La Direzione generale del debito pubblico ha la propria sede in Roma ed è rappresentata dal Direttore generale, che ha una propria autonomia di funzioni.

Le Direzioni provinciali del tesoro ricevono ed istruiscono le domande per le operazioni che riguardano il debito pubblico e le trasmettono, insieme con i documenti ed i titoli, alla Direzione generale. In Roma, le attribuzioni delle Direzioni provinciali sono esercitate dalla Direzione generale a mezzo dell’Ufficio di ricevimento delle domande.

 

I prestiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico sono attualmente i seguenti:

 

 

CONSOLIDATI
 

1) Prestito nazionale "Rendita 5%-1935".

 

 

REDIMIBILI

 

2) Prestito Redimibile 3,50%-1934;

 

3) Prestito della Ricostruzione 3,50%;

 

4) Prestito della Ricostruzione 5%;

 

5) Prestito della Riforma Fondiaria - Redimibile 5%;

 

6) Prestito nazionale redimibile 5% "Trieste";

 

7) Debito Redimibile 5%-1954, per indennizzo beni italiani perduti all’estero per effetto del Trattato di pace.

 

 

 

BUONI DEL TESORO POLIENNALI

 

 

8) Buoni del tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1964;

 

9) Buoni del tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1965;

 

10) Buoni del tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1966;

 

11) Buoni del tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° ottobre 1966;

 

12) Buoni del tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1968;

 

13) Buoni del tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1969;

 

14) Buoni del tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1970;

 

15) Buoni del tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1971.

 
IL MINISTRO DEL TESORO

 

 

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269, del 14 ottobre 1963;

 

Visto il regolamento generale sul debito pubblico, approvato con r. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

 

 

DECRETA
 
 
Art. 1.
 

Sono approvate le annesse Istruzioni generali sul servizio del debito pubblico.

 

Art. 2.

 

Le dette istruzioni andranno in vigore dal 16 dicembre 1963.

 

 

Roma, 20 novembre 1963.

 

 

Il Ministro
COLOMBO
 
TITOLO I
 
 
Capo I
 
Servizio del debito pubblico nelle provincie
 
 
§ 1.
Organi periferici
 

Per l’espletamento dei compiti di istituto, la Direzione generale del debito pubblico si avvale, nelle provincie, delle Direzioni provinciali del tesoro e della Banca d’Italia - Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

 

 

§ 2.
Direzioni provinciali del tesoro
 

Le funzioni relative al servizio del debito pubblico demandate alle Direzioni provinciali del tesoro sono esercitate da un incaricato del servizio stesso, sotto il controllo del Direttore provinciale del tesoro o di un suo delegato. Quest’ultimo non può mai, neanche in caso di urgenza, esplicare le funzioni dell’incaricato del servizio. Tanto l’incarico del servizio che quello delle funzioni di controllo devono essere dati dal Direttore provinciale del tesoro con ordine scritto, che deve essere rinnovato in caso di sostituzione o di trasferimento degli impiegati delegati o di quelli deleganti.

Nell’ordine di nomina dell’incaricato del servizio deve essere designato l’impiegato - prescelto dall’incaricato stesso con approvazione del Direttore provinciale del tesoro - tenuto a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

 
 
§ 3.
Attribuzioni delle Direzioni provinciali del tesoro
 

Le Direzioni provinciali del tesoro, esclusa quella di Roma, hanno, per il servizio del debito pubblico, le seguenti attribuzioni:

1) ricevere, dalle parti, le domande per operazioni di debito pubblico, i documenti ed i titoli nominativi, nonché quelli al portatore, quando debbano essere annullati all’atto della presentazione;

2) accertare la legittimità dei titoli;

3) provvedere, alla presenza dell’esibitore, all’annullamento dei titoli al portatore, mediante perforazione ed applicazione, sul corpo e sulle cedole, del bollo ad inchiostro oleoso, recante la leggenda "Annullato". Sulla prima delle cedole unite a ciascuno dei titoli esibiti, il detto bollo si applica parallelamente alle linee del testo, mentre, per le altre, trasversalmente; ciò allo scopo di stabilire, nel caso di discordanza con gli atti, il numero di cedole con le quali i titoli furono presentati dalla parte ;

4) ricevere le dichiarazioni amministrative di cui alla lettera c) dell’art. 14 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 (Gazzetta Ufficiale n. 269, del 14 ottobre 1963);

5) rilasciare, per i titoli depositati, la ricevuta staccata dal bollettario a matrice mod. 241-D.P.;

6) trasmettere alla Direzione generale le domande , i documenti, i titoli al portatore annullati all’atto del ricevimento e quelli nominativi;

7) riscontrare la regolarità delle operazioni di affogliamento dei titoli nominativi eseguite dalle Sezioni di tesoreria provinciale;

8) presenziare alla confezione e chiusura dei pieghi contenenti titoli al portatore non annullati, che dalle Sezioni di tesoreria provinciale vengono spediti alla Direzione generale del debito pubblico, ad altra Sezione di tesoreria provinciale, alle filiali della Banca d’Italia o ad altra Amministrazione; nonché all’apertura e ricognizione dei pieghi contenenti titoli al portatore non annullati, pervenuti alla Sezione di tesoreria provinciale da qualsiasi Amministrazione o ufficio statale.

Le Direzioni provinciali del tesoro hanno anche tutte le altre attribuzioni, concernenti il servizio del debito pubblico, ad esse assegnate da leggi, da regolamenti o da speciali disposizioni.

 

 

§ 4.

Attribuzioni dell’Ufficio ricevimento delle domande

 

Per la provincia di Roma, le attribuzioni relative al servizio del debito pubblico di competenza delle Direzioni provinciali del tesoro sono esplicate, in genere, dall’Ufficio ricevimento delle domande della Direzione generale del debito pubblico. Peraltro, il Direttore provinciale del tesoro di Roma, o il suo delegato, interviene presso la coesistente Sezione di tesoreria provinciale per le sole operazioni di riscontro e di vigilanza di cui al n. 7 e al n. 8 del § 3, eccezion fatta per i titoli consegnati dalla Sezione di tesoreria provinciale.

Il detto Ufficio ricevimento delle domande rilascia, per titoli depositati, la ricevuta mod. 25-A.

 

 

§ 5.

Attribuzioni specifiche del Direttore provinciale del tesoro

 

Esclusivamente al Direttore provinciale del tesoro o, in caso di sua assenza od impedimento, all’impiegato che assume la reggenza della Direzione, sono conferite le seguenti attribuzioni:

a) la nomina, mediante apposito ordine scritto, dell’incaricato del servizio del debito pubblico e la designazione dell’impiegato tenuto a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento;

b) la verifica, alla fine di ogni mese e, ove necessario, anche straordinariamente, del contenuto della cassaforte e la compilazione del prescritto processo verbale mod. 248-D.P.;

c) la firma della ricevuta mod: 269-D.P., da unire ai conti giudiziali, a dimostrazione del discarico dei bollettri mod. 241-D.P.;

d) il visto sul conto giudiziale dell’incaricato del servizio

 

 

§ 6.
Attribuzioni del Direttore provinciale del tesoro
per le quali è ammessa delega

 

Il Direttore provinciale del tesoro:

- presenzia alle operazioni di cui al n. 8 del paragrafo 3;

- custodisce una delle due chiavi della cassaforte in dotazione per il servizio del debito pubblico;

- vidima le ricevute ( madre e figlia) mod. 241-D.P.

Dette attribuzioni possono essere delegate al altro impiegato, ma ciò non esonera il Direttore da ogni ingerenza e responsabilità circa l’andamento del servizio del debito pubblico. Egli ha pertanto l’obbligo di sorvegliare lo scrupoloso adempimento dell’incarico da parte del suo delegato, la cui responsabilità non diminuisce la sua, in caso di deficienza nella direzione o nella sorveglianza.

 

 

§ 7.
Direttore provinciale del tesoro
e incaricato del servizio del debito pubblico
 

L’incaricato del servizio ha i seguenti compiti:

a) ricevimento delle domande, dei documenti e dei titoli;

b) annullamento dei titoli al portatore, dopo averne accertata la legittimità e la regolarità;

c) rilascio delle ricevute mod. 241-D.P.;

d) ricevimento e firma delle dichiarazioni amministrative, di cui alla lettera c) dell’art. 14 del testo unico delle leggi sul debito pubblico. Qualora l’incaricato del servizio non appartenga alla carriera direttiva, gli adempimenti di cui alla presente lettera d) sono demandati al Capo dell’Ufficio;

e) tenuta del giornale di carico e scarico mod. 242-D.P.;

f) qualunque altra mansione inerente al servizio stesso.

Se nell’espletamento delle sue attribuzioni, l’incaricato del servizio dovesse giovarsi dell’opera di altri impiegati, la responsabilità dell’incaricato è estesa anche all’operato di questi ultimi.

Il Direttore provinciale del tesoro, o il suo delegato, controlla la regolarità dei titoli presentati dalle parti, riscontra la concordanza di essi con le indicazioni riportate nelle domande e accerta, per i titoli al portatore, che gli stessi

siano stati regolarmente annullati e muniti del prescritto visto dell’esibitore. Egli risponde , insieme con l’incaricato del servizio, della regolarità delle registrazioni effettuate nel giornale di carico e scarico mod.242-D.P.

 

 

§ 8.
Custodia dei titoli in cassaforte. Responsabilità
 

I titoli al portatore, ancorché annullati, e quelli nominativi devono essere custoditi in apposita cassaforte, a due chiavi, a congegni diversi, di cui una affidata all’incaricato del servizio e l’altra al Direttore provinciale del tesoro, o al suo delegato, in modo che nessun movimento di valori possa essere eseguito senza il contemporaneo concorso dell’uno e dell’altro.

I detentori delle chiavi devono custodirle personalmente.

In caso di impedimento di coloro cui è affidata la custodia delle due chiavi della cassa, queste non possono essere prese in consegna da altri se non previa ricognizione dei valori esistenti nella cassa stessa e mediante apposito verbale, da redigere in duplice esemplare, di cui uno deve essere custodito tra gli atti di ufficio e l’altro deve essere trasmesso alla Direzione generale del debito pubblico. Il doppio di ciascuna delle due chiavi della cassa è custodito dal detentore dell’altro esemplare, in piego sigillato, con le debite cautele. Ciò deve risultare da formale dichiarazione da conservare in atti.

 

 

§ 9.
Verifiche alla cassaforte

 

L’accertamento della consistenza dei titoli e dei bollettari mod. 241-D.P. custoditi nella cassaforte, deve essere eseguito, con accuratezza, in via ordinaria ogni mese ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga il Direttore provinciale del tesoro. Tali verifiche devono essere eseguite personalmente dal Direttore provinciale del tesoro o dal reggente la Direzione provinciale.

 

 

§ 10.
Attribuzioni delle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato

 

Alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono affidati.

1) il ricevimento, la custodia e la consegna alle parti dei titoli nominativi e al portatore e di altri valori trasmessi dalla Direzione generale ad operazioni ultimate;

2) il ricevimento dalle parti e la trasmissione alla Direzione generale, per la convalidazione, dei titoli al portatore e delle cedole logori, ridotti in frammenti o sospetti di illegittimità;

3) il ricevimento e l’inoltro alla Direzione generale dei titoli al portatore vincenti premi e delle relative domande, dopo l’accertamento della loro regolarità;

4) il ricevimento delle domande e dei certificati nominativi per l’unione di un nuovo foglio di tagliandi di ricevuta e le relative operazioni di affogliamento;

5) la custodia dei fogli di ruolo relativi a titoli nominativi;

6) la spedizione, nei casi di trasferimento dei pagamenti, dei fogli di ruolo ad altra Sezione di tesoreria;

7) il pagamento delle rate d’interessi dei debiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, il rimborso del capitale dei titoli al portatore scaduti, sorteggiati o comunque estinti; il pagamento dei buoni e mandati emessi dalla Direzione generale;

8) le operazioni di cambio dei titoli al portatore e tutti gli altri incarichi che siano ad esse di volta in volta conferiti in forza di leggi, di regolamenti, di particolari disposizioni o di intese fra la Direzione generale e l’Amministrazione centrale della Banca d’Italia, sentita la Direzione generale del Tesoro.

La Sezione di tesoreria provinciale di Roma è dispensata dalle operazioni di cui ai numeri 2 e 3, poiché, per la provincia di Roma, le domande ed i relativi titoli devono essere presentati direttamente all’Ufficio ricevimento delle domande della Direzione generale.

 

 

 
CAPO II
 
Registri, bollettari, avvisi e stampati
 
 
§ 11.
Registri per il servizio del debito pubblico in uso presso
le Direzioni provinciali del tesoro

Per il servizio del debito pubblico, le Direzioni provinciali del tesoro devono tenere i seguenti registri:

1) protocollo speciale (mod. 1 servizio promiscuo);

2) registro delle dichiarazioni amministrative per operazioni su titoli di debito pubblico (mod. 29-A), formato dalla raccolta delle dichiarazioni stesse, in ordine progressivo;

3) giornale di carico e scarico (mod. 242-D.P.) dei titoli ricevuti dalle parti e trasmessi alla Direzione generale;

4) registro (mod. 244-D.P.) di spedizione dei pieghi contenenti titoli;

5) registro (mod. 268-D.P.) di carico e scarico dei bollettari mod. 241-D.P.;

6) registro (mod. 275-D.P.) di passaggio alla Sezione di tesoreria provinciale degli ordini di ricevimento titoli (mod. 274-D.P.):

 

 

§ 12.
Scritture per il servizio del Debito Pubblico presso

le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.

 

Le Sezioni di Tesoreria provinciale, per il servizio del Debito Pubblico, devono tenere i seguenti registri:

1) registro (mod. 271 D.P.) di carico e scarico dei fogli di ruolo dei titoli nominativi dei prestiti consolidati e redimibili e dei buoni del Tesoro poliennali nonché delle formule di ricevuta relative a pagamento di interessi sottoposto a condizione o a termine;

2) registro schede mobili (mod. 52 T.) dei pagamenti delle rate di interessi sui debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, dei rimborsi dei capitali su titoli estratti, scaduti o comunque estinti e dei pagamenti di buoni interessi e di mandati emessi dalla Direzione Generale;

3) registro di spedizione (mod. 244 D.P.) per l’invio, alla Direzione Generale del Debito Pubblico, dei titoli e altri valori;

4) registro (mod. 270 B) dei pieghi assicurati ritirati dagli Uffici Postali;

5) registro (mod. 137. T.) di assicurazione.

Il movimento di carico e scarico dei titoli e valori concernenti il servizio del Debito Pubblico è tenuto in evidenza nelle schede di cui ai successivi paragrafi 18 e 24.

 

 

§ 13.
Bollettari con marchio a secco delle ricevute mod. 241-D.P.
e mod. 25-A. Inserti con marchio a secco mod. 243-D.P.

 

I bollettari e gli inserti con marchio a secco in uso per il servizio di debito pubblico sono:

a) per le Direzioni provinciali del tesoro, il mod. 241-D.P., per il rilascio delle ricevute agli esibitori dei titoli per operazioni, ovvero alla Direzione Generale, che ha inviato i titoli alle Direzioni stesse per la restituzione alle parti;

b) per l’Ufficio ricevimento delle domande della Direzione generale, il mod. 25-A, per il rilascio delle ricevute agli esibitori dei titoli per operazioni di debito pubblico;

c) per le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, gli inserti mod. 243-D.P., per i titoli ed altri valori ricevuti dalle parti per l’inoltro alla Direzione generale, ovvero per quelli ricevuti dalla Direzione medesima.

 

 

 

 

 

§ 14.
Bollettari delle ricevute mod. 241-D.P.

 

I bollettari in bianco, a madre e figlia, con marchio a secco, mod. 241-D.P., sono forniti dal Provveditorato generale dello Stato (Magazzino stampati).

Le Direzioni provinciali del tesoro, nel mese di marzo, comunicano alla Direzione generale del debito pubblico (Ragioneria centrale) il quantitativo di fogli occorrenti per assicurare, presumibilmente, il servizio per l’esercizio finanziario successivo. Nel corso dell’anno, se del caso, inoltrano alla detta Direzione generale richieste suppletive.

La fornitura avviene in fogli (bollettari) separati, comprendenti ciascuno quattro ricevute. Ogni ricevuta contiene, a tergo, le principali avvertenze che devono essere osservate dal richiedente per la presentazione ed il ritiro di titoli e reca il bollo circolare a secco con la leggenda "Repubblica Italiana - Direzione generale del debito pubblico". Detto bollo è impresso sulla linea di stacco della ricevuta dalla matrice.

La spedizione dei bollettari viene effettuata dal Provveditorato generale dello Stato con il mod. 38-P.G.S., diviso in tre parti, di cui una rimane alla Direzione provinciale del tesoro per la presa in carico; l’altra viene restituita al Magazzino stampati, debitamente firmata per ricevuta, ai fini del conto giudiziale; l’ultima parte (che costituisce il mod. 42-P.G.S.) viene inviata alla Direzione generale del debito pubblico (Ragioneria centrale).

 

 

§ 15.
Registri di carico e scarico dei fogli di ricevute mod. 241- D.P.
 

Il movimento dei bollettari mod. 241-D.P. deve risultare dall’apposito registro di carico e scarico, mod. 268-D.P., da custodire in cassaforte. Nella prima parte di detto registro (carico) si indicano la data del ricevimento e la quantità dei fogli (bollettari) ricevuti; nella seconda parte (scarico) i fogli (bollettari) adoperati, compreso quello in uso a fine mese, anche se non completamente utilizzato.

 

 

§ 16.
Conto giudiziale dei bollettari mod. 241-D.P.

 

L’incaricato del servizio del debito pubblico rende annualmente il conto giudiziale dei bollettari mod. 241-D.P. Detto conto giudiziale, da redigere sul mod. 281, deve essere trasmesso in unico esemplare alla Direzione generale del debito pubblico (Ragioneria centrale) entro il 10 luglio di ogni anno, insieme con le ricevute mod. 269, relative ai bollettari utilizzati nell’esercizio finanziario precedente e ritirati all’atto delle verifiche mensili, per essere inviati, allegati al processo verbale mod. 248-D.P. di cui al paragrafo 26, alla detta Direzione generale.

Il conto giudiziale deve indicare:

a) nel carico:

- i bollettari ricevuti in consegna nel corso dell’esercizio o della gestione;

- la rimanenza dei bollettari risultanti dal conto precedente.

b) nello scarico:

- i bollettari utilizzati e inviati alla Direzione generale del debito pubblico;

- a pareggio del carico, i bollettari rimasti inutilizzati alla chiusura dell’esercizio o della gestione.

Qualora si siano succeduti nel corso dell’anno diversi incaricati del servizio del debito pubblico, ciascuno di essi deve rendere separatamente il conto giudiziale per il periodo della propria gestione. In tal caso si chiude il registro di carico e scarico dell’impiegato uscente e la rimanenza viene assunta in carico dal subentrante. Al conto giudiziale si deve sempre allegare il verbale di consegna dei bollettari con marchio a secco nel caso di cambio dell’incaricato del servizio del debito pubblico, anche quando la data del cambio coincida con l’inizio dell’esercizio.

Nel caso, invece di sostituzione temporanea dell’incaricato del servizio del debito pubblico, qualunque ne sia la causa, deve redigersi il solo verbale di consegna dei bollettari mod. 241-D.P., da trasmettere alla Direzione generale del debito pubblico (Ragioneria centrale), alla fine dell’esercizio finanziario, unitamente al conto giudiziale da rendersi dall’incaricato titolare anche per la gestione del suo sostituto.

 

 

§ 17.
Inserti mod. 243-D.P. Somministrazione e custodia

 

Gli inserti in bianco con marchio a secco, mod. 243-D.P., sono richiesti e somministrati con le stesse modalità e negli stessi termini degli altri inserti con marchio a secco in uso presso le Sezioni di tesoreria provinciale. L’inserto mod. 243-D.P. comprende la ricevuta, la matrice, l’estratto e la scheda. Gli inserti sono assunti in carico dalla Sezione di tesoreria provinciale sul registro mod. 16-T e accuratamente custoditi con le modalità all’uopo stabilite dall’Amministrazione centrale della Banca d’Italia.

 

 

§ 18.
Rilascio delle ricevute mod. 243 D.P.
 

Con l’emissione delle ricevute mod. 243 D.P., le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato si danno carico:

- dei titoli e valori di qualsiasi specie ricevuti, unitamente agli ordini mod. 206 G., dalla Direzione Generale del Debito Pubblico; peraltro, qualora si tratti di certificati di nuda proprietà e di certificati di usufrutto corrispondenti, debbono essere presi in carico solo i certificati di nuda proprietà, in quanto il valore, benché rappresentato da titoli diversi, è unico;

- dei titoli deteriorati da non annullarsi, presentati dalle parti per la convalidazione, accompagnati dagli ordini di ricevimento mod. 274 D.P. emessi dalle Direzioni provinciali del Tesoro;

- delle cedole danneggiate o di dubbia legittimità, presentato per la convalidazione, da trasmettere con le relative domande alla Direzione Generale del Debito Pubblico;

- dei buoni del Tesoro poliennali al portatore, presentati per il pagamento di premi, da trasmettere con le rispettive domande alla Direzione Generale del Debito Pubblico;

- di qualsiasi altra specie di titoli e valori di debito pubblico, per i quali, in relazione alle domande pervenute, sia necessario il rilascio della ricevuta mod. 243 D.P.

Le ricevute mod. 243 D.P., che sono in tutto conformi alle corrispondenti matrici, sono firmate dal Capo della Sezione di Tesoreria o da chi per lui. Esse debbono recare, fra l’altro, la indicazione della specie dei titoli ricevuti, del loro valore capitale (in cifre e in lettere) della decorrenza dei relativi interessi, degli eventuali buoni, mandati ed altri recapiti di pagamento allegati agli ordini di consegna mod. 206 G nonché la data e il numero progressivo per esercizio.

 

 

§ 19.
Custodia delle matrici degli inserti utilizzati
 

Gli inserti mod. 243-D.P. utilizzati sono discaricati sul registro mod. 16-T, e le relative matrici custodite dalla Sezione di tesoreria provinciale in un armadio chiuso a chiave, per essere poi allegate al sottoconto giudiziale.

 

 

§ 20.
Accertamento periodico della consistenza degli inserti
 

Il Capo della Sezione di tesoreria deve procedere, almeno ogni quattro mesi, alla verifica materiale degli inserti, per accertare se le quantità esistenti corrispondano a quelle che risultano dalle rispettive scritture mod. 16-T, segnalando all’Amministrazione centrale della Banca d’Italia e alla Direzione generale del tesoro le eventuali differenze.

 

 

§ 21.
Rendiconto degli inserti
 

Nei primi cinque giorni del mese di novembre di ogni anno la Sezione di tesoreria provinciale trasmette alla Direzione generale del tesoro, in unico esemplare, sul mod. 16-T, la dimostrazione, corredata dei prescritti documenti, del movimento degli inserti mod. 243-D.P. avvenuto durante il precedente anno finanziario.

 

 

§ 22.
Protocollo speciale presso la Direzione provinciale del tesoro.
Formazione dei fascicoli
 

Per il servizio del debito pubblico le Direzioni provinciali del tesoro tengono un protocollo speciale ed un archivio, distinti e separati da quelli generali.

Le domande, le lettere o note, ed in genere tutti gli atti che vengono presentati o pervengono giornalmente alla Direzione provinciale del tesoro per il servizio del debito pubblico devono essere registrati in entrata immediatamente all’atto della presentazione o del ricevimento.

L’esito dato a ciascun atto, come quelli di iniziativa della Direzione provinciale del tesoro (mozioni di ufficio), si registrano in uscita nel detto protocollo.

Un atto protocollato può essere restituito alla parte soltanto con l’assenso del Direttore provinciale del tesoro e verso ritiro di regolare ricevuta.

Per ogni operazione o affare, che si inizia, si forma il relativo fascicolo (incartamento), al quale viene assegnato il numero ordinale di posizione o classificazione d’archivio, da riportarsi sulla copertina mod. 250-D.P., con le altre indicazioni richieste dallo stampato. Dall’inizio all’ultimazione dell’affare, tutte le carte che lo riguardano si classificano con lo stesso numero di posizione e si inseriscono nel relativo fascicolo.

I numeri di posizione utilizzati per un decennio o un ventennio, secondo la maggiore o minore quantità di affari, costituiscono una serie.

Fascicoli annuali si formano per l’invio dei verbali di ricognizione dei titoli e valori nella cassaforte, per le domande di trasporto di pagamento, per l’invio delle risultanze del giornale di carico e scarico dei titoli, ecc.

Appositi fascicoli d’ordine generale, che durano un decennio o un ventennio, si formano per la corrispondenza relativa a quesiti intorno all’applicazione delle leggi e dei regolamenti, o per altri oggetti concernenti l’andamento generale del servizio. Ultimato il decennio o il ventennio, si formano, nella nuova serie, altri fascicoli d’ordine generale, facendo rispettivamente sui vecchi e sui nuovi fascicoli riferimento ai numeri di posizione.

 

 

§ 23.
Registro delle dichiarazioni amministrative. Compilazione
 

Il registro delle dichiarazioni amministrative è formato dalle dichiarazioni per tramutamento, trasferimento, vincolo e svincolo, che le Direzioni provinciali del tesoro ricevono ai sensi degli articoli 14, 39 e 48 del testo unico delle leggi sul debito pubblico.

Le dichiarazioni si redigono in doppio originale, di cui uno è trasmesso, con la domanda e con i documenti, alla Direzione generale, mentre l’altro viene custodito presso la Direzione provinciale del tesoro e serve a formare il registro sopra indicato.

Gli esemplari delle dichiarazioni formanti il registro vanno disposti in ordine progressivo e cuciti, perché ne sia evitata la dispersione.

Le dichiarazioni amministrative sono numerate progressivamente per esercizio finanziario.

 

 

§ 24.
Registrazione di carico e scarico delle Direzioni provinciali del tesoro e delle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato
 

Il movimento di carico e scarico dei titoli e dei valori concernenti il servizio del Debito Pubblico è seguito:

a) presso le Direzioni provinciali del tesoro

- sul registro di carico e scarico mod. 242-T.P., allo scopo di seguire giornalmente la relativa gestione, di riassumerla a determinati periodi e di accertare la eventuale rimanenza.

Sono registrati in entrata, di mano in mano che vengono presentati dagli interessati, distintamente per ogni partita di titoli appartenenti allo stesso prestito o aventi la stessa decorrenza di interessi, sia il quantitativo e il capitale nominale complessivo di esse sia la relativa decorrenza; analogamente si procede per i titoli ricevuti dalla Direzione Generale del Debito Pubblico per la restituzione alle parti.

Le registrazioni in uscita sono eseguite (complessivamente per partite, in capitale nominale) quando i titoli vengono spediti alla Direzione Generale del Debito Pubblico, ovvero quando sono restituiti alle parti;

b) presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato

- attraverso le schede facenti parte degli inserti mod. 243-D.P. e i registri a schede mobili modd. 83 T e 52 T.

Il carico, sulle predette schede mod. 243 D.P., è rappresentato dai titoli e dagli altri valori comunque ricevuti, di cui al precedente paragrafo 18, e corrispondente a quello indicato sulla ricevuta mod. 243 D.P.

Lo scarico, sulle schede stesse, è effettuato, dopo l’invio dei predetti titoli e valori alla Direzione generale del Debito Pubblico, ovvero dopo la consegna o il pagamento dei medesimi agli interessati, mediante l’indicazione, nella apposita colonna delle schede, della data in cui sono state annotate, sulle schede modd. 83 a T o 52 T., le corrispondenti operazioni di esito.

I buoni, i mandati, i vaglia del Tesoro ed altri recapiti di pagamento, allegati agli ordini di consegna mod. 206 G., vanno annotati sia in entrata e sia in uscita a titolo di semplice evidenza, in quanto essi non fanno parte del carico e dello scarico del sottoconto giudiziale mod. 120 T.

Il particolareggiato movimento di uscita dei titoli e dei valori concernenti il servizio del Debito Pubblico è tenuto in evidenza sui seguenti registri:

1) - registro a schede mobili mod. 83 a T.

Sulle predette schede vengono scritturate:

- gli ordini di consegna mod. 206 G., ricevuti dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, dopo che i relativi titoli siano stati consegnati agli interessati oppure siano stati restituiti alla Direzione Generale medesima dietro sua richiesta o per perenzione dei relativi ordini di consegna;

- gli ordini mod. 274 D.P., emessi dalle Direzioni provinciali del tesoro, all’atto della spedizione dei titoli alla Direzione Generale del Debito Pubblico;

- i verbali mod. 245 bis, concernenti le cedole danneggiato o ritenute illegittime, i buoni del Tesoro poliennali al portatore presentati per il pagamento di premi, ecc., all’atto della loro spedizione alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

2) - registro a schede mod. 52 T.

Con detto registro viene tenuto in evidenza il movimento dei pagamenti - distinti per competenza e residui - delle rate di interessi sui debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, dei rimborsi dei capitali su titoli estratti, scaduti o comunque estinti e dei pagamenti di buoni interessi e mandati emessi dalla Direzione Generale medesima.

Sono, altresì registrate, sia in entrata che in uscita, tutte le partite relative ad altre operazioni di carattere straordinario, che sono di volta in volta indicate dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Le schede modd. 83 a T e 52 T., di mano in mano che vengono utilizzate, sono numerate progressivamente per esercizio finanziario e annualmente raccolte in registri.

 

 

§ 25.
Modalità per le registrazioni sul giornale di carico e scarico.
Chiusura mensile del giornale
 

Le registrazioni, tanto in entrata che in uscita, si eseguono col sistema della tenuta dei giornali, e cioè seguendo il numero d’ordine e la data in cui le operazioni si presentano, senza interruzione alcuna, lasciando un rigo tra una registrazione e l’altra.

Al principio di ogni esercizio finanziario, le partite costituenti la rimanenza dell’esercizio chiuso vengono assunte in carico prima di cominciare le registrazioni del mese di luglio del nuovo esercizio, facendo riferimento, in margine ad ogni partita del carico precedente, al numero d’ordine rispettivamente assegnato a ciascuna partita del nuovo carico. Prima di iniziare le cennate registrazioni del mese di luglio, dovrà essere effettuato il totale delle partite riportate, costituenti la rimanenza dell’esercizio precedente. Tale totale va tenuto distinto da quello del carico del mese di luglio.

Il numero d’ordine delle registrazioni, tanto nel carico come nello scarico, è progressivo per esercizio finanziario e corrispondente ad ogni singola operazione od affare.

Per ogni partita, sia d’entrata che di uscita, viene indicato, nell’apposita colonna, il corrispondente numero di carico o di scarico, in maniera che le partite di carico non contrassegnate col numero di riferimento allo scarico costituiscano la rimanenza dei titoli ad una determinata data.

La chiusura del giornale mod. 242-D.P. viene eseguita alla fine di ogni mese, col riporto dei dati dei mesi precedenti e della rimanenza alla fine del precedente esercizio finanziario.

I totali dello scarico complessivo e la differenza costituisce la rimanenza dei titoli e valori esistenti in cassa, corrispondente alla somme delle partite di carico - comprese quelle registrate a nuovo - non contrassegnate col numero di scarico.

 

 

§ 26.
Processo verbale di ricognizione mensile. Situazioni annuali

 

I risultati finali della chiusura del giornale vengono ogni mese riportati, dalle Direzioni provinciali del tesoro, nel processo verbale di ricognizione (mod. 248-D.P.) dei titoli e valori esistenti nella cassaforte del servizio del debito pubblico alla sera dell’ultimo giorno non festivo del mese, al quale verbale vanno allegate le matrici dei bollettari (mod. 241-D.P.) utilizzati nel mese stesso.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, le Direzioni provinciali del tesoro danno la dimostrazione della rimanenza in cassa dei titoli ricevuti. A tal fine compilano, servendosi dello stampato mod. 242-D.P., un elenco descrittivo delle partite dei titoli di debito pubblico giacenti in cassaforte, giusta le risultanze del giornale di carico e scarico, indicando su un foglio a parte, per ogni partita od affare, il motivo della mancata trasmissione alla Direzione generale dei titoli presentati dalle parti. Tale elaborato è trasmesso alla Direzione generale insieme con l’esemplare del processo verbale di verifica al 30 giugno.

Le sezioni di tesoreria provinciale, invece, devono trasmettere alla Direzione generale, entro il 15 luglio di ogni anno, la situazione mod. 276-D.P. del movimento di carico e scarico dei titoli di debito pubblico avvenuto nell’esercizio finanziario scaduto, con la distinta delle partite costituenti la rimanenza di cassa alla fine dell’esercizio stesso.

 

 

§ 27.
Registro delle spedizioni alla Direzione generale di pieghi
con titoli e valori

 

Il registro di spedizione (mod. 244-D.P.) tiene in evidenza i pieghi, con l’indicazione dei titoli e valori in essi contenuti, inviati alla Direzione generale a mezzo della posta, al fine di seguirne il movimento e di accertare facilmente se essi siano stati regolarmente recapitati.

Nel detto registro si riportano giornalmente, con numero progressivo e distintamente per ogni partita o affare, tutte le spedizioni dei titoli e valori, eseguite mediante assicurate d’ufficio, ovvero mediante pieghi assicurati, accompagnati, rispettivamente, da elenco mod. 246-D.P. o da processo verbale mod. 245-D.P.

All’arrivo dell’elenco o del processo verbale, restituito dalla Direzione generale in segno di ricevuta, se ne annota il ricevimento nell’apposita colonna della corrispondente partita.

Eguale registro è tenuto dalle Sezioni di tesoreria per annotarvi, nel modo sopraindicato, i pieghi spediti alla Direzione generale, contenenti i titoli da esse ricevuti dalle parti, quelli richiamati dalla detta Direzione e quelli restituiti, a fine di esercizio finanziario, per perenzione dei relativi ordini di consegna, nonché quelli restituiti, nel corso dell’esercizio, per qualunque altra causa.

 

 

§ 28.
Avvisi e bollettini da tenere esposti nei locali aperti al pubblico
 

Presso le Direzioni provinciali del tesoro devono rimanere esposti nei locali aperti al pubblico per la richiesta delle operazioni, i seguenti avvisi e bollettini:

1) avviso che indica le formalità e le norme da osservare per la presentazione dei titoli per operazioni di debito pubblico;

2) tabella degli agenti di cambio e dei notai accreditati presso le Direzioni provinciali del tesoro per le operazioni dei debito pubblico, con indicazione dei diritti ad essi spettanti a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1599;

3) orario di ricevimento delle domande e dei titoli e per le informazioni al pubblico;

4) bollettini relativi all’ammortamento dei debiti redimibili ed al sorteggio dei premi su titoli di debito pubblico;

5) tabella cronologica delle estrazioni per l’ammortamento di titoli di debiti redimibili e per l’assegnazione di premi;

6) tutti gli altri avvisi, ricevuti di volta in volta dalla Direzione generale, interessanti i portatori dei titoli di debito pubblico e riguardanti operazioni finanziarie e straordinarie.

