3. RACCOMANDAZIONI PARTICOLARI PER I PENSIONATI
 

3.1 Collocamento a riposo. Comunicare, almeno sei mesi prima, all'Amministrazione di appartenenza la data in cui si desidera essere collocati a riposo. Verificare che l'Amministrazione invii alla Direzione Provinciale del Tesoro: la dichiarazione personale contenente esatte generalita', l'esatto codice fiscale, l'indicazione dell'eventuale altro trattamento di pensione o di opera retribuita che si ha in godimento, la richiesta delle detrazioni fiscali a cui si ha diritto, la richiesta dell'eventuale assegno nucleo familiare, l'eventuale richiesta di accreditamento della pensione in c.c.b. (sull'apposito modulo fornito dalla Direzione Provinciale del Tesoro) o in c.c.p. o l'indicazione dell'ufficio postale in cui si intende riscuotere, la dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente alla Direzione Provinciale del Tesoro ogni qualsiasi variazione intervenisse che possa avere riflessi sulla pensione (variazione stato civile, carico di famiglia, residenza, ecc.).  



3.2 Apertura della partita di pensione. E' importante verificare che l'Amministrazione di appartenenza invii alla Direzione Provinciale la sopraelencata documentazione, almeno tre mesi prima della data di collocamento a riposo.  

3.3 Assegno per nucleo familiare. L'assegno per nucleo familiare (ANF) decorre dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo e viene concesso in base al reddito dell'anno precedente (ad esempio: l'assegno dall'1.7.96 al 30.6.97 si attribuisce in base al reddito dichiarato per il 1995 con 730, 740, 201 o 101 presentati entro maggio '96). Deve essere richiesto compilando il modello che viene fornito dalla Direzione Provinciale e deve essere rinnovato ogni qual volta si verifica nel nucleo familiare una variazione, sia di composizione dello stesso o del reddito.  

3.4 Cambio di domicilio e di residenza. Bisogna comunicare tempestivamente per iscritto alla Direzione Provinciale del Tesoro competente il cambio di domicilio o di residenza. Gli assegni per altri tre mesi saranno localizzati al vecchio domicilio.  

3.5 Accreditamento in c.c.b. della pensione. Puo' essere richiesto presso una qualsiasi banca del territorio nazionale. La richiesta deve essere effettuata compilando l'apposito modulo rilasciato dalla Direzione Provinciale. Il pensionato deve compilare la parte relativa alle generalita' e alla pensione, mentre l'azienda di credito deve compilare la parte relativa alle coordinate bancarie e al numero di c.c.b. Detto modulo è composto di tre copie: una viene trattenuta dalla banca, una viene consegnata al pensionato e una deve essere restituita compilata alla Direzione Provinciale per l'applicazione.  

3.6 Accreditamento in c.c.p. della pensione. Puo' essere richiesto presso un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. La richiesta deve essere effettuata compilando l'apposito modulo rilasciato dalla Direzione Provinciale.  

3.7 Riscossione diretta. Si effettua presentando, all'Ufficio postale nel quale si è richiesto di riscuotere, l'assegno di c.c.p. di serie speciale che perviene mensilmente presso il domicilio dichiarato.  

3.8 La validita' dell'assegno di pensione. Ha validita' 3 mesi trascorsi i quali, senza l'avvenuta riscossione, va restituito alla Direzione Provinciale che provvedera' alla riemissione.  

3.9 In caso di smarrimento, furto o distruzione dell'assegno di pensione. Il pensionato deve compilare la parte di propria competenza del modello di domanda di rinnovo assegni (rilasciato dalla Direzione Provinciale), l'Ufficio postale deve compilare la parte dello stesso modello relativa al non avvenuto pagamento dell'assegno. La Direzione Provinciale del Tesoro, al ricevimento di detto modello compilato, provvede alla riemissione dell'assegno. In caso di smarrimento o furto è necessario anche presentare la denuncia all'autorita' di polizia.  

3.10 Chiusura per decesso del titolare della pensione. Gli eredi del pensionato sono obbligati a comunicare immediatamente la data del decesso, produrre il certificato di morte e restituire tutti gli assegni di pensione che continueranno a pervenire per minimo altri due mesi.  

3.11 Riversibilita' della pensione. Compete al coniuge superstite, ai figli minori o maggiorenni fino al corso legale degli studi, ai figli inabili al 100% a proficuo lavoro. La percentuale di riversibilita' a cui si ha diritto è proporzionale al reddito posseduto e non inferiore al 30% della quota di pensione del titolare deceduto. La riversibilita' si ottiene con istanza su modello della Direzione Provinciale, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove vengono indicate: situazione familiare del pensionato alla data del decesso, la data di matrimonio, che non vi è stata sentenza di separazione o divorzio per colpa passata in giudicato. Vanno inoltre rilasciate le richieste gia' viste per il collocamento a riposo: dichiarazione di impegno, richiesta di assegno nucleo familiare, detrazioni, codice fiscale, modalita' di riscossione, ecc. Tutte le variazioni che intervengono dal momento della concessione della pensione di riversibilita' seguono l'iter gia' descritto per le pensioni dirette.  

3.12 Rateo di pensione. Tutte le somme rimaste insolute alla data del decesso vengono liquidate al coniuge superstite. In mancanza dello stesso, ai figli o agli eredi che devono produrre richiesta e dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con l'indicazione delle esatte generalita' e codici fiscali di tutti i figli o eredi, se il defunto ha lasciato testamento e se vi sono altri eredi.  

3.13 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' e dichiarazioni personali. Possono essere rilasciate e autenticate presso i Comuni, le Circoscrizioni e presso gli sportelli della Direzione Provinciale del Tesoro e sono sotto la responsabilita' di chi le rilascia e sottoscrive.  

3.14 Assistenza fiscale. Va richiesta con apposito modulo entro il 15 gennaio.

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