corte dei Conti
Articolo 4 - Rapporti con gli organi di controllo diversi dalla Corte dei Conti
Articolo 5 - Varie
Categoria 2 - Assegni estinti da contabilizzare
Articolo 1 - Disposizioni di massima e circolari relative alla materia
Articolo 2 - Ricevimento degli assegni e dei relativi modd. S.M.25
Articolo 3 - Ricevimento dei postagiro e dei relativi modd. S.M.11
Articolo 4 - Assegni stralciati
Articolo 5 - Lavorazioni automatizzate e manuali
Articolo 6 - Varie
Categoria 3 - Titoli estinti
Articolo 1 - Disposizioni di massima e circolari relative alla materia
Articolo 2 - Rapporti con gli altri Centri
Articolo 3 - Rapporti con le Direzioni provinciali del Tesoro
Articolo 4 - Rapporti con il Ministero delle poste e telecomunicazioni - Direzione centrale servizi bancoposta
Articolo 5 - Rapporti con il Centro compartimentale servizi bancoposta
Articolo 6 - Rapporti con le Direzioni provinciali delle poste - Ragionerie
Articolo 7 - Rapporti con la Corte dei Conti - Rilievi
Articolo 8 - Rapporti con gli Organi di controllo diversi dalla Corte dei Conti - Rilievi
Articolo 9 - Contabilizzazione degli ordini di pagamento degli stipendi
Articolo 10 - Contabilizzazione degli ordini di pagamento delle spese fisse varie
Articolo 11 - Richiesta in visione di assegni contabilizzati
Articolo 12 - Assegni distrutti, sottratti, smarriti o danneggiati
Articolo 13 - Varie
Categoria 4 - Spedizione dei documenti contabili, dei titoli estinti e di altri elaborati - Adempimenti diversi
Articolo 1 - Spedizione degli assegni estinti, dei modd. S.M.16 e dei modd. S.M.27 agli Organi di controllo
Articolo 2 - Spedizione dei modd. S.M.16 e dei modd. S.M.15 alle Direzioni provinciali del Tesoro
Articolo 3 - Spedizione di elaborati contabili agli altri Centri
Articolo 4 - Spedizione di elaborati vari agli altri Centri
Articolo 5 - Spedizione di elaborati vari alle Direzioni provinciali del Tesoro
Articolo 6 - Varie
IN RELAZIONE A PARTICOLARI ESIGENZE DEI CENTRI, GLI ARTICOLI POSSONO ESSERE SUDDIVISI, A LORO VOLTA, IN LETTERE (a), b) c) ....)
G