MAGGIORAZIONI A.N.F.
In Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30.5.1996 è stato pubblicato il decreto 11 aprile 1996 del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale che prevede, in applicazione dell' art.3, comma 3, della L. 28.12.1995, n. 550, a decorrere dal 1° gennaio 1996,
l' aumento dell' assegno per il nucleo familiare di cui all' art.2 del D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito, con modificazioni nella
L. 13.5.1988, n. 153.
Il predetto decreto stabilisce in particolare :
- all' art.1 la conferma, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dell' importo di lire 84.000 mensili previsto dal decreto
ministeriale 1° agosto 1995 per i nuclei familiari comprendenti più di due figli ;
- all' art.2 la maggiorazione, a favore dei nuclei che comprendono almeno un figlio minore, degli importi dell' assegno
per il nucleo familiare, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1996, nelle misure indicate nelle tabelle A, B e C
      Per consentire la corretta ed uniforme applicazione delle norme in oggetto si ritiene utile
fornire         alcune precisazioni.
A) BENEFICIO DI LIRE 84.000 MENSILI A PARTIRE DAL TERZO FIGLIO
      Come precisato nella premessa la maggiorazione dell' assegno per il nucleo familiare
di lire 84.000 mensili per ogni figlio con esclusione dei primi due, prevista dal D.M. 1.8.1995 fino al 31 dicembre
1995, viene ripristinata, a decorrere dal 1° gennaio 1996, a tempo indeterminato.
      Nulla è innovato per quanto riguarda l' importo di lire 20.000 mensili per
ogni figlio con esclusione del primo, previsto dall' art. 12, comma 8, del D.L. 16.5.1994, n. 299,
convertito nella L. 19.7.1994, n. 451, che, pertanto, continua ad essere corrisposto.
      Circa i destinatari e le modalità di attribuzione dei suddetti benefici si
richiamano le istruzioni fornite dallo scrivente con circolari n. 165262 del 7.7.1994 e n. 197323
del 27.10.1995.
B) MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
B.1     Nucleo familiare
      L' altra rilevante innovazione, recata dall' art. 2 del menzionato D.M. 11.4.1996,
riguarda l' incremento dell' assegno per il nucleo familiare, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1996, per
i nuclei familiari che comprendono almeno un figlio minore.
      Il suddetto incremento, le cui misure sono riportate negli Allegati A, B e C del
decreto stesso, spetta, rispettivamente, ai nuclei familiari composti da due genitori e da almeno un figlio
minore, da un genitore e almeno un figlio minore e ai nuclei orfanili in cui è presente almeno un
minore.
      Ai fini dell' attribuzione delle maggiorazioni in esame, si precisa che la condizione
della presenza nel nucleo " almeno un figlio minore " va intesa in riferimento anche ai minorenni equiparati
ai sensi dell' art. 38 del DPR 26.4.1957, n. 818 ;
      Per nuclei orfanili si intendono i nuclei familiari composti da uno o più orfani
di entrambi i genitori, minori di età e titolari di pensione ai superstiti.
      Sono esclusi dal beneficio, pur rimanendo destinatari della misura base dell' assegno,
quei nuclei familiari nei quali non sia presente almeno un figlio minore, come ad esempio quelli composti dai
soli coniugi ovvero da uno o entrambi i coniugi e solo figli maggiorenni inabili e/o fratelli, sorelle e nipoti.
B.2 ) LIVELLI DI REDDITO
      Per quanto concerne i livelli di reddito da prendere a riferimento, il già citato
D.M. 11.4.1996 ha innovato rispetto alla precedente normativa consentendo l' accesso al beneficio in oggetto
ai nuclei costituiti da almeno tre persone con reddito compreso nelle due fasce successive a quelle finora
previste e aggiungendo due ulteriori più elevati scaglioni di reddito.
      Pertanto, ai fini della maggiorazione dell' assegno sia per il semestre 1° gennaio 1996
- 30 giugno 1996 che per il successivo periodo 1° luglio 1996 - 30 giugno 1997, dovrà tenersi conto dei
livelli di reddito indicati nelle allegate Tabelle nn. 1-6 relative, rispettivamente, alla seguente casistica :
Tabella n.1 : Nuclei familiari in cui sono presenti entrambi i genitori e almeno
un figlio minore;
Tabella n.2 : Nuclei familiari in cui sono presenti un solo genitore e almeno un
figlio minore ;
Tabella n.3 : Nuclei orfanili in cui è presente almeno un minore ;
Tabella n.4 : Nuclei familiari in cui sono presenti entrambi i genitori e almeno
un figlio minore e che comprendono soggetti assolutamente e permanentemente inabili a proficuo lavoro ;
Tabella n.5 : Nuclei familiari in cui è presente un solo genitore
e almeno un figlio minore e che comprendono soggetti assolutamente e permanentemente inabili a proficuo
lavoro ;
Tabella n.6 : Nuclei orfanili in cui è presente almeno un minore
e che comprendono soggetti assolutamente e permanentemente inabili a proficuo lavoro.
      È bene sottolineare che ai fini della maggiorazione in argomento dovranno
essere presi in considerazione, per il semestre 1° gennaio 1996 - 30 giugno 1996, i redditi percepiti nell' anno
1994 e, per il successivo periodo 1° luglio 1996 - 30 giugno 1997, i redditi percepiti nell' anno 1995.
      Rimangono validi ai fini della determinazione della misura base dell' assegno per
il nucleo familiare, i livelli di reddito comunicati con circolari dello scrivente n. 154919 dell' 8.6.1995 per
il periodo 1° gennaio 1996 - 30 giugno 1996 e n. 150582 del 24.5.1996, per il periodo 1° luglio 1996 -
30 giugno 1997.