I bollettini e gli avvisi di cui ai precedenti nn. 4, 5 e 6 debbono essere esposti anche nei locali aperti al pubblico delle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Poiché è intendimento dell’Amministrazione che sia in ogni modo agevolata ai possessori di titoli di debito pubblico la conoscenza dei risultati dei sorteggi eseguiti per l’ammortamento dei prestiti redimibili e per l’assegnazione dei premi, le Direzioni provinciali del tesoro e le Sezioni di tesoreria provinciale devono curare, con assidua vigilanza, che nel locale aperto al pubblico i relativi bollettini siano permanentemente esposti, in modo ben visibile e facilmente consultabili.

 

 

§ 29.
Stampati vari

 

Oltre ai registri, ai bollettari, agli inserti ed agli avvisi, di cui ai precedenti paragrafi, presso le Direzioni provinciali del tesoro e le Sezioni di tesoreria provinciale sono normalmente in uso i seguenti stampati del ramo debito pubblico:

 

1) dichiarazione amministrativa di consenso (mod. 29-A);

2) verbale di trasmissione di titoli e valori (mod. 245);

3) verbale di trasmissione di titoli e valori (mod. 245-bis);

4) elenco di trasmissione dei titoli nominativi (mod. 246);

5) processo verbale di ricognizione dei titoli ed altri valori relativi al servizio di debito pubblico (mod. 248);

6) copertina d’archivio delle operazioni che si ricevono presso le Direzioni provinciali del tesoro (mod. 250);

7) prontuario d’archivio (mod. 251);

8) domande per il trasporto, da una cassa ad un’altra, del pagamento delle rate di interessi su certificati nominativi (mod. 261);

9) domande per l’unione ai certificati nominativi di un mezzo foglio di compartimenti semestrali o per la semplice rinnovazione dei certificati stessi (mod. 264);

10) elenco dei certificati nominativi che si trasmettono alla Direzione generale per essere muniti di un mezzo foglio di compartimenti o rinnovati (mod. 265);

11) ricevuta (mod. 269) da unire al conto giudiziale a dimostrazione del discarico dei bollettari mod. 241;

12) distinta dei pieghi da consegnare alla posta per la spedizione con assicurazione (mod. 270-A);

13) ordine alla Tesoreria di ricevimento e di spedizione dei titoli da non annullare (mod. 274);

14) situazione del movimento dei titoli e valori per il servizio del debito pubblico presso le Sezioni di tesoreria provinciale (mod. 276);

15) modulo per la richiesta di stampati (mod. 262);

16) domanda di pagamento di premi su buoni del tesoro poliennali (mod. 227);

17) verbale di deposito dei buoni del tesoro poliennali (mod. 228);

18) richiesta di fogli di ruolo (mod. 313);

19) avviso alle parti (mod. 21-A bis) per ritiro di titoli provenienti da operazioni ultimate;

20) conto giudiziale (mod. 281) dei bollettari a matrice mod. 241.

 

Gli stampati di cui ai nn. 12 e 15 servono tanto alle Direzioni provinciali del tesoro che alle Sezioni di tesoreria provinciale; quelli di cui ai nn. 3, 14, 16, 17 e 19 servono soltanto alle Sezioni di tesoreria provinciale; tutti gli altri sono usati esclusivamente dalle Direzioni provinciali del tesoro.

 

 

§ 30.
Rifornimento di stampati alle Direzioni provinciali del tesoro
 

Per il rifornimento degli stampati, le Direzioni provinciali del tesoro devono farne richiesta esclusivamente alle Intendenze di finanza, sedi di economato, appresso indicate.

La richiesta del fabbisogno, da farsi con l’apposito elenco mod. 262, entro il mese di gennaio di ciascun anno per l’esercizio finanziario che avrà inizio dal successivo mese di luglio, devono essere contenute nei limiti dello stretto necessario, tenendo conto delle giacenze esistenti.

 

Intendenze di finanza Direzioni provinciali del tesoro

 

Alessandria ........................... Alessandria, Asti.

Ancona .................................. Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro.

Avellino ................................ Avellino, Benevento.

Bari ....................................... Bari, Matera.

Bologna ................................. Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna.

Brescia .................................. Brescia, Bergamo.

Cagliari ................................. Direzioni provinciali del tesoro della Sardegna.

Caserta .................................. Caserta.

Catanzaro .............................. Catanzaro, Cosenza.

Como .................................... Como, Sondrio, Varese.

Cuneo .................................... Cuneo.

Firenze .................................. Firenze, Arezzo, Siena, Pistoia, Lucca, Massa, Pisa.

Foggia ................................... Foggia, Campobasso.

Genova ................................. Direzioni provinciali del tesoro della Liguria.

L’Aquila ............................... L’Aquila, Chieti, Teramo, Pescara, Rieti.

Lecce .................................... Lecce, Taranto, Brindisi.

Livorno ................................. Livorno.

Milano .................................. Milano.

Napoli ................................... Napoli, Reggio Calabria.

Novara .................................. Novara, Vercelli.

Palermo ................................. Direzioni provinciali del tesoro della Sicilia.

Pavia ..................................... Pavia, Cremona.

Perugia .................................. Direzioni provinciali del tesoro dell’Umbria.

Potenza .................................. Potenza.

Reggio Emilia ....................... Reggio Emilia, Modena, Parma, Piacenza.

Roma ..................................... Roma, Grosseto, Frosinone, Viterbo, Latina.

Salerno .................................. Salerno.

Torino .................................... Torino, Aosta.

Trento .................................... Trento, Bolzano.

Treviso .................................. Treviso, Belluno, Gorizia, Udine.

Trieste ................................... Trieste.

Venezia .................................. Venezia, Padova, Rovigo.

Verona .................................... Verona, Mantova, Vicenza.

 

§ 31.
Trasmissione delle richieste dalle Intendenze
al Magazzino principale stampati.
 

Le Intendenze, sedi di economato, provvedono, nel più breve tempo possibile, a trasmettere le richieste degli stampati al Magazzino principale stampati, tramite la Direzione generale del debito pubblico.

A sua volta, il Magazzino principale provvede alla completa spedizione del fabbisogno stampati alle sedi di economato entro il mese di giugno di ciascun anno.

 

 

§ 32.
Richieste urgenti di stampati

 

In casi urgenti e quando l’Intendenza di finanze, sede di economato, fosse sfornita degli stampati occorrenti, la relativa richiesta potrà essere rimessa, in via eccezionale, dalla Direzione provinciale del tesoro direttamente alla Direzione generale del debito pubblico, facendone constare le ragioni nella lettera di accompagnamento.

 

 

§ 33.
Rifornimento di stampati alle Sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato
 

Le Sezioni di tesoreria provinciale, entro il mese di dicembre di ogni anno, inviano, in duplice copia, all’Amministrazione centrale della Banca d’Italia (Servizio rapporti col tesoro e servizi di tesoreria statale), la richiesta degli stampati per il servizio del debito pubblico occorrenti presumibilmente per l’esercizio successivo, tenendo conto delle scorte esistenti. Anche le richieste suppletive devono essere dirette all’Amministrazione centrale della Banca d’Italia (Servizio rapporti col tesoro e servizi di tesoreria statale).

L’Amministrazione centrale della Banca d’Italia invia un riepilogo delle richieste di cui trattasi alla Direzione generale del tesoro, la quale lo inoltra, dopo avervi apposto il proprio nulla osta, al Magazzino principale stampati, che provvede a rifornire direttamente le singole Sezioni di tesoreria provinciale.

 

 

CAPO III
 
Verifiche presso le Direzioni provinciali del tesoro
e presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato
 
 
§ 34.
Verifiche ordinarie della cassaforte adibita al servizio
del debito pubblico presso le Direzioni provinciali del tesoro
 

Le verifiche ordinarie, per la ricognizione dei titoli o valori esistenti nell’apposita cassaforte per il servizio di debito pubblico presso le Direzioni provinciali del tesoro, devono essere effettuate mensilmente.

Nell’ultimo giorno di ciascun mese o nella mattinata del giorno successivo, il Direttore provinciale del tesoro, o chi lo sostituisce, procede alla verifica dei titoli e dei valori custoditi nella detta cassaforte ed all’accertamento che il risultato della materiale ricognizione dei detti titoli e valori concordi esattamente con le risultanze del giornale di carico e scarico mod. 242-D.P., e, per quanto riguarda i bollettari mod. 241 D.P., del registro di carico mod. 268-D.P.

Le suddette operazioni sono eseguite in contraddittorio con l’impiegato incaricato al servizio, detentore di una delle chiavi della cassaforte, e con il detentore della seconda chiave, qualora questi sia persona diversa dal Direttore.

La ricognizione è fatta materialmente, partita per partita e titolo per titolo, enumerando tutti i valori esistenti in cassa. Si procede, quindi, all’esame del giornale di carico e scarico mod. 242-P.D., il riscontro del quale viene eseguito:

- per la parte del carico, mediante confronto tra le singole partite registrate e le matrici del bollettario mod. 241-D.P. corrispondenti alle ricevute rilasciate ai presentatori di titoli;

per la parte dello scarico, mediante confronto tra le singole partite registrate ed i processi verbali mod. 245-D.P. e gli elenchi mod. 246-D.P. di invio dei titoli alla Direzione generale del debito pubblico e da questa restituiti quietanzati. Per le partite di titoli spediti alla Direzione generale negli ultimi giorni del mese, e per le quali non risultino restituiti i processi verbali mod. 245-D.P. o gli elenchi mod. 246-D.P., basta, per i titoli al portatore, il confronto con l’esemplare del processo verbale trattenuto dalla Direzione provinciale del tesoro, e per i titoli nominativi, il confronto con il doppio della nota di invio di essi alla Direzione generale.

Al momento della chiusura mensile, si dovranno far risultare, con apposita annotazione sul registro mod. 242-D.P., le posizioni per le quali non sia ancora pervenuta la dichiarazione di ricevuta dei titoli da parte della Direzione generale del debito pubblico.

Qualora trascorrano dieci giorni senza che si verifichi la restituzione del verbale mod. 245-D.P. o dell’elenco mod. 246-D.P., muniti della dichiarazione di ricevimento, se ne informerà senza indugio la Direzione generale del debito pubblico.

Dopo questi adempimenti si deve fare, sul giornale mod. 242-D.P., la somma del carico e quella dello scarico; la differenza fra la prima e la seconda deve corrispondere al risultato della verifica dei titoli e valori custoditi in cassaforte.

Con la detta verifica si deve anche accertare che tutti i titoli al portatore rimasti nella cassaforte siano debitamente annullati e corrispondano, nei numeri di iscrizione, nel capitale nominale e nella decorrenza, a quelli descritti nelle rispettive domande presentate dalle parti e si deve dare giustificazione della loro giacenza nella cassaforte.

Si deve, quindi, accertare il quantitativo di ricevute mod. 241-D.P. staccare dal relativo bollettario, nonché il quantitativo di quelle rimaste in bianco nel bollettario in uso all’atto della verifica, che devono essere debitamente annullate.

Nel caso che tutto non procedesse regolarmente si devono indicare le irregolarità rilevate.

Dopo di ciò, il giornale di carico e scarico è firmato da tutti gli intervenuti alla verifica, come anche il processo verbale mod. 248-D.P., in segno di riconoscimento delle eseguite operazioni.

Con l’esame mensile delle risultanze del giornale di carico e scarico, i Direttori provinciali del tesoro sono in grado di accertare se le scritture siano ben tenute e se il servizio proceda con rigorosa regolarità e speditezza; se l’invio alla Direzione generale del debito pubblico dei titoli e altri valori presentati per operazioni, e la consegna agli aventi diritto di quelli ricevuti dalla Direzione generale con elenco mod. 190-G, vengano effettuati con la dovuta sollecitudine. Nel caso di irregolarità o ritardi i Direttori devono impartire subito le disposizioni del caso.

 

 

§ 35.
Verbale di ricognizione

 

Il verbale di ricognizione dei titoli e valori esistenti nella cassaforte (mod. 248-D.P.) è redatto in due originali, dei quali uno resta presso la Direzione provinciale del tesoro e l’altro viene inviato alla Direzione generale del debito pubblico. La lettera di trasmissione è predisposta a stampa sull’ultima pagina del modello stesso; basta, quindi, provvedere alla semplice registrazione di essa sul protocollo.

Al processo verbale mod. 248-D.P. devono essere allegate le matrici delle ricevute mod. 241-D.P. rilasciate nel mese, e, per il bollettario in uso al momento della verifica, anche le ricevute annullate.

Della regolarità delle operazioni di verifica sono responsabili tutti coloro che vi intervengono e, pertanto, nella compilazione del relativo processo verbale, si deve usare la massima diligenza affinché esso sia esatto e perfettamente conforme alle verifiche fatte ed ai corrispondenti registri.

 

 

§ 36.
Verifiche straordinarie

 

Le verifiche straordinarie per la ricognizione dei titoli e valori esistenti nell’apposita cassaforte per il servizio del debito pubblico possono essere disposte dal Direttore provinciale del tesoro tutte le volte che lo reputi opportuno.

Ricognizioni straordinarie sono anche quelle effettuate dagli Ispettori per i servizi provinciali del tesoro in occasione di visite ispettive.

In questi casi si segue il medesimo procedimento delle verifiche ordinarie, ma, mentre per quelle disposte dal Direttore provinciale si usa il processo verbale mod. 248-D.P., per quelle eseguite in occasione di visite ispettive si prescinde dalla redazione del detto processo.

 

 

§ 37.
Ricognizioni presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato

 

L’accertamento e la ricognizione dei titoli e dei valori concernenti il servizio del debito pubblico presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono eseguiti, in occasione di verifiche disposte dalla Direzione generale del tesoro, a mezzo del proprio Corpo ispettivo, con l’osservanza delle relative norme.

TITOLO II

 
 
 
CAPO I
 
Pagamento degli interessi sui titoli al portatore
 
 
§ 38.
Norme generali

 

Gli interessi sui titoli di debito pubblico sono pagati, alle rispettive scadenze, in rate semestrali posticipate.

Le scadenze delle rate sono:

- 1° gennaio e 1° luglio, per i prestiti consolidati e redimibili e per i Buoni del tesoro novennali 5%-1968, 1970 e 1971;

- 1° aprile e 1° ottobre, per gli altri Buoni del tesoro poliennali.

Per i titoli al portatore del taglio di £ 5.000 dei prestiti fruttanti il 3,50%, ai fini del pagamento, la semestralità di scadenza 1° gennaio è di £ 90, mentre quella di scadenza 1° luglio è di £ 85.

Le cedole semestrali dei titoli al portatore possono essere versate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualunque periodo del semestre in corso di maturazione e, conseguentemente, le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono autorizzate ad accettarle nei versamenti dei ricevitori provinciali (art. 68 del teso unico delle leggi sul debito pubblico).

Gli interessi sui titoli al portatore sono pagabili, nello Stato, presso le Sezioni di tesoreria provinciale, e, all’estero, presso i Corrispondenti all’uopo incaricati, salvo quanto disposto nel paragrafo 41.

Il pagamento è eseguito al presentatore delle cedole, contro consegna delle medesime.

Le cedole presentate alla Sezione di tesoreria provinciale devono essere accompagnate da una distinta (mod. 254-D.P. unificato, per i debiti consolidati e redimibili; mod. 162-D.P. unificato, per i buoni del tesoro poliennali), per ogni debito e per ogni scadenza, datata e sottoscritta con nome e cognome del presentatore e recante l’indirizzo dello stesso. Nelle dette distinte le cedole sono descritte in ordine numerico progressivo, dal più basso al più alto, nelle colonne dei rispettivi valori, e riepilogate, con l’indicazione della somma da pagare, per valore e nel complesso.

 

 

§ 39.
Accertamenti demandati all’ufficio pagatore

 

L’ufficio pagatore deve accertare che le cedole corrispondano a quelle descritte nella distinta, che non si riferiscano a semestralità ancora da scadere o già colpite da prescrizione, che siano legittime e non alterate. Qualora le cedole esibite risultino alterate o sorga dubbio sulla loro legittimità, la Sezione di tesoreria provinciale ne sospende il pagamento e le trasmette, con le consuete formalità, alla Direzione generale del debito pubblico, per le occorrenti istruzioni, insieme ad uno dei due esemplari della domanda di pagamento della parte, dopo aver rilasciato all’esibitore la ricevuta mod. 243-D.P. Detta ricevuta è annotata sul registro mod. 242-D.P., nel quale, di contro a ciascuna partita, viene indicata la data di spedizione alla Direzione generale del debito pubblico.

Eguale norma deve essere osservata per le cedole mal tagliate, avariate, prive dei margini laterali o mancanti dei segni caratteristici (numero d’iscrizione, bollo a secco, scadenza, ecc.), le quali, per essere pagate, debbono essere prima convalidate dalla apposita Commissione esistente presso la Direzione generale del debito pubblico.

Al pagamento delle cedole eventualmente convalidate, la detta Direzione generale provvede mediante buono a favore dell’esibitore delle cedole stesse.

Norme analoghe si applicano per gli uffici pagatori diversi dalle Tesorerie.

 

 

 
§ 40.
Annullamento delle cedole estinte
 

Le cedole estinte devono essere annullate mediante perforazione. All’atto del pagamento, a tergo di ciascuna di esse, si applica il bollo ad inchiostro oleoso, portante l’indicazione della Tesoreria e la data.

L’annullamento mediante perforazione deve essere eseguito con rigorosa cura, in maniera da evitare, nel modo più assoluto, che le cedole possano essere presentate od ammesse a pagamento una seconda volta. Si deve inoltre evitare, con la maggiore attenzione, ai fini del riscontro e delle operazioni di competenza della Direzione generale, che con la perforazione venga asportato alcuno dei segni caratteristici essenziali, e cioè: il numero d’iscrizione, la scadenza, l’importo e la serie, ove esista.

Le cedole estinte, che non fossero state annullate nei modi prescritti e che venissero nuovamente pagate, rimangono a carico del cassiere che eseguì il primo pagamento.

Le distinte di presentazione delle cedole pagate, ordinate per specie di debito e per numero progressivo, sono, ogni mese, custodite in armadi chiusi e devono essere conservate almeno per un quinquennio.

 
 
 
§ 41.
Pagamento delle cedole fuori del capoluogo di provincia.
 

Il pagamento delle cedole dei titoli di debito pubblico al portatore può essere eseguito, fuori del capoluogo di provincia, anche dagli Uffici postali.

Le Sezioni di tesoreria provinciale ammettono al rimborso le cedole versate dalle Direzioni provinciali delle poste anche quando sia maturato il termine di prescrizione quinquennale, purché le cedole rechino a tergo il timbro a calendario degli Uffici postali, comprovante che il pagamento venne eseguito prima che le cedole fossero colpite dalla prescrizione.

 

 

§ 42.
Agevolazioni per le cedole presentate da aziende di credito,
da altri enti ed uffici. Elenchi riepilogativi
 

Per la riscossione degli interessi su titoli al portatore, l’Istituto di emissione e le aziende di credito soggette alla disciplina del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti, gli istituti ed enti di previdenza o di assicurazione e l’Amministrazione postale, possono presentare le cedole per specie di prestito (per i buoni del tesoro poliennali, per emissione), ordinate secondo il taglio ed accompagnate da elenchi riepilogativi per ciascuna scadenza. Detti elenchi devono essere firmati dai legali rappresentanti dell’azienda, ente o istituto presentatore (e, quanto all’Amministrazione delle poste, dal cassiere provinciale delle poste, con il visto del direttore e del controllore), e devono recare l’indicazione della quantità e dell’importo delle cedole medesime, sia per taglio che in complesso.

Sul rovescio di ciascuna cedola deve essere apposto il timbro dell’ente o ufficio presentatore. Lo stesso timbro deve essere applicato sull’elenco riepilogativo.

Ai fini suddetti le Direzioni provinciali delle poste devono dare comunicazione delle firme dei propri direttori, controllori, cassieri, e loro sostituti, alla Sezione di tesoreria provinciale. Tale comunicazione deve essere ripetuta ogni qual volta si provvede da parte delle predette Direzioni provinciali alla sostituzione dei funzionari stessi.

 

 

§ 43.
Cedole presentate dalle Direzioni provinciali delle poste
 

In via del tutto eccezionale, è consentito che per le cedole presentate per la riscossione dalle Direzioni provinciali delle poste, il timbro delle Direzioni stesse figuri solamente sugli elenchi riepilogativi, mentre sulle cedole deve risultare il bollo dei singoli uffici postali che hanno effettuato il pagamento.

Il timbro della Direzione provinciale delle poste, esibitrice delle cedole, è apposto sul solo elenco riepilogativo che - nel caso di cui al precedente comma - dovrà contenere la firma del cassiere provinciale ed il visto del direttore e del controllore nonché la seguente dichiarazione:

 

"Si attesta che i timbri esistenti a tergo delle cedole di cui al presente elenco riepilogativo sono stati apposti dai dipendenti uffici postali che le hanno accettate in versamento, e questa Direzione, che le presenta per la riscossione, assume a suo carico tutte le responsabilità di cui all’art. 79 del testo unico delle leggi sul debito pubblico".

 

Per le cedole recanti impresso il timbro a calendario di un ufficio postale, esibite da terzi, la Sezione di tesoreria provinciale provvede al pagamento soltanto quando rechino la speciale dichiarazione della competente Direzione provinciale delle poste, attestate il non avvenuto pagamento delle cedole stesse.

 

 

§ 44.
Responsabilità

 

A termini dell’articolo richiamato nel paragrafo precedente, anche le aziende di credito, gli istituti e gli enti che si avvalgono delle suindicate facilitazioni rispondono direttamente, sia verso le casse pagatrici che verso l’Amministrazione del debito pubblico, delle eventuali irregolarità.

 

 

§ 45.
Cedole versate in conto imposte dirette dovute allo Stato

 

Le Sezioni di tesoreria provinciale, nei casi di versamento, da parte dei ricevitori provinciali, di cedole scadute o in corso di scadenza, in conto imposte dirette dovute allo Stato, devono accertare che alle relative fatture di versamento siano allegate le distinte originali sottoscritte dai contribuenti e presentate agli esattori e gli elenchi riassuntivi presentati dai singoli esattori ai ricevitori provinciali ai ricevitori provinciali, nonché la nota riepilogativa, compilata dai ricevitori provinciali, delle cedole versate, con l’indicazione della quantità, per ogni taglio, e dell’importo complessivo (per taglio e totale) delle cedole stesse, distintamente per debito. Sulla detta nota devono essere indicati il quantitativo delle distinte dei contribuenti e quello degli elenchi degli esattori.

Le Sezioni di tesoreria provinciale devono riscontrare la esatta corrispondenza delle cedole, per numero ed importo, con le risultanze della nota riepilogativa e la esistenza del quantitativo degli allegati indicati nella nota stessa. Devono altresì accertare la perfetta concordanza fra il quantitativo e l’importo delle cedole di prossima scadenza versate dai ricevitori provinciali e le risultanze delle relative contabilità.

Tutti i documenti di cui innanzi vengono custoditi dalle Sezioni di tesoreria provinciale separatamente dalle distinte delle altre cedole pagate, per essere eventualmente consegnati agli Ispettori per i servizi provinciali del tesoro, in sede di verifica.

 

 

 

CAPO II
 
Pagamento degli interessi sui titoli nominativi
 
 
§ 46.
Norme generali
 

Gli interessi sui titoli nominativi di debito pubblico sono pagabili in due rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio per i prestiti consolidati e redimibili vigenti e per i Buoni del tesoro novennali 5%-1968, 1970 e 1971; il 1° aprile ed il 1° ottobre per gli altri buoni poliennali, attualmente vigenti.

Il pagamento delle rate semestrali sui titoli nominativi, non soggetti ad usufrutto vitalizio, se non subordinato a speciali condizioni, può essere effettuato anche prima della scadenza, in forza di decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’anticipato pagamento (art. 65 del testo unico delle leggi sul debito pubblico).

Ai fini del pagamento, l’importo annuo degli interessi è arrotondato alle cinque lire, per eccesso o per difetto, nel caso che esso rechi una frazione di tale cifra rispettivamente superiore o non superiore a lire due e centesimi cinquanta. Quando l’importo annuo così arrotondato termini con zero esso viene ripartito in due rate semestrali eguali; quando, invece, l’importo annuo arrotondato termini con la cifra cinque, tale cifra sarà per intero conteggiata nel pagamento della rata di scadenza nel primo semestre dell’anno solare; conseguentemente, la rata pagabile nel secondo semestre sarà di cinque lire minore dell’altra.

L’arrotondamento suddetto si applica ai pagamenti relativi alle scadenze successive al 18 aprile 1958 (data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1958, n° 241), mentre per le rate di scadenza anteriore a tale data - se dovute - è fatto alla lira intera, per eccesso o per difetto, secondo che l’importo di esse sia superiore o non superiore a centesimi cinquanta.

Per il pagamento degli interessi, i titoli nominativi sono muniti di un foglio tagliandi (certificato di piena proprietà, di usufrutto, con o senza fede di vita) ovvero di un foglio di compartimenti (certificati di proprietà con pagamento degli interessi condizionato o d’usufrutto sottoposto a condizione o a termine).

Il pagamento degli interessi è effettuato esclusivamente dalla Tesoreria presso la quale risulta in carico il foglio di ruolo corrispondente al titolo nominativo, previo distacco dai titoli stessi dei tagliandi di ricevuta o apposizione dello speciale bollo a calendario nell’apposito compartimento del foglio annesso al titolo nominativo.

I titoli nominativi sono presentati alla Sezione di tesoreria provinciale, anche quando i tagliandi di ricevuta per il pagamento degli interessi siano stati staccati dall’esibitore, insieme con i prescritti documenti, ove occorrano, e accompagnati da separate distinte per specie di debito e scadenze delle rate di interessi, munite di data e sottoscritte dall’esibitore con nome, cognome ed indirizzo.

Nel caso che il pagamento degli interessi su titolo nominativo vincolato di usufrutto vitalizio sia condizionato alla presentazione del certificato di esistenza in vita dell’usufruttuario, questo documento, quando non possa essere rilasciato sul mod. 256-D.P., deve essere redatto, in carta libera, dal sindaco competente o da notaio.

Le Sezioni di tesoreria provinciale dovranno confrontare accuratamente i titoli nominativi con i corrispondenti fogli di ruolo, annotare su di essi la data di pagamento e curare che i tagliandi o le formule di ricevuta siano firmati in presenza del cassiere con nome e cognome per esteso. Le stesse Sezioni, inoltre, prima di procedere ai pagamenti, dovranno verificare:

a) che il numero di iscrizione e l’importo semestrale degli interessi indicati nel foglio di ruolo, nei tagliandi o nelle formule di ricevuta concordino esattamente con le indicazioni riportate sul titolo nominativo e sulle distinte;

b) che i tagliandi o le formule di ricevuta siano firmati con nome e cognome per esteso ed in modo leggibile e che siano state adempiute le condizioni alle quali eventualmente il pagamento degli interessi sia subordinato, previo ritiro ed esame, ove occorra, dei prescritti documenti.

Le distinte e le formule di ricevuta devono essere munite di visto.

A tergo dei tagliandi di ricevuta deve essere apposto il timbro a calendario della Tesoreria pagatrice con la dicitura "Pagato". Le distinte devono essere, nel corso della giornata, singolarmente scritturate sul registro sussidiario di uscita mod. 52-T, riportando su ciascuna il numero progressivo desunto dal registro stesso e, quindi, ordinate e custodite almeno per un quinquennio.

Alla fine della giornata i pagamenti sono registrati sul giornale di uscita mod. 83-T.

 

 

§ 47.
Trasporto di pagamento

 

Per il trasporto di pagamento delle rate di interessi da una cassa ad un’altra, occorre che il richiedente invii alla Direzione generale, direttamente o tramite una Direzione provinciale del tesoro (o altro ufficio autorizzato), apposita domanda (mod. 261-D.P.) indicando la cassa presso la quale è assegnato il pagamento e quella sulla quale deve essere trasferito, la specie del debito, la data, il numero e l’intestazione del certificato, l’importo annuo dei relativi interessi, nonché nella colonna delle annotazioni, l’ultima semestralità riscossa.

La domanda, sottoscritta dal titolare o dal suo rappresentante od anche dal semplice possessore del titolo (con nome, cognome, data e luogo di nascita) e recante l’indicazione dello indirizzo, deve contenere la dichiarazione del Sindaco o di altro pubblico funzionario (senza legalizzazione), con la quale si dà atto di aver accertato, rispettivamente, l’autenticità della firma e - nel caso di semplice possessore - il possesso del certificato.

Qualora nulla osti all’accoglimento della domanda, la Direzione generale dispone il trasporto del pagamento degli interessi, trasmettendo alla Sezione di tesoreria provinciale, presso cui è in carico il foglio di ruolo, l’apposito mod. 79 A-bis, il quale è diviso in quattro parti.

Con la prima parte la Tesoreria è invitata a trasmettere a quella incaricata di continuare i pagamenti, i fogli di ruolo ed eventualmente le formule di ricevuta cui la domanda si riferisce. La Sezione di tesoreria provinciale alla quale la richiesta è diretta, eseguite le occorrenti operazioni di scarico sul registro mod. 271-B, stacca la seconda parte del mod. 79 a-bis, che restituisce alla Direzione generale del debito pubblico con la dichiarazione di adempimento datata e sottoscritta; contemporaneamente trasmette, con i relativi fogli di ruolo e, se vi siano, con le formule di ricevuta insolute e non prescritte, le altre due parti del cennato modello, alla Sezione di tesoreria provinciale incaricata di continuare i pagamenti, la quale, eseguiti gli opportuni riscontri e assunti in carico i detti recapiti di pagamento sul registro mod. 271-A, trattiene nei propri atti la terza parte del mod. 79-A bis, ed invia la quarta, in segno di ricevuta, alla Direzione generale del debito pubblico.

 

 

§ 48.
Assegnazione del pagamento degli interessi su titoli nominativi

 

Il pagamento degli interessi dei titoli nominativi può essere assegnato:

1) all’interno, presso le Sezioni di tesoreria provinciale;

2) all’estero, presso gli istituti di credito all’uopo incaricati.

 

 

§ 49.
Formazione dei fogli di ruolo
 

La Direzione generale, in corrispondenza di ciascuna iscrizione nominativa, distintamente per ciascun debito, forma il foglio di ruolo.

I fogli di ruolo dei debiti consolidati e redimibili sono firmati dal Direttore generale, dal Direttore della Ragioneria centrale e dal rappresentante della Corte dei conti, mentre i fogli di ruolo dei buoni del tesoro poliennali non recano alcuna firma. Ciascun foglio di ruolo contiene il numero di iscrizione del certificato nominativo, l’intestazione di esso, l’importo e semestrale degli interessi da pagare. Su di esso sono riportate, inoltre, le speciali condizioni alle quali il pagamento degli interessi sia eventualmente subordinato.

I fogli di ruolo vengono spediti alle casse presso le quali è assegnato il pagamento, perché le medesime vi annotino, negli appositi spazi, la data di pagamento ed il nome e cognome del percepiente.

 

 

§ 50.
Custodia dei fogli di ruolo

 

Le casse pagatrici conservano i fogli di ruolo distinti per specie di debito e in rigoroso ordine progressivo di numero d’iscrizione, fino a quando essi non siano richiamati dalla Direzione generale del debito pubblico o dalla coesistente Direzione provinciale del tesoro, o non ne sia disposto dalla Direzione generale stessa l’invio ad altra cassa, oppure non siano su di essi esauriti gli spazi per l’annotazione dei pagamenti semestrali.

Il movimento e la consistenza dei fogli di ruolo sono tenuti in evidenza dalle Sezioni di tesoreria provinciale negli appositi registri, distinti per debito, mod. 271-A per il carico e mod. 271-B per lo scarico.

In detti registri, fra le altre indicazioni, figurano:

 

A) per il carico:

- la data della presa in carico dei fogli di ruolo;

- gli estremi della nota con la quale la Direzione generale del debito pubblico ha trasmesso i fogli di ruolo;

- l’ammontare complessivo, per numero e per rendita annua (ripartita poi nelle due semestralità), dei fogli di ruolo inviati dalla Direzione generale per nuove iscrizioni, per riattivazioni di pagamento e per trasporti ad altra Tesoreria.

Nel carico mensile si comprendono soltanto i fogli di ruolo inviati con le note suddette del mese cui il carico stesso si riferisce. I fogli di ruolo che vengono inviati in sostituzione di quelli esauriti - ed ancora in carico alla Tesoreria - non devono essere assunti in carico.

B) per lo scarico:

- la data dello scarico dei fogli di ruolo;

- gli estremi della nota con la quale la Direzione generale del debito pubblico o la Direzione provinciale del tesoro ha richiamato i fogli di ruolo;

- il quantitativo dei fogli di ruolo richiamati durante il mese per ciascuna delle note di cui sopra, per qualsiasi motivo, con l’ammontare complessivo della rendita annua, nonché di quella di ciascuna delle due semestralità.

Vengono allibrate nei cennati registri di carico e scarico, sempre per quantità e per l’importo complessivo della rata semestrale, le formule di ricevuta. Le formule stralciate dalle contabilità periodiche, perché riconosciute irregolari, non vengono riprese in carico sul predetto registro mod. 271-A.

La chiusura dei registri mod. 271-A e mod. 271-B deve essere effettuata mensilmente.

 

 

§ 51.
Tagliandi e formule di ricevuta
 

Il pagamento degli interessi dei titoli nominativi viene eseguito:

a) mediante tagliandi di ricevuta, da staccarsi, all’atto del pagamento, dal foglio unito a ciascun certificato;

b) mediante formule di ricevuta, emesse dalla Direzione generale, per ciascuna scadenza e per ciascuna iscrizione, ed inviate alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale che, prima di ammetterle a pagamento, ne eseguono il riscontro e, come si è detto al precedente paragrafo, le assumono in carico distintamente per categoria di debito e complessivamente per quantità e importo. Le formule di ricevuta sono stampate su carta di colore diverso, a seconda del prestito cui si riferiscono.

 

 

§52.
Pagamento dei tagliandi di ricevuta
 

Il pagamento degli interessi è eseguito, alle rispettive scadenze, di regola, all’esibitore dei titoli (di piena proprietà; d’usufrutto pagabile senza produzione del certificato di esistenza in vita dell’usufruttuario), contro quietanza dell’esibitore medesimo da apporre sul relativo tagliando di ricevuta.

I titoli devono essere accompagnati da distinta, una per ciascun debito, firmata dall’esibitore - con nome, cognome e indirizzo - e contenente l’indicazione del numero d’iscrizione, del semestre di cui si chiede il pagamento, dell’importo singolo (arrotondato come si è detto in precedenza) e complessivo degli interessi domandati.

 

 

§ 53.
Pagamento degli interessi con formule di ricevuta
 

Nei casi in cui il titolare del certificato si sia riservata la personale riscossione degli interessi, oppure l’abbia delegata ad una determinata persona, oppure l’abbia riservata tanto a sé medesimo quanto alla persona delegata, la condizione di pagamento personale viene annotata sulla iscrizione e sul corrispondente certificato e sulle relative formule di ricevuta, ed il pagamento delle rate semestrali d’interessi, da disporre col sistema delle formule di ricevuta, viene eseguito, previa esibizione del titolo da parte della persona designata, che è tenuta a comprovare alla Sezione di tesoreria provinciale pagatrice la propria identità personale.

Le richieste di annotazione o di cancellazione di pagamento personale su rendite già iscritte devono essere fatte da chi vi abbia interesse, nei modi prescritti per il vincolo e per lo svincolo delle rendite e devono essere accompagnate dal titolo.

Il pagamento degli interessi subordinato a speciali condizioni può aver luogo solo previo adempimento di esse.

 

 

§ 54.
Pagamento degli interessi su titoli vincolati di usufrutto
 

Quando il titolo è vincolato di usufrutto vitalizio, con pagamento condizionato alla presentazione del certificato di esistenza in vita dell’usufruttuario, le rate d’interessi sono pagabili all’esibitore del certificato d’usufrutto, previa produzione del certificato di esistenza in vita dell’usufruttuario (mod. 256-D.P.). Qualora, invece, si tratti di usufrutto condizionato, subordinato - per es., allo stato vedovile, allo stato nubile, ecc., di una determinata persona - le rate sono pagabili previa presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Qualora il titolo sia annotato d’usufrutto vitalizio a favore di più persone congiuntamente, è sufficiente la produzione del certificato di esistenza in vita di uno degli usufruttuari.

 

 

§ 55.
Certificati di esistenza in vita
 

I certificati di esistenza in vita sono rilasciati dal Sindaco del luogo in cui l’usufrutturario ha la residenza, oppure da un notaio; devono essere muniti del timbro del Comune o del notaio e sono esenti dall’imposta di bollo. Per il rilascio di tale documento, il Sindaco può delegare la firma esclusivamente agli assessori ed ai consiglieri comunali. Nei Comuni più grandi, la delega può essere conferita anche ai Capi degli uffici dello stato civile. In caso di delega, la firma deve essere preceduta dalle parole "per il Sindaco" e dalla precisa indicazione della qualifica del delegato. Quando a capo dell’Amministrazione comunale sia un Commissario prefettizio, questi può delegare la firma dei certificati di esistenza in vita ad impiegati dipendenti.

La firma del Sindaco, del Commissario prefettizio e dei loro delegati sui certificati di esistenza in vita non può essere apposta con stampiglia.

La delega rilasciata dal Sindaco per la firma dei certificati di esistenza in vita deve risultare da formale dichiarazione ed essere incondizionata.

Per gli accertamenti di loro competenza, gli uffici pagatori sono autorizzati a richiedere al Sindaco copia della dichiarazione di delega rilasciata per la firma dei certificati d’esistenza in vita. I certificati vanno rilasciati sul mod. 256-D.P.; in mancanza, essi debbono essere redatti nei seguenti termini:

 

"Il sottoscritto certifica che il Sig. (nome, cognome, luogo e data di nascita), usufruttuario della rendita annua di lire ....... di cui al certificato d’usufrutto n. .... del (categoria del debito), è vivente".

 

Data e bollo

Firma

 

Qualora il pagamento sia subordinato, altresì, alla condizione che l’usufruttuaria conservi lo stato vedovile o quello nubile, il certificato va completato con la dichiarazione, secondo i casi, "conserva lo stato vedovile o lo stato nubile".

 

 

§ 56.
Pagamento condizionato
 

Il pagamento delle rendite sottoposto a determinate condizioni (stato vedovile, nubile, ecc.), o all’adempimento di speciali oneri, è eseguito all’esibitore del certificato contro quietanza del medesimo, da apporre sulla formula di ricevuta predisposta dall’Amministrazione, previa produzione, come già indicato per i certificati di usufrutto condizionato, di idonei documenti, rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti la sussistenza della condizione oppure l’esecuzione degli adempimenti richiesti.

 

 

§ 57.
Bollo di annullamento
 

Sulle formule di ricevuta, sui tagliandi staccati dai fogli annessi ai certificati nominativi, nonché sui buoni per il pagamento di interessi e sugli appositi compartimenti dei certificati nominativi non muniti di fogli di ricevuta deve essere impresso, all’atto del pagamento, con inchiostro oleoso, il bollo di annullamento, a calendario, con la dicitura "pagato" e con l’indicazione del luogo e della data di pagamento. I bolli devono essere apposti sul recto dei detti titoli o atti, tranne sui tagliandi di ricevuta staccati dai certificati nominativi, sui quali saranno impressi sul verso. I bolli debbono essere nitidi e leggibili in tutte le loro indicazioni e devono essere applicati in modo da non obliterare alcuno degli elementi essenziali dei titoli pagati.

 

 

§ 58.
Custodia delle formule di ricevuta

 

Le formule di ricevuta relative a titoli nominativi sono custodite come i buoni interessi.

 

 

§ 59.
Formule di ricevuta e buoni interessi prescritti

 

Nei primi cinque giorni dopo la scadenza di ogni semestre, le Sezioni di tesoreria provinciale devono restituire alla Direzione generale del debito pubblico le formule di ricevuta relative a rate semestrali prescritte, debitamente annullate mediante perforazione, accompagnate da nota descrittiva, a firma del Capo della Sezione.

Della restituzione viene presa nota sul relativo registro di scarico Mod. 271-B e sul foglio di ruolo nella colonna destinata alla indicazione dei pagamenti, con l’annotazione:

 

"prescritto - restituita la formula di ricevuta.

Addì ............".

 

Devono essere restituiti altresì, ogni semestre, i buoni di pagamento di interessi per i quali nel semestre precedente si sia compiuto il quinquennio dalla data della loro emissione, in quanto gli interessi rappresentati dai buoni stessi sono prescritti.

 

 

§ 60.
Facilitazioni alle aziende di credito, istituti, enti e corpi morali
per l’incasso degli interessi - Accertamenti della Tesoreria
e responsabilità degli enti presentatori
 

Per la riscossione degli interessi su titoli nominativi, le aziende di credito e gli istituti indicati nel precedente paragrafo 42, nonché gli enti e corpi morali in genere, a’ termini dell’art. 67 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, possono presentare, per l’incasso, alla Sezione di tesoreria provinciale presso la quale è assegnato il pagamento, i soli tagliandi di ricevuta, muniti del timbro dell’ente o ufficio esibitore. Detti tagliandi devono essere distinti per specie di prestito, per emissione e per scadenza, e accompagnati da appositi elenchi firmati in conformità di quanto disposto nel citato paragrafo 42. Gli elenchi stessi devono recare l’indicazione dei singoli tagliandi per numero progressivo di iscrizione e per importo, nonché l’espressa dichiarazione che l’ente o l’ufficio ha provveduto allo stacco dei tagliandi previo accertamento di legittimazione del possessore del titolo e sua identificazione.

La Tesoreria, oltre al riscontro di legittimità dei tagliandi (filigrana, bollo a secco, ecc.), esegue gli altri adempimenti di natura contabile, traendo gli estremi necessari (specie del debito, numero di iscrizione, scadenza, importo, ecc.), dai tagliandi stessi.

L’ente presentatore dei tagliandi risponde, sia verso la Sezione di tesoreria provinciale che verso l’Amministrazione del debito pubblico, delle eventuali indebite riscossioni. La Sezione di tesoreria deve curare, quindi, di riscontrare che il bollo apposto a tergo dei tagliandi di ricevuta sia ben chiaro, in modo da poter identificare l’ente esibitore in caso di contestazione sull’effettuato pagamento.

 

 

§ 61.
Pagamento degli interessi sugli assegni provvisori. Prescrizione
 

Gli assegni provvisori, che per effetto della legge 23 ottobre 1961, n.ò 1148, sono rimborsabili, allapari, dal 1° gennaio 1962, dal "Fondo per l’acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l’ammortamento di altri titoli di debito pubblico", hanno cessato di fruttare interessi dalla predetta data e non possono formare oggetto di operazioni di riunione o di riscatto, ma soltanto di rimborso del relativo capitale.

Gli assegni provvisori emessi successivamente al 24 novembre 1961 (data di entrata in vigore della citata legge), fruttano interessi dalla data di godimento a quella di rilascio e sono rimborsabili dal predetto Fondo.

Gli interessi sospesi su ciascun assegno provvisorio, si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data di rimborsabnilità del capitale.

Le norme relative al pagamento, alla decorrenza, alla data di cessazione ed alla prescrizione degli interessi sono meglio specificati nel § 205, che si riferisce anche ai titoli d’importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale, parificati, com’è noto, agli assegni provvisori.

 

 

§ 62.
Smarrimento di ricevute semestrali

 

In caso di smarrimento di ricevute semestrali di titoli nominativi di debito pubblico, il titolare della rendita o il possessore del certificato deve farne denunzia con apposita domanda a firma accertata dal Sindaco o da altro pubblico funzionario.

Se la domanda è fatta dal possessore, l’ufficiale autenticante deve anche accertare e dichiarare il possesso del titolo da parte del denunziante.

La domanda è trasmessa alla Direzione generale del debito pubblico a cura della Sezione di tesoreria provinciale, la quale deve attestare che sul foglio di ruolo relativo al certificato cui apparteneva il tagliando smarrito non risulta alcuna annotazione di eseguito pagamento della rata riferentesi al tagliando stesso.

L’Amministrazione del debito pubblico fa pubblicare apposito avviso di smarrimento nella Gazzetta Ufficiale e, trascorso un mese dalla data della pubblicazione, autorizza il pagamento contro presentazione del certificato nominativo e con quietanza sopra apposito modulo.

 

 

§ 63.
Smarrimento o distruzione di formule di ricevuta o di buoni interessi
 

In caso di smarrimento di formule di ricevuta, la Sezione di tesoreria provinciale, per ottenere l’emissione di duplicati, deve darne comunicazione alla Direzione generale del debito pubblico e all’Amministrazione centrale della Banca d’Italia (Servizio rapporti col tesoro e servizi di tesoreria statale) e rilasciare apposita dichiarazione di smarrimento a firma del Capo della tesoreria, il quale deve inoltre attestare che a tergo dei titoli nominativi, nei compartimenti dei semestri cui si riferiscono le formule di

ricevuta smarrite, non è impresso il timbro a calendario con la leggenda "pagato" e che sul relativo foglio di ruolo non esistono annotazioni di eseguito pagamento.

Per i buoni interessi, smarriti o distrutti prima del pagamento, la Sezione di tesoreria provinciale deve informarne, mediante dettagliata relazione, la Direzione generale del tesoro e l’Amministrazione centrale della Banca d’Italia (Servizio rapporti col tesoro e servizi di tesoreria statale), allegando alla relazione stessa la dichiarazione di smarrimento sottoscritta dal contabile incaricato del pagamento, qualora lo smarrimento sia a lui imputabile.

La Direzione generale del tesoro, dopo gli adempimenti del caso, autorizza con apposito decreto l’emissione di un duplicato del buono interessi smarrito o distrutto e trasmette il decreto stesso alla Direzione generale del debito pubblico per il rilascio del duplicato, che viene spedito alla Sezione di tesoreria provinciale con il decreto autorizzativo.

Nel caso in cui il buono del quale venne denunziato lo smarrimento dovesse essere successivamente rinvenuto, esso va rimesso alla Direzione generale del debito pubblico - Ragioneria centrale, per l’annullamento.

 

 

 

CAPO III
 
Affogliamenti - Rinnovazioni - Cambi
 
 
§ 64.
Affogliamento e rinnovazione di titoli nominativi
 

I titoli nominativi sui quali siano esauriti i tagliandi di ricevuta ovvero i compartimenti semestrali per il pagamento degli interessi vengono, su semplice domanda del possessore, muniti di un nuovo foglio di tagliandi, ovvero di un mezzo foglio di compartimenti. Normalmente i titoli nominativi, dopo che siano stati affogliati per due volte ovvero muniti del secondo mezzo foglio di compartimenti, vengono rinnovati.

L’operazione di affogliamento viene effettuata, per un certo periodo di tempo (stabilito d’accordo con l’Amministrazione centrale della Banca d’Italia), presso le Sezioni di tesoreria provinciale, assegnatarie dei titoli di ruolo relativi ai titoli rimasti privi di tagliandi di ricevuta.

 

 

§ 65.
Compilazione degli elenchi dei fogli di ruolo
 

Le Sezioni di tesoreria provinciale, su richiesta della Direzione generale del debito pubblico, compilano un elenco, in più esemplari, dattiloscritto in unica battuta, di tutti i fogli di ruolo che esse hanno in carico relativi ai titoli da affogliare, d’importo pari o superiore alle lire cinquemila di capitale nominale. In detto elenco, per ciascun foglio di ruolo, si indicano, in apposite colonne, il numero d’iscrizione del relativo titolo nominativo, in rigoroso ordine progressivo, nonché l’importo di ciascuna delle due rate semestrali, di scadenza, rispettivamente, al 1° gennaio e al 1° luglio, arrotondate alle cinque lire, a norma dell’art. 63 del testo unico delle leggi sul debito pubblico.

 

 

§ 66.
Allestimento e spedizione dei fogli tagliandi
 

La Direzione generale del debito pubblico dispone l’allestimento dei fogli tagliandi dei titoli nominativi vigenti e l’invio di essi, sulla scorta degli elenchi di cui al paragrafo precedente, alle Sezioni di tesoreria provinciale, tramite il Magazzino tesoro presso il Provveditorato generale dello Stato.

 

 

§ 67.
Adempimenti della Tesoreria e della Direzione provinciale del tesoro
 

I pieghi assicurati contenenti i fogli tagliandi, devono essere ritirati presso l’Ufficio postale e del contenuto di essi viene effettuato il riscontro con l’osservanza delle prescritte formalità e con l’intervento del Direttore provinciale del tesoro o di un suo incaricato.

Il Capo della tesoreria ed il Direttore provinciale del tesoro, ovvero i loro incaricati, accertano che la quantità dei fogli tagliandi contenuti in ciascun piego concordi con i dati riportati sulla bolletta di accompagnamento e firmano, quindi, le tre parti della bolletta stessa, delle quali una viene trattenuta dalla Sezione di tesoreria provinciale, un’altra, a cura di questa, viene restituita, per discarico, al Magazzino tesoro e la terza è inviata alla Direzione generale del debito pubblico. Riscontrano, altresì, che i numeri di iscrizione dei titoli ai quali si riferiscono i fogli tagliandi ricevuti corrispondano a quelli riportati nell’elenco di cui al paragrafo 65 (un esemplare del quale è stato incluso dal Magazzino tesoro nei pieghi dei fogli tagliandi e un altro è spedito dalla Direzione generale del debito pubblico alla Direzione provinciale del tesoro); appongono e sottoscrivono, quindi, in calce agli esemplari del detto elenco, apposita dichiarazione intesa a far constare che il contenuto dei pieghi è regolare.

 

 

§ 68.
Carico e scarico dei fogli tagliandi
 

La Sezione di tesoreria provinciale prende in carico i fogli tagliandi nel registro mod. 242-D.P., conteggiandoli a una lira per foglio, ed invia alla Direzione generale del debito pubblico, insieme alla terza parte della bolletta di accompagnamento di cui al precedente articolo, la ricevuta mod. 243-D.P., indicando il quantitativo dei fogli ricevuti e l’importo di essi, pari ad una lira per foglio.

La Sezione di tesoreria provinciale, all’atto della consegna agli interessati dei titoli affogliati, effettua nel detto registro il discarico dei fogli tagliandi uniti ai titoli stessi, per quantità ed importo pari ad una lira per foglio, giustificando il discarico con apposite distinte, debitamente quietanzate. Per i fogli tagliandi trasmessi alla Direzione generale del debito pubblico o alla coesistente Direzione provinciale del tesoro, il discarico viene giustificato con i rispettivi mod. 245-bis-D.P., restituiti per ricevuta.

 

 

§ 69.
Domande di affogliamento
 

L’affogliamento può essere chiesto da qualsiasi possessore, qualunque sia l’intestazione dei titoli, presso la Sezione di tesoreria provinciale che ha effettuato il pagamento del semestre relativo all’ultimo tagliando di ricevuta.

Le domande di affogliamento sono redatte sugli appositi moduli forniti alle Sezioni di tesoreria provinciale dalla Direzione generale del debito pubblico. Esse devono contenere l’esatta descrizione dei titoli (intestazione; numero d’iscrizione, dal più basso al più alto; rendita annua; capitale nominale) ed essere munite della data e della firma dell’esibitore, con la chiara indicazione del cognome e nome, del luogo e data di nascita, e dell’indirizzo. Le domande presentate da aziende di credito devono recare il bollo d’ufficio delle aziende stesse e la firma dei legali rappresentanti (generalità e qualifica).

Qualora venga delegata al ritiro dei titoli affogliati persona diversa (da indicare chiaramente con cognome, nome, luogo e data di nascita ed indirizzo) dall’esibitore, la firma di quest’ultimo deve essere autenticata da notaio. L’autenticazione della firma può essere eseguita mediante semplice visto munito di data dal Sindaco, nel caso che il capitale nominale complessivo dei titoli da affogliare non superi le lire duecentomila. Allo scopo, peraltro, di agevolare l’operazione, qualora l’incarico di ritirare i fogli sia conferito all’Istituto di emissione, ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad una banca d’interesse nazionale, si può omettere l’autenticazione.

Per le operazioni di affogliamento, la Sezione di tesoreria provinciale deve:

- accertare di essere in possesso dei fogli di ruolo corrispondenti ai titoli da affogliare; in mancanza di essi, anche se ha ricevuto i fogli tagliandi, non può provvedere all’operazione richiesta;

- riscontrare che i titoli presentati siano muniti della lista del foglio tagliandi esaurito (contenente, fra l’altro, l’indicazione del numero e della data di scadenza dell’ultima ricevuta semestrale di interessi), e che i corrispondenti fogli tagliandi risultino ad essa pervenuti;

- controllare al regolarità dei titoli e delle relative domande, con particolare riguardo alla perfetta corrispondenza delle indicazioni contenute nei moduli di domanda con le caratteristiche dei titoli presentati;

- riportare sulle domande il relativo numero d’ordine, che dovrà essere rigorosamente progressivo per tutte le istanze della specie ad essa presentate;

- distaccare dal modulo della domanda l’apposita parte (ricevuta), debitamente firmata dal Capo della Sezione di tesoreria e dal Cassiere e munita del bollo di ufficio, per essere consegnata all’interessato. Detta ricevuta è esente dalla tassa di concessione governativa;

- avvertire la parte che i titoli affogliati saranno riconsegnati all’esibitore, ovvero a chi sia stato regolarmente delegato, previa restituzione della suddetta ricevuta;

- prendere in carico i certificati esibiti, nell’apposito registro.

La Sezione di tesoreria provinciale, per i titoli riconosciuti affogliabili, riscontra che:

- i numeri di iscrizione dei certificati presentati siano compresi nell’elenco descrittivo, ricevuto dal Magazzino tesoro, insieme con i nuovi fogli tagliandi;

- i numeri di iscrizione riportati nei tagliandi corrispondano a quelli dei certificati esibiti e che l’ammontare degli interessi semestrali riportato sui nuovi tagliandi corrisponda a quello indicato sui fogli di ruolo, tenuto conto dell’arrotondamento degli interessi - ai fini del pagamento di essi - a norma dell’art. 63 del testo unico delle leggi sul debito pubblico;

Le indicazioni relative alle scadenze semestrali siano riportate esattamente sui singoli tagliandi.

 

 

§ 70.
Affogliamento dei titoli da parte della Sezione di tesoreria provinciale
e adempimenti della Direzione provinciale del tesoro
 

La Sezione di tesoreria provinciale, effettuati gli adempimenti di cui sopra, ove nulla osti, attacca il nuovo foglio tagliandi al relativo certificato, in modo che risulti fortemente unito ad esso, incollandolo lungo il corpo del titolo, come quello preesistente. Ciò fatto, la Tesoreria appone, con inchiostro indelebile, il proprio bollo d’ufficio lungo la linea di unione del foglio tagliandi al corpo del titolo, in modo che il bollo spesso risulti impresso parte sul titolo e parte lungo il foglio tagliandi, e ne informa la coesistente Direzione provinciale del tesoro, affinché il Direttore di essa (o un suo incaricato) possa curare, nei locali della Tesoreria, il riscontro della regolarità delle operazioni eseguite, accertando in particolare che vi sia concordanza fra gli elementi indicati sul corpo del titolo, sul foglio di ruolo e sul foglio tagliandi e che l’unione del foglio tagliandi al corpo del titolo sia stata regolarmente effettuata.

L’incaricato della Direzione provinciale del tesoro accerta, altresì, che i certificati affogliati corrispondano esattamente a quelli indicati nella parte della domanda rimasta in possesso della Tesoreria e, ove nessun rilievo sia da muovere, appone in calce alla distinta stessa, munendola del bollo d’ufficio e della propria firma, la dichiarazione: "Visto, si autorizza la consegna di n. ... titoli".

Contemporaneamente, l’incaricato della Direzione provinciale del tesoro prende nota, per ciascun titolo, dell’eseguito affogliamento, con la relativa data, a fianco dei corrispondenti numeri di iscrizione, indicati nell’esemplare dell’elenco dei fogli di ruolo in suo possesso. All’uopo, gli elenchi della specie devono essere tenuti, dalla Direzione provinciale, in particolare evidenza fino alla chiusura dell’operazione.

 

 

§ 71.
Consegna dei titoli affogliati
 

La Sezione di tesoreria provinciale, provveduto a quanto sopra, in base alle distinte di presentazione, invita gli esibitori, o i loro delegati, a ritirare i titoli affogliati, previa restituzione della ricevuta a suo tempo rilasciata, da quietanzare in calce.

Nel caso di smarrimento della predetta ricevuta o di morte dell’intestatario di essa, devono essere osservate le disposizioni degli articoli 230 e 231 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R.D. 19 febbraio 1911, n. 298.

 

 

§ 72.
Comunicazioni alla Direzione generale del debito pubblico
 

Per porre in grado la Direzione generale del debito pubblico di annotare a margine delle iscrizioni del Gran Libro l’avvenuta unione del foglio tagliandi al corrispondente titolo, le Sezioni di tesoreria provinciale le inviano trimestralmente appositi elenchi descrittivi dei titoli affogliati e restituiti agli interessati, con l’indicazione, per ciascuno, del numero di iscrizione, della intestazione, del capitale nominale e della data di consegna alla parte.

In calce agli elenchi di cui trattasi, vengono indicati, in quantità complessiva, i fogli tagliandi eventualmente inviati, per qualsiasi motivo, alla coesistente Direzione provinciale del tesoro o alla Direzione generale del debito pubblico.

 

 

§ 73.
Titoli da non affogliare dalle Tesorerie e da presentare
alla Direzione provinciale del tesoro
 

I titoli per i quali la Sezione di tesoreria provinciale non ha in carico i relativi fogli di ruolo, ovvero non ha ricevuto i corrispondenti fogli tagliandi, quelli privi della lista tagliandi, logori, avariati, irregolari o che contengano abrasioni o diano comunque luogo a dubbi circa la loro legittimità, nonché quelli che siano muniti di attergato di tramutamento al portatore o di attergato di cessione, regolare o irregolare, non devono essere accettati per l’affogliamento dalle Sezioni di tesoreria, le quali devono invitare le parti a presentarli alla coesistente Direzione provinciale del tesoro.

I titoli di cui sopra, nonché quelli da affogliare, ma esibiti per operazioni ordinarie, dopo il riscontro della regolarità dell’istanza, e dopo il rilascio alla parte della prescritta ricevuta mod. 241-D.P., vengono dalla Direzione provinciale del tesoro inoltrati alla Direzione generale del debito pubblico, insieme con un esemplare della domanda, con i fogli di ruolo (se in carico alla locale Tesoreria) ed i fogli tagliandi corrispondenti, da richiedere alla coesistente Sezione di tesoreria provinciale.

Qualora gli interessi dei titoli esibiti siano esigibili presso una Sezione di tesoreria diversa da quella locale, tale circostanza è fatta risultare nella lettera di invio mod. 246-D.P.

 

 

§ 74.
Titoli da non affogliare dalle Tesorerie e da inviare
alla Direzione generale del debito pubblico
 

Le Sezioni di tesoreria provinciale, nei casi di discordanza tra il capitale dei titoli da affogliare, i relativi fogli di ruolo e l’importo delle rate di interessi indicato sui fogli tagliandi, stralciano dall’operazione i titoli oggetto di rilievo e li trasmettono alla Direzione generale del debito pubblico, nelle forme ordinarie, insieme con i fogli tagliandi irregolari, debitamente annullati, e con i fogli di ruolo, dopo aver rilasciato a favore dell’esibitore la prescritta ricevuta mod. 243-D.P.

 

 

§ 75.
Chiusura dell’operazione di affogliamento presso le Sezioni
di tesoreria provinciale
 

Le Sezioni di tesoreria provinciale, alla chiusura dell’operazione di affogliamento presso di esse, su richiesta della Direzione generale del debito pubblico, inviano alla stessa (Agenzia contabile dei titoli), senza annullamenti di sorta, in pieghi assicurati per il valore convenzionale di £ 100, i fogli tagliandi relativi a titoli non presentati per l’affogliamento.

 

 

§ 76.
Restituzione dei fogli tagliandi
 

I fogli tagliandi da comprendere in ciascuno dei pieghi di cui al precedente paragrafo, devono essere descritti in ordine progressivo di numero, dal più basso al più alto, in elenchi, da compilare in triplice esemplare, e riepilogati in appositi mod. 245 bis-D.P., pure in triplice esemplare. In calce, sia degli elenchi che dei mod. 245 bis-D.P., deve essere dichiarato espressamente che presso la Sezione di tesoreria provinciale non rimangono altri fogli tagliandi, oltre quelli relativi ad operazioni in corso. Siffatta dichiarazione deve essere datata e firmata dal Capo della Sezione di tesoreria, dal Cassiere, dal Controllore e dall’incaricato della Direzione provinciale del tesoro, che deve assistere alla formazione dei pieghi.

In ciascun piego devono essere inclusi un esemplare del mod. 245 bis-D.P. ed un elenco descrittivo; altro esemplare dei due elaborati deve essere inviato a parte, in piego raccomandato, alla Direzione generale (Agenzia contabile) ed il terzo è trattenuto dalla Tesoreria.

Sulle linee di chiusura dei pieghi devono essere intercalati, ai suggelli di ceralacca della Tesoreria, quelli della Direzione provinciale del tesoro.

Uno dei detti esemplari degli elenchi e dei mod. 245 bis-D.P. viene poi restituito, previo riscontro, dall’Amministrazione del debito pubblico alla Tesoreria mittente, per discarico dei fogli tagliandi pervenuti.

Ultimata la spedizione dei fogli tagliandi, le Sezioni di tesoreria devono inviare alla Direzione generale del debito pubblico un prospetto riassuntivo del movimento dei fogli tagliandi, e cioè il carico (quantitativo ricevuto dal Magazzino tesoro o dalla Direzione generale del debito pubblico), lo scarico (quantitativo unito ai titoli o inviato alla Direzione generale del debito pubblico o alla coesistente Direzione provinciale del tesoro) e la rimanenza (quantitativo rimasto alla fine dell’operazione di affogliaemnto e restituito alla Direzione generale del debito pubblico).

 

 

§ 77.
Richieste di affogliamento alle Direzioni provinciali del tesoro
 

Dopo la chiusura delle operazioni di affogliamento presso le Sezioni di tesoreria provinciale, le domande devono essere prodotte esclusivamente alle Direzioni provinciali del tesoro e, per Roma e provincia, all’Ufficio di ricevimento delle domande della Direzione generale.

Esse devono essere compilate in carta libera ed in due esemplari, uno dei quali deve essere trasmesso, insieme con i titoli da affogliare e con i corrispondenti fogli di ruolo, alla Direzione generale del debito pubblico, mentre l’altro rimane agli atti della Direzione provinciale del tesoro.

Per quanto riguarda le indicazioni che le domande devono contenere e l’eventuale delega al ritiro dei titoli, valgono le medesime norme sopra riportate per le domande di affogliamento presentate alla Sezioni di tesoreria provinciale.

Per l’accettazione delle domande e dei titoli e la spedizione di essi alla Direzione generale del debito pubblico, nonché per il rilascio delle ricevute mod. 241-D.P., per la presa incarico e per il discarico dei titoli devono essere osservate le formalità prescritte per operazioni ordinarie.

 

 

§ 78.
Unione di mezzo foglio di compartimenti
 

L’unione del foglio compartimenti ai titoli nominativi di piena proprietà o di usufrutto, con pagamento degli interessi sottoposto a condizione o a termine, è effettuata dalla Direzione generale del debito pubblico, alla quale le Direzioni provinciali del tesoro devono trasmettere le domande con i titoli ed i relativi fogli di ruolo.

 

 

§ 79.
Titoli nominativi soggetti a rinnovazione
 

La rinnovazione dei titoli nominativi è eseguita presso la Direzione generale del debito pubblico alla quale deve essere richiesta tramite la Direzione provinciale del tesoro.

 

 

§ 80.
Richiesta di rinnovazione
 

La richiesta di rinnovazione, da redigere in carta libera, può essere presentata da qualsiasi possessore, deve contenere la descrizione dei titoli esibiti (numero di iscrizione di essi, dal più basso al più alto, ammontare del capitale nominale e intestazione) e deve essere datata e sottoscritta chiaramente dall’esibitore, con l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo.

Le domande presentate da aziende di credito devono recare, in calce, il timbro dell’azienda e la firma dei legali rappresentanti.

Quando i titoli presentati per la rinnovazione recano l’indicazione della paternità o maternità dell’intestatario, in base a disposizioni vigenti prima dell’entrata invigore della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, l’esibitore può fornire nella domanda (senza necessità di alcuna documentazione), le indicazioni del luogo e della data di nascita dell’intestatario stesso, per gli effetti della citata legge n. 1064.

L’esibitore dei titoli può delegare per il ritiro di quelli derivanti dalla rinnovazione altra persona, che dovrà essere indicata con nome, cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo; in tal caso, la firma del richiedente deve essere autenticata, a meno che l’incarico del ritiro dei titoli sia conferito a un istituto di credito di diritto pubblico o a una banca d’interesse nazionale.

 

 

§ 81.
Adempimenti delle Direzioni provinciali del tesoro
 

Le Direzioni provinciali del tesoro, in ordine alle domande di rinnovazione, provvedono a tutti gli adempimenti prescritti per le operazioni ordinarie, ivi compresa la richiesta alla coesistente Sezione di tesoreria provinciale dei fogli di ruolo presso di questa esistenti e relativi ai titoli esibiti.

 

 

§ 82.
Spedizione dei titoli nominativi da rinnovare
 

Le Direzioni provinciali del tesoro, rilasciata la ricevuta mod. 241-D.P., inviano alla Direzione generale del debito pubblico le richieste, i titoli da rinnovare e (se esistenti presso la locale Sezione di tesoreria provinciale) i relativi fogli di ruolo.

 

 

§ 83.
Operazioni ordinarie su titoli nominativi soggetti a rinnovazione
 

Nel caso che sui titoli soggetti a rinnovazione s’intendano promuovere operazioni ordinarie di tramutamento, traslazione, vincolo, svincolo, riunione o divisione, le parti devono presentare alle Direzioni provinciali del tesoro, per la trasmissione alla Direzione generale del debito pubblico, oltre ai titoli, la domanda e l’eventuale documentazione.

 

 

§ 84.
Frazioni di lire cinquemila comprese in titoli da rinnovare
 

Quando i titoli nominativi soggetti a rinnovazione rechino una frazione di capitale nominale inferiore alle lire cinquemila, i nuovi titoli vengono rilasciati con capitale pari o multiplo di £ 5.000, mentre per la frazione di detta cifra vengono rilasciati, in base alle disposizione della legge 18 marzo 1958, n. 241, assegni provvisori, al portatore o nominativi, rimborsabili a norma della legge 23 ottobre 1961, n. 1148.

 

 

§ 85.
Consegna dei nuovi titoli
 

La consegna dei nuovi titoli è fata agli esibitori o alle persone da essi delegate, previo ritiro (da parte della Sezione di tesoreria rovinciale) della ricevuta mod. 241-D.P.

 

 

§ 86.
Esenzione dal bollo
 

Sulla domanda con la quale si chiede la rinnovazione di titoli nominativi non devono essere più applicate le marche da bollo, in quanto i titoli di debito pubblico sono ora esenti, in modo assoluto, dall’imposta di bollo (art. 86 del testo unico delle leggi sul debito pubblico).

 

 

§ 87.
Operazioni di cambio
 

L’operazione di cambio consiste nella sostituzione dei titoli al portatore rimasti privi di cedole, con altri di nuova emissione.

Il cambio può essere chiesto da chiunque presso le Sezioni di tesoreria provinciale, le quali sono normalmente incaricate di eseguire l’operazione. Cessato tale incarico, le domande devono essere presentate alle Direzioni provinciali del tesoro.

Le Sezioni di tesoreria provinciale possono effettuare il cambio con riunione dei vecchi titoli presentati (cioè con rilascio di un minor numero di nuovi titoli, di taglio maggiore, per eguale capitale nominale complessivo), solo se autorizzate dalla Direzione generale del debito pubblico.

 

 

§ 88.
Domande di cambio
 

Le domande di cambio devono, di regola, essere redatte, in originale e copia, sugli appositi stampati forniti alle Sezioni di tesoreria provinciale dalla Direzione generale del debito pubblico e sottoscritte dal richiedente con nome, cognome, luogo e data di nascita e con l’indicazione dell’indirizzo. Ad esse devono essere uniti i titoli al portatore da cambiare descritti in ordine progressivo per taglio.

Le dette domande recano appositi prospetti riepilogativi, nei quali devono essere riportati, per serie e, in ciascuna serie, per taglio, i quantitativi di titoli al portatore esibiti e quelli di nuova emissione richiesti.

 

 

§ 89.
Adempimenti delle Sezioni di tesoreria provinciale
 

Le Sezioni di tesoreria provinciale, nel ricevere le domande di cambio, provvedono ai seguenti adempimenti:

- assegnano ad esse un numero progressivo;

- verificano la corrispondenza fra i dati riportati nelle domande e le caratteristiche dei titoli esibiti; - accertano che i titoli stessi siano sprovvisti di cedole e singolarmente muniti della firma dell’esibitore, ovvero del bollo d’ufficio, se presentati da istituti di credito e da enti ammessi a fruire di questa facilitazione;

- annullano i titoli in presenza dell’esibitore;

- riscontrano l’esattezza dei riepiloghi in calce alle domande, riguardanti i quantitativi di titoli presentati e di quelli richiesti;

- rilasciano alla parte la ricevuta posta in calce al modulo di domanda originale, dopo averla completata, tenendo presente che il numero da attribuire alla ricevuta è quello progressivo della domanda dalla quale essa viene staccata;

- conservano, nei propri atti, le copie delle domande;

- spediscono, alla Direzione generale del debito pubblico, a periodi da questa determinati con circolare, le domande originali di cambio ed i relativi titoli annullati, con un elenco riepilogativo, in duplice esemplare, contenente, per ciascuna domanda: il numero d’ordine; il quantitativo delle cartelle presentate ed il corrispondente capitale nominale complessivo; il quantitativo, per taglio e nel complesso, delle cartelle di nuovo tipo richieste, il cui capitale deve, ovviamente, corrispondere a quello delle vecchie cartelle presentate. La spedizione deve essere fatta con pieghi assicurati per lire cento.

I pieghi sono confezionati alla presenza dell’incaricato della Direzione provinciale del tesoro e devono recare esternamente l’indicazione:

"Cambio prestito... (cartelle annullate)".

 

 

 

 

§ 90.
Spedizione dei titoli di nuova emissione
 

I titoli al portatore di nuova emissione vengono spediti, in pieghi assicurati, alle Sezioni di tesoreria provinciale dal Magazzino tesoro presso l’Istituto Poligrafico dello Stato, con bolletta di accompagnamento mod. A, formata di tre parti, ovvero dalla Agenzia contabile dei titoli presso la Direzione generale del debito pubblico, con ordine di consegna mod. 206-G a favore del Capo della Sezione di tesoreria e con distinta riepilogativa mod. 191-A.

 

 

§ 91.
Presa in carico dei titoli di nuova emissione
 

La Sezione di tesoreria provinciale ritira i pieghi dall’Ufficio postale ed effettua la verifica del contenuto di essi con l’osservanza delle modalità di cui al Titolo IV, Capo II.

Accertato che la quantità dei titoli ricevuti corrisponde a quella indicata sulla relativa bolletta mod. A, ovvero sul mod. 206-G, il Capo della Sezione di tesoreria provinciale ed il Direttore provinciale del tesoro, ovvero i loro incaricati, firmano in segno di ricevuta la bolletta mod. A nelle sue tre parti (di cui una rimane in Tesoreria e le altre due vengono inviate, a cura di questa, in piego raccomandato espresso, rispettivamente, al Magazzino tesoro e alla Direzione generale del debito pubblico) ovvero la distinta riepilogativa mod. 191-A.

La Sezione di tesoreria provinciale prende quindi in carico i titoli ricevuti e invia alla Direzione generale del debito pubblico la ricevuta mod. 243-D.P.

 

 

§ 92.
Consegna delle cartelle di nuova emissione
 

La consegna delle cartelle di nuova emissione viene effettuata previo ritiro delle ricevute rilasciate alle parti, debitamente quietanzate.

Le Sezioni di tesoreria compilano, quantitativamente per taglio, uno speciale mod. 206-T, per le cartelle consegnate nella giornata.

 

 

§ 93.
Contabilità delle ricevute
 

Le ricevute di cui al paragrafo precedente vengono dalle Sezioni di tesoreria provinciale inviate, a periodi stabiliti, alla Direzione generale del debito pubblico (Ragioneria centrale), insieme con le contabilità riguardanti le consegne effettuate.

Le contabilità devono contenere:

- un elenco delle ricevute ritirate, con l’indicazione dei singoli numeri e del capitale nominale dei titoli consegnati;

- un elenco riepilogativo, in duplice esemplare (benestare), con l’indicazione del numero d’ordine e del capitale nominale dei singoli ordini speciali mod. 206-T, emessi durante il periodo cui si riferisce la contabilità a fronte dei titoli consegnati in ciascuna giornata. Il capitale nominale complessivo risultante da questo elenco deve essere eguale a quello dell’elenco delle ricevute ritirate alle parti.

 

 

§ 94.
Discarico della Sezione di tesoreria provinciale
 

La Direzione generale del debito pubblico (Ragioneria centrale), dopo la revisione e la parificazione delle contabilità, restituisce, debitamente firmato per benestare, uno dei due esemplari dell’elenco riepilogativo dei mod. 206-T alla Sezione di tesoreria provinciale mittente per essere allegato al sottoconto giudiziale, quale documento di scarico.

 

 

§ 95.
Accentramento delle operazioni di cambio
 

Quando le operazioni di cambio sono in via di esaurimento, la Direzione generale del debito pubblico dispone, d’accordo con l’Amministrazione centrale della Banca d’Italia, l’accentramento delle operazioni stesse.

A decorrere dalla data di accentramento, le domande di cambio dei titoli (privi di cedole) vengono accettate dalle Direzioni provinciali del tesoro, che, eseguiti i consueti adempimenti e previo rilascio delle ricevute mod. 241-D.P., le rimettono alla Direzione generale del debito pubblico, per l’ulteriore corso, insieme con i titoli debitamente annullati con bollo ad inchiostro oleoso e con perforazione, senza asportarne i segni caratteristici essenziali.

In questa sede, la Direzione generale dispone altresì l’accentramento della cartelle di nuovo tipo eventualmente giacenti presso le Sezioni di tesoreria provinciale e non impegnate per operazioni in corso.

 

 

§ 96.
Chiusura definitiva dell’operazione di cambio presso le Sezioni
di tesoreria provinciale
 

Dopo la data di accentramento delle operazioni di cui al precedente paragrafo, la Direzione generale del debito pubblico, d’intesa con l’Amministrazione centrale della Banca d’Italia, dispone, con apposita circolare, la chiusura definitiva dell’operazione straordinaria presso le Sezioni di tesoreria provinciale e la restituzione, all’Agenzia contabile dei titoli, delle nuove cartelle non ritirate dagli interessati e relative ad operazioni di cambio già eseguite.

Dette cartelle devono essere restituite, senza annullamenti di sorta, descritte in appositi prospetti ed accompagnate dai prescritti elenchi mod. 245-bis.

 

 

§ 97.
Consegna di cartelle non ritirate
 

Dal giorno successivo alla chiusura dell’operazione presso le Sezioni di tesoreria provinciale, le domande riguardanti la consegna dei titoli di nuova emissione accentrati presso la Direzione generale del debito pubblico devono essere presentate alle Direzioni provinciali del tesoro, che le inoltrano alla detta Direzione generale nei modi ordinari.

 
TITOLO III
 
 
Capo I
 
Presentazione delle domande e dei titoli
 
 
§ 98.
Domande. Norme generali
 

Per promuovere operazioni sui titoli dei prestiti consolidati e redimibili e sui buoni del tesoro poliennali, è necessaria, per ogni specie di debito, apposita domanda, in carta semplice, diretta alla Direzione generale del debito pubblico e contenente l’indirizzo del richiedente, per le comunicazioni che eventualmente si dovessero fare.

La Direzione generale, quando nulla osti, per rendere più sollecite le comunicazioni agli interessati e per risparmiare agli uffici dipendenti il tempo occorrente per gli inviti e per la redazione e la copiatura delle note contenenti notizie o richieste di adempimenti, invia - per conoscenza - agli interessati, un esemplare delle note stesse.

Qualora, dopo un mere dal ricevimento della nota, la parte non abbia provveduto agli adempimenti richiesti, le Direzioni provinciali del tesoro devono rinnovare la comunicazione, inviandola, per conoscenza, alla Direzione generale del debito pubblico.

 

 

§ 99.
Presentazione delle domande
 

Le domande ed i relativi titoli devono essere presentati, di regola, direttamente alla Direzione provinciale del tesoro, non essendo ammessa la trasmissione a mezzo di ufficio postale o di altri uffici. Qualora ciò avvenga, le Direzioni provinciali del tesoro si astengono dal darsi carico dei titoli sul bollettario mod. 241-D.P. e sul giornale mod. 242-D.P. e, se i titoli al portatore corrispondono a quelli descritti nella domanda, li annullano di ufficio (facendo risultare tale circostanza su ogni titolo), e li trasmettono con la domanda e con apposita nota esplicativa (e senza elenco di accompagnamento mod. 245-D.P.) alla Direzione generale del debito pubblico, per i provvedimenti di competenza; mentre per i titoli nominativi provvedono a trasmetterli, senza annullamento, sempre con apposita nota esplicativa. Se i titoli pervenuti per posta o a mezzo di altri uffici non corrispondono a quelli descritti nella domanda (o se questa manchi) le Direzioni provinciali del tesoro costituiscono, in giornata, con i titoli stessi, un deposito provvisorio presso la locale Sezione di tesoreria provinciale, al nome del mittente.

Dell’eseguito deposito la Direzione provinciale del tesoro dà immediato avviso all’interessato, invitandolo a presentarsi all’ufficio stesso, allo scopo di compiere le formalità prescritte per dar corso all’operazione richiesta.

La quietanza di deposito provvisorio è ritirata dalla Direzione provinciale del tesoro, che ne effettua la consegna all’interessato, perché possa valersene ai fini della restituzione del deposito, nelle forme ordinarie.

 

 

§ 100.
Contenuto delle domande
 

Ogni domanda, redatta in duplice esemplare, uno dei quali rimane negli atti della Direzione provinciale del tesoro, deve contenere:

1) l’esatta descrizione dei titoli che si presentano e che devono formare oggetto dell’operazione (specie del debito, serie, ove esista, numeri d’iscrizione, intestazione, godimento, capitale nominale di ciascun titolo e complessivo);

2) l’indicazione dell’operazione che si richiede;

3) le generalità della persona (cognome, nome, luogo e data di nascita) ovvero l’esatta denominazione, nel caso di persona giuridica, a favore della quale debbono iscrivere o vincolare i titoli;

4) l’indicazione della persona (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo) o dell’azienda di credito, incaricata del ritiro dei nuovi titoli o della riscossione delle somme;

5) l’indicazione della Sezione di tesoreria provinciale presso la quale deve essere disposta la consegna dei nuovi titoli o il pagamento di somme, ovvero, nei casi indicati nel paragrafo 187, l’Ufficio postale che debba eseguire le predette operazioni di consegna o di pagamento;

6) l’elencazione dei documenti esibiti a corredo dell’istanza;

7) la esplicita manifestazione di volontà di trasferire o di tramutare al portatore titoli nominativi, quando gli interessati, per consentire tali operazioni, intendono avvalersi della stessa domanda, che, in tal caso, deve essere a firme autenticate;

8) tutte le altre indicazioni, ritenute necessarie, secondo i casi.

Le domande relative ad opposizioni in dipendenza di smarrimento di certificato o di altra causa, e quelle tendenti ad ottenere informazioni o dichiarazioni riguardanti le rendite, devono contenere gli estremi della iscrizione (debito, intestazione e numero del certificato, capitale nominale, ecc.).

Le domande devono essere datate e sottoscritte con nome, cognome, luogo e data di nascita e domicilio del richiedente e devono recare anche la firma dell’esibitore, ove questi sia persona diversa dal richiedente.

 

 

§ 101.
Casi in cui la firma dell’istante deve essere autenticata
 

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio, quando:

1) si dia delega al ritiro di titoli provenienti da operazioni, salvo che essa risulti da atti autentici esibiti ovvero si tratti del ritiro di certificati nominativi emessi in sostituzione di titoli al portatore allegati alla stessa domanda contenente la delega;

2) si faccia opposizione per smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli nominativi;

3) si presti il consenso alla risoluzione delle opposizioni o si dia notizia del rinvenimento di titoli nominativi o di tagliandi di ricevuta denunciati smarriti;

4) si chieda la rinnovazione di ipoteche;

5) si chieda il rimborso di titoli nominativi estratti, ovvero di buoni del tesoro poliennali nominativi scaduti;

6) si intenda ottenere dichiarazioni d’esistenza di iscrizioni nominative, di vincolo o altre notizie, nei casi ammessi dalla legge;

7) si denunzi lo smarrimento di ricevute rilasciate dalla Amministrazione ovvero di titoli provvisori dei Buoni del tesoro novennali di scadenza 1959, 1960 e 1968;

8) si domandi, dal titolare o dal suo procuratore, la rinnovazione di un titolo nominativo deteriorato, i cui frammenti non costituiscano, nel loro insieme, l’intero titolo;

9) si presti il consenso a trasferire o a tramutare in titoli al portatore titoli nominativi.

L’autenticazione della firma può essere eseguita anche mediante semplice visto, munito di data.

Quando l’operazione concerna un capitale nominale non eccedente le lire duecentomila, la firma può essere autenticata dal sindaco.

 

 

§ 102.
Trasporto di pagamento
 

Nelle domande di trasferimento su altra Tesoreria del pagamento degli interessi dei titoli nominativi è sufficiente che l’autenticità della firma del titolare o il possesso del certificato siano accertati dal sindaco o da altro pubblico funzionario.

 

 

§ 103.
A chi spetta promuovere le istanze

 

Di regola l’istanza alla Direzione generale è promossa dalla persona che ha diritto di chiedere l’operazione o dal suo legittimo rappresentante. Peraltro, si possono effettuare su richiesta del possessore, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti:

a) la divisione, la riunione ed il tramutamento in nominativi di titoli al portatore;

b) la riunione dei titoli intestati alla medesima persona, liberi da vincoli o sottoposti a vincoli non differenti;

c) la divisione dei titoli nominativi.

Per la rinnovazione dei certificati nominativi logori o ridotti in frammenti, non costituenti nel loro insieme l’intero titolo, l’operazione deve essere promossa dal titolare o dal suo rappresentante, con istanza a firma autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato (anche mediante semplice visto, munito di data), tenendo presente che, se l’operazione concerne un capitale nominale non eccedente le lire duecentomila, la firma può essere autenticata dal sindaco.

Per le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento, di rimborso di titoli nominativi o di pagamento di remi su titoli nominativi, qualora i certificati siano intestati a persone fisiche incapaci, oppure a persone giuridiche, società, istituti di credito, ecc., le domande debbono essere sottoscritte dai rispettivi rappresentanti.

Per le persone fisiche incapaci o di capacità limitata la domanda deve essere sottoscritta:

a) dal genitore esercente la patria potestà, per i minori sottoposti alla patria potestà;

b) dal tutore, per i minori soggetti a tutela e per i maggiori interdetti;

c) dal titolare e dal curatore, per i minori emancipati e per i maggiori inabilitati, oppure dai rispettivi procuratori, che provino tale qualità.

Qualora si tratti di minore emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale, la domanda va firmata dal solo titolare, purché egli fornisca la prova dell’autorizzazione all’esercizio del commercio, ove ciò non risulti dall’intestazione del certificato nominativo.

 

 

§ 104.
Esame delle domande e dei titoli
da parte della Direzione provinciale del tesoro
 

La Direzione provinciale del tesoro, all’atto del ricevimento della domanda, deve esaminare se essa sia regolare o completa o se debba essere eventualmente modificato o integrata, e deve accertare, altresì, che vi sia esatta corrispondenza, per specie di debito, taglio, godimento, ecc., fra i titoli esibiti e le indicazioni riportate sull’istanza.

Prima di trasmettere le domande, i titoli e i documenti alla Direzione generale, la Direzione provinciale del tesoro deve accertare anche che siano state osservate le disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, nonché quelle altre disposizioni che vi abbiano attinenza, onde evitare che la Direzione generale debba muovere rilievi per incompletezza o irregolarità della documentazione, con conseguente ritardo nell’esecuzione della operazione.

Per le operazioni di tramutamento al nome di persone incapaci o di capacità limitata, occorre accertare, in particolare, se i titoli esibiti siano quelli indicati negli atti e nei provvedimenti delle competenti autorità prodotti a corredo dell’istanza e, quando si tratti di apposizioni di vincoli (fra i quali quello dotale o di patrimonio familiare) occorre accertare se i titoli esibiti siano quelli destinati all’intestazione della rendita, da annotare di vincolo. In caso contrario, l’esibitore sarà invitato a sostituirli.

Se i titoli al portatore presentati abbiano unite cedole relative a rate scadute, queste vengono di regola staccate e consegnate agli esibitori, perché ne curino la riscossione. Ovviamente, di tale circostanza si dovrà tener conto per eventuali rettifiche delle indicazioni contenute nelle istanze, da eseguire con aggiunta in calce datata e sottoscritta dall’esibitore.

 

 

§ 105.
Operazioni su titoli dei prestiti redimibili
 

I titoli dei prestiti redimibili, appartenenti a serie sorteggiate per il rimborso ai fini dell’ammortamento, cessano di fruttare interessi con la riscossione della semestralità in corso alla data dell’estrazione. Tuttavia, per i titoli dei Prestiti della Ricostruzione 3,50% e 5%, l’importo delle cedole eventualmente riscosso dopo il sorteggio dei titoli presentati per il rimborso, e comunque non unite ad essi, non sarà detratto dal valore capitale, purché le cedole medesime siano maturate prima della presentazione dei titoli per il rimborso e si riferiscano a scadenze comprese nel quinquennio dal sorteggio.

Nessuna operazione può essere effettuata sui titoli sorteggiati, all’infuori del rimborso del corrispondente capitale. Pertanto, prima di accettare domande per operazioni su titoli, al portatore o nominativi, dei debiti redimibili ammortizzabili mediante sorteggio, le Direzioni provinciali del tesoro inviteranno gl’interessati ad esaminare i relativi bollettini delle estrazioni, affinché accertino se le serie cui appartengono i titoli che si esibiscono siano state sorteggiate, e, in caso positivo, si astengano dal comprenderli nella richiesta di operazione, provvedendo invece a chiederne il rimborso alla Sezione di tesoreria provinciale se trattisi di titoli al portatore ovvero alla Direzione generale, tramite la Direzione provinciale stessa, se trattisi di certificati nominativi.

Anche le Direzioni provinciali del tesoro eseguiranno l’accertamento sopraindicato e ovviamente non accetteranno domande nelle quali risultino inclusi titoli appartenenti a serie sorteggiate.

 

 

§ 106.
Istanze per riunione di titoli nominativi
 

E’ ammessa la riunione dei titoli nominativi appartenenti allo stesso prestito, purché siano intestati alla medesima persona fisica o giuridica e siano liberi da vincoli oppure siano gravati da vincoli non differenti. La riunione dei titoli nominativi dei prestiti redimibili può aversi, di regola, solo se essi appartengano alla stessa serie, ad eccezione dei buoni del tesoro poliennali, per i quali la riunione può essere effettuata anche quando le serie siano diverse.

La riunione può essere richiesta anche dal semplice possessore dei titoli. Con la stessa domanda potranno essere presentati titoli (del medesimo debito) intestati a persone o enti diversi, per procedere a separare riunioni; occorrono, peraltro, domande distinte per titoli di debiti diversi, ancorché intestati alla stessa persona od ente.

I certificati non devono avere rate d’interessi insolute, né contenere dichiarazioni di cessione o di altra specie, e devono essere chiaramente descritti, per ogni gruppo da riunire, per ordine progressivo di numero di iscrizione, con l’indicazione altresì della intestazione e del capitale nominale.

 

 

§ 107.
Riunione di titoli al portatore
 

E’ ammessa la riunione dei titoli al portatore in titoli di tagli maggiori, purché, se redimibili, appartengono alla medesima serie, e, se buoni del tesoro poliennali, siano della medesima emissione, appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

Per il Prestito Redimibile 3,50%-1934 la riunione si esegue come per i consolidati, in quanto tale prestito non è distinto in serie.

 

 

§ 108.
Decorrenza degli interessi sui titoli presentati per operazioni
 

I titoli che si esibiscono per operazioni devono recare unita la cedola (o il tagliando) relativa alla semestralità d’interessi in corso di maturazione alla data della presentazione della domanda.

Qualora sui titoli nominativi esibiti per operazioni siano rimaste da riscuotere rate scadute, si inviterà la parte a ccurarne la riscossione, ove non esistano impedimenti.

Devono, però, essere accettati i certificati di rendita sui quali vi siano semestralità ancora da esigere, quando sui certificati stessi siano esauriti i relativi tagliandi di ricevuta o i compartimenti semestrali, quando il pagamento degli interessi sia assegnato presso altra Sezione di tesoreria provinciale e quando, per morte dell’usufrutturario nel semestre in corso, debba provvedersi all’accantonamento del rateo di interessi a favore degli eredi dell’usufruttuario stesso.

Quanto ai titoli al portatore, la Direzione provinciale del tesoro accerta che ad essi siano unite tutte le cedole non ancora scadute, compresa quella relativa al semestre in corso di maturazione. In mancanza, l’operazione non è eseguibile nel semestre, né è ammessa la sostituzione della cedola o delle cedole mancanti con cedole appartenenti ad altri titoli.

 

 

 

§ 109.
Cedole mancanti perché versate in sottoscrizione a prestiti
o in pagamento di imposte
 

Per la sottoscrizione a nuovi prestiti viene talvolta consentito di versare, come contante, le cedole in corso di maturazione, relative a titoli al portatore di prestiti specificati nei relativi provvedimenti di emissione. Le cedole delle cartelle al portatore, dei vari debiti, possono, inoltre, essere versate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi giorno del semestre che precede la loro scadenza. In tali circostanze i titoli al portatore dei richiamati debiti, che vengono presentati per le normali operazioni di tramutamento, divisione, riunione, ecc., possono essere accettati anche se sforniti della cedola del semestre in corso di maturazione, in deroga alla norma generale. Sarà, al riguardo, fatta apposita dichiarazione nella domanda.

 

 

§ 110.
Cedola relativa a semestre di imminente scadenza
 

Negli ultimi 15 giorni precedenti la scadenza del semestre, le Direzioni provinciali del tesoro non debbono ricevere i titoli al portatore (presentati per tramutamento, riunione o divisione) muniti della cedola del semestre in corso; questa deve essere staccata e consegnata all’esibitore. Ciò gioverà al sollecito corso dell’operazione richiesta, in quanto l’Amministrazione eviterà di emettere il buono interessi per il pagamento di detta cedola, rilasciando direttamente i nuovi titoli provenienti dalla operazione con decorrenza degli interessi dal primo giorno del semestre successivo.

Analogamente, per i titoli nominativi, le Direzioni provinciali del tesoro, negli ultimi giorni del mese di scadenza del semestre, debbono raccomandare alle parti, qualora l’operazione non abbia carattere di assoluta urgenza, di riscuotere prima sui titoli nominativi la rata in scadenza e di esibire, poi, i titoli stessi per l’esecuzione dell’operazione.

 

 

§ 111.
Annullamento dei titoli e delle cedole
 

I titoli al portatore presentati per operazioni alle Direzioni provinciali del tesoro devono essere annullati alla presenza dell’esibitore. L’annullamento è effettuato mediante perforazione tanto nel corpo dei titoli quanto in ciascuna cedola, e con applicazione di apposita stampiglia sul corpo del titolo, portante la dichiarazione di annullamento, che l’esibitore deve firmare in segno di avere accertato di persona l’annullamento stesso. Questa formalità è obbligatoria per la parte ed è condizione indispensabile perché la Direzione provinciale del tesoro possa dar corso alla domanda con la quale venga chiesta un’operazione.

L’ultima cedola annessa ai titoli, cioè quella di più prossima scadenza, deve annullarsi oltre che con la perforazione, anche con timbro ad inchiostro oleoso nero, portante la leggenda "annullato" , applicato in direzione parallela alle linee del testo.

Le Direzioni provinciali del tesoro debbono tenere affisso nei locali aperti al pubblico un cartello stampato a grandi caratteri, col quale i richiedenti le operazioni sono avvertiti, nel loro interesse dell’obbligo su accennato.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
CAPO II
 
Consenso
 
 
§ 112.
Norme generali

 

Il consenso al tramutamento o al trasferimento di titoli nominativi, all’annotazione, cancellazione e riduzione di vincoli o di ipoteche può essere manifestato mediante domanda sottoscritta dal titolare o dai suoi aventi causa, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

Quando il consenso è manifestato in uno dei modi appresso elencati, sulla domanda non occorre autenticazione:

1) atto pubblico notarile, giudiziale o amministrativo;

2) scrittura privata con firma autenticata da notaio;

3) dichiarazione amministrativa fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso una Direzione provinciale del tesoro, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio;

4) dichiarazione fatta personalmente dall’intestatario a tergo del titolo, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

Per le autenticazioni di cui al n. 3 possono essere accreditati anche notai presso la Direzione generale o le Direzioni provinciali.

 

 

§ 113.
Autenticazione
 

Il pubblico ufficiale che, nei casi di cui al precedente paragrafo, autentica la firma o riceve l’atto pubblico, ha l’obbligo di accertare l’identità personale e la capacità di disporre di chi sottoscrive o si costituisce dinanzi a lui.

L’autenticazione della firma può eseguirsi anche mediante semplice visto, munito di data.

Per le operazioni di importo nominale non eccedente le lire duecentomila, l’autentica può essere eseguita anche dal sindaco.

Qualunque sia la forma di manifestazione della volontà, non è necessario l’intervento di testimoni. Tuttavia chi non può sottoscrivere deve prestare il consenso al trasferimento o al tramutamento mediante atto pubblico, con l’intervento di due testimoni.

Le disposizioni del presente paragrafo valgono anche per tutti gli altri casi in cui sia prescritta l’autenticazione della firma nella domanda.

 

 

§ 114.
Dichiarazione amministrativa
 

La dichiarazione amministrativa di consenso deve essere fatta presso la Direzione provinciale del tesoro alla quale viene presentata la domanda. tuttavia, nel caso in cui più interessati non possano prestare simultaneamente il consenso presso la stessa Direzione provinciale del tesoro che riceve la domanda, ilconsenso stesso può essere prestato, dai non intervenuti, anche presso altra Direzione provinciale del tesoro, purché questa ne venga autorizzata da quella che ha ricevuto la domanda o, eventualmente, dalla Direzione generale del debito pubblico, qualora la pratica sia già presso di essa.

La dichiarazione amministrativa deve essere redatta in doppio originale, sull’apposito stampato mod. 29 A., e numerata progressivamente per esercizio finanziario. Un esemplare di essa è trattenuto presso la Direzione provinciale del tesoro, per il riscontro dell’operazione eseguita e per la formazione del registro di cui al paragrafo 23; l’altro è spedito, con la domanda e gli eventuali allegati, alla detta Direzione generale.

La dichiarazione amministrativa è sottoscritta dal dichiarante con nome, cognome, luogo e data di nascita. L’autenticazione della firma, da parte dell’agente di cambio accreditato o del notaio, viene fatta previa lettura della dichiarazione amministrativa stessa.

L’atto deve essere datato e sottoscritto dall’incaricato del servizio e munito del timbro di ufficio. Quando l’ufficiale autenticante sia un notaio non accreditato per le operazioni di debito pubblico, l’atto, debitamente datato, deve recare il sigillo del notaio stesso.

 

 

§ 115.
Contenuto della dichiarazione amministrativa
 

Le dichiarazioni amministrative devono riportare esattamente la volontà delle parti, contenere al precisa descrizione dei titoli da tramutare, trasferire, vincolare o svincolare, ed essere redatte con l’osservanza di tutte le formalità descritte.

 

 

§ 116.
Esenzioni fiscali
 

Le dichiarazioni amministrative sono esenti da qualsiasi imposta o tassa.

 

 

§ 117.
Onorario dovuto al notaio o all’agente di cambio accreditati
 

Per l’autenticazione delle firme sulle dichiarazioni amministrative ricevute dalla Direzione generale del debito pubblico o dalle Direzioni provinciali del tesoro, è dovuto, all’agente di cambio o al notaio accreditati, il diritto di lire cinque per ogni mille lire del capitale nominale dei titoli ai quali l’operazione si riferisce, con un minimo di lire cinquanta ed un massimo di lire mille.

 

 

 

CAPO III
 
Regolarità dei documenti
 
 
§ 118.
Requisiti dei documenti
 

Gli atti civili, amministrativi o giudiziali debbono essere conformi, secondo la loro natura, alle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare dalle disposizioni speciali in materia di debito pubblico.

Ogni atto deve essere redatto in termini chiari, in modo da escludere ambigue interpretazioni, e contenere i necessari elementi per desumere, in modo preciso, la natura e la specie dell’operazione, l’esatta e completa menzione delle parti interessate, l’identificazione dei titoli (specie del debito, intestazione, numero di iscrizione, capitale nominale, ecc.), la persona incaricata del ritiro dei nuovi titoli (cognome, nome, luogo e data di nascita ed indirizzo), ecc.

Il luogo e la data di nascita, lo stato di coniugata o di vedova, la residenza ed ogni altro requisito personale possono essere comprovati mediante esibizione, al competente ufficio, di documenti di identità personale rilasciati ai sensi delle norme vigenti o di altro documento rilasciato dalla pubblica Amministrazione che contenga l’attestazione dei dati o requisiti richiesti.

A tale scopo gli estremi ed i dati dei redetti documenti vengono trascritti, dall’impiegato competente a ricevere la documentazione, su apposito modulo (da allegare agli atti dell’istruttoria), sottoscritto dall’impiegato medesimo e dall’interessato, il quale è personalmente responsabile della veridicità dei dati trascritti. Qualora non sia obbligatoria la presentazione dell’interessato reso l’ufficio competente, il modulo può essere compilato, con le predette formalità, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del richiedente o da altro funzionario delegato dal Sindaco ed è trasmesso all’ufficio competente a cura dell’interessato (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678).

 

§ 119.
Copie di atti
 

Gli atti notarili si producono, di regola, in copia, ad eccezione di quelli che, a termini delle leggi notarili, possono essere spediti in originale, come, ad esempio, le procure speciali e le scritture private a firma autenticata. Anche di queste ultime può essere rilasciata copia notarile, purché si sia provveduto al deposito dell’originale negli atti del notaio che rilascia la copia.

Tutti gli atti prodotti in copia devono essere desunti dagli originali e la copia deve essere rilasciata, con le prescritte formalità, dal notaio che ebbe a ricevere l’atto, ovvero dal pubblico ufficiale che ha in deposito l’originale. Tuttavia le copie delle procure, delle deliberazioni nonché dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, occorrenti per integrare la capacità o i poteri delle parti, sono ammesse, quantunque non desunte dagli originali, se allegate, in conformità della legge notarile, ad atti prodotti all’Amministrazione. Le copie di atti o certificati, anche se ottenute con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi delle vigenti disposizioni, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano debitamente autenticate.

L’autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l’originale o al quale deve essere prodotto il documento, o presso il quale l’originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

 

 

 

§ 120.
Procure
 

Per quanto riguarda le procure si deve tenere presente che:

a) le procure speciali per i trasferimenti e per i tramutamenti di titoli nominativi devono essere rilasciate per atto pubblico notarile o per scrittura privata con firma autenticata, nel modo indicato nel paragrafo 113; in mancanza di una diversa volontà, si intende conferita al mandatario la facoltà di ritirare i titoli provenienti dalle predette operazioni;

b) le procure generali sono ammesse qualora contengano la facoltà al mandatario di alienare i titoli di debito pubblico, ovvero, in generale, di alienare tutti, indistintamente, i beni, sia mobili che immobili;

c) il procuratore non può farsi sostituire nei rapporti con l’Amministrazione del debito pubblico se non ne abbia ricevuta espressa facoltà dal mandante, a meno che non sia autorizzato ad alienare i certificati di rendita. S’intende che ove il procuratore si avvalga della facoltà - eventualmente ad esso conferita - di farsi sostituire, è necessario presentare, oltre alla procura da esso rilasciata, anche quella contenente la facoltà di sostituzione.

Salva contraria dichiarazione, il mandato a compiere operazioni di debito pubblico o a ritirare titoli e valori s’intende revocato, senza necessità di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi all’operazione o al ritiro persona diversa da quella precedentemente incaricata ovvero dichiari di volervi provvedere personalmente. In tali casi, però, il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l’operazione va eseguita, ovvero della ricevuta di deposito di essi rilasciata dall’Amministrazione.

 

 

§ 121.
Sentenze
 

Le sentenze devono essere corredate degli atti di notifica, in originale o in copia autentica, e delle attestazioni della cancelleria comprovanti l’inesistenza di gravami nei termini di legge.

 

 

§ 122.
Provvedimenti di volontaria giurisdizione
 

Salvo il caso in cui il giudice, per ragioni di urgenza, ne abbia disposto l’immediata efficacia, i provvedimenti del Giudice tutelare e quelli pronunciati dal Tribunale in camera di consiglio diventano esecutivi se contro di essi non sia stato proposto reclamo entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dei provvedimenti stessi, dei quali, pertanto, le cancellerie non possono rilasciare copia se non sia decorso detto termine.

 

 

§ 123.
Atti in forma pubblica amministrativa e deliberazioni di enti soggetti
a controllo governativo
 

Gli atti in forma pubblica amministrativa devono essere rogati dai funzionari a ciò delegati, nelle forme stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, dalla legge comunale e provinciale o da altre norme speciali.

Le deliberazioni degli enti soggetti a controllo governativo devono essere approvate dalla competente autorità tutoria e di tale approvazione deve essere fornita prova, che può anche risultare dalla stessa copia della deliberazione.

 

 

§ 124.
Legalizzazione di firme su atti rilasciati nel territorio nazionale

 

Le firme apposte dai pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati e da produrre a corredo di domande per operazioni su titoli, non sono soggette a legalizzazione. Il funzionario o pubblico ufficiale che rilascia detti documenti, deve apporre la propria firma per esteso, con indicazione della qualifica e con il timbro dell’Ufficio.

Com’è noto, sono invece da legalizzare dal sindaco, dai suoi delegati, o dal segretario comunale, le firme apposte dagli esercenti professioni ed arti sopra atti e certificati da produrre fuori del Comune.

 

 

§ 125.
Legalizzazione delle firme su atti rilasciati all’estero
 

Salve le esenzioni stabilite da leggi o da trattati od accordi internazionali, le firme apposte dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani su atti e documenti formati all’estero, siano essi redatti o semplicemente vistati dai predetti rappresentanti italiani, qualora si debbano produrre all’Amministrazione del debito pubblico, vanno legalizzate dal Ministero per gli Affari esteri o dalle Autorità da esso delegate .

Agli effetti della legalizzazione, un atto posto in essere nello Stato e da usare nello Stato, rilasciato dalle autorità consolari estere residenti nello Stato, ove contenga la enunciazione o la riproduzione totale o parziale di atti formati all’estero, è considerato atto estero e la competenza del Ministro per gli Affari esteri a legalizzare le firme di dette autorità consolari è delegata - nell’ambito dei Distretti delle Corti d’appello o Provincie in cui le autorità consolari stesse risiedono o abbiano giurisdizione - ai Procuratori generali della Repubblica presso le dette Corti, per quanto concerne gli atti dello stato civile ed ai Prefetti, per tutti gli altri atti.

Uguale delega è conferita per la delegazione delle firme apposte su atti e documenti formati all’estero da autorità locali e da valere nello Stato e vistati dalle autorità consolari estere residenti nello Stato.

 

 

§ 126.
Traduzione di atti redatti in lingua straniera
 

Qualora gli atti ed i documenti siano redatti in lingua straniera, ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

§ 127.
Legalizzazione di atti e di provvedimenti emanati dallo Stato
della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino
 

Per gli atti ed i provvedimenti emanati dallo Stato della Città del Vaticano è sufficiente la legalizzazione della firma da parte dell’Ambasciata d’Italia presso il predetto Stato o della Nunziatura Apostolica presso il Governo Italiano.

Gli atti, i certificati, le copie e gli estratti posti in essere nello Stato, da valere nel territorio della Repubblica di San Marino, o formati nella predetta Repubblica e da valere in Italia, hanno esecuzione, nell’uno o nell’altro Stato, se ricevuti in Italia, con la sola legalizzazione della autorità competente e, se ricevuti nella Repubblica di San Marino, con la sola legalizzazione del Segretario di Stato per gli Affari esteri della Repubblica stessa.

 

 

§ 128.
Atti rogati da consoli italiani o da pubblici notai all’estero
 

Gli atti rogati dai consoli italiani o dai pubblici notai all’estero debbono essere sottoposti - se del caso - alla formalità della registrazione, quando se ne voglia fare uso nel territorio della Repubblica.

Gli atti ed i documenti redatti all’estero, concernenti operazioni su titoli di debito pubblico, sono esenti da diritti consolari (art. 89 del testo unico delle leggi sul debito pubblico).

 
TITOLO IV
 
 
 
CAPO I
 
Ricevimento e spedizione delle domande per operazioni ordinarie
di debito pubblico
 
 
§ 129.
Riscontro della domanda, dei titoli e dei documenti
 

L’impiegato addetto al servizio del debito pubblico presso la Direzione provinciale del tesoro deve:

- esaminare la domanda, i documenti eventualmente prodotti a corredo ed i titoli che si depositano, per stabilirne la regolarità;

- accertare che i titoli siano legittimi, muniti delle cedole o dei tagliandi relativi alla rata in corso di maturazione e a quelle successive;

- riscontrare l’esatta corrispondenza dei titoli, delle cedole e dei tagliandi con le indicazioni riportate nella domanda;

- procedere all’annullamento dei titoli al portatore nei modi consueti (timbro ad umido , perforazione, ecc.) e delle relative cedole, e fare apporre dall’esibitore la firma in calce alla dichiarazione di annullamento;

- rilasciare all’esibitore una ricevuta mod. 241-D.P., da staccarsi da apposito bollettario a matrice. Per i titoli da non annullarsi, di cui al paragrafo 145, consegnati alla Sezione di tesoreria provinciale, l’incaricato del servizio risconterà la regolarità della ricevuta mod. 243-D.P., rilasciata dalla Tesoreria medesima.

Ogni ricevuta mod. 241-D.P. deve contenere le generalità dell’esibitore dei titoli, e cioè il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la qualità nella quale esso agisce, se come richiedente o come incaricato dal richiedente l’operazione, la specie dei titoli che si depositano, il capitale nominale complessivo ed il godimento degli interessi. E’ fatto divieto di indicare sulla ricevuta mod. 241-D.P. la specie dell’operazione per la quale i titoli sono stati presentati, salvo che si tratti di apposizione di ipoteca per cauzioni esattoriali, nel qual caso l’annotazione viene consentita, per mettere in grado gli interessati di stipulare subito il contratto esattoriale.

Qualora i titoli esibiti con una stessa domanda siano in parte nominativi ed in parte al portatore, le indicazioni del capitale e del godimento devono farsi risultare distintamente per gli uni e per gli altri.

Nelle ricevute è vietato apportare cancellature, sostituzioni di parole o di cifre, alterazioni, correzioni od aggiunte, raschiature od abrasioni, ecc. Nel caso di errore nella scritturazione della ricevuta o della relativa matrice, o di altro inconveniente che le renda inservibili, entrambe debbono essere annullate, mediante linea diagonale in inchiostro e perforazione; la ricevuta deve, inoltre, rimanere unita alla relativa matrice, e deve esservi annotato un cenno succinto del motivo dell’annullamento.

E’ assolutamente vietato rilasciare copia o duplicato di una ricevuta, o rilasciare ricevute sotto altra forma.

 

 

§ 130.
Riscontro e vidimazione della ricevuta e dei titoli
da parte del Direttore provinciale del tesoro
 

La ricevuta mod. 241-D.P. (madre e figlia), datata e sottoscritta dall’impiegato incaricato del servizio e munita del timbro di ufficio, è presentata al Direttore provinciale del tesoro o all’impiegato da lui delegato, insieme con i titoli ovvero, nel caso di titoli da non annullare, con la ricevuta mod. 243-D.P. della Tesoreria.

Il Direttore (o il suo delegato) si accerta dell’esattezza dei dati riportati sulla ricevuta, della sua perfetta corrispondenza con la relativa matrice, dell’annullamento dei titoli al portatore e delle relative cedole, dell’apposizione della firma dell’esibitore in calce alla dichiarazione di annullamento; esamina i titoli nominativi, e vista la ricevuta (madre e figlia) e la dichiarazione del constatato annullamento dei titoli al portatore e delle annesse cedole.

Quando si tratti di titoli ricevuti dalla Tesoreria, il Direttore provinciale del tesoro (o il suo delegato) accerta che la ricevuta mod. 241-D.P. concordi con quella mod. 243-D.P., rilasciata dalla Tesoreria e che entrambe abbiano tutti i requisiti per la loro validità.

Il visto del Direttore provinciale del tesoro, o del suo delegato, non può essere apposto dall’impiegato incaricato del servizio, né da coloro che siano alle sue dipendenze o comunque addetti al ricevimento delle domande, né da impiegato diverso assegnato ad altro reparto o servizio.

 

 

§ 131.
Distacco della ricevuta
 

L’esibitore è tenuto a riscontrare la esattezza delle indicazioni della ricevuta ed a chiederne subito le eventuali rettifiche.

mancando il visto del Direttore provinciale del tesoro, o del suo delegato, la ricevuta non ha alcun valore nei confronti dell’Amministrazione.

La ricevuta è staccata dalla matrice e consegnata all’esibitore dei titoli, per essere restituita, ad operazione ultimata, all’atto della consegna dei titoli emessi in dipendenza dell’operazione stessa.

 

 

§ 132.
Denunzia di smarrimento della ricevuta
 

Nel caso di smarrimento della ricevuta, l’interessato deve farne denuncia alla Direzione generale, con apposita domanda, a firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

La dichiarazione di smarrimento è pubblicata per tre volte nella Gazzetta Ufficiale, a dieci giorni d’intervallo, e, se non intervengono opposizioni, entro un mese dalla prima pubblicazione, viene disposta la consegna dei titoli senza ritiro della ricevuta.

 

 

§ 133.
Imposta di bollo sulle ricevute
 

Le ricevute sono soggette a imposta di bollo solamente quando se ne voglia fare uso davanti agli organi giurisdizionali di cui all’art. 48 della tariffa Allegato A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, o negli altri casi previsti dall’art. 2 del citato provvedimento (art. 52 della tariffa).

Il pagamento dell’imposta, nella misura indicata nel richiamato art. 48, viene eseguito mediante applicazione di marche da annullare esclusivamente dagli Uffici del registro.

 

 

§ 134.
Protocollazione della domanda e registrazione dei titoli
 

L’incaricato del servizio procede alla protocollazione della domanda, alla formazione del fascicolo relativo (mod 250-D.P.), cui assegna il numero progressivo di posizione, rilascia la ricevuta mod. 241-D.P., e registra la partita dei titoli sul giornale mod. 242-D.P., nella parte del carico.

 

 

 

 

 

 

 

§ 135.
Introduzione nella cassaforte delle domande,
dei titoli e dei documenti
 

Qualora i titoli presentati con le domande ed i relativi documenti non possano essere spediti nello stesso giorno della presentazione, per circostanze eccezionali o perché debbano essere richiamati i fogli di ruolo, i titoli stessi sono introdotti nella cassaforte all’atto della registrazione, con l’intervento dell’incaricato del servizio, che tiene una delle due chiavi della cassa, e del Direttore provinciale del tesoro, o del suo delegato, detentore della seconda chiave della cassa stessa.

Analoga cautela va osservata quando la spedizione non possa essere effettuata durante l’orario antimeridiano d’ufficio.

 

 

§ 136.
Esame preventivo delle domande, dei titoli e dei documenti
 

La Direzione provinciale del tesoro, prima di trasmettere le domande, i titoli ed i documenti alla Direzione generale, deve nuovamente accertare che siano stati osservati gli adempimenti necessari per dar corso all’operazione, che gli attergati, gli atti notarili, le sentenze ed i decreti giudiziali od amministrativi e gli altri documenti siano regolari nella sostanza, nella forma e nei riguardi delle leggi fiscali; che, cioè, la pratica sia completa in ogni sua parte, in modo che la domanda possa essere accolta dall’Amministrazione centrale, senza richiesta di ulteriori adempimenti.

L’impiegato, nell’esame dei documenti relativi ad operazioni, deve attenersi alle norme giuridiche o amministrative dalle quali i negozi o gli atti da esaminare sono retti, avendo cura di limitare la richiesta di formalità a quelle di stretta necessità.

 

 

§ 137.
Richiesta e trasmissione di fogli di ruolo e di formule di ricevuta
 

Qualora siano presentati per operazioni titoli nominativi, la Direzione provinciale del tesoro chiede in giornata alla coesistente Sezione di tesoreria provinciale, sempre quando il pagamento degli interessi risulti assegnato presso la Sezione medesima, i corrispondenti fogli di ruolo e, quando ne sia il caso, le formule di ricevuta eventualmente insolute.

La richiesta mod. 313 è contraddistinta dagli stessi numeri di protocollo e di posizione assegnati alla pratica.

La Sezione di tesoreria provinciale trattiene la prima parte del mod. 313, provvede alle occorrenti registrazioni di scarico sul registro mod. 271-B e rimette, quindi, immediatamente alla Direzione provinciale del tesoro, con riferimento alla data ed ai numeri di protocollo e di posizione risultanti dalla richiesta, la seconda e la terza parte del mod. 313 con i fogli di ruolo e le formule di ricevuta richiesti, gli uni e le altre descritti nella seconda parte di detto modello, nel quale sarà inoltre dichiarato quale sia stata l’ultima rata di interessi corrisposta. Le formule di ricevuta, prima dell’invio, devono essere annullate con perforazione.

S’intende che qualora la Sezione di tesoreria non abbia in carico i recapiti indicati nel mod. 313, deve restituire questo modello, facendovi risultare tale circostanza.

La Direzione provinciale del tesoro, accertato che i recapiti contabili ricevuti corrispondano a quelli descritti nella seconda parte del mod. 313, che li accompagna, ed ai certificati presentati dalle parti, invia tali recapiti e la seconda parte nel mod. 313 alla Direzione generale del debito pubblico, con lo stesso piego contenente i titoli, la domanda ed i documenti ricevuti.

La terza parte del mod. 313, debitamente completata, sarà conservata nel relativo fascicolo.

Qualora risulti alla Direzione provinciale del tesoro che il pagamento degli interessi sui titoli ricevuti per operazioni non sia assegnato sulla locale Sezione di tesoreria o i recapiti siano stati in precedenza richiamati dalla Direzione generale, la Direzione provinciale stessa fa risultare tali circostanze nella nota di accompagnamento dei titoli, della domanda e dei documenti concernenti l’operazione.

§ 138.
Trasmissione delle domande, dei titoli e dei documenti
 

Le domande, i titoli nominativi e quelli al portatore annullati, i documenti, le dichiarazioni amministrative, i fogli di ruolo e le formule di ricevuta vengono trasmessi dalla Direzione provinciale del tesoro alla Direzione generale del debito pubblico, giorno per giorno, appena la pratica risulti regolarmente istruita e completa nella documentazione.

La trasmissione deve farsi con nota di invio separata per ciascuna operazione o domanda.

 

 

§ 139.
Titoli da spedire con assicurata d’ufficio
 

La spedizione della domanda, dei titoli nominativi con decorrenza in corso e senza attergati e dei fogli di ruolo è fatta mediante assicurata d’ufficio.

Ciascuna operazione deve essere accompagnata dal relativo elenco descrittivo mod. 246-D.P., che viene restituito dalla Direzione generale in segno di ricevuta.

 

 

§ 140.
Titoli da spedire in piego assicurato
 

I titoli al portatore annullati, i certificati nominativi con attergati (regolari o non) e quelli sui quali risultino rate scadute e non riscosse per qualche impedimento, devono essere inviati in piego assicurato, per il valore convenzionale di lire cento, accompagnati da un esemplare del processo verbale mod. 245-D.P.; mentre le domande ed i documenti relativi sono trasmessi contemporaneamente, in piego a parte raccomandato, insieme con le relative note di accompagnamento.

 

 

§ 141.
Riscontro dei titoli
 

Per ogni spedizione di titoli in piego assicurato, l’impiegato incaricato del servizio e quello incaricato della spedizione (ove per questa sia incaricato altro impiegato), procedono - col concorso del Direttore provinciale del tesoro o del suo delegato - distintamente per ogni operazione o domanda, alla constatazione dei titoli da spedire ed al riscontro di essi a mezzo dell’elenco processo verbale mod. 245-D.P., redatto in doppio originale, di cui uno viene allegato ai titoli, l’altro è unito alla nota di accompagnamento, con la quale si inoltrano alla Direzione generale, in piego a parte raccomandato, la domanda e i documenti.

Il processo verbale deve contenere l’elenco dei titoli, descritti per numero di iscrizione e per valore capitale, con l’indicazione della decorrenza degli interessi. Devono essere compilati distinti verbali per titoli appartenenti a prestiti diversi e per titoli nominativi e titoli al portatore.

 
 
§ 142.
Restituzione dell’esemplare mod. 245-D.P.

 

L’esemplare dell’elenco mod. 245-D.P., restituito quietanzato dalla Direzione generale, in segno di ricevuta dei titoli, deve essere acquisito al relativo fascicolo, dopo averne preso nota sul registro di spedizione mod. 244-D.P. nell’apposita colonna, in corrispondenza alla relativa partita.

 

 

§ 143.
Scarico delle partite e prenotazione nel registro mod. 244-D.P.
 

Per ogni invio di titoli alla Direzione generale, si deve eseguire lo scarico nel giornale mod. 242-D.P., e scritturare la partita nel registro di spedizione mod. 244-D.P., nel quale, in seguito, si annota, di contro ad ogni partita allibrata, la data di ricevuta recata dai processi verbali mod. 245-D.P. e dagli elenchi modello 246-D.P., man mano che perverranno, debitamente firmati, dalla Direzione generale.

Nel caso in cui la restituzione di detti documenti non avvenga entro dieci giorni, la Direzione provinciale del tesoro ne informa prontamente la Direzione generale del debito pubblico, per le indagini ed i provvedimenti del caso.

 

 

§ 144.
Titoli da non annullare
 

All’atto della presentazione non si devono annullare:

 

a) le cedole ed i titoli al portatore logori, non interi, ridotti in frammenti, perforati, tagliati, corrosi, privi di numeri o di caratteristiche, o sui quali sia sorto dubbio di legittimità, ecc., presentati per la convalidazione;

b) i titoli al portatore presentati per il pagamento di premi;

c) in genere, tutti i titoli, di qualunque natura, da restituire alla parte, giusta il tenore della domanda, nello stato in cui vennero presentati, per operazioni che non ne rendano necessaria la sostituzione.

 

 

§ 145.
Operazioni su titoli deteriorati
 

Le istanze concernenti i titoli al portatore, di cui alla lettera a) del precedente paragrafo e la eventuale documentazione devono essere presentate alla Direzione provinciale del tesoro, mentre i titoli sono ricevuti dalla coesistente Sezione di tesoreria provinciale, fatta eccezione per le cedole, che vanno invece presentate direttamente, con apposita distinta, alla Sezione di tesoreria provinciale, per la trasmissione alla Direzione generale, che le sottopone all’esame dell’apposita commissione.

L’incaricato del servizio, esaminata la domanda e riconosciutane la regolarità, la munisce del suo visto, compila l’ordine di ricevimento e di spedizione mod. 274-D.P. e lo rimette, debitamente firmato dal Direttore provinciale del tesoro o dal suo delegato, alla Sezione di tesoreria provinciale, con il registro mod. 275-D.P.

La Sezione di tesoreria provinciale, accertata la concordanza dei titoli con quelli descritti nella domanda e nel mod. 274-D.P., ritira i titoli, rilascia la ricevuta mod. 243-D.P., si dà carico dei titoli sul registro mod. 242-D.P., annota la data e il numero della ricevuta in calce alla domanda ed all’ordine di ricevimento, trattiene l’ordine e consegna la ricevuta figlia e la domanda all’esibitore, per il prosieguo dell’operazione presso la Direzione provinciale del tesoro.

L’incaricato del servizio confronta la ricevuta della Tesoreria con la matrice del relativo ordine di ricevimento mod. 274-D.P., la ritira e rilascia, in sostituzione di essa, una ricevuta mod. 241-D.P., senza annotare sul giornale di carico la relativa partita. In quest’ultima ricevuta si dichiara l’avvenuta presentazione della domanda e dei documenti, se del caso, nonché l’avvenuto ritiro, a comprova dell’eseguito deposito dei titoli, della ricevuta mod. 243-D.P., che viene descritta nei suoi estremi essenziali (data, numero e capitale nominale dei titoli depositati).

 

 

§ 146.
Spedizione di titoli deteriorati
 

La Tesoreria, presi in carico sul registro mod. 242-D.P. i titoli di cui al precedente paragrafo, esegue la spedizione di essi, con le prescritte modalità , alla Direzione generale del debito pubblico.

Nel contempo stacca il relativo ordine di spedizione da quello di ricevimento e lo consegna, debitamente completato con la data di spedizione, la firma del Capo della Sezione di tesoreria ed il timbro di ufficio, al rappresentante della Direzione provinciale del tesoro, insieme con un esemplare del verbale mod. 245-bis-D.P.

 

 

 
§ 147.
Domande pagamento premi attribuiti a buoni del tesoro poliennali
al portatore

 

Le domande per il pagamento di premi assegnati, mediante sorteggio, ai buoni del tesoro poliennale al portatore, devono essere compilate sul mod. 227-D.P., in doppio esemplare, distintamente per ciascuna emissione di buoni, e presentate, insieme con i relativi buoni e la eventuale documentazione, alla Sezione di tesoreria provinciale.

Il mod. 227-D.P. deve essere compilato con tutti i dati richiesti. In modo particolare, deve contenere la indicazione del buono premiato, il numero vincente, il numero e la data della estrazione ed eventualmente le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) e l’indirizzo della persona delegata alla riscossione; deve inoltre essere sottoscritto dal richiedente.

Qualora il pagamento del premio debba disporsi a favore di persona diversa dal richiedente, la firma di quest’ultimo deve essere autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

La Sezione di tesoreria provinciale ritira il buono premiato, rilascia all’esibitore la ricevuta mod. 243-D.P., se ne dà carico sul registro mod. 242-D.P. e trasmette alla Direzione generale il titolo non annullato, un esemplare della domanda e gli eventuali documenti necessari per il pagamento del premio insieme al relativo verbale mod. 228-D.P.

La spedizione va effettuata con piego a parte assicurato, sul cui involucro deve essere riportata, in modo ben visibile, a grossi caratteri, possibilmente con inchiostro colorato, la dicitura "pagamento premio".

 

 

§ 148.
Scarico titoli da spedire alla Direzione generale.
Processo verbale di spedizione
 

Le Sezioni di tesoreria provinciale, per ogni invio di titoli alla Direzione generale, eseguono lo scarico sul giornale mod. 242-D.P. ed annotano ciascuna partita sul registro di spedizione mod. 244-D.P., il cui numero d’ordine è riportato sul piego assicurato.

Per i titoli costituenti le partite indicate nell’ordine di spedizione emesso dalla Direzione provinciale del tesoro (mod. 274-D.P:) le Sezioni di tesoreria provinciale formano il piego e ne effettuano, nello stesso giorno, la spedizione, redigendo processo verbale mod. 245-bis-D.P., in tre esemplari, col concorso del Direttore provinciale del tesoro, o di un suo delegato. Un esemplare è spedito insieme con i titoli, nel piego assicurato, uno è conservato in Tesoreria e il terzo è ritirato dal Direttore provinciale del tesoro o dal suo delegato, per essere trasmesso lo stesso giorno, in piego raccomandato, insieme con la domanda e gli eventuali documenti, alla Direzione generale.

 

 

§ 149.
Spedizione titoli presentati alle Tesorerie, richiamati
dalla Direzione generale o da restituire per perenzione o altra causa
 

Per la spedizione alla Direzione generale dei titoli e valori presentati direttamente dalle parti alla Sezione di tesoreria provinciale, nonché per la spedizione dei titoli al portatore richiamati dalla Direzione generale, ovvero da restituire alla medesima per perenzione dei relativi ordini di consegna o per altra causa, si osservano le norme del paragrafo precedente.

In questi casi, però, il secondo esemplare del processo verbale mod. 245 bis-D.P., insieme con la domanda e gli eventuali documenti, viene trasmesso alla Direzione generale direttamente dalla Sezione di tesoreria provinciale, mentre il terzo è trattenuto dalla Tesoreria stessa.

 

 

§ 150.
Spedizione titoli non annullati
 

Tutte le spedizioni di titoli al portatore non annullati, da parte della Direzione generale del debito pubblico alle Sezioni di tesoreria provinciale e da queste alla detta Direzione generale (Agenzia contabile), sono effettuate in pieghi assicurati per il valore dichiarato di lire cento.

Il valore dichiarato non ha alcun rapporto con il valore dei titoli effettivamente contenuti nei pieghi, essendo un modo per dare a questi ultimi il trattamento delle corrispondenze assicurate.

Siffatti pieghi sono così suddivisi:

- pieghi assicurati ordinari, contenenti titoli fino al valore nominate di £ 500.000;

- pieghi assicurati preavvisati (con biglietto urgente di servizio da inviare il giorno precedente quello della spedizione contenenti titoli del valore nominale da £ 500.001 fino a £ 50.000.000 ovvero fino a £ 15.000.000, secondo che l’assicurazione contro i rischi dipendenti da evento fortuito o causa di forza maggiore presso la Società "Assicurazioni Generali" Agenzia generale di Roma - Ramo trasporti, sia a carico delle parti ovvero esse abbiano rinunciato espressamente a detta assicurazione;

- pieghi assicurati preavvisati e scortati, contenenti titoli del valore nominale superiore a £ 50.000.000 concernenti un’unica operazione ovvero superiore a £ 15.000.000 quando le parti interessate abbiano espressamente dichiarato che non intendono avvalersi dell’assicurazione.

 

 

§ 151.
Confezione dei pieghi
 

Nell’effettuare le spedizioni di pieghi contenenti titoli al portatore non annullati devono essere adoperate buste telate o sacchi di tela canapa senza cuciture, a seconda della quantità e del volume complessivo dei titoli; è esclusa qualunque altra forma o confezione di pieghi.

Le buste telate devono essere formate con foglio intero di figura romboidale, i cui angoli, ripiegati sul foglio stesso, in modo da formare un rettangolo, e sovrapposti gli uni agli altri, si congiungano per tutta la lunghezza dei loro margini e si chiudano perfettamente con gomma, pasta o ceralacca. I pieghi così formati devono essere ammagliati con spago o cordicella senza aggiunte, che, cingendoli due volte nel senso della loro altezza ed una volta nel senso della loro lunghezza, si incroci due volte nel recto e due volte nel verso e si annodi nel centro del verso, lasciandone liberi i due capi e devono essere chiusi sul verso con non meno di cinque suggelli in ceralacca, quattro dei quali agli angoli ed uno al centro della busta. Detti suggelli sono apposti alternativamente, servendosi di timbri ufficiali in dotazione, dagli impiegati che intervengono alla formazione dei pieghi. I quattro suggelli, da apporre nel verso ai quattro angoli del piego, devono essere sovrapposti allo spago sui punti in cui questo attraversa verticalmente le linee diagonali dei lembi della busta, in modo che l’ammagliatura rimanga fissa ai quattro angoli. Il quinto suggello, deve essere sovrapposto nel centro del verso del piego, sul punto di congiunzione dei due estremi dello spago e della cordicella.

Sui pieghi, oltre ai suggelli di ceralacca suddetti, sono impressi, nel recto, il bollo ad umido dell’Ufficio mittente e quello ovale per l’esenzione dalle tasse postali.

Quando i valori contenuti nei pieghi fossero di tale entità ed importanza da richiedere particolari cautele, i pieghi devono essere formati come sopra, ma saranno chiusi con tanti suggelli quanti ne occorrono per chiudere ermeticamente i lembi della busta.

Nel recto dei pieghi e precisamente al di sopra dell’indirizzo deve essere scritta in tutte lettere, senza cancellature né correzioni, la dichiarazione del valore: "valore dichiarato lire cento". Inoltre, nel recto del piego, all’angolo superiore a sinistra, devono essere indicati il peso di esso, nonché i numeri di spedizione corrispondenti ciascuno ad una partita di titoli contenuta nel piego stesso desunti dal registro di spedizione. I numeri di spedizione devono essere riportati nell’apposita colonna della distinta mod. 270-A. Tali operazioni devono essere eseguite in modo da rendere impossibile l’apertura del piego senza tagliare la busta o l’ammagliatura o rompere i suggelli.

Per quanto concerne i sacchi, devono essere di tela-canapa, e vanno chiusi mediante spago, con due legature di cui la prima viene assicurata con due bolli a piombo, e la seconda con due suggelli a ceralacca applicati ai due capi dello spago, che formano una etichetta di cartone.

Qualora la quantità ed il volume globale dei titoli lo richiedano, l’uso dei sacchi può estendersi alle spedizioni dei titoli non annullati di qualunque specie, anche se dette spedizioni siano assicurate presso la società convenzionata, o siano scortate, sia per i pieghi ordinari che per quelli preavvisati, alle Sezioni di tesoreria provinciale e alla Direzione provinciale del tesoro, purché non superino il peso di Kg. 20, prescritto dalle istruzioni del Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni.

Si deve adoperare ceralacca di buona qualità, fortemente adesiva, tale che non permetta di disgiungere i lembi della busta senza asportare l’involucro. I pieghi così formati sono pesati e descritti nella distinta mod. 270-A, secondo le indicazioni richieste dalle prime quattro colonne. Tale distinta è redatta in doppio esemplare e deve essere rimessa all’Ufficio postale insieme con i pieghi che gli sono consegnati per la spedizione.

Modalità analoghe devono essere osservate, in quanto applicabili, da parte delle Direzioni provinciali del tesoro, per la formazione dei pieghi, usando normali buste d’ufficio.

Alla confezione dei pieghi presso le Sezioni di tesoreria provinciale deve assistere un rappresentante della Direzione provinciale del tesoro.

 

 

§ 152.
Indicazioni da apporre sui pieghi
 

Per le spedizioni effettuate dalla Direzione generale, i due bolli a piombo e i due suggelli a ceralacca recano, l’uno, le indicazioni dell’Agente contabile dei titoli di debito pubblico, l’altro, quelle del Controllore capo. Per le spedizioni eseguite dalle Sezioni di tesoreria, i pieghi devono portare il suggello della Sezione e quelli degli Uffici di Direzione e di Cassa Banca; il rappresentante della Direzione provinciale del tesoro appone sull’etichetta il timbro a ceralacca in dotazione all’Ufficio stesso. Sulla etichetta sono apposti, inoltre, i bolli a umido dell’ufficio mittente e della franchigia postale, le indicazioni dell’indirizzo, del peso, dei numeri di spedizione, il bollino postale dell’assicurata e la leggenda "scortato", se di tale natura sia la spedizione.

 

 

§ 153.
Consegna dei pieghi all’Ufficio postale
 

I pieghi confezionati con buste telate e la relativa distinta mod. 270-A, in doppio esemplare, sono chiusi in una cassa o borsa, provvista di due chiavi gemelle, di cui una è custodita dal Capo della Sezione di tesoreria, e l’altra dal Capo dell’Ufficio postale.

I pieghi confezionati con sacchi sono recapitati all’Ufficio postale con le debite cautele.

L’Ufficio postale annota nei due esemplari della distinta mod. 270-A il peso di ogni piego, riconosciuto conforme a quello indicato dalla Sezione di tesoreria, ed il numero di assicurazione, che viene attribuito singolarmente a ciascun piego; trattiene uno dei detti esemplari, e consegna l’altro, debitamente firmato e convalidato col bollo datario ufficiale, all’impiegato della Sezione di tesoreria provinciale in segno di ricevuta dei pieghi.

 

 

§ 154.
Contenuto delle buste e dei sacchi. Assicurazione e scorta armata
 

In ciascuna busta o in ciascun sacco, da spedire nello stesso giorno ed alla stessa destinazione, non si possono immettere titoli al portatore non annullati (relativi ad una o più domande) l’ammontare dei quali sia superiore a £ 50.000.000, ma devono ripartirsi in uno o più pieghi (buste o sacchi), il cui ammontare, per ciascuno, non ecceda detta somma, ivi compreso il capitale nominale dei titoli, l’importo delle cedole scadute e quello degli eventuali premi, salvo quanto è detto in seguito per le spedizioni da effettuare con scorta armata.

Le spedizioni dei titoli al portatore non annullati, d’importo superiore a £ 100.000 e non eccedente £ 50.000.000, vengono effettuate, oltre che con l’assicurazione ordinaria postale per il valore convenzionale dichiarato di £ 100, anche con assicurazione presso la Società "Assicurazioni Generali" Agenzia generale di Roma - Ramo trasporti, che ha assunto l’onere di garantire le spedizioni contro i rischi dell’eventuale perdita dei titoli per causa non imputabile all’Amministrazione, che possa accadere per furti, rapine, sottrazioni, incendi, o per altra causa dipendente da evento fortuito o da forza maggiore.

Il premio di assicurazione è a carico delle parti, che possono anche rinunziare a tale garanzia, dichiarandolo espressamente nella stessa domanda relativa alla operazione (ovvero posteriormente, ma sempre che non sia ancora stati emessi i prescritti bollettini di applicazione per l’eseguita assicurazione) con apposita dichiarazione datata e firmata.

Qualora la parte rinunzi alla cautela dell’assicurazione presso la detta società assicuratrice, la spedizione viene effettuata mediante piego postale in busta o sacco, assicurato solamente per il valore convenzionale di £ 100, fino ad un massimo giornaliero e per una medesima destinazione di £ 15.000.000, ivi compreso l’ammontare dei premi e delle cedole scadute.

Oltre l’assicurazione postale per il valore convenzionale di £ 100, deve essere chiesta la scorta armata, prescindendosi dall’assicurazione presso la società suddetta:

- quando i titoli al portatore non annullati, da spedire alla Direzione generale o da questa alle Sezioni di tesoreria provinciale, concernenti un’unica operazione, superino il valore nominale di £ 50.000.000, ivi compreso l’ammontare dei premi e4 delle cedole scadute;

- quando la parte rinunzi alla cautela dell’assicurazione presso la società assicuratrice, ed il valore nominale dei titoli al portatore da spedire superi, per una medesima destinazione, il massimo giornaliero di £ 15.000.000, ivi compreso l’ammontare dei premi e delle cedole scadute.

Quando viene richiesta la scorta armata non vi è limite all’importo per le spedizioni, quindi i titoli possono riflettere anche più operazioni, ciascuna d’importo superiore ai 15.000.000, ovvero ai 50.000.000 nominali, ed in tal caso i titoli possono essere inclusi, avuto riguardo alla quantità ed al valore dei titoli stessi, in unica busta o in unico sacco, osservando sempre le modalità prescritte per la formazione dei pieghi; in ogni caso, infine, allorché il valore dei titoli compresi nella busta o nel sacco superi le £ 500.000 nominali, le Sezioni di tesoreria provinciale, oltre l’invio, in corrispondenza ordinaria, del duplo del processo verbale mod. 245-bis, avvertono, con biglietti urgenti di servizio, la Direzione generale il giorno precedente quello in cui le spedizioni vengono eseguite, e prendono accordi con l’Amministrazione delle Poste, per quelle maggiori cautele ritenute opportune per meglio garantire il trasporto dei pieghi.

Sono, quindi, escluse dalla speciale cautela dell’assicurazione:

1) le spedizioni di pieghi contenenti titoli e valori d’importo fino a £ 100.000 nominali, a meno che le parti non lo richiedano espressamente;

2) le spedizioni di pieghi contenenti titoli di importo superiore a £ 100.000 e fino a £ 50.000.000 per le quali le parti interessate vi abbiano espressamente rinunziato;

3) le spedizioni di pieghi d’importo superiore a £ 50.000.000 nominali, ivi compreso l’ammontare dei premi e delle cedole scadute.

Per le spedizioni di pieghi di importo superiore a 15.000.000, in caso di rinunzia espressa all’assicurazione o di importo superiore a £ 50.000.000, limite massimo per l’assicurazione presso la suddetta Società, oltre l’assicurazione postale con valore dichiarato di £ 100, deve essere chiesta la scorta armata.

Allo scopo di ridurre al minimo la richiesta di scorta armata, le spedizioni devono essere frazionate, in modo che le stesse non oltrepassino i sopra indicati limiti di importo di £ 50.000.000 e di £ 15.000.000.

 

 

§ 155.
Massimali assicurativi e tasso di premio di assicurazione.
Bollettini di applicazione
 

Il massimale assicurativo per ciascun piego, costituito da busta telata o da sacco di tela-canapa, da spedire per ciascun giorno e per una stessa destinazione da o per la Direzione generale del debito pubblico, come si è detto al precedente paragrafo, è di £ 50.000.000. Il tasso di premio globale unico valevole sia per le spedizioni via mare, che per quelle via terra, effettuate in Italia, nel limite massimo di ciascun piego, è di £ 0,2295%o.

Per la determinazione del valore del piego si deve tener conto del capitale nominale dei titoli, dell’importo dei premi e di quello delle cedole scadute.

Le spedizioni da effettuare con l’assicurazione di che trattasi debbono essere denunziate alla società assicuratrice mediante appositi bollettini di applicazione mod. 191-A-5, compilati dalle Sezioni di tesoreria provinciale in tre esemplari e firmati dal Capo della sezione stessa o da chi lo sostituisce.

Un esemplare del detto bollettino mod. 191-A-5, coll’indicazione del numero e della data dell’assicurata, è trattenuto dalla Sezione di tesoreria provinciale a corredo del giornale di assicurazione; un altro munito di riferimento ai numeri del piego assicurato, è inviato con raccomandata alla Direzione generale del debito pubblico - Ragioneria centrale; l’ultimo è unito al piego contenente i titoli.

I bollettini di applicazione emessi saranno registrati, in ordine cronologico, sul giornale di assicurazione, previa liquidazione premi dovuti.

 

 

§ 156.
Liquidazione del premio di assicurazione
 

La liquidazione del premio viene effettuata in base al capitale nominale dei titoli e all’importo delle cedole scadute ad essi unite e all’ammontare dei premi.

 

 

§ 157.
Pagamento del premio di assicurazione
 

Le Sezioni di tesoreria provinciale emettono, per l’importo delle somme riscosse da coloro che si sono avvalsi dell’assicurazione e hanno pagato il relativo premio, un vaglia del tesoro, pagabile sulla Tesoreria centrale, a favore del Cassiere del debito pubblico, e ne curano l’invio alla Direzione generale insieme con i titoli per i quali è stata pagata l’assicurazione, con un esemplare del bollettino di applicazione ed un esemplare del processo verbale mod. 245-bis, il quale, oltre la consueta descrizione dettagliata dei titoli, deve contenere gli estremi del bollettino e del vaglia del tesoro emesso per l’importo del premio riscosso.

 

 

§ 158
Assicurazione dei titoli trasmessi alla Direzione generale
in seguito a richiamo o a perenzione dell’ordine di consegna
 

Per i titoli al portatore che vengono trasmessi alla Direzione generale in seguito a richiamo da parte di quest’ultima o per perenzione dei relativi ordini di consegna, o per altra causa, il premio è corrisposto, salvo recupero, dall’Amministrazione del debito pubblico.

In tali casi, un esemplare del bollettino di applicazione è trasmesso, coi titoli, alla Direzione generale, con l’indicazione degli estremi del verbale mod. 245-bis, un altro è inviato direttamente alla Società Assicurazioni Generali - Agenzia Generale di Roma - Ramo Trasporti (Piazza Venezia, 11) con l’avvertenza che l’importo del premio assicurativo deve essere addebitato sul conto corrente intestato alla Direzione Generale del debito pubblico.

All’atto della spedizione dei titoli, anche in questi casi, il bollettino è registrato sul giornale di assicurazione, però in luogo dell’ammontare del premio, deve apporsi l’avvertenza che al pagamento provvederà la detta Direzione generale.

 

 

 

CAPO II
 
Ricevimento dei titoli spediti dalla Direzione generale
 
 
§ 159.
Contenuto e formazione dei pieghi
 

Le Sezioni di tesoreria provinciale ricevono dalla Direzione generale (Agenzia contabile) i titoli al portatore derivanti da operazioni ordinarie, in pieghi postali assicurati, tutti con la dichiarazione del valore convenzionale di lire cento, distinti in pieghi assicurati ordinari, in pieghi assicurati preavvisati e in pieghi preavvisati e scortati come precisato nel paragrafo 150.

I titoli, insieme con i quali vengono trasmessi i relativi recapiti di pagamento (buoni per interessi, mandati, vaglia del tesoro, ecc.), sono accompagnati dagli ordini di consegna mod. 206-G, compilati separatamente per ogni partita od affare. I pieghi assicurati ordinari, quelli preavvisati con biglietto urgente di servizio, diretto sia alle Tesorerie che alle Direzioni provinciali del tesoro, e quelli preavvisati e scortati, sono confezionati ed ammagliati in modo analogo a quelli che le Sezioni di tesoreria debbono allestire per l’invio dei titoli e dei valori non annullati alla Direzione generale.

 

 

 
 
 
§ 160.
Indicazioni apposte sull’involucro
 

Anche per le indicazioni da apporre sull’involucro del piego, la Direzione generale si attiene a quanto disposto nel precedente paragrafo 152, provvedendo anche a riportare il numero o i numeri di spedizione, corrispondenti ciascuno ad una partita di titoli contenuta nel piego, sul corrispondente ordine di spedizione e consegna mod. 206-G da riprodursi dalla Tesoreria sulla relativa ricevuta mod. 243-D.P.

 

 

§ 161.
Avviso di spedizione
 

Di ciascuna spedizione di titoli al portatore (eccettuate quelle per Roma), viene dato avviso alla Direzione provinciale del tesoro con foglio mod. 191, compilato separatamente per ogni partita compresa in ciascun piego, firmato dal Direttore della Ragioneria centrale del debito pubblico, dall’Agente contabile e dal Controllore capo.

Tale avviso è inviato alla Direzione provinciale del tesoro il giorno precedente quello della spedizione, in piego raccomandato espresso, in modo che il Direttore provinciale del tesoro, o un suo delegato, assista all’apertura del piego e ne controlli il contenuto.

Il mod. 191 contiene il riferimento al corrispondente mod. 206-G, gli estremi della nota della Direzione provinciale del tesoro con la quale venne trasmessa alla Direzione generale la richiesta dell’operazione e l’indicazione, per quantità ed importo, dei valori e degli altri recapiti (buoni, mandati, fogli di ruolo) spediti.

Nel caso che la partita comprenda anche titoli nominativi, questi vengono indicati nel detto foglio di avviso mod. 191.

 

 

§ 162.
Distinta riepilogativa
 

In ciascun piego è racchiuso un esemplare della distinta riepilogativa (mod. 191 a- 1 e 2 riuniti), firmata dall’Agente contabile e dal Controllore capo, contenente l’indicazione sommaria, per ciascuna partita, dei titoli e degli altri valori compresi nel piego.

Della spedizione dei pieghi assicurati viene, altresì, dato avviso alla Sezione di tesoreria provinciale destinataria con un secondo esemplare della distinta riepilogativa, trasmessa con piego semplice (non raccomandato) espresso, il giorno precedente quello dell’invio del piego.

 

 

§ 163.
Incaricati del ritiro dei pieghi
 

Nei capoluoghi di provincia, il ritiro dei pieghi assicurati presso l’Ufficio postale viene effettuato dal Capo della Sezione di tesoreria o dagli impiegati all’uopo delegati.

Il Direttore provinciale del tesoro, o il suo delegato, interviene solo nei casi in cui è espressamente stabilito o richiesto dalla Direzione generale del debito pubblico.

Le generalità dei delegati, designati al ritiro dei pieghi assicurati, devono essere notificate preventivamente alla Direzione provinciale delle poste dal Capo della Sezione di tesoreria e dal Direttore provinciale del tesoro, con lettera ufficiale avente efficacia continuativa, fino a contrario avviso, e riproducente anche le firme autografe dei delegati anzidetti.

 

§ 164.
Ritiro dei pieghi
 

Il ritiro dei pieghi assicurati avviene presso l’Ufficio postale e gli impiegati all’uopo incaricati devono accertare:

a) che la quantità dei pieghi corrisponda a quella indicata nel relativo avviso trasmesso dall’Ufficio postale;

b) che l’involucro di ciascun piego sia integro;

c) che i suggelli e l’ammagliatura non presentino traccia alcuna di rimozione o di alterazione;

d) che il peso di ciascun piego, indicato sull’involucro, corrisponda a quello effettivo.

Compiuta tale verifica, i pieghi sono, dal Capo dell’Ufficio postale o dal suo rappresentante, descritti sul registro mod. 270-B, con l’indicazione della quantità, dei numeri assegnati dalla posta e del peso di ciascuno, e sono immessi, poi, insieme con il predetto registro, nella borsa munita di due chiavi gemelle, delle quali una è custodita dall’Ufficio postale e l’altra dal Capo della Sezione di tesoreria.

 

 

§ 165.
Irregolarità dei pieghi valori
 

Qualora qualche piego presenti la busta lacerata o tagliata, i suggelli rotti o mancanti, o sorgano comunque dubbi sulla integrità di essi, gli incaricati della Sezione di tesoreria provinciale procedono alla ricognizione, nell’Ufficio postale, del contenuto del piego, con l’intervento del Capo dell’Ufficio stesso o del suo rappresentante e del Direttore provinciale del tesoro, o del suo delegato, che sarà a tal uopo chiamato ad intervenire.

Qualora risultino mancanti titoli o valori, o si riscontrino differenze nel loro ammontare, viene redatto un processo verbale in quattro esemplari, dei quali uno è ritirato dal rappresentante della Direzione provinciale del tesoro, l’altro dai rappresentanti della Sezione di tesoreria provinciale, il terzo dal Capo o dal rappresentante dell’Ufficio postale e l’ultimo è inviato alla Direzione generale del debito pubblico, a cura della Tesoreria provinciale, che informa un telegramma la Direzione generale stessa, e, con biglietto urgente, la Direzione generale del tesoro e l’Amministrazione centrale della Banca d’Italia (Servizio rapporti col tesoro e servizi di tesoreria statale).

 

 

§ 166.
Trasporto e custodia della borsa contenente i pieghi
 

La borsa contenente i pieghi, ivi racchiusi dall’Ufficio postale, viene portata e custodita nei locali del Sezione di tesoreria provinciale fino al momento dell’apertura, da eseguirsi alla presenza del Capo della Sezione di tesoreria, o di un suo delegato, dei Cassieri di Banca e di tesoreria e del Direttore provinciale del tesoro, o del funzionario da lui designato con lettera ufficiale.

Il rappresentante della Direzione provinciale del tesoro, per presenziare all’apertura dei pieghi assicurati, dovrà portare i fogli di avviso mod. 191, ricevuti dalla Direzione generale.

 

 

§ 167.
Verifica dei pieghi
 

All’atto dell’apertura della borsa, si deve procedere al riscontro della quantità dei pieghi con quella indicata sul registro mod. 270-B; si deve riconoscere la piena regolarità di ciascun piego ed il peso di esso, per accertarne la concordanza con quello segnato sull’involucro e contemporaneamente si deve verificare anche la integrità degli involucri, dei suggelli e delle ammagliature.

Dopo di che, il Capo della Sezione di tesoreria immetterà nella borsa, da chiudersi a chiave, il predetto registro, dopo avervi apposto, nelle sedi indicate, la data del ritiro e la propria firma in segno di ricevuta.

 

 

§ 168.
Discordanza di peso e mancanza di titoli e valori
 

Nel caso in cui il peso di qualche piego non corrisponda a quello segnato sull’involucro, nonostante gli accertamenti eseguiti presso l’Ufficio postale, se ne dà immediato avviso alla Direzione provinciale delle poste, perché deleghi un suo impiegato ad assistere - in contraddittorio con i funzionari indicati nel paragrafo 163 - all’accertamento del peso, all’apertura del piego ed alla ricognizione del suo contenuto. Ove risultino mancanti titoli o valori, o si rilevi differenza nel loro ammontare rispetto alle indicazioni riportate nei relativi fogli di avviso o nella distinta riepilogativa allegata al piego, se ne redige processo verbale in quattro esemplari, come precedentemente indicato per la ricognizione eseguita presso l’Ufficio postale destinatario.

 

 

§ 169.
Apertura dei pieghi
 

Accertata l’inesistenza di irregolarità, si procede all’apertura dei pieghi, da eseguire sui tre lati, in modo da permettere al ricognizione completa del contenuto, controllando che i numeri di spedizione indicati sugli ordini di consegna mod. 206-G corrispondano a quelli riportati sull’angolo superiore sinistro dei pieghi stessi e verificando la concordanza dei titoli o valori (specie del debito, capitale nominale, serie, numeri, godimento, ecc.) con quelli descritti negli ordini di consegna, nei fogli di avviso e nelle relative distinte riepilogative.

Il Capo della Sezione di tesoreria ed il Direttore provinciale del tesoro, o i loro rappresentanti, al fine di documentare che per l’apertura e la ricognizione dei pieghi siano state osservate le norme in vigore, completano con la data e la propria firma la dichiarazione a stampa che è in calce alla distinta riepilogativa. Un esemplare di quest’ultima, debitamente completato, è restituito alla Direzione generale a cura della Sezione di tesoreria provinciale, la quale vi indica anche il numero del giornale di carico mod. 242-D.P.

Il Capo della Sezione di tesoreria provinciale completa, inoltre, con il numero del giornale di carico, con la data e la firma, l’avviso mod. 191, in segno di ricevimento ed assunzione in carico dei titoli, per la quantità ed il valore indicati nell’avviso stesso.

 

 

§ 170.
Adempimenti relativi agli avvisi di spedizione
 

Gli avvisi mod. 191 sono ritirati dal Direttore provinciale del tesoro, o dal suo rappresentante, per essere conservati nei rispettivi fascicoli. L’incaricato del servizio del debito pubblico verifica che il capitale nominale dei titoli pervenuti alla Tesoreria corrisponda a quello dei titoli esibiti dalle parti e appone sui detti avvisi il proprio visto a comprova della effettuata verifica.

Nel caso in cui i titoli pervenuti alla Tesoreria derivino da operazioni chieste alla Direzione provinciale del tesoro di altra provincia ovvero direttamente alla Direzione generale, gli avvisi mod. 191 sono completati dalla Tesoreria, come sopra è detto, e quindi consegnati al Direttore provinciale del tesoro, o al suo rappresentante, perché se ne curi l’invio alla Direzione generale o alla Direzione provinciale, per il tramite della quale venne chiesta l’operazione.

Gli avvisi mod. 191 relativi a domande presentate direttamente alla Sezione di tesoreria provinciale ( per es. quelle concernenti il pagamento di premi assegnati a buoni del tesoro poliennali al portatore) sono trattenuti e conservati dalla Tesoreria medesima.

 

 

§ 171.
Discordanza tra gli avvisi di spedizione, gli ordini di consegna
e la distinta riepilogativa

 

Nel caso di discordanza tra gli avvisi mod. 191, la distinta riepilogativa e gli ordini di consegna, in confronto fra loro e con la effettiva consistenza dei titoli pervenuti alla Tesoreria, si deve conservare la busta del piego, procurando che tanto questa, quanto i suggelli rimangano più che sia possibile intatto. Nell’avviso mod. 191 si fa risultare la rilevata discordanza. Si compila, quindi, apposito processo verbale in triplice esemplare, dei quali il primo è inviato, a cura della Sezione di tesoreria provinciale, alla Direzione generale del debito pubblico - che viene pure immediatamente informata con telegramma - il secondo è consegnato al Direttore provinciale del tesoro ed il terzo è trattenuto dalla Sezione di tesoreria provinciale. Della rilevata discordanza vengono informate, sempre a cura della Sezione di tesoreria provinciale, anche la Direzione generale del tesoro e l’Amministrazione centrale della Banca d’Italia (Servizio rapporti col tesoro e servizi di tesoreria statale).

In questo caso i titoli ed i relativi recapiti sono presi in carico e custoditi dalla Tesoreria nei modi di regola, ma su di essi non potrà essere eseguita alcuna ulteriore operazione, in attesa delle disposizioni che saranno all’uopo impartite dalla Direzione generale del debito pubblico.

 

 

§ 172.
Ritiro, apertura e ricognizione dei pieghi preavvisati
e preavvisati-scortati
 

Per il ritiro e l’apertura dei pieghi preavvisati e preavvisati-scortati e per la ricognizione del contenuto di essi sono osservate le norme comuni a tutti i pieghi valori. Soltanto che, dell’arrivo del piego e dell’eseguita ricognizione, la Sezione di tesoreria provinciale deve darne immediata notizia, con telegramma, alla Direzione generale (Agenzia contabile), usando la seguente formula convenzionale: "Pervenuto riconosciuto regolare piego n. .... di spedizione".

 

 

§ 173.
Custodia delle buste e degli involucri dei pieghi assicurati
 

Le Sezioni di tesoreria provinciale devono custodire le buste e gli involucri dei pieghi assicurati almeno per tre mesi dalla data di apertura dei pieghi stessi, curando che gli involucri, come i suggelli su di essi apposti, rimangano, per quanto possibile, intatti.

 

 

§ 174.
Ritiro e verifica dei pieghi per i quali non fosse ancora pervenuto
l’avviso di spedizione

I pieghi, per i quali la Direzione provinciale del tesoro non avesse ricevuto i relativi avvisi mod. 191, sono egualmente ritirati dall’Ufficio postale destinatario e riscontrati presso la Sezione di tesoreria, col concorso del rappresentante della Direzione provinciale del tesoro, in base agli ordini di consegna mod. 206-G, ed alle distinte riepilogative mod. 191 a-1 e 2 riuniti, contenute in ciascun piego, previo esame che i numeri di spedizione assegnati dall’Agenzia contabile agli ordini di consegna corrispondano a quelli segnati all’esterno del piego.

Se non si rilevano discordanze, i titoli sono presi in carico, nei modi di regola, e viene completata la distinta riepilogativa; ma si sospenderà qualsiasi altra operazione, compresa quella di consegna dei titoli, sino all’arrivo del mod. 191 alla Direzione provinciale del tesoro.

Non appena pervenuti gli avvisi mod. 191, il Direttore provinciale del tesoro, od il suo rappresentante, li confronta, presso la Sezione di tesoreria provinciale, con la distinta riepilogativa, e, qualora non si rilevino discordanze, fa completare la dichiarazione a stampa che è in calce ai detti avvisi, con la data, in segno del constatato arrivo e ricevimento dei titoli e dell’assunzione in carico di essi, per il preciso numero e valore indicati negli avvisi stessi. Provvede poi ad allegare i mod. 191 ai rispettivi fascicoli, o a spedirli alla competente Direzione provinciale del tesoro che ebbe a ricevere l’operazione.

 

 

§ 175.
Avvisi di spedizione non pervenuti o non concordanti
con la consistenza dei titoli
 

Nel caso in cui gli avvisi mod. 191 non pervengano alla Direzione provinciale del tesoro entro il giorno successivo a quello dell’arrivo dei pieghi, la Direzione medesima ne informa, con biglietto urgente, la Direzione generale del debito pubblico, per l’emissione dei duplicati.

Se l’avviso di spedizione titoli non sia giunto tempestivamente e siano state constatate discordanze tra la consistenza dei titoli e la distinta riepilogativa, senza attendere l’arrivo dell’avviso, si redige il processo verbale come indicato nel precedente paragrafo 171.

In attesa di provvedimenti, sui titoli che rimangono custoditi in Tesoreria non può essere eseguita alcuna operazione.

§ 176.
Mancato arrivo del piego
 

Se non risulti arrivato il piego, ma solo il secondo esemplare della distinta riepilogativa, la Sezione di tesoreria provinciale ne informa subito la Direzione provinciale del tesoro, perché effettui presso l’Ufficio postale le opportune indagini e le ricerche del caso, avvertendo del mancato arrivo, con telegramma, la Direzione generale del debito pubblico e dandone comunicazione, con biglietto urgente, alla Direzione generale del tesoro ed all’Amministrazione centrale della Banca d’Italia (Servizio rapporti col tesoro e servizi di tesoreria statale).

Nessuna formalità si rende necessaria per il ritardato o mancato arrivo del secondo esemplare della distinta riepilogativa, sempre quando siano regolarmente pervenuti il piego ed il relativo mod. 191, poiché la Sezione di tesoreria provinciale è in possesso di quanto occorre per eseguire i necessari riscontri e tutte le operazioni relative.

 

 

§ 177.
Spedizione dei titoli nominativi mediante assicurate d’ufficio
 

I titoli nominativi vengono spediti alle Sezioni di tesoreria provinciale a mezzo di assicurate d’ufficio, costituite da buste o da pacchi di carta comune, non recanti né timbri di ceralacca, né ammagliature, né indicazione del peso, ma solo quelle del numero o dei numeri di spedizione assegnati dall’Agenzia contabile alle relative partite.

Per tali spedizioni gli avvisi mod. 191-bis sono inviati alle Sezioni di tesoreria provinciale in piego a parte raccomandato e da queste consegnati alla Direzione provinciale del tesoro, dopo averli completati - a ricognizione avvenuta dei relativi pieghi - col numero del giornale di carico, con la data e con la sottoscrizione del Capo della Sezione di tesoreria.

I mod. 191-bis, ritirati dalla Direzione provinciale del tesoro, sono acquisiti ai relativi fascicoli ovvero inviati all’ufficio che ebbe a ricevere la domanda, come precedentemente indicato per i mod. 191.

 

 

§ 178.
Ritiro, apertura e ricognizione dei pieghi contenenti titoli nominativi
 

Per il ritiro, l’apertura e la ricognizione del contenuto dei pieghi di cui al precedente paragrafo, non occorre l’intervento del rappresentante della Direzione provinciale del tesoro.

Qualora sia arrivato l’avviso mod. 191-bis e non la relativa assicurata d’ufficio, la Sezione di tesoreria provinciale e la Direzione provinciale del tesoro osserveranno e norme indicate per i pieghi assicurati.

 

 

 

§ 179.
Spedizione di titoli da parte del Magazzino tesoro.
Ritiro, apertura e ricognizione dei relativi pieghi
 

In occasione di emissione di prestiti pubblici o di operazioni di carattere straordinario, la spedizione dei relativi titoli viene eseguita, anziché dall’Agenzia contabile dei titoli, direttamente dal Magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato presso l’Istituto Poligrafico dello Stato, in base a speciali piani di avviamento predisposti dalla Direzione generale del debito pubblico, mediante pieghi valori, assicurati e scortati, accompagnati da speciali elenchi (bolletta mod. A) redatti dal Magazzino tesoro.

Per il ritiro dei pieghi dagli Uffici postali e per l’apertura e la ricognizione del contenuto di essi, si osservano le norme ordinarie in materia, nonché quelle speciali eventualmente emanate in occasione di ciascuna operazione finanziaria o straordinaria.

 

 

 

 
CAPO III
 
Titoli e valori in arrivo - Consegna dei titoli agli aventi diritto
 
 
§ 180.
Assunzione in carico dei titoli
 

In base ai titoli ed agli ordini di spedizione e di consegna mod. 206-G, la Sezione di tesoreria provinciale, nello stesso giorno dell’arrivo, procede all’assunzione in carico, fra i "concernenti", dei titoli (al portatore e nominativi), dei fogli cedole e dei recapiti di pagamento.

 

 

§ 181.
Emissione della ricevuta mod. 243-D.P. e registrazione della partita
 

L’assunzione in carico avviene:

 

1) mediante emissione di ricevuta mod. 243-D.P., distintamente per ogni partita, specificando, fra l’altro, nelle apposite sedi: il numero di spedizione assegnato dalla Agenzia contabile nel proprio giornale (che è quello riprodotto sul piego), il numero di posizione assegnato dalla Direzione generale, la specie e la quantità dei titoli ricevuti, il capitale nominale e la decorrenza degli interessi.

La ricevuta viene firmata dal Capo della Sezione di tesoreria provinciale e dal Cassiere e trasmessa nello stesso giorno all’Agenzia contabile dei titoli di debito pubblico, in piego raccomandato, per il discarico;

2) mediante registrazione, da eseguire in base agli ordini di consegna mod. 206-G, di ogni singola partita nella parte del carico del giornale mod. 242-D.P.

 

 

§ 182.
Custodia dei titoli da consegnare e di quelli non ritirati. Modalità
 

I titoli provenienti dalle operazioni ultimate, per le quali siano già stati eseguiti gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi, sono, alla fine della giornata, immessi per la custodia, al pari di tutti gli altri valori, nei locali di sicurezza, dai quali verranno riestratti nei giorni successivi, per effettuare la consegna.

I buoni interessi, i mandati ed altri recapiti di pagamento, le formule di ricevuta, i fogli di ruolo sono, invece, trattenuti dagli Uffici della Tesoreria per essere custoditi nei modi previsti per ciascuna di dette categorie.

Qualora i titoli non vengano ritirati entro un periodo di dieci o venti giorni, a seconda che le parti risiedano nel capoluogo di provincia o fuori di esso, gli stessi rimarranno in custodia nei locali di sicurezza con le formalità stabilite per i valori da introdurre nei locali stessi. Ogni partita di titoli è conservata in busta o copertina, sulla quale viene annotato il numero dell’ordine di consegna, la specie del debito, la quantità e l’importo nominale dei titoli e le indicazioni relative al titolare dell’ordine, elementi tutti da desumersi dal mod. 206-G.

 

 

§ 183.
Avvisi mod. 21 A-bis
 

La Sezione di tesoreria provinciale redige gli avvisi mod. 21 A-bis e li spedisce agli interessati, perché curino il sollecito ritiro dei titoli. Nei casi di ritardo, rinnova gli avvisi, avendo cura di far noto agli interessati che, trascorsi infruttuosamente i termini, di cui al precedente paragrafo, dovranno dare un preavviso di cinque giorni per il ritiro dei titoli di loro spettanza.

 

 

 
 
§ 184.
Consegna dei titoli
 

La consegna dei titoli provenienti da operazioni deve essere eseguita alla persona od all’ente indicati nell’ordine di consegna mod. 206-G, con le modalità ivi stabilite, contro quietanza da apporre dalle parti interessate sugli ordini stessi e ritiro della ricevuta mod. 25-A, 241-D.P. o 243-D.P., rilasciata, all’atto della presentazione della domanda, rispettivamente, dalla Direzione generale del debito pubblico, dalla Direzione provinciale del tesoro o dalla Sezione di tesoreria provinciale; ovvero senza ritiro di ricevuta, se così espressamente risulti disposto nell’ordine di consegna.

Per la consegna dei titoli alle parti, la Sezione di tesoreria osserva le disposizioni di cui agli articoli 420 e 421 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

L’autentica della firma, sulla quietanza, quando sia richiesta, può essere fatta anche da un agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico.

La quietanza con firma autenticata è sempre indispensabile nei casi in cui la Direzione generale del debito pubblico l’abbia espressamente prescritta nell’ordine di consegna.

Sull’ordine di consegna possono essere anche contenute comunicazioni da fare al titolare del mod. 206-G, al momento del ritiro dei titoli, per conto della Direzione generale.

 

 

§ 185.
Perdita della ricevuta
 

In caso di perdita della ricevuta, la Sezione di tesoreria provinciale non esegue la consegna dei titoli ed invita la parte a dichiararne la perdita stessa con apposita domanda, datata e sottoscritta con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio, da inviarsi alla Direzione generale del debito pubblico per i relativi provvedimenti.

La consegna sarà autorizzata dalla Direzione generale, dopo che la suddetta dichiarazione sia stata pubblicata per tre volte nella Gazzetta ufficiale, a dieci giorni di intervallo, e, sempre che non siano intervenute opposizioni entro un mese dalla prima pubblicazione.

 

 

§ 186.
Discordanza nelle generalità dell’intestatario dell’ordine di consegna
 

Nel caso in cui la Sezione di tesoreria provinciale rilevi discordanze tra le generalità dell’intestatario dell’ordine di consegna e quelle della persona alla quale dovrebbero essere consegnati i titoli, sospende l’operazione, informandone immediatamente, con biglietto urgente di servizio, la Direzione generale, per i provvedimenti di competenza.

 

 

§ 187.
Consegna dei titoli a mezzo degli Uffici postali
 

La consegna dei titoli alle parti a mezzo degli Uffici postali (art. 80 del testo unico delle leggi sul debito pubblico) può essere effettuata per qualunque importo di capitale nominale, se si tratti di titoli nominativi; per un importo complessivo non eccedente le lire centomila, se si tratti di consegna di titoli al portatore e di pagamento di somme. Per ottenere tale facilitazione, gli interessati devono farne espressa richiesta nella domanda riguardante l’operazione sui titoli esibiti, indicando esattamente l’Ufficio postale presso il quale intendono ritirare i nuovi titoli o riscuotere le somme. Tale richiesta può essere formulata anche successivamente alla presentazione della domanda relativa alla operazione, mediante nuova istanza, anche essa in carta semplice.

 

 

 
 
 
 
§ 188.
Modalità per la consegna dei titoli ed il pagamento di somme
a mezzo degli Uffici postali
 
 

La consegna di titoli ed il pagamento di somme (buoni, mandati o altri recapiti) vengono disposti, presso la Sezione di tesoreria provinciale competente, a favore della coesistente Direzione provinciale delle poste, contro quietanza del cassiere, previo il visto del Direttore provinciale e del Controllore, senza ritiro di ricevuta.

Sull’ordine di consegna e sui recapiti di pagamento sono indicati le generalità e l’indirizzo del destinatario dei titoli e delle somme, nonché l’Ufficio postale presso il quale la consegna ed il pagamento devono essere effettuati.

A ciascun ordine di consegna è unito apposito pro-memoria, in doppio esemplare, di cui uno è trattenuto dalla Direzione provinciale delle poste e l’altro viene inviato, a cura della Direzione provinciale medesima, insieme con i titoli e recapiti, all’Ufficio postale incaricato della consegna.

Nel pro-memoria sono riportati gli estremi dell’operazione (numero di posizione, natura dell’operazione, specie ed importo dei titoli, decorrenza degli interessi, ammontare delle somme), l’Ufficio destinatario, le generalità e l’indirizzo dei titolari del mod. 206-G, gli estremi della ricevuta a suo tempo rilasciata all’interessato, le somme eventualmente da recuperare, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per la precisa identificazione della operazione.

 

 

§ 189.
Ritiro della ricevuta da parte degli Uffici postali
 

La ricevuta che sia stata rilasciata ai richiedenti l’operazione all’atto della presentazione della domanda viene ritirata dall’Ufficio postale incaricato della consegna dei nuovi titoli o del pagamento delle somme e, munita del bollo a calendario, trasmessa alla Direzione provinciale delle poste, per l’inoltro alla Sezione di tesoreria provinciale.

 

 

§ 190.
Recupero di somme da parte degli Uffici postali
 

Quando vi siano somme da recuperare, all’ordine di consegna è allegato un modulo di conto corrente postale, compilato nelle sue parti essenziali dalla Direzione generale. Tale modulo è consegnato alla Direzione provinciale delle poste.

Nel pro-memoria che accompagna i titoli sono indicate le somme da recuperare a cura dell’Ufficio postale incaricato della consegna dei titoli. Il versamento è effettuato sul conto corrente postale intestato alla Sezione di tesoreria provinciale competente, in esenzione da tasse, con la espressa e dettagliata motivazione del versamento, utilizzando il cennato modulo. La Sezione di tesoreria provinciale provvede poi a ripartire dette somme secondo la causale del versamento.

 

 

§ 191.
Mancata consegna dei titoli da parte degli Uffici postali
 

Qualora l’intestatario dell’ordine di consegna non sia in grado di restituire la ricevuta all’Ufficio postale, oppure sia deceduto, o sia irreperibile, o, comunque, la consegna ed il pagamento non possano avvenire per qualsiasi altra causa, i titoli e i valori sono rinviati alla competente Direzione provinciale delle poste, che provvede, a sua volta, a restituire gli uni e gli altri alla Sezione di tesoreria provinciale; quest’ultima assume in carico i titoli fra i "concernenti" e, per le somme restituite, emette un vaglia del tesoro sulla Tesoreria centrale a favore del Cassiere del debito pubblico.

I titoli, il vaglia, la relativa ricevuta mod. 243-D.P. - nonché il pro-memoria a suo tempo inviato con l’ordine di consegna - sono rimessi alla Direzione generale del debito pubblico, avendo cura di precisare sul pro-memoria i motivi della restituzione dei titoli e delle somme.

La Sezione di tesoreria provinciale è discaricata col modello 245-bis restituito dalla Direzione generale, debitamente quietanzato.

§ 192.
Ordini mod. 206-G estinti
 

Gli ordini di consegna mod. 206-G eseguiti sono scritturati nello scarico del registro mod. 242-D.P.; vengono, quindi, custoditi dalla Sezione di tesoreria provinciale, per allegarli, a fine esercizio finanziario, al sottoconto giudiziale per la contabilità del movimento dei titoli e valori del debito pubblico mod. 120-T.

Nel caso in cui la consegna dei titoli descritti negli ordini mod. 206-G, si sia dovuta effettuare agli intestatari solo in parte, gli ordini stessi sono scritturati in uscita per l’intero ammontare di essi; la parte dei titoli non consegnati viene spedita lo stesso giorno alla Direzione generale con le norme di cui al successivo paragrafo 195.

 

 

§ 193.
Somme recuperate all’atto della consegna dei titoli
 

La Sezione di tesoreria provinciale, all’atto della consegna dei titoli, cura il recupero delle somme indicate sull’ordine di consegna e provvede:

1) per le somme dovute per premi di assicurazione, a versarle giornalmente al bilancio di entrata, contro quietanza da trasmettere alla Direzione generale, con l’imputazione all’apposito capitolo del Capo X del bilancio. Gli estremi della quietanza sono riportati a tergo di ciascun ordine di consegna eseguito nel giorno. Le quietanze sono completate con gli esatti riferimenti ai numeri d’ordine e di posizione e alla data dell’ordine di consegna. Alla fine di ogni mese, le quietanze di cui trattasi sono inviate, in piego raccomandato, alla Direzione generale, descritte in apposito elenco, in duplice esemplare, uno dei quali è restituito in segno di ricevuta;

2) per gli importi dovuti per tassa di concessione governativa, ad applicare le relative marche sugli ordini di consegna, annullandole con il timbro a calendario recante la leggenda "pagato";

3) per le somme delle quali fosse disposto l’invio alla Direzione generale (per es.: anticipi per acquisti di titoli, di carta bollata, ecc.), a trasmetterle, a mezzo di vaglia del tesoro, emesso sulla Tesoreria centrale a favore del Cassiere del debito pubblico.

 

 

§ 194.
Destinazione delle ricevute ritirate all’atto della consegna dei titoli
 

Le ricevute ritirate all’atto della consegna dei titoli, previo loro annullamento mediante apposizione del timbro d’ufficio a calendario con la leggenda "pagato" o con quello a datario se trattisi di ufficio postale, sono allegate agli atti della Sezione di tesoreria, se rilasciate dalla medesima (mod. 243-D.P.), ovvero inviate subito al competente ufficio per tramite del quale venne chiesta l’operazione, e cioè alla Direzione generale (mod. 25-A) o alla Direzione provinciale del tesoro (mod. 241-D.P.).

 

 

§ 195.
Restituzione dei titoli e dei recapiti relativi ad ordini
di consegna perenti
 

Gli ordini di consegna rimasti ineseguiti alla data del 30 giugno dell’esercizio finanziario successivo a quello di emissione, cessano di avere effetto. Per la loro rinnovazione, occorre apposita istanza da parte degli interessati.

I relativi titoli e recapiti (buoni, mandati, vaglia del tesoro, ecc.) sono restituiti alla Direzione generale, senza annullamento, entro il 15 luglio. A tal uopo, nei primi cinque giorni di ogni esercizio finanziario, il Capo della Sezione di tesoreria ritira gli ordini non più eseguibili e, dopo aver cancellato dai medesimi le parole: "Per ricevuta", appone nello spazio destinato alle firme per quietanza, la seguente dichiarazione:

 

" ............. addì ...........

I titoli e valori sopradescritti, anziché essere consegnati a ..................... (generalità dell’intestatario dell’ordine), verranno restituiti alla Direzione generale del debito pubblico.

Il Capo della Sezione di tesoreria".

 

La Tesoreria compila tanti verbali mod. 245-bis, in doppio esemplare, quanti sono gli ordini mod. 206-G, allega i titoli e i recapiti e ne esegue la spedizione, con le norme e le cautele in vigore, dopo aver scaricato i titoli sul registro mod. 242-D.P.

 

 

§ 196.
Mod. 245-bis
 

Su ciascun mod. 245-bis, compilato a norma del precedente paragrafo, oltre la descrizione particolareggiata dei titoli e dei recapiti, devono essere indicati il numero di posizione della Direzione generale del debito pubblico o della Direzione provinciale del tesoro, il numero dell’ordine di consegna, nonché l’espressa dichiarazione che l’invio viene effettuato per sopravvenuta perenzione.

Un esemplare del mod. 245-bis, restituito quietanzato dalla Direzione generale, è allegato al relativo ordine di consegna, da produrre a discarico del sottoconto giudiziale mod. 120-T.

 

 

§ 197.
Rinnovazione dell’avviso mod. 21 A-bis
 

La Sezione di tesoreria provinciale, prima di restituire alla Direzione generale le partite di titoli non ritirate dalle parti, deve porre ogni impegno per effettuarne la consegna agli aventi diritto. A tal fine, entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun esercizio finanziario, rinnova gli avvisi mod. 21 A-bis, a mezzo del competente Comune, avvertendo le parti che, in caso di mancato ritiro dei titoli entro il detto mese, dovranno poi farne richiesta alla Direzione generale del debito pubblico.

 

 

§ 198.
Sottoconto giudiziale
 

Per il movimento dei titoli e dei valori concernenti il servizio del debito pubblico, le Sezioni di tesoreria provinciale rendono annualmente alla Amministrazione centrale della Banca d’Italia il sottoconto giudiziale mod. 120-T, nel quale le operazioni vanno descritte, sia in entrata che in uscita, in ordine cronologico, e cioè secondo la data in cui vennero eseguite.

Il detto sottoconto giudiziale è corredato:

- per l’entrata, delle matrici delle ricevute mod. 243-D.P.;

- per l’uscita, degli ordini mod. 206-G di spedizione e consegna dei titoli e dei valori concernenti il servizio del debito pubblico, debitamente quietanzati dagli interessati, con allegati eventualmente i benestare rilasciati dalla Direzione generale del debito pubblico; dei mod. 245-bis, quietanzati dalla detta Direzione generale per i titoli e valori inviati alla stessa per mancata consegna da parte degli Uffici postali.

Qualora i titoli siano stati restituiti alla Direzione generale suddetta per perenzione dei relativi ordini di consegna, o perché richiesti dalla Direzione medesima, gli ordini stessi saranno completati, rispettivamente, con la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 195 o con un’annotazione di riferimento alla richiesta di detta Direzione generale, e corredati dei rispettivi mod. 245-bis, restituiti, muniti di ricevuta, dalla Direzione generale stessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CAPO IV
 
Iscrizioni ammesse sul Gran Libro del debito pubblico -
Minimo iscrivibile - Assegni provvisori
 
 
§ 199.
Iscrizioni ammesse sul Gran Libro
 

Sul Gran Libro, a norma dell’art. 5 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, sono ammesse iscrizioni al portatore o a favore di persona determinata, rappresentate, rispettivamente, da titoli al portatore (cartelle) e da titoli nominativi (certificati).

Non sono ammesse iscrizioni d’importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale.

 

 

§ 200.
Abolizione dei titoli misti
 

I titoli misti (certificati nominativi muniti di cedole al portatore) in circolazione al 18 aprile 1958, data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1958, n. 241, vengono sostituiti con titoli nominativi in caso di trasferimento ad altra persona o in sede di rinnovazione per esaurimento delle cedole ad essi uniti ovvero su semplice domanda dell’esibitore senza autenticazione di firma.

Detta disposizione riguarda, ormai, soltanto i Prestiti della Ricostruzione, redimibili 3,50% e 5%.

 

 

§ 201.
Capitale nominale dei titoli
 

Il capitale nominale dei titoli, al portatore e nominativi, può essere di lire cinquemila o di un multiplo di tale cifra, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.

 

 

§ 202.
Tagli dei titoli al portatore
 

I titoli al portatore di tutti i prestiti vigenti hanno i tagli da £ 5.000, £ 10.000, £ 20.000, £ 50.000, £ 100.000, £ 500.000e £ 1.000.000. I buoni del tesoro poliennali di scadenza 1965 e successive hanno anche il taglio da £ 10.000.000.

 

 

§ 203.
Assegni provvisori
 

I titoli al portatore e misti di importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale, in circolazione al 18 aprile 1958, sono dichiarati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore. I titoli nominativi di importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale, sottoposti ad ipoteca od altro vincolo, ovvero non intestati a persona fisica capace, sono dichiarati a tutti gli effetti assegni provvisori nominativi; se, invece, essi sono intestati a persona fisica capace e non sottoposti ad ipoteca od altro vincolo, sono considerati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore.

 

 

§ 204.
Sospensione del pagamento degli interessi sui titoli di importo
inferiore a £ 5.000 di capitale nominale
 

Il pagamento degli interessi dei titoli al portatore, nominativi e misti, di importo inferiore alle £ 5.000 di capitale nominale, in circolazione alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1958, n. 241, è stato sospeso a cominciare dalla rata di scadenza 1° luglio 1958. Parimenti sospesi sono gli interessi relativi ad assegni provvisori rilasciati dal 18 aprile 1958.

 

 

§ 205.
Pagamento degli interessi sui titoli d’importo inferiore a £ 5.000
di capitale nominale

 

 

Gli interessi dovuti sugli assegni provvisori ovvero sui titoli ad essi parificati, venivano corrisposti in sede di riunione o di riscatto. Con l’entrata in vigore della legge 23 ottobre 1961, n. 1148, gli assegni provvisori sono rimborsabili (dal 1° gennaio 1962, o dalla data di rilascio, se successiva) dal Fondo per l’acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l’ammortamento di altri titoli di debito pubblico, e su di essi non possono più farsi le operazioni già ammesse sugli stessi (riunione, riscatto e tramutamento al portatore).

Gli interessi cessano dalla detta data del 1° gennaio 1962 per gli assegni vigenti al 24 novembre 1961 (data di entrata in vigore della citata legge n. 1148), e dal giorno di rilascio per quelli emessi da detta data.

All’atto del rimborso del capitale degli assegni provvisori, vengono corrisposti gli interessi dovuti e non prescritti, ivi compresi quelli relativi al periodo di sospensione del pagamento.

La decorrenza degli interessi sospesi è:

a) quella in corso alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1958, n. 241 (18 aprile 1958), per tutti i titoli d’importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale rilasciati anteriormente a detta data;

b) quella di godimento, indicata su ogni assegno provvisorio rilasciato dal 18 aprile 1958.

Agli effetti della prescrizione, il quinquennio (art. 69 del teso unico) decorre, per tutti gli interessi sospesi su ciascun assegno provvisorio, dalla data di rimborsabilità del relativo capitale.

 

 

§ 206.
Importo degli assegni provvisori
 

Gli assegni provvisori di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 241, sono del capitale nominale di lire cento o multipli di detta somma, fino a £ 4.900.

 

 

§ 207.
Rilascio degli assegni provvisori
 

In occasione di qualsiasi operazione, esclusa quella di affogliamento, su titoli nominativi di ammontare nominale superiore alle lire cinquemila, per le frazioni di capitale nominale superiore alle lire cinquemila, per le frazioni di capitale nominale di importo inferiore a tale cifra vengono rilasciati assegni provvisori nominativi, aventi la stessa intestazione ed i medesimi vincoli dei nuovi titoli derivanti dalla operazione, se questi ultimi non siano intestati a persona fisica capace ovvero siano sottoposti ad ipoteca o altro vincolo, mentre vengono rilasciati assegni provvisori al portatore, se i nuovi titoli derivanti dalla operazione siano al portatore ovvero siano intestati a persona fisica capace e non siano sottoposti ad ipoteca o ad altro vincolo.

 

 

§ 208.
Imposta di bollo
 

Gli assegni provvisori, al portatore e nominativi, sono esenti dall’imposta di bollo.

 

 

 

 

 

CAPO V
 
Operazioni di rimborso e di pagamento premi
 
 
§ 209.
Rimborso dei titoli al portatore
 

Il rimborso del capitale dei titoli al portatore dei prestiti redimibili, scaduti o sorteggiati, e dei buoni del tesoro poliennali scaduti, viene eseguito dalle Sezioni di tesoreria provinciale, sulla semplice presentazione dei titoli, firmati dall’esibitore.

 

 
§ 210.
Distinta dei titoli al portatore da rimborsare
 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 213, i titoli al portatore da rimborsare devono essere accompagnati da distinta mod. 187-D.P., in duplice esemplare, per ogni serie, sottoscritta dal richiedente col nome, cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo, e contenente la descrizione esatta dei titoli presentati, raggruppati per taglio e, per ciascun taglio, specificati in ordine progressivo di numero di iscrizione, con l’indicazione del capitale nominale.

Per i buoni del tesoro poliennali le distinte devono essere compilate per ciascuna emissione, in ordine progressivo di numero di iscrizione nei singoli tagli.

 

 

§ 211.
Adempimenti delle Sezioni di tesoreria provinciale
per il rimborso di titoli al portatore
 

Le Sezioni di tesoreria provinciale, per i titoli al portatore presentati per il rimborso, devono:

- verificare sul bollettino ufficiale delle estrazioni, rilasciato in forma autentica dalla Direzione generale, che essi appartengano a serie sorteggiate e non sia intervenuta nei riguardi di essi la prescrizione del capitale;

- esaminare, con la massima cura, la legittimità dei titoli esibiti;

- accertare che quelli sorteggiati siano muniti delle cedole successive a quella relativa al semestre in cui ha avuto luogo l’estrazione e che quelli scaduti siano sprovvisti di cedole;

- riscontrare la corrispondenza fra i titoli e la descrizione di essi sulle distinte, una per ogni serie, se trattasi di prestiti redimibili, o per emissione, se trattasi di buoni del tesoro poliennali.

Nel caso in cui ai titoli rimborsabili in base a sorteggio non siano unite tutte le cedole successive a quella relativa al semestre in corso alla data dell’estrazione, l’importo delle cedole mancanti viene trattenuto sul capitale da rimborsare, eccezion fatta per i casi previsti dal paragrafo seguente.

Qualora nessuna irregolarità venga riscontrata, la Sezione di tesoreria provinciale esegue il rimborso, alla pari, previa apposizione della firma da parte dell’esibitore a tergo dei titoli e previo annullamento dei titoli stessi con bollo a calendario ad inchiostro oleoso e perforazione nel corpo e, per i titoli sorteggiati, anche nelle cedole.

 

 

§ 212.
Rimborso dei titoli al portatore dei Prestiti della Ricostruzione
3,50% e 5%
 

Il rimborso dei titoli al portatore dei Prestiti della Ricostruzione viene eseguito alla pari, senza detrarre dal valore capitale l’importo delle cedole eventualmente riscosso dopo il sorteggio dei titoli presentati per il rimborso, o comunque non unite ad essi, purché le cedole medesime siano maturate prima della presentazione dei titoli per il rimborso e si riferiscano a scadenze comprese nel quinquennio dalla data del sorteggio.

 

 

§ 213.
Richiesta di rimborso di titoli al portatore
da parte di aziende di credito e di altri enti
 

Per la riscossione del capitale di titoli al portatore, sorteggiati oswcaduti, l’Istituto di emissione e le aziende di credito soggette alla disciplina del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti, gli istituti ed enti di previdenza o di assicurazione, e l’Amministrazione postale, devono apporre sui titoli stessi il proprio timbro, da applicare anche sulla distinta, firmata di legali rappresentanti dell’azienda, ente o istituto richiedente. Per l’Amministrazione postale, la distinta è firmata dal Cassiere provinciale e munita del visto del Direttore e del Controllore.

Nella distinta di cui sopra, i titoli possono essere descritti anche soltanto quantitativamente per taglio e con l’indicazione del corrispondente capitale nominale complessivo di ciascun taglio e totale, tenendo comunque presente che ove si tratti di prestito distinto in serie, tale descrizione deve essere fatta per ciascuna serie e con l’indicazione altresì del totale generale del capitale nominale.

 

 

§ 214.
Rimborso di titoli deteriorati o sospetti di illegittimità
 

Qualora i titoli al portatore, esibiti per il rimborso, diano luogo a dubbi sulla legittimità o siano logori o in parte lacerati o mancanti di alcuno dei segni caratteristici, la Sezione di tesoreria provinciale li stralcia dalla relativa distinta, li trattiene in custodia, previo rilascio all’esibitore di apposita ricevuta mod. 243-D.P., e li rimette, quindi, non annullati, con le consuete formalità, alla Direzione generale del debito pubblico, per la convalida ed il rimborso mediante mandato.

 

 

§ 215.
Domanda di pagamento premi
 

La domanda di pagamento dei premi attribuiti a titoli al portatore è fatta dall’esibitore dei titoli stessi. Per i buoni del tesoro poliennali si osservano le disposizioni del paragrafo 147 .

 

 

§ 216.
Adempimenti delle Sezioni di tesoreria provinciale
per le domande di pagamento premi su titoli al portatore
 

La Sezione di tesoreria provinciale rilascia la ricevuta modello 243-D.P. dopo aver accertato:

- che i titoli presentati siano legittimi;

- che le caratteristiche dei titoli corrispondano alle indicazioni apposte sulla domanda;

- che i numeri dei titoli presentati e descritti nella domanda siano effettivamente quelli sorteggiati per il pagamento dei premi, mediante consultazione dell’apposito bollettino delle estrazioni, autenticato dalla Direzione generale del debito pubblico;

- che i titoli non rechino alcuna annotazione relativa al premio di cui viene chiesto il pagamento.

La Sezione di tesoreria spedisce, quindi, di regola in giornata (salvo quando non lo consentano le norme relative alla spedizione ed assicurazione dei titoli al portatore), alla Direzione generale del debito pubblico, con mod. 245-bis, in doppio, un esemplare della domanda, unitamente ai titoli vincenti non annullati, per l’ulteriore corso.

 

 

 
§ 217.
Rimborso del capitale dei titoli nominativi
e pagamento di premi attribuiti a titoli nominativi

 

Le domande di rimborso del capitale di titoli nominativi e quelle di pagamento di premi attribuiti a titoli al portatore da essi rappresentati devono essere prodotte, insieme ai titoli stessi, alle Direzioni provinciali del tesoro e, per Roma e provincia, all’Ufficio ricevimento delle domande della Direzione generale che rilasciano alle parti, per il deposito dei titoli, la consueta ricevuta, rispettivamente mod. 241-D.P. e mod. 25-A.

La domanda deve essere sottoscritta dal titolare o dal suo avente causa, a firma autenticata, e corredata della necessaria documentazione.

Nella domanda si devono indicare l’intestazione, il numero di iscrizione e la serie, il capitale nominale dei titoli presentati e, per il pagamento dei premi, anche il numero vincente.

Nel caso di titoli intestati ad enti, società, od a persona non avente la libera disponibilità dei propri beni, ovvero vincolati per dote o per patrimonio familiare, il rimborso del capitale e il pagamento dei premi è eseguito in base alle prescritte autorizzazioni, e previo l’adempimento delle formalità occorrenti per le operazioni di trasferimento o di tramutamento al portatore, salvo che si dia incarico alla Direzione generale di investire il capitale o il premio in altri titoli di debito pubblico.

Per il rimborso del capitale di titoli nominativi, sottoposti ad ipoteca o a vincoli diversi da quelli di dote, patrimonio familiare od usufrutto, è necessario il consenso della persona a cui favore è iscritta l’ipoteca o il vincolo, a meno che si comprovi la cessazione dell’una o dell’altro; il titolare o chi per esso, se non vi osti l’atto costitutivo dell’ipoteca o del vincolo, può chiedere il rimborso ed il contemporaneo trasporto dell’ipoteca o del vincolo su altri titoli della medesima specie e di eguale capitale nominale, ovvero, ove ciò non sia possibile, il reimpiego in altri titoli di debito pubblico che per rendita e per capitale nominale corrispondano a quelli presentati per il rimborso, a meno che non intenda chiedere il versamento del capitale presso la Cassa depositi e prestiti con la stessa ipoteca e con lo stesso vincolo gravanti i titoli da rimborsare. Il pagamento di premi attribuiti a siffatti titoli è effettuato a favore del titolare o del suo avente causa.

Il rimborso del capitale ed il pagamento del premio su titoli gravati di vincolo di usufrutto si effettuano al nudo proprietario in concorso con l’usufruttuario. Quando esista l’impossibilità dell’intervento all’operazione di entrambi gli interessati, il nudo proprietario o l’usufruttuario, presentando rispettivamente il certificato di nuda proprietà o quello di usufrutto, possono ottenere, senz’altra formalità, che il capitale da rimborsare o l’importo del premio siano investiti, a cura della Direzione generale, in altri titoli di debito pubblico nominativi con lo stesso vincolo, oppure versati in deposito vincolato presso la Cassa depositi e prestiti.

 

 

§ 218.
Rimborso di titoli intestati a persone fisiche capaci e liberi da vincoli
 

Le operazioni di rimborso di titoli intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione, datata e sottoscritta dal titolare, se richieste dall’Istituto di emissione, o da un’azienda di credito abilitata. In tali casi, né la firma del titolare sulla dichiarazione, né quelle dei legali rappresentanti dell’Istituto di emissione o dell’azienda di credito abilitata sulla domanda devono essere autenticate.

 

 

§ 219.
Adempimenti delle Direzioni provinciali del tesoro per rimborso
di capitale e pagamento di premi
 

Gli adempimenti delle Direzioni provinciali, in ordine alle domande ad esse presentate per il rimborso del capitale o per il pagamento di remi riguardanti certificati nominativi, sono:

 

- accertamento della corrispondenza delle caratteristiche dei titoli che si depositano con quelle indicate nella domanda;

- verifica degli appositi bollettini ufficiali delle estrazioni, autenticati dalla Direzione generale, per i titoli appartenenti a serie sorteggiate per l’ammortamento e per l’assegnazione di premi;

- accertamento dell’inesistenza di annotazioni relative a pagamenti dei premi attribuiti ai numeri indicati nella domanda sui titoli presentati per operazioni di pagamento premi;

- richiamo del foglio di ruolo dalla coesistente Sezione di tesoreria provinciale.

La Direzione provinciale del tesoro rilascia all’esibitore la prescritta ricevuta mod. 241-D.P. e provvede alla spedizione delle domande, dei titoli vincenti, dei fogli di ruolo e, eventualmente, della documentazione necessaria per il pagamento dei premi, alla Direzione generale, con nota di accompagnamento mod. 246-D.P., in duplo.

 

 

§ 220.
Imposta di bollo
 

Il rimborso dei buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi, non è più soggetto alla tassa di quietanza (art. 86 del testo unico delle leggi sul debito pubblico).

 

 

§ 221.
Rimborso con reimpiego
 

Le operazioni di rimborso riguardanti titoli nominativi appartenenti a persone fisiche incapaci o di capacità limitata o titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del codice civile, nonché titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego, sono considerate agli effetti delle leggi sul debito pubblico, come atti di riscossione di capitale. Gli adempimenti da osservare sono quelli stabiliti per tali atti dal codice civile. In particolare il rimborso del capitale di titoli, accompagnato dalla condizione di idoneo impiego, si effettua con l’autorizzazione del giudice tutelare, qualora essi siano di pertinenza di persona sottoposta a tutela; senza alcuna autorizzazione giudiziale, qualora essi siano di pertinenza di persona sottoposta a curatela; con l’autorizzazione, ove occorra, del Pretore, nel caso di titoli compresi in patrimoni amministrati da curatori a norma del codice civile, ovvero vincolati per dote o per patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia.

Per l’esecuzione del reimpiego, il giudice designa persona di fiducia, salvo che espressamente riconosca superflua tale cautela; qualora non occorra l’autorizzazione giudiziale, le parti stesse designano persona che dia affidamento circa l’esecuzione del reimpiego.

 

 

 

CAPO VI
 
Prescrizione
 
 
§ 222.
Prescrizione degli interessi
 

Le rate di interessi non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte.

Ciascuna rata di interessi costituisce un credito distinto, e, conseguentemente, è soggetta a prescrizione distinta e separata.

Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi (cedole, tagliandi di ricevuta, formule, buoni interessi). S’intende che quando il pagamento di rate scadute sia stato disposto mediante buono, il quinquennio, anziché dalla scadenza della rata va computato dalla data di emissione del buono stesso.

 

 

§ 223.
Prescrizione del capitale
 

Il capitale dei titoli dei prestiti redimibili e dei buoni del tesoro poliennali, non reclamato nel corso di dieci anni dalla data di rimborsabilità, è prescritto. Per i titoli nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data. La detta disposizione si applica anche al capitale dei prestiti consolidati qualora sia divenuto rimborsabile per effetto di conversione o altra operazione finanziaria.

Sono annullate le iscrizioni dei consolidati delle quali non sia stato reclamato il pagamento degli interessi nel corso di dieci anni, o, se trattasi di iscrizioni annotate di ipoteca o altro vincolo, nel corso di venti anni. Per le iscrizioni annotate di vincolo di usufrutto, il termine di dieci anni decorre dal giorno in cui può essere fatta valere la prescrizione del vincolo di usufrutto.

 

 

§ 224.
Prescrizione dei premi
 

I premi assegnati ai titoli di debito pubblico si prescrivono se non reclamati nel corso di cinque anni dalla data di pagabilità.

 

 

§ 225.
Interruzione della prescrizione
 

La prescrizione può essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati dal codice civile, nonché mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volontà dell’istante di conservare il proprio diritto con effetto dal giorno in cui la domanda o l’atto risultino pervenuti alla Direzione generale del debito pubblico ovvero ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all’estero, hanno facoltà di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento dei relativi interessi.

 

 

§ 226.
Decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza
 

I termini di prescrizione e di decadenza previsti nei paragrafi precedenti decorrono dal 14 settembre 1957, data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1957, n. 752, purché, a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine più breve (art. 93 del testo unico delle leggi sul debito pubblico).

 

 

 

CAPO VII
 
Contabilità dei titoli pagati dalle Sezioni di tesoreria provinciale
per conto del debito pubblico
 
 
§ 227.
Termini di compilazione delle contabilità
 

Le contabilità dei pagamenti di debito pubblico, sono rese alla Direzione generale del debito pubblico alla fine dei mesi di luglio, ottobre, dicembre, gennaio, aprile e giugno di ogni anno. Pertanto, delle dette contabilità due sono mensili (luglio e gennaio), due trimestrali (agosto-settembre-ottobre e febbraio-marzo-aprile) e due bimestrali (novembre-dicembre e maggio-giugno).

 

 

§ 228.
Descrizione dei tagliandi e formule di ricevuta negli elenchi
mod. 257-D.P.
 

La Sezione di tesoreria provinciale, alla fine di ciascuno dei periodi indicati nel precedente paragrafo, ordina le formule ed i tagliandi di ricevuta pagati, in ogni prestito, per numero progressivo di iscrizione e per scadenza. Provvede, quindi, a descrivere sugli elenchi mod. 257-D.P., per scadenza, cominciando da quella più recente, i tagliandi e le formule di ricevuta, avendo cura di lasciare alcune righe in bianco fra le varie scadenze.

Le formule ed i tagliandi di ricevuta scaduti nei mesi di gennaio e luglio e pagati nei mesi stessi o, rispettivamente, in quelli di febbraio e di agosto, p possono essere descritti in elenchi per decade di pagamento. Per i titoli delle precedenti scadenze o pagati in mesi diversi da quelli indicati, è redatto un solo elenco per tutto il periodo cui si riferisce la contabilità.

In calce ad ogni elenco e, nel caso di descrizione per decade, alla fine dell’elenco della terza decade, va compilato il riepilogo generale (solo l’importo) dei titoli estinti in ciascuna scadenza e, dopo di esso, sono indicati i totali dei pagamenti effettuati, distintamente per competenza e per i residui.

 

 

§ 229.
Imputazione in conto competenza e in conto residui

 

L’imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico deve essere effettuata esclusivamente in base alla data di scadenza (e non alla decorrenza) delle rate di interessi o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale.

Gli interessi, i premi ed i capitali per rimborso, pagabili il 1° luglio di ogni anno, fanno parte della competenza dell’esercizio finanziario chiuso il precedente 30 giugno, in quanto essi sono maturati il detto giorno.

Ovviamente i pagamenti riferibili a rate di interessi, a premi, a rimborso di capitale, maturati nell’esercizio chiuso il 30 giugno dell’anno precedente, devono essere imputati ai residui.

 

 

§ 230.
Imputazione dei pagamenti eseguiti su mandati e su buoni interessi
 

I mandati emessi dalla Direzione generale del debito pubblico per il rimborso di titoli scaduti o estratti, ovvero per il pagamento di premi, nonché i buoni emessi per rate di interessi scadute, non portano la indicazione del capitolo di bilancio, né recano la imputazione alla competenza o ai residui dell’esercizio finanziario in cui i mandati o i buoni vengono emessi.

Tali ordinativi di pagamento, che possono essere estinti nello stesso esercizio finanziario di emissione o in quello successivo, vengono prodotti nella contabilità relativa al periodo in cui sono pagati.

I mandati per pagamento di premi e per rimborso di capitale recano sempre la data di inizio di pagabilità del premio o l’anno di estrazione dei titoli che vengono ammortizzati o la scadenza del debito che viene estinto.

I buoni interessi, relativi a più scadenze, recano, nella descrizione delle rate, la distinzione fra quelle dell’esercizio in corso e quelle degli esercizi precedenti.

Gli ordinativi estinti entro il mese di luglio successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario in cui sono stati emessi, devono essere imputati alla competenza o ai residui, tenendo presenti le scadenze cui si riferiscono i pagamenti; quelli estinti dopo tale termine devono essere imputati interamente ai residui.

 

 

§ 231.
Imputazione delle cedole in corso di maturazione
versate in pagamento di imposte dirette
 

I pagamenti di cedole in corso di maturazione, versate dai ricevitori provinciali delle imposte dirette, devono essere imputati dalle sezioni di tesoreria provinciale alla competenza dell’esercizio finanziario durante il quale tali cedole vengono contabilizzate.

I versamenti di cedole non ancora scadute, effettuati nel mese di luglio, devono essere imputati dalle Sezioni di tesoreria provinciale alla competenza dell’esercizio finanziario chiuso il 30 giugno dello stesso anno.

 

 

§ 232.
Contabilizzazione delle cedole
 

Le cedole sono contabilizzate in tanti distinti elenchi mod. 258-D.P., quanti sono i debiti (consolidati, redimibili e buoni del tesoro poliennali). Esse sono indicate per taglio e per scadenza, incominciando da quelle di più recente scadenza, nelle quantità complessive ed importo. Nel detto modello sono posti in evidenza i totali delle quantità e degli importi nelle singole scadenze (totali verticali) e per taglio (totali orizzontali), nonché quelli complessivi e sono indicati gli importi riferentisi alla competenza ed ai residui.

Le cedole sono legate in mazzette di cinquanta attraverso il foro di annullamento, che deve essere fatto a sinistra, in modo da non asportare, neanche parzialmente, il numero di iscrizione. Le mazzette devono essere costituite da cedole dello stesso debito, taglio, scadenza ed emissione.

Per le cedole pagate in tempo utile dagli Uffici postali, ma versate alla Sezione di tesoreria provinciale dopo maturato il termine di prescrizione, la Tesoreria riporta sui relativi riepiloghi mod. 258-D.P., la dichiarazione che l’avvenuto pagamento in tempo utile risulta dal timbro a calendario apposto sulle cedole stesse dagli uffici pagatori.

 

 

§ 233.
Contabilizzazione dei buoni interessi e dei mandati
 

I buoni relativi a semestralità o ratei di interessi su titoli nominativi sono scritturati in elenchi mod. 257-D.P., distinti da quelli delle formule e dei tagliandi di ricevuta. Essi costituiscono, ai fini contabili, anche se comprendono pagamenti relativi a più rate, un solo titolo e sono descritti nei detti elenchi singolarmente per ogni rata alle rispettive scadenze, con il numero d’ordine e non con quello di iscrizione dei certificati nominativi in essi indicati.

Analoghe scritturazioni sono eseguite su altri mod. 257-D.P., per i buoni emessi per il pagamento di interessi su titoli al portatore.

I mandati emessi dalla Direzione generale del debito pubblico per pagamento di titoli sorteggiati o di premi, si producono pure in contabilità con elenchi mod. 257-D.P., distintamente per specie di debito e descritti per data di estrazione con il loro numero odinale e con la somma pagata, senza tener conto delle eventuali ritenute esposte su mandati medesimi relative all’importo delle cedole mancanti dai titoli rimborsati.

 

 

§ 234.
Contabilizzazione dei titoli al portatore
 

I titoli al portatore rimborsati direttamente dalla Sezione di tesoreria, sono descritti in elenchi mod. 187-a, separatamente per specie di debito, e riassunti nei riepiloghi mod. 187-b.

Il riepilogo mod. 187-b può essere omesso, quando la contabilità consista in un solo elenco mod. 187-a.

 

 

§ 235.
Nota riassuntiva mod. 260-D.P.
 

I risultati degli appositi elenchi descrittivi dei documenti comprovanti i pagamenti di debito pubblico effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale sono riportati nella nota riassuntiva mod. 260-D.P. per competenza e residui e per totale. Il totale complessivo deve corrispondere a quello del registro di Tesoreria. In alce a detta nota sono indicati, per ciascun debito, i quantitativi e l’importo delle cedole di prossima scadenza versate in conto imposte dirette.

 

 

 

 

 

 

§ 236.
Verifica e spedizione delle contabilità
 

Il Capo della Sezione di tesoreria provinciale, accertato che i titoli pagati non manchino di alcuna delle prescritte formalità e riconosciuta, mediante il confronto con le scritture e con i titoli medesimi, l’esatta compilazione egli elenchi e delle note riassuntive, appone la propria firma sugli uni e sulle altre ed assiste, poi, alla formazione dei pieghi (bisacce senza cuciture o buste).

Le bisacce contengono i sacchetti e i pacchi dei titoli di spesa estinti. Sui pieghi è applicato il bollo della Sezione di tesoreria provinciale, nonché la indicazione del peso, l’indirizzo (Direzione generale del debito pubblico - Ragioneria centrale) e la indicazione "Contabilità di titoli annullati e perforati, relativa al periodo .....".

Per le contabilità riguardanti i mesi di gennaio e di luglio, devono essere confezionati per i titoli nominativi (formule, tagliandi di ricevuta, mandati, buoni) e relativi documenti contabili, pieghi separati da quelli riguardanti titoli al portatore (titoli, cedole, mandati, buoni) e relativi documenti contabili.

La spedizione dei pieghi alla Direzione generale del debito pubblico è fatta, con assicurazione per £ 100, nei primi dieci giorni del mese successivo alla chiusura di ciascuna contabilità.

Gli elenchi descrittivi dei detti titoli, con un esemplare della nota riassuntiva mod. 260-D.P., sono inviati in piego raccomandato, nello stesso giorno, separatamente, alla predetta Direzione generale - Ragioneria centrale, cui è dato pure avviso della spedizione delle contabilità con nota mod. 259-D.P.

 

 

§ 237.
Concordanza fra il mod. 260-D.P. e il mod. 59-T
 

La Direzione generale del debito pubblico rilascia la dichiarazione di concordanza fra la nota riassuntiva mod. 260-D.P. e la nota riepilogativa dei pagamenti di bilancio mod. 114-T. (che la Banca d’Italia trasmette, a mezzo della Direzione generale del tesoro, a quella del debito pubblico), nella quale sono riassunti i pagamenti di debito pubblico, giusta i risultati mensili degli stati mod. 259-T.

Detta dichiarazione è rilasciata in base ai risultati delle contabilità ricevute, senza pregiudizio della successiva revisione delle contabilità stesse. Essa, munita del visto dell’Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso il debito pubblico, serve come documento di scarico nei conti giudiziali della Banca d’Italia, incaricata del servizio di tesoreria provinciale dello Stato.

Se all’atto della formazione delle contabilità periodiche non vi fosse concordanza fra i risultati del mod. 260-D.P. e quelli del mod. 114-T., le Sezioni di tesoreria provinciale devono riportare le differenze in più o in meno nei pagamenti di una giornata del mese successivo, senza variare i precedenti e senza farne speciale menzione sul riassunto mensile di cassa mod. 59-T. Espressa annotazione deve essere fatta, invece, sul mod. 260-D.P.

Alla chiusura della contabilità della fine dell’esercizio finanziario, l’eventuale differenza, invece di essere regolarizzata sui pagamenti dell’esercizio successivo, deve essere segnalata con nota speciale all’Amministrazione centrale della Banca d’Italia, che compila un riassunto suppletivo mod. 114-T.