B.3 ) MISURE DELLA MAGGIORAZIONE
      Gli Allegati A, B e C del D.M. più volte menzionato recano gli importi
delle maggiorazioni da corrispondere ai nuclei familiari comprendenti almeno un figlio minore validi sia
per il semestre 1° gennaio 1996 - 30 giugno 1996 che per il successivo anno 1° luglio 1996 - 30 giugno 1997.
      Tenuto conto che gli Allegati al D.M. prevedono due ulteriori fasce e due scaglioni
aggiuntivi di reddito, potrà verificarsi il caso di nuclei che pur essendo esclusi dalla corresponsione
della misura base dell' assegno per il nucleo familiare sono destinatari della sola maggiorazione.
      Inoltre è da tenere presente che gli importi delle maggiorazioni relative
alle due ulteriori fasce reddittuali sono comprensivi, oltre che della maggiorazione stessa, anche della somma
di lire 20.000 a partire dal secondo figlio e di quella di lire 84.000 a partire dal terzo. Pertanto, in tali casi,
ai fini della corresponsione dell' aumento in oggetto, gli uffici dovranno tenere conto dell' effettiva composizione
del nucleo e in presenza di componenti che non siano figli minori (come fratelli, sorelle e nipoti) dovrà detrarsi
la corrispondente quota di lire 20.000 e di lire 84.000 per ciascuno di essi. È utile precisare che tale detrazione
dovrà operarsi in relazione ai figli maggiorenni inabili in quanto destinatari tuttora dei citati benefici.
C ) ESEMPLIFICAZIONI
      In conseguenza delle recenti citate modifiche normative in materia di trattamento di famiglia,
l' importo complessivo da corrispondere è costituito dalla somma di quattro elementi:
1) assegno per il nucleo familiare nelle misurew previste dalla L. n. 153/1988 ;
2) lire 20.000 mensili, previste dalla legge n. 451/1994, per ogni figlio con esclusione del primo ;
3) lire 84.000 mensili, previste dal D.M. 1.8.1995 per ogni figlio con esclusione dei primi due ;
4) maggiorazione prevista dal D.M. 11.4.1996 .
      Per meglio illustrare il criterio di determinazione delle nuove misure del trattamento
di famiglia spettante dal 1° gennaio 1996, si forniscono le seguenti esemplificazioni riferite all' ipotesi di corresponzione
nel semestre 1° gennaio 1996 - 30 giugno 1996:
a) Nucleo familiare composto da richiedente, coniuge e 3 figli minori (reddito £ 40.000.000) :
  1) assegno ex L . n . 153/88               120.000 (Tab. A)
  2) £ 20.000 a partire dal 2° figlio         40.000
  3) £ 84.000 a partire dal 3° figlio         84.000
  4) maggiorazione ex D.M. 11.4.996     35.000 (All. n.1)
                                                            279.000
b) Nucleo familiare composto da richiedente separato con 2 figli minori (reddito £ 30.000.000) :
  1) assegno ex L . n . 153/88               80.000 (Tab. B)
  2) £ 20.000 a partire dal 2° figlio         20.000
  3) £ 84.000 a partire dal 3° figlio         ---------
  4) maggiorazione ex D.M. 11.4.996     55.000 (All. n.2)
                                                            155.000
c) Nucleo familiare composto da richiedente, coniuge e 3 figli minori (reddito £ 55.000.000) :
  1) assegno ex L . n . 153/88               -------(Tab. A)
  2) £ 20.000 a partire dal 2° figlio         40.000
  3) £ 84.000 a partire dal 3° figlio         84.000
  4) maggiorazione ex D.M. 11.4.996     20.000 (All. n.1)
                                                            144.000
d) Nucleo familiare composto da richiedente, coniuge, due figli e un fratello minore (reddito £ 55.000.000) :
  1) assegno ex L . n . 153/88               -------- (Tab. A)
  2) £ 20.000 a partire dal 2° figlio         20.000
  3) £ 84.000 a partire dal 3° figlio         --------
  4) maggiorazione ex D.M. 11.4.996     20.000 (All. n.1)
                                                              40.000
e) Nucleo familiare composto da richiedente, coniuge, due figli minori e un figlio maggiorenne inabile (reddito £ 55.000.000) :
  1) assegno ex L . n . 153/88               120.000 (Tab. C)
  2) £ 20.000 a partire dal 2° figlio         40.000
  3) £ 84.000 a partire dal 3° figlio         84.000
  4) maggiorazione ex D.M. 11.4.996     35.000 (All. n.4)
                                                              279.000
f) Nucleo familiare composto da richiedente separato con un figlio minore, un figlio maggiorenne inabile e un fratello minore (reddito £ 65.000.000) :
  1) assegno ex L . n . 153/88               -------- (Tab. D)
  2) £ 20.000 a partire dal 2° figlio         20.000
  3) £ 84.000 a partire dal 3° figlio         --------
  4) maggiorazione ex D.M. 11.4.996     56.000 (All. n.5)
                                                              76.000
D ) ADEMPIMENTI
      Ai fini della corresponsione dei nuovi benefici le Amministrazioni procederanno d' ufficio sulla base delle
informazioni risultanti dalle istanze già in loro possesso.
      I dipendenti, esclusi finora dalla corresponsione dell' assegno per motivi reddituali, che ritengono di avere
diritto alla maggiorazione, dovranno produrre apposita istanza indicando la composizione del proprio nucleo familiare e il reddito
complessivo, utilizzando lo stesso modello di domanda predisposto ai fini dell' attribuzione della misura base dell' assegno per il
nucleo.
      Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a portare a conoscenza dei dipendenti Uffici che amministrano
personale il contenuto della presente circolare, informandone anche il personale stesso.
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