 

 

§ 238.
Titoli stralciati e differenze contabili
 

La Direzione generale del debito pubblico, compiuta la revisione delle contabilità, invia alle Sezioni di tesoreria provinciale la nota (mod. 157-D.P.) dei titoli di spesa irregolari e dei rilievi emersi, provvedendo agli addebiti od accrediti diretti, nei confronti delle Tesorerie interessate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO VIII
 
Norme fiscali
 
 
§ 239.
Esenzione da imposte dirette reali, di successione e di registro
 

I titoli di debito pubblico, appartenenti a qualsiasi specie di prestito (consolidati, redimibili e buoni del tesoro poliennali), gli interessi ed i premi relativi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall’imposta di successione e dall’imposta sul valore globale delle successioni;

c) dall’imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui sopra, i titoli sono esenti dall’obbligo di denunzia, né possono formare oggetto di accertamento di ufficio; inoltre, se denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l’asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonché per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

 

 

§ 240.
Esenzione dall’imposta di bollo
 

Sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo: i titoli di debito pubblico, le domande per operazioni comunque relative a detti titoli, i documenti che si presentano a corredo delle relative domande, nonché le quietanze per il rimborso dei titoli stessi.

In considerazione di quanto sopra, sono pure esenti i documenti (certificati d’esistenza in vita, di stato vedovile o nubile, ecc.) prodotti per comprovare la sussistenza della condizione alla quale è subordinato il pagamento degli interessi sulle rendite nominative.

 

 

§ 241.
Bollo sulle istanze, sulle petizioni e sui ricorsi
 

Le petizioni ed i ricorsi in genere (non concernenti operazioni su titoli) diretti all’Amministrazione devono essere redatti su carta da bollo da £ 200.

 

 

§ 242.
Bollo sulle ricevute concernenti il debito pubblico
 

Le ricevute concernenti il debito pubblico sono soggette ad imposta di bollo solamente in caso di uso davanti a determinati organi giurisdizionali o nei casi precisati dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 (art. 52 della tariffa alleg. A).

 

 

§ 243.
Esenzione dalla tassa di concessione governativa
 

Sono esenti dalla tassa di concessione governativa:

a) le ricevute per il deposito dei titoli, di qualsiasi importo, presentati per le operazioni di tramutamento al nome, di trasferimento, di trasporto di pagamento degli interessi da una Tesoreria ad un’altra, di rinnovazione di certificati nominativi per esaurimento dei tagliandi di ricevuta o del foglio di compartimenti, e di riunione di titoli al portatore e nominativi in altri di importo superiore;

b) le ricevute rilasciate per il tramutamento dei titoli di cui sono investiti i capitali dell’Istituto nazionale infortuni sul lavoro;

c) le ricevute per il deposito dei titoli presentati per operazioni che dipendono da esigenze dell’Amministrazione;

d) le ricevute per il deposito dei titoli presentati per operazioni diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c), limitatamente ai singoli titoli d’importo non superiore alle lire cinquantamila di capitale nominale. Tale esenzione non compete per le operazioni di divisione di titoli al portatore in altri di minore importo, qualunque sia l’ammontare di essi.

 

 

§ 244.
Tassa di concessione governativa
per il deposito dei titoli esibiti per operazioni
 

Salvo quanto stabilito nel paragrafo precedente, per il deposito dei titoli, che vengono esibiti all’Amministrazione del debito pubblico per operazioni volontariamente chieste dalle parti, è dovuta la tassa di concessione governativa di £ 50 per ogni titolo depositato, limitatamente ai titoli il cui capitale nominale superi le £ 50.000

 

 

§ 245.
Modo di corrispondere la tassa di concessione governativa
 

La tassa di concessione governativa per la ricevuta di deposito di titoli, presentati alla Amministrazione per le operazioni chieste dalle parti, viene corrisposta mediante applicazione sulle domande di marche per atti amministrativi, da annullare.

Tuttavia la tassa può essere pagata anche in modo ordinario, qualora i titoli sui quali essa grava siano più di venti. In tal caso l’interessato deve presentare all’Ufficio del registro del luogo, ove viene chiesta l’operazione, la domanda sulla quale l’Ufficio stesso apporrà la dichiarazione di aver riscosso la tassa, unendovi a corredo la relativa quietanza mod. 72-A.

 

 

§ 246.
Registrazione fiscale. Esenzioni
 

Sono esenti da registrazione, salvo quanto è previsto in nota all’art. 3 della Tariffa - Allegato D al testo di legge del registro approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, i titoli di debito pubblico, le cedole ed i tagliandi di ricevuta ad essi relativi, i mandati e gli ordini di pagamento e di consegna, le quietanze degli interessi, dei premi e dei rimborsi, i trasferimenti ed i tramutamenti dei titoli effettuati in base a dichiarazione sui medesimi o sui registri dell’Amministrazione del debito pubblico ovvero in base a domanda a norma del testo unico delle leggi sul debito pubblico.

Sono, peraltro, in particolare, soggette alla formalità della registrazione fiscale le domande per operazioni su titoli di debito pubblico nei casi di annotazione, estensione, riduzione, rinnovazione o cancellazione di ipoteca, a meno che il consenso relativo non risulti da atto autentico già assoggettato a tale formalità.

 
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 18.4.1984 N. 108
 
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1984, n. 74

 

Aggiornamento di talune norme del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 651, recante nuove norme in materia di debito pubblico;

Visti gli articoli 7 e 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto l’art. 7 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955;

Visto l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto l’art. 34 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Ritenuta la necessità di aggiornare il vigente testo unico delle leggi sul debito pubblico con le disposizioni legislative concernenti il debito pubblico che, successivamente all’entrata in vigore del suddetto testo unico, hanno sostituito o integrato le norme del testo unico stesso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 marzo 1984;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

 

EMANA
il seguente decreto:
 
Art. 1.
 

L’art. 6 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - Minimo iscrivibile (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 6; legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 34). - Nel Gran Libro non sono ammesse iscrizioni d’importo inferiore alle lire centomila di capitale nominale.

I titoli possono essere del capitale nominale di lire centomila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti".

 

Art. 2.
 

L’art. 14 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente:

 

"Art. 14 - Richiesta di trasferimento o tramutamento (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 14; legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 4). - Il trasferimento o il tramutamento al portatore di titoli nominativi ha luogo su domanda del titolare o dei suoi aventi causa, a firma autenticata. Si prescinde dall’autenticazione quando lo stesso titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente al ritiro dei nuovi titoli.

Non occorre altresì nella domanda l’autenticazione della firma qualora la volontà di trasferire o tramutare risulti espressa in uno dei seguenti modi:

a) mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;

b) mediante scrittura privata con firma autenticata da notaio;

c) mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso una direzione provinciale del tesoro, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio;

d) mediante dichiarazione fatta personalmente dall’intestatario a tergo del titolo, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

I titoli dei quali si chiede il trasferimento o il tramutamento devono essere depositati; quelli annotati di vincolo presentati per il tramutamento al portatore devono essere depositati insieme alla documentazione occorrente per lo svincolo.

Per le autenticazioni di cui alla precedente lettera c) possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico e presso le direzioni provinciali del tesoro anche i notai".

 

Art. 3.
 

L’art. 28 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - Rimborso di titoli e pagamento di premi (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 28; legge 6 agosto 1966, n. 651, artt. 4 e 5). - Il rimborso del capitale dei titoli ed il pagamento dei premi si eseguono:

a) per i titoli al portatore, su semplice richiesta degli esibitori di essi;

b) per i titoli nominativi, su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi. Si prescinde dall’autenticazione della firma su domanda, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente alla riscossione del capitale o dell’importo del premio".

 

Art. 4.
 

Dopo l’art. 30 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è aggiunto il seguente articolo 30-bis:

"Art. 30-bis - Reimpiego di capitali a cura dell’Amministrazione (legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 2). - Le operazioni di reimpiego del capitale di titoli nominativi rimborsabili, comunque intestati e vincolati, possono essere eseguite, a cura dell’Amministrazione, in base a semplice domanda dell’esibitore, purché il reimpiego sia chiesto in altri titoli nominativi di debito pubblico a tasso di interesse pari o superiore a quello dei titoli esibiti e recanti la stessa intestazione e gli stessi eventuali vincoli di questi ultimi. Quando si tratta di titoli vincolati di usufrutto è necessaria la presentazione, da parte dell’esibitore, sia del certificato di nuda proprietà, sia di quello di usufrutto.

Nei casi di cui al precedente comma deve essere reimpiegato l’intero capitale nominale dei titoli esibiti, mediante l’acquisto di tanti nuovi titoli quanto è possibile con il detto capitale. Mentre, quando si tratta di titoli vincolati di ipoteca, l’importo in capitale nominale dei nuovi titoli deve essere almeno uguale a quello dei titoli esibiti.

I nuovi titoli sono consegnati all’esibitore. Allo stesso viene altresì corrisposto l’importo inferiore al minimo iscrivibile eventualmente residuato dall’operazione, fatta eccezione per i casi in cui l’operazione riguardi titoli sottoposti a vincoli cauzionali. In questi ultimi casi è necessario che l’esibitore integri il capitale, in modo da consentire l’acquisto di un titolo d’importo pari al minimo iscrivibile nel Gran Libro.

Le disposizioni dei precedenti commi sono applicabili anche per i casi di investimento di premi attribuiti a titoli di debito pubblico nominativi".

 

Art. 5.
 

L’art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente:

 

"Art. 35 - Operazioni a mezzo di istituti di credito (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 35; legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 6). - Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall’istituto di emissione o da una delle aziende di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare.

Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano anche alle dette operazioni relative a titoli intestati a persone fisiche capaci e vincolati di usufrutto a favore di persone fisiche capaci, nonché a quelle relative a titoli intestati a minori, quando dal titolo stesso o da apposita documentazione, risulti la raggiunta maggiore età di essi.

Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quelle dei rappresentanti dell’istituto o della azienda nella domanda siano autenticate".

 

Art. 6.
 

L’art. 53 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente:

"Art. 53 - Perdita di titoli nominativi (legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 1). - Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo di debito pubblico, l’intestatario o l’avente diritto può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio di un nuovo titolo, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, tra l’altro, sotto la propria personale responsabilità, che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era stato comunque ceduto o trasferito a terzi.

Il rilascio del nuovo titolo ha luogo, in ogni caso, per rinnovazione, con nuovo numero di iscrizione. Operata la nuova iscrizione ed emesso il corrispondente titolo, quello denunziato smarrito, sottratto o distrutto è considerato virtualmente annullato e di nessun valore nei confronti dell’Amministrazione del debito pubblico.

Dopo effettuata l’operazione, l’amministrazione ne fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l’affissione dell’avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di tesoreria provinciale.

Nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo, se nominativo, presentando apposita domanda, con firma autenticata. In tal caso, l’Amministrazione sospende il pagamento degli interessi ed effettua le opportune comunicazioni all’autorità giudiziaria.

La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al precedente comma può essere disposta soltanto in base ad accordo fra le parti od a provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche nel caso in cui, contemporaneamente alla denunzia di smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli nominativi, sia domandato il tramutamento al portatore dei titoli stessi. In tal caso, nel termine indicato nel quarto comma, chiunque ritenga di essere stato leso può presentare apposita documentata denunzia, con firma autenticata, all’Amministrazione, che ne informa l’autorità giudiziaria. Le stesse norme si applicano nei casi in cui si tratti di perdita di titoli nominativi già rimborsabili".

 

 

Art. 7.
 

L’art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente:

 

"Art. 61 - Giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 61; legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 7 e 28). - Per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l’interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico, la giurisdizione esclusiva è esercitata dal tribunale amministrativo regionale in primo grado, e dal Consiglio di Stato in grado di appello".

 

 

Art. 8.
 

Dopo l’art. 85 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è aggiunto il seguente articolo 85-bis:

 

"Art. 85-bis - Imposte sui redditi (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 31). - Sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli di debito pubblico".

 

 

Art. 9.
 

L’art. 86 del teso unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente:

 

"Art. 86 - Imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tabella allegato B, art. 7, modificato dall’art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955). - Sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo i titoli di debito pubblico e relative quietanze, le domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e i documenti esibiti a corredo delle domande stesse".

 

 

Art. 10.
 

Dopo l’art. 95 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è aggiunto il seguente art. 96:

 

"Art. 96 - Titoli di importo inferiore a lire centomila nominali (legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 3; legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 34). - Tutti i titoli di debito pubblico nominativi, di importo inferiore a lire centomila di capitale nominale, ad eccezione di quelli soggetti a vincolo cauzionale, per i quali si applicano le disposizioni del precedente art. 30-bis, sono rimborsati all’esibitore, senza che occorra alcuna documentazione o formalità, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di pagamento di premi.

Sui titoli al portatore e nominativi di debito pubblico, di importo inferiore a lire centomila, emessi anteriormente al 23 aprile 1981, data di entrata in vigore della legge 30 marzo 1981, n. 119, ed appartenenti a prestiti vigenti, continua il pagamento degli interessi fino a quelli di scadenza corrispondente alla data di rimborsabilità. I titoli al portatore e nominativi del prestito nazionale rendita 5% - 1935, di importo inferiore a lire centomila di capitale nominale, divengono rimborsabili, alla parti, dalla data di pagabilità, rispettivamente, dell’ultima cedola e dell’ultimo tagliando di ricevuta uniti ai titoli stessi.

In occasione di qualsiasi operazione che comporti l’annullamento di iscrizioni relative a titoli nominativi di ammontare nominale superiore a lire centomila e non annotate di vincolo cauzionale, si provvede al rimborso alla pari delle frazioni di capitale inferiori a tale cifra. Analogamente si provvede, con le modalità da precisare negli appositi decreti del Ministero del tesoro, in sede di rinnovo di buoni del tesoro scaduti, in altri di nuova emissione, nonché per la rinnovazione dei certificati nominativi del prestito nazionale rendita 5% - 1935, da effettuare per esaurimento dei fogli dei tagliandi di ricevuta.

Sui titoli nominativi d’importo inferiore a lire centomila di capitale nominale è ammessa l’operazione di riunione con la osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, dell’art. 8 delle legge 18 marzo 1958, n. 241, e del terzo comma del presente articolo".

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 15 marzo 1984

 

 

PERTINI
 
CRAXI - GORIA
 

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 10 aprile 1984

Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 35

 

 

 

 

I N D I C E
 
 
 
TITOLO I
 
 
 
CAPO I
 
Servizio del debito pubblico nelle provincie.

 

§ 1. - Organi periferici Pag. 3

§ 2. - Direzioni provinciali del tesoro " 3

§ 3. - Attribuzioni delle Direzioni provincia li del tesoro " 3

§ 4. - Attribuzioni dell’Ufficio ricevimento delle domande " 4

§ 5. - Attribuzioni specifiche del Direttore provinciale del tesoro " 4

§ 6. - Attribuzioni del Direttore provinciale del tesoro per le quali è ammessa delega " 4

§ 7. - Direttore provinciale del tesoro e incaricato del servizio del debito pubblico " 4

§ 8. - Custodia dei titoli in cassaforte. Responsabilità " 5

§ 9. - Verifiche alla cassaforte " 5

§ 10. - Attribuzioni delle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato " 5

 

 

CAPO II
 
Registri, bollettari, avvisi e stampati.
 

§ 11. - Registri per il servizio del debito pubblico in uso presso le Direzioni provinciali

del tesoro Pag. 6

§ 12. - Registri per il servizio del debito pubblico in uso presso le Sezioni di tesoreria

provinciale dello Stato " 6

§ 13. - Bollettari con marchio a secco delle ricevute modello 241-D.P. e mod. 25-A.

Inserti con marchio a secco mod. 243-D.P. " 6

§ 14. - Bollettari delle ricevute mod. 241-D.P. " 7

§ 15. - Registri di carico e scarico dei fogli di ricevute mod. 241-D.P. " 7

§ 16. - Conto giudiziale dei bollettari mod. 241-D.P. " 7

§ 17. - Inserti mod. 243-D.P. Somministrazione e custodia " 8

§ 18. - Rilascio delle ricevute mod. 243-D.P. " 8

§ 19. - Custodia delle matrici degli inserti utilizzati " 8

§ 20. - Accertamento periodico della consistenza degli inserti " 8

§ 21. - Rendiconto degli inserti " 8

§ 22. - Protocollo speciale presso la Direzione provinciale del tesoro. Formazione dei fascicoli " 9

§ 23. - Registro delle dichiarazioni amministrative. Compilazione " 9

§ 24. - Giornale di carico e scarico. Registrazioni delle Direzioni provinciali del tesoro e delle

Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato " 9

§ 25. - Modalità per le registrazioni sul giornale di carico e scarico. Chiusura mensile del giornale 10

§ 26. - Processo verbale di ricognizione mensile. Situazioni annuali " 11

§ 27. - Registro delle spedizioni alla Direzione generale di pieghi con titoli e valori " 11

§ 28. - Avvisi e bollettini da tenere esposti nei locali aperti al pubblico " 11

§ 29. - Stampati vari " 12

§ 30. - Rifornimento di stampati alle Direzioni provinciali del tesoro " 12

§ 31. - Trasmissione delle richieste dalle Intendenze al Magazzino principale stampati " 13

§ 32. - Richieste urgenti di stampati " 13

§ 33. - Rifornimenti di stampati alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato " 14

 
CAPO III
 
Verifiche presso le Direzioni provinciali del tesoro e presso
le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
 

§ 34. - Verifiche ordinarie della cassaforte adibita al servizio del debito pubblico presso le Direzioni

provinciali del tesoro Pag. 14

§ 35. - Verbale di ricognizione " 15

§ 36. - Verifiche straordinarie " 15

§ 37. - Ricognizioni presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato " 15

 

 

 

TITOLO II
 
 
CAPO I
 
Pagamento degli interessi sui titoli al portatore.

 

§ 38. - Norme generali Pag. 16

§ 39. - Accertamenti demandati all’ufficio pagatore " 16

§ 40. - Annullamento delle cedole estinte " 17

§ 41. - Pagamento delle cedole fuori del capoluogo di provincia " 17

§ 42. - Agevolazioni per le cedole presentate da aziende di credito, da altri enti ed uffici. Elenchi

riepilogativi " 17

§ 43. - Cedole presentate dalle Direzioni provinciali delle poste " 17

§ 44. - Responsabilità " 18

§ 45. - Cedole versate in conto imposte erariali " 18

 

 

CAPO II
 
Pagamento degli interessi sui titoli nominativi.
 

§ 46. - Norme generali Pag. 18

§ 47. - Trasporto di pagamento " 19

§ 48 - Assegnazione del pagamento degli interessi su titoli nominativi " 20

§ 49. - Formazione dei fogli di ruolo " 20

§ 50. - Custodia dei fogli di ruolo " 20

§ 51. - Tagliandi e formule di ricevuta " 21

§ 52. - Pagamento dei tagliandi di ricevuta " 21

§ 53. - Pagamento degli interessi con formule di ricevuta " 21

§ 54. - Pagamento degli interessi su titoli vincolati da usufrutto " 22

§ 55. - Certificati di esistenza in vita " 22

§ 56. - Pagamento condizionato " 22

§ 57. - Bollo di annullamento " 23

§ 58. - Custodia delle formule di ricevuta " 23

§ 59. - Formule di ricevuta e buoni interessi prescritti " 23

§ 60. - Facilitazioni alle aziende di credito, istituti, enti e corpi morali per l’incasso degli interessi.

Accertamenti della Tesoreria e responsabilità degli enti presentatori " 23

§ 61. - Pagamento degli interessi sugli assegni provvisori. Prescrizione " 24

§ 62. - Smarrimento di ricevute semestrali " 24

§ 63. - Smarrimento o distruzione di formule di ricevuta o di buoni interessi " 24

 

 

 
CAPO III
 
Affogliamenti - rinnovazioni - cambi
 

§ 64. - Affogliamento e rinnovazione di titoli nominativi Pag. 25

§ 65. - Compilazione degli elenchi dei fogli di ruolo " 25

§ 66. - Allestimento e spedizione dei fogli tagliandi " 25

§ 67. - Adempimenti della Tesoreria e della Direzione provinciale del tesoro " 25

§ 68. - Carico e scarico dei fogli tagliandi " 26

§ 69. - Domande di affogliamento " 26

§ 70. - Affogliamento dei titoli da parte della Sezione di tesoreria provinciale e adempimenti della

Direzione provinciale del tesoro " 27

§ 71. - Consegna dei titoli affogliati " 27

§ 72. - Comunicazioni alla Direzione generale del debito pubblico " 27

§ 73. - Titoli da non affogliare dalle Tesorerie e da presentare alla Direzione provinciale del tesoro" 28

§ 74. - Titoli da non affogliare dalle Tesorerie e da inviare alla Direzione generale del debito

pubblico " 28

§ 75. - Chiusura dell’operazione di affogliamento presso le Sezioni di tesoreria provinciale " 28

§ 76. - Restituzione dei fogli tagliandi " 28

§ 77. - Richieste di affogliamento alle Direzioni provinciali del tesoro " 29

§ 78. - Unione di mezzo foglio di compartimenti " 29

§ 79. - Titoli nominativi soggetti a rinnovazione " 29

§ 80. - Richieste di rinnovazione " 29

§ 81. - Adempimenti delle Direzioni provinciali del tesoro " 30

§ 82. - Spedizione dei titoli nominativi da rinnovare " 30

§ 83. - Operazioni ordinarie su titoli nominativi soggetti a rinnovazione " 30

§ 84. - Frazioni di lire cinquemila comprese in titoli da rinnovare " 30

§ 85. - Consegna dei nuovi titoli " 30

§ 86. - Esenzione dal bollo " 30

§ 87. - Operazioni di cambio " 31

§ 88. - Domande di cambio " 31

§ 89. - Adempimenti delle Sezioni di tesoreria provinciale " 31

§ 90. - Spedizione dei titoli di nuova emissione " 32

§ 91. - Presa in carico dei titoli di nuova emissione " 32

§ 92. - Consegna delle cartelle di nuova emissione " 32

§ 93. - Contabilità delle ricevute " 32

§ 94. - Discarico della Sezione di tesoreria provinciale " 32

§ 95. - Accentramento delle operazioni di cambio " 33

§ 96. - Chiusura definitiva dell’operazione di cambio presso le Sezioni di tesoreria provinciale " 33

§ 97. - Consegna di cartelle non ritirate " 33

 

 

 

TITOLO III
 
 
CAPO I
 
Presentazione delle domande e dei titoli
 

§ 98. - Domande. Norme generali Pag. 34

§ 99. - Presentazione delle domande " 34

§ 100. - Contenuto delle domande " 34

§ 101. - Casi in cui la firma dell’istante deve essere autenticata " 35

§ 102. - Trasporto di pagamento " 35

§ 103. - A chi spetta promuovere le istanze " 35

§ 104. - Esame delle domande e dei titoli da parte della Direzione provinciale del tesoro " 36

§ 105. - Operazioni su titoli dei prestiti redimibili Pag. 36

§ 106. - Istanze per riunione di titoli nominativi " 37

§ 107. - Riunione di titoli al portatore " 37

§ 108. - Decorrenza degli interessi sui titoli presentati per operazioni " 37

§ 109. - Cedole mancanti perché versate in sottoscrizione a prestiti o in pagamenti di imposte " 38

§ 110. - Cedola relativa a semestre di imminente scadenza " 38

§ 111. - Annullamento dei titoli e delle cedole " 38

 

 

CAPO II
 
Consenso
 

§ 112. - Norme generali Pag. 39

§ 113. - Autenticazione " 39

§ 114. - Dichiarazione amministrativa " 39

§ 115. - Contenuto della dichiarazione amministrativa " 40

§ 116. - Esenzioni fiscali " 40

§ 117. - Onorario dovuto al notaio o all’agente di cambio accreditati " 40

 

 

CAPO III
 
Regolarità dei documenti
 

§ 118. - Requisiti dei documenti Pag. 40

§ 119. - Copie di atti " 41

§ 120. - Procure " 41

§ 121. - Sentenze " 41

§ 122. - Provvedimenti di volontaria giurisdizione " 41

§ 123. - Atti in forma pubblica amministrativa e deliberazioni di enti soggetti a controllo

governativo " 42

§ 124. - Legalizzazione di firme su atti rilasciati nel territorio nazionale " 42

§ 125. - Legalizzazione delle firme su atti rilasciati all’estero " 42

§ 126. - Traduzione di atti redatti in lingua straniera " 42

§ 127. - Legalizzazione di atti e di provvedimenti emanati dallo Stato della Città del Vaticano o

dalla Repubblica di S. Marino " 43

§ 128. - Atti rogati da consoli italiani o da pubblici notai all’estero " 43

 

 

 

TITOLO IV
 
 
CAPO I
 
Ricevimento e spedizione delle domande per operazioni
ordinarie di debito pubblico
 

§ 129. - Riscontro della domanda, dei titoli e dei documenti Pag. 44

§ 130. - Riscontro e vidimazione della ricevuta e dei titoli da parte del Direttore provinciale

del tesoro " 44

§ 131. - Distacco della ricevuta " 45

§ 132. - Denunzia di smarrimento della ricevuta " 45

§ 133. - Imposta di bollo sulle ricevute " 45

§ 134. - Protocollazione della domanda e registrazione dei titoli " 45

§ 135. - Introduzione nella cassaforte delle domande, dei titoli e dei documenti " 46

§ 136. - Esame preventivo delle domande, dei titoli e dei documenti Pag. 46

§ 137. - Richiesta e trasmissione di fogli di ruolo e di formule di ricevuta " 46

§ 138. - Trasmissione delle domande, dei titoli e dei documenti " 47

§ 139. - Titoli da spedire con assicurata d’ufficio " 47

§ 140. - Titoli da spedire in piego assicurato " 47

§ 141. - Riscontro dei titoli " 47

§ 142. - Restituzione dell’esemplare mod. 245-D.P. " 47

§ 143. - Scarico delle partite e prenotazione nel registro mod. 244-D.P. " 47

§ 144. - Titoli da non annullare " 48

§ 145. - Operazioni su titoli deteriorati " 48

§ 146. - Spedizione di titoli deteriorati " 48

§ 147. - Domande pagamento premi attribuiti a buoni del tesoro poliennali al portatore " 49

§ 148. - Scarico titoli da spedire alla Direzione generale. Processo verbale di spedizione " 49

§ 149. - Spedizione titoli presentati alle Tesorerie, richiamati dalla Direzione generale o da

restituire per perenzione o altra causa " 49

§ 150. - Spedizione titoli non annullati " 49

§ 151. - Confezione dei pieghi " 50

§ 152. - Indicazioni da apporre sui pieghi " 51

§ 153. - Consegna dei pieghi all’Ufficio postale " 51

§ 154. - Contenuto delle buste e dei sacchi. Assicurazione e scorta armata " 51

§ 155. - Massimali assicurativi e tasso di premio di assicurazione. Bollettini di applicazione " 52

§ 156. - Liquidazione del premio di assicurazione " 52

§ 157. - Pagamento del premio di assicurazione " 53

§ 158. - Assicurazione dei titoli trasmessi alla Direzione generale in seguito a richiamo o a

perenzione dell’ordine di consegna " 53

 

 

CAPO II
 
Ricevimento dei titoli spediti dalla Direzione generale
 

§ 159. - Contenuto e formazione dei pieghi Pag. 53

§ 160. - Indicazioni apposte sull’involucro " 54

§ 161. - Avviso di spedizione " 54

§ 162. - Distinta riepilogativa " 54

§ 163. - Incaricati del ritiro dei pieghi " 54

§ 164. - Ritiro dei pieghi " 54

§ 165. - Irregolarità dei pieghi valori " 55

§ 166. - Trasporto e custodia della borsa contenente i pieghi " 55

§ 167. - Verifica dei pieghi " 55

§ 168. - Discordanza di peso e mancanza di titoli e valori " 55

§ 169. - Apertura dei pieghi " 56

§ 170. - Adempimenti relativi agli avvisi di spedizione " 56

§ 171. - Discordanza tra gli avvisi di spedizione, gli ordini di consegna e la distinta riepilogativa " 56

§ 172. - Ritiro, apertura e ricognizione dei pieghi preavvisati e preavvisati-scortati " 57

§ 173. - Custodia delle buste e degli involucri dei pieghi assicurati " 57

§ 174. - Ritiro e verifica dei pieghi per i quali non fosse ancora pervenuto l’avviso di spedizione " 57

§ 175. - Avvisi di spedizione non pervenuti o non concordanti con la consistenza dei titoli " 57

§ 176. - Mancato arrivo del piego " 58

§ 177. - Spedizione dei titoli nominativi mediante assicurate d’ufficio " 58

§ 178. - Ritiro, apertura e ricognizione dei pieghi contenenti titoli nominativi " 58

§ 179. - Spedizione di titoli da parte del Magazzino tesoro. Ritiro, apertura e ricognizione dei

relativi pieghi " 58

 

 

 
 
 
CAPO III
 
Titoli e valori in arrivo - Consegna dei titoli agli aventi diritto
 

§ 180. - Assunzione in carico dei titoli Pag. 59

§ 181. - Emissione della ricevuta mod. 243-D.P. e registrazione della partita " 59

§ 182. - Custodia dei titoli da consegnare e di quelli non ritirati. Modalità " 59

§ 183. - Avvisi mod. 21 A-bis " 59

§ 184. - Consegna dei titoli " 60

§ 185. - Perdita della ricevuta " 60

§ 186. - Discordanza nelle generalità dell’intestatario dell’ordine di consegna " 60

§ 187. - Consegna dei titoli a mezzo degli Uffici postali " 60

§ 188. - Modalità per la consegna dei titoli ed il pagamento di somme a mezzo degli Uffici postali " 61

§ 189. - Ritiro della ricevuta da parte degli Uffici postali " 61

§ 190. - Recupero di somme da parte degli Uffici postali " 61

§ 191. - Mancata consegna dei titoli da parte degli Uffici postali " 61

§ 192. - Ordini mod. 206-G estinti " 62

§ 193. - Somme recuperate all’atto della consegna dei titoli " 62

§ 194. - Destinazione delle ricevute ritirate all’atto della consegna dei titoli " 62

§ 195. - Restituzione dei titoli e dei recapiti relativi ad ordini di consegna perenti " 62

§ 196. - Mod. 245-bis " 63

§ 197. - Rinnovazione dell’avviso mod. 21 A-bis " 63

§ 198. - Sottoconto giudiziale " 63

 

 

CAPO IV
 
Iscrizioni ammesse sul Gran Libro del Debito pubblico - Minimo iscrivibile -
Assegni provvisori
 

§ 199. - Iscrizioni ammesse sul Gran Libro Pag. 64

§ 200. - Abolizione dei titoli misti " 64

§ 201. - Capitale nominale dei titoli " 64

§ 202. - Tagli dei titoli al portatore " 64

§ 203. - Assegni provvisori " 64

§ 204. - Sospensione del pagamento degli interessi sui titoli di importo inferiore a £ 5.000 di

capitale nominale " 64

§ 205. - Pagamento degli interessi sui titoli d’importo inferiore a £ 5.000 di capitale nominale " 65

§ 206. - Importo degli assegni provvisori " 65

§ 207. - Rilascio di assegni provvisori " 65

§ 208. - Imposta di bollo " 65

 

 

 

CAPO V
 
Operazioni di rimborso e di pagamento premi
 

§ 209. - Rimborso dei titoli al portatore Pag. 66

§ 210. - Distinta dei titoli al portatore da rimborsare " 66

§ 211. - Adempimenti delle Sezioni di tesoreria provinciale per il rimborso di titoli al portatore " 66

§ 212. - Rimborso dei titoli al portatore dei Prestiti della Ricostruzione 3,50% e 5% " 66

§ 213. - Richiesta di rimborso di titoli al portatore da parte di aziende di credito e di altri enti " 67

§ 214. - Rimborso di titoli deteriorati o sospetti di illegittimità " 67

§ 215. - Domanda di pagamento premi " 67

§ 216. - Adempimenti delle Sezioni di tesoreria provinciale per le domande di pagamento premi

su titoli al portatore " 67

§ 217. - Rimborso del capitale titoli nominativi, pagamento di premi attribuiti a titoli nominativi " 68

§ 218. - Rimborso di titoli intestati a persone fisiche capaci e liberi da vincoli Pag. 68

§ 219. - Adempimenti delle Direzioni provinciali del tesoro per rimborso di capitale e

pagamento di premi " 68

§ 220. - Imposta di bollo " 69

§ 221. - Rimborso con reimpiego " 69

 

CAPO VI
 
Prescrizione
 
 

§ 222. - Prescrizione degli interessi Pag. 69

§ 223. - Prescrizione del capitale " 69

§ 224. - Prescrizione dei premi " 70

§ 225. - Interruzione della prescrizione " 70

§ 226. - Decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza " 70

 

 

 

CAPI VII
 
Contabilità dei titoli pagati dalle Sezioni di tesoreria
provinciale per conto del Debito pubblico
 
 

§ 227. - Termini di compilazione delle contabilità Pag. 70

§ 228. - Descrizione dei tagliandi e formule di ricevuta negli elenchi mod. 257-D.P. " 70

§ 229. - Imputazione in conto competenza e in conto residui " 71

§ 230. - Imputazione dei pagamenti eseguiti su mandati e su buoni interessi " 71

§ 231. - Imputazione delle cedole in corso di maturazione versate in pagamento di imposte dirette " 71

§ 232. - Contabilizzazione delle cedole " 72

§ 233. - Contabilizzazione dei buoni interessi e dei mandati " 72

§ 234. - Contabilizzazione dei titoli al portatore " 72

§ 235. - Nota riassuntiva mod. 260-D.P. " 72

§ 236. - Verifica e spedizione delle contabilità " 73

§ 237. - Concordanza fra il mod. 260-D.P. e il mod. 59-T " 73

§ 238. - Titoli stralciati e differenze contabili " 73

 

 

 

CAPO VIII
 
Norme fiscali
 
 

§ 239. - Esenzione da imposte dirette reali, di successione e di registro Pag. 74

§ 240. - Esenzione dall’imposta di bollo " 74

§ 241. - Bollo sulle istanze, sulle petizioni e sui ricorsi " 74

§ 242. - Bollo sulle ricevute concernenti il debito pubblico " 74

§ 243. - Esenzione dalla tassa di concessione governativa " 74

§ 244. - Tassa di concessione governativa per il deposito dei titoli esibiti per operazioni " 75

§ 245. - Modo di corrispondere la tassa di concessione governativa " 75

§ 246. - Registrazione fiscale. Esenzioni " 75

 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DEL 18.4.84, N. 108

Decreto Presidente della Repubblica del 15.3.84, n° 74 Pag. 